Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 29/05/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 69
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi
dell’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge 30 dicembre 2023, n.
213. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l’applicazione della
disciplina dell’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione
reintrodotto nell’ordinamento dall’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge
30 dicembre 2023, n. 213.
INDICE
1. Premessa
2. Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 1, commi da 126 a
130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
2.1 Soggetti beneficiari
2.2 Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l’esercizio della facoltà di
riscatto
2.3 Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici
2.4 Determinazione dell’onere di riscatto
2.5 Presentazione della domanda di riscatto
2.6 Modalità di versamento dell’onere
3. Istruzioni contabili
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 - Supplemento Ordinario n. 40/L - è stata
pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, anche legge di Bilancio 2024),
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per
il triennio 2024-2026”.
L’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di Bilancio 2024 introduce nuovamente
nell’ordinamento, per il biennio 2024-2025, l’istituto del riscatto di periodi non coperti da
contribuzione. Tale disciplina, infatti, riprende quasi integralmente la disciplina di cui all’articolo
20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che aveva già previsto il riscatto per il triennio 2019-2021
(cfr. la circolare n. 106 del 25 luglio 2019).
Pertanto, con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, si forniscono indicazioni in merito al contenuto e alla portata applicativa dei
citati commi da 126 a 130 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024.
2. Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 1, commi da
126 a 130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
2.1 Soggetti beneficiari
La facoltà di riscatto di cui all’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di Bilancio 2024 è
riconosciuta in favore degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è, quindi, l’iscrizione
dell’interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa. Tale condizione si
intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica
in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione
della domanda medesima.
È richiesto, inoltre, che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995. Possono, quindi, beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità
contributiva alla predetta data, iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1°
gennaio 1996. A tale fine, si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria,
figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in
qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o
acquisita nel regime previdenziale dell’Unione europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari
Stati membri o dei Paesi convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale. Ai sensi del
comma 127 dell’articolo 1 in esame, l’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore
al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con
restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a
titolo di interessi.
Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà di riscatto in esame è la non titolarità, in capo al
beneficiario, di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi Gestione pensionistica
obbligatoria.
La liquidazione della pensione è, quindi, da considerarsi preclusiva all’esercizio della facoltà di
riscatto in argomento. Inoltre, considerato che la disposizione normativa preclude
espressamente l’esercizio della facoltà di riscatto al soggetto pensionato, la decorrenza della
pensione, da liquidarsi anche con l’apporto dei periodi assicurativi riscattati ancorché non
determinanti per il conseguimento del diritto alla pensione stessa, non può essere anteriore
alla data di presentazione della domanda di riscatto.
Nel caso di istanza presentata in qualità di superstite, per incrementare la posizione
assicurativa del dante causa e quindi ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le
condizioni prescritte per l’accesso al riscatto in esame devono essere verificate in relazione alla
situazione del dante causa[1].
2.2 Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l’esercizio della
facoltà di riscatto
Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima
di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31
dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n.
213/2023.
Il limite massimo dei cinque anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi
chiesti a riscatto ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 4/2019, in
quanto l’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge n. 213/2023 non effettua nessun esplicito
rinvio alla precedente normativa e non àncora il presente riscatto a quelli eventualmente già
effettuati in precedenza.
Pertanto, coloro che non abbiano aderito alla precedente facoltà di riscatto, di cui all’articolo
20, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 4/2019, possono avvalersi della presente facoltà nei
limiti dei cinque anni, mentre coloro che abbiano già effettuato il riscatto dei periodi
contributivi in base ai citati commi da 1 a 5 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 4/2019
possono presentare un’ulteriore domanda di riscatto, nella misura massima di cinque anni, al
ricorrere dei prescritti requisiti.
Il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo
contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative richiamate
dalla disposizione in esame.
Ne consegue che il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla
data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno
del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell’intervallo temporale dal 1°
gennaio 1996 al 31 dicembre 2023.
Per individuare il primo e l’ultimo contributo di cui sopra si devono prendere a riferimento le
sole Gestioni previdenziali indicate nella norma, ossia l’AGO e le forme sostitutive ed esclusive
della medesima, nonché le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Sono escluse, pertanto, le Casse per i
liberi professionisti, gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri o i Fondi di previdenza
dell’Unione europea
Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, da prendere a riferimento per la collocazione
del periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella medesima Gestione in cui si intenda
esercitare la facoltà di riscatto. Pertanto, qualora l’interessato, all'atto della presentazione
della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, come sopra
individuati, la facoltà di riscatto può essere esercitata in uno qualsiasi di essi, sempreché
risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge[2].
Il periodo da ammettere a riscatto, come anticipato, non deve essere coperto da contribuzione
obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è presentata la
domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse
per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi
previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati).
Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la
facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività
lavorativa con obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente
anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto. Pertanto, per recuperare periodi
di lavoro con obbligo contributivo possono essere attivati gli istituti già previsti dalla vigente
normativa nelle singole Gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi
in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi
dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Infine, i periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro.
2.3 Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici
L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto di cui all’articolo 1, commi da 126 a
130, della legge di Bilancio 2024 è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la
determinazione della relativa misura.
2.4 Determinazione dell’onere di riscatto
In considerazione delle condizioni richieste per l’esercizio della facoltà di riscatto in esame i
periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il “sistema contributivo”.
L’onere relativo è, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto
dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota
contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione
pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione
assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed
è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e
proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi
disciplinato dalla legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle disposizioni di carattere generale
dettate in materia di determinazione degli oneri di riscatto di periodi da valutare con il sistema
contributivo ai sensi del citato articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997.
2.5 Presentazione della domanda di riscatto
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025. Pertanto, può
essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 213/2023 (1° gennaio 2024) e
fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).
Ai sensi del comma 128 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, la domanda può essere
presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi
parenti e affini. A differenza di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto-legge
n. 4/2019, il citato comma 128 non prevede che l’onere versato sia detraibile dall’imposta
lorda nella misura del 50 per cento.
Ne consegue che per le domande di riscatto in esame presentate dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2025 il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.
Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal
datore di lavoro dell’assicurato, che, ai sensi del comma 129 dell’articolo 1 in commento, può
sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore.
In tale caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini
della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51,
comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai
fini dell’applicazione del citato comma 129 rileva la natura giuridica privata del rapporto di
lavoro oltre allo status di lavoratore in attività. La domanda di riscatto può essere presentata
dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.
Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di
presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato.
Senza tale consenso, la relativa domanda è irricevibile.
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei
seguenti canali:
web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE
(Carta di identità elettronica) 3.0, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti
all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto,
impossibilitati a richiedere le credenziali SPID o di eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature) dal sito istituzionale dell’Istituto www.inps.it attraverso il
seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica
“Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”;
Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164
o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del
gestore telefonico;
Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli
stessi.
Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono
essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.
2.6 Modalità di versamento dell’onere
L’onere di riscatto, determinato come precisato al precedente paragrafo 2.4, può essere
versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non
inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
Alla data del saldo dell’onere si provvede all’accredito del periodo riscattato e si produrranno i
relativi effetti di legge. In caso di interruzione del versamento dell’onere viene comunque
riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.
La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto
debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel
caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai
versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma
ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.
Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dalla legge (termini di
versamento dell’onere, modalità di accettazione, modalità e gestione dei ritardi nei pagamenti)
si rinvia alla normativa di settore, che disciplina la generalità dei riscatti in ciascuna Gestione
previdenziale. Nell’ambito della Gestione pubblica, nel caso in cui la facoltà di riscatto in
argomento sia esercitata dal superstite, dal datore di lavoro o da parenti o affini entro il
secondo grado, le modalità di versamento dell’onere, da effettuarsi con il modello F24, sono
riportate nel relativo provvedimento.
Anche nell’ipotesi in cui la domanda sia stata presentata da un soggetto diverso dal diretto
interessato, resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere regolarmente
versato (salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al
1° gennaio 1996, descritta al precedente paragrafo 2.1).
3. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle entrate contributive da riscatto dei periodi non coperti da
contribuzione si confermano i conti già istituiti con la circolare n. 36 del 5 marzo 2019 e
ridenominati con la circolare n. 106/2019, ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del
decreto-legge n. 4/2019, per i quali viene adeguata la denominazione con il riferimento alla
legge di Bilancio 2024.
Si riportano in allegato le variazioni apportate al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] A titolo esemplificativo, si chiarisce quanto segue:
- la titolarità di pensione diretta preclude all’interessato di chiedere il riscatto in esame sulla
propria posizione assicurativa, ma non preclude allo stesso di chiedere il riscatto in qualità di
superstite per incrementare la posizione del de cuius al fine di ottenere la liquidazione della
pensione indiretta;
- la titolarità di pensione ai superstiti - sia essa indiretta o di reversibilità - preclude
all’interessato di chiedere il riscatto sulla posizione del de cuius, ma non gli preclude di
chiederla sulla propria posizione laddove non sia già titolare anche di pensione diretta;
- nel caso in cui l’istanza di riscatto sia presentata in qualità di superstite per incrementare la
posizione assicurativa del de cuius e ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le
condizioni prescritte per l’accesso al riscatto in esame devono essere verificate in relazione alla
situazione del de cuius.
[2] A titolo esemplificativo si illustra il seguente caso: soggetto con prima iscrizione nella
Gestione separata per i parasubordinati per il periodo da 09/1998 al 31/12/2000 e con
successiva iscrizione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) a partire dal 01/03/2012
fino alla data odierna in via continuativa. L’interessato potrà quindi riscattare, nel limite
massimo di cinque anni, il periodo scoperto di contribuzione compreso tra 01/01/1998 e
31/08/1998 e 01/01/2001 e 29/02/2012 e potrà esercitare la facoltà di riscatto sia nella
Gestione separata che nel FPLD.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto ARR22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione
- art. 20, commi da 1 a 5 del decreto-legge n.4, del 29/01/2019,
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019 e art.1, commi 126
– 130, legge n.213/2023
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20 C.1-5. D.L .4/2019, L.26/2019, ART.1 C.126 – 130,
L.213/2023
Validità Mese 03 - Anno 2019
Movimentabilità S
Capitolo 2E1102004
Tipo variazione V
Codice conto CMR22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione
- art. 20, commi da 1 a 5 del decreto-legge n.4, del 29/01/2019,
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019 e art.1, commi 126
– 130, legge n.213/2023
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20 C.1-5. D.L .4/2019, L.26/2019, ART.1 C.126 – 130,
L.213/2023
Validità Mese 03 - Anno 2019
Movimentabilità S
Capitolo 2E1102004
Tipo variazione V
Codice conto COR22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione
- art. 20, commi da 1 a 5 del decreto-legge n.4, del 29/01/2019,
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019 e art.1, commi 126
– 130, legge n.213/2023
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20 C.1-5. D.L .4/2019, L.26/2019, ART.1 C.126 – 130,
L.213/2023
Validità Mese 03 - Anno 2019
Movimentabilità S
Capitolo 2E1102004
Tipo variazione V
Codice conto ENP22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione
- art. 20, commi da 1 a 5 del decreto-legge n.4, del 29/01/2019,
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019 e art.1, commi 126
– 130, legge n.213/2023
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20 C.1-5. D.L .4/2019, L.26/2019, ART.1 C.126 – 130,
L.213/2023
Validità Mese 03 - Anno 2019
Movimentabilità S
Capitolo 2E1102004
Tipo variazione V
Codice conto ENS22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione
- art. 20, commi da 1 a 5 del decreto-legge n.4, del 29/01/2019,
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019 e art.1, commi 126
– 130, legge n.213/2023
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20 C.1-5. D.L .4/2019, L.26/2019, ART.1 C.126 – 130,
L.213/2023
Validità Mese 03 - Anno 2019
Movimentabilità S
Capitolo 2E1102004
Tipo variazione V
Codice conto FPR22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione
- art. 20, commi da 1 a 5 del decreto-legge n.4, del 29/01/2019,
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019 e art.1, commi 126
– 130, legge n.213/2023
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20 C.1-5. D.L .4/2019, L.26/2019, ART.1 C.126 – 130,
L.213/2023
Validità Mese 03 - Anno 2019
Movimentabilità S
Capitolo 2E1102004
Tipo variazione V
Codice conto FPU22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione
- art. 20, commi da 1 a 5 del decreto-legge n.4, del 29/01/2019,
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019 e art.1, commi 126
– 130, legge n.213/2023
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20 C.1-5. D.L .4/2019, L.26/2019, ART.1 C.126 – 130,
L.213/2023
Validità Mese 03 - Anno 2019
Movimentabilità S
Capitolo 2E1102004
Tipo variazione V
Codice conto FPX22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione
- art. 20, commi da 1 a 5 del decreto-legge n.4, del 29/01/2019,
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019 e art.1, commi 126
– 130, legge n.213/2023
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20 C.1-5. D.L .4/2019, L.26/2019, ART.1 C.126 – 130,
L.213/2023
Validità Mese 03 - Anno 2019
Movimentabilità S
Capitolo 2E1102004
Tipo variazione V
Codice conto FTR22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione
- art. 20, commi da 1 a 5 del decreto-legge n.4, del 29/01/2019,
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019 e art.1, commi 126
– 130, legge n.213/2023
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20 C.1-5. D.L .4/2019, L.26/2019, ART.1 C.126 – 130,
L.213/2023
Validità Mese 03 - Anno 2019
Movimentabilità S
Capitolo 2E1102004
Tipo variazione V
Codice conto GFR22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione
- art. 20, commi da 1 a 5 del decreto-legge n.4, del 29/01/2019,
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019 e art.1, commi 126
– 130, legge n.213/2023
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20 C.1-5. D.L .4/2019, L.26/2019, ART.1 C.126 – 130,
L.213/2023
Validità Mese 03 - Anno 2019
Movimentabilità S
Capitolo 2E1102004
Tipo variazione V
Codice conto INR22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione
- art. 20, commi da 1 a 5 del decreto-legge n.4, del 29/01/2019,
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019 e art.1, commi 126
– 130, legge n.213/2023
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20 C.1-5. D.L .4/2019, L.26/2019, ART.1 C.126 – 130,
L.213/2023
Validità Mese 03 - Anno 2019
Movimentabilità S
Capitolo 2E1102004
Tipo variazione V
Codice conto INS22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione
- art. 20, commi da 1 a 5 del decreto-legge n.4, del 29/01/2019,
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019 e art.1, commi 126
– 130, legge n.213/2023
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20 C.1-5. D.L .4/2019, L.26/2019, ART.1 C.126 – 130,
L.213/2023
Validità Mese 03 - Anno 2019
Movimentabilità S
Capitolo 2E1102004
Tipo variazione V
Codice conto INT22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione
- art. 20, commi da 1 a 5 del decreto-legge n.4, del 29/01/2019,
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019 e art.1, commi 126
– 130, legge n.213/2023
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20 C.1-5. D.L .4/2019, L.26/2019, ART.1 C.126 – 130,
L.213/2023
Validità Mese 03 - Anno 2019
Movimentabilità S
Capitolo 2E1102004
Tipo variazione V
Codice conto INU22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione
- art. 20, commi da 1 a 5 del decreto-legge n.4, del 29/01/2019,
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019 e art.1, commi 126
– 130, legge n.213/2023
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20 C.1-5. D.L .4/2019, L.26/2019, ART.1 C.126 – 130,
L.213/2023
Validità Mese 03 - Anno 2019
Movimentabilità S
Capitolo 2E1102004
Tipo variazione V
Codice conto INV22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione
- art. 20, commi da 1 a 5 del decreto-legge n.4, del 29/01/2019,
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019 e art.1, commi 126
– 130, legge n.213/2023
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20 C.1-5. D.L .4/2019, L.26/2019, ART.1 C.126 – 130,
L.213/2023
Validità Mese 03 - Anno 2019
Movimentabilità S
Capitolo 2E1102004
Tipo variazione V
Codice conto PAR22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione
- art. 20, commi da 1 a 5 del decreto-legge n.4, del 29/01/2019,
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019 e art.1, commi 126
– 130, legge n.213/2023
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20 C.1-5. D.L .4/2019, L.26/2019, ART.1 C.126 – 130,
L.213/2023
Validità Mese 03 - Anno 2019
Movimentabilità S
Capitolo 2E1102004
Tipo variazione V
Codice conto VLR22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione
- art. 20, commi da 1 a 5 del decreto-legge n.4, del 29/01/2019,
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019 e art.1, commi 126
– 130, legge n.213/2023
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20 C.1-5. D.L .4/2019, L.26/2019, ART.1 C.126 – 130,
L.213/2023
Validità Mese 03 - Anno 2019
Movimentabilità S
Capitolo 2E1102004
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