Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
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Roma, 15/06/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
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Circolare n. 70
E, per conoscenza,
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Al Vice Presidente
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Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
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all'esercizio del controllo
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di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore. Articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n.
234 (legge di Bilancio 2022). Istruzioni operative e contabili.
Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Per l’anno 2022 i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un
numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare di uno sgravio
contributivo del 100 per cento per le assunzioni con contratto di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore.
INDICE
1. Premessa
2. Il regime contributivo applicabile alle assunzioni con contratto di apprendistato di primo
livello alle dipendenze di datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove
3. Condizioni che devono sussistere per l’applicazione dello sgravio contributivo
4. Istruzioni operative e modalità di compilazione del flusso UniEmens
5. Istruzioni contabili
1. Premessa
L’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di
Bilancio 2022), ha disposto che per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) stipulati nel 2022 è riconosciuto, ai datori
di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove,
uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi
dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi
contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10
per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
2. Il regime contributivo applicabile alle assunzioni con contratto di apprendistato di
primo livello alle dipendenze di datori di lavoro con un numero di addetti pari o
inferiore a nove
L’articolo 1, comma 645, della legge n. 234/2021 ha rinnovato per l’anno 2022 lo sgravio per
le assunzioni in apprendistato di primo livello, disciplinato dall’articolo 43 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Lo sgravio in argomento è da ritenersi applicabile qualora sussistano due specifiche condizioni:
• assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n.
81/2015, effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
• che i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a
nove.
Il suddetto requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista
di primo livello. Conseguentemente, il beneficio contributivo permane anche se,
successivamente all’assunzione, il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale. Per i
criteri di computo dei lavoratori, si rinvia al paragrafo 3.3 della circolare n. 87 del 18 giugno
2021.
Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento
dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 773,
quinto periodo, della legge n. 296/2006.
Considerato il disposto letterale della norma, ai rapporti di lavoro in argomento si applicano
altresì gli esoneri contributivi previsti dall’articolo 32, comma 1, lettere a) e c), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Tenuto conto che l’articolo 1, comma 645, della legge di Bilancio 2022, espressamente
prevede che resta fermo “il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi
maturati negli anni di contratto successivi al terzo”, i datori di lavoro interessati sono soggetti,
a decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato, all’aliquota contributiva del 10% della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l’applicazione degli altri incentivi di
cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 150/2015 per
l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.
Pertanto, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello in argomento non sono
soggette alla disciplina del contributo di licenziamento, previsto dall’articolo 2, commi 31 e 32,
della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. ticket di licenziamento) e sono esonerate dal
versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo di cui
all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (pari complessivamente
all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della
retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.
Inoltre, in considerazione di quanto previsto all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n.
81/2015, l’aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% per un anno dalla
prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Si evidenzia che, come già precisato con la circolare n. 22 del 23 gennaio 2007 in relazione
alle assunzioni in apprendistato effettuate dai datori di lavoro che occupano sino a nove
addetti, ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva assume rilievo il profilo soggettivo
relativo alla formazione dell’apprendista.
Pertanto, anche ai fini dell’applicazione dello sgravio contributivo in argomento, si deve tenere
conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori
di lavoro. In tale circostanza, infatti, lo sgravio totale può essere riconosciuto (al datore di
lavoro che occupa sino a nove addetti) limitatamente al periodo di apprendistato residuo
rispetto ai 36 mesi previsti dalla legge di Bilancio 2022.
Per quanto attiene, invece, agli specifici obblighi contributivi conseguenti all’applicazione
dell’articolo 1, comma 221, della legge di Bilancio 2022, e afferenti agli apprendisti di primo
livello assunti da cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano
prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15
giugno 1984, n. 240, si rinvia alla circolare n. 2 del 4 gennaio 2022 (paragrafi 3 e 3.1).
Infine, si rappresenta che l’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
modificato dall’articolo 1, comma 192, della legge n. 234/2021, dispone che: “Sono destinatari
dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per
periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari dei trattamenti di
integrazione salariale di cui al Titolo I e/o al Titolo II del decreto legislativo n. 148/2015 anche
i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore di cui all’articolo
43 del decreto legislativo n. 81/2015.
In considerazione di quanto sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in
ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al
versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale (di
cui al Titolo I e/o al Titolo II del decreto legislativo n. 148/2015) di cui sono destinatari i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori
in forza alla data di entrata in vigore della novella normativa.
Sul punto si fa riserva di illustrare, con successiva circolare, le disposizioni concernenti
l’applicazione del citato articolo 2, come novellato dalle disposizioni sopra richiamate.
Si rappresenta altresì che la lettera c) del comma 192 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021
ha previsto che: “In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di
apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non
deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente
ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81”.
Per ogni ulteriore aspetto che attiene al regime contributivo conseguente all’applicazione dello
sgravio in argomento, si rinvia alle precisazioni contenute nella circolare n. 87/2021, con la
quale sono state fornite le istruzioni relative allo sgravio contributivo per le assunzioni con
contratto di apprendistato di primo livello per gli anni 2020 e 2021.
3. Condizioni che devono sussistere per l’applicazione dello sgravio contributivo
Il datore di lavoro non avrà diritto all’applicazione dello sgravio contributivo oggetto della
presente circolare nel caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 31 del decreto
legislativo n. 150/2015.
L’applicazione dello sgravio contributivo in trattazione soggiace altresì alla disciplina prevista
dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Pertanto, il datore di lavoro deve risultare in possesso del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e
degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In merito alla corretta applicazione della disposizione da ultimo richiamata, si segnala la nota
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 1436 del 17 febbraio 2020, con la quale l’INL ha
chiarito che “laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi […] al
fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo
omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia si configura una violazione di legge che
legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti in applicazione del suddetto
art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006”.
Si precisa, infine, che il datore di lavoro che risulti privo di regolarità contributiva o sia incorso
nella violazione delle altre norme sopra richiamate è tenuto al versamento della contribuzione
prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, nonché della
contribuzione di finanziamento dell’ASpI e del contributo integrativo (pari complessivamente
all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) e, inoltre, è soggetto al contributo
previsto dall’articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento).
Lo sgravio contributivo in argomento soggiace altresì alle disposizioni in materia di aiuti de
minimis (cfr. il paragrafo 5.1 della circolare n. 87/2021).
4. Istruzioni operative e modalità di compilazione del flusso UniEmens
Per quanto attiene alle istruzioni operative e alle modalità di compilazione del flusso UniEmens
ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, si rinvia alle indicazioni contenute all’interno
della richiamata circolare n. 87/2021.
5. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili della misura oggetto della presente circolare si fa rinvio alle
istruzioni contenute nella circolare n. 87/2021, con la quale è stato istituito il conto
GAW32129, che verrà opportunamente ridenominato con riferimento alla normativa in
questione.
Si allega la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAW32129
Denominazione completa Onere per la copertura del mancato gettito contributivo
delle gestioni previdenziali derivante dalle agevolazioni a
favore dei datori di lavoro che occupano un numero di
addetti pari o inferiore a nove, per le assunzioni con
contratto di apprendistato - art. 1, comma 8 della Legge
27 dicembre 2019, n. 160, art. 15 bis, comma 12, del
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137- Articolo 1,
comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n.234
Denominazione abbreviata ON.COP.SGR.APPREND-A1L160/19-ART1,CO645L234/21
Validità e movimentabilità 06/2021 – M. P10
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