Articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella G.U. n. 128 del 20 maggio 2020 (S.O. n. 21), rubricato “Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti”; disciplina del bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativiper l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, aicentri con funzione educativa ericreativa e ai servizi in
Articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella G.U. n. 128 del 20 maggio 2020 (S.O. n. 21), rubricato “Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti”; disciplina del bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativiper l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, aicentri con funzione educativa ericreativa e ai servizi integrativi oinnovativi per la prima infanzia.
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 17/06/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 73
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato
nella G.U. n. 128 del 20 maggio 2020 (S.O. n. 21), rubricato
“Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i
dipendenti”; disciplina del bonus per servizi di baby-sitting e per
l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativiper l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13aprile 2017, n. 65, ai servizi
socio-educativi territoriali, aicentri con funzione educativa
ericreativa e ai servizi integrativi oinnovativi per la prima infanzia.
SOMMARIO: Il decreto-legge n. 34/2020, all’articolo 72, ha modificato gli articoli 23 e 25
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27. In alternativa alla misura per servizi di baby-
sitting è previsto un bonus per l’iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi
integrativi per l’infanzia. Il bonus potenzialmente spettante è incrementato
fino a 1.200 euro nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di
lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e di lavoratori
autonomi e fino a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario,
pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
INDICE:
1. Premessa
2. Ambito soggettivo dei bonus
3. Misura dei bonus e incompatibilità con il congedo Covid
4. Erogazione del bonus baby-sitting mediante il Libretto Famiglia
5. Erogazione del bonus per i servizi integrativi per l’infanzia
6. Modalità di compilazione e presentazione della domanda
7. Rendicontazione e monitoraggio della spesa
8. Istruzioni contabili
1. Premessa
In considerazione del permanere della situazione di eccezionale gravità derivante dal contagio
da COVID-19, l’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) è
intervenuto apportando significative modifiche agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27.
I principi e le regole di applicazione per la prestazione c.d. bonusper servizi di baby-sitting,
vengono mantenuti inalterati per quanto riguarda i soggetti potenziali beneficiari, per
l’alternatività con il congedo Covid (esteso ora a complessivi 30 giorni), per quanto concerne la
verifica della prestazione sulla base nucleo del familiare e per tutti gli altri aspetti
eventualmente qui non precisati, per i quali si rinvia ai chiarimenti già forniti con circolare n.
44/2020.
Per il periodo residuo di fruizione della prestazione, che copre l’arco temporale dal 5 marzo
2020 a non oltre il 31 luglio 2020, vengono significativamente ampliate le modalità di fruizione
del bonus e aumentato l’importo complessivamente spettante per le categorie di soggetti
ammessi al beneficio.
Per quanto concerne le modalità di fruizione del bonus, resta ferma la possibilità di usufruire
del beneficio mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50. In alternativa, è prevista ex novo la possibilità di optare, per una parte o anche
per tutto l’importo spettante, di una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente,
per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri
con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La
fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia, di cui al periodo precedente, è
incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi (giugno e luglio), del bonus asilo nido di cui
all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo
1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando che resta
impregiudicato il diritto al rimborso delle rate relative alle mensilità restanti.
2. Ambito soggettivo dei bonus
I bonusper i servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per
l’infanzia riguardano le medesime tipologie di lavoratori potenzialmente destinatarie della
prestazione nella prima fase dell’emergenza, come elencate dalla circolare n. 44/2020 e di
seguito riepilogate:
dipendenti del settore privato;
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335;
autonomi iscritti all’INPS;
autonomi non iscritti all’INPS.
I bonus per i servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per
l’infanzia sono riconosciuti altresì ai lavoratoridipendenti del settore sanitario, pubblico e
privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
medici;
infermieri;
tecnici di laboratorio biomedico;
tecnici di radiologia medica;
operatori sociosanitari.
Per espressa previsione dell’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 18/2020, la fruizione
dei bonus riguarda anche il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico,
impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Riguardo al personale del servizio sanitario nazionale (ad esempio, medici di base, pediatri
delle ASL), tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti all’Istituto nella prima fase
dell’emergenza, si precisa che i medesimi svolgono attività in regime di convenzione con le
aziende sanitarie delle quali non sono dipendenti; difettando il presupposto della
subordinazione e configurandosi in tal caso un rapporto di lavoro autonomo libero-
professionale, gli stessi non possono essere assimilati ai dipendenti pubblici nel settore
sanitario, con la conseguenza che può spettare l’importo fino a 1.200 euro ai sensi dell’articolo
23 del decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall’articolo 72 del decreto-legge n.
34/2020.
I bonus per i servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per
l’infanzia spettano in presenza di figli minori fino a 12 anni di età alla data del 5 marzo 2020.
In presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si tiene conto del predetto limite d’età.
I bonus continuano ad essere previsti in alternativa al congedo specifico Covid di cui all’articolo
23, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, che viene incrementato fino ad un massimo
complessivo di trenta giorni dall’articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020. Rispetto
al congedo Covid, pertanto, le due misure sono incumulabili, fatto salvo quanto si dirà in
merito all’integrazione in caso di fruizione di un periodo di congedo Covid complessivamente
non superiore a quindici giorni.
3. Misura dei bonus e incompatibilità con il congedo specifico Covid
Per i soggetti di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, il bonus per i servizi di baby-
sitting e/o i servizi integrativi dell’infanzia spetta nel limite massimo complessivo di 1.200
euro, da utilizzare per le prestazioni effettuate nell’intero periodo (5 marzo-31 luglio 2020).
Nel caso, invece, dei soggetti lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25 il bonus è riconosciuto
nel limite massimo complessivo di 2.000 euro per tutto il medesimo periodo. Il limite
complessivo deve essere verificato tenendo conto sia dell’importo del bonus eventualmente già
utilizzato dal nucleo familiare nella prima fase dell’emergenza (ad esempio, se il nucleo
familiare di un lavoratore del settore privato ha percepito 600 euro ad aprile, potrà richiedere il
nuovo bonus per servizi di baby-sitting oppure optare per il bonus per i servizi integrativi per
l’infanzia, senza poter superare l’importo complessivo di 1.200 euro), sia del congedo specifico
eventualmente già richiesto e autorizzato in detta fase.
Nell’ipotesi in cui, all’interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori
con età entro i limiti previsti dalla norma, sarà possibile percepire il bonus anche relativamente
a tutti i minori presenti, formulando più domande. In ogni caso, non potrà essere superato
l’importo complessivo spettante per il nucleo familiare e, dunque, nella fattispecie in esempio si
potrà indicare un importo parziale per ciascun minore (ad esempio, con due figli minori di
dodici anni, il lavoratore dipendente privato indicherà nella nuova domanda che sarà
presentata all’INPS 300 euro per ciascun minore. Tenuto conto che lo stesso nucleo ha
percepito ad aprile la prima tranche del bonus, pari a 600 euro, resta impregiudicato il diritto a
percepire esclusivamente la residua somma restante fino all’importo massimo complessivo di
1.200 euro).
In tema di alternatività dei bonus rispetto al congedo specifico Covid, di cui all’articolo 23,
comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, al comma 8 del medesimo articolo, come modificato
dal citato decreto-legge n. 34/2020, si conferma che la misura è prevista “in alternativa” al
congedo specifico; permane dunque l’incompatibilità tra i due istituti stabilita dal decreto Cura
Italia.
Sulla questione, tenuto conto della rilevanza della misura e dell’esigenza dei genitori lavoratori
di poter ricorrere al bonus in commento, nonostante abbiano già fruito del congedo Covid, si
rappresenta quanto segue.
Al riguardo, considerato che ai fini del riconoscimento della prestazione, stante le nuove regole
del decreto-legge n. 34/2020, occorre acquisire una nuova domanda di bonus da parte del
cittadino, devono essere tenuti distinti i casi in cui il soggetto, all’atto della domanda, non ha
richiesto il congedo Covid da quello in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato per un
periodo fino a 15 giorni ovvero per oltre 15 giorni.
Esclusivamente nel primo caso, infatti, l’importo spettante a titolo di bonus (per i servizi di
baby-sitting ovvero per i servizi integrativi dell’infanzia), può raggiungere l’importo massimo di
1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente). Diversamente,
qualora al momento della domanda il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo
autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell’importo residuo pari a
600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la
possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti.
Nel rispetto del principio di “alternatività”, infine, nel caso di congedo COVID autorizzato per
oltre 15 giorni la prestazione non spetta.
A tal proposito, si precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid
effettivamente fruiti. Analogamente, non è possibile richiedere l’annullamento della
conversione in congedo Covid, di cui al comma 2 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020,
dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione.
Si ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo
Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi
beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad
esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc. In particolare, in
caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo
nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione
salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività
lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.
Inoltre, considerato che secondo le misure previste in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la modalità di lavoro agile, c.d. smart working, è
divenuta la modalità di ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, i bonus possono
spettare anche in caso di lavoro agile da parte del richiedente e dell’altro genitore lavoratore,
nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.
4. Erogazione del bonus baby-sitting mediante il Libretto Famiglia
Per poter fruire del bonus per i servizi di baby-sitting, tramite il Libretto Famiglia di cui
all’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il
prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali,
accessibile sul sito www.inps.it, ed effettuare l’appropriazione del bonus e la rendicontazione
delle prestazioni con le modalità che sono state ampiamente dettagliate nella circolare n.
44/2020, nel messaggio n. 2350/2020 e mediante il tutorial che illustra tutti i passaggi,
disponibile sul sito internet dell’Istituto.
In considerazione delle modifiche normative introdotte dall’articolo 72 del decreto-legge n.
34/2020, possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di
baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020.
Si ricorda che al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare
l’intenzione di usufruire del “Bonus babysitting Covid 19” per il pagamento della prestazione.
Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore
beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.
Al riguardo, già con la citata circolare n. 44/2020 è stato precisato che non trova applicazione
la disposizione di cui all’articolo 54-bis, comma 5, del decreto-legge n. 50/2017, quindi ai soli
fini del bonus baby-sitting Covid-19 è possibile l’impiego di soggetti con i quali l'utilizzatore
abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di
collaborazione coordinata e continuativa. Rimangono fermi gli altri limiti previsti per le
prestazioni di lavoro occasionale.
In via ulteriore, su conforme parere ministeriale, si chiarisce la non applicabilità del principio di
carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito
familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti
titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente,
separato/divorziato).
In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a
svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento.
Si rammenta che nella disciplina del Libretto Famiglia la norma istitutiva non ha previsto la
possibilità di revoca o la modifica delle prestazioni, essendo le stesse inserite a consuntivo,
cioè dopo il loro effettivo svolgimento. Le prestazioni, una volta comunicate attraverso la
piattaforma delle prestazioni occasionali, vengono disposte per il pagamento e non possono
essere modificate.
5. Erogazione del bonus per i servizi integrativi per l’infanzia
In alternativa al bonus per servizi di baby-sitting,da utilizzare mediante il Libretto Famiglia, il
decreto-legge n. 34/2020 ha previsto ex novo la possibilità di optare, per una parte o per tutto
l’importo spettante, per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, per la
comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con
funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Pertanto, ad esempio, se il nucleo familiare non è già percettore di servizi di baby-sitting (né
di congedo Covid), potrà percepire la somma pari a 1.200 euro ovvero 2.000 euro, da
utilizzare in quota parte per i servizi di baby-sitting e in parte per i servizi integrativi per
l’infanzia nel periodo fino al 31 luglio.
Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante
accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata
con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della
domanda.
A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda,
dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.
Si segnala che verrà verificata tale corrispondenza prima dell’emissione dell’importo dovuto e
che, qualora vengano riscontrate delle anomalie, ne sarà data tempestiva comunicazione
all’utente, che potrà correggere l’eventuale dato con l’apposita funzione disponibile sul portale
Internet.
Qualora si richieda l’accredito su un IBAN dell’Area SEPA (extra Italia), si dovrà integrare la
documentazione come indicato nel messaggio n. 1981 del 14 maggio 2020.
In merito all’opzione di pagamento tramite bonifico domiciliato presso Poste Italiane, qualora
in applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’importo da erogare risulti superiore a
1.000 euro, in fase di acquisizione della domanda, la procedura non consente di proseguire. In
tal caso, sarà necessario indicare un IBAN valido oppure ridurre l’importo richiesto ed
eventualmente fare una nuova domanda.
Si fa presente che in caso di opzione per il bonus per i servizi integrativi per l’infanzia la
misura è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido di cui
all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo
1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Pertanto, laddove le mensilità di giugno e luglio del bonus asilo nido siano state già prenotate
nell’apposita procedura le stesse mensilità non saranno rimborsate, dando priorità alla
prestazione legata all’emergenza, che risulta più favorevole all’utente. Resta fermo il diritto al
rimborso delle residue mensilità di bonus nido eventualmente già prenotate con le modalità di
cui alla circolare n. 27/2020.
In caso di scelta del bonus per l’iscrizione al centro estivo o ai servizi integrativi per l’infanzia,
il genitore richiedente dovrà allegare alla domanda di prestazione la documentazione
attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento
o di iscrizione, ecc.) che offrono servizi integrativi per l’infanzia, indicando i periodi di iscrizione
del minore (non oltre la data del 31 luglio), con un minimo di una settimana e l’importo della
spesa da sostenere. Il bonus verrà corrisposto integralmente nel caso di prenotazione di tutte
le settimane ricadenti nel periodo indicato, fermo restando la possibilità di presentare più
domande per periodi diversi in caso di iscrizione successiva del bambino anche presso altra
struttura.
Nella procedura dovrà essere altresì indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o
della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti previste dal
nomenclatore degli interventi e servizi sociali:
Centri e attività diurne (L);
Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
Ludoteche (L1);
Centri di aggregazione sociale (LA2);
Centri per le famiglie (LA3);
Centri diurni di protezione sociale (LA4);
Centri diurni estivi (LA5);
Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
Asilo Nido (LB1);
Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).
6. Modalità di compilazione e presentazione della domanda
L’accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi integrativi per
l’infanzia è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo: sezione
"Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con una delle credenziali di seguito
elencate > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby- sitting”.
Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS. Pertanto,
dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile:
richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:
- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06
164164 (a pagamento da rete mobile);
richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam,
attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).
Nel caso di richiesta del PIN tramite il sito dell’Istituto, qualora il cittadino non riceva, entro 12
ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, l’INPS invierà un SMS che lo informa di una
successiva chiamata, entro i successivi 2-3 giorni, da parte del Contact Center per la verifica
dei dati, trascorsi inutilmente i quali l’interessato potrà chiamare il Contact Center per la
validazione della richiesta.
Si fa presente che non è possibile presentare la domanda online accedendo al servizio con la
sola prima parte del PIN. Inoltre, sebbene sia possibile presentare la domanda online con il
PIN ordinario, l’indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio
PIN online in PIN dispositivo. Tale operazione potrà essere effettuata tramite la funzione
“Converti PIN”.
La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center
Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al
numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi
gestori). A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE
o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione
personale MyINPS del portale istituzionale.
Infine, si ricorda che l’indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli
Enti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Al riguardo, in deroga all’articolo 4
del regolamento di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30
marzo 2001, n. 152, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di
patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica (articolo 36, comma 1, lettera a), del
D.L. n. 18/2020).
7. Rendicontazione e monitoraggio della spesa
I benefici disciplinati dall’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, come modificato
dall’articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020, sono riconosciuti nel limite complessivo di spesa
di 1.569 milioni di euro annui per l’anno 2020 (art. 23, comma 11), mentre per quanto
riguarda il bonus di cui al comma 3 dell’articolo 25, il budget relativo è pari a 67,6 milioni di
euro (art. 25, comma 5).
Per i benefici introdotti dal decreto in commento, l’Istituto provvede al monitoraggio della
spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze.
8. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle disposizioni introdotte dall’articolo 72, comma 1, lettera
c), del decreto legge n. 34/2020, che ha previsto la possibilità di fruire in alternativa del bonus
baby-sitting di un ulteriore bonus da erogare direttamente al richiedente per la comprovata
iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali
e agli altri centri per l’infanzia, come descritto nei paragrafi precedenti, i cui oneri sono posti a
carico dello Stato, si provvede all’istituzione, nell’ambito della Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli
oneri per trattamenti di famiglia), dei seguenti nuovi conti, distinti per categorie di beneficiari:
- GAT30178 bonus per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali,
ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima
infanzia, riconosciuto ai genitori lavoratori del settore privato, corrisposti direttamente – art.
72, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- GAT30179 bonus per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali,
ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima
infanzia, a favore dei genitori lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, corrisposti direttamente
– art. 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- GAT30180 bonus per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali,
ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima
infanzia, riconosciuto ai genitori lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato,
del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, corrisposti direttamente – art. 72, comma
1, lettera c), e comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
La rilevazione contabile del debito nei confronti dei beneficiari avverrà al conto già istituito con
il messaggio n. 1568 del 10/04/2020, per il bonus baby-sitting, opportunamente modificato
nella denominazione:
- GAT10150 Debito verso i beneficiari dei bonus baby-sitting per l’acquisto di servizi di
assistenza e sorveglianza dei minori e dei bonus per la frequenza dei minori in centri estivi e di
servizi integrativi per l’infanzia- art. 23, commi 8 e 9, ed art. 25, commi 3 e 4, decreto-legge
n. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n, 27 – art. 72, comma 1, lettera c), e comma
2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Eventuali recuperi delle prestazioni indebitamente erogate andranno imputati ai seguenti conti
di nuova istituzione:
- GAT24178 recupero dei bonus per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi
socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia, a favore dei genitori lavoratori del settore privato - art. 72,
comma 1, lettera c), del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34;
- GAT24179 recupero dei bonus per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi
socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia, a favore dei genitori lavoratori autonomi non iscritti all’INPS -
art. 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- GAT24180 recupero dei bonus per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi
socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia, a favore dei genitori lavoratori del settore sanitario pubblico e
privato, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico – art. 72, comma 1, lettera c) e
comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Ai conti sopra indicati verrà associato, nell’ambito della procedura “recupero indebiti per
prestazioni”, il codice di bilancio esistente da ampliare nella descrizione “1175 - indebiti relativi
a prestazioni diverse a sostegno del reddito – Bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting per
l’assistenza e sorveglianza ai minori e per l’iscrizione ai centri estivi e altri servizi – art. 23 e 25
del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 ed art. 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell’esercizio, risultino ancora da
definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030, mediante la ripartizione del saldo del
conto GPA00032. Il suddetto codice bilancio evidenzierà, nell’ambito del partitario del conto
GPA00069, eventuali crediti divenuti inesigibili.
Le somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere valorizzate, nell’ambito del partitario
del conto GPA10031, con il codice bilancio già istituito 3223 da ampliare nella descrizione
“Somme non riscosse dai beneficiari - prestazioni diverse a sostegno del reddito - Bonus per
l’acquisto di servizi di baby sitting per l’ assistenza e sorveglianza dei minori e per l’iscrizione ai
centri estivi e altri servizi – art. 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ed art. 72,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione
della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Con riferimento alle prestazioni del bonus baby-sitting per le quali la norma di cui all’articolo
72, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34/2020, ha previsto il solo l’aumento
dell’importo delle indennità spettanti ai beneficiari, si rinvia ai conti già istituiti con il
messaggio n. 1568 del 10/04/2020, a cui verrà integrata la denominazione.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAT30178
Denominazione completa Bonus per l’iscrizione ai centri estivi ed ai servizi
integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi
territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e
ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia,
riconosciuto ai genitori lavoratori del settore privato,
corrisposti direttamente – art. 72, comma 1, lettera c),
del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
Denominazione abbreviata BONUS ISCR. CENT.EST LAV.PRIV.-ART.72,CO 1.DL34/20
Tipo variazione I
Codice conto GAT30179
Denominazione completa Bonus per l’iscrizione ai centri estivi ed ai servizi
integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi
socioeducativi territoriali, ai centri con funzione
educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia, a favore dei genitori
lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, corrisposti
direttamente – art. 72, comma 1, lettera c), del
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
Denominazione abbreviata BONUS ISCR. CENT. EST AUT.NOINPS-
ART.72,C1.DL34/20
Tipo variazione I
Codice conto GAT30180
Denominazione completa Bonus per l’iscrizione ai centri estivi ed ai servizi
integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi
territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa
e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia,
riconosciuto ai genitori lavoratori impiegati nel settore
sanitario pubblico e privato, del comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico, corrisposti direttamente –
art. 72, comma 1, lettera c) e comma 2 del Decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34.
Denominazione abbreviata BONUS ISCR. CENTR.EST.LAV.SANIT.-ART.72,C
1DL34/20
Tipo variazione V
Codice conto GAT10150
Denominazione completa Debito v/ beneficiari delle prestazioni per il bonus per
l’acquisto dei servizi di baby sitting per l’assistenza e la
sorveglianza dei figli minori e per il bonus per l’iscrizione
ai centri estivi ed ai servizi integrativi per l’infanzia - art.
23, commi 8 e 9, ed art.25, commi 3 e 4, Decreto Legge
17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile
2020, n. 27 – art.72, comma 1, lettera c), del Decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34.
Denominazione abbreviata DEB.V/BEN.BONUS .-ART.23E25,DL18/20 ART.72.C1DL
34/20
Tipo variazione I
Codice conto GAT24178
Denominazione completa Entrate varie – recupero e reintroito dei bonus per
l’iscrizione ai centri estivi ed ai servizi integrativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali, ai
centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi
integrativi o innovativi per la prima infanzia, a favore dei
genitori lavoratori del settore privato - art. 72, comma
1, lettera c), del Decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34
Denominazione abbreviata E.V.REC.BONUS.LAV.PRIV.- ART.72.CO1DL34/20
Tipo variazione I
Codice conto GAT24179
Denominazione completa Entrate varie – recupero e reintroito dei bonus per
l’iscrizione ai centri estivi ed ai servizi integrativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali, ai
centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi
integrativi o innovativi per la prima infanzia, a favore dei
genitori lavoratori autonomi non iscritti all’INPS - art.
72, comma 1, lettera c), del Decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34
Denominazione abbreviata REC.BONUS.AUT.NO INPS-ART.72,CO1.DL34/20
Tipo variazione I
Codice conto GAT24180
Denominazione completa Entrate varie - recupero e reintroito dei bonus per
l’iscrizione ai centri estivi ed ai servizi integrativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali, ai
centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi
integrativi o innovativi per la prima infanzia, a favore dei
genitori lavoratori del settore sanitario pubblico e privato,
del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico – art.
72, comma 1, lettera c), e comma 2 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34.
Denominazione abbreviata REC.BONUS LAV.SANIT.-ART.72.CO.1.E 2 DL34/20.
Tipo variazione V
Codice conto GAT30150
Denominazione completa Bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting per
l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori riconosciuti ai
genitori lavoratori del settore privato - art. 23, comma 8,
Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 – art. 72 del Decreto legge 19
maggio 2020, n. 34
Tipo variazione V
Codice conto GAT30151
Denominazione completa Bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting per
l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori a favore
dei lavoratori autonomi non iscritti all'INPS - art. 23,
comma, 9 Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18
convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 72
del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
Denominazione abbreviata IND.BABYSITT.AUT.NOINPS-ART.23,C9.DL18/20-AR72
DL34
Tipo variazione V
Codice conto GAT30152
Denominazione completa Bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting per
l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori
riconosciuti ai genitori lavoratori impiegati nel settore
sanitario pubblico e privato accreditato e del
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico - art.
25, commi, 3 e 4, Decreto Legge 17 marzo 2020, n.
18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – art.
72 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
Denominazione abbreviata IND.BABYS.LAV.SAN.-ART25,C3 DL18/20-A72
DL34/20
Tipo variazione V
Codice conto GAT24150
Denominazione completa Entrate varie – Recupero e reintroito dei bonus per
l’acquisto dei servizi di baby sitting per l’assistenza e la
sorveglianza dei figli minori a favore dei genitori
lavoratori del settore privato - art. 23, comma 8,
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 72 del Decreto legge
19 maggio 2020, n. 34
Denominazione abbreviata E.V.REC.IND.BABYSIT.LAV.PRIV.ART.23,C8DL18/20-
A72 DL34
Tipo variazione V
Codice conto GAT24151
Denominazione completa Entrate varie – Recupero e reintroito dei bonus per
l’acquisto dei servizi di baby sitting per l’assistenza e la
sorveglianza dei figli minori a favore dei genitori
lavoratori autonomi non iscritti all’ Inps - art. 23,
comma 9, Decreto legge 17 marzo 2020, n.18
convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 72 del
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
Denominazione abbreviata REC.IND.BABYSITT.AUT.NOINPS-ART23,C9.DL18/20-
DL34/20
Tipo variazione V
Codice conto GAT24152
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e reintroito dei bonus per
l’acquisto dei servizi di baby sitting per l’assistenza e la
sorveglianza dei figli minori a favore dei genitori lavoratori
dipendenti del settore sanitario pubblico e privato
accreditato, del comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico - art. 25, commi, 3 e 4, Decreto legge 17 marzo
2020 n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 –
art. 72 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
Denominazione abbreviata REC.IND.BABYSITT.LAV.SANIT.-ART.25,CO 3 DL18/20-
DL34/20
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