Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Istruzioni in ordine all’apertura delle posizioni contributive per gli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato o che presentano domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare
Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Istruzioni in ordine all’apertura delle posizioni contributive per gli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato o che presentano domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 04/05/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 73
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Istruzioni in ordine
all’apertura delle posizioni contributive per gli adempimenti dichiarativi e
contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato o che
presentano domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare
SOMMARIO: A seguito della circolare n. 101/2020, si forniscono ulteriori istruzioni in merito agli
adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno
presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare ai sensi dell’articolo
103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
INDICE
1. Premessa
2. Richiesta apertura matricola per emersione
3. Decorrenza delle matricole per emersione
4. Caratteristiche delle matricole aperte per emersione
5. Aziende assuntrici di manodopera agricola: richiesta posizione contributiva per emersione e rilascio
CIDA per emersione
5.1. Apertura della posizione contributiva dedicata all’emersione: chiarimenti per i datori di lavoro
5.2. Approvazione della posizione contributiva dedicata all’emersione: chiarimenti per le Strutture
territoriali
6. Adempimenti e versamenti contributivi relativi ai CIDA per emersione
1. Premessa
Facendo seguito a quanto illustrato nella circolare n. 101 dell’11 settembre 2020, con la quale sono state
dettate le prime istruzioni relative agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di
lavoro che hanno presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare ai sensi dell’articolo
103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, si rappresenta quanto segue.
2. Richiesta apertura matricola per emersione
A integrazione delle istruzioni già impartite al paragrafo 5.3 della citata circolare, si evidenzia che i datori
di lavoro - già in possesso di una posizione contributiva presso l’Istituto - dovranno rivolgersi alla
Struttura INPS territorialmente competente per richiedere – tramite la funzione “Comunicazione
bidirezionale” del “Cassetto previdenziale”, utilizzando come oggetto “Matricola per Emersione art. 103
D.L n. 34/2020” - l’apertura di un’apposita matricola aziendale. Si precisa che per tali matricole non è
possibile utilizzare la procedura automatizzata di inquadramento, disponibile sul sito internet dell’Istituto.
Per i datori di lavoro che non siano già in possesso di una matricola aziendale, la richiesta dovrà essere
inviata all’indirizzo PEC della Struttura INPS territorialmente competente, indicando nell’oggetto
“Matricola per Emersione art. 103 D.L n. 34/2020”.
La matricola aziendale, aperta con le suddette modalità, dovrà essere utilizzata esclusivamente per
inserire in denuncia i dipendenti oggetto di istanza di emersione e dovrà essere contraddistinta dal
codice di autorizzazione “5W”, avente il significato di “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro
oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’art. 5 del D. lgs. n. 109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L.
n. 34/2020”.
3. Decorrenza delle matricole per emersione
L’apertura di una matricola per l’emersione ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020 potrà
avvenire esclusivamente da parte dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di emersione di cui
al predetto articolo 103 e che presentano in Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
uno dei codici Ateco indicati nell’elenco di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 68 del 31 maggio 2020,
che si allega anche alla presente circolare (Allegato n. 1).
Per quanto riguarda la decorrenza dell’apertura della matricola caratterizzata dal codice di autorizzazione
“5W”, si evidenzia che i datori di lavoro dovranno effettuare la richiesta in argomento indicando
espressamente una delle seguenti date:
1. il 19 maggio 2020, per le istanze volte all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere con
cittadini italiani o comunitari;
2. il giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di emersione, per le istanze volte
all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;
3. la data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze volte all’instaurazione di un rapporto di lavoro
con cittadini extracomunitari.
Nei casi previsti ai punti a) e b), la richiesta di apertura della matricola, se non ancora presentata, dovrà
essere inoltrata entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare.
Nel caso indicato al punto c), la richiesta di apertura della matricola, se non ancora presentata, dovrà
essere inoltrata in tempo utile per l’assolvimento degli ordinari obblighi contributivi.
I versamenti e gli adempimenti informativi, riferiti al mese di pubblicazione della presente circolare e ai
mesi precedenti, come sopra precisati, dovranno essere effettuati entro le scadenze ordinarie relative al
mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, senza aggravio di somme aggiuntive.
4. Caratteristiche delle matricole aperte per emersione
Al punto 5.3 della citata circolare n. 101/2020 è stato precisato che “se il datore di lavoro risulta già
titolare di altra posizione contributiva attiva, le Strutture territoriali provvederanno a riportare sulla
matricola in argomento le medesime caratteristiche contributive di quella già in uso”.
A tale proposito, si chiarisce quanto segue:
se la richiesta di apertura di una matricola per emersione è presentata da un datore di lavoro già in
possesso di una matricola aperta per un’attività coincidente con quella oggetto di emersione, la
nuova matricola - caratterizzata dal codice di autorizzazione “5W” - dovrà avere le medesime
caratteristiche contributive della matricola esistente;
se la richiesta di apertura di una matricola per emersione è presentata da un datore di lavoro già in
possesso di una matricola aperta per un’attività diversa da quella oggetto di emersione, la nuova
matricola - caratterizzata dal codice di autorizzazione “5W”:
dovrà avere lo stesso c.s.c. e le stesse caratteristiche contributive della matricola già
esistente, se l’attività oggetto di emersione non è autonoma rispetto a quella principale, in
ossequio al principio della prevalenza dell’attività adottato dall’Istituto in materia di
classificazione dei datori di lavoro;
dovrà essere aperta in relazione all’attività di cui al codice Ateco dichiarato in fase di richiesta
e a essa dovrà essere attribuito il relativo c.s.c., se l’attività oggetto di emersione è autonoma
rispetto a quella per la quale è già presente una matricola;
se la richiesta di apertura di una matricola per emersione è presentata da parte di un datore di
lavoro che non è già in possesso di una matricola DM, la nuova matricola - caratterizzata dal codice
di autorizzazione “5W” - dovrà essere contraddistinta dal codice Ateco dichiarato in fase di
richiesta e a essa dovrà essere attribuito il relativo c.s.c.
Per quanto riguarda l’individuazione dei c.s.c. riconducibili a ognuno degli Ateco in questione, si rinvia al
manuale di classificazione dei datori di lavoro, allegato alla circolare n. 56 dell’8 marzo 2017.
5. Aziende assuntrici di manodopera agricola: richiesta posizione contributiva per emersione e
rilascio CIDA per emersione
5.1 Apertura della posizione contributiva dedicata all’emersione: chiarimenti per i datori di
lavoro
A integrazione delle istruzioni già impartite al paragrafo 5.1 della circolare n. 101/2020, si precisa che
l’apertura della posizione contributiva per l’emersione potrà avvenire esclusivamente da parte dei datori
di lavoro che hanno presentato l’istanza di emersione di cui al predetto articolo 103 del decreto-legge n.
34/2020 e che presentano in Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura uno dei codici
Ateco di cui all’Allegato n. 1 della presente circolare.
Per quanto riguarda la decorrenza della posizione contributiva per emersione, di seguito CIDA per
emersione, caratterizzata dal codice autorizzazione “5W”, avente il significato di “Posizione contributiva
riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020”,
si evidenzia che la stessa deve essere individuata nella data più remota tra le seguenti:
a) il 19 maggio 2020, se è stata presentata almeno un’istanza volta all’emersione di un rapporto di
lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;
b) il giorno successivo alla data di presentazione più remota tra le istanze volte all’emersione di un
rapporto di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro più remota tra le istanze volte all’instaurazione di un rapporto di
lavoro con cittadini extracomunitari.
La trasmissione della Denuncia Aziendale, di seguito D.A. per emersione, per il rilascio del CIDA per
emersione, se non ancora effettuata, dovrà avvenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della
presente circolare.
Per le D.A. per emersione con data decorrenza attività individuata in modo difforme dai criteri indicati in
precedenza, i datori di lavoro dovranno richiedere, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente
circolare, alle Strutture territoriali di riferimento, la variazione della data indicata nella D.A. inviando la
richiesta a mezzo posta elettronica certificata con oggetto: “D.A. per emersione art. 103 D.L n.
34/2020”.
Si evidenzia che i rapporti di lavoro instaurati dopo la definizione della procedura per emersione non
devono essere dichiarati con il CIDA per emersione.
5.2 Approvazione della posizione contributiva dedicata all’emersione: chiarimenti per le
Strutture territoriali
Con riferimento all’invio della D.A. per emersione, ferma restando la necessità di verificare la presenza in
Camera di Commercio di uno dei codici Ateco indicati nell’elenco di cui all’Allegato n. 2 della circolare n.
68 del 31 maggio 2020, si evidenzia che non è attivo il controllo sulla tempestività della denuncia
finalizzato a verificare che il periodo tra la data di invio della denuncia e la data di inizio attività non sia
superiore ai trenta giorni.
Le verifiche per la definizione delle D.A. per emersione sono quelle già in uso per la gestione ordinaria.
La verifica con esito positivo della D.A. per emersione comporta l’attribuzione del codice di
autorizzazione “5W”, consultabile nel “Cassetto delle aziende agricole”.
Con riferimento alle verifiche per l’approvazione delle denunce per emersione, si evidenzia che i dati
comunicati devono essere congruenti con quelli risultanti nelle banche dati consultabili dall’Istituto (cfr. i
messaggi n. 1229/2016 e n. 2384/2019) anche in merito al fabbisogno di manodopera dichiarato rispetto
a quello aziendale calcolato.
Se l’azienda ha già una posizione contributiva attiva, il fabbisogno di manodopera, sia della D.A. attiva
che della D.A. per emersione, dovrà essere congruente con il fabbisogno della situazione aziendale
complessiva, tenendo conto anche dei rapporti di lavoro che si intende far emergere.
Nel caso in cui, in fase di istruttoria, si evidenzino elementi incongruenti, le Strutture territoriali
dovranno attivare un supplemento di istruttoria e richiedere la tempestiva trasmissione della
documentazione e i chiarimenti necessari attivando le ordinarie procedure di controllo previste
dall’articolo 8 del D.lgs 11 agosto 1993, n. 375, richiedendo altresì, ove necessario, l’aggiornamento
della posizione attiva con una D.A. di variazione.
Le Strutture territoriali che hanno già approvato le D.A. per emersione sono invitate a riesaminare i
provvedimenti adottati tenendo conto delle indicazioni contenute nella presente circolare.
6. Adempimenti e versamenti contributivi relativi ai CIDA per emersione
Le dichiarazioni di manodopera agricola (flusso Uniemens/Posagri) afferenti ai CIDA per emersione, per i
periodi retributivi il cui termine di invio è già scaduto, dovranno essere trasmesse entro il mese
successivo alla data di pubblicazione della presente circolare.
Per i flussi Uniemens/Posagri inviati entro i termini sopraindicati, l’Istituto provvederà a calcolare la
contribuzione dovuta nella prima tariffazione utile senza aggravio di somme aggiuntive.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
29-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 137
ALLEGATO 1 AL DECRETO INTERMINISTERIALE
ELENCO DELLE ATTIVITA’ CHE RIENTRANO NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 4
a)(cid:3)agricoltura,(cid:3)allevamento(cid:3)e(cid:3)zootecnia,(cid:3)pesca(cid:3)e(cid:3)acquacoltura(cid:3)e(cid:3)attività(cid:3)funzionali(cid:3)ad(cid:3)assicurare(cid:3)le(cid:3)rispettive(cid:3)
filiere(cid:3)produttive;(cid:3)(cid:3)
A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E
SERVIZI CONNESSI
01.11.10 Coltivazione di cereali (escluso il riso)
01.11.20 Coltivazione di semi oleosi
01.11.30 Coltivazione di legumi da granella
01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
01.12.00 Coltivazione di riso
01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in
piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in
colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.30 Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.13.40 Coltivazione di patate
01.14.00 Coltivazione di canna da zucchero
01.15.00 Coltivazione di tabacco
01.16.00 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili
01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria
01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette
01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti
01.21.00 Coltivazione di uva
01.22.00 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
01.23.00 Coltivazione di agrumi
01.24.00 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio
01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi
01.27.00 Coltivazione di piante per la produzione di bevande
01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
01.30.00 Riproduzione delle piante
01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne
01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini
01.44.00 Allevamento di cammelli e camelidi
01.45.00 Allevamento di ovini e caprini
01.46.00 Allevamento di suini
01.47.00 Allevamento di pollame
01.49.10 Allevamento di conigli
01.49.20 Allevamento di animali da pelliccia
01.49.30 Apicoltura
01.49.40 Bachicoltura
01.49.90 Allevamento di altri animali nca
01.50.00 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale
01.62.01 Attività dei maniscalchi
01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)
01.63.00 Attività che seguono la raccolta
— 22 —
29-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 137
01.64.01 Pulitura e cernita di semi e granaglie
01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina
01.70.00 Caccia, cattura di animali e servizi connessi
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali
02.20.00 Utilizzo di aree forestali
02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi
02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura
03 PESCA E ACQUACOLTURA
03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.12.00 Pesca in acque dolci e servizi connessi
03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22.00 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
(cid:3)
C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
10.11.00 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento,
salatura eccetera
10.31.00 Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di
produzione propria
10.41.30 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.20 Produzione dei derivati del latte
10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10 Molitura del frumento
10.61.20 Molitura di altri cereali
10.61.30 Lavorazione del riso
10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00 Produzione di zucchero
10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00 Produzione di birra
11.06.00 Produzione di malto
E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI
RIFIUTI E RISANAMENTO
38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
RECUPERO DEI MATERIALI
38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
— 23 —
29-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 137
I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
55 ALLOGGIO
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE
IMPRESE
81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
(cid:3)
b)(cid:3)assistenza(cid:3)alla(cid:3)persona(cid:3)per(cid:3)se(cid:3)stessi(cid:3)o(cid:3)per(cid:3)componenti(cid:3)della(cid:3)propria(cid:3)famiglia,(cid:3)ancorché(cid:3)non(cid:3)conviventi,(cid:3)
affetti(cid:3)da(cid:3)patologie(cid:3)o(cid:3)disabilità(cid:3)che(cid:3)ne(cid:3)limitino(cid:3)l’autosufficienza;(cid:3)(cid:3)
(cid:3)
c)(cid:3)lavoro(cid:3)(cid:3)domestico(cid:3)di(cid:3)sostegno(cid:3)al(cid:3)bisogno(cid:3)familiare.(cid:3)(cid:3)
T ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO
PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI
INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E
CONVIVENZE
97 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER
PERSONALE DOMESTICO
97.00.00 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
(cid:3)
20A03026
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE le attività culturali, delle politiche agricole alimentari,
ALIMENTARI E FORESTALI forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tute-
DECRETO 29 aprile 2020 .
la del territorio e del mare, nonché per la rimodulazio-
Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 ne degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
della Commissione del 17 giugno 2019 che modifica l’elenco carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle
dei generi e delle specie nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità
b) , della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, nell’allegato II
delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comu-
della direttiva 2008/72/CE del Consiglio e nell’allegato della
nicazioni, convertito con modifiche dalla legge 18 no-
direttiva 93/61/CEE della Commissione.
vembre 2019, n. 132;
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
ALIMENTARI E FORESTALI
nistri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento
di riorganizzazione del Ministero delle politiche agrico-
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
le alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4,
di riforma dell’organizzazione di Governo a norma
del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, converti-
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
to, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rela-
n. 132;
tivo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particola-
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disci-
re l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;
plina l’attività sementiera e, in particolare, gli articoli 19
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, re- e 24 che prevedono l’istituzione, per ciascuna specie di
cante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzio- coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permette-
ni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e re l’identificazione delle varietà stesse;
— 24 —
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