Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 75/2021
Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
Riferimento normativo
Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 06/05/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 75
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale
indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti
attività commerciali
SOMMARIO: Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito all’applicabilità
delle disposizioni di cui all’articolo 2033 del codice civile alle ipotesi di
versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
di somme non dovute a titolo di contributi che non possono essere
accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che
disciplinano i versamenti effettuati alle Gestioni. Vengono altresì fornite
istruzioni operative per la gestione dei rimborsi relativamente agli importi per
i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione.
INDICE:
1. Indicazioni normative
2. Istruzioni operative
1. Indicazioni normative
Ai sensi dell’articolo 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, avente ad oggetto “Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi”, i contributi disciplinati dalla medesima legge, indebitamente versati in
qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di
esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi
causa. Tale disposizione ha sostituito quanto previsto dall’articolo 7, ultimo comma, della legge
4 luglio 1959, n. 463, concernente l’estensione dell’assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti (IVS) agli artigiani e ai loro familiari.
Dalla citata disposizione emerge che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata
alle Gestioni autonome può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e
della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai predetti lavoratori autonomi.
Tale interpretazione risulta confermata dalla Corte di Cassazione che, con riferimento alla
contribuzione indebitamente versata alla Gestione degli artigiani, ha stabilito che l’espresso
riferimento al versamento “in qualsiasi tempo” indica chiaramente che il legislatore ha inteso
escludere l’applicabilità della sanatoria riguardante i contributi indebitamente versati di cui
all’articolo 8 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in ragione delle evidenti diversità esistenti con
riferimento agli artigiani (e ai lavoratori autonomi), i quali devono provvedere personalmente
a costituire la loro assicurazione IVS e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori
dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale è il datore di lavoro il titolare
dell’obbligo contributivo e dell’eventuale diritto alla restituzione dei contributi (cfr. Cass. Civ.,
sez. lav., n. 25488/2007).
A tal fine, si precisa che le ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti
attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi – che non possono essere
accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i
versamenti effettuati alle Gestioni – sono qualificabili come indebito oggettivo ai sensi
dell’articolo 2033 del c.c.
Di conseguenza, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soggiace all’ordinario
termine di prescrizione decennale stabilito dall’articolo 2946 del c.c., valido per tutti i diritti per
i quali, come per il caso del diritto alla restituzione dell’indebito, non sia stabilito
espressamente dalla legge un termine più breve o l’imprescrittibilità. Infatti, con riferimento al
regime della prescrizione, la norma di cui al citato articolo 12 della legge n. 613/1966 non può
essere considerata speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 2946 del c.c.
Pertanto, trattandosi di fattispecie di indebito oggettivo, il diritto al rimborso si prescrive con il
decorso dell’ordinario termine decennale previsto dall’articolo 2946 del c.c. e non si dà luogo
ad alcun effetto di convalida della contribuzione accertata come indebita.
2. Istruzioni operative
Sul piano operativo, nelle more del rilascio delle modifiche alla procedura per la gestione dei
rimborsi, che possano facilitare l’individuazione dei rimborsi potenzialmente prescritti, si
evidenzia la necessità che gli operatori di Sede, a fronte di una domanda di rimborso
dell’assicurato, effettuino la produzione del rimborso soltanto per gli importi per i quali non
risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati.
Nel caso in cui in procedura risulti l’avvenuta produzione di un rimborso, in data antecedente
alla pubblicazione della presente circolare, anche con riferimento a somme per le quali sia
maturata la prescrizione, l’operatore provvederà a effettuare i pagamenti soltanto degli importi
per i quali la domanda di rimborso abbia validamente interrotto i termini di prescrizione. Per
escludere dal pagamento le somme associate a versamenti prescritti, gli operatori di Sede
possono inserire un credito spia di tipo 3.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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