Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai Titoli I e II del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Ambito di applicazione e profili di natura contributiva. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai Titoli I e II del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Ambito di applicazione e profili di natura contributiva. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 30/06/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 76
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
di cui ai Titoli I e II del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, introdotta
dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024”. Ambito di applicazione e profili di natura
contributiva. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modifiche concernenti gli aspetti di
natura contributiva disposte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in
materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e di Fondi di
solidarietà. Si forniscono altresì le istruzioni operative per la composizione
dei Flussi Uniemens e le istruzioni contabili.
INDICE
Premessa
1. Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio: aspetti contributivi
1.1. Apprendista mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato
2. Individuazione della platea dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali
2.1. Contratto di rete e codatorialità
3. Le integrazioni salariali ordinarie (CIGO)
4. Le integrazioni salariali straordinarie (CIGS)
4.1 La misura della contribuzione ordinaria
4.2 L’aliquota contributiva ordinaria per l’anno 2022
5. Fondi di solidarietà bilaterali
5.1 Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato (FSBA)
6. Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
6.1 La misura della contribuzione ordinaria
6.2 L’aliquota contributiva ordinaria per l’anno 2022
7. Il contributo addizionale
7.1 Il contributo addizionale per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie
7.2 Il contributo addizionale connesso alle prestazioni erogate dal FIS
8. Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)
8.1 Lavoratori della pesca
8.2 Misura della contribuzione
9. Il rimborso delle quote di TFR ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D.lgs n. 148/2015
10. Aspetti contributivi connessi all’articolo 25-ter del D.lgs n. 148/2015
11.Istruzioni operativeper la compilazione dei flussi Uniemens e adempimenti contributivi
11.1 Periodi correnti
11.2 Periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022
12. Istruzioni contabili
Premessa
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), all’articolo 1,
commi da 191 a 220,ha profondamente modificato la normativa in materia di ammortizzatori
sociali contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
In particolare, è stata superata l’alternatività tra le tutele previste dal Titolo I e quelle del
Titolo II del D.lgs n 148/2015, prevedendo un sistema di protezione sociale che si basa sulle
prestazioni di integrazione salariale quali la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria
(CIGS), il Fondo di integrazione salariale (FIS) e quelle previste dai Fondi di solidarietà
bilaterali.
Inoltre, la riforma introdotta dalla legge di Bilancio 2022 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio
2022, le relative tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia
e, quindi, non soltanto professionalizzante, e ai lavoratori a domicilio, come precisato al
successivo paragrafo 1.
La riforma è altresì intervenuta sul versante delle causali di intervento della CIGS.
Nell’ambito delle causali già previste dall’articolo 21 del D.lgs n. 148/2015, il comma 199
dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha, infatti, modificato e integrato la causale di
riorganizzazione aziendale e ha aumentato la riduzione media oraria e complessiva
relativamente al contratto di solidarietà.
Inoltre, l’articolo 1, comma 215, lettere a) e b), della medesima legge di Bilancio 2022 ha
modificato l’articolo 41 del D.lgs n. 148/2015, rubricato “Contratto di espansione”, prevedendo
la proroga del regime sperimentale ivi previsto anche per gli anni 2022 e 2023 e, a decorrere
dal 1° gennaio 2022, ossia, per i contratti di espansione sottoscritti dalla data di entrata in
vigore della norma, ha ridotto il limite minimo di unità lavorative per accedere alle misure di
esodo di cui al comma 5-bis dello stesso articolo ad almeno 50 dipendenti, anche calcolate
complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità
produttiva o di servizi.
Sul punto si fa riserva di fornire puntuali indicazioni con apposita circolare di prossima
pubblicazione. Per quanto non modificato dalla novella normativa sopra richiamata, si rinvia
alle istruzioni operative e di prassi (cfr. la circolare n. 48/2021 e i messaggi n. 2419/2021 e n.
3252/2021).
Si fa presente, inoltre, che il nuovo limite dimensionale introdotto dalla legge di Bilancio 2022
trova applicazione anche in relazione all’accesso all’integrazione salariale straordinaria di cui al
comma 7 dell’articolo 41 del D.lgs n. 148/2015 (cfr. le circolari n. 98/2020 e n. 143/2020).
Si segnala infine che, in forza di quanto disposto dall’articolo 46 del D.lgs n. 148/2015, la
previsione di cui all’articolo 3[1] del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12
agosto 1947, n. 869, è tuttora vigente.
In ordine alle disposizioni di cui al comma 1-ter dell’articolo 5[2] e comma 8-bis dell’articolo
29[3] del D.lgs n. 148/2015, che introducono riduzioni contributive a fare data dal 1° gennaio
2025, si fa riserva di fornire le relative istruzioni con successiva circolare.
Per il versamento della contribuzione corrente dovuta in ragione della predetta riforma e per la
regolarizzazione dei periodi precedenti alla pubblicazione della presente circolare, i datori di
lavoro interessati dovranno attenersi alle istruzioni operative esposte nei seguenti paragrafi.
1. Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio: aspetti contributivi
Come anticipato in premessa, la legge di Bilancio 2022 amplia la platea dei destinatari delle
integrazioni salariali (articolo 1, commi 191 e 192).
Per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio
2022, infatti, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali di cui al titolo I e al titolo II
del D.lgs n. 148/2015 i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, quelli
con contratto di apprendistato professionalizzante e gli apprendisti con contratto di alta
formazione e ricerca (rispettivamente, articolo 43, 44 e 45 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81) e i
lavoratori a domicilio (articolo 2128 codice civile e articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n.
877, così come modificato dall’articolo 2 della legge 16 dicembre 1980, n. 858).
Inoltre, per quel che riguarda gli apprendisti professionalizzanti, l’articolo 2 del D.lgs n.
148/2015, come novellato dalle disposizioni sopra richiamate, per i periodi di sospensione o di
riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, non limita più l’accesso alle
integrazioni salariali straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale, né è più
prevista l’ulteriore limitazione per cui se il datore di lavoro era destinatario dei trattamenti
ordinari e straordinari di integrazione salariale, la copertura per gli apprendisti
professionalizzanti riguardava soltanto la cassa integrazione ordinaria.
Il novellato articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, infatti, dispone che: “Sono destinatari dei
trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per
periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022”.
Per gli obblighi contributivi relativi agli apprendisti a tempo indeterminato dipendenti dalle
cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e
zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, si rinvia alla circolare n. 2/2022 e al
messaggio n. 2225/2022.
Per quanto attiene ai lavoratori a domicilio, l’articolo 1 della legge n. 877/1973, dispone che:
“È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio
o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia
conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro
retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e
attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi”. Il
comma 1 dell’articolo 9 della medesima legge prevede che: “Ai lavoratori a domicilio si
applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di
assegni familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale”.
A seguito delle modifiche introdotte all’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015 dalla legge di Bilancio
2022, l’esclusione dall’accesso alle integrazioni salariali prevista dal comma 1 dell’articolo 9
della legge n. 877/1973 deve intendersi implicitamente abrogata[4].
Rimane, tuttavia, in vigore l’articolo 2, secondo comma, della legge n. 877/1973, il quale
dispone che: “È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal
lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo
provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni”.
In considerazione di quanto sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in
ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al
versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui
al Titolo I e/o al Titolo II del D.lgs n.148/2015, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e i lavoratori a domicilio.
In ordine alla misura della contribuzione ordinaria e addizionale, si rinvia a quanto precisato
nei successivi paragrafi.
L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio
2022, sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli,
precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022.
È, invece, confermata l’esclusione dal campo di applicazione delle integrazioni salariali del
Titolo I del D.lgs n. 148/2015, dei dirigenti. Diversamente, con specifico riferimento ai Fondi di
solidarietà di cui al Titolo II del medesimo decreto legislativo, il personale dirigente può essere
destinatario delle prestazioni dei predetti Fondi di solidarietà e dei connessi obblighi contributivi
soltanto se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi degli stessi (cfr. l’art.
26, comma 7, del D.lgs n. 148/2015).
1.1. Apprendista mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato
I benefici contributivi previsti in favore del datore di lavoro per i rapporti di apprendistato[5]
sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato (articolo 47, comma 7, del D.lgs n. 81/2015). Resta, pertanto, ferma anche
l’aliquota contributiva a carico del lavoratore.
L’Istituto ha dato applicazione alla suddetta disposizione prevedendo che il datore di lavoro è
tenuto al pagamento della contribuzione afferente alle integrazioni salariali sulla base
dell’assetto e della misura prevista nel corso del periodo di apprendistato, a prescindere dalla
qualifica conseguita dall’apprendista.
Tenuto conto delle modifiche apportate all’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, a decorrere dai
periodi di paga da gennaio 2022, cambia la misura della contribuzione dovuta per i lavoratori
apprendisti di primo e terzo livello – assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti
in servizio in vigenza delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 - in quanto il
datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei
trattamenti di integrazione salariale secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.
Al ricorrere dei suddetti presupposti, la misura della contribuzione varia - a decorrere dal 1°
gennaio 2022 - anche per gli apprendisti professionalizzanti e non, mantenuti in servizio.
Infatti, se detti lavoratori sono alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario dei
trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) o in forza a un datore di lavoro rientrante
nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), il datore di lavoro è tenuto,
al raggiungimento del requisito dimensionale ove previsto, al versamento della contribuzione
CIGS.
Ai fini della determinazione della contribuzione dovuta nella misura sopra descritta, la
procedura di calcolo è adeguata a decorrere dal periodo di paga giugno 2022 e,
conseguentemente, i datori di lavoro non dovranno procedere ad alcun adempimento
regolarizzativo per i periodi precedenti alla suddetta decorrenza.
Per gli apprendisti assunti a decorrere dal mese di gennaio 2022 e mantenuti in servizio,
invece, la contribuzione - per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato - rimane determinata nella misura prevista nel corso del periodo di
apprendistato.
2. Individuazione della platea dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni
salariali
Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, l’articolo 1, comma 193, della legge n.
234/2021, aggiunge, dopo l’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, l’articolo 2-bis, il quale prevede
che, a tutti gli effetti derivanti dal citato decreto legislativo, sono da comprendersi nel calcolo
della forza aziendale tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti
di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno
che all'esterno dell'azienda.
Al riguardo si rileva che le regole declinate dalla norma in argomento comportano
l’applicazione degli stessi criteri di determinazione della media semestrale già utilizzati
dall’Istituto (cfr. le circolari n. 176/2016 e n. 9/2017).
Le circolari da ultimo richiamate prevedono anche che per i datori di lavoro che operano con
più posizioni contributive, di per sé sprovviste per attività o dimensione di trattamenti di
integrazione salariale, il calcolo della media occupazionale si effettua computando i lavoratori
denunciati su più matricole.
Ciò considerato, e tenuto conto che l’impianto della riforma si fonda su un principio di
protezione sociale universale, volto ad assicurare una più adeguata protezione a tutti i
lavoratori - che ha comportato, come anticipato in premessa, il venire meno dell’alternatività
tra le tutele disciplinate dal Titolo I e dal Titolo II del D.lgs n. 148/2015 - qualora il medesimo
datore di lavoro (identificato tramite il codice fiscale) operi con più posizioni contributive che,
in ragione del diverso inquadramento, comportino l’accesso a tutele salariali differenziate tra
cassa integrazione ordinaria e FIS, ai fini della determinazione del requisito dimensionale di cui
all’articolo 20, comma 3-bis, del D.lgs n. 148/2015, che consente l’applicazione delle tutele di
intervento straordinario di integrazione salariale, il computo della media occupazionale si deve
effettuare considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole
riconducibili al medesimo datore di lavoro.
Tuttavia, le suddette modalità di computo del requisito dimensionale si applicano considerando
i soli lavoratori di un medesimo datore di lavoro esposti sulle sole matricole rientranti
nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali (CIGO – FIS).
Pertanto, ai fini del suddetto computo, non dovranno essere considerati i lavoratori delle
matricole appartenenti a settori che comportano l’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui
agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.
Dovranno, invece, essere conteggiati i lavoratori che risultano dipendenti da datori di lavoro
che operano nei settori coperti dai citati Fondi, ma che occupano un numero di lavoratori
inferiore a quello stabilito dai decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della legge di
Bilancio 2022. Detti datori di lavoro, infatti, nel periodo transitorio di cui all’articolo 26, comma
7-bis, del D.lgs n. 148/2015, rientrano nel campo di applicazione del FIS.
Le suddette modalità di calcolo determinano anche i conseguenti obblighi contributivi di
finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie, sia con riferimento all’aliquota ordinaria
sia in relazione a quanto disposto all’articolo 1, comma 220, della legge n. 234/2021.
2.1. Contratto di rete e codatorialità
Ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dell’articolo 30, comma 4-ter,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i lavoratori possono essere assunti in
codatorialità nell’ambito di un contratto di rete.
Gli aspetti connessi agli obblighi comunicativi e contributivi che sussistono in capo al datore di
lavoro al ricorrere della suddetta fattispecie sono stati disciplinati con decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali 29 ottobre 2021, n. 205, registrato dalla Corte dei conti in data
22 dicembre 2021, ed entrato in vigore in data 23 febbraio 2022.
In particolare, con il suddetto decreto, per quanto qui di rilevanza, è stato previsto che le
imprese aderenti a un contratto di rete effettuano le comunicazioni di inizio, trasformazione,
proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità per il tramite di un
soggetto individuato, nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni di
legge.
In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella suddetta
comunicazione va indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento
previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.
Ciò considerato, ai fini del computo dei suddetti lavoratori per la determinazione della forza
aziendale e, quindi, per la compilazione dell’elemento <ForzaAziendale>, ne consegue quanto
segue:
- i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in
regime di codatorialità, sono imputati e conteggiati esclusivamente in capo all’impresa di
provenienza, a prescindere dall’effettivo utilizzo e in applicazione delle regole già in uso proprie
della fattispecie del contratto di lavoro (contratto a tempo pieno, part-time, a tempo
determinato, ecc.);
- in caso di nuova assunzione di lavoratori da utilizzare in codatorialità, gli stessi sono
imputati e conteggiati in capo all’impresa individuata ai fini dell’inquadramento previdenziale e
assicurativo nella relativa comunicazione del soggetto incaricato dalla rete, a prescindere
dall’effettivo utilizzo e in applicazione delle regole proprie della fattispecie del contratto di
lavoro stipulato in codatorialità (contratto a tempo pieno, part-time, a tempo determinato,
ecc.);
- i lavoratori in distacco ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del D.lgs n. 276/2003
nell’ambito di un contratto di rete sono computati, secondo la regola generale, in capo al
datore di lavoro distaccante.
3. Le integrazioni salariali ordinarie (CIGO)
La novella normativa non ha modificato in modo sensibile la disciplina delle integrazioni
salariali ordinarie, i cui relativi obblighi contributivi rimangono regolamentati dall’articolo 10 e
dall’articolo 13 del D.lgs n. 148/2015.
Pertanto, la contribuzione ordinaria, secondo quanto previsto dal citato articolo 13, rimane
fissata nella misura di:
a) 1,70%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese
industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
b) 2,00%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese
industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
c) 4,70%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese
dell'industria e artigianato edile;
d) 3,30%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese
dell'industria e artigianato lapidei;
e) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle
imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
f) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle
imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
Le aliquote contributive, come sopra indicate, si applicano anche ai lavoratori assunti con
contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio.
Si precisa, inoltre, che per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, dipendenti da
datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015
e ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25-bis del D.lgs n. 148/2015, a
decorrere dal 1° gennaio 2022, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione
di finanziamento della cassa integrazione ordinaria.
Le procedure operative dell’Istituto sono state conseguentemente aggiornate al fine di
consentire il versamento della contribuzione secondo le indicazioni di cui alla presente
circolare.
Per quanto attiene, invece, alla misura del contributo addizionale (art. 5 del D.lgs n. 148/2015
come novellato dalla legge di Bilancio 2022), si rinvia al paragrafo 7.1.
Si rammenta, infine, che restano escluse dall’ambito di applicazione delle integrazioni salariali
del Titolo I del D.lgs n. 148/2015, le imprese di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, vigente in ragione di quanto previsto all’articolo 46,
comma 1, lettera b), nonché in forza di quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettera l),
del D.lgs n. 148/2015, “le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e
dello Stato”, ossia le aziende industriali a capitale interamente pubblico.
4. Le integrazioni salariali straordinarie (CIGS)
La legge di Bilancio 2022, introducendo il comma 3-bis all’articolo 20 del D.lgs n. 148/2015,
ha esteso il campo di applicazione della disciplina in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale, prevedendo che: “Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a
periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la
disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi
contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli
articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda,
abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21,
comma 1”.
Pertanto, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento
abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle
integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito
dimensionale e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati
articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del Fondo di
integrazione salariale (FIS)[6].
Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali per le causali di cui all'articolo 21, comma 1,
del D.lgs n. 148/2015, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto
aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché le imprese del sistema
aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a
condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13
(articolo 20, comma 3-ter, del D.lgs n. 148/2015).
Gli obblighi contributivi in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS)
non trovano, invece, applicazione in relazione ai datori di lavoro coperti dai Fondi di solidarietà
di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, nonché, come anticipato, nei confronti
delle aziende industriali a capitale interamente pubblico, delle aziende dello spettacolo
inquadrate con C.S.C. 1.12.10 (contraddistinte dal C.A. “1D”), con C.S.C. 1.18.08, 1.18.09,
1.18.10, 7.07.09 e delle altre imprese citate dall’articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 869/1947.
Si evidenzia infine che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione
delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro titolari di farmacie (C.S.C.
7.02.05, anche se a capitale interamente pubblico) che abbiano occupato mediamente oltre
quindici dipendenti nel semestre di riferimento e che – non essendo destinatari dei trattamenti
ordinari di integrazione salariale di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, né delle tutele
garantite dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto
legislativo – sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (cfr. la circolare n.
16/2022 e i messaggi n. 772/2022 e n. 1147/2022) cui è possibile richiedere l’Assegno di
integrazione salariale esclusivamente con riferimento a causali ordinarie.
Da ultimo, per quanto attiene agli obblighi contributivi afferenti alla CIGS dei giornalisti, anche
in relazione a quanto previsto dal comma 108 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, si rinvia
ad apposita circolare di prossima pubblicazione.
4.1. La misura della contribuzione ordinaria
I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali
straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella
misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a
carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore.
La legge di Bilancio 2022 ha, infatti, confermato l’aliquota contributiva già prevista dall’articolo
23 del D.lgs n. 148/2015.
Come già precisato per quanto attiene alla contribuzione ordinaria CIGO, le aliquote
contributive CIGS, come sopra indicate, si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto
di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio, salvo quanto previsto al
successivo paragrafo.
4.2. L’aliquota contributiva ordinaria per l’anno 2022
L’articolo 1, comma 220, della legge di Bilancio 2022 dispone che l’aliquota contributiva
ordinaria di finanziamento della CIGS, come individuata nel precedente paragrafo, per il solo
anno 2022 è ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all’articolo 1, comma 219, lettera c),
della medesima legge (datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15
dipendenti).
Pertanto, per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni
salariali straordinarie è pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo
0,09% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo.
Come precisato con la circolare n. 18/2022, la riduzione dell’aliquota contributiva ordinaria di
finanziamento della CIGS si applica anche ai datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter,
lettere a) e b), del D.lgs n. 148/2015 (comma introdotto dall’articolo 1, comma 198, della
legge di Bilancio 2022) e ai datori di lavoro di cui all’articolo 1, comma 219, lettera d), della
legge n. 234/2021, che abbiano “occupato più di quindici dipendenti” nel semestre di
riferimento.
Ne consegue che per i datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore a 15, i quali siano
comunque destinatari delle integrazioni salariali straordinarie (articolo 20, comma 3-ter, del
D.lgs n. 148/2015, ossia imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da
queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro
rispettive articolazioni e sezioni territoriali), l’aliquota è pari allo 0,90% (di cui lo 0,60% a
carico del datore di lavoro e lo 0,30 a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo.
Resta fermo che l’applicazione della riduzione contributiva, laddove prevista, è condizionata
dalla media occupazionale del datore di lavoro nel corso dell’anno. Pertanto, qualora il datore
di lavoro - nel semestre di riferimento - abbia una media occupazionale inferiore al limite
dimensionale previsto dalla suddetta novella normativa, la riduzione contributiva in argomento
non può essere riconosciuta per i mesi di paga nei quali si siano registrati i predetti limiti
dimensionali (in ragione del combinato disposto dei commi 219 e 220 dell’articolo 1 della legge
di Bilancio 2022).
L’aliquota contributiva ordinaria nelle misure sopra indicate si applica, per l’anno 2022, a tutti i
lavoratori in forza, compresi anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto
di apprendistato di qualsiasi tipologia.
5. Fondi di solidarietà bilaterali
In forza del previgente impianto normativo, di cui al D.lgs n. 148/2015, l’istituzione dei Fondi
di solidarietà, fino al 31 dicembre 2021, era obbligatoria per tutti i settori che non rientravano
nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui
rispettivamente agli articoli 10 e 20 del medesimo decreto legislativo, in relazione ai datori di
lavoro che occupavano mediamente più di 5 dipendenti.
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021, l’istituzione dei Fondi di
solidarietà è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per tutti i datori di lavoro esclusi
dall’ambito di applicazione della sola cassa integrazione guadagni ordinaria e che occupano
almeno un dipendente (cfr. articolo 26, commi 1-bis e 7-bis, del D.lgs n. 148/2015).
Si ricorda al riguardo che, sempre a decorrere dalla medesima data, la disciplina in materia di
intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, non trovano
applicazione in relazione ai datori di lavoro coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26,
27 e 40 del citato decreto legislativo (cfr. art. 20, comma 3-bis, del D.lgs n. 148/2015).
Pertanto, in coerenza con le disposizioni normative di cui sopra, i datori di lavoro destinatari
delle tutele dei Fondi di solidarietà, che occupano almeno un dipendente, sono tenuti al
versamento del contributo ordinario al relativo Fondo di solidarietà. Ai medesimi non si applica
la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, né il relativo obbligo
contributivo.
Viene quindi innovato, sotto il profilo del requisito dimensionale, l’ambito di applicazione della
disciplina dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, rispetto al
precedente sistema, nel quale l’obbligatorietà era prescritta per i datori di lavoro con
dimensione aziendale mediamente superiore alle 5 unità nel semestre di riferimento.
Analogamente – per effetto delle modifiche apportate agli articoli 27 e 40 del D.lgs n.
148/2015 dalla legge n. 234/2021 – a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono stati assoggettati
alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali
delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, anche i datori di lavoro che
occupano almeno un dipendente.
Pertanto, i sopra menzionati Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n.
148/2015, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 – nel caso in cui prevedano una soglia
dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge (cfr. l’elencazione di
seguito riportata) – dovranno adeguarsi, entro il 31 dicembre 2022, alla previsione di legge
che ha disposto l’estensione dell’obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà a
tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente[7].
In caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1°
gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, cui
verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.
Nello specifico, i Fondi di solidarietà, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, i cui relativi
decreti interministeriali prevedono il configurarsi dell’obbligo contributivo al raggiungimento di
un determinato requisito dimensionale maggiore di uno, e che, pertanto, come sopra
richiamato, dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022, sono i seguenti:
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di
trasporto pubblico: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano
mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento (cfr. la circolare n. 27/2016);
Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE: il contributo è
mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel
semestre di riferimento (cfr. la circolare n. 28/2016);
Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige: il
contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5
dipendenti nel semestre di riferimento. Tuttavia, i datori di lavoro con classe
dimensionale da 1 sino a 5 dipendenti possono, volontariamente, aderire al fondo (cfr. la
circolare n. 125/2017);
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: il contributo è mensilmente
dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti nel semestre
di riferimento (cfr. le circolari n. 77/2021 e n. 16/2022);
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei
servizi ambientali: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano
mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento (cfr. la circolare n. 86/2021).
Si rammenta, infine, che nel periodo che precede il menzionato adeguamento dei singoli
decreti interministeriali istituitivi dei Fondi di solidarietà, i relativi datori di lavoro che occupano
un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti, rientrano, dal 1°
gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti, in via transitoria, al versamento del
contributo ordinario al medesimo Fondo; al contempo gli stessi sono destinatari delle
prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (cfr. la circolare del Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali n. 1/2022).
Con specifico riferimento al Fondo di solidarietà della provincia di Bolzano-Alto Adige, si
sottolinea che l’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 20 dicembre 2016, n. 98187,
prevede la facoltà, per i datori di lavoro con classe dimensionale da 1 sino a 5 dipendenti, di
aderire volontariamente al citato Fondo. Pertanto, coloro che hanno esercitato la predetta
facoltà di adesione (connotati dal C.A. “2C”), pur occupando un numero di addetti inferiore a
quello stabilito dal decreto istitutivo, continueranno a essere assoggettati alla disciplina del
citato Fondo territoriale e non verranno attratti, transitoriamente, dal FIS nelle more
dell’adeguamento del decreto.
Analogamente, sul piano generale, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive
sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale – prescritto dai sopra elencati
Fondi di solidarietà – computando i lavoratori denunciati su più matricole (connotate dai codici
di autorizzazione “2C” e “6G”), continueranno a essere assoggettati alla disciplina dei Fondi di
appartenenza, anche nei periodi precedenti il menzionato adeguamento dei singoli decreti
interministeriali.
Si ribadisce, infine, come anticipato al paragrafo 1 della presente circolare, che, a fare data dal
1° gennaio 2022, le aliquote di contribuzione ordinaria di finanziamento dei predetti Fondi –
calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali e nella misura determinata dai decreti
interministeriali istitutivi degli stessi - si applicano a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli
apprendisti, con qualsiasi tipo di contratto, e i lavoratori a domicilio.
5.1. Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato (FSBA)
Sono destinatari delle tutele erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per
l’artigianato (FSBA), istituito ai sensi dell’articolo 27 del D.lgs n. 148/2015, le imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (cfr. la circolare n. 53/2019).
A decorrere dal 1° gennaio 2022, in applicazione del combinato disposto del citato articolo 27
e del comma 3-bis dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 148/2015, sono altresì
destinatarie, a prescindere dal requisito dimensionale, delle tutele del FSBA anche le
cosiddette imprese artigiane dell’indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti
di CIGS, identificate con i seguenti C.S.C.:
4.18.03 con C.A. 5K;
4.XX.XX con C.A. 3X;
4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con C.A. 3P e 3X.
Si rammenta al riguardo, come sopra evidenziato, che a fare data dal 1° gennaio 2022 la
disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi
contributivi non trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro rientranti nei Fondi di
solidarietà di cui al citato articolo 27 (cfr. l’art. 20 del D.lgs n. 148/2015, come modificato
dalla legge n. 234/2021).
6. Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
Ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, il Fondo di integrazione salariale
ricomprendeva nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro – con più di 5
dipendenti – che non erano soggetti alla disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria
e straordinaria di cui rispettivamente agli articoli 10 e 20 del medesimo decreto legislativo, e
che non avevano costituito Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o Fondi di
solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 del predetto decreto legislativo (cfr. la
circolare n. 176/2016 e il D.I. 3 febbraio 2016, n. 94343).
La legge n. 234/2021 ha novellato il citato articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, introducendo il
comma 2-bis, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina
del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che non sono destinatari dei
trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) di cui all’articolo 10 del D.lgs. n.
148/2015, né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del
medesimo decreto legislativo.
Pertanto, la legge di Bilancio 2022 ha innovato la disciplina del FIS, rispetto al previgente
sistema, nel quale l’ambito di applicazione era riferito ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti
che fossero altresì sprovvisti anche delle tutele fornite dalla cassa integrazione guadagni
straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs n. 148/2015.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il FIS è volto a tutelare il reddito dei
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, che occupano almeno un dipendente, non destinatari
della cassa integrazione ordinaria e non coperti dai sopra citati Fondi di solidarietà bilaterali,
bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano-
Alto Adige.
Al riguardo, si sottolinea che, in relazione ai soggetti in trattazione, continua a trovare
applicazione la disciplina del FIS e il conseguente obbligo contributivo, a prescindere dal
requisito dimensionale di più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, il cui
raggiungimento fa sorgere, contestualmente, l’obbligo di versamento del contributo di
finanziamento della CIGS (cfr. il paragrafo 4 della presente circolare).
Infatti, come già ricordato in premessa, a seguito del riordino della disciplina in esame, è stata
superata la logica di alternatività tra i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e quelli
regolati dal Fondo di integrazione salariale, che caratterizzava la previgente disciplina.
Si aggiunge, al riguardo, che in applicazione del dettato di cui all’articolo 29, comma 2-bis, del
D.lgs n. 148/2015, che ha comportato, nello specifico, un ampliamento della platea dei
beneficiari delle tutele offerte dal FIS, dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina del
FIS medesimo, e sono tenuti ad assolvere i relativi obblighi di natura contributiva, a
prescindere dal requisito dimensionale, anche le imprese del trasporto aereo e di gestione
aeroportuale e società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, e i
partiti e movimenti politici destinatari delle integrazioni salariali straordinarie. Si ricorda che,
per i citati datori di lavoro, il FIS potrà riconoscere l’Assegno di integrazione salariale
esclusivamente per causali ordinarie.
Si rammenta inoltre, per completezza, come esplicitato nel precedente paragrafo 5, che dal 1°
gennaio 2022, rientrano nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del relativo
contributo di finanziamento, i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di
solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, già costituiti al 31 dicembre
2021 e che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti
istitutivi. Dalla data di adeguamento di tali decreti istitutivi oppure dalla data in cui si realizza il
raggiungimento dei requisiti minimi dimensionali dagli stessi previsti, i datori di lavoro in
argomento rientrano nell'ambito di applicazione del rispettivo Fondo di solidarietà bilaterale e
non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle
prestazioni già deliberate. (cfr. la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.
1/2022).
Si evidenzia, infine, che il FIS, anche nel nuovo impianto normativo, mantiene la propria
funzione “residuale”, continuando a rappresentare l’unico modello di Fondo di solidarietà
obbligatorio per legge che prescinde da un accordo costitutivo delle parti sociali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Al riguardo, si rammenta che le aziende di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 869/1947, in quanto escluse dal campo di applicazione della CIGO e
della CIGS, sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento del FIS ove i
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro in argomento non siano destinatari delle tutele
previste da uno specifico Fondo di solidarietà bilaterale di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs
n. 148/2015.
6.1. La misura della contribuzione ordinaria
Nel previgente sistema, ai sensi dell’articolo 29, comma 8, del D.lgs n. 148/2015, il Fondo di
integrazione salariale era finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,65% della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente,
occupavano mediamente più di 15 dipendenti; mentre, per i datori di lavoro che, nel semestre
precedente, occupavano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti, la predetta aliquota
ordinaria di finanziamento era fissata nella misura dello 0,45% (cfr. la circolare n. 176/2016).
Successivamente, la legge n. 234/2021 ha riformulato le disposizioni del richiamato comma 8,
modificando la misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS, prevedendo che,
a decorrere dal 1° gennaio 2022, il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo
0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5
dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di
riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori
dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, ad
esclusione dei dirigenti espressamente estromessi dal decreto istitutivo del Fondo, sono
ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un
terzo.
Si sottolinea che il versamento delle predette aliquote, quale contribuzione ordinaria di
finanziamento del Fondo medesimo, è dovuto mensilmente, nelle nuove articolazioni previste,
da tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito del FIS, a prescindere dal requisito
dimensionale. Infatti, il riformulato articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, assoggetta alla disciplina
del FIS “i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente”.
Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva prevista per i singoli periodi di paga,
la soglia dimensionale continuerà a essere verificata mensilmente con riferimento alla media
occupazionale nel semestre di riferimento. Pertanto, il requisito occupazionale, parametrato su
un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione della misura della aliquota
contributiva, nel caso di variazione del numero dei dipendenti occupati.
Per gli adempimenti operativi ai quali sono tenuti i datori di lavoro rientranti nell’ambito di
applicazione del FIS, che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e
realizzano il requisito occupazionale di più 5 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su
più matricole, ai fini dell’attribuzione del C.A. “9N” (aliquota ordinaria dello 0,80%), si rinvia
alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 11.
6.2. L’aliquota contributiva ordinaria per l’anno 2022
L’articolo 1, comma 219, della legge n. 234/2021 ha disposto, per l’anno 2022, la riduzione
della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.
Nel dettaglio, per effetto della riduzione prevista, la misura della contribuzione di
finanziamento del FIS, limitatamente all’anno 2022 (periodi di paga da gennaio 2022 a
dicembre 2022), è articolata come segue:
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5
dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,50%, cui si
sottrae la riduzione dello 0,35%);
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da più di 5 a
15 dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui
si sottrae la riduzione dello 0,25%);
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15
dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si
sottrae la riduzione dello 0,11%);
- per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di
viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre di riferimento, occupano
mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (aliquota
ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,56%).
Detta riduzione delle aliquote ordinarie di finanziamento del FIS è prevista, per il solo anno
2022, con le relative modulazioni, per tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito di
applicazione del FIS.
In tale platea sono compresi i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di
solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, con una dimensione aziendale
inferiore alla soglia prevista dai singoli decreti istitutivi, per i quali la misura della
contribuzione di finanziamento del FIS, per effetto della riduzione prevista, sarà pari allo
0,15% (Datori di lavoro fino a 5 dipendenti).
La riduzione delle aliquote in argomento è ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella
misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
Si evidenzia, in relazione ai profili operativi, che i datori di lavoro (rientranti nell’ambito di
applicazione del FIS) che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e
realizzano il requisito occupazionale, di più di 5 fino a 15 dipendenti, computando i lavoratori
denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di
competenza, per consentire l’attribuzione, alle predette posizioni, del C.A. “0G”, che assume il
nuovo significato di “Azienda con più di 5 dipendenti fino a 15 che opera su più posizioni
tenuta al contributo FIS”.
Inoltre, sempre ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva, i datori di lavoro
che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito
occupazionale di più di 15 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole,
dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza, per consentire
l’attribuzione alle posizioni in argomento, con numero di dipendenti inferiore a tale limite, del
C.A. “0W”, che assume il nuovo significato di “Azienda con più di 15 dipendenti che opera su
più posizioni tenuta al contributo FIS”.
Analogamente, infine, le imprese commerciali, le agenzie di viaggio e turismo, gli operatori
turistici sopra menzionati, che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e
realizzano il requisito occupazionale di più di 50 dipendenti, computando i lavoratori denunciati
su più matricole, dovranno chiedere alle Strutture territoriali di competenza l’attribuzione, alle
suddette posizioni, del codice di autorizzazione “9E”,che assume il nuovo significato di
“Impresa commerciale (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico con
più di 50 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS”.
Si sottolinea che l’utilizzo dei codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E”, per i menzionati
datori di lavoro, si rende necessario in quanto, come sopra esplicitato, le aliquote contributive
sono differenziate, limitatamente all’anno 2022, in base alla fattispecie di riferimento. Nei
suddetti casi viene, infatti, inibito, da parte della procedura, il controllo del limite
occupazionale. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da
determinare una variazione del codice di autorizzazione, dovrà essere comunicata alla
Struttura competente a cura del datore di lavoro.
7. Il contributo addizionale
7.1. Il contributo addizionale per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie
La contribuzione addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di
paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale[8] (sia per la CIGO
che per la CIGS) nella misura di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015 (pari al 9% della
retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate,
fino a 52 settimane fruite; al 12%, da 53 a 104 settimane fruite e pari al 15% oltre le 104
settimane fruite, nel quinquennio mobile) non è stata modificata dalla riforma degli
ammortizzatori introdotta dalla legge di bilancio 2022.
Per completezza, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del D.lgs n. 148/2015, il
contributo addizionale può essere suscettibile di un incremento, a titolo di sanzione, in caso di
mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori interessati nell’applicazione della
sospensione o riduzione dell’orario di lavoro di cui al comma 3 del medesimo articolo. Tale
incremento è pari all’1% del contributo addizionale dovuto e si applica ai lavoratori in relazione
ai quali non è stato rispettato il criterio di rotazione e limitatamente al periodo temporale per il
quale è stata accertata la violazione. Al riguardo, il decreto 10 marzo 2016, n. 94956, emanato
dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
finanze, dispone che l’ITL (ex DTL) competente trasmetta gli esiti dell’accertamento alla
Struttura territoriale competente dell’INPS, la quale provvederà ad applicare la sanzione
comminata.
Come già chiarito con la circolare n. 24/2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il
contributo addizionale non è dovuto nei seguenti casi:
a) per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano concessi per
eventi oggettivamente non evitabili (articolo 13, comma 3, del D.lgs n. 148/2015);
b) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale, come già previsto dall’articolo 8, comma
8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160;
c) dalle imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all’articolo 7, comma 10-ter, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236;
d) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale
che, sussistendone i presupposti, accedano al trattamento di CIGS per le causali previste dal
D.lgs n. 148/2015.
Si ricorda, inoltre, che le disposizioni di cui al citato articolo 5 del D.lgs n. 148/2015 trovano
applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione - ivi comprese le prestazioni in deroga
agli ordinari limiti di fruizione di cui agli articoli 4, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo.
Per effetto dell’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge di Bilancio 2022, che ha inserito il
comma 1-ter all’articolo 5 citato, viene introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una
riduzione sulla contribuzione addizionale al ricorrere degli specifici presupposti previsti dal
medesimo comma.
7.2. Il contributo addizionale connesso alle prestazioni erogate dal FIS
Si rammenta che, in caso di ricorso alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale, è
dovuto dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% della retribuzione
persa ai sensi dell’articolo 29, comma 8, del D.lgs n. 148/2015 (cfr. la circolare n. 176/2016 e
la circolare n. 170/2017).
8. Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)
La legge di bilancio 2022 è intervenuta anche sulla disciplina della cassa integrazione salariale
per gli operai agricoli (CISOA).
In particolare, l’articolo 1, comma 217, della legge n. 234/2021, ha aggiunto all’articolo 8 della
legge 8 agosto 1972, n. 457, il quarto comma secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i
trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) sono estesi ai
lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e
lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai
medesimi gestita.
Tale disposizione precisa che i trattamenti di CISOA richiesti devono riguardare periodi di
sospensione dell’attività lavorativa diversi da quelli di sospensione derivanti da misure di
arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, in relazione alle quali sono previste altre
specifiche misure di sostegno.
Il successivo comma 218 dell’articolo 1 in commento inserisce nella legge n. 457/1972
l’articolo 8-bis con cui, analogamente a quanto disposto dall’articolo 7, comma 3, del D.lgs n.
148/2015, si introduce un termine decadenziale anche per il conguaglio o la richiesta di
rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai
lavoratori agricoli a tempo indeterminato.
Tutto ciò premesso, nei seguenti paragrafi 8.1 e 8.2, in ragione della necessità di completare il
quadro normativo delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022, si illustra la disciplina
dettata con specifico riferimento ai lavoratori della pesca. Si segnala, tuttavia, che in attesa
dell’adozione del decreto interministeriale di disciplina dei criteri di accesso e di riconoscimento
della CISOA, per i datori di lavoro del settore pesca di cui all’articolo 1, comma 217 della legge
di bilancio per il 2022 permangono gli obblighi contributivi vigenti fino al 31 dicembre 2021 e
le relative istruzioni operative fornite dall’Istituto.
A seguito dell’adozione del citato decreto, con successiva circolare saranno fornite le
indicazioni per l’attuazione della disciplina di cui all’ articolo 1, comma 217, legge di Bilancio
2022, che comunque viene di seguito compiutamente illustrata.
8.1. Lavoratori della pesca
Con specifico riferimento alla platea dei lavoratori della pesca elencati dall’articolo 1, comma
217, legge di Bilancio 2022, tenuto conto del parere espresso in materia dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, si precisa quanto segue.
Lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima
I lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima per i quali possono essere
richiesti i trattamenti di CISOA sono esclusivamente i marittimi disciplinati dall’articolo 115 e
seguenti del Codice della Navigazione, imbarcati in qualità di membri dell’equipaggio delle
predette navi della pesca.
Sono esclusi dai trattamenti in parola i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato delle imprese della pesca che, pur non facendo parte dell’equipaggio, siano
imbarcati per lo svolgimento di attività che non attengono al governo stesso delle navi da
pesca (ad esempio, tecnici che eseguono a bordo interventi di manutenzione delle
attrezzatture o si occupano delle fasi di manipolazione e conservazione del pescato, ecc.).
Soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958
Per quanto riguarda i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958,
sono destinatari dei trattamenti di CISOA di cui alla legge n. 457/1972 i soci che abbiano
stipulato con le cooperative medesime contratti di lavoro subordinato ai sensi dell’articolo1
della legge 3 aprile 2001, n. 142.
Sono invece esclusi dalle predette integrazioni salariali i soci che abbiano stipulato con le
cooperative contratti di lavoro autonomo o parasubordinato.
Sono altresì esclusi dalle integrazioni salariali in argomento i soci imprenditori di cooperative
della pesca (cooperative di servizi) iscritte all’Albo nazionale degli enti cooperativi che, per
effetto di quanto disposto dall’articolo 10-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono assicurati al regime
previdenziale di cui alla legge n. 250/1958 – atteso che gli stessi non sono soci lavoratori e,
conseguentemente, non stipulano con le cooperative alcun contratto di lavoro ai sensi della
legge n. 142/2001 (cfr. la circolare n. 100/2021).
Armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita
Si precisa, infine, che gli armatori e i proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi
gestita sono i soggetti contemplati dall’articolo 12 della legge 26 luglio 1984, n. 413, per i
quali trova applicazione, limitatamente ai periodi di imbarco, il regime previdenziale dei
lavoratori marittimi, recato dalla medesima legge n. 413/1984.
8.2 Misura della contribuzione
Per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione in argomento, le imprese della pesca
interessate sono tenute a versare il relativo contributo di finanziamento, pari all’1,50%, come
determinato dall’articolo 11, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.
Per l’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi riferiti alla platea dei lavoratori
destinatari dei trattamenti CISOA, le imprese della pesca operano sulle matricole contributive
caratterizzate come segue:
C.S.C. C.A.
1.20.01
Industria della pesca oltre gli stretti (od oceanica) e mediterranea (o d’altura) - Posizione
riferita ai lavoratori marittimi imbarcati soggetti alla legge n. 413/84, ivi compresi gli
armatori ed i proprietari armatori.
1.20.01 3W
Industria della pesca, ravvicinata o locale con navi minori, Posizione riferita ai lavoratori e
marittimi imbarcati, soggetti alla legge n. 413/84, ivi compresi gli armatori ed i 3Z
proprietari armatori.
1.19.01
Soci cooperative piccola pesca ex lege n. 250/58
Le predette imprese sono tenute a versare su tali matricole, unitamente agli altri contributi
obbligatori dovuti, anche il contributo di finanziamento della CISOA, pari all’1,50% della
retribuzione imponibile.
Stante il nuovo assetto contributivo determinato dall’articolo 1, comma 217, della legge di
Bilancio 2022, le predette imprese della pesca dal 1° gennaio 2022 non sono più tenute al
versamento del contributo ordinario al Fondo di integrazione salariale per i lavoratori
destinatari dei trattamenti CISOA.
Sulle matricole contributive sopra indicate viene, pertanto, eliminato, laddove presente, il C.A.
“0J”.
Tuttavia, le predette imprese della pesca, già rientranti nel campo di applicazione del Fondo di
integrazione salariale, sono tenute a continuare a versare il contributo ordinario al FIS per i
propri lavoratori dipendenti che non svolgono la propria opera quali imbarcati sulle navi da
pesca, in quanto tali lavoratori sono esclusi dalle integrazioni salariali di cui all’articolo 1,
comma 217, della legge n. 234/2021.
C.S.C. C.A.
1.21.01 0J
Industria della pesca oltre gli stretti (od oceanica) e mediterranea (o d’altura) -
Posizione riferita ai lavoratori non soggetti alla legge n. 413/84
1.21.01 3W e
Industria della pesca, ravvicinata o locale con navi minori - Posizione riferita ai 3Z 0J
lavoratori non soggetti alla legge n. 413/84
Per la misura del contributo ordinario al FIS, si rinvia ai precedenti paragrafi 6.1 e 6.2.
Infine, si rammenta che le imprese della pesca restano escluse dall’ambito di applicazione delle
integrazioni salariali straordinarie, in base al disposto di cui all’articolo 3 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, vigente in ragione di quanto previsto all’articolo
46, comma 1, lettera b), del D.lgs n. 148/2015.
9. Il rimborso delle quote di TFR ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D.lgs n.
148/2015
Il comma 5 dell’articolo 21 del D.lgs n. 148/2015, che disciplina la concessione del
trattamento di integrazione salariale straordinario a seguito della stipula di contratto di
solidarietà, è stato in parte modificato dall’articolo 1, comma 199, lettera d), della legge di
Bilancio 2022.
Il comma 5 è rimasto, tuttavia, invariato nella parte in cui dispone che: “Le quote di
accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della
riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle
relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di
licenziamento collettivo, entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del
trattamento di integrazione salariale, ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di
fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro
centoventi giorni dal termine del trattamento precedente”.
Con riferimento a tali quote di TFR - maturate dai lavoratori come sopra individuati e con
eccezione delle quote relative a lavoratori destinatari, nell’arco temporale previsto dalla
norma, di provvedimenti di licenziamento per motivo oggettivo o collettivo - i datori di lavoro
interessati potranno procedere al rimborso oppure al recupero delle predette quote, operando
sulla denuncia UniEmens e i relativi oneri sono posti a carico della gestione prevista
dall’articolo 19 del D.lgs n. 148/2015.
La norma in esame non prevede, quindi, un termine a decorrere dal quale il datore di lavoro
possa esercitare il suo diritto di ripetizione, né un termine di decadenza.
Tuttavia, il diritto di credito del datore di lavoro è sottoposto a una condizione sospensiva,
consolidandosi solo se i lavoratori interessati non sono destinatari di un provvedimento di
licenziamento per motivo oggettivo o collettivo “entro novanta giorni dal termine del periodo di
fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro novanta giorni dal termine del
periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso
entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente”.
Ciò considerato, il datore di lavoro potrà procedere al recupero delle quote di TFR maturate
sulla retribuzione persa solo dopo il decorso del termine sospensivo previsto dalla disposizione
in esame.
Il suddetto termine di sospensione si applica anche con riferimento alla decorrenza del termine
di prescrizione decennale al quale soggiace il diritto di credito del datore di lavoro.
Il datore di lavoro potrà, invece, esercitare il proprio diritto di credito al recupero delle quote di
TFR maturate sulla retribuzione persa a decorrere dalla data di interruzione del rapporto di
lavoro nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro (per causa diversa dal motivo oggettivo
o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo) intervenuta durante il periodo di
fruizione dell’integrazione salariale o prima della scadenza del periodo di sospensione. Da tale
data decorrerà altresì il termine di prescrizione.
Per quanto attiene alle istruzioni operative, si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare n.
9/2017 (cfr. il paragrafo 6.2, nel quale viene specificato che il codice di conguaglio da esporre
nel flusso Uniemens è “L045”, avente il significato di “Quote TFR ex articolo 21, comma 5,
D.lgs. n. 148/2015”).
Si rammenta, inoltre, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di
cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’obbligo
contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale relativamente alle quote
di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione
dell’attività lavorativa.
Pertanto, i suddetti datori di lavoro, qualora ammessi alla fruizione di periodi di CIGS con la
causale contratto di solidarietà, provvederanno:
- decorso il termine sospensivo previsto dal comma 5 dell’articolo 21 del D.lgs n. 148/2015, al
recupero delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa secondo le indicazioni della citata
circolare n. 9/2017;
- alla cessazione del rapporto di lavoro o, comunque, quando il lavoratore avrà maturato il
diritto alla liquidazione (o all’anticipazione) del TFR, al conguaglio delle suddette quote di TFR
versate al Fondo di Tesoreria (unitamente alle altre di spettanza del lavoratore interessato)
secondo le indicazioni operative di cui alla circolare n. 70/2007 oppure, sussistendone i
presupposti, ad inoltrare domanda di pagamento diretto.
10. Aspetti contributivi connessi all’articolo 25-ter del D.lgs n. 148/2015
L’articolo 1, comma 202, della legge di Bilancio 2022 ha ridefinito il c.d. meccanismo della
condizionalità e ha inserito nel D.lgs n. 148/2015 l’articolo 25-ter, che, a seguito delle ulteriori
modifiche apportate dall’articolo 23, lettera h), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che i lavoratori
destinatari di integrazioni salariali straordinarie per le causali di cui all’articolo 21 e per quelle
di cui al Titolo II del medesimo decreto legislativo partecipino a iniziative di carattere
formativo o di riqualificazione, pur in costanza di rapporto di lavoro con l’impresa.
Al riguardo, si evidenzia che qualora il datore di lavoro corrisponda ai lavoratori beneficiari
dell’integrazione salariale, durante il periodo in cui sono impegnati nel suddetto percorso di
formazione, un corrispettivo, dette somme sono assoggettate a ordinario prelievo contributivo,
ai fini sia pensionistici che di finanziamento delle assicurazioni previdenziali minori, in quanto
costituiscono imponibile contributivo a tutti gli effetti di legge.
Inoltre, i suddetti importi - sebbene corrisposti in costanza di integrazione salariale - non
incidono sulla determinazione della retribuzione persa che, ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs n.
148/2015, è calcolata sulla base della “retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore
per le ore di lavoro non prestate”.
Al riguardo, si rammenta (cfr. le circolari n. 9/2017 e n. 170/2017) che la base di calcolo del
contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, e 33, comma 2, del D.lgs n.
148/2015, è determinata dalla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le
ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa, che è, al contempo, anche la base di
calcolo per l’integrazione salariale e per la contribuzione figurativa e correlata).
Alla luce di quanto sopra, si ribadisce che nelle ipotesi in argomento, il contributo addizionale è
calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, a nulla rilevando le ulteriori somme corrisposte al lavoratore per la partecipazione
alla formazione durante le ore dei suddetti interventi di integrazione salariale.
Pertanto, per il corretto calcolo della base imponibile da assumere a riferimento per la
determinazione della misura del contributo addizionale, i datori di lavoro interessati possono
utilizzare gli algoritmi di calcolo - esposti in allegato alla citata circolare n. 9/2017 - della
retribuzione persa per le diverse fattispecie di rapporti di lavoro.
11. Istruzioni operative. Compilazione dei flussi UniEmens e adempimenti
contributivi.
11.1 Periodi correnti
A decorrere dal periodo di competenza “GIUGNO 2022” la procedura di calcolo è adeguata al
fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2022.
Per quanto attiene all’esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel
flusso UniEmens, si confermano le modalità in uso.
Si fa presente che, ai fini del corretto adempimento degli obblighi contributivi, qualora
ricorrano le condizioni descritte al paragrafo 2 della presente circolare, i datori di lavoro che
operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito
occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne
comunicazione alle Strutture territoriali Inps di competenza per consentire l’attribuzione del
C.A. “3Y”, che dal periodo di competenza giugno 2022 assume il nuovo significato di “Azienda
che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributo CIGS”. Detta comunicazione
dovrà essere effettuata entro il mese successivo a quello nel quale si perfeziona il predetto
requisito.
Dal periodo di competenza giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2022, i codici di autorizzazione
“0G”, “0W” e “9E” assumono il seguente nuovo significato:
C.A. Descrizione
0G Azienda con più di 5 dipendenti fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al contributo
FIS
0W Azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS
9E Impresa commerciale (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico
con più di 50 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS
Ai fini del corretto adempimento degli obblighi contributivi i datori di lavoro che operano con
più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano i suddetti requisiti occupazionali,
computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle
Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei codici di
autorizzazione sopra indicati.
Si precisa che i codici di autorizzazione “0G”, “0W”, “9E” devono essere assegnati solo sulle
posizioni contributive contrassegnate dal C.A. “0J”.
Dalla medesima decorrenza di giugno 2022, alle posizioni contributive dei datori di lavoro che
entrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, a seguito della riforma di
cui alla legge di Bilancio 2022, in sede di prima applicazione, è stato attribuito centralmente il
C.A. “0J”.
In particolare, le aziende interessate sono contraddistinte dai C.S.C./C.A. evidenziati nella
tabella sotto riportata.
C.S.C. C.A.
7.07.10 Partiti politici
1.15.04 con “4P” Aziende trasporto
1.15.05 aereo
1.15.06
7.07.05
7.02.05 Senza ca 7V Farmacie
Tutti i C.S.C.* Con C.A. (6L, 8V,6P, 0S, 1Z) in assenza di C.A. 6G o Fondi solidarietà
2C.
* Per l’anno 2022 in via transitoria, il C.A. “0J” è assegnato anche ai datori di lavoro
appartenenti a settori nei quali i decreti istitutivi dei relativi Fondi di solidarietà prevedono una
soglia dimensionale di accesso al fondo diversa da quella prevista dalla legge (cfr. il
precedente paragrafo 5).
Si comunica, inoltre, che il C.A. “3J”, avente il significato di “Impresa che occupa più di 50
dipendenti, compresi quelli denunciati su altra posizione, soggetta alla disciplina in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale”, alla data del 1° giugno 2022 cessa la sua
validità ed è eliminato centralmente dalle posizioni contributive.
Sempre dalla stessa data alle posizioni su cui si è provveduto ad eliminare il C.A. “3J” è
attribuito centralmente il C.A. “3Y”.
Invece ai C.S.C. 4.18.03 con C.A. 5K; 4.XX.XX con C.A. 3X; 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con
C.A. 3P e 3X, è attribuito a decorrere dal 1° giugno 2022 il C.A. “7B”, avente il significato di
“Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato”.
In considerazione di quanto esposto ai paragrafi 6.1 e 6.2 della presente circolare, dal periodo
di competenza gennaio 2023, centralmente saranno eliminati dalle posizioni contributive attive
i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” e sarà attribuito il C.A. “9N”, che dal periodo di
competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni
con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”.
Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più
posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale
computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle
Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del C.A. “9N”.
Il C.A. “9N” può essere assegnato solo sulle posizioni contributive contrassegnate dal C.A. “0J”.
A integrazione dei C.S.C. dei partiti politici, delle farmacie e delle aziende di navigazione aerea,
nella tabella sottostante si riporta l’elenco dei C.S.C. contraddistinti dal C.A. “0J” e rientranti
nell’ambito di applicazione del FIS.
Settore C.S.C. C.A.
Industria 1.XX.XX con 4A
con 1D
con 1E
con 1F
1.15.05 con 2E
1.15.06 con 2E
1.18.08
1.18.09
1.21.01
Enti 2.XX.XX con 0V (o comunque non pubblica amministrazione)
Credito, 6.01.XX escluso se 3D o 3F
Assicurazioni, 6.02.XX escluso se 2V
Tributi 6.03.01 con 1L (se non rientranti nel Regolamento del Fondo di
solidarietà Tributi)
7.01.XX - 7.02.XX – 7.03.01 7.04.01- 7.05.01 – 7.05.02 –7.05.03 - 7.05.04 -
7.06.01 – 7.06.02 - 7.07.01 – 7.07.02 – 7.07.04 - 7.07.05 - 7.07.06 –
Terziario 7.07.07
7.07.03 escluso se 9U
7.07.08 escluso se 9A
7.07.XX con 4A
7.07.09
Si ricorda, che rientrano nel campo di applicazione del FIS anche le aziende industriali a
capitale interamente pubblico, in quanto escluse dalla disciplina della CIGO e della CIGS, ove
non rientranti nel campo di applicazione di Fondi di solidarietà istituiti ai sensi degli articoli 26,
27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.
Si rammenta, inoltre, che rientrano nel campo di applicazione del FIS i giornalisti
professionisti, i pubblicisti, i praticanti, ove dipendenti di datori di lavoro destinatari della
disciplina di cui all’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, in quanto esclusi dalle tutele previste
dall’articolo 10 e dall’articolo 25-bis del medesimo decreto legislativo. Parallelamente, ove
detti giornalisti siano dipendenti da datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei
Fondi di solidarietà di cui ai citati articoli 26, 27 e 40, in relazione agli stessi sussiste l’obbligo
di versamento della contribuzione di finanziamento ai suddetti Fondi di solidarietà.
11.2 Periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022
CIGO
Per il versamento del contributo CIGO, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a maggio
2022, per la qualifica di lavoratore a domicilio, apprendista di primo e terzo livello (non
professionalizzante) e giornalista, i datori di lavoro interessati, valorizzeranno – all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso, “M026”, avente il
significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione
imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della
contribuzione dovuta;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo dovuto in
base all’inquadramento aziendale o al limite dimensionale.
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi
pregressi (dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di maggio 2022), può essere effettuata
esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di giugno, luglio e agosto 2022.
Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Si evidenzia, infine, che per gli apprendisti di qualsiasi tipologia, dipendenti da imprese
dell’industria e artigianato edile o da imprese dell’industria e artigianato lapidei, la
contribuzione CIGO è dovuta nella misura indicata all’articolo 13, comma 1, lett. c) e d), del
D.lgs n. 148/2015 (cfr. il messaggio n. 24/2016, par. 3, relativo agli apprendisti
professionalizzanti).
CIGS
Ai fini del recupero o del versamento del contributo CIGS, relativo alle mensilità da gennaio
2022 a maggio 2022, i datori di lavoro, per tutte le qualifiche interessate (operai, impiegati,
lavoratori a domicilio, giornalisti, apprendisti e apprendisti trasformati), valorizzeranno
all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti
elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore
“L027”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero riduzione contributiva
CIGS anno 2022”;
“L028”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contributo CIGS anno
2022”;
“M027”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributivo CIGS
ridotto anno 2022”;
“M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”.
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione
imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della
contribuzione dovuta;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato:
per il codice “L027” l’importo della quota contributiva da recuperare pari allo 0,63%
dell’imponibile contributivo;
per il codice “L028” l’importo pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo;
per il codice “M027” il contributo da versare pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo;
per il codice “M032” il contributo da versare pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo.
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi
pregressi (dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di maggio 2022), può essere effettuata
esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di giugno, luglio e agosto 2022.
Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
FIS
Ai fini del recupero o del versamento del contributo FIS, relativo alle mensilità da gennaio
2022 a maggio 2022, i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore
“L029”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero quota contributiva FIS
anno 2022 aliquota 0,45%”;
“L030”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero quota contributiva FIS
anno 2022 aliquota 0,65%”;
“M029”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS
anno 2022 aliquota 0,15%”;
“M030”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS
anno 2022 aliquota 0,10%”;
“M031”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS
anno 2022 aliquota 0,04%”;
“M037”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS
anno 2022 aliquota 0,69%”;
“M033”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS
anno 2022 aliquota 0,24%”;
“M034”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS
anno 2022 aliquota 0,55%”
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione
imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della
contribuzione;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, per le qualifiche diverse dal lavoratore a domicilio e
apprendistato di primo e terzo livello, dovrà essere indicato l’importo del contributo ridotto da
versare pari a:
0,15% dell’imponibile contributivo (0,50% aliquota ordinaria – 0,35% riduzione nei casi di
Forza aziendale fino a 5 dipendenti); Codice M029
0,10% dell’imponibile contributivo (0,55% aliquota ridotta 2022 se Forza aziendale maggiore
di 5 e minore o uguale a 15 dipendenti - 0,45% aliquota ordinaria anno 2021); Codice M030
0,04% dell’imponibile contributivo (0,69% aliquota ridotta anno 2022 se Forza aziendale
maggiore di 15 dipendenti - 0,65 aliquota ordinaria anno 2021); Codice M031
0,69% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,11% riduzione
anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti); Codice M037
0,24% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,56% riduzione
anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 50 dipendenti e azienda inquadrata come impresa
commerciale -inclusa logistica- agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico); Codice M033
Per la qualifica di lavoratore a domicilio (Qualifica1 uguale “6”) e apprendista di
primo e terzo livello (Tipo Lavoratore uguale a “PA, PC, M0, M1”) l’importo del
contributo ridotto è pari a:
0,15% dell’imponibile contributivo (0,50% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,35% riduzione
anno 2022 se Forza aziendale minore o uguale a 5 dipendenti); Codice M029
0,55% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,25% riduzione
anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 5 e minore o uguale a 15 dipendenti); Codice M034
0,69% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,11% riduzione
anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti); Codice M037
0,24% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,56% riduzione
anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 50 dipendenti e azienda inquadrata come Impresa
commerciale -inclusa logistica- agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico); Codice M033
o da recuperare, per le qualifiche diverse dal lavoratore a domicilio e apprendistato di primo
e terzo livello, pari a:
0,45% dell’imponibile contributivo, se Forza aziendale da 5 dipendenti fino a 15 per i datori di
lavoro contrassegnati dai C.S.C. 1.20.01; 1.20.01 con C.A. “3W e 3Z “, 1.19.01; Codice L029
0,65% dell’imponibile contributivo, se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti per i datori di
lavoro contrassegnati dai C.S.C. 1.20.01; 1.20.01 con C.A. “3W e 3Z “, 1.19.01; Codice L030
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi
pregressi (dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di maggio 2022), può essere effettuata
esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di giugno, luglio e agosto 2022.
Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Fondi di solidarietà
Ai fini del versamento del contributo di finanziamento dei Fondi di solidarietà, relativo alle
mensilità da gennaio 2022 a maggio 2022 afferente ai lavoratori in forza – ivi compresi i
lavoratori a domicilio (Qualifica1 uguale “6”) e apprendisti di primo e terzo livello (Tipo
Lavoratore uguale a “PA”, “PC”, “M0”, “M1”) – i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “M036”, di nuova istituzione,
avente il significato di “Versamento contributo di finanziamento Fondo di solidarietà anno
2022”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione
imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della
contribuzione;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo relativo
al fondo di appartenenza.
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi
pregressi (dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di maggio 2022), può essere effettuata
esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di giugno, luglio e agosto 2022.
Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
I datori di lavoro contraddistinti dai codici di autorizzazione “0S”, “1Z”, “6P”, “7B” “7V” per il
recupero del contributo CIGS, versato e non dovuto, utilizzeranno il codice sopra esposto
“L028”.
12.Istruzioni contabili
Le rilevazioni contabili inerenti al versamento e al recupero dei contributi dovuti per l’anno
2022, come disciplinato dalle norme in argomento illustrate nei paragrafi precedenti, verranno
effettuate ai conti di seguito esposti.
Il versamento dei contributi con aliquota ordinaria per il finanziamento dei trattamenti di
integrazione salariale sarà rilevato ai conti in uso nell’ambito delle evidenze contabili
PTE/F/G/H 21010 (anni precedenti) e PTE/F/G/H 21070 (anno in corso). Gli stessi conti
verranno utilizzati per rilevare il contributo CIGO a carico dei datori di lavoro per i lavoratori a
domicilio, gli apprendisti di primo e terzo livello (non professionalizzante) e i giornalisti, sulla
base di quanto dichiarato con il codice elemento Uniemens “M026”.
Per quanto concerne i recuperi delle somme versate in misura superiore al dovuto, da parte
del datore di lavoro, nei mesi da gennaio a giugno 2022, a titolo di contribuzione per il
finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, dichiarate con i codici
elemento Uniemens “L027 e L028”, si istituisce il nuovo conto GAW37197. Lo stesso conto
verrà utilizzato per evidenziare il mancato gettito contributivo, quale differenza tra l’aliquota
ordinaria e l’aliquota ridotta stabilita per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 220 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.
La contribuzione versata, risultata non dovuta, ai fini del finanziamento delle prestazioni a
carico del Fondo di solidarietà residuale (FIS) ai sensi dell’art.29, comma 8 del decreto
legislativo n. 148/2015, dichiarata dal datore di lavoro con i codici elemento Uniemens “L029 e
L030”, sarà rilevata ai conti specifici della contribuzione, movimentati in sezione opposta
(DARE).
Per l’anno 2022, la contribuzione per il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria – CIGS – esposta nei codici elemento UniEmens “M027” e “M032” sarà attribuita
ai conti in uso GAU21015 (anni precedenti) e GAU21075 (anno in corso).
L’art. 1, comma 219 della già citata Legge n. 234/2021, stabilisce, per l’anno 2022, la
riduzione dell’aliquota contributiva cui sono tenuti i datori di lavoro per il finanziamento delle
prestazioni a carico del Fondo di solidarietà residuale (FIS). Conseguentemente, per rilevare il
mancato gettito contributivo, la cui copertura è a carico dello Stato, quale differenza tra
l’aliquota ordinaria e l’aliquota ridotta, si istituisce il nuovo conto FRR37197. La contribuzione
ridotta dovuta dal datore di lavoro, dichiarata con i nuovi codici elemento UniEmens “M029-
M030-M031-M033-M034 e M037”, verrà rilevata, ai conti già esistenti di pertinenza del FIS.
La valorizzazione del nuovo codice elemento UniEmens “M036”, da parte dei datori di lavoro
che si avvalgono delle tutele dei Fondi di solidarietà, permetterà l’attribuzione della
contribuzione ai conti di ciascun fondo interessato.
Con riferimento alle quote di TFR maturate dai lavoratori, così come esposto nel paragrafo 9
della presente circolare, poste a carico dello Stato, si rinvia alle indicazioni contabili fornite con
la circolare n. 9/2017, dove il conto già esistente GAU30211 è abbinato al codice di conguaglio
“L045”, avente il significato di “Quote TFR ex articolo 21, comma 5, D.lgs. n. 148/2015”.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta, in allegato (n. 1), la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947: “Sono
escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria:
le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie,
tranviarie e di navigazione interna, nonchè le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea
tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o
che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola
pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti
degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini,
portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se
municipalizzate, e dello Stato. Su richiesta delle Amministrazioni interessate, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 7 del decreto
legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, le imprese industriali degli enti pubblici
possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli
operai dell'industria.”
[2] Articolo 5, comma 1-ter, del D.lgs n. 148/2015: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, a
favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per
almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del
trattamento è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari: a) al 6 per cento
della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate,
relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio
mobile; b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un
quinquennio mobile”.
[3] Articolo 29, comma 8-bis, del D.lgs n. 148/2015: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo
restando quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre
precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a
cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale
ai sensi del presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo
di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40 per
cento”.
[4] L’estensione delle integrazioni salariali ai lavoratori a domicilio presuppone, ovviamente, la
sussistenza del vincolo di subordinazione. Al riguardo, si rinvia alle indicazioni fornite
dall’Istituto con la circolare n. 79/1997 che, nella sostanza, possono ritenersi confermate
anche dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che il
lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo in cui l'oggetto della
prestazione del lavoratore rientra comunque nel ciclo produttivo aziendale, del quale tale
prestazione diventa elemento integrativo. Perché la subordinazione si realizzi: "è sufficiente
che il lavoratore esegua lavorazioni analoghe ovvero complementari a quelle eseguite
all'interno dell'azienda, sotto le direttive dell'imprenditore, le quali non devono
necessariamente essere specifiche e reiterate, essendo sufficiente, secondo le circostanze, che
esse siano inizialmente impartite una volta per tutte, mentre i controlli possono anche limitarsi
alla verifica della buona riuscita della lavorazione" (Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n.
21625/2010). Cfr., tra le altre, Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 5693/2007;
Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 21954/2007; Corte di Cassazione, sez. lav.,
sentenza n. 27110/2009.
[5] Si ricorda che i benefici contributivi in argomento non trovano applicazione per i lavoratori
assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del D.lgs n. 81/2015.
[6] Sull’ambito di applicazione del FIS a seguito della riforma in commento, si rinvia al
successivo paragrafo 6, mentre, in merito ai criteri di computo del requisito dimensionale si
rinvia al precedente paragrafo 2.
[7] In merito, nella circolare n, 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali viene
specificato che: “Ai fini dell’adeguamento, per i fondi di solidarietà che prevedono una soglia
dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, è
ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di
adeguare la disciplina del Fondo di settore alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, come modificato della legge 234/2021 con particolare riferimento alla platea dei
datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo […]. Gli accordi collettivi
dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali – Divisione IV.
Acquisito l’accordo, sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della
sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (8 anni) come previsto
dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, alla luce delle modifiche che si
intendono apportare. Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di
solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.
[8] Con la circolare n. 9/2017, l’Istituto ha precisato che, nell’ambito del flusso UniEmens del
mese di paga successivo alla data di autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto a esporre,
oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a
periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di
inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento
di concessione dell’integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi.
Poi, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, il datore di
lavoro è tenuto a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito a ogni periodo di
paga, operando i versamenti correlati.
ALLEGATO 1
Allegato 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW37197
Denominazione completa Sgravio di oneri contributivi, derivanti dalla riduzione
dell'aliquota di finanziamento di cui al comma 1-bis
dell'articolo 23, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, per l'anno 2022 - articolo 1, comma
220, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Denominazione abbreviata SGR.ON.RID.FINANZ.CIGS-ART.1 C.220 L.234-21
Validità e Movimentabilità Mese 07 Anno 2022 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto FRR37197
Denominazione completa Sgravio di oneri contributivi, derivanti dalla riduzione
dell'aliquota di finanziamento di cui al comma 8
dell'articolo 29, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, per l'anno 2022 - articolo 1, comma
219, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Denominazione abbreviata SGR.ON.RID.FINANZ.FIS-ART.1 C.219 L.234-21
Validità e Movimentabilità Mese 07 Anno 2022 /M. P
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