Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 77/2021

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 25/05/2021 In vigore dal: 25/05/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 26/05/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 77 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.3 OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal decreto interministeriale n. 104125/2019. Si forniscono altresì le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo. INDICE 1. Il quadro normativo 2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà 2.1 Finalità e ambito di applicazione 2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo 3. Prestazioni 4. Ricorsi amministrativi 5. Finanziamento. Codifica aziende e modalità di compilazione del flusso Uniemens 5.1 Modalità di finanziamento delle prestazioni 5.2 Codifica aziende 5.3 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 6. Istruzioni contabili 1. Il quadro normativo Allo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale, l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha stabilito che le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo. I Fondi di solidarietà, oltre al suddetto scopo, possono perseguire le finalità di erogare prestazioni integrative, in termini di importo e durata, di prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di solo importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, nonché erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato e finanziare attività formative. Nei casi in cui gli accordi di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 vengano stipulati in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di quest’ultimo e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. Ciò premesso, con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, è stato convenuto di costituire il “Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali” ai sensi dell’articolo 26 del citato D.lgs n. 148/2015. Il predetto accordo è stato recepito con decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, che ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali (d’ora in avanti Fondo). Al riguardo, si rappresenta che l’accordo costitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a un settore già rientrante nell’ambito di applicazione del FIS. Pertanto, i datori di lavoro del relativo settore dalla data di decorrenza del nuovo Fondo di solidarietà delle attività professionali – ai fini dell’obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più destinatari della disciplina del FIS (cfr. l’art. 11, comma 2, del D.I. n. 104125/2019). Diversamente, per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni ordinarie, in base a uno specifico indirizzo ministeriale, in assenza del Comitato amministratore, tali prestazioni non possono essere erogate in mancanza dell’organo deputato a deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti. Di conseguenza, solo una volta nominato il Comitato amministratore il Fondo potrà dirsi pienamente operativo. Pertanto, anche in ragione di esigenze di certezza e di conoscibilità dei termini, per la presentazione delle domande deve aversi riguardo alla data di costituzione del Comitato amministratore, coincidente con la data del decreto ministeriale di nomina di quest’ultimo. In particolare, con specifico riferimento all’assegno ordinario, sono da considerare nei termini le domande presentate a partire dalla data di costituzione del Comitato amministratore del Fondo, coincidente con la data del decreto di nomina, per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti, al più tardi, da quindici giorni prima della data medesima. Fino alla suddetta data, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario, i datori di lavoro possono continuare a presentare domanda al Fondo di provenienza. Con successiva circolare sarà comunicata la data di piena operatività del Fondo e saranno fornite le relative istruzioni operative. Si evidenzia altresì che la contribuzione versata dai datori di lavoro nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Fondo e la data di operatività del medesimo contribuisce alla “previa costituzione di specifiche riserve finanziarie”, di cui all’articolo 35 del D.lgs n. 148/2015, propedeutiche alla concessione degli interventi a carico dei Fondi. Si segnala, per completezza, che la data di decorrenza del Fondo è la data di entrata in vigore del decreto interministeriale citato, coincidente con il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, con la presente circolare, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 del decreto interministeriale n. 104125/2019 (Allegato n. 1), si illustra la disciplina del Fondo così come delineata dalle disposizioni su richiamate. 2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà 2.1 Finalità e ambito di applicazione Il Fondo di solidarietà in commento ha lo scopo di fornire ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali – che occupano mediamente più di tre dipendenti – una tutela a sostegno del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015. Nello specifico, sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo i dipendenti dei datori di lavoro del suddetto settore delle attività professionali, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti. Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà i datori di lavoro del settore delle attività professionali – individuati dai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’Allegato n. 2 della presente circolare – appartenenti a tipologie e classi dimensionali non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del citato D.lgs n. 148/2015, che impiegano mediamente più di tre dipendenti. Il superamento della soglia dimensionale, espressamente fissata dal decreto interministeriale per la partecipazione al Fondo di solidarietà, si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente (cfr. l’art. 26, comma 4, del D.lgs n. 148/2015). Con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, si rappresenta che, in considerazione della circostanza che il Fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali è stato “costituito a livello nazionale” successivamente all’entrata in vigore dei decreti interministeriali istitutivi dei citati fondi territoriali, si configura la fattispecie prevista nel disposto di cui all’articolo 2, comma 5, dei medesimi decreti istitutivi (cfr. i decreti interministeriali n. 96077/2016 e successive modificazioni e n. 98187/2016). Pertanto, in applicazione del richiamato impianto vigente, i datori di lavoro aventi i requisiti per l’iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige potranno uscire da detti Fondi territoriali e aderire al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali di cui al decreto interministeriale n. 104125/2019. I predetti datori di lavoro non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo di Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo Fondo per il settore delle attività professionali, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige restano acquisiti ai medesimi fondi (cfr. le circolari n. 197/2016 e n. 125/2017). 2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS (cfr. l’art. 26, comma 5, del D.lgs n. 148/2015) e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio. Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha la facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 26, comma 3, del D.lgs n. 148/2015. Per la composizione, la durata delle cariche e i compiti del Comitato amministratore del Fondo si rinvia agli articoli 3 e 4 del decreto interministeriale n. 104125/2019. Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del D.lgs n. 148/2015. 3. Prestazioni Ai sensi dell’articolo 5 del decreto interministeriale n. 104125/2019, il Fondo provvede, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo medesimo, all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, secondo i criteri e le misure di cui all’articolo 7 del medesimo decreto interministeriale, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. Nelle ipotesi in cui vengano erogate le prestazioni ordinarie di cui sopra è previsto altresì l’accredito della contribuzione correlata. In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 34, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, la suddetta contribuzione correlata, che il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Le istruzioni operative relative alle predette prestazioni ordinarie verranno fornite con successiva circolare. 4. Ricorsi amministrativi Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per le materie di competenza è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore del Fondo, al quale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto interministeriale in commento, spetta decidere in unica istanza. I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà, presso la Direzione generale dell’INPS. 5. Finanziamento. Codifica aziende e modalità di compilazione del flusso Uniemens 5.1 Modalità di finanziamento delle prestazioni Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai contributi di seguito elencati. A detti contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Risultano applicabili altresì le disposizioni in materia di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. a) Contributo ordinario Per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale in oggetto (erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori – dipendenti dai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo – interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa) e per la relativa contribuzione correlata è dovuto mensilmente al Fondo: a) un contributo ordinario dello 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti; b) un contributo ordinario dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Anche in questo caso il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti. In relazione agli apprendisti, si sottolinea che il contributo è dovuto solo per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto solo tale tipologia di apprendistato è ammessa ad accedere alle prestazioni del Fondo. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione. Detto contributo ordinario è dovuto a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo di solidarietà del settore delle attività professionali (marzo 2020) dai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dello stesso che, come anticipato, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto interministeriale n. 104125/2019, non saranno più assoggettati all’obbligo contributivo verso il Fondo di provenienza (FIS). Inoltre, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto interministeriale, i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del citato Fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo. b) Contributo addizionale In caso di erogazione dell’assegno ordinario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto istitutivo, è dovuto altresì un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. 5.2 Codifica aziende Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è riservato ai datori di lavoro che occupano, mediamente, più di tre dipendenti nel semestre precedente. Sono tenuti all’iscrizione al Fondo, pertanto, tutti i datori di lavoro del settore delle attività professionali; le posizioni contributive assegnate ai suddetti datori di lavoro, individuate in base ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’Allegato n. 2 della presente circolare, dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione (c.a.) “0S” (zero S), che, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 104125/2019 (marzo 2020), assume il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”. L’attribuzione del c.a. “0S” alle matricole così individuate avverrà, a prescindere dal requisito dimensionale, in automatico a cura della Direzione generale, con contestuale eliminazione del codice di autorizzazione del Fondo di provenienza (“0J” connotante gli iscritti al FIS). I datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo potranno visualizzare l’avvenuta attribuzione del c.a. “0S” sul “Cassetto previdenziale Aziende”. Per quanto riguarda i datori di lavoro che presenteranno domanda di iscrizione all’Istituto successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, si sottolinea che l’attribuzione del c.a. “0S” alla nuova matricola verrà effettuata a opera delle Strutture dell’Istituto territorialmente competenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le Strutture territoriali provvederanno ad eseguire le operazioni sopra descritte anche laddove la matricola, che risultava sospesa alla data di pubblicazione della presente circolare, venisse successivamente riattivata; in questo caso, avranno cura di eliminare il c.a. “0J” relativo al Fondo di provenienza (FIS). Poiché dalla data di decorrenza del Fondo il relativo contributo di finanziamento è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di tre dipendenti nel semestre precedente, in presenza del codice di autorizzazione “0S” il controllo del requisito occupazionale di più di tre dipendenti nel semestre sarà effettuato a livello procedurale, secondo le consuete modalità illustrate nella circolare n. 176/2016, ai paragrafi 2.2. e 7.1. I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di tre dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza, per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del seguente codice di autorizzazione: “6G”, che assume il nuovo e più ampio significato di “Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale e Azienda con più di 3 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di solidarietà per le attività professionali”. Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di quindici dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza, per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del seguente codice di autorizzazione: “2C”, che ha il più ampio significato di“Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà e al Fondo di solidarietà per le attività professionali”, nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni. Si sottolinea che l’utilizzo dei codici di autorizzazione “6G” e “2C”, per i datori di lavoro che realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, si rende necessario in quanto, come sopra esplicitato, le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. In entrambi i casi viene escluso, da parte della procedura, il controllo del limite occupazionale. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione dovrà essere comunicata alla Struttura competente a cura del datore di lavoro. Si ricorda che, qualora un medesimo datore di lavoro eserciti attività plurime connotate da autonomia funzionale, gestionale e organizzativa e, quindi, classificate in settori diversi, il requisito occupazionale deve essere determinato in relazione al numero di dipendenti distintamente occupati in ognuna delle attività. Per completezza si aggiunge che, con specifico riferimento ai datori di lavoro aventi i requisiti per l’iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige di cui al paragrafo 2.1 della presente circolare, l’attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0S” alle relative matricole (e la contestuale eliminazione ex nunc del c.a. “7V” per gli iscritti al Fondo Trentino e “6P” per gli iscritti al Fondo Bolzano-Alto Adige) avverrà, esclusivamente, a opera delle Strutture territoriali competenti, su richiesta dei datori di lavoro da presentare tramite il “Cassetto previdenziale Aziende”. 5.3 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens A decorrere dal mese di maggio 2021, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria, pari allo 0,45% per i datori di lavoro con media occupazionale tra più di tre e quindici dipendenti e pari allo 0,65% per i datori di lavoro con media occupazionale con più di quindici dipendenti, sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante. Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M179”, avente il significato di “Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile 2021 (da >3 a 15 dipendenti)”; il codice “M189”, avente il significato di “Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile 2021 (da >15 dipendenti)”; in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e gli apprendisti non professionalizzanti; in <SommaADebito> l’importo del contributo pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da >3 a 15 dipendenti); pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da >15 dipendenti). Si fa presente che la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 ad aprile 2021, dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare. I datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che abbiano versato il contributo ordinario al FIS, dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2021, dopo avere ottenuto il c.a. “0S” e l’eliminazione del c.a. “0J”, potranno recuperare il suddetto contributo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, come disposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con delibera n. 5 del 25 marzo 1993, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993, indicando l’importo indebitamente versato con il codice conguaglio già in uso “L220” (FIS), da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>. 6. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del nuovo Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, oggetto della presente circolare e regolamentato con decreto interministeriale n. 104125/2019, si istituisce la nuova gestione contabile: - CP - Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. In seno a tale Gestione viene istituita la contabilità separata: - CPR - Gestione assicurativa a ripartizione. Con riferimento alla rilevazione contabile del contributo ordinario dovuto dai datori di lavoro, che esporranno in Uniemens i codici “M179” e “M189”, si istituiscono i seguenti conti: - CPR21110 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti; - CPR21170per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso. La procedura informatica di ripartizione contabile dei flussi Uniemens imputerà le somme riscosse a titolo di contribuzione ordinaria, rispettivamente, ai conti CPR21110 e CPR21170, a seconda che la competenza sia degli anni precedenti o dell’anno in corso. Ai medesimi conti, pertanto, andranno registrate anche le somme esposte nel flusso Uniemens con i codici “M179” e “M189”, relativamente alle competenze arretrate. Per quanto riguarda invece la contribuzione ordinaria derivante dai modelli DM10 insoluti e DM10/V, si istituiscono i seguenti conti: - CPR21120 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti; - CPR21180 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in corso. Avuto riguardo ai casi di recupero del contributo ordinario già versato al Fondo di integrazione salariale (FIS) dai datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà in esame, recupero valorizzato nelle denunce mensili con il codice Uniemens “L220”, dovrà essere imputato, a cura della procedura informatica di ripartizione contabile dei DM, al conto esistente FRR34100, istituito con il messaggio n. 3112 del 18 luglio 2016. Si riportano, nell’Allegato n. 3, le variazioni intervenute al piano dei conti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 27 dicembre 2019 Fondo di solidarieta' bilaterale per le attivita' professionali. (Decreto n. 104125). (20A01327) (GU n.53 del 2-3-2020) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto, in particolare, l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per la cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale; Visto l'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che disciplina il fondo di solidarieta' residuale, volto ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarieta' bilaterale di settore o un fondo di solidarieta' alternativo; Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in base al quale qualora gli accordi di cui all'art. 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore, rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate; Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarieta' residuale assume la denominazione di fondo di integrazione salariale ed e' soggetto alle disposizioni del medesimo art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 94343 del 3 febbraio 2016 che disciplina il fondo di integrazione salariale; Visto l'accordo sindacale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo di solidarieta' bilaterale per il settore delle attivita' professionali, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015; Considerata l'esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo sindacale del 3 ottobre 2017 di costituire un fondo di solidarieta' bilaterale per il settore delle attivita' professionali, gia' coperto dal fondo di integrazione salariale, secondo le disposizioni previste dalla normativa innanzi indicata; Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo per il settore delle attivita' professionali ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 Decreta: Art. 1 Istituzione del Fondo 1. E' istituito presso l'Inps il «Fondo di solidarieta' bilaterale per le attivita' professionali», d'ora in avanti «Fondo», ai sensi dell'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione dell'Inps. 3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 4. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente documento di Economia e finanza e relativa nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 6. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i contributi gia' versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo. 7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'Inps e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Art. 2 Finalita' del Fondo 1. Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attivita' professionali, che occupano mediamente piu' di tre dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, vengono computati anche gli apprendisti. Art. 3 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore. 2. Il comitato e' composto da sei esperti, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente designati dalle parti firmatarie dell'Accordo del 3 ottobre 2017, dei quali tre designati da Confprofessioni e tre designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti l'accordo del 3 ottobre 2017, nonche' da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 4. La durata in carica dei componenti del comitato e' di quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato. 5. La nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte consecutive. 6. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica, per qualunque causa, uno o piu' componenti del comitato, si provvede alla loro sostituzione per il periodo residuo, con un altro componente designato secondo le modalita' di cui al comma 2. Il periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo componente cosi' designato, ove pari o superiore a ventiquattro mesi, viene considerato come un mandato intero ai fini del raggiungimento del limite di quattro anni di cui al comma 4. Il periodo effettuato dal componente cessato, se superiore ai ventiquattro mesi, sara' considerato come un mandato intero ai fini del limite di quattro anni e della consecutivita' della nomina di cui al comma 5. 7. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 8. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso tra i propri componenti. 9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. 10. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti del comitato aventi diritto al voto deliberativo. Alle riunioni del comitato partecipa il collegio sindacale dell'Inps, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'Inps. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'Inps nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. Art. 4 Compiti del comitato amministratore del Fondo 1. Ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il comitato amministratore del Fondo deve: a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio; c) sulla base del bilancio di previsione ad otto anni, di cui alla lettera b), proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato; d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto; e) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio; f) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita'; g) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; h) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti; i) non erogare prestazioni in carenza di disponibilita', concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro il limite delle risorse gia' acquisite, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Art. 5 Prestazione 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui all'art. 2 al finanziamento di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, secondo i criteri e le misure di cui all'art. 7, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. 2. Tra i destinatari del predetto assegno ordinario sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Art. 6 Finanziamento 1. A copertura della prestazione di cui all'art. 5 e' dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario dello 0,45% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di tre dipendenti; b) un contributo ordinario dello 0,65%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti; c) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della misura di cui all'art. 5 nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. 2. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo, ordinari e addizionali, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Art. 7 Prestazione: criteri e misure 1. L'importo dell'assegno ordinario, di cui all'art. 5, comma 1, e' pari alla prestazione dell'integrazione salariale, con i relativi massimali. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria. 2. Per l'accesso alla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa possono avere una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente piu' di quindici dipendenti e' previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile, limitatamente alle causali di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 3. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di cui al comma 1 non possono comunque superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile. 4. La prestazione del Fondo e' destinata ai lavoratori subordinati che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. 5. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, l'erogazione dell'assegno ordinario e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario non svolga attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi e si impegni ad un percorso di riqualificazione. 6. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e per la paga oraria di cui ai commi 1, 2 e 4 e' la retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Art. 8 Procedura di accesso 1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, il datore di lavoro e' tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell'accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entita', la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. 2. Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti. L'intera procedura deve esaurirsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a venti per i datori di lavoro fino a cinquanta dipendenti. 3. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attivita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attivita' e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta. Art. 9 Criteri di precedenza e turnazione 1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alla prestazione di cui all'art. 5 avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalita' dell'erogazione. 2. Le domande di accesso alla prestazione, formulate nel rispetto dei criteri e delle procedure individuati agli articoli 7 e 8, sono prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Art. 10 Politiche attive 1. A seguito della comunicazione di cui all'art. 8, le parti contattano attraverso le strutture della bilateralita' di settore i datori di lavoro interessati dalle misure del Fondo per proporre percorsi di riqualificazione e politica attiva. Art. 11 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro, individuati dall'art. 2, rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu' soggetti, con riferimento ai datori di lavoro che occupano piu' di cinque dipendenti, alla disciplina del fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. 3. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo. Il comitato amministratore del fondo di integrazione salariale, sulla base delle stime effettuate dall'Inps, puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2019 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanza Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne prev. n. 212 ALLEGATO 2 FONDO ATTIVITA' PROFESSIONALI - AMBITO DI APPLICAZIONE (Allegato 2) ATECO Descrizione ATECO CSC CA 47.73.10 Farmacie 70205 solo tra +3 e ≤50 69.10.10 Attività degli studi legali 70701 ‐ difesa degli interessi di una parte nei confronti di un’altra parte effettuata da (o sotto la direzione di) persone abilitate ad esercitare la professione forense, innanzi a un tribunale o altro organo giudiziario, e in particolare: l’assistenza e rappresentanza nei processi civili, l’assistenza e rappresentanza nei processi penali, l’assistenza e rappresentanza in materia di controversie del lavoro ‐ attività di consulenza giuridica e legale 69.10.20 Attività degli studi notarili 70701 ‐ consulenza nella stesura di documenti legali: statuti, accordi di collaborazione o documenti simili inerenti alla costituzione di società, brevetti e diritti d’autore, redazione di atti legali, di testamenti, di atti fiduciari ecc. ‐ altre attività notarili, di ufficiali giudiziari, di arbitrato e conciliazione ‐ attività di notai 69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti 70701 ‐ predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria ‐ registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti ‐ compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche ‐ funzioni di sindaco 69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali 70701 ‐ predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria ‐ registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti ‐ compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche ‐ funzioni di sindaco 69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono 70701 attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi ‐ predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria ‐ attività di assistenza e di rappresentanza (esclusa la rappresentanza legale) dei clienti innanzi alle autorità tributarie ‐ funzioni di sindaco 69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi 70708 escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e ≤15 69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi 70701 69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci 70708 ‐ revisione e certificazione dei bilanci escluso se 9A ‐ elaborazione, analisi e certificazione dei rendiconti finanziari se 5J e 5K solo se +3 e ≤15 ‐ consulenza economico finanziaria in ambito contrattuale 69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro 70701 71.11.00 Attività degli studi di architettura 70701 ‐ attività di consulenza in campo architettonico: progettazione di edifici e stesura dei progetti, pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio 71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 70701 ‐ attività di progettazione ingegnerizzata (che comportano l’applicazione di leggi e principi dell’ingegneria alla progettazione di macchinari, materiali, apparecchiature e strumentazioni, strutture, processi e sistemi) e attività di consulenza relative a: macchinari, processi industriali e impianti industriali; progetti connessi all’ingegneria civile, idraulica e dei trasporti; progetti di gestione delle risorse idriche ‐ elaborazione e realizzazione di progetti relativi all’ingegneria elettrica ed elettronica, all’ingegneria mineraria, all’ingegneria chimica, meccanica ed industriale e all’ingegneria dei sistemi e della sicurezza ‐ elaborazione di progetti che comportano l’impiego di impianti di condizionamento dell’aria, di refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell’inquinamento, ingegneria acustica ecc. 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata 70708 escluso se 9A ‐ attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte se 5J e 5K solo se +3 e ≤15 in forma integrata relativamente a vari campi dell’architettura e dell’ingegneria; gestione di progetti di costruzioni civili e industriali ‐ realizzazione di progetti di ingegneria integrata “chiavi in mano” refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell’inquinamento, ingegneria acustica ecc. 71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri 70701 ‐ attività di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori di costruzione svolte da geometri 71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria 70708 escluso se 9A ‐ attività concernenti la cartografia e i sistemi di informazione spaziale, aerofotogrammetria inclusa se 5J e 5K solo se +3 e ≤15 71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 70708 escluso se 9A ‐ indagini geofisiche, geologiche e sismologiche se 5J e 5K solo se +3 e ≤15 ‐ attività riguardanti le indagini geodetiche: indagini su terreni e confini, indagini idrologiche, indagini geologiche e idrogeologiche, indagini del sottosuolo 71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti 70701 attività relative ai collaudi chimici o di altro tipo su materiali e prodotti, tra cui: prove di acustica e di vibrazioni, prove sulla composizione e sulla purezza di minerali ecc. - prove nel settore dell’igiene alimentare, inclusi i controlli veterinari e il controllo della produzione alimentare - analisi delle caratteristiche, delle proprietà fisiche e delle prestazioni dei materiali, come resistenza, spessore, durata, radioattività ecc. prove di qualificazione e di affidabilità - test di prestazioni di macchinari finiti: motori, automobili, attrezzature elettroniche ecc. esami radiografici di saldature e giunzioni analisi dei guasti analisi e misurazione di indicatori ambientali: inquinamento atmosferico e idrico ecc. attività dei laboratori della polizia scientifica prove effettuate tramite l’impiego di modelli (esempio: aeromobili, navi, dighe ecc.) 71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti processi e sistemi 70701 ‐ certificazione dei prodotti, inclusi beni di consumo, autoveicoli, aeromobili, contenitori pressurizzati, impianti nucleari ecc. ‐ prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli (revisione a norma di legge) ‐ certificazione dei processi di produzione ecc. ‐ certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza 71.20.22 Attività per la tutela di beni di produzione controllata 70701 72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 70701 72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia 70701 72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria 70701 attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria (ad esclusione della ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie), scienze naturali, ingegneria e della tecnologia, scienze mediche, scienze agricole, attività di ricerca e sviluppo interdisciplinari, principalmente nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria 74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi 70708 escluso se 9A ‐ servizi prestati da agronomi se 5J e 5K solo se +3 e ≤15 74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari 70708 escluso se 9A ‐ servizi prestati da agrotecnici e da economisti specializzati in agricoltura a favore delle aziende se 5J e 5K solo se +3 e ≤15 agricole ecc. 74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali 70708 escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e ≤15 74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica n.c.a. 70708 escluso se 9A ‐ consulenza ambientale se 5J e 5K solo se +3 e ≤15 ‐ consulenza tecnica per l’ottenimento dei brevetti industriali ‐ consulenza risparmio energetico 74.90.99 Altre attività professionali n.c.a. 70708 escluso se 9A ‐ attività di intermediazione aziendale, ad esempio per la compravendita di piccole e medie se 5J e 5K solo se +3 e ≤15 imprese, inclusi gli studi professionali (sono escluse le attività di intermediazione immobiliare e assicurativo) ‐ attività di intermediazione per l’acquisto e la vendita di licenze d’uso ‐ attività peritali non inerenti al settore immobiliare o assicurativo (per antiquariato, gioielleria..) ‐ attività dei periti calligrafici, sommelier ecc. ‐ agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori ecc. per i libri, le opere teatrali, le opere d’arte, le fotografie ecc. dei propri clienti ‐ servizi di gestione dei diritti d’autore e loro ricavi ‐ gestione dei diritti connessi alla proprietà industriale: licenze ecc. ‐ attività degli archeologi 75.00.00 Servizi veterinari 70702 86.21.00 Servizi degli studi medici di medicina generale 70702 visite mediche e cure nel settore della medicina generale effettuate da medici generici 86.22.01 Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi 70702 86.22.02 Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale 70702 86.22.03 Attività dei centri di radioterapia 70702 86.22.04 Attività dei centri di dialisi 70702 86.22.05 Studi di omeopatia e di agopuntura 70702 86.22.06 Centri di medicina estetica 70702 86.22.09 Altri studi medici specialistici e poliambulatori 70702 ‐ visite mediche e cure nel settore della medicina specialistica effettuate da medici specialisti 86.23.00 Attività degli studi odontoiatrici 70702 86.90.11 Laboratori radiografici 70702 86.90.12 Laboratori di analisi cliniche 70702 86.90.13 Laboratori di igiene e profilassi 70702 86.90.21 Fisioterapia 70702 86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. 70702 ‐ servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell’optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche ecc. ‐ attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti 86.90.30 Attività svolta da psicologi 70702 ‐ servizi di salute mentale forniti da psicanalisti, psicologi e psicoterapisti 86.90.41 Attività degli ambulatori tricologici 70702 88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 70704 servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e simili svolti a favore di anziani e disabili, presso il loro domicilio o altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, operanti a livello nazionale o gruppi di auto-aiuto operanti a livello locale, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza: visita ad anziani e adulti disabili, supporto alle attività quotidiane per anziani e adulti disabili 90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti 70701 93.19.92 Attività delle guide alpine 70401 se con 3X o 3B solo tra +3 e ≤50 ALLEGATO 3 Allegato n. 3 VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione I Codice conto CPR21110 Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 5, del D.I. n. 104125/2019, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti – art. 6, comma 1, lettere a) e b), del D.I. n. 104125/2019. Denominazione abbreviata CTR ORD.DM ART.6 C.1.LETT.A) B) DI 104125/19 – AP Validità e movimentabilità 05/21-M/P10 Tipo variazione I Codice conto CPR21170 Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 5, del D.I. n. 104125/2019, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso – art. 6, comma 1, lettere a) e b) del D.I. n. 104125/2019 Denominazione abbreviata CTR ORD.DM ART.6 C.1.LETT.A) B) DI 104125/19 - AC Validità e movimentabilità 05/21-M/P10 Tipo variazione I Codice conto CPR21120 Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 5 del D.I. n. 104125/2019, accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti – art. 6, comma 1, lettere a) e b) del D.I. n. 104125/2019 Denominazione abbreviata CTR.ORD.ART.6C1.LETT.A).B) DI104125/19NONRISC-AP Validità e movimentabilità 0 5/21-M/P10 Tipo variazione I Codice conto CPR21180 Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 5, del D.I. n. 104125/2019, accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in corso – art. 6, comma 1, lettere a) e b) del D.I. n. 104125/2019 Denominazione abbreviata CTR.ORD.ART.6C1.LETT.A).B) DI104125/19NONRISC-AC Validità e movimentabilità 0 5/21-M/P10

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