Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 26/05/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 77
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto
interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Finanziamento.
Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso
Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo di solidarietà
bilaterale per le attività professionali, istituito dal decreto interministeriale n.
104125/2019. Si forniscono altresì le istruzioni relative agli adempimenti
procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di
compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel
campo di applicazione del Fondo.
INDICE
1. Il quadro normativo
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità e ambito di applicazione
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
3. Prestazioni
4. Ricorsi amministrativi
5. Finanziamento. Codifica aziende e modalità di compilazione del flusso Uniemens
5.1 Modalità di finanziamento delle prestazioni
5.2 Codifica aziende
5.3 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
6. Istruzioni contabili
1. Il quadro normativo
Allo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per le cause previste dalle disposizioni in
materia di integrazione salariale, l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, ha stabilito che le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i settori che
non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale di
cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo.
I Fondi di solidarietà, oltre al suddetto scopo, possono perseguire le finalità di erogare
prestazioni integrative, in termini di importo e durata, di prestazioni previste dalla legge in
caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di solo
importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente,
nonché erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato e finanziare attività formative.
Nei casi in cui gli accordi di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 vengano stipulati in
relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo di
integrazione salariale (FIS), dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro del
relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di quest’ultimo e non sono più soggetti
alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.
Ciò premesso, con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra
Confprofessioni e le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, è stato
convenuto di costituire il “Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività
professionali” ai sensi dell’articolo 26 del citato D.lgs n. 148/2015.
Il predetto accordo è stato recepito con decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n.
104125, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, che ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà bilaterale per
il settore delle attività professionali (d’ora in avanti Fondo).
Al riguardo, si rappresenta che l’accordo costitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a
un settore già rientrante nell’ambito di applicazione del FIS. Pertanto, i datori di lavoro del
relativo settore dalla data di decorrenza del nuovo Fondo di solidarietà delle attività
professionali – ai fini dell’obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo
stesso e non sono più destinatari della disciplina del FIS (cfr. l’art. 11, comma 2, del D.I. n.
104125/2019).
Diversamente, per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni ordinarie, in base a uno specifico
indirizzo ministeriale, in assenza del Comitato amministratore, tali prestazioni non possono
essere erogate in mancanza dell’organo deputato a deliberare in ordine alla concessione degli
interventi e dei trattamenti. Di conseguenza, solo una volta nominato il Comitato
amministratore il Fondo potrà dirsi pienamente operativo.
Pertanto, anche in ragione di esigenze di certezza e di conoscibilità dei termini, per la
presentazione delle domande deve aversi riguardo alla data di costituzione del Comitato
amministratore, coincidente con la data del decreto ministeriale di nomina di quest’ultimo.
In particolare, con specifico riferimento all’assegno ordinario, sono da considerare nei termini
le domande presentate a partire dalla data di costituzione del Comitato amministratore del
Fondo, coincidente con la data del decreto di nomina, per eventi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa decorrenti, al più tardi, da quindici giorni prima della data medesima.
Fino alla suddetta data, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in
riduzione di orario, i datori di lavoro possono continuare a presentare domanda al Fondo di
provenienza. Con successiva circolare sarà comunicata la data di piena operatività del Fondo e
saranno fornite le relative istruzioni operative.
Si evidenzia altresì che la contribuzione versata dai datori di lavoro nel periodo intercorrente
tra la data di entrata in vigore del Fondo e la data di operatività del medesimo contribuisce alla
“previa costituzione di specifiche riserve finanziarie”, di cui all’articolo 35 del D.lgs n.
148/2015, propedeutiche alla concessione degli interventi a carico dei Fondi.
Si segnala, per completezza, che la data di decorrenza del Fondo è la data di entrata in vigore
del decreto interministeriale citato, coincidente con il quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, con la presente circolare, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 53
del 2 marzo 2020 del decreto interministeriale n. 104125/2019 (Allegato n. 1), si illustra la
disciplina del Fondo così come delineata dalle disposizioni su richiamate.
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo di solidarietà in commento ha lo scopo di fornire ai dipendenti dei datori di lavoro del
settore delle attività professionali – che occupano mediamente più di tre dipendenti – una
tutela a sostegno del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o
sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali
ordinarie e/o straordinarie di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015.
Nello specifico, sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo i
dipendenti dei datori di lavoro del suddetto settore delle attività professionali, ivi compresi gli
apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.
Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà i datori di
lavoro del settore delle attività professionali – individuati dai codici ATECO riportati nella
tabella di cui all’Allegato n. 2 della presente circolare – appartenenti a tipologie e classi
dimensionali non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del citato
D.lgs n. 148/2015, che impiegano mediamente più di tre dipendenti.
Il superamento della soglia dimensionale, espressamente fissata dal decreto interministeriale
per la partecipazione al Fondo di solidarietà, si verifica mensilmente con riferimento alla media
del semestre precedente (cfr. l’art. 26, comma 4, del D.lgs n. 148/2015).
Con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia
autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, si rappresenta che, in
considerazione della circostanza che il Fondo di solidarietà per il settore delle attività
professionali è stato “costituito a livello nazionale” successivamente all’entrata in vigore dei
decreti interministeriali istitutivi dei citati fondi territoriali, si configura la fattispecie prevista
nel disposto di cui all’articolo 2, comma 5, dei medesimi decreti istitutivi (cfr. i decreti
interministeriali n. 96077/2016 e successive modificazioni e n. 98187/2016).
Pertanto, in applicazione del richiamato impianto vigente, i datori di lavoro aventi i requisiti
per l’iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige potranno uscire da detti
Fondi territoriali e aderire al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività
professionali di cui al decreto interministeriale n. 104125/2019.
I predetti datori di lavoro non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del
Fondo di Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al
nuovo Fondo per il settore delle attività professionali, ferma restando la gestione a stralcio
delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti al Fondo del Trentino e al
Fondo di Bolzano-Alto Adige restano acquisiti ai medesimi fondi (cfr. le circolari n. 197/2016 e
n. 125/2017).
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS (cfr. l’art. 26, comma
5, del D.lgs n. 148/2015) e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di
disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di
specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, fermo restando
l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al
fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo,
ha la facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota
di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 26, comma 3, del D.lgs
n. 148/2015.
Per la composizione, la durata delle cariche e i compiti del Comitato amministratore del Fondo
si rinvia agli articoli 3 e 4 del decreto interministeriale n. 104125/2019.
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal
regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito
della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del D.lgs n. 148/2015.
3. Prestazioni
Ai sensi dell’articolo 5 del decreto interministeriale n. 104125/2019, il Fondo provvede, nei
confronti dei soggetti aderenti al Fondo medesimo, all’erogazione di un assegno ordinario a
favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea
dell’attività lavorativa, secondo i criteri e le misure di cui all’articolo 7 del medesimo decreto
interministeriale, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione
salariale ordinaria e straordinaria.
Nelle ipotesi in cui vengano erogate le prestazioni ordinarie di cui sopra è previsto altresì
l’accredito della contribuzione correlata.
In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 34, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, la suddetta
contribuzione correlata, che il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato, è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4
novembre 2010, n. 183.
Le istruzioni operative relative alle predette prestazioni ordinarie verranno fornite con
successiva circolare.
4. Ricorsi amministrativi
Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per le materie di competenza è possibile proporre
ricorso al Comitato amministratore del Fondo, al quale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera g), del decreto interministeriale in commento, spetta decidere in unica istanza.
I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà, presso la
Direzione generale dell’INPS.
5. Finanziamento. Codifica aziende e modalità di compilazione del flusso Uniemens
5.1 Modalità di finanziamento delle prestazioni
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai contributi di seguito elencati. A detti
contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
Risultano applicabili altresì le disposizioni in materia di prescrizione di cui all’articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
a) Contributo ordinario
Per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
interministeriale in oggetto (erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori – dipendenti
dai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo – interessati da riduzione dell'orario
di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa) e per la relativa contribuzione
correlata è dovuto mensilmente al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un
terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre
dipendenti e sino a quindici dipendenti. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai
fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti;
b) un contributo ordinario dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un
terzo a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i datori
di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Anche in questo caso il
contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti,
esclusi i dirigenti.
In relazione agli apprendisti, si sottolinea che il contributo è dovuto solo per gli apprendisti con
contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto solo tale tipologia di apprendistato è
ammessa ad accedere alle prestazioni del Fondo.
Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra
datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione.
Detto contributo ordinario è dovuto a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di
entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo di solidarietà del settore delle attività
professionali (marzo 2020) dai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dello stesso che,
come anticipato, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto
interministeriale n. 104125/2019, non saranno più assoggettati all’obbligo contributivo verso il
Fondo di provenienza (FIS).
Inoltre, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto interministeriale, i contributi
eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del citato Fondo di integrazione
salariale restano acquisiti al medesimo.
b) Contributo addizionale
In caso di erogazione dell’assegno ordinario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato
decreto istitutivo, è dovuto altresì un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella
misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori
che fruiscono della prestazione.
5.2 Codifica aziende
Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è riservato ai datori di lavoro che
occupano, mediamente, più di tre dipendenti nel semestre precedente.
Sono tenuti all’iscrizione al Fondo, pertanto, tutti i datori di lavoro del settore delle attività
professionali; le posizioni contributive assegnate ai suddetti datori di lavoro, individuate in
base ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’Allegato n. 2 della presente circolare,
dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione (c.a.) “0S” (zero S), che, a
partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale
n. 104125/2019 (marzo 2020), assume il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per le
attività professionali”.
L’attribuzione del c.a. “0S” alle matricole così individuate avverrà, a prescindere dal requisito
dimensionale, in automatico a cura della Direzione generale, con contestuale eliminazione del
codice di autorizzazione del Fondo di provenienza (“0J” connotante gli iscritti al FIS).
I datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo potranno visualizzare
l’avvenuta attribuzione del c.a. “0S” sul “Cassetto previdenziale Aziende”.
Per quanto riguarda i datori di lavoro che presenteranno domanda di iscrizione all’Istituto
successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, si sottolinea che
l’attribuzione del c.a. “0S” alla nuova matricola verrà effettuata a opera delle Strutture
dell’Istituto territorialmente competenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Le Strutture territoriali provvederanno ad eseguire le operazioni sopra descritte anche laddove
la matricola, che risultava sospesa alla data di pubblicazione della presente circolare, venisse
successivamente riattivata; in questo caso, avranno cura di eliminare il c.a. “0J” relativo al
Fondo di provenienza (FIS).
Poiché dalla data di decorrenza del Fondo il relativo contributo di finanziamento è mensilmente
dovuto dai datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di tre dipendenti nel semestre
precedente, in presenza del codice di autorizzazione “0S” il controllo del requisito
occupazionale di più di tre dipendenti nel semestre sarà effettuato a livello procedurale,
secondo le consuete modalità illustrate nella circolare n. 176/2016, ai paragrafi 2.2. e 7.1.
I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano
il requisito occupazionale di più di tre dipendenti computando i lavoratori denunciati su più
matricole dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza, per
consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del
seguente codice di autorizzazione:
“6G”, che assume il nuovo e più ampio significato di “Azienda con più di 5 dipendenti e fino a
15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di
integrazione salariale e Azienda con più di 3 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni
tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di solidarietà per le attività professionali”.
Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva, i datori di lavoro che operano con
più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di
quindici dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne
comunicazione alle Strutture territoriali di competenza, per consentire l’attribuzione alle
matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del seguente codice di
autorizzazione:
“2C”, che ha il più ampio significato di“Azienda che opera su più posizioni tenuta al
versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà e al Fondo di solidarietà per le attività
professionali”, nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni.
Si sottolinea che l’utilizzo dei codici di autorizzazione “6G” e “2C”, per i datori di lavoro che
realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, si
rende necessario in quanto, come sopra esplicitato, le aliquote contributive sono differenziate
in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. In entrambi i casi viene
escluso, da parte della procedura, il controllo del limite occupazionale. Conseguentemente,
ogni variazione della media occupazionale tale da determinare una variazione del codice di
autorizzazione dovrà essere comunicata alla Struttura competente a cura del datore di lavoro.
Si ricorda che, qualora un medesimo datore di lavoro eserciti attività plurime connotate da
autonomia funzionale, gestionale e organizzativa e, quindi, classificate in settori diversi, il
requisito occupazionale deve essere determinato in relazione al numero di dipendenti
distintamente occupati in ognuna delle attività.
Per completezza si aggiunge che, con specifico riferimento ai datori di lavoro aventi i requisiti
per l’iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige di cui al paragrafo 2.1
della presente circolare, l’attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0S” alle relative
matricole (e la contestuale eliminazione ex nunc del c.a. “7V” per gli iscritti al Fondo Trentino e
“6P” per gli iscritti al Fondo Bolzano-Alto Adige) avverrà, esclusivamente, a opera delle
Strutture territoriali competenti, su richiesta dei datori di lavoro da presentare tramite il
“Cassetto previdenziale Aziende”.
5.3 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
A decorrere dal mese di maggio 2021, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la
contribuzione ordinaria, pari allo 0,45% per i datori di lavoro con media occupazionale tra più
di tre e quindici dipendenti e pari allo 0,65% per i datori di lavoro con media occupazionale con
più di quindici dipendenti, sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli
apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante.
Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad
aprile 2021, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale>
<AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M179”, avente il significato di
“Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile
2021 (da >3 a 15 dipendenti)”; il codice “M189”, avente il significato di “Contributo
ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile 2021 (da
>15 dipendenti)”;
in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e gli apprendisti non
professionalizzanti;
in <SommaADebito> l’importo del contributo pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo
(da >3 a 15 dipendenti); pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da >15
dipendenti).
Si fa presente che la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da
marzo 2020 ad aprile 2021, dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a
quello di pubblicazione della presente circolare.
I datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che
abbiano versato il contributo ordinario al FIS, dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2021,
dopo avere ottenuto il c.a. “0S” e l’eliminazione del c.a. “0J”, potranno recuperare il suddetto
contributo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente
circolare, come disposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con delibera n. 5 del 25
marzo 1993, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993, indicando l’importo indebitamente
versato con il codice conguaglio già in uso “L220” (FIS), da valorizzare all’interno della
sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
6. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del nuovo Fondo di
solidarietà bilaterale per le attività professionali, oggetto della presente circolare e
regolamentato con decreto interministeriale n. 104125/2019, si istituisce la nuova gestione
contabile:
- CP - Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n.
104125 del 27 dicembre 2019.
In seno a tale Gestione viene istituita la contabilità separata:
- CPR - Gestione assicurativa a ripartizione.
Con riferimento alla rilevazione contabile del contributo ordinario dovuto dai datori di lavoro,
che esporranno in Uniemens i codici “M179” e “M189”, si istituiscono i seguenti conti:
- CPR21110 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
- CPR21170per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso.
La procedura informatica di ripartizione contabile dei flussi Uniemens imputerà le somme
riscosse a titolo di contribuzione ordinaria, rispettivamente, ai conti CPR21110 e CPR21170, a
seconda che la competenza sia degli anni precedenti o dell’anno in corso. Ai medesimi conti,
pertanto, andranno registrate anche le somme esposte nel flusso Uniemens con i codici
“M179” e “M189”, relativamente alle competenze arretrate.
Per quanto riguarda invece la contribuzione ordinaria derivante dai modelli DM10 insoluti e
DM10/V, si istituiscono i seguenti conti:
- CPR21120 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e
non riscosso, di competenza degli anni precedenti;
- CPR21180 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e
non riscosso, di competenza dell’anno in corso.
Avuto riguardo ai casi di recupero del contributo ordinario già versato al Fondo di integrazione
salariale (FIS) dai datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà in esame, recupero
valorizzato nelle denunce mensili con il codice Uniemens “L220”, dovrà essere imputato, a cura
della procedura informatica di ripartizione contabile dei DM, al conto esistente FRR34100,
istituito con il messaggio n. 3112 del 18 luglio 2016.
Si riportano, nell’Allegato n. 3, le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 dicembre 2019
Fondo di solidarieta' bilaterale per le attivita' professionali.
(Decreto n. 104125). (20A01327)
(GU n.53 del 2-3-2020)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, volti ad assicurare ai lavoratori dei settori non
coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una
tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste in
materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto, in particolare, l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del
2015, il quale prevede che le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di
solidarieta' bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito
di applicazione delle integrazioni salariali, con la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro
nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per la
cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione
salariale;
Visto l'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che
disciplina il fondo di solidarieta' residuale, volto ad assicurare
una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei settori non
rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale per i
quali non sia stato costituito un fondo di solidarieta' bilaterale di
settore o un fondo di solidarieta' alternativo;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015
in base al quale qualora gli accordi di cui all'art. 26 avvengano in
relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi
dimensionali gia' coperti dal fondo residuale, dalla data di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore,
rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu'
soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la
gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate;
Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il quale
stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di
solidarieta' residuale assume la denominazione di fondo di
integrazione salariale ed e' soggetto alle disposizioni del medesimo
art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 94343
del 3 febbraio 2016 che disciplina il fondo di integrazione
salariale;
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra
Confprofessioni e le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs,
con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra
richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo di solidarieta'
bilaterale per il settore delle attivita' professionali, ai sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
Considerata l'esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo
sindacale del 3 ottobre 2017 di costituire un fondo di solidarieta'
bilaterale per il settore delle attivita' professionali, gia' coperto
dal fondo di integrazione salariale, secondo le disposizioni previste
dalla normativa innanzi indicata;
Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo per il settore delle
attivita' professionali ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 2, del
decreto legislativo n. 148 del 2015
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Fondo
1. E' istituito presso l'Inps il «Fondo di solidarieta' bilaterale
per le attivita' professionali», d'ora in avanti «Fondo», ai sensi
dell'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione
dell'Inps.
3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148
del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo'
erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.
4. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa
costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti
delle risorse gia' acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di
previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente documento di Economia e finanza e relativa nota
di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in
corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui
all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
6. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148
del 2015, i contributi gia' versati o dovuti in base al decreto
istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al
medesimo fondo.
7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148
del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati
secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'Inps
e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.
Art. 2
Finalita' del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore
delle attivita' professionali, che occupano mediamente piu' di tre
dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le causali di
cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale, ai sensi
dell'art. 26, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
vengono computati anche gli apprendisti.
Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore.
2. Il comitato e' composto da sei esperti, in possesso dei
requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui agli articoli 37
e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente
designati dalle parti firmatarie dell'Accordo del 3 ottobre 2017, dei
quali tre designati da Confprofessioni e tre designati dalle
Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti
l'accordo del 3 ottobre 2017, nonche' da due rappresentanti, con
qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle
finanze, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art.
38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
4. La durata in carica dei componenti del comitato e' di quattro
anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo
comitato.
5. La nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte
consecutive.
6. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica,
per qualunque causa, uno o piu' componenti del comitato, si provvede
alla loro sostituzione per il periodo residuo, con un altro
componente designato secondo le modalita' di cui al comma 2. Il
periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo componente cosi'
designato, ove pari o superiore a ventiquattro mesi, viene
considerato come un mandato intero ai fini del raggiungimento del
limite di quattro anni di cui al comma 4. Il periodo effettuato dal
componente cessato, se superiore ai ventiquattro mesi, sara'
considerato come un mandato intero ai fini del limite di quattro anni
e della consecutivita' della nomina di cui al comma 5.
7. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento,
indennita' o rimborso spese.
8. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso tra i
propri componenti.
9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e,
in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
10. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di
almeno cinque componenti del comitato aventi diritto al voto
deliberativo. Alle riunioni del comitato partecipa il collegio
sindacale dell'Inps, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un
suo delegato, con voto consultivo.
11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo' essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del
direttore generale dell'Inps. Il provvedimento di sospensione deve
essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente
dell'Inps nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive
modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare
ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale
termine la decisione diviene esecutiva.
Art. 4
Compiti del comitato amministratore del Fondo
1. Ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 148 del 2015,
il comitato amministratore del Fondo deve:
a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'Inps i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione corredati da una relazione, e deliberare
sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni
basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente
Documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento,
fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della
presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire
l'equilibrio dei saldi di bilancio;
c) sulla base del bilancio di previsione ad otto anni, di cui
alla lettera b), proporre modifiche in relazione all'importo delle
prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione tali da
garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono
adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei
Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e
delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al
Fondo, sulla base della proposta del comitato;
d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle
prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
delle prestazioni previste dal presente decreto;
e) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto
legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art.
35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di
assicurare il pareggio di bilancio;
f) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento
della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per
il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di
massima economicita';
g) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza;
h) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da
leggi o regolamenti;
i) non erogare prestazioni in carenza di disponibilita',
concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve
finanziarie ed entro il limite delle risorse gia' acquisite, secondo
quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148
del 2015.
Art. 5
Prestazione
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di
cui all'art. 2 al finanziamento di un assegno ordinario a favore dei
lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, secondo i criteri e
le misure di cui all'art. 7, per cause previste dalla legislazione
vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria.
2. Tra i destinatari del predetto assegno ordinario sono ricompresi
i lavoratori assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante.
Art. 6
Finanziamento
1. A copertura della prestazione di cui all'art. 5 e' dovuto al
Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,45% di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i
datori di lavoro che occupano mediamente piu' di tre dipendenti;
b) un contributo ordinario dello 0,65%, di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i
datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti;
c) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in
caso di fruizione della misura di cui all'art. 5 nella misura del 4%
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
2. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo,
ordinari e addizionali, si applicano le disposizioni vigenti in
materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di
quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto
dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Art. 7
Prestazione: criteri e misure
1. L'importo dell'assegno ordinario, di cui all'art. 5, comma 1, e'
pari alla prestazione dell'integrazione salariale, con i relativi
massimali. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile,
la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria.
2. Per l'accesso alla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, le
riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa
possono avere una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile.
Per i datori di lavoro che impiegano mediamente piu' di quindici
dipendenti e' previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo
di 26 settimane in un biennio mobile, limitatamente alle causali di
cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
3. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti relativi alla
prestazione di cui al comma 1 non possono comunque superare la durata
massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile.
4. La prestazione del Fondo e' destinata ai lavoratori subordinati
che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita'
produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di almeno novanta
giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del
trattamento.
5. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione
temporanea del lavoro, l'erogazione dell'assegno ordinario e'
subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario non svolga
attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi e si impegni ad un
percorso di riqualificazione.
6. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la
determinazione dell'assegno ordinario e per la paga oraria di cui ai
commi 1, 2 e 4 e' la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Art. 8
Procedura di accesso
1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa,
il datore di lavoro e' tenuto a comunicare preventivamente alle
articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie
dell'accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione o riduzione
dell'orario di lavoro, l'entita', la durata prevedibile e il numero
di lavoratori interessati.
2. Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto
della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le
parti. L'intera procedura deve esaurirsi entro trenta giorni dalla
data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a venti per i
datori di lavoro fino a cinquanta dipendenti.
3. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non
differibile la sospensione o la riduzione dell'attivita' produttiva,
il datore di lavoro e' tenuto a comunicare ai soggetti di cui al
comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il
numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la
riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore
settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o dei
soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla
comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine
alla ripresa della normale attivita' e ai criteri di distribuzione
degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque
giorni successivi a quello della richiesta.
Art. 9
Criteri di precedenza e turnazione
1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alla prestazione di cui
all'art. 5 avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel
rispetto del principio della proporzionalita' dell'erogazione.
2. Le domande di accesso alla prestazione, formulate nel rispetto
dei criteri e delle procedure individuati agli articoli 7 e 8, sono
prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto
conto delle disponibilita' del Fondo.
Art. 10
Politiche attive
1. A seguito della comunicazione di cui all'art. 8, le parti
contattano attraverso le strutture della bilateralita' di settore i
datori di lavoro interessati dalle misure del Fondo per proporre
percorsi di riqualificazione e politica attiva.
Art. 11
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del
2015.
2. Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro,
individuati dall'art. 2, rientrano nell'ambito di applicazione di
questo e non sono piu' soggetti, con riferimento ai datori di lavoro
che occupano piu' di cinque dipendenti, alla disciplina del fondo di
integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle
prestazioni gia' deliberate.
3. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al
decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano
acquisiti al medesimo fondo. Il comitato amministratore del fondo di
integrazione salariale, sulla base delle stime effettuate dall'Inps,
puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai
datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere
la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle
prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 35, commi
4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2019
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro dell'economia
e delle finanza
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, Reg.ne prev. n. 212
ALLEGATO 2
FONDO ATTIVITA' PROFESSIONALI - AMBITO DI APPLICAZIONE (Allegato 2)
ATECO Descrizione ATECO CSC CA
47.73.10 Farmacie 70205
solo tra +3 e ≤50
69.10.10 Attività degli studi legali 70701
‐ difesa degli interessi di una parte nei confronti di un’altra parte effettuata da (o sotto la direzione
di) persone abilitate ad esercitare la professione forense, innanzi a un tribunale o altro organo
giudiziario, e in particolare: l’assistenza e rappresentanza nei processi civili, l’assistenza e
rappresentanza nei processi penali, l’assistenza e rappresentanza in materia di controversie del
lavoro
‐ attività di consulenza giuridica e legale
69.10.20 Attività degli studi notarili 70701
‐ consulenza nella stesura di documenti legali: statuti, accordi di collaborazione o documenti simili
inerenti alla costituzione di società, brevetti e diritti d’autore, redazione di atti legali, di testamenti,
di atti fiduciari ecc.
‐ altre attività notarili, di ufficiali giudiziari, di arbitrato e conciliazione
‐ attività di notai
69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti 70701
‐ predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria
‐ registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti
‐ compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche
‐ funzioni di sindaco
69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali 70701
‐ predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria
‐ registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti
‐ compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche
‐ funzioni di sindaco
69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono 70701
attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
‐ predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria
‐ attività di assistenza e di rappresentanza (esclusa la rappresentanza legale) dei clienti innanzi
alle autorità tributarie
‐ funzioni di sindaco
69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi 70708 escluso se 9A
se 5J e 5K solo se +3 e ≤15
69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi 70701
69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci 70708
‐ revisione e certificazione dei bilanci
escluso se 9A
‐ elaborazione, analisi e certificazione dei rendiconti finanziari
se 5J e 5K solo se +3 e ≤15
‐ consulenza economico finanziaria in ambito contrattuale
69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro 70701
71.11.00 Attività degli studi di architettura 70701
‐ attività di consulenza in campo architettonico: progettazione di edifici e stesura dei progetti,
pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio
71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 70701
‐ attività di progettazione ingegnerizzata (che comportano l’applicazione di leggi e principi
dell’ingegneria alla progettazione di macchinari, materiali, apparecchiature e strumentazioni,
strutture, processi e sistemi) e attività di consulenza relative a: macchinari, processi industriali e
impianti industriali; progetti connessi all’ingegneria civile, idraulica e dei trasporti; progetti di
gestione delle risorse idriche
‐ elaborazione e realizzazione di progetti relativi all’ingegneria elettrica ed elettronica,
all’ingegneria mineraria, all’ingegneria chimica, meccanica ed industriale e all’ingegneria dei
sistemi e della sicurezza
‐ elaborazione di progetti che comportano l’impiego di impianti di condizionamento dell’aria, di
refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell’inquinamento, ingegneria acustica ecc.
71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata 70708 escluso se 9A
‐ attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte se 5J e 5K solo se +3 e ≤15
in forma integrata relativamente a vari campi dell’architettura e dell’ingegneria; gestione di
progetti di costruzioni civili e industriali
‐ realizzazione di progetti di ingegneria integrata “chiavi in mano”
refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell’inquinamento, ingegneria acustica ecc.
71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri 70701
‐ attività di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori di costruzione svolte da geometri
71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria 70708 escluso se 9A
‐ attività concernenti la cartografia e i sistemi di informazione spaziale, aerofotogrammetria inclusa se 5J e 5K solo se +3 e ≤15
71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 70708 escluso se 9A
‐ indagini geofisiche, geologiche e sismologiche se 5J e 5K solo se +3 e ≤15
‐ attività riguardanti le indagini geodetiche: indagini su terreni e confini, indagini idrologiche,
indagini geologiche e idrogeologiche, indagini del sottosuolo
71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti 70701
attività relative ai collaudi chimici o di altro tipo su materiali e prodotti, tra cui: prove di acustica e
di vibrazioni, prove sulla composizione e sulla purezza di minerali ecc.
- prove nel settore dell’igiene alimentare, inclusi i controlli veterinari e il controllo della produzione
alimentare
- analisi delle caratteristiche, delle proprietà fisiche e delle prestazioni dei materiali, come
resistenza, spessore, durata, radioattività ecc.
prove di qualificazione e di affidabilità
- test di prestazioni di macchinari finiti: motori, automobili, attrezzature elettroniche ecc.
esami radiografici di saldature e giunzioni
analisi dei guasti
analisi e misurazione di indicatori ambientali: inquinamento atmosferico e idrico ecc.
attività dei laboratori della polizia scientifica
prove effettuate tramite l’impiego di modelli (esempio: aeromobili, navi, dighe ecc.)
71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti processi e sistemi 70701
‐ certificazione dei prodotti, inclusi beni di consumo, autoveicoli, aeromobili, contenitori
pressurizzati, impianti nucleari ecc.
‐ prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli (revisione a norma di
legge)
‐ certificazione dei processi di produzione ecc.
‐ certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza
71.20.22 Attività per la tutela di beni di produzione controllata 70701
72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 70701
72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia 70701
72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria 70701
attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria (ad
esclusione della ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie), scienze naturali,
ingegneria e della tecnologia, scienze mediche, scienze agricole, attività di ricerca e sviluppo
interdisciplinari, principalmente nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria
74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi 70708 escluso se 9A
‐ servizi prestati da agronomi se 5J e 5K solo se +3 e ≤15
74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari 70708 escluso se 9A
‐ servizi prestati da agrotecnici e da economisti specializzati in agricoltura a favore delle aziende se 5J e 5K solo se +3 e ≤15
agricole ecc.
74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali 70708 escluso se 9A
se 5J e 5K solo se +3 e ≤15
74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica n.c.a. 70708 escluso se 9A
‐ consulenza ambientale se 5J e 5K solo se +3 e ≤15
‐ consulenza tecnica per l’ottenimento dei brevetti industriali
‐ consulenza risparmio energetico
74.90.99 Altre attività professionali n.c.a. 70708 escluso se 9A
‐ attività di intermediazione aziendale, ad esempio per la compravendita di piccole e medie se 5J e 5K solo se +3 e ≤15
imprese, inclusi gli studi professionali (sono escluse le attività di intermediazione immobiliare e
assicurativo)
‐ attività di intermediazione per l’acquisto e la vendita di licenze d’uso
‐ attività peritali non inerenti al settore immobiliare o assicurativo (per antiquariato, gioielleria..)
‐ attività dei periti calligrafici, sommelier ecc.
‐ agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori ecc. per i libri, le opere
teatrali, le opere d’arte, le fotografie ecc. dei propri clienti
‐ servizi di gestione dei diritti d’autore e loro ricavi
‐ gestione dei diritti connessi alla proprietà industriale: licenze ecc.
‐ attività degli archeologi
75.00.00 Servizi veterinari 70702
86.21.00 Servizi degli studi medici di medicina generale 70702
visite mediche e cure nel settore della medicina generale effettuate da medici generici
86.22.01 Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi 70702
86.22.02 Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale 70702
86.22.03 Attività dei centri di radioterapia 70702
86.22.04 Attività dei centri di dialisi 70702
86.22.05 Studi di omeopatia e di agopuntura 70702
86.22.06 Centri di medicina estetica 70702
86.22.09 Altri studi medici specialistici e poliambulatori 70702
‐ visite mediche e cure nel settore della medicina specialistica effettuate da medici specialisti
86.23.00 Attività degli studi odontoiatrici 70702
86.90.11 Laboratori radiografici 70702
86.90.12 Laboratori di analisi cliniche 70702
86.90.13 Laboratori di igiene e profilassi 70702
86.90.21 Fisioterapia 70702
86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. 70702
‐ servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri,
o altro personale paramedico nel campo dell’optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia
occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche ecc.
‐ attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti
86.90.30 Attività svolta da psicologi 70702
‐ servizi di salute mentale forniti da psicanalisti, psicologi e psicoterapisti
86.90.41 Attività degli ambulatori tricologici 70702
88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 70704
servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e simili svolti a favore di anziani e disabili, presso il
loro domicilio o altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, operanti a livello
nazionale o gruppi di auto-aiuto operanti a livello locale, nonché da specialisti che forniscono
servizi di consulenza: visita ad anziani e adulti disabili, supporto alle attività quotidiane per anziani
e adulti disabili
90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti 70701
93.19.92 Attività delle guide alpine 70401
se con 3X o 3B solo tra +3 e ≤50
ALLEGATO 3
Allegato n. 3
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto CPR21110
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle
prestazioni di cui all’art. 5, del D.I. n. 104125/2019,
dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al
versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio
1969, di competenza degli anni precedenti – art. 6,
comma 1, lettere a) e b), del D.I. n. 104125/2019.
Denominazione abbreviata CTR ORD.DM ART.6 C.1.LETT.A) B) DI 104125/19 – AP
Validità e movimentabilità 05/21-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto CPR21170
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle
prestazioni di cui all’art. 5, del D.I. n. 104125/2019,
dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al
versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio
1969, di competenza dell’anno in corso – art. 6, comma
1, lettere a) e b) del D.I. n. 104125/2019
Denominazione abbreviata CTR ORD.DM ART.6 C.1.LETT.A) B) DI 104125/19 - AC
Validità e movimentabilità 05/21-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto CPR21120
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle
prestazioni di cui all’art. 5 del D.I. n. 104125/2019,
accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e
non riscosso, di competenza degli anni precedenti – art.
6, comma 1, lettere a) e b) del D.I. n. 104125/2019
Denominazione abbreviata CTR.ORD.ART.6C1.LETT.A).B) DI104125/19NONRISC-AP
Validità e movimentabilità 0 5/21-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto CPR21180
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle
prestazioni di cui all’art. 5, del D.I. n. 104125/2019,
accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e
non riscosso, di competenza dell’anno in corso – art. 6,
comma 1, lettere a) e b) del D.I. n. 104125/2019
Denominazione abbreviata CTR.ORD.ART.6C1.LETT.A).B) DI104125/19NONRISC-AC
Validità e movimentabilità 0 5/21-M/P10
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