Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 8/2021
Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2021
Riferimento normativo
Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2021
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 21/01/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 8
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2021
SOMMARIO: Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari,
secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro
dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali, del 16 novembre 2020 (pubblicato nella G.U. Serie Generale
n. 292 del 24 novembre 2020) per l’anno 2021
Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4
della legge 6 agosto 1975, n. 419, e art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla
dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 16 novembre 2020,
circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2020 (in via provvisoria) e il valore definitivo
per l’anno 2019 (determinato in via provvisoria in misura pari a + 0,4% dal decreto del
Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, del 15 novembre 2019), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente allo
0,0% dal 1° gennaio 2021 e a + 0,5% dal 1° gennaio 2020.
Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.
1°gennaio 1°gennaio
2020 2021
€ 13,50 € 13,50
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati
€ 6,74 € 6,74
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari
di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro
familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi
dell’articolo 1 della legge n. 419/1975
€ 22,49 € 22,49
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di
assicurati (giornaliera)
€ 11,25 € 11,25
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di
familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed
ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari
ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)
€ 90,77 € 90,77
Assegno di cura o di sostentamento (mensile)
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata,
con riferimento al 2020 e al 2021, con i nuovi importi.
Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, a decorrere dal 1° gennaio
2021, anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura
pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma
1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da
corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di
euro 13,50, dovrà essere erogata quest’ultima.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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