Articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 14/01/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 8
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.
Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione a favore dei
lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS). Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: La circolare fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità per la
disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS),
introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2022, a favore dei lavoratori di cui
all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
182, che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica,
direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art.
2, c. 1, lett. a), del D.lgs n. 182/1997) o che prestino a tempo determinato
attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lett. a) come sopra specificati.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Destinatari
3. Requisiti
3.1 Assenza di titolarità di rapporti di lavoro autonomo o subordinato
3.2 Assenza di titolarità di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali
obbligatorie
3.3 Non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
3.4 Requisito contributivo di almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
3.5 Avere prodotto, nell'anno civile precedente alla presentazione della domanda di ALAS, un
reddito da lavoro non superiore a 35.000 euro
4. Base di calcolo, misura e durata della prestazione
5. Presentazione della domanda
6. Decorrenza della prestazione
7. Decadenza dal diritto alla prestazione
8. Prestazioni accessorie
9. Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
10. Finanziamento e monitoraggio
11. Ricorsi
12. Istruzioni procedurali
13. Regime fiscale e istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, anche decreto Sostegni bis), convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 66 detta disposizioni urgenti in
tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, introducendo, tra l’altro, una
nuova indennità per la disoccupazione, denominata ALAS, rivolta ai lavoratori autonomi dello
spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
182.
La predetta indennità è rivolta ai lavoratori autonomi, come sopra individuati, per gli eventi di
cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022.
Ai sensi dell’articolo 66, comma 14, del decreto Sostegni bis, a decorrere dal 1° gennaio 2022,
per le prestazioni rese dai lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1,
lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997 è dovuta un'aliquota contributiva pari al 2 per
cento, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88. Pertanto, a partire dalla suddetta data, i datori di
lavoro/committenti, che instaurano rapporti di lavoro autonomo con i lavoratori come sopra
individuati, sono tenuti a versare anche la contribuzione di finanziamento dell’indennità ALAS.
In ordine all’assolvimento degli obblighi contributivi di finanziamento dell’assicurazione in
parola da parte dei datori di lavoro/committenti e dei lavoratori autonomi esercenti attività
musicali, si rinvia ad apposito messaggio con il quale saranno fornite le relative istruzioni
operative.
2. Destinatari
L’indennità di disoccupazione ALAS, ai sensi dell’articolo 66, comma 7, del decreto Sostegni bis
è destinata ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto-
legislativo n. 182/1997. Sono, pertanto, destinatari della nuova prestazione ALAS i lavoratori
autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa
con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lett. a), del D.lgs n.
182/1997), nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori
delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), sopra riportate e i lavoratori autonomi
“esercenti attività musicali” di cui al punto 23-bis) dell'articolo 3, primo comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, inserito dall’articolo 3,
comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Requisiti
L’indennità ALAS è riconosciuta ai lavoratori, come individuati al precedente paragrafo 2, che
possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti, previsti dall’articolo 66, comma 8, del
decreto-legge n. 73/2021:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali
obbligatorie;
c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
d) avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione
dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità,
almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori
dello spettacolo;
e) avere un reddito relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non
superiore a 35.000 euro.
3.1 Assenza di titolarità di rapporti di lavoro autonomo o subordinato
Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione ALAS, l’articolo 66, comma 8, lett. a), del
decreto Sostegni bis dispone che il richiedente la prestazione deve avere cessato
involontariamente il rapporto di lavoro autonomo di cui era titolare e non deve essere titolare
di rapporto di lavoro autonomo – ivi compreso il rapporto di collaborazione – o di rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato e/o indeterminato al momento della presentazione
della domanda.
3.2 Assenza di titolarità di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni
previdenziali obbligatorie
L’articolo 66, comma 8, lett. b), del decreto Sostegni bis prevede altresì che per accedere
all’indennità ALAS il richiedente la prestazione non deve essere titolare di trattamenti
pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e
delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme
previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dell’indennità di
cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni
(c.d. APE sociale).
La prestazione ALAS, analogamente alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, non
è altresì compatibile e cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222. Il beneficiario della prestazione ALAS – qualora fosse titolare dell’assegno
ordinario di invalidità al momento della presentazione della domanda di ALAS o divenisse
titolare dello stesso in corso di fruizione dell’ALAS – può optare a favore dell’indennità ALAS in
luogo del predetto assegno.
I lavoratori che hanno esercitato la facoltà di opzione per l’indennità ALAS possono rinunciare
alla stessa in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di
invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e
il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua della
prestazione ALAS.
Il requisito di cui al presente paragrafo 3.2, ai sensi del comma 10 dell’articolo 66 in
argomento, deve essere presente – oltre che alla data di presentazione della domanda -
durante l’intero periodo di fruizione della prestazione ALAS, pena la decadenza dalla stessa
secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 7 della presente circolare.
3.3 Non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
L’articolo 66, comma 8, lett. c), del decreto Sostegni bis, ai fini dell’accesso alla prestazione
ALAS, prevede che il richiedente non sia beneficiario del Reddito di cittadinanza. Anche con
specifico riferimento a detto requisito, il successivo comma 10 dell’articolo 66 in argomento
dispone che il medesimo requisito deve permanere durante l’intero periodo di fruizione della
indennità ALAS, pena la decadenza dalla prestazione secondo le modalità di cui al successivo
paragrafo 7 della presente circolare.
Con riferimento a detto specifico requisito, si fa presente che – ai fini dell’accesso all’indennità
ALAS - lo stesso si ritiene soddisfatto laddove il richiedente l’ALAS non sia componente di un
nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.
3.4 Requisito contributivo di almeno quindici giornate di contribuzione versata o
accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
La disposizione di cui all’articolo 66, comma 8, lett. d), del decreto Sostegni bis prevede che
per accedere all’indennità ALAS è necessario fare valere almeno quindici giornate di
contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo
che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro
autonomo fino alla data di presentazione della domanda.
Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili i soli contributi
previdenziali versati o accreditati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo connessi allo
svolgimento di attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del
decreto legislativo n. 182/1997.
Si considerano altresì utili i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo
parentale regolarmente indennizzati riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione
obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore.
Giova ricordare che in favore di tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi dello
spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si applica il principio di
automaticità delle prestazioni, disciplinato dall’articolo 2116 c.c.
3.5 Avere prodotto, nell'anno civile precedente alla presentazione della domanda di
ALAS, un reddito da lavoro non superiore a 35.000 euro
L’articolo 66, comma 8, lett. e), del decreto Sostegni bis prevede, infine, che l’assicurato
richiedente la prestazione, per accedere all’indennità, deve avere prodotto - nell’anno civile
che precede la presentazione della domanda - un reddito di importo non superiore a 35.000
euro.
Si precisa che il reddito cui si riferisce la disposizione sopra richiamata è il reddito complessivo
e non il solo reddito connesso all’attività autonoma di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b),
del decreto legislativo n. 182/1997.
Ai fini della verifica di detto requisito si precisa che – non disponendo l’Istituto del dato
reddituale legislativamente previsto – in sede di presentazione della domanda il richiedente la
prestazione deve dichiarare di essere in possesso del requisito reddituale in argomento.
Per la verifica del requisito reddituale di cui sopra, l'INPS comunica all'Agenzia delle Entrate i
dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda e, a seguire, l'Agenzia delle
Entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con
le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le Parti.
4. Base di calcolo, misura e durata della prestazione
L’indennità ALAS, ai sensi dell’articolo 66, comma 11, del decreto Sostegni bis è rapportata al
reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di
lavoro autonomo e all'anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o
frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.
Nell’ipotesi in cui la/il lavoratrice/lavoratore, nel predetto periodo di osservazione, abbia
beneficiato - per i periodi di tutela della maternità/paternità e del congedo parentale - della
relativa prestazione, quest’ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la
definizione della misura dell’indennità ALAS.
L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75 per
cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per
l’anno 2021, all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell'anno
precedente.
Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura dell’ALAS è
pari al 75 per cento del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al
25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55
euro.
L’indennità ALAS non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro
nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell'anno precedente.
L’indennità ALAS è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle
giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo
rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.
I periodi di maternità/paternità coperti da contribuzione, anche figurativa, nonché i periodi di
congedo parentale indennizzati coperti da contribuzione figurativa presenti nel periodo di
osservazione come sopra determinato, sono da considerare utili ai fini della determinazione
della durata dell’indennità ALAS.
Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi – presenti nel periodo di
osservazione come sopra determinato - che hanno già dato luogo a erogazione di precedente/i
prestazione/i ALAS.
Al riguardo si precisano le seguenti modalità operative:
1. ai fini del calcolo della durata della prestazione ALAS sono prese in considerazione le
giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo lavoratori dello spettacolo nel
periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente alla cessazione dell’ultimo
rapporto di lavoro autonomo fino alla data di conclusione del rapporto di lavoro
medesimo;
2. ai fini del non computo delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo che hanno già dato luogo ad erogazione di precedenti
prestazioni ALAS, sono prese in considerazione, per esserne escluse, le giornate di
contribuzione versata o accreditata – presenti nel medesimo periodo di osservazione di
cui al punto 1 - precedenti le prestazioni delle quali hanno costituito base di calcolo;
3. le giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo relative ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione ALAS sono
sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova ALAS poiché non hanno
già dato luogo ad erogazione di precedenti prestazioni.
La durata massima di ciascuna prestazione ALAS non può superare sei mesi, corrispondenti –
per i lavoratori autonomi dello spettacolo – a 156 giorni di contributi giornalieri.
5. Presentazione della domanda
Per fruire dell’indennità ALAS i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare
apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di sessantotto
giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali messi a disposizione
per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di ALAS decorre dalle date
di seguito individuate:
a) data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo di cui all’articolo 2, comma 1,
lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997;
b) data di cessazione del periodo di maternità indennizzato;
c) data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia
professionale.
Si precisa quanto segue in ordine alle ipotesi di intervenuta malattia o di inizio di periodo
indennizzabile di maternità:
- nel caso di evento di maternità indennizzabile, il termine di presentazione della domanda
rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende
a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Esempio 1: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/05/2022 – inizio maternità
01/07/2022 e fine periodo di maternità 01/12/2022 (durante questo periodo il termine di
presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 2 dicembre 2022 il termine riprende a
decorrere, per la parte residua, e scade l’8 gennaio 2023.
Esempio 2: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/05/2022 – inizio maternità
01/05/2022 e fine periodo di maternità 30/09/2022; in tale ipotesi, il termine di sessantotto
giorni per la presentazione della domanda inizia a decorrere dalla data finale dell’evento
maternità quindi dal 1° ottobre 2022 e scade il 7 dicembre 2022;
- nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul
lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, il termine di presentazione
della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia
indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine
del predetto evento, per la parte residua.
Esempio 1: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/07/2022 – inizio malattia o infortunio
sul lavoro/malattia professionale 01/09/2022 fine periodo di malattia o infortunio 30/09/2022
(durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 1°
ottobre 2022 il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade il 6 novembre
2022.
Esempio 2: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/07/2022 – inizio malattia o infortunio
sul lavoro/malattia professionale 20/07/2022 e fine periodo di malattia o infortunio
31/08/2022; in tale ipotesi, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda
inizia a decorrere dal giorno successivo alla data finale dell’evento malattia/infortunio quindi
dal 1° settembre 2022 e scade il 7 novembre 2022.
Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni del rapporto di lavoro autonomo
intercorse tra la data del 1° gennaio 2022 e la data di pubblicazione della presente circolare, il
termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di ALAS decorre dalla data di
pubblicazione della presente circolare. In questi casi la prestazione viene corrisposta dall’ottavo
giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In generale la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di
cessazione del rapporto di lavoro, salvo quanto specificato nel successivo paragrafo 6.
Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione ALAS sono attualmente le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
• Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
In alternativa al portale web, la prestazione di cui alla presente circolare può essere richiesta
tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete
fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla
tariffa applicata dai diversi gestori).
La domanda per l’accesso all’indennità ALAS potrà essere effettuata tramite la relativa
applicazione presente nel portale istituzionale dell’INPS.
Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito istituzionale.
6. Decorrenza della prestazione
L’indennità ALAS spetta a decorrere:
1. dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro di cui
all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997, se la domanda è
presentata entro l’ottavo giorno;
2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la
domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il
sessantottesimo;
3. dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio
sul lavoro/malattia professionale del precedente paragrafo 5, qualora la domanda sia
stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della
domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque,
nei termini di legge.
Si richiamano a ogni buon fine gli effetti sulla prestazione in esame degli eventi di malattia e
maternità che possono insorgere quando la prestazione ALAS è già in corso.
L’ALAS non sostituisce l'indennità di malattia e/o di maternità. In caso di evento di malattia e/o
maternità insorto durante la percezione della prestazione ALAS, quest’ultima viene sospesa per
tutta la durata dell’indennità di malattia/maternità per poi essere ripristinata per la parte
residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di
maternità indennizzato.
7. Decadenza dal diritto alla prestazione
Il beneficiario dell’indennità ALAS decade dal diritto alla prestazione nei seguenti casi:
1) titolarità di trattamento pensionistico diretto di cui al paragrafo 3.2 della presente circolare
(combinato disposto di cui all’articolo 66, comma 8, lett. b), e comma 10, del decreto Sostegni
bis);
2) essere beneficiario del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4/2019, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 (combinato disposto di cui all’articolo 66, comma 8,
lett. c), e comma 10, del decreto Sostegni bis);
3) titolarità di altra prestazione di disoccupazione, quale NASpI, DIS-COLL (articolo 66, comma
15, del decreto Sostegni bis);
4) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti
per l’indennità ALAS.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti la decadenza dal diritto all’indennità ALAS si realizza
dalla data di decorrenza dei predetti trattamenti.
8. Prestazioni accessorie
Per i periodi di fruizione dell’indennità ALAS è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa
rapportata al reddito medio mensile come determinato ai sensi dell’articolo 66, comma 11, del
decreto Sostegni bis, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile
dell’indennità per l'anno in corso.
Ad esempio, poiché l’importo massimo mensile dell’indennità ALAS per l’anno 2022 è pari a
1.335,40 euro, la predetta contribuzione figurativa per l’anno 2022 è riconosciuta solo entro il
limite di 1.869,56 euro (1.335,40 euro per 1,4= 1.869,56 euro).
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità ALAS è computato ai fini
dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici. Posto che la
lettera c) del comma 17 dell’articolo 66 del decreto Sostegni bis, sostituendo il comma 7
dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 182/1997, stabilisce che: “Ai fini dell'accesso al diritto
alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per almeno due terzi
ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo”, la contribuzione
figurativa generata a seguito della percezione dell’indennità ALAS, ai fini della maturazione del
diritto alle prestazioni individuate dai citati articoli 6 e 9 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420,
dovrà essere valorizzata per la determinazione del restante un terzo della contribuzione
complessiva utile.
Nell’ipotesi di sovrapposizione della contribuzione figurativa ALAS con la contribuzione da
lavoro, a seguito di rioccupazione del lavoratore titolare dell’indennità in parola, la
valorizzazione dei contributi per la maturazione del diritto ai trattamenti di pensione come
sopra individuati dovrà essere esperita computando, in primo luogo, la contribuzione derivante
da effettive prestazioni lavorative e, in secondo luogo, la contribuzione figurativa per ALAS.
Sull’indennità ALAS non competono gli assegni per il nucleo familiare.
9. Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
L’indennità ALAS – in ragione della previsione di cui all’articolo 66, comma 8, lett. b) e lett. c),
del decreto Sostegni bis - è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota,
dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative
e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui
al decreto legislativo n. 509/1994, e al decreto legislativo n. 103/1996, nonché con l’indennità
di cui all’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016, e successive modificazioni (c.d. APE
sociale) e con il Reddito di cittadinanza.
L’indennità ALAS, ai sensi del richiamato articolo 66, comma 15, è altresì incompatibile con le
prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria, quali la NASpI, la DIS-COLL e l’indennità
di disoccupazione agricola.
L’indennità ALAS è incumulabile con le indennità di malattia e maternità. Come già precisato al
paragrafo 6 della presente circolare, l’ALAS non sostituisce l'indennità di malattia e/o di
maternità; in caso di evento di malattia e/o maternità insorto durante la percezione della
prestazione ALAS, quest’ultima viene sospesa per tutta la durata dell’indennità di
malattia/maternità per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa
della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.
Si precisa che l’indennità ALAS – analogamente a quanto previsto, per espressi pareri
ministeriali, in sede di attuazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai
decreti-legge n. 18/2020, n. 34/2020, n. 104/2020, n. 137/2020 e n. 41/2021 - è compatibile
con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come
compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di
tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti
diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso all’indennità in argomento.
L’incompatibilità rileva al momento della domanda.
10. Finanziamento e monitoraggio
L’articolo 66, comma 21, del decreto Sostegni bis dispone che all’onere derivante dal
medesimo articolo 66 si provvede, per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023, 11 milioni di euro per l'anno 2024, 11,2 milioni di euro per l'anno 2025, 11,3 milioni di
euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro per l'anno 2027, 11,6 milioni di euro per l'anno
2028, 11,9 milioni di euro per l'anno 2029, 12,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 12,3 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7 a
16, e, per il restante importo, ai sensi dell'articolo 77 del medesimo decreto.
11. Ricorsi
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in
materia di indennità ALAS è il Comitato Provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il
provvedimento.
In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini
per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di
presentazione della relativa domanda.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento
amministrativo:
direttamente dal cittadino online, utilizzando la procedura disponibile sul sito www.inps.it,
al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Ricorsi Online”, cui si accede
tramite le seguenti credenziali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
tramite gli Istituti di Patronato e gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i
servizi telematici offerti agli stessi.
Relativamente all’applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione della
vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione, si
ricorda che il medesimo decorre in alternativa:
dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo
di definizione della domanda di prestazione;
dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata
definizione;
dalla data di comunicazione della decisione del ricorso intervenuta entro il termine di 90
giorni;
dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale.
12. Istruzioni procedurali
La gestione dell’istruttoria delle domande ALAS sarà completamente automatizzata.
Le domande accolte saranno ri-processate automaticamente, una volta consolidato presso
l’Agenzia delle Entrate il reddito relativo all’anno di osservazione, per verificare la conformità
dell’esito della prima istruttoria nella determinazione del diritto. Nei casi in cui venissero
rilevate non conformità si procederà con il recupero delle somme erogate.
In presenza di richieste di riesame verrà attivata un’istruttoria mista, automatica e manuale a
cura degli operatori di Sede, ossia saranno ripetute le verifiche automatiche, già eseguite in
fase di prima istruttoria, i cui esiti saranno sottoposti alla verifica dell’operatore che potrà
intervenire ove opportuno.
Per consentire il monitoraggio delle domande, la gestione del riesame e per fornire tutte le
informazioni necessarie nel supporto all’utenza, verrà resa disponibile per le Strutture
territoriali un’apposita procedura intranet, che consentirà di consultare le domande ricevute,
monitorare i pagamenti e gestire gli eventuali riesami.
13. Regime fiscale e istruzioni contabili
Ai sensi dell’articolo 66, comma 16, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 106/2021, l’indennità ALAS non concorre alla formazione del
reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917.
L’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo, prevista dal comma 7 della norma citata,
verrà posta in pagamento direttamente a favore dei beneficiari, per il tramite della procedura
dei pagamenti accentrati.
Pertanto, si istituiscono, nell’ambito della gestione contabile PTN – Gestione dei trattamenti di
disoccupazione, i seguenti conti:
PTN30113 – per rilevare l’onere relativo all’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo
(ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
182, per la disoccupazione involontaria – art. 66, comma 7, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106;
PTN10113 – per rilevare il debito verso i beneficiari per l’indennità per i lavoratori autonomi
dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria – art. 66, comma 7, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
La procedura gestionale che consente la liquidazione delle indennità ai beneficiari, tramite la
struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà le scritture contabili, secondo i consueti
schemi.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine saranno rilevati sulla
contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180 e poi sulla Sede interessata,
in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del nuovo codice bilancio “3269 -
Somme non riscosse dai beneficiari - Indennità ALAS - art. 66 c. 7 DL 73/2021 - PTN”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si
istituisce il seguente conto:
PTN24113 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori autonomi dello
spettacolo (ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria – art. 66, comma 7, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
Ai citati conti è abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il
codice bilancio di nuova istituzione “1205 - Recupero indebiti relativi all'indennità ALAS - art.
66 c. 7 DL 73/2021 - PTN”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire,
saranno imputati al conto di nuova istituzione PTN00130, mediante la ripartizione del saldo del
conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili,
nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
La contribuzione figurativa, prevista dal comma 14 dello stesso articolo 66, sarà rilevata in
sezione Dare del conto di nuova istituzione PTN32113 e in sezione Avere del conto di nuova
istituzione ENS22113.
Nell’Allegato n. 1 è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto PTN30113
Denominazione completa Onere relativo all’indennità per i lavoratori autonomi
dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, per la disoccupazione involontaria – art. 66,
comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio
2021, n. 106
Denominazione abbreviata INDENN.LAV.SPETT.ALAS- ART.66 C.7 DL. 73/2021
Validità e Movimentabilità Mese 11 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto PTN10113
Denominazione completa Debito verso i beneficiari per l’indennità per i
lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la
disoccupazione involontaria – art. 66, comma 7, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106
Denominazione abbreviata DEB.V/BENEF.INDENN.ALAS-ART.66 C.7 DL.73/2021
Validità e Movimentabilità Mese 11 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto PTN24113
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e il rentroito delle indennità
corrisposte ai lavoratori autonomi dello spettacolo
(ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la
disoccupazione involontaria – art. 66, comma 7, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106
Denominazione abbreviata REC/REN.INDENN.ALAS-ART.66 C.7 D.L. 73/2021
Validità e Movimentabilità Mese 11 Anno 2021 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto PTN32113
Denominazione completa Onere per la copertura figurativa dei periodi di
fruizione dell’indennità per i lavoratori autonomi dello
spettacolo (ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, per la disoccupazione involontaria – art. 66,
comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio
2021, n. 106
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.INDENN.ALAS-ART.66 C.14 DL 73/2021
Validità e Movimentabilità Mese 11 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto ENS22113
Denominazione completa Trasferimento dalla Gestione dei trattamenti di
disoccupazione (PTN) dei contributi figurativi correlati
al periodo di erogazione dell'indennità per i lavoratori
autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione
involontaria – art. 66, comma 14, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni
dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106
Denominazione abbreviata TRSF.PTN CONTR.FIG.IND.ALAS-ART66 C14 DL 73/21
Validità e Movimentabilità Mese 11 Anno 2021 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto PTN00130
Denominazione completa Crediti per prestazioni da recuperare
Denominazione abbreviata CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE
Validità e Movimentabilità Mese 11 Anno 2021 /M. S
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