Convenzione fra l'INPS e il sindacato FEDERPARTITEIVA (FEDERPARTITEIVA) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione fra l'INPS e il sindacato FEDERPARTITEIVA (FEDERPARTITEIVA) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 01/06/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 80
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l'INPS e il sindacato FEDERPARTITEIVA
(FEDERPARTITEIVA) per la riscossione dei contributi associativi
sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento
speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori
agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n.
852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative relative
all’applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e il sindacato
FEDERPARTITEIVA (FEDERPARTITEIVA), per la riscossione dei contributi
sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori
impiegati nel settore agricoltura.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
3. Modalità di rilascio della delega
4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
5. Misura del contributo sindacale
6. Fornitura dati
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 19 aprile 2021 è stata sottoscritta una convenzione tra l'INPS e il sindacato
FEDERPARTITEIVA (FEDERPARTITEIVA), sulla base dello schema convenzionale
approvato con determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018, come modificata
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 29 luglio 2020, per la
riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di
disoccupazione (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica
richiesta dell'Organizzazione sindacale da far pervenire all'Istituto, a mezzo posta
elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di
scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed
efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote
sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio
giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra, con un preavviso
di almeno 60 giorni, a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione possono esercitare il diritto di versare i
contributivi associativi, mediante rilascio di delega personale volontaria, i lavoratori
agricoli aventi titolo alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o al
trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e alla
legge 16 febbraio 1977, n. 37.
3. Modalità di rilascio della delega
L'autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica
di apposita delega all'INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo
predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo
e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30
giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare
gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
L'articolo 4 della convenzione prevede le modalità per la trasmissione telematica della
delega alla riscossione della quota associativa.
Nello specifico, la delega alla riscossione, nella quale deve essere indicata la sigla
dell'Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta, è
contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione. La delega deve essere
sottoscritta dal soggetto delegante e riportare, in allegato, copia di un documento
d'identità in corso di validità.
La delega alla riscossione, così presentata, produce i suoi effetti in occasione del
pagamento della prestazione richiesta.
È priva di effetti la delega non contenuta nel modello di domanda della prestazione o
che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del soggetto
delegante.
L'Istituto non terrà conto delle deleghe pervenute successivamente alla domanda di
prestazione.
L'Organizzazione sindacale, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS, deve
custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e
fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega
sottoscritta dal titolare della prestazione temporanea e copia del documento d'identità.
La conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il
documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il
rispetto delle norme di sicurezza.
5. Misura del contributo sindacale
L'ammontare del contributo sindacale dovuto a favore dell'Organizzazione sindacale è
espressamente indicato nel testo di delega.
6. Fornitura dati
Nell’applicazione “Deleghe sindacali su disoccupazione e cig”, accessibile dai servizi on
line del sito istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli
elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei
relativi dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati
a favore della medesima organizzazione sindacale.
Per il tramite della medesima applicazione, l’Istituto provvederà, inoltre, all’invio delle
fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla
convenzione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle
norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati
personali.
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall'Istituto per
l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione
sindacale.
L'Istituto verserà all'Organizzazione sindacale, senza onere di interessi, l'importo delle
trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all'articolo 8 della
convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di
pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall'Istituto per il servizio di
riscossione dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 24 febbraio 2021. Per la
convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sottoindicate, a decorrere dal 1°
gennaio 2021 sono previsti i seguenti costi:
• Gestione delega per singola prestazione € 0,49
È a carico dell'Organizzazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi
a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti
l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante che risulti
soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare
all'interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque
derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni
e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme
oggetto della convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di
strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti
alla data di stipula della convenzione.
L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice
presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso
risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni
attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e
l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate
nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dal
negozio giuridico in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione,
dell’acronimo, del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei
corrispondenti poteri statutari, o qualora intervengano disposizioni normative e/o
regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13
della convenzione, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per
l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, che necessitino di
rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data
tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l’Istituto comunica
all’Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di voler recedere dalla
convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Organizzazione
sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate
dalla relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione
ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione,
nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
• perdita da parte dell’Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per
accedere alla stipula della convenzione;
• mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla
convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione
sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto
ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Organizzazione sindacale;
• eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o dei
suoi legali rappresentanti;
• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
• adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche
sociali previste dallo statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti
nell’esercizio delle proprie funzioni;
• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati
nell’articolo 11 della convenzione, in materia di protezione dei dati personali.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà
all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della
risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei
tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della
convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle
competenti Autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di cui trattasi e dei
conseguenti versamenti a favore dell'Organizzazione sindacale FEDERPARTITEIVA
(FEDERPARTITEIVA), sono stati istituiti i seguenti conti:
• GPA25797 - per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sull'indennità
ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza
dell'Organizzazione sindacale FEDERPARTITEIVA (FEDERPARTITEIVA);
• GPA11797 – per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale
FEDERPARTITEIVA (FEDERPARTITEIVA) da movimentare in contropartita del conto
esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in
questione, da trattenere sulle somme da versare all'Organizzazione sindacale
FEDERPARTITEIVA (FEDERPARTITEIVA), devono essere imputati al conto esistente
GPA24042.
Le rimesse a favore dell'Organizzazione sindacale in argomento saranno effettuate con
le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato ed effettuano,
contestualmente, le rilevazioni contabili.
Nell'Allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA11797
Denominazione Debito verso l'Organizzazione sindacale FEDERPARTITEIVA
completa (FEDERPARTITEIVA), per contributi sindacali trattenuti sulle
indennità ordinarie e sui trattamenti speciali di disoccupazione ai
lavoratori agricoli – Art. 2, legge n. 852/1973
Denominazione DEB/FEDERPARTITEIVA - ART.2 L.852/73
abbreviata
Tipo variazione I
Codice conto GPA25797
Denominazione Contributi sindacali trattenuti sulle indennità ordinarie e sui
completa trattamenti speciali di disoccupazione ai lavoratori agricoli per
conto dell'Organizzazione sindacale FEDERPARTITEIVA
(FEDERPARTITEIVA) – Art. 2, legge n. 852/1973
Denominazione CTR.SND.C/FEDERPARTITEIVA - ART.2 L.852/73
abbreviata
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