Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 80/2022
Prosecuzione volontaria per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato. Autorizzazioni ante e post confluenza in INPS
Riferimento normativo
Prosecuzione volontaria per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato. Autorizzazioni ante e post confluenza in INPS
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 11/07/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 80
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Prosecuzione volontaria per i giornalisti professionisti, pubblicisti e
praticanti con rapporto di lavoro subordinato. Autorizzazioni ante e
post confluenza in INPS
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina vigente per l’assicurazione
generale obbligatoria in materia di prosecuzione volontaria e, tenuto conto
delle specificità che connotano le eventuali autorizzazioni già rilasciate
secondo la regolamentazione Inpgi al 30 giugno 2022 a giornalisti, pubblicisti
e praticanti con rapporto di lavoro subordinato, si forniscono le istruzioni per
la gestione di dette prosecuzioni avendo riguardo alle diverse fattispecie che,
a seconda della data di presentazione della domanda e della autorizzazione
eventualmente già rilasciata, possono presentarsi.
INDICE
1. Premessa
2. Quadro normativo di riferimento
2.1 Normativa vigente per l’Inpgi
2.2 Normativa vigente per l’assicurazione generale obbligatoria (FPLD gestione ordinaria) e in
evidenza contabile separata del FPLD
3. Gestione delle domande di prosecuzione volontaria
1. Premessa
Secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
(legge di Bilancio 2022): “Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore
dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti
forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva,
all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e
passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i
pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica,
nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di
trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma”.
La citata norma, prevedendo l’iscrizione dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei
praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(FLPD), anche nei casi in cui la stessa sia effettuata con evidenza contabile separata,
determina l’estensione a detti soggetti della disciplina vigente nell’assicurazione generale
obbligatoria anche in materia di prosecuzione volontaria.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’istituto della prosecuzione volontaria in favore dei
giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato
è regolato dalle norme di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, alla legge 18 febbraio
1983, n. 47, e al D.lgs 30 aprile 1997, n. 184.
Ciò premesso, con la presente circolare si riepiloga il quadro normativo di riferimento che
regola l’istituto della prosecuzione volontaria fino al 30 giugno 2022 in base alla
regolamentazione Inpgi per gli assicurati in oggetto e si illustra la disciplina vigente a cui
saranno soggetti i giornalisti, i pubblicisti e i praticanti da iscrivere all’assicurazione generale
obbligatoria (FPLD gestione ordinaria) ovvero all’evidenza contabile separata del FPLD dal 1°
luglio 2022.
2. Quadro normativo di riferimento
2.1 Normativa vigente per l’Inpgi
I giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato
iscritti all’Inpgi possono avvalersi dei versamenti volontari per perfezionare i requisiti di
anzianità contributiva necessari per accedere al pensionamento ovvero per incrementare la
predetta anzianità contributiva, ai fini della misura della pensione, secondo la disciplina
dettata, da ultimo, dall’articolo 17 del Regolamento di previdenza della gestione sostitutiva
dell’AGO (assicurazione generale obbligatoria), in vigore dal 21 febbraio 2017. Tale
disposizione, infatti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1 della legge 20 dicembre
1951, n. 1564, reca alcune delle previsioni che sostituiscono le forme generali di previdenza e
assistenza.
In particolare, ai sensi del citato articolo 17, in caso di cessazione del rapporto di lavoro
giornalistico, il giornalista iscritto all'Inpgi, a domanda, ha la facoltà di proseguire
volontariamente il versamento dei contributi di legge finché conservi l'iscrizione all'Albo dei
giornalisti tenuto dall'Ordine, purché possa fare valere almeno 52 contributi settimanali
obbligatori nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno 260 contributi
settimanali obbligatori qualunque fosse l'epoca del versamento, versando i contributi ridotti del
15 per cento, anche per la quota a carico del datore di lavoro.
Il contributo è calcolato, a scelta dell’interessato, sulla base della retribuzione media annua
pensionabile oppure della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell’anno
precedente la presentazione della domanda oppure di una retribuzione compresa tra il valore
medio delle due citate retribuzioni, determinata secondo specifiche regole descritte dal
regolamento, ed è soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione del numero
indice risultante dal rapporto fra i minimi contrattuali del redattore ordinario nei due anni
immediatamente precedenti.
La contribuzione volontaria viene rideterminata a scelta dell’iscritto all’inizio di ogni anno
solare.
L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria della assicurazione, ove interrompa il
versamento mensile dei contributi, ha facoltà di riprenderlo entro il termine massimo di tre
mesi dalla data di versamento dell'ultimo contributo.
Non possono avvalersi della prosecuzione volontaria gli iscritti che siano contemporaneamente
soggetti, in conseguenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, all'iscrizione ad altre
forme di previdenza obbligatoria (ad esempio, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo), mentre è prevista la compatibilità della prosecuzione
volontaria con l’iscrizione alle gestioni relative a rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato
(ad esempio, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, Gestione separata Inpgi). Non sono ammessi
versamenti di contributi volontari per periodi successivi alla data di conseguimento del diritto
alla pensione.
Sempre secondo il citato articolo 17, comma 10, del Regolamento: “L’iscritto - in alternativa
alla facoltà di riscatto - è ammesso, a domanda, al versamento volontario della contribuzione
nei casi previsti dagli articoli 5, 7 ed 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e nei
casi di integrazione della contribuzione figurativa previsti dal decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151”.
Il versamento della contribuzione volontaria ha cadenza mensile.
2.2 Normativa vigente per l’assicurazione generale obbligatoria (FPLD gestione
ordinaria) e in evidenza contabile separata del FPLD
Come anticipato, a partire dal 1° luglio 2022, l’istituto della prosecuzione volontaria per i
giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di rapporti di lavoro subordinato
rientra nell’ambito della disciplina generale degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria
e, pertanto, la normativa da applicare è da rinvenire, come per tutti gli iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, nell’ambito delle citate previsioni di cui al D.P.R. n. 1432/1971,
alla legge n. 47/1983, come modificate, da ultimo, dal D.lgs n. 184/1997 (articoli 5, 6, 7 e 8).
Le disposizioni citate pongono, quali condizioni necessarie per l’autorizzazione, la sospensione
o la cessazione del rapporto di lavoro (con conseguente assenza di contribuzione obbligatoria
in tutti gli ordinamenti pensionistici individuati dalla norma) e la contestuale titolarità di uno
dei requisiti minimi di contribuzione individuando, come cause ostative ai versamenti,
l’accredito di contribuzione obbligatoria o figurativa per i medesimi periodi ovvero la titolarità
di pensione diretta.
Come espressamente previsto dall’articolo 9 del D.P.R. n. 1432/1971, la contribuzione
volontaria versata è equiparata alla contribuzione obbligatoria sia ai fini del raggiungimento del
diritto a pensione sia ai fini della determinazione della relativa misura. L’autorizzazione alla
prosecuzione volontaria mantiene efficacia fino al momento del pensionamento.
Domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria
L’assicurato che abbia cessato o interrotto l’attività lavorativa e la conseguente contribuzione
obbligatoria presso l’assicurazione generale obbligatoria può essere autorizzato, a domanda, a
proseguire il rapporto assicurativo con detta gestione in forma volontaria a condizione che:
- non stia prestando una nuova attività lavorativa da cui consegua l’obbligo di iscrizione ad
altra gestione previdenziale (forme di previdenza sostitutive, esonerative o esclusive
dell’assicurazione generale obbligatoria, gestioni speciali dei lavoratori autonomi ART, COM e
CD-CM, Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, Casse di
previdenza per i liberi professionisti);
- non sia titolare di una pensione diretta anche se liquidata a carico di altra gestione
previdenziale.
Gli assicurati devono chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria avvalendosi
esclusivamente dei seguenti canali:
sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
almeno di Livello 2, CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei
Servizi) ai servizi telematici disponibili sul sito internet dell’Istituto;
contact center, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06
164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore
telefonico;
patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda di prosecuzione volontaria non è soggetta a termini di decadenza, fermo restando
che la data della richiesta determina la decorrenza dell’autorizzazione ai relativi versamenti.
La domanda di pensione respinta per carenza del requisito contributivo viene considerata come
richiesta di prosecuzione volontaria. In tali ipotesi l’autorizzazione viene rilasciata d’ufficio,
previa verifica di tutte le condizioni soggettive e oggettive previste per la relativa concessione.
Requisiti contributivi di ammissione alla prosecuzione volontaria (art. 5, D.lgs n. 184/1997)
L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria può essere rilasciata sulla base di uno dei
seguenti requisiti contributivi:
- almeno tre anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa, nel quinquennio
precedente;
- almeno cinque anni di contribuzione effettiva, a prescindere dalla sua collocazione
temporale.
Secondo l’articolo 5, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs n. 184/1997, l’autorizzazione ai
versamenti volontari disciplinati dagli articoli 7 e 8 del D.lgs n. 564/1996 può essere, invece,
concessa sulla base del requisito di un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la
domanda.
Concorre a perfezionare il requisito di contribuzione effettiva anche la contribuzione confluita
nella gestione assicurativa mediante riscatto, computo, trasferimento e ricongiunzione.
Ai fini in esame è, inoltre, utile la contribuzione figurativa accreditata nei periodi di aspettativa
non retribuita in favore di lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a
ricoprire cariche sindacali, ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(delibera C.d.A. INPS n. 39 del 10 aprile 1973), e la contribuzione figurativa accreditata per
integrazione salariale (delibera C.d.A. INPS n. 48 del 12 marzo 1976).
Devono essere, invece, esclusi dalla verifica dei requisiti contributivi gli eventuali periodi di
contribuzione figurativa per malattia, interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per
maternità, servizio militare, disoccupazione, etc., nonché ogni altro periodo di contribuzione
figurativa prevista da specifiche disposizioni di legge (cfr. l’art. 3 del D.P.R. n. 1432/1971).
Analogamente, non devono essere considerate le eventuali maggiorazioni dell’anzianità
contributiva (ad esempio, aumenti di valutazione di 1/10, esposizione all’amianto, etc.).
Il requisito dei tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda va, invece,
verificato neutralizzando i periodi espressamente elencati all'articolo 3 del D.P.R. n. 1432/1971
e successive modificazioni (ad esempio, servizio militare, malattia, maternità, etc.). Il criterio
della neutralizzazione consente di ampliare il quinquennio di calendario antecedente la
domanda, procedendo a ritroso di un periodo pari alla durata di quello non valutato.
Esempio:
- domanda presentata il 25 agosto 2022
- quinquennio di riferimento 25 agosto 2022 – 24 agosto 2017
- evento di disoccupazione accreditato nel quinquennio e da neutralizzare, di durata pari a
26 settimane
Si deve retrocedere di 26 settimane rispetto alla data del 24 agosto 2017 ridefinendo il
quinquennio in cui verificare l’esistenza del triennio contributivo
Il quinquennio di riferimento corrisponde al periodo compreso fra il 24 febbraio 2017 e il 24
agosto 2022
Individuazione della gestione interessata ai versamenti volontari
Nel caso in cui il richiedente l’autorizzazione faccia valere esclusivamente contribuzione
accreditata nell’evidenza contabile separata del FPLD (contribuzione versata all’Inpgi e
contribuzione maturata successivamente al 30 giugno 2022 presso l’INPS), i versamenti
volontari verranno autorizzati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in evidenza contabile
separata.
Nel caso in cui il giornalista (giornalista professionista, pubblicista e praticante), già iscritto
nell’evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, si sia
successivamente occupato con iscrizione ad altra gestione contabile, e richieda l’autorizzazione
alla prosecuzione volontaria, questa dovrà essere comunque concessa in tale ultima gestione,
ancorché in presenza di un’anzianità contributiva dell’interessato maturata sulla base di periodi
di prevalente contribuzione nell’evidenza contabile separata.
Decorrenza dell’autorizzazione
Secondo le disposizioni di carattere generale in vigore nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, l’autorizzazione ai versamenti volontari decorre dal primo sabato successivo alla
data della relativa domanda e comporta il versamento di contributi settimanali, ciascuno dei
quali copre il periodo compreso fra domenica e sabato (con il versamento volontario dalla
decorrenza sopra indicata, viene coperta l’intera settimana nella quale è stata presentata la
domanda). Nel caso in cui la domanda venga presentata di sabato, l’autorizzazione avrà
decorrenza dal sabato successivo.
Qualora l’obbligo contributivo fosse ancora in corso al momento della presentazione della
domanda, ma risultasse cessato alla data di definizione dell’istanza, la prosecuzione volontaria
dovrà essere autorizzata posticipando d’ufficio la relativa decorrenza al primo sabato
successivo alla cessazione stessa.
Nell’ipotesi in cui, dopo l’ultimo giorno di servizio, risultasse il periodo di mancato preavviso
regolarmente coperto da contribuzione obbligatoria, l’autorizzazione ai versamenti volontari
dovrà essere rilasciata a decorrere dal primo sabato successivo alla data finale di tale periodo.
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria potrà essere rilasciata nel caso in cui il
richiedente abbia titolo all’indennità di disoccupazione (e alla relativa copertura figurativa del
periodo). In tale caso, tuttavia, l’efficacia dell’autorizzazione deve considerarsi sospesa per
tutto il periodo di godimento della predetta indennità da parte dell’interessato: i versamenti
volontari potranno essere, quindi, effettuati solo per periodi successivi a quelli indennizzati e
accreditati figurativamente. Infatti, i periodi di fruizione dell'indennità di disoccupazione sono
causa ostativa al versamento dei contributi volontari non all'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria.
Motivi di esclusione dalla prosecuzione volontaria
Costituiscono condizione ostativa al rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari:
- l’attività lavorativa comportante l’iscrizione a uno degli ordinamenti pensionistici dei
lavoratori dipendenti, pubblici e privati, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla
Gestione separata, alle Casse che gestiscono la previdenza per i liberi professionisti;
- la titolarità di pensione diretta, liquidata a carico delle suddette forme di previdenza.
Copertura del semestre precedente la domanda
L’articolo 6, comma 1, del D.lgs n. 184/1997, prevede la possibilità di effettuare versamenti
volontari anche per i periodi non coperti da contribuzione, compresi nel semestre anteriore alla
domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Conseguentemente, il rilascio dell’autorizzazione dà titolo anche al versamento di
contribuzione volontaria in corrispondenza dei periodi privi di copertura assicurativa che si
collocano nei sei mesi immediatamente anteriori alla domanda (cfr. le circolari n. 175 del 16
ottobre 2000 e n. 150 del 15 settembre 2003).
Si precisa che l’esercizio della suddetta facoltà non determina alcuna retrodatazione di
decorrenza dell’autorizzazione, che resta comunque fissata al 1° sabato successivo alla data di
presentazione della relativa istanza.
Aliquota contributiva
In conformità a quanto previsto dall’articolo 7 del D.lgs n. 184/1997, la misura del contributo
volontario va determinata applicando l’aliquota di finanziamento della contribuzione
obbligatoria IVS (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore) della gestione in cui
viene autorizzato il versamento – attualmente pari al 33% sia per l’evidenza contabile
dell’assicurazione generale obbligatoria che per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti – al
valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dall’assicurato negli ultimi 12
mesi (52 settimane) di contribuzione effettiva antecedenti la domanda di autorizzazione, nel
rispetto del minimale retributivo fissato dall’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato, a
decorrere dal 1° gennaio 1989, dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389.
La contribuzione volontaria va, pertanto, calcolata in base alla stessa aliquota prevista per gli
assicurati in costanza di rapporto di lavoro (quota a carico del datore di lavoro e del
lavoratore). La variazione dell’aliquota contributiva determina corrispondenti variazioni dei
contributi volontari, con la stessa decorrenza stabilita per la contribuzione obbligatoria.
In base a quanto previsto dall’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
inserito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, nei casi in cui il regime di
iscrizione prevede aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10% è dovuta
l’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale (1%) sulla quota di imponibile eccedente il limite
della prima fascia di retribuzione annua pensionabile dell’assicurazione generale obbligatoria
(tetto pensionabile) determinata ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, comma 6, della legge
11 marzo 1988, n. 67.
Retribuzione
Il contributo volontario viene calcolato con riferimento al valore medio settimanale della
retribuzione imponibile relativa all’anno (52 settimane) di contribuzione obbligatoria
precedente la domanda.
Nell’individuazione del periodo contributivo di riferimento (un anno/52 settimane) va
considerato anche l’eventuale periodo di indennità sostitutiva del preavviso e nella
determinazione del predetto imponibile devono essere comprese le somme percepite a titolo di
mensilità aggiuntive e, ovviamente, di indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora l’anno di contribuzione venga perfezionato sulla base di periodi assicurativi relativi ad
anni solari diversi e nel caso in cui il periodo contributivo dell’anno solare più remoto debba
essere utilizzato solo parzialmente, l’imponibile di tale ultimo periodo va determinato
prendendo in considerazione il valore medio delle retribuzioni dell’anno stesso, come illustrato
nel successivo esempio.
Anno Totale imponibile Settimane utili Imponibile utile
2022 € 43.000,00 22 € 43.000,00
2021 € 96.000,00 30 € 55.384,50
(*)
(*) = € 96.000 : 52 = 1.846,15 x 30 = € 55.384,50
A tale proposito appare utile precisare che la posizione assicurativa iscritta nell’evidenza
contabile separata è unica ed è costituita dalla somma dei periodi maturati fino al 30 giugno
2022 presso l’Inpgi e di quelli acquisiti successivamente presso l’INPS.
La ricerca della retribuzione imponibile ai fini del calcolo del contributo volontario deve
avvenire procedendo a ritroso e considerando i periodi nella loro sequenza temporale
(indifferentemente se assicurati presso l’Inpgi o presso l’INPS), fino alla concorrenza delle 52
settimane di contribuzione.
Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno l'importo della retribuzione sulla quale è stato
determinato il contributo volontario in sede di autorizzazione deve essere rivalutato sulla base
dell'indice medio di variazione del costo della vita, determinato dall'ISTAT nell'anno precedente
(cfr., da ultimo, la circolare n. 24/2022). Dalla medesima decorrenza, sul valore aggiornato
della retribuzione imponibile di riferimento, va conseguentemente rideterminato l’ammontare
del contributo volontario.
Si precisa che in fase di autorizzazione alla prosecuzione volontaria la retribuzione utile al
calcolo del contributo dovuto dalla decorrenza e di quello eventualmente destinato alla
copertura del semestre antecedente l’autorizzazione deve essere considerata nel suo valore
effettivo (non rivalutato), anche nel caso in cui si riferisca ad anni precedenti a quello in cui si
colloca la decorrenza dell’autorizzazione.
L’aggiornamento delle retribuzioni in base all’indice ISTAT, previsto dall’articolo 7, comma 5,
del D.lgs n. 184/1997, va effettuato esclusivamente per determinare il contributo volontario
dovuto per gli anni successivi a quello di decorrenza dell’autorizzazione.
Motivi di sospensione temporanea dell’efficacia dell’autorizzazione
Come accennato, l’accreditamento in favore dell’interessato di contribuzione figurativa, a
qualsiasi titolo riconosciuta, o la ripresa di attività che comporti obbligo assicurativo, si
pongono come cause di sospensione temporanea di efficacia dell’autorizzazione e non di
decadenza dalla facoltà di effettuare versamenti volontari. L’autorizzazione riacquista piena
efficacia dal momento in cui viene meno la causa della temporanea sospensione e consente la
ripresa dei versamenti, fermo restando l’eventuale aggiornamento dell’importo del contributo
dovuto.
Modalità di versamento
La contribuzione volontaria deve essere versata per trimestri solari, entro e non oltre la fine
del trimestre successivo a quello per il quale viene effettuato il relativo pagamento.
L’articolo 8, comma 3, del D.lgs n. 184/1997, stabilisce la perentorietà dei termini di
pagamento e dispone il rimborso dei contributi versati in ritardo, senza maggiorazione di
interessi, salva la loro imputazione – ove possibile - al trimestre immediatamente precedente
la data del relativo versamento.
I versamenti devono essere eseguiti entro la data del:
30 giugno, per il primo trimestre (gennaio-marzo);
30 settembre, per il secondo trimestre (aprile-giugno);
31 dicembre, per il terzo trimestre (luglio-settembre);
31 marzo dell’anno successivo, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre),
salvo il caso in cui il termine di legge, ricadendo in giornata festiva, è prorogato al primo
giorno lavorativo successivo.
L’Istituto trasmette gli avvisi di pagamento PagoPa contenenti gli elementi identificativi per il
versamento del contributo volontario trimestrale (13 settimane). Le modalità di pagamento
sono consultabili sul Portale dei pagamenti del sito dell’Istituto.
La contribuzione riferita al periodo compreso fra la decorrenza della prosecuzione volontaria e
la fine del trimestre nel corso del quale viene notificato all’interessato il relativo provvedimento
di autorizzazione deve essere versata entro la fine del trimestre solare successivo; entro lo
stesso termine va pagata la contribuzione volontaria per i periodi non coperti, compresi nel
semestre precedente la domanda.
Nel caso di versamenti di importo inferiore a quello dovuto, si accrediterà in favore
dell’interessato il numero, arrotondato per difetto, dei contributi settimanali ottenuti dividendo
la somma versata per l’importo del contributo settimanale dovuto; la somma residua dovrà
essere restituita all’assicurato senza rivalutazione monetaria e senza interessi.
Autorizzazione al versamento di periodi scaduti
Al verificarsi di particolari situazioni (ad esempio, retrodatazione di decorrenza
dell’autorizzazione, reiezione di domande di pensione, etc.), il prosecutore volontario viene
espressamente autorizzato a versare la contribuzione relativa ai periodi per i quali sono già
decorsi i termini di pagamento.
Il versamento deve essere effettuato, pena la decadenza, entro la fine del trimestre solare
successivo alla data della citata autorizzazione, utilizzando l’Avviso di pagamento PagoPa
appositamente predisposto e fornito dall’Istituto.
In caso di smarrimento o distruzione del documento di pagamento, invece, la richiesta del
duplicato deve essere presentata entro la scadenza indicata nel provvedimento di
autorizzazione.
Rideterminazione del contributo volontario
Il soggetto autorizzato alla prosecuzione volontaria che intenda riprendere i versamenti dopo
un periodo di rioccupazione, una volta cessata nuovamente l’attività, può chiedere, con
apposita istanza, che l’importo del contributo dovuto venga rideterminato sulla base delle
retribuzioni percepite nel corso dell’ultimo rapporto di lavoro.
La richiesta deve essere presentata, pena la decadenza, entro il termine di 180 giorni dalla
cessazione dell’attività che ha comportato la sospensione dei versamenti volontari.
Il nuovo importo del contributo volontario va calcolato sulla media delle retribuzioni dell’anno
(52 settimane) precedente la ripresa dei versamenti e la rideterminazione del contributo
decorre dal primo sabato successivoalla presentazione della relativa domanda, salvo quanto
previsto al paragrafo 3 della circolare n. 150/2003.
Si precisa che la presentazione della richiesta di rideterminazione non costituisce motivo di
sospensione dei termini per il versamento trimestrale dei contributi volontari;
conseguentemente, fino a quando la domanda non verrà definita e l'interessato non verrà a
conoscenza del nuovo ammontare del contributo, lo stesso sarà comunque tenuto a proseguire
i versamenti nella misura precedentemente assegnata.
Unitamente al provvedimento di accoglimento della richiesta di rideterminazione sono inviati
all’interessato gli avvisi di pagamento PagoPa dei trimestri dell’anno in corso non ancora
scaduti e un apposito avviso di pagamento PagoPa predisposto per il versamento dell'eventuale
conguaglio relativo a periodi per i quali è già decorso il termine di versamento relativi al
periodo compreso fra la cessazione dell’attività lavorativa e la fine del trimestre in corso di
pagamento.
Qualora, invece, dopo il periodo di rioccupazione l’assicurato intenda riprendere i versamenti
volontari senza chiedere la rideterminazione del contributo, ovvero la richieda oltre il termine
di 180 giorni, la retribuzione sulla quale è stato calcolato l’ultimo contributo volontario versato
dovrà essere rivalutata sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita con
effetto dal 1° gennaio di ciascun anno decorso e fino all’anno di ripresa dei versamenti stessi.
Contribuzione indebita
È indebita e rimborsabile la contribuzione volontaria versata in ritardo qualora non utilizzabile
a copertura di altro trimestre, quella versata in misura eccedente rispetto all’importo dovuto,
quella non sufficiente a coprire per intero l’importo di una settimana, quella contestuale ad
altra contribuzione (ad esempio, obbligatoria, figurativa, etc.) o successiva alla decorrenza
della pensione o, più in generale, versata in presenza di altre cause ostative.
Il rimborso della contribuzione indebita viene disposto d’ufficio e le somme vengono restituite
senza rivalutazione monetaria e senza maggiorazione di interessi.
Autorizzazioni rilasciate in applicazione degli articoli 5, 7 e 8 del D.lgs n. 564/1996
Secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs n. 564/1996, possono essere
coperti con contribuzione volontaria, nel limite massimo di tre anni, i periodi successivi al 31
dicembre 1996, nel corso dei quali si sia verificata l’interruzione o la sospensione del rapporto
di lavoro (e della relativa retribuzione imponibile ai fini previdenziali) prevista da specifiche
disposizioni di legge o di contratto (ad esempio, aspettativa per motivi privati, assenze per
sciopero, assenze con diritto alla conservazione del posto, etc.).
Lo stesso D.lgs n. 564/1996, all’articolo 7, comma 2, prevede per i soggetti che prestino
attività subordinata in forma stagionale, temporanea o comunque discontinua, la facoltà di
effettuare versamenti volontari per i periodi intercorrenti fra un rapporto di lavoro e l’altro,
purché non altrimenti coperti.
Anche i lavoratori occupati con contratto a tempo parziale (verticale, orizzontale o ciclico)
possono coprire volontariamente i periodi di non svolgimento della prestazione lavorativa non
coperti da contribuzione obbligatoria anche a integrazione dei periodi riconosciuti ai sensi del
comma 350 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre, n. 178 (cfr. l’art. 8, comma 2, del D.lgs n.
564/1996, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.lgs 29 giugno 1988, n.
278; cfr., anche, la circolare n. 74 del 4 maggio 2021).
3. Gestione delle domande di prosecuzione volontaria
Domande di prosecuzione volontaria presentate e autorizzate dall’Inpgi al 30 giugno 2022
Tenuto conto del principio secondo il quale l’autorizzazione e il diritto a effettuare versamenti
volontari ha efficacia fino al momento del pensionamento, i giornalisti, i pubblicisti e i
praticanti potranno avvalersi della prosecuzione già autorizzata al 30 giugno 2022 anche per i
periodi successivi alla medesima data; ciò sia nel caso in cui i medesimi siano iscritti in
evidenza contabile separata dell’assicurazione generale obbligatoria sia nel caso in cui siano
iscritti al FPLD gestione ordinaria.
Considerato, peraltro, il legittimo affidamento venutosi a ingenerare nei confronti dei
giornalisti, pubblicisti e praticanti che abbiano risolto il rapporto di lavoro subordinato con la
prospettiva di conseguire il diritto al trattamento pensionistico Inpgi avvalendosi della
prosecuzione volontaria anche in costanza di versamenti alle gestioni di previdenza dei
lavoratori autonomi o parasubordinati in conformità alla regolamentazione Inpgi, si precisa che
detti soggetti, se già autorizzati alla data del 30 giugno 2022 dall’Inpgi, potranno continuare a
effettuare versamenti volontari in costanza di iscrizione alle predette gestioni.
Attesa altresì la facoltà di scelta, riconosciuta ai sensi della regolamentazione Inpgi, in capo al
prosecutore riferita all’importo del versamento volontario effettuata all’inizio di ogni anno
solare, a tutela del principio di legittimo affidamento ingenerato sull’assicurato all’inizio
dell’anno, per tutto il 2022 il prosecutore autorizzato continuerà a versare la contribuzione
volontaria sulla base dell’importo scelto a gennaio 2022 e con le medesime modalità di
versamento e con il rispetto delle scadenze dei termini di pagamento in vigore in Inpgi.
In attuazione dell’articolo 1, comma 103, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), al
fine di garantire condizioni omogenee tra tutti i lavoratori ammessi alla contribuzione
volontaria, a partire dal 1° gennaio 2023 la misura del contributo volontario per tutti i
giornalisti, pubblicisti e praticanti sarà ricalcolata assumendo a riferimento l’imponibile
determinato secondo la disciplina vigente dell’assicurazione generale obbligatoria e il
versamento dello stesso contributo sarà gestito in base alle regole illustrate al paragrafo 2.2
della presente circolare.
Domande di prosecuzione volontaria autorizzate a partire dal 1° luglio 2022
Tutte le autorizzazioni rilasciate a partire dal 1° luglio 2022 rientrano nell’ambito di
applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 1432/1971, alla legge n. 47/1983 e al D.lgs n.
184/1997; pertanto, la disciplina alla quale fare riferimento è quella prevista per
l’assicurazione generale obbligatoria illustrata al precedente paragrafo 2.2.
Con apposito messaggio verrà comunicato il rilascio dell’applicativo per la definizione delle
domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate dal 1° luglio 2022.
Nei casi in cui, in fase di istruttoria della domanda di prosecuzione volontaria, si rilevi la
presenza di una duplice autorizzazione, rilasciata sia nell’assicurazione generale obbligatoria sia
nell’Inpgi, si dovrà procedere a chiudere l’autorizzazione rilasciata in epoca più remota
salvaguardando i versamenti debitamente effettuati a seguito dell’autorizzazione chiusa.
Nel caso in cui il giornalista, pubblicista e praticante, dopo aver cessato il rapporto di lavoro
che aveva dato luogo all’iscrizione Inpgi (evidenza contabile separata del FPLD), richieda
l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria e risulti già titolare di una precedente
autorizzazione, rilasciata sulla base di contribuzione versata in un ordinamento pensionistico
diverso, la nuova istanza dovrà essere considerata come domanda di “cambio gestione” e
come tale dovrà essere definita (con autorizzazione a versare in evidenza contabile separata
del FPLD) applicando i criteri vigenti in materia.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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