Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 82/2020
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2020
Riferimento normativo
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2020
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 08/07/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 82
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli
professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2020
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi obbligatori
dovuti, per l’anno 2020, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli
imprenditori agricoli professionali (IAP).
INDICE
1. Contribuzione IVS
2. Contribuzione di maternità
3. Contribuzione INAIL
4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
5. Tabelle contributi anno 2020
6. Modalità di pagamento
7. Esonero contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.
160
1. Contribuzione IVS
La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli
professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale
individuato in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella
“Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997
dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e convertite in euro, come da circolare n. 83 del
23 aprile 2002.
Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato, ai sensi dell’articolo 7 della legge n.
233/1990, moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero - stabilito annualmente con
decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni
medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella
D”, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.
Per l’anno 2020 il predetto reddito giornaliero, stabilito con decreto del Direttore Generale per
le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7
luglio 2020, è fissato nella misura pari a € 59,45.
Le aliquote di finanziamento da applicare al reddito convenzionale sono state rideterminate
dall’articolo 24, comma 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto: “Con effetto dal 1°
gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei
lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS
sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.”
Tali aliquote sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013 a tutti i lavoratori iscritti alla
Gestione autonoma coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai sensi dell’articolo 2, comma 68,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Si riportano di seguito le tabelle B e C dell’allegato 1 del decreto-legge n. 201/2011.
Tabella B – Aliquota di finanziamento
Zona normale Zona svantaggiata
Anno Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni
2012 21,6% 19,4% 18,7% 15,0%
2013 22,0% 20,2% 19,6% 16,5%
2014 22,4% 21,0% 20,5% 18,0%
2015 22,8% 21,8% 21,4% 19,5%
2016 23,2% 22,6% 22,3% 21,0%
2017 23,6% 23,4% 23,2% 22,5%
Dal 2018 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
Tabella C – Aliquota di computo
Anni Aliquota di computo
2012 21,6%
2013 22,0%
2014 22,4%
2015 22,8%
2016 23,2%
2017 23,6%
Dal 2018 24,0%
Le aliquote da applicare, pertanto, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli
professionali per l’anno 2020 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza
distinzione né di ubicazione né di giovane età, pari alla misura del 24,00%.
Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto
dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.
Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di
iscrizione di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, rideterminato
annualmente nella misura prevista dall’articolo 22 della medesima legge. Per l’anno 2020 il
contributo è pari a € 0,68, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna
unità attiva.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2020, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma
15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consentono ai lavoratori autonomi con più di
sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, di richiedere la
riduzione del 50% dei contributi dovuti.
Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 69 del 26
marzo 1998 e n. 138 del 25 giugno 1998. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti
aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n.
175 del 29 luglio 1998.
2. Contribuzione di maternità
Per l’anno 2020 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni
di maternità resta fissato nella misura di € 7,49 ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla
Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri come disposto dell’articolo 82 del decreto
legislativo 26 marzo 2001 n. 151.
3. Contribuzione INAIL
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi, previsto dall’articolo 28 del decreto
legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando
quanto stabilito dagli articoli 257 e 262 del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il contributo di cui
all’articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per
l’anno 2020, resta fissato nella misura capitaria annua di:
€ 768,50 (per le zone normali);
€ 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
L’INAIL, con determinazione del Presidente n. 290 del 26 settembre 2019, ha fissato nella
misura pari al 15,29% la misura della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall’articolo 1, comma 128,
della legge 27 dicembre 2013, n .147. Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende
individuate e trasmesse dall’INAIL.
4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori
diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento
all’articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’articolo 15
della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.
5. Tabelle contributi anno 2020
Nell’allegato n. 1 alla presente circolare sono riportati gli importi, le aliquote e i contributi in
vigore nell’anno 2020 per le categorie interessate.
6. Modalità di pagamento
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello
F24. Gli estremi per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto
previdenziale Autonomi in agricoltura.
I termini di scadenza per il pagamento sono i seguenti: 16 luglio 2020, 16 settembre 2020, 16
novembre 2020 e 18 gennaio 2021.
7. Esonero contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre
2019, n. 160
L’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha riconosciuto l'esonero dal
versamento dei contributi previsti per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti alle nuove iscrizioni nella Gestione dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali, effettuate nell’anno 2020, con età inferiore a quarant’anni
(cfr. la circolare n. 72 del 9 giugno 2020).
Per coloro che sono ammessi al beneficio, l’esonero è quantificato nella misura del 100% per
un periodo massimo di 24 mesi di attività.
L’esonero si applica alla quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e al contributo
addizionale di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge n. 160/1975.
Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione:
il contributo per le prestazioni di maternità;
il contributo INAIL dovuto dai soli coltivatori diretti. Si precisa che nell’ipotesi in cui il
coltivatore diretto operi in zona montana o svantaggiata, tale contributo verrà calcolato e
riscosso per intero come si evince dall’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, che stabilisce che l’esonero in argomento “non è cumulabile con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Territori montani
Contributo Zone normali e
zone svantaggiate
1) Aliquota assicurazione IVS 24% 24%
2) Contributo addizionale IVS giornaliero € 0,68 € 0,68
(art.17, comma 1, Legge n. 160/1975
3) Contributo annuo trattamenti di maternità € 7,49 € 7,49
4) Assicurazione INAIL € 768,50 € 532,18
Note:
Punto 1: per la determinazione dei contributi il reddito medio convenzionale
giornaliero per l’anno 2020 è stabilito in € 59,45.
Punto 2: il contributo addizionale IVS giornaliero è calcolato nel limite massimo di 156
giornate annue per ciascuna unità attiva.
Punto 4: gli imprenditori agricoli professionali (IAP) non sono tenuti al pagamento
della quota capitaria annua per l’assicurazione INAIL.
CD/CM
Importo annuo contributi coltivatori diretti, coloni, mezzadri
(zone normali)
ANNO 2020
CD/CM
FASCIA 1 € 3.107,87
FASCIA 2 € 3.849,81
FASCIA 3 € 4.591,75
FASCIA 4 € 5.333,69
Importo annuo contributi coltivatori diretti, coloni, mezzadri
(zone montane e svantaggiate)
ANNO 2020
CD/CM
FASCIA 1 € 2.871,55
FASCIA 2 € 3.613,49
FASCIA 3 € 4.355,43
FASCIA 4 € 5.097,37
Importo annuo contributi coltivatori diretti, coloni, mezzadri
Ultrasessantacinquenni pensionati
Zone normali
ANNO 2020
CD/CM
FASCIA 1 € 1.941,93
FASCIA 2 € 2.312,91
FASCIA 3 € 2.683,87
FASCIA 4 € 3.054,83
Importo annuo dei contributi coltivatori diretti, coloni, mezzadri
Ultrasessantacinquenni pensionati
Zone montane e svantaggiate
ANNO 2020
CD/CM
FASCIA 1 € 1.705,61
FASCIA 2 € 2.076,59
FASCIA 3 € 2.447,55
FASCIA 4 € 2.818,51
IAP
Importo annuo contributi imprenditori agricoli professionali
ANNO 2020
IAP
FASCIA 1 € 2.339,37
FASCIA 2 € 3.081,31
FASCIA 3 € 3.823,25
FASCIA 4 € 4.565,19
Importo annuo contributi imprenditori agricoli professionali
Ultrasessantacinquenni pensionati
ANNO 2020
IAP
FASCIA 1 € 1.173,43
FASCIA 2 € 1.544,41
FASCIA 3 € 1.915,37
FASCIA 4 € 2.286,33
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