Decreto Interministeriale 5 aprile 2017. Criteri per la ripartizione del contributo straordinario a carico delle aziende private del gas previsto per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all’atto della soppressione del Fondo Gas. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Decreto Interministeriale 5 aprile 2017. Criteri per la ripartizione del contributo straordinario a carico delle aziende private del gas previsto per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all’atto della soppressione del Fondo Gas. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
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Circolare n. 82
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all'esercizio del controllo
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di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto Interministeriale 5 aprile 2017. Criteri per la ripartizione del
contributo straordinario a carico delle aziende private del gas
previsto per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti
pensionistici integrativi in essere all’atto della soppressione del
Fondo Gas. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Per effetto della soppressione del Fondo integrativo dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del
personale dipendente delle aziende private del gas è stata istituita una
gestione a esaurimento a cui carico sono posti gli oneri riguardanti i
trattamenti pensionistici integrativi esistenti alla data del 30 novembre 2015.
Il Decreto Interministeriale 5 aprile 2017 ha stabilito i criteri per la
ripartizione del contributo straordinario a carico delle aziende private del gas
INDICE:
1. Quadro di riferimento
2. Istruzioni operative
3. Istruzioni contabili
1. Quadro di riferimento
L’articolo 7, comma 9-septies, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 ha soppresso, con effetto dal 1° dicembre 2015, il Fondo
integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti
previsto per il personale dipendente dalle aziende private del gas (di seguito, Fondo Gas) di cui
alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084.
Il citato decreto-legge, come illustrato con la circolare n. 43 del 29 febbraio 2016, nello
stabilire la data di cessazione degli obblighi di contribuzione al Fondo e della liquidazione delle
nuove prestazioni, ha previsto, corrispondentemente, l’istituzione presso l’Inps di una gestione
a esaurimento a cui carico sono stati posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici
integrativi esistenti alla data del 30 novembre 2015, nonché le pensioni ai superstiti derivanti
dai predetti trattamenti integrativi (cfr. l’art. 7, commi 9-octies e 9-novies, del D.L. n.
78/2015).
Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all’atto della
soppressione del fondo è stato stabilito, a carico dei datori di lavoro, un contributo
straordinario (cfr. l’art. 7, comma 9-decies, del D.L. n. 78/2015).
Con il Decreto Interministeriale del 5 aprile 2017 del Ministro dello Sviluppo Economico,
emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
dell’Economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 165 del 17
luglio 2017), sono stati definiti i criteri per la ripartizione degli oneri del contributo
straordinario - fissato dall’articolo 7, comma 9-decies, del D.L. n. 78/2015 - in 351.646 euro
per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il
2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020.
In particolare, secondo le disposizioni di cui al citato D.I., il contributo straordinario per la
copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi per gli anni dal 2015 al
2020 è ripartito tra le aziende private del gas che abbiano in servizio alle proprie dipendenze
alla fine del mese di dicembre di ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 lavoratori già iscritti al
Fondo gas alla data del 30 novembre 2015 (cfr. l’art. 1, comma 1, del D.I. 5 aprile 2017).
Detta ripartizione è effettuata dall’Istituto, in misura proporzionale al numero dei lavoratori già
iscritti al Fondo alla predetta data del 30 novembre 2015 risultanti dipendenti dalle aziende
private del gas al 31 dicembre di ciascun anno dal 2015 al 2020, sulla base delle risultanze dei
propri archivi alimentati dalle dichiarazioni contributive mensili, ragguagliando alle unità le
frazioni di unità pari o superiori a 0,50 e non computando quelle inferiori a 0,50.
Secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 9-quinquiesdecies, del citato D.L. n. 78/2015,
l'Istituto provvede al monitoraggio degli oneri. Qualora dal monitoraggio si verifichi
l'insufficienza del contributo straordinario per la copertura dei relativi oneri, si provvede, con
decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dello Sviluppo economico e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, alla rideterminazione
dell'entità del contributo straordinario, dei criteri di ripartizione, dei tempi e delle modalità di
corresponsione dello stesso.
In ordine al regime sanzionatorio applicabile in caso di inadempienza, il citato Decreto
Interministeriale prevede espressamente, al riguardo, l’applicazione delle previsioni di cui
all’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come per la riscossione
dei crediti derivanti dall’omesso pagamento dei contributi straordinari di cui al comma 3
dell’articolo 1 del D.I. 5 aprile 2017, le disposizioni ministeriali prevedono che l’Istituto possa
avvalersi dell’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo di cui all’articolo 30 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni
altro strumento di riscossione previsto dalla legge.
2. Istruzioni operative
Al fine della determinazione del contributo straordinario, l’Istituto effettua per il periodo 2015-
2020, per ciascuna annualità, un preventivo censimento delle aziende private del gas che
abbiano alle proprie dipendenze al 31 dicembre di ciascun anno lavoratori già iscritti al Fondo
Gas alla data del 30 novembre 2015 mettendo a loro disposizione, tramite il “Cassetto
bidirezionale”, gli elementi informativi attinti dalle dichiarazioni contributive UniEmens.
Qualora i dati comunicati dall’Istituto non siano conformi a quelli disponibili in azienda, i
soggetti contribuenti avranno a disposizione 30 giorni di tempo per comunicare all’Istituto
quelli in loro possesso, sempre tramite il “Cassetto bidirezionale”, utilizzando l’oggetto:
“Contributo straordinario Fondo Gas DL 78/2015”.
Le aziende private del gas così censite per ogni annualità del periodo 2015-2020 riceveranno
una successiva comunicazione contenente la quantificazione del contributo straordinario
dovuto come determinato dall’Istituto sulla base dei criteri sopra descritti e recante il termine
entro cui effettuare il relativo versamento; l’esposizione e il pagamento del contributo dovrà
avvenire secondo le seguenti modalità.
I datori di lavoro, ai fini dell’esposizione e denuncia sul modello UniEmens del contributo
dovuto, dovranno valorizzare per le annualità 2015-2020, all’interno di <DenunciaAziendale>,
<AltrepartiteADebito>:
- l’elemento <CausaleADebito>, con l’indicazione del nuovo codice causale “M223”
avente il significato di “Contributo straordinario aziende private del gas D.I. 5 aprile 2017 –
periodo 2015-2020”;
- <SommaADebito>, con l’indicazione del numero dei dipendenti e dell’importo del
contributo da versare.
Le aziende sospese e cessate, ai fini del versamento del contributo straordinario dovuto,
dovranno utilizzare la procedura di regolarizzazione, esponendo nella denuncia relativa
all’ultimo mese di attività il codice causale relativo al periodo per il quale risultano obbligate,
effettuando il pagamento entro il rispettivo termine di scadenza.
3. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile del contributo straordinario dovuto dai datori di lavoro, ai
sensi dell’articolo 7, comma 9-decies, del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 125/2015, e disciplinato dal D.I. 5 aprile 2017, si istituisce, nell’ambito della Gestione
ad esaurimento del Fondo Gas – Gestione assicurativa ordinaria a ripartizione – GSR, il
seguente conto:
GSR21126 – Contributo straordinario dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi
ai trattamenti pensionistici integrativi – art. 7, comma 9-decies, del decreto-legge n. 78/2015
convertito in Legge n. 125/2015; D.I. 5 aprile 2017.
Tale conto sarà abbinato al codice causale “M223” esposto nel flusso UniEmens, avente il
significato di “Contributo straordinario aziende private del gas D.I. 5 aprile 2017 – periodo
2015-2020”.
Si riporta, in allegato, la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GSR21126
Denominazione completa Contributo straordinario dovuto dai datori di lavoro a copertura
degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi – art.
7, comma 9-decies, del decreto-legge n. 78/2015 convertito in
Legge n. 125/2015; D.I. 5 aprile 2017
Denominazione abbreviata CTR.STRAORD.DOVUTO DA DAT.LAV.-D.L.78/15-D.I.5/4/17
Validità e Movimentabilità
Mese 05 Anno 2021 /M. P
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