Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2020, n. 31. Obbligo di informazioni in merito alle trattenute sui trattamenti pensionistici relative alle quote associative sindacali
Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2020, n. 31. Obbligo di informazioni in merito alle trattenute sui trattamenti pensionistici relative alle quote associative sindacali
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 14/07/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 85
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio
2020, n. 31. Obbligo di informazioni in merito alle trattenute sui
trattamenti pensionistici relative alle quote associative sindacali
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le disposizioni normative di cui al
decreto ministeriale n. 31/2020, concernenti l’obbligo per gli enti erogatori di
trattamenti pensionistici di fornire a tutti i soggetti percettori di tali
trattamenti un’informazione precisa e puntuale circa eventuali trattenute
relative alle quote associative sindacali.
INDICE:
Premessa
1. Modalità di informazione delle quote associative sindacali
2. Prestazioni pensionistiche liquidate a decorrere dall’anno 2020 e attivazione o variazione di
trattenuta sindacale
2.1 Nuovi titolari di trattamenti pensionistici
2.2 Soggetti già pensionati che attivano o variano la trattenuta sindacale
3. Modalità di presentazione della delega sindacale
3.1 Principali riferimenti normativi
3.2. Acquisizione delle trattenute sindacali su pensione
3.3. Comunicazione e visualizzazione delle informazioni relative alla presenza della trattenuta
sindacale
3.4. Revoca della trattenuta sindacale
4. Indicazioni alle Strutture territoriali
Premessa
L'articolo 25-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto per gli enti erogatori di
trattamenti pensionistici l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti
precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative
sindacali.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2020, n. 31 (Allegato n.
1), emanato ai sensi del citato articolo 25-ter, comma 2, sono state disciplinate le modalità di
attuazione del suddetto obbligo, che di seguito si illustrano.
1. Modalità di informazione delle quote associative sindacali
L’articolo 1 del decreto ministeriale n. 31/2020 stabilisce, quale prioritaria e generalizzata, la
modalità telematica di esposizione delle quote associative sindacali, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di informazione, precisa e puntuale, posto a carico degli enti erogatori dei
trattamenti pensionistici.
Tale modalità deve essere adottata sia nella fase di liquidazione del provvedimento di pensione
sia in quella di erogazione della pensione medesima e nello specifico:
nel provvedimento di liquidazione della pensione;
nei cedolini mensili;
nella certificazione annuale della pensione.
Nell’evidenziare la ratio della norma introdotta e del relativo decreto attuativo, che è quella di
garantire la massima trasparenza dei trattamenti pensionistici ai rispettivi percettori, si rileva
come la stessa sia riscontrabile nelle linee gestionali già adottate dall’Istituto che,
coerentemente al principio di semplificazione dell’azione amministrativa, nonché a quello di
riduzione della spesa pubblica, da tempo informa i propri pensionati della eventuale presenza
di trattenute su pensione e, tra queste, di quelle correlate all’acquisizione di deleghe sindacali.
Con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 1 del citato decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali n. 31/2020, nel caso di presentazione di delega sindacale
contestuale alla domanda di pensione inoltrata all’Inps, l’informazione relativa all’applicazione
della trattenuta viene rappresentata nel provvedimento di liquidazione della pensione.
Nella circostanza in cui la delega venga trasmessa direttamente per via telematica
dall’Organizzazione sindacale per essere applicata su una pensione vigente, il relativo
percettore viene informato con una e-mail inviata in automatico alla casella di posta
elettronica, associata al suo PIN, registrata nella sezione anagrafica del data base. Con tale
invio il pensionato viene anche informato della facoltà di consultare sul sito www.inps.it la
procedura "Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici" - che consente, peraltro, la
revoca della delega stessa - al fine di visualizzare il modulo presentato e l'esito dell'operazione.
Infine, a prescindere dal momento in cui la delega sindacale viene acquisita, il pensionato
viene regolarmente informato della presenza della trattenuta associativa sindacale attraverso:
la certificazione annuale di pensione (cosiddetto OBIS/M), laddove vengono esposti la
sigla dell’organizzazione sindacale e l’importo mensile della trattenuta che sarà applicata
sui ratei mensili di pensione nel corso dell’anno (Allegato n. 2);
il cedolino mensile del rateo di pensione posto in pagamento (Allegato n. 2).
2. Prestazioni pensionistiche liquidate a decorrere dall’anno 2020 e
attivazione o variazione di trattenuta sindacale
Il potenziamento della conoscibilità delle informazioni è contemplato negli articoli 2 e 3 del
decreto attuativo in commento.
In particolare, l’articolo 2 prevede, a decorrere dall’anno 2020, l’obbligo a carico degli enti
erogatori di rendere disponibile una comunicazione di dettaglio, dalla quale risultino
denominazione dell’organizzazione sindacale di iscrizione, decorrenza della trattenuta sindacale
ed importo, a favore:
dei nuovi titolari di trattamenti pensionistici;
dei soggetti già pensionati in caso di attivazione o di variazione della trattenuta sindacale.
Il successivo articolo 3 nel richiamare espressamente l’articolo 2 stabilisce, sempre con
riferimento alla platea dei soggetti specificati al precedente capoverso, che le comunicazioni
sono inviate:
esclusivamente in via telematica ai pensionati in possesso di PIN personale;
a mezzo posta ai pensionati non ancora in possesso di PIN personale.
2.1 Nuovi titolari di trattamenti pensionistici
Come già precisato al paragrafo 1, nel caso di presentazione della delega sindacale
contestualmente alla domanda di pensione, l’informazione relativa all’applicazione della
trattenuta viene esposta nel prospetto di liquidazione della pensione.
Sul punto si evidenzia che la domanda di pensione all’Inps può essere presentata
esclusivamente in via telematica direttamente dal cittadino in possesso delle apposite
credenziali (PIN, SPID, CNS, Carta di Identità Elettronica 3.0) o tramite gli Enti di Patronato.
Ne consegue che, anche per le pensioni erogate a decorrere dall’anno 2020, l’Istituto rende
disponibile il suddetto prospetto di liquidazione in via telematica:
al cittadino che ha presentato la domanda di pensione ed è pertanto provvisto delle
suddette credenziali;
all’Ente di Patronato cui lo stesso ha conferito mandato di rappresentanza, che avrà cura
di trasmettere il prospetto di liquidazione al pensionato.
2.2 Soggetti già pensionati che attivano o variano la trattenuta sindacale
Si precisa che, in caso di acquisizione di una nuova delega sindacale su una pensione vigente,
il pensionato viene informato dell’acquisizione della delega con una e-mail inviata in
automatico alla casella di posta elettronica presente nell’anagrafica associata al suo PIN.
Nel caso, invece, di pensionati non in possesso di PIN, che abbiano richiesto
l’attivazione/variazione di una trattenuta sindacale, l’Inps invierà un’apposita comunicazione a
mezzo posta ordinaria.
3. Modalità di presentazione della delega sindacale
Per completezza di informazione, si riepilogano di seguito i principali riferimenti normativi e
amministrativi che disciplinano le modalità attraverso le quali i pensionati possono presentare
ed eventualmente revocare la delega sindacale.
3.1 Principali riferimenti normativi
L’applicazione da parte dell’Inps delle trattenute su pensione relative alle quote associative
sindacali è disciplinata dall’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267,
convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, in base al quale: “I titolari di pensione diretta,
indiretta o di riversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai
lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed
esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere
nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta
sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare
di pensione. Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo
diretto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori
dell'INPS o di altri enti interessati.”
L’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, ha esteso anche ai titolari di pensione diretta,
indiretta o di reversibilità degli enti pubblici la suddetta norma, disponendo che: “Ai titolari di
pensione diretta, indiretta o di reversibilità di cui alla presente legge viene estesa la norma di
cui all'art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, numero 485.”
In conformità a quanto previsto dal dettato normativo, l’Inps sottoscrive apposite convenzioni
con le diverse Organizzazioni sindacali per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli
associati titolari di prestazioni pensionistiche, attualmente sottoscritte sulla base dello schema
di convenzione approvato con determinazione presidenziale n. 47 del 3 maggio 2018.
Nell’articolo 2 dello schema convenzionale si prevede, tra l’altro, che “l’Inps mette a
disposizione dei soggetti pensionati appositi canali telematici al fine di consentire la
consultazione dell’importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione
dell’organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota” e, nell’articolo 4, che
“dell’avvenuta acquisizione in procedura della delega alla riscossione delle quote associative,
l’INPS ne dà comunicazione al pensionato, in via telematica”.
3.2. Acquisizione delle trattenute sindacali su pensione
Attualmente le trattenute sindacali vengono acquisite attraverso le seguenti modalità:
per le pensioni da liquidare, tramite presentazione della delega contestualmente alla
domanda di pensione;
per le pensioni vigenti, tramite trasmissione telematica della delega inviata direttamente
dalle Organizzazioni sindacali all’Inps.
Al riguardo, si ricorda che le Strutture territoriali acquisiscono le deleghe sindacali in via
residuale e limitatamente ai soli casi in cui la delega sia stata presentata contestualmente alla
domanda di pensione e si siano verificate anomalie nell’acquisizione.
3.3. Comunicazione e visualizzazione delle informazioni relative alla
presenza della trattenuta sindacale
Per le modalità di comunicazione relative all’acquisizione della delega sindacale si rinvia ai
precedenti paragrafi.
Si informa inoltre, che il cittadino, accedendo al sito dell’Istituto tramite il proprio PIN, può
utilizzare una serie di servizi presenti nella sezione “My Inps” tra i quali quello denominato
“Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici” (Allegato n. 2).
Tramite il suddetto servizio il cittadino:
viene informato della presenza/assenza di trattenute sindacali;
in caso vi siano trattenute sindacali applicate sulla/e pensione/i, può procedere
autonomamente alla revoca.
3.4. Revoca della trattenuta sindacale
Come indicato nel citato schema convenzionale, il pensionato può comunicare all’Inps la
volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, sia direttamente sia
attraverso le Organizzazioni sindacali.
La comunicazione diretta della revoca può essere effettuata dal pensionato tramite il servizio
on-line sopra descritto o, in alternativa, con la presentazione della revoca alla competente
Struttura territoriale con accesso in sede o mediante invio, con posta ordinaria o
raccomandata AR, della revoca stessa unitamente ad un documento d’identità in corso di
validità.
4. Indicazioni alle Strutture territoriali
Coerentemente con il citato principio di trasparenza in materia di trattamenti pensionistici, ad
integrazione delle modalità informative descritte nei precedenti paragrafi, le Strutture
territoriali, sulla base della propria articolazione organizzativa interna, nell’ambito dell’ordinaria
attività consulenziale all’utenza avranno cura di informare i pensionati dell’eventuale presenza
di una trattenuta sindacale sulla propria pensione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Si attesta che il provvedimento numero 31 del 18/02/2020, con oggetto DM 31 informazioni a tutti i
soggetti percettori di trattamenti pensionistici pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato
protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0006777 - Ingresso -
26/02/2020 - 13:35 ed è stato ammesso alla registrazione il 20/04/2020 n. 941 con la seguente
osservazione:
Si comunica di avere ammesso al visto e registrazione il provvedimento in oggetto. Si prende in
particolare atto, come precisato nella nota di risposta al rilievo, che l'INPS provvederà ad informare i
pensionati della eventuale presenza di una trattenuta sindacale sulla pensione nell'ambito dell'ordinaria
attività consulenziale e che tale modalità (contrariamente all'inoltro della comunicazione postale) non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Consigliere Delegato Il Magistrato Istruttore
VALERIA CHIAROTTI ROBERTO MILANESCHI
(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente)
Via Baiamonti, 6 00195 Roma - Italia | Tel. 06 38764791
e-mail: controllo.leg.min.serv.beni.cult.@corteconti.it | pec: controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it
ALLEGATO 2
Allegato 2
Certificazione annuale di pensione (cosiddetto OBIS/M):
Cedolino mensile del rateo di pensione posto in pagamento:
Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici:
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