Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019. Assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019. Assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 17/06/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 86
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del
personale del settore dei servizi ambientali. Decreto interministeriale
n. 103594 del 9 agosto 2019. Assegno straordinario di sostegno al
reddito e contribuzione correlata. Finanziamento. Adempimenti
procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo bilaterale di
solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi
ambientali di cui al D.I. n. 103594/2019, con particolare riferimento alle
prestazioni straordinarie garantite dal medesimo. Si forniscono altresì le
istruzioni relative agli adempimenti procedurali per gli operatori delle
Strutture territoriali e le modalità di compilazione del flusso Uniemens da
parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo.
INDICE
1. Quadro normativo
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità e ambito di applicazione
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
3. Prestazioni
4. Trattamenti in via straordinaria
4.1 Tipologia
4.2 Requisiti del datore di lavoro e presentazione dell’accordo aziendale
4.3 Requisiti del lavoratore
4.4 Adempimenti della Struttura territoriale INPS che ha in carico la matricola principale
aziendale
4.5 Presentazione della domanda e servizi presenti sul portale prestazioni atipiche
4.6 Misura e modalità di calcolo
4.7 Procedure di liquidazione
4.8 Regime tributario
4.9 Contribuzione correlata
4.10 Cumulabilità con i redditi da lavoro
5.Ricorsi amministrativi
6. Finanziamento
6.1 Modalità di finanziamento delle prestazioni
6.2 Codifica datori di lavoro
6.3 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
6.4 Modalità di finanziamento delle prestazioni erogate in via straordinaria
6.4.1 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario
6.4.2 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso
Uniemens per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)
6.4.3 Modalità di composizione del flusso Uniemens-ListaPosPA per i lavoratori iscritti a una
della casse pensionistiche della Gestione pubblica
7. Istruzioni contabili
1. Quadro normativo
Allo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, per le causali previste dalle disposizioni in
materia di integrazione salariale, l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali,
aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazioni salariali di cui al Titolo I
del medesimo decreto legislativo.
I fondi di solidarietà, oltre al suddetto scopo, possono perseguire le finalità di erogare
prestazioni integrative di prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato e finanziare attività formative.
Nei casi in cui gli accordi di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 vengano stipulati in
relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo di
integrazione salariale (FIS), dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del
relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di quest’ultimo e non sono più soggetti
alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle
prestazioni già deliberate (cfr. l’art. 28, comma 2, del D.lgs n. 148/2015).
Ciò premesso sul piano generale, con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 18 luglio
2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti
UIL, FIADEL, è stato convenuto di costituire il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del
reddito del personale delle imprese dei servizi ambientali, ai sensi del citato articolo 26 del
D.lgs n. 148/2015.
Il predetto accordo è stato recepito con il decreto 9 agosto 2019, n. 103594, del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha
istituito presso l’INPS il “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale
del settore dei servizi ambientali” (d’ora in avanti Fondo).
Al riguardo, si rappresenta che l’accordo costitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a
un settore già rientrante nell’ambito di applicazione del FIS. Pertanto, come sopra anticipato, i
datori di lavoro del relativo settore, in coerenza con le disposizioni del richiamato articolo 28,
comma 2, del D.lgs n. 148/2015, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo - ai fini dell’obbligo
contributivo - rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più destinatari
della disciplina del suddetto FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già
deliberate (cfr. l’art. 11, comma 2, del D.I. n. 103594/2019).
Diversamente, per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni ordinarie e integrative garantite
dal Fondo, si comunica che il Fondo è pienamente operativo dalla data di nomina del Comitato
amministratore, intervenuta il 7 agosto 2020.
Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni operative per l’accesso alle prestazioni
ordinarie e integrative.
Come precisato nella circolare n. 72 del 29 aprile 2021, in considerazione del perdurare
dell’emergenza epidemiologica e della necessità di garantire prontamente ai lavoratori
interessati la continuità nell’erogazione delle misure di sostegno al reddito, con esclusivo
riferimento ai trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19”, i datori di lavoro
dovranno continuare ad accedere all’assegno ordinario garantito dal FIS e dai Fondi di
solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige (cfr. il successivo par. 2.1) oppure alla
cassa integrazione in deroga, con la causale “COVID 19 - DL 41/21”, in relazione allo
specifico requisito dimensionale.
Si evidenzia altresì che la contribuzione versata dai datori di lavoro nel periodo intercorrente
tra la data di entrata in vigore del Fondo e la data di operatività del medesimo contribuisce alla
“previa costituzione di specifiche riserve finanziarie”, di cui all’articolo 35, comma 2, del D.lgs
n. 148/2015, propedeutiche alla concessione degli interventi a carico del Fondo medesimo. Si
segnala, per completezza, che la data di decorrenza del Fondo è la data di entrata in vigore del
decreto interministeriale in epigrafe, coincidente con il quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, con la presente circolare, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 240 del 12 ottobre 2019 del D.I. n. 103594/2019 (Allegato n. 1), si illustra la
disciplina del Fondo così come delineata dalle disposizioni su richiamate.
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo di solidarietà in commento ha lo scopo di fornire al personale dei datori di lavoro del
settore dei servizi ambientali – che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in
materia di integrazione salariale di cui al citato Titolo I del D.lgs n. 148/2015 e che occupano
mediamente più di cinque dipendenti – interventi a tutela del reddito, nei casi di riduzione o
sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali
ordinarie e/o straordinarie, nonché in presenza di processi di agevolazione all’esodo. Il Fondo
può altresì erogare prestazioni integrative ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in
presenza di problematiche occupazionali e finanziare programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale.
Nello specifico, sono beneficiari degli interventi a tutela del reddito, assicurati dal Fondo, i
dipendenti dei datori di lavoro del suddetto settore dei servizi ambientali, ivi compresi gli
apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, ad esclusione dei dirigenti.
Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo i datori di lavoro esercenti
servizi ambientali – individuati in base alle caratteristiche riportate nella tabella di cui
all’Allegato n. 2 della presente circolare – che impiegano mediamente più di cinque dipendenti.
Il superamento della soglia dimensionale, espressamente fissata dal decreto per la
partecipazione al Fondo di solidarietà, viene verificata mensilmente con riferimento alla media
del semestre precedente (cfr. l’art. 26, comma 4, del D.lgs n. 148/2015).
Con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia
autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, si rappresenta quanto
segue.
In considerazione della circostanza che il Fondo di solidarietà per ilsettore dei servizi
ambientalisia stato “costituito a livello nazionale” successivamente all’entrata in vigore dei
decreti interministeriali istitutivi dei citati Fondi territoriali, si configura la fattispecie prevista
nel disposto di cui all’articolo 2, comma 5, dei medesimi decreti istitutivi (cfr. i decreti
interministeriali n. 96077/2016, e successive modificazioni, e n. 98187/2016).
Pertanto, in applicazione del richiamato impianto normativo vigente, i datori di lavoro aventi i
requisiti per l’iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige potranno uscire
da detti Fondi territoriali e aderire al Fondo bilaterale di solidarietà del settore dei servizi
ambientali di cui al D.I. n. 103594/2019. I predetti datori di lavoro non saranno più soggetti
alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo di Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del
mese successivo alla data di adesione al nuovo Fondo del settore dei servizi ambientali, ferma
restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti
al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige restano acquisiti ai medesimi Fondi (cfr.
le circolari n. 197/2016 e n. 125/2017).
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma
gestione finanziaria e patrimoniale (cfr. l’art. 26, comma 5, del D.lgs n. 148/2015).
Il Fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di
disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di
specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Il Fondo ha altresì l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo
restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo
annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo,
ha facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di
contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 26, comma 3, del D.lgs n.
148/2015.
Per la composizione, durata delle cariche e compiti del Comitato amministratore del Fondo si
rinvia agli articoli 3 e 4 del D.I. n. 103594/2019.
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal
regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito
della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del D.lgs n. 148/2015.
Relativamente agli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono invece a carico delle singole
aziende esodanti, che provvedono a versarli all’Istituto distintamente (cfr. l’art. 1, comma 3,
del D.I. n. 103594/2019).
3. Prestazioni
Il Fondo provvede all’erogazione delle seguenti prestazioni ai sensi dell’articolo 6 del D.I. n.
103594/2019:
1) assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da
sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dal Titolo I del D.lgs n.
148/2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie (cfr. l’art. 6, comma 1,
lettera a);
2) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione
sociale per l'impiego (NASpI) ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione
del rapporto di lavoro (cfr. l’art. 6, comma 1, lettera b);
3) assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano
nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo (cfr. l’art. 6, comma 1, lettera c).
Il Fondo provvede inoltre alla stipula di apposite convenzioni anche con i fondi
interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi, di riconversione o
riqualificazione professionale, altresì con riguardo al personale eventualmente in esubero,
anche in concorso con gli appositi fondi regionali e/o nazionali o dell'Unione europea. (cfr. l’art.
6, comma 1, lettera d).
È previsto altresì l’accredito della contribuzione correlata, nelle ipotesi in cui vengano erogate
le prestazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3).
In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 34, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, la suddetta
contribuzione correlata, che il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato, è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4
novembre 2010, n. 183.
Di seguito si fornisce, nel dettaglio, la disciplina dei trattamenti in via straordinaria garantiti
dal Fondo, nonché le relative istruzioni operative. Le istruzioni relative alle prestazioni
ordinarie (assegno ordinario e formazione) e integrative, come anticipato, verranno fornite con
successiva circolare.
4. Trattamenti in via straordinaria
4.1 Tipologia
In via straordinaria il Fondo prevede l’erogazione di assegni straordinari, in forma rateale,
riconosciuti ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione
all’esodo, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro
un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, come indicato nell’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale in
argomento, sono beneficiari degli interventi del Fondo i lavoratori dipendenti dei datori di
lavoro del settore dei servizi ambientali, che occupano mediamente più di cinque dipendenti,
ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i
dirigenti.
Come specificato nell’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale in argomento, per il
periodo di erogazione dell’assegno straordinario compreso fra la cessazione del rapporto di
lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il
perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico è versata alla gestione previdenziale
obbligatoria di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata utile per il conseguimento del
diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.
4.2 Requisiti del datore di lavoro e presentazione dell’accordo aziendale
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.I. n. 103594/2019, l’accesso all’assegno straordinario è
subordinato all’espletamento delle procedure legislative e delle procedure contrattuali di
confronto sindacale, nell’ambito della contrattazione collettiva, per l’individuazione dei
lavoratori destinatari della prestazione. Le suddette procedure di confronto sindacale devono
concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle Parti sociali.
Il datore di lavoro presenta alla Struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la posizione
aziendale (individuata sulla base della matricola principale) l’accordo sindacale che individua,
nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del proprio
personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento del Fondo,
indicando altresì la Struttura territoriale presso la quale deve essere versata la provvista a
copertura degli assegni straordinari, che di norma è individuata nella Struttura territoriale
compente in base alla matricola.
Unitamente all’accordo de quo, il datore di lavoro deve trasmettere alla predetta Struttura
territoriale - tramite la Comunicazione bidirezionale del “Nuovo cassetto previdenziale del
contribuente” utilizzando l’oggetto “Prest. straordinarie Fondi solidarietà Dlgs
148/15” reperibile sotto la voce “Posizione Aziendale” - e alla casella di posta elettronica
prestazioniatipiche.DG@inps.it la dichiarazione di cui al modello di accreditamento e variazioni
(cod. AP144), pubblicato nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it.
Per l’assegno straordinario finalizzato alla pensione anticipata “quota 100”, le Parti sociali
sottoscrivono uno specifico accordo sindacale al fine di definire le modalità, i criteri e le
procedure per l’attuazione del ricambio generazionale, da depositare - entro 30 giorni dalla
sottoscrizione - secondo le disposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 151 (cfr. il successivo paragrafo 4.3).
4.3 Requisiti del lavoratore
L’accesso all’assegno straordinario presuppone la cessazione del rapporto di lavoro ed è
subordinato al perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione pari a 60 mesi, dei
requisiti contributivi e/o anagrafici per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia (prima
decorrenza utile), inclusa, ove prevista, la c.d. finestra di accesso.
Per il triennio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 22, rubricato “Fondi di solidarietà bilaterali”, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 marzo
2019, n. 26, l’assegno straordinario può essere finalizzato anche alla pensione anticipata
“quota 100” (cfr. l’art. 14 del decreto-legge n. 4/2019), in favore di lavoratori che perfezionino
i requisiti pensionistici. In tale ultimo caso, le ulteriori condizioni per la concessione sono le
seguenti:
- invio alla Struttura territorialmente competente degli accordi collettivi di livello aziendale o
territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale che devono, ai fini del ricambio generazionale, prevedere il numero di
lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione in argomento;
- tali accordi sindacali, per la loro efficacia, devono essere depositati ai sensi dell’articolo 14
del D.lgs n. 151/2015 entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Poiché la decorrenza della pensione
anticipata “quota 100” si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei previsti requisiti,
l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del
diritto alla predetta prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione
correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario
in argomento non può pertanto essere erogato oltre il 31 marzo 2022;
- invio alla Struttura territorialmente competente, tramite la Comunicazione bidirezionale del
“Nuovo cassetto previdenziale del contribuente” con l’oggetto “Prest. straordinarie Fondi
solidarietà Dlgs 148/15”, della ricevuta attestante l’avvenuta comunicazione telematica, di cui
al punto precedente, dell’azienda al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- invio del modello di accreditamento e variazioni (cod. AP144) specifico per i lavoratori
interessati.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo sono utili i periodi maturati all’estero in
Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati
UE, Svizzera e Paesi SEE) e, per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nei
Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato apposite convenzioni in materia di sicurezza sociale.
A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e in applicazione dell’Accodo di
recesso (WA), dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo
sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) in esso contenuto, è altresì utile la
contribuzione versata nel Regno Unito sia ante che post 31 dicembre 2020 (cfr. le circolari n.
16/2020 e n. 53/2021).
I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali sono
computati una sola volta.
Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione
anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare, o abbia già presentato la relativa
domanda, di assegno ordinario di invalidità.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso viene effettuato dal datore di lavoro sulla base della
complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita documentazione prodotta dal
lavoratore.
Su richiesta del lavoratore, o su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Strutture
territoriali competenti provvedono a rilasciare tempestivamente i relativi estratti contributivi.
4.4 Adempimenti della Struttura territoriale INPS che ha in carico la matricola
principale aziendale
La Struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la posizione aziendale, ricevuti - tramite la
Comunicazione bidirezionale del “Nuovo cassetto previdenziale del contribuente” – il modello di
accreditamento e variazioni (cod. AP144) e la documentazione relativa all’accordo sindacale,
procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che all’azienda richiedente sia stato
attribuito il codice di autorizzazione “1Z”, che contraddistingue i datori di lavoro rientranti
nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà in commento.
La Struttura territoriale trasmette alla Direzione centrale Pensioni l’accordo sindacale
congiuntamente alla dichiarazione di cui al modello di accreditamento e variazioni (cod.
AP144).
La Direzione centrale Pensioni procede alla registrazione in procedura degli accordi presentati,
all’attribuzione di un codice identificativo e alla relativa comunicazione al datore di lavoro
interessato.
4.5 Presentazione della domanda e servizi presenti sul Portale prestazioni atipiche
La domanda di assegno straordinario deve essere presentata dal datore di lavoro in modalità
telematica, attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito www.inps.it al seguente percorso:
“Prestazioni e Servizi” > “Servizi” > “Disoccupazione, sospensione dal lavoro e salvaguardia
lavoratori” > “Esodati” > “Prestazione di accompagnamento alla pensione” > “Accedi” >
“Prestazioni Esodo dei Fondi di Solidarietà e accompagnamento alla pensione”.
A tal fine l’azienda individua i soggetti abilitati ad agire in nome e per conto dell’azienda, ai
quali saranno fornite le credenziali di accesso.
Il Portale mette a disposizione le seguenti funzionalità:
“Domanda di assegno straordinario”, che consente la compilazione e l’invio telematico
della domanda di assegno;
“Gestione archivio enti accreditati”, che consente l’aggiornamento dei dati del datore di
lavoro accreditato;
“Pagamenti”, che permette al datore di lavoro di monitorare lo stato dei pagamenti della
provvista anticipata mensile ai lavoratori interessati dalla procedura di esodo;
“Documenti e FAQ”;
“Manuale utente”, accessibile mediante l’icona “Help”, per le istruzioni sull'utilizzo del
servizio.
4.6 Misura e modalità di calcolo
Ai sensi dell’articolo 6, comma 13, del D.I. n. 103594/2019, la misura e la durata degli assegni
straordinari sono determinate dagli accordi sindacali aziendali con riferimento al periodo
compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o anticipato.
L’assegno può essere determinato con due modalità, in base a quanto stabilito dall’accordo
aziendale:
- può essere pari all’importo mensile lordo del trattamento pensionistico che il lavoratore
teoricamente percepirebbe alla data di cessazione del rapporto di lavoro, maggiorato della
quota relativa alla contribuzione correlata che sarà versata durante la fruizione della
prestazione. Tale maggiorazione verrà computata nella quota contributiva.
Nel sistema di calcolo misto, per il calcolo della quota contributiva viene utilizzato il
coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno
straordinario; nel sistema di calcolo interamente contributivo viene utilizzato il coefficiente di
trasformazione relativo all’età del lavoratore alla scadenza dell’assegno;
- l’importo mensile lordo viene stabilito dall’accordo aziendale, in misura fissa e per tutta la
durata della prestazione. In tale caso, l’importo deve essere indicato nella domanda di
prestazione.
L’assegno straordinario è una prestazione di accompagnamento alla pensione e di
conseguenza:
non viene trattenuto il contributo ONPI;
non viene attribuita la perequazione annua;
non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito.
Inoltre, non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio, per
cessione del quinto, per riscatti e ricongiunzioni che devono essere interamente versati prima
dell’accesso alla prestazione, ecc.).
Il decreto interministeriale in argomento non prevede trattenute a favore di organizzazioni
sindacali.
L’assegno non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la
pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto della contribuzione correlata versata
dal Fondo in favore del lavoratore durante il periodo di accompagnamento alla pensione.
4.7 Procedure di liquidazione
Le Strutture territoriali competenti per la liquidazione della prestazione sono le Strutture Polo
di cui al messaggio n. 4621 del 7 luglio 2015 e successive integrazioni e modifiche.
Tali Strutture, prima di procedere alla liquidazione della prestazione, devono verificare
l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro e l’effettiva contribuzione accreditata in favore del
lavoratore all’atto della cessazione medesima, segnalando al datore di lavoro e al lavoratore
interessato eventuali discordanze tra i dati indicati nella domanda e quanto verificato.
L’assegno straordinario decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione
del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda,
ed è erogato per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la
decorrenza della prestazione non deve sussistere soluzione di continuità.
Il pagamento è disposto in rate mensili anticipate.
Ai lavoratori interessati verrà inviata apposita comunicazione di liquidazione contenente le
informazioni relative all’importo lordo mensile della prestazione, al pagamento e alla data di
scadenza dell’assegno straordinario.
Si rammenta che non è ammessa la trasformazione automatica dell’assegno straordinario in
pensione. Il lavoratore ha pertanto l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione
di vecchiaia o anticipata alla Struttura territoriale competente.
Con successiva comunicazione sarà resa nota alle Strutture territoriali la disponibilità delle
procedure di cui al presente paragrafo.
4.8 Regime tributario
L’assegno straordinario è assoggettato al regime di tassazione ordinaria ai sensi del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR).
4.9 Contribuzione correlata
Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la
cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità
contributiva necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, il datore di
lavoro versa al Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale
d’iscrizione dei lavoratori interessati, il contributo di finanziamento utile al conseguimento del
diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura.
Tale contribuzione, come sopra anticipato, è computata in base a quanto previsto dall’articolo
40 della legge n. 183/2010 ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa
quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo della contribuzione correlata è pari
all’importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione
lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve
essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e
continuativi.
A tale proposito, per l’algoritmo di calcolo della c.d. retribuzione persa (che include gli
elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile) si rinvia
alla circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale
soggetti alla disciplina introdotta dal D.lgs n. 148/2015.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base
dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo
vigente e versate a carico del Fondo.
In particolare, per il 2021, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il
versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti (FPLD) è pari al 33%.
La medesima aliquota si applica agli iscritti alla gestione Cassa Trattamenti Pensionistici dei
dipendenti dello Stato (CTPS). Per i lavoratori iscritti alle gestioni Cassa Pensioni Dipendenti
Enti Locali (CPDEL), Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate (CPI) e Cassa
Pensioni Sanitari (CPS) l’aliquota contributiva di riferimento è pari a 32,65%.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto
percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, la cui misura per l'anno 2021 è pari a 103.055,00 euro.
4.10 Cumulabilità con i redditi da lavoro
L’articolo 6, comma 14, del D.I. n. 103594/2019 stabilisce che l’assegno straordinario non è
cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente
riduzione dell’assegno fino a concorrenza dei predetti redditi.
Ai sensi del successivo comma 16, nel caso di cumulo con i redditi di lavoro subordinato, la
base retributiva imponibile considerata al fine della contribuzione correlata è ridotta in misura
pari all’importo di tali redditi, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
Il medesimo articolo 6 al comma 15 specifica altresì che il lavoratore ha l’obbligo - all’atto
della cessazione del rapporto di lavoro e durante la fruizione dell’assegno straordinario – di
comunicare tempestivamente al datore di lavoro e al Fondo (a quest’ultimo per il tramite della
Struttura territoriale competente) l’instaurazione di successivi rapporti di lavoro subordinato o
autonomo, ai fini della revoca della prestazione da parte del Comitato amministratore o della
sua rideterminazione da parte della Struttura territoriale.
5. Ricorsi amministrativi
I ricorsi in materia di contributi e prestazioni devono essere indirizzati al Comitato
amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell’INPS, al quale - ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale in commento - spetta decidere
in unica istanza.
6. Finanziamento
6.1 Modalità di finanziamento delle prestazioni
Le prestazioni del Fondo sono finanziate dai contributi di seguito elencati. A detti contributi di
finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale
obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Sono applicabili altresì le
disposizioni in materia di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
a) Contributo ordinario
Per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del D.I. n.
103594/2019 – erogazione di assegni ordinari, di prestazioni integrative, nonché della relativa
contribuzione correlata – è dovuto mensilmente al Fondo un contributo ordinario dello 0,65%
(di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di
lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Il contributo è calcolato sulla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti. Per i datori di
lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti l’aliquota è pari allo
0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori).
In relazione agli apprendisti si sottolinea che il contributo è dovuto solo per gli apprendisti con
contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto solo tale tipologia di apprendistato è
ammessa ad accedere alle prestazioni del Fondo.
Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra
datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione.
Detto contributo ordinario è dovuto a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di
entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo di solidarietà del settore dei servizi ambientali
(ottobre 2019) dai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dello stesso che, come
anticipato, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, del D.I. n.
103594/2019, non saranno più assoggettati all’obbligo contributivo verso il Fondo di
provenienza (FIS).
Inoltre, ai sensi del citato articolo, i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al
decreto istitutivo del suddetto Fondo di integrazione salariale, restano acquisiti al medesimo.
b) Contributo addizionale
In caso di ricorso all’assegno ordinario del Fondo per sospensioni o riduzioni di lavoro, è
dovuto altresì un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,50%,
calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della
prestazione.
c) Contributo integrativo per il finanziamento della prestazione integrativa NASpI
In caso di ricorso alle prestazioni integrative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.I.
n. 103594/2019 è dovuto dal datore di lavoro, per l'intera durata di fruizione di tale
prestazione, un contributo straordinario mensile nella misura del 3% della retribuzione che il
lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che
possono dare luogo ad accredito figurativo ovvero eventi non tutelati.
d) Contributo straordinario per il finanziamento di prestazioni di assegno
straordinario
Per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato, di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera c), del D.I. n. 103594/2019 è dovuta, da parte di ciascuna azienda interessata, una
contribuzione straordinaria relativa ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli
assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni
straordinari erogabili e della relativa contribuzione correlata ai sensi dell’articolo 40 della legge
n. 183/2010.
e) Contributo aggiuntivo
Il comma 4 dell’articolo 9 del D.I. n. 103594/2019 introduce un ulteriore contributo in cifra
fissa, a carico del datore di lavoro, di euro 10 mensili per 12 mensilità, per ciascun dipendente
a tempo indeterminato non in prova, stabilendo inoltre che i datori di lavoro versano altresì il
50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di
breve durata a far data dall’avvio operativo del Fondo. Dette somme ulteriori, versate dal
datore di lavoro, sono destinate a finanziare le prestazioni integrative della NASpI di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto in commento.
Di seguito si forniscono le indicazioni in ordine alla denuncia e al versamento del contributo
ordinario di finanziamento e della contribuzione straordinaria; le istruzioni operative
concernenti le altre modalità di contribuzione verranno rese note con separata circolare.
6.2 Codifica datori di lavoro
Il “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei
servizi ambientali” è riservato ai datori di lavoro, esercenti servizi ambientali, che non
rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale
ordinaria e/o straordinaria e che occupano mediamente più di cinque dipendenti nel semestre
precedente.
Pertanto, sono tenuti all’iscrizione al Fondo tutti i datori di lavoro del settore dei servizi
ambientali; le posizioni contributive assegnate ai suddetti datori di lavoro, individuate in base
alle caratteristiche riportate nella tabella di cui all’Allegato n. 2 alla presente circolare,
dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione (di seguito c.a.) “1Z”, che assume
il significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del
settore dei servizi ambientali”.
L’attribuzione del c.a. “1Z” alle matricole così individuate avverrà, a prescindere dal requisito
dimensionale, in automatico a cura della Direzione generale, con contestuale eliminazione del
codice di autorizzazione del Fondo di provenienza (“0J” connotante gli iscritti al FIS).
I datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo potranno visualizzare
l’avvenuta attribuzione del c.a. “1Z” sul “Nuovo cassetto previdenziale del contribuente”.
Per quanto riguarda i datori di lavoro che presenteranno domanda di iscrizione all’Istituto
successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, si sottolinea che
l’attribuzione del c.a. “1Z” sulla nuova matricola verrà effettuata ad opera delle Strutture
dell’Istituto territorialmente competenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Le Strutture territoriali provvederanno a eseguire le operazioni sopra descritte anche laddove
la matricola, che risultava sospesa alla data di pubblicazione della presente circolare, venisse
successivamente riattivata; in questo caso, avranno cura di eliminare il c.a. “0J” relativo al
Fondo di provenienza (FIS).
Poiché dalla data di decorrenza del Fondo il relativo contributo di finanziamento è mensilmente
dovuto dai datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di cinque dipendenti nel
semestre precedente, in presenza del codice di autorizzazione “1Z”, il controllo del requisito
occupazionale di più di cinque dipendenti nel semestre sarà effettuato a livello procedurale
secondo le consuete modalità illustrate nella circolare n. 176/2016, ai paragrafi 2.2 e 7.1.
I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano
il requisito occupazionale di più di cinque e fino a quindici dipendenti computando i lavoratori
denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di
competenza per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a
tale limite del seguente codice di autorizzazione:
“6G”, che assume il nuovo significato di“Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera
su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà”.
Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva, i datori di lavoro che operano con
più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di
quindici dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne
comunicazione alle Strutture territoriali di competenza per consentire l’attribuzione alle
matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del seguente codice di
autorizzazione:
“2C”, che ha il significato di“Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei
contributi relativi ai Fondi di solidarietà, nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che opera
su più posizioni”.
Si sottolinea che l’utilizzo dei codici di autorizzazione “6G” e “2C”, per i datori di lavoro che
realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, si
rende necessario in quanto le aliquote contributive relative al contributo ordinario sono
differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali (cfr. il precedente
paragrafo 6.1, lett. a). In entrambi i casi viene escluso, da parte della procedura, il controllo
del limite occupazionale. Ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una
variazione del codice di autorizzazione, dovrà essere comunicata alla Struttura territoriale
competente a cura del datore di lavoro.
Si ricorda che, qualora un medesimo datore di lavoro eserciti attività plurime connotate da
autonomia funzionale, gestionale e organizzativa e, quindi, classificate in settori diversi, il
requisito occupazionale deve essere determinato in relazione al numero di dipendenti
distintamente occupati in ognuna delle attività.
Per completezza si chiarisce che, con specifico riferimento ai datori di lavoro aventi i requisiti
per l’iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige, di cui al paragrafo 2.1
della presente circolare, l’attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “1Z” alle relative
matricole (e la contestuale eliminazione ex nunc del c.a. “7V” per gli iscritti al Fondo del
Trentino e “6P” per gli iscritti al Fondo Bolzano-Alto Adige) avverrà, esclusivamente, ad opera
delle Strutture territoriali competenti, su richiesta dei datori di lavoro da presentare tramite
“Cassetto previdenziale aziende”.
6.3 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
A decorrere dal mese di luglio 2021 ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la
contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che siano stati
codificati con il c.a. “1Z”, con esclusione dei dirigenti e apprendisti non professionalizzanti.
I datori di lavoro dovranno versare la contribuzione dovuta da ottobre 2019 (decorrenza del
Fondo di solidarietà in oggetto) al mese digiugno 2021 entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare (cfr. la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, e la
circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1).
Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da ottobre 2019 a
giugno 2021 (mese precedente alla messa a regime del flusso Uniemens), i datori di lavoro
valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento
<AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:
in <CausaleADebito>, il codice “M072” o “M073”;
in <Retribuzione>, l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e gli apprendisti non
professionalizzanti;
in <SommaADebito>, l’importo del contributo, pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo
per i datori di lavoro che occupano da più di cinque fino a quindici dipendenti e pari allo
0,65% dell’imponibile contributivo per i datori di lavoro che occupano più di quindici
dipendenti.
I datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi ambientali che abbiano
versato il contributo ordinario al FIS, nel mese di entrata in vigore del Fondo (ottobre 2019) e
nei mesi seguenti, dopo l’attribuzione del c.a. “1Z” e l’eliminazione del c.a. “0J”, potranno
recuperare il suddetto contributo, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare (ai sensi della deliberazione sopra citata), indicando
l’importo indebitamente versato all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di
<DenunciaAziendale> con il codice conguaglio “L220”, avente il significato di “Recupero
Contributo mensile ordinario al Fondo di solidarietà residuale - Fondo di Integrazione
Salariale”.
6.4 Modalità di finanziamento delle prestazioni erogate in via straordinaria
6.4.1 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno
straordinario
Gli assegni straordinari di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.I. n. 103594/2019
vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al
fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro
medesimo per il finanziamento di tali prestazioni.
A partire dal giorno 10 di ciascun mese, nel Portale prestazioni atipiche viene messo a
disposizione dell’azienda l’importo del pagamento dovuto per i lavoratori titolari di prestazione
straordinaria.
L’importo è visibile anche per la Struttura territoriale competente per il versamento della
provvista anticipata.
Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità
speciale della Struttura territoriale del finanziamento il primo giorno bancabile successivo al
giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancabile, il termine si intende anticipato al giorno
bancabile immediatamente precedente.
Per le modalità operative deve farsi riferimento alle istruzioni fornite con il messaggio n. 2873
del 20 luglio 2020.
6.4.2 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del
flusso Uniemens per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)
L’ammontare del contributo straordinario è determinato in misura corrispondente al fabbisogno
di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
Il versamento della contribuzione correlata deve essere effettuato a decorrere dal mese in cui
è cessato il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità rispetto al periodo in cui è dovuta
la contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria per IVS.
I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il
contributo straordinario di finanziamento della contribuzione correlata, dovranno essere esposti
nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore> di
<DatiRetributivi>, il seguente codice:
Codice Significato
SA Lavoratori iscritti al FPLD D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019.
Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <DatiRetributivi>, dovrà essere valorizzato
l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolato il contributo, e l’elemento
<Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata
da versare, pari al 33%.
Per consentire l’esatta assegnazione dei dati in estratto conto sarà, inoltre, necessario
valorizzare con il tipo copertura “X” l’elemento <Settimana>.
La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla
procedura, il seguente codice:
Codice Significato
M130 Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario
erogato (a carico) dal Fondo solidarietà per il personale del settore dei servizi
ambientali iscritti al FPLD di cui al D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019 (ovvero a carico
dei datori di lavoro).
In corrispondenza di tale codice, saranno indicati il numero dei lavoratori, l’imponibile e il
contributo.
6.4.3 Modalità di composizione del flusso Uniemens-ListaPosPA per i lavoratori
iscritti a una della casse pensionistiche della Gestione pubblica
L’azienda autorizzata al versamento della contribuzione correlata – da effettuare con i modelli
F24, utilizzando le ordinarie causali di versamento previste per la Gestione pubblica – dovrà
elaborare per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che accedono alla prestazione un
quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 9 “Contribuzione correlata lavoratori in esodo”.
L’elemento <E0_PeriodoNelMese> o V1 <V1_PeriodoPrecedente> relativo all’ultimo periodo
utile che precede la data di cessazione dal servizio, deve indicare
nell’elemento <CodiceCessazione> il valore 53 “Cessazione D.I. n. 103594/2019”.
Per ciascun lavoratore ammesso alla procedura di esodo, all’interno
dell’elemento <InquadramentoLavPA>, deve essere valorizzato l’elemento <TipoImpiego> con
il codice 46 “Lavoratore D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019” e gli elementi <contratto> e
<qualifica> con i valori dichiarati nell’ultimo periodo utile. L’elemento <TipoServizio> da
utilizzare durante il periodo di erogazione della prestazione deve essere valorizzato con il
codice 39 “Lavoratore D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019 - Fondo bilaterale di
solidarietà personale del settore dei servizi ambientali”.
All’interno dell’elemento <GestPensionistica> non devono essere valorizzati gli elementi
<StipendioTabellare> e <RetribIndivAnzianita>.
L’elemento <Imponibile> deve essere valorizzato indicando il valore di riferimento sul quale è
calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> con l’importo della contribuzione
da versare.
Si segnala, infine, che eventuali arretrati relativi al rapporto di lavoro devono essere denunciati
utilizzando le consuete modalità previste per il personale cessato, elaborando gli specifici
Elementi V1, causale 1.
7. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà
trattato nella presente circolare e regolamentato con D.I. n. 103594/2019, si istituisce la
seguente nuova gestione contabile:
- SA - Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale del settore dei
servizi ambientali. Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019.
Nell’ambito di tale Gestione viene istituita la contabilità separata:
- SAR – Gestione assicurativa a ripartizione.
Nell’ambito della nuova gestione SAR, si istituiscono i seguenti conti, al fine di rilevare l’onere
per gli assegni straordinari di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.I. n. 103594/2019,
erogati con la procedura di liquidazione delle pensioni, opportunamente aggiornata, nonché il
debito nei confronti dei lavoratori beneficiari, interessati da processi di agevolazione all’esodo:
SAR30115 – Assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera c), del D.I. n. 103594/2019;
SAR10115 – Debiti per assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 6, co.
1, lettera c), del D.I. n. 103594/2019.
Le rate di assegni straordinari eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai
beneficiari, andranno imputate al nuovo conto SAR24131, ovvero al conto GPA10031, sulla
base delle specifiche causali di riaccredito.
Eventuali assegni riaccreditati andranno evidenziati, nell’ambito del partitario del conto
GPA10031, con il codice bilancio di nuova istituzione:
“3193 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni straordinari a sostegno del reddito, art.
6, co. 1, lettera c), del D.I. n. 103594/2019– SAR”.
Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da
definire, verranno registrati al nuovo conto SAR10132, a cura della Direzione generale.
Al conto di recupero di prestazioni indebite SAR24131, viene abbinato, nell’ambito della
procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:
“1162 – Recupero di assegni straordinari a sostegno del reddito, art. 6, comma 1, lettera c),
del D.I. n. 103594/2019 – SAR”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno
registrate al nuovo conto SAR00131, sulla base della ripartizione del saldo del conto in uso
GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente adeguata.
Il citato codice bilancio “1162” dovrà essere utilizzato per evidenziare altresì i crediti per
prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Gli assegni straordinari del Fondo di solidarietà in questione verranno erogati previo
versamento della provvista mensile anticipata dai datori di lavoro avvalendosi della procedura
automatizzata conferente (“PRAT”), secondo le modalità operative riportate nel paragrafo
6.4.1. La rilevazione contabile delle provviste avverrà sul conto GPA54110, sulla base del
processo di gestione amministrativa a seguito del quale, la procedura conferente effettuerà la
ripartizione delle stesse, con chiusura dell’SC724, dal conto sopra citato a quello di definitiva
imputazione del contributo straordinario a copertura degli assegni in oggetto, istituito in questa
sede, SAR21115.
Per le ulteriori specifiche contabili si fa rinvio al messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020.
La rilevazione della trattenuta sugli assegni straordinari, per incumulabilità con la percezione di
reddito da lavoro subordinato o autonomo, in applicazione dell’articolo 6, comma 14, del citato
D.I. n. 103594/2019, andrà effettuata al conto di nuova istituzione SAR24153.
Per rilevare la contribuzione correlata agli assegni straordinari, dovuta dalle aziende esodanti e
valorizzata nel flusso UNIEMENS con il codice “M130”, secondo le modalità di cui al paragrafo
6.4.2, si istituiscono i seguenti conti:
- SAR21112 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno
straordinario di competenza degli anni precedenti;
- SAR21172 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno
straordinario di competenza dell’anno in corso.
Con riferimento alla gestione pensionistica di iscrizione dei lavoratori (FPLD), in attesa
dell’implementazione delle procedure informatiche che consentiranno la rilevazione
automatizzata dell’accreditamento della contribuzione correlata, a copertura dei periodi
corrispondenti all’esodo, mediante trasferimento economico dal Fondo di solidarietà in oggetto
alla gestione pensionistica di iscrizione dei lavoratori, le relative imputazioni avverranno al
nuovo conto SAR32140, da movimentare in sezione “DARE”, in contropartita del conto
FPR22041 (per il FPLD).
Infine, con riferimento alla contabilizzazione della contribuzione ordinaria a titolo di
finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto n.
103594/2019 – erogazione di assegni ordinari, di prestazioni integrative nonché della relativa
contribuzione correlata, si istituiscono i seguenti conti:
- SAR21110 per il contributo ordinario di competenza anni precedenti;
- SAR21170 per il contributo ordinario di competenza anno in corso.
Ai conti andranno registrate le somme esposte nel flusso UNIEMENS con i nuovi codici “M072”
o “M073”, in relazione al numero dei dipendenti delle aziende, a cui corrisponde un diverso
importo del contributo.
Si istituiscono, inoltre, gli ulteriori conti per l’imputazione della contribuzione ordinaria
derivante da modelli DM10 insoluti e DM10/V, a cura della citata procedura automatizzata:
- SAR21120 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V
non riscosso, di competenza degli anni precedenti;
- SAR21180 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V
non riscosso, di competenza dell’anno in corso.
Le istruzioni contabili riferite e collegate alle modalità di finanziamento delle contribuzioni
diverse da quelle ordinarie e straordinarie, nonché quelle relative alla contribuzione addizionale
sulle prestazioni ordinarie, verranno fornite con separata circolare unitamente alle istruzioni
amministrative e operative.
Avuto riguardo ai casi di recupero del contributo ordinario già versato al FIS dai datori di
lavoro aderenti al Fondo di solidarietà in esame, recupero valorizzato nelle denunce mensili
con il codice UNIEMENS “L220”, dovrà essere imputato, a cura della procedura informatica di
ripartizione contabile dei DM, il conto esistente FRR34100, istituito con il messaggio n. 3112
del 18 luglio 2016.
I saldi dei conti di debito e di credito del Fondo, risultanti a fine dell’esercizio, saranno ripresi
in carico nel nuovo esercizio, in via automatizzata, in contropartita, rispettivamente, dei nuovi
conti: SAR55150 e SAR55151.
Si riportano, nell’Allegato n. 3, le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
103594
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTI gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, volti ad assicurare ai
lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una tutela in
costanza di rapporto di lavoro in casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause
previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
VISTO, in particolare, l’articolo 26 del decreto legislativo n.148 del 2015, che prevede che le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale
stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi
di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni
salariali, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi
di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia
di integrazione salariale;
VISTO l’articolo 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che disciplina il fondo di solidarietà
residuale, volto ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia
di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale di settore
o un fondo di solidarietà alternativo;
VISTO l’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in base al quale qualora gli
accordi di cui all’articolo 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi
dimensionali già coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di
lavoro, del relativo settore, rientrano nell’ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti
alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già
deliberate;
VISTO l’articolo 29 del decreto legislativo n.148 del 2015 che stabilisce che, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale assume la denominazione di fondo di integrazione
salariale ed è soggetto alle disposizioni del medesimo articolo 29 in aggiunta a quelle che
disciplinano il fondo residuale;
VISTO l’articolo 22, comma 4, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 che stabilisce che per le
prestazioni dell’assegno straordinario di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b) del decreto
legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro
interessato ha l’obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima
1
103594
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento
della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti;
VISTO l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, n. 94343 del 3 febbraio 2016 che disciplina il fondo di integrazione
salariale;
VISTO l’accordo sindacale stipulato in data 18 luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise
Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI UIL, FIADEL, con il quale, in attuazione delle
disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di costituire il Fondo bilaterale di
solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle imprese dei servizi ambientali, ai sensi
dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevedendo, tra le altre prestazioni, quella
dell’assegno straordinario e contribuzione correlata alla prestazione;
CONSIDERATA l’esigenza delle parti sociali espressa nell’accordo sindacale del 18 luglio 2018 di
costituire un fondo di solidarietà bilaterale per il settore dei servizi ambientali, già coperto dal fondo
di integrazione salariale, secondo le disposizioni previste dalla normativa innanzi indicata;
RITENUTO, pertanto, istituire il Fondo ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 2, del decreto legislativo
n. 148 del 2015
DECRETA
Articolo 1
(Istituzione del Fondo)
1. E’ istituito presso l’INPS il “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del
personale del settore dei servizi ambientali” riservato ai datori di lavoro esercenti servizi
ambientali, che fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo
I del decreto legislativo n. 148 del 2015 e che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
2
103594
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell’INPS.
3. Ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di
amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di
contabilità dell’INPS e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta. Per gli
assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali
provvedono a versarli all’Istituto distintamente.
Articolo 2
(Finalità e beneficiari)
1. Il Fondo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo
n. 148 del 2015 ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro nonché, con
riferimento agli articoli 26, comma 9, e 32 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015,
le tutele di cui al successivo articolo 6.
2. Beneficiari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che
occupano mediamente più di 5 dipendenti del settore dei servizi ambientali, ivi compresi gli
apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.
Articolo 3
(Amministrazione del Fondo)
1. La gestione del Fondo è assicurata da un comitato amministratore, (in seguito “comitato”),
composto da cinque componenti complessivi designati dalle Organizzazioni imprenditoriali
firmatarie dell’accordo costitutivo del Fondo del 18 luglio 2018, da cinque componenti
complessivi designati dalle OO.SS. nazionali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, in possesso
dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo
n. 148 del 2015 nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, in rappresentanza,
rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell’economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 38 del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
3
103594
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il comitato rimane in carica quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del
nuovo comitato.
4. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
5. Il comitato elegge il presidente tra i componenti designati dalle parti stipulanti l’accordo di
costituzione del Fondo del 18 luglio 2018, rispettivamente e a turno tra i componenti
designati dalle Organizzazioni imprenditoriali e unitariamente dalle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori.
6. Alle riunioni del comitato partecipano, con voto consultivo, il collegio sindacale dell’Inps e il
Direttore Generale dell’Inps o un suo delegato.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto
del presidente.
8. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall’incarico, per qualunque causale, un
componente del comitato, si provvederà alla sua sostituzione per il periodo residuo con altro
componente designato secondo le modalità di cui al presente articolo.
9. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare fino all’insediamento dei nuovi
componenti.
10. L’esecuzione delle deliberazioni del comitato può essere sospesa da parte del direttore
generale dell’INPS, qualora se ne evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di
sospensione è adottato nel termine di cinque giorni. Detto provvedimento è sottoposto, con
indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell’INPS, nell’ambito delle
funzioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e
successive modificazioni. Entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla
decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
4
103594
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Articolo 4
(Comitato amministratore: requisiti dei componenti)
1. I componenti del comitato sono esperti in possesso di specifica competenza ed esperienza
in materia di lavoro e occupazione. Devono aver maturato un’esperienza complessiva di
almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di insegnamento universitario in materia
lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere direttivo o di partecipazione a
organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria.
2. Detti esperti sono altresì in possesso dei requisiti di professionalità, di assenza di conflitto di
interesse e requisiti di onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del
2015.
3. A pena di ineleggibilità o decadenza, i predetti esperti non possono detenere cariche in altri
Fondi bilaterali di solidarietà.
4. La sussistenza di requisiti e l’assenza di situazioni impeditive è accertata dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
Articolo 5
(Compiti del comitato amministratore del Fondo)
1. Il comitato amministratore ha il compito di:
a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps i
bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria
relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni
altro atto richiesto per la gestione del Fondo; ove necessario, deliberare, sentite le parti
firmatarie dell’accordo costitutivo del Fondo, le regole di precedenza e turnazione e i
limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro;
5
103594
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
c) fare proposte, anche alle parti firmatarie dell’accordo del 18 luglio 2018, in materia di
contributi, interventi e trattamenti e anche ai fini di cui all’articolo 26, comma 3, del
decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35,
commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
d) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei
trattamenti nonché sull’andamento della gestione, studiando e proponendo alle parti
firmatarie dell’accordo costitutivo del Fondo i provvedimenti necessari per il miglior
funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f) elaborare, sentite le parti firmatarie dell’ accordo del 18 luglio 2018, proposte di modifica
all’importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione da adottare con
decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e
delle finanze;
g) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti e, in
particolare, dall’articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Articolo 6
(Prestazioni)
1. In coerenza con le finalità di cui all’articolo 2, il Fondo provvede alla:
a) erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario
di lavoro o da sospensione temporanea dell’ attività lavorativa per la causali previste dal
Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie
e/o straordinarie;
b) erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova
Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), ovvero alle prestazioni previste dalla legge
in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c) erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di
lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che
tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivi all’esodo;
6
103594
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
d) alla stipula di apposite convenzioni anche con i fondi interprofessionali al fine di
assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in
concorso con gli appositi fondi regionali e/o nazionali o dell’Unione Europea.
2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), ricorrono nei casi di dipendenti sospesi dal lavoro
o che effettuino prestazioni a orario ridotto per una delle seguenti causali: a) Integrazione
salariale ordinaria: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa
o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato; b)
Integrazione salariale straordinaria: - riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad
esclusione dei casi di cessazione dell’attività dell’impresa o di un ramo di essa; contratti di
solidarietà.
3. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato l’assegno ordinario, alle
condizioni previste, trova applicazione per il periodo massimo di durata residua del
contratto.
4. L’importo dell’assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale, così come
definita dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche in relazione ai massimali.
5. L’assegno ordinario è corrisposto per un periodo non superiore a 13 settimane in un biennio
mobile.
6. Il pagamento dell’assegno ordinario, alla fine di ogni periodo di paga, è effettuato dal datore
di lavoro ai dipendenti aventi diritto e, comunque, a seguito della concessione dell’assegno
deliberata dal Comitato amministratore. L’importo dell’assegno è rimborsato dall’INPS al
datore di lavoro o da questi conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi
dovuti e prestazioni corrisposte. Relativamente agli assegni ordinari erogati sulla base delle
causali previste per le integrazioni salariali ordinarie, su espressa richiesta del datore di
lavoro in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie può autorizzare il pagamento
diretto degli assegni.
7. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di fruizione
dell’assegno ordinario fa perdere il diritto all’assegno per le giornate di lavoro effettuate. Il
lavoratore perde il diritto all’assegno nel caso in cui non provveda ad una preventiva
comunicazione all’INPS dell’attività svolta, fermo restando che le comunicazioni obbligatorie
7
103594
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
a carico dei datori di lavoro e delle agenzie di somministrazione sono sufficienti a far
considerare adempiuto il predetto obbligo di comunicazione.
8. All’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria.
9. L’integrazione dell’indennità NASpI di cui al precedente comma 1, lettera b), è dovuta in
relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali
ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo nei casi previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22, e provvede ad assicurare:
a) per tutta la durata di percezione della NASPI, ad un’integrazione della stessa che assicuri
il mantenimento di un trattamento complessivo pari all’ammontare inizialmente liquidato
dall’INPS;
b) per il periodo successivo alla cessazione della prestazione di cui alla lettera a) a causa
dell’esaurimento della sua durata massima, un’integrazione pari all’importo del trattamento
complessivo quale risulta dalle riduzioni di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22, nel limite di ulteriori diciotto mesi.
10. Per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, trova applicazione
esclusivamente la lettera a) del precedente comma.
11. Le integrazioni di cui al precedente comma 9 sono soggette alle regole sulla sospensione,
riduzione e decadenza previste per la prestazione pubblica e richiedono la persistenza dello
stato di disoccupazione anche nel periodo successivo all’esaurimento della prestazione
NASpI stessa.
12. Su richiesta del lavoratore, le integrazioni di cui al precedente comma 9, lettera a), possono
essere erogate in un’unica soluzione laddove analoga modalità di erogazione sia stata
autorizzata dall’INPS con riferimento alla NASPI, ovvero alla prestazione pubblica prevista in
caso di cessazione del rapporto di lavoro, in attuazione dell’articolo 8 del decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22.
13. La misura e la durata degli assegni straordinari, di cui al precedente comma 1, lettera c), sono
determinate dagli accordi sindacali aziendali ivi menzionati, con riferimento al periodo
compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza del trattamento
8
103594
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
pensionistico di vecchiaia o anticipato. La contribuzione correlata è versata fino alla
maturazione dei requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
14. La fruizione dell’assegno straordinario non è cumulabile con la percezione di reddito da
lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell’assegno fino a
concorrenza dei predetti redditi.
15. E’ fatto obbligo al lavoratore, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante
l’erogazione dell’assegno straordinario, di dare tempestiva comunicazione al datore di
lavoro e al Fondo dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro autonomo e subordinato
ai fini della revoca totale o parziale dell’assegno stesso.
16. Nel caso di cumulo con redditi di lavoro subordinato, la base retributiva imponibile
considerata al fine della contribuzione correlata è ridotta in misura pari all’importo di tali
redditi con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
17. Per la realizzazione degli interventi di al comma 1 della lettera d) il Fondo può stipulare
apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale al quale aderiscono i datori di lavoro
che al Fondo fanno riferimento: Le risorse derivanti dalle predette convenzioni sono in ogni
caso vincolate alla finalità formativa.
Articolo 7
(Contribuzione correlata)
1. Per gli assegni ordinari il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore
interessato la contribuzione previdenziale correlata di cui all’articolo 40 della legge 4
novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata degli stessi. Per gli assegni straordinari,
la contribuzione correlata è versata fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per la
pensione di vecchiaia o anticipata.
2. Nel caso delle prestazioni integrative di cui al precedente articolo 6, comma 9, lettera b), la
contribuzione correlata è dovuta ove tale contribuzione, versata per il periodo di erogazione
delle stesse, consenta di maturare il diritto al trattamento pensionistico durante o a
conclusione del periodo di percezione della prestazione integrativa.
9
103594
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Articolo 8
(Procedure e accesso alle prestazioni)
1. L’accesso alle prestazioni del Fondo è preceduto dall’espletamento delle procedure previste
dai contratti collettivi e dalla legge per i processi che comportano modifiche delle condizioni
di lavoro o dei livelli occupazionali.
2. La domanda di accesso agli assegni ordinari è presentata non prima di trenta giorni dall’inizio
della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di quindici giorni
dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività.
3. Il comitato amministratore del Fondo definisce criteri generali e regole che consentano
un’equilibrata distribuzione degli interventi del Fondo tra i datori di lavoro aderenti nonché
le tempistiche di presentazione ed esame delle richieste di intervento.
4. La facoltà di autorizzare le prestazioni è esercitabile dal comitato decorsi sei mesi dalla
nomina dello stesso.
Articolo 9
(Finanziamento)
1. Per gli assegni ordinari e per le prestazioni di integrazione della NASPI ovvero delle
prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro nonché per la
relativa contribuzione correlata è dovuto mensilmente, a carico dei datori di lavoro che
occupano mediamente più di quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65%, di cui
due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori dipendenti, compresi
i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante ed escluso il personale
dirigente. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le
imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti e sino a quindici dipendenti,
l’aliquota è pari allo 0,45%.
2. Un contributo addizionale, nella misura del 1,50%, calcolato in rapporto alle retribuzioni
perse, è dovuto dal datore di lavoro per il periodo di fruizione degli assegni ordinari da parte
dei suoi dipendenti.
3. Un contributo straordinario mensile addizionale è dovuto dal datore di lavoro in caso di
ricorso alla integrazione della NASpI per l’intera durata di fruizione di tale prestazione, nella
10
103594
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
misura del 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non
fossero intervenuti eventi tutelati che possono dare luogo ad accredito figurativo ovvero non
tutelati.
4. I datori di lavoro versano un ulteriore contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12
mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova. I datori di lavoro
versano altresì il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia
di malattia breve di durata a far data dall’avvio operativo del Fondo. Le somme così raccolte
sono utilizzate da ciascun datore di lavoro, per la parte dallo stesso versata, per il
finanziamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b).
5. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo
quanto previsto dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 3, comma
9 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
6. I datori di lavoro possono richiedere il finanziamento delle prestazioni che interessano i
propri dipendenti nel limite massimo della contribuzione da ognuno di essi dovuta,
ricomprendendo in tale calcolo la contribuzione da versare a titolo di contribuzione anche
addizionale e straordinaria di cui ai precedenti commi 2 e 3.
7. Per gli assegni straordinari, è dovuta, da parte di ciascun datore di lavoro interessato, una
contribuzione straordinaria relativa ai propri lavoratori interessati alla corresponsione degli
assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni
erogabili e della contribuzione correlata. Tale importo è versato dall’azienda al Fondo in rate
mensili, fermo restando il versamento della relativa contribuzione correlata da parte
dell’azienda direttamente all’INPS.
Articolo 10
(Equilibrio finanziario del Fondo)
1. Ai sensi dell’articolo 35 comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo
di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
11
103594
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve ed
entro i limiti delle risorse già acquisite ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
3. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio di previsione a otto anni, basato sullo scenario
macroeconomico coerente con il più recente Documento di Economia e Finanza e relativa
Nota di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo
annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio di cui all’articolo 35, comma 3,
del decreto legislativo n. 148 del 2015.
4. Ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i contributi già
versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano
acquisiti al medesimo fondo.
5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, l’importo delle prestazioni o la misura
dell’aliquota contributiva possono essere oggetto di modifica, anche in corso d’anno, su
proposta del comitato tramite decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dell’economia e delle finanze.
6. La modifica dell’aliquota contributiva può essere disposta con decreto direttoriale dei
predetti Ministeri anche in mancanza di proposta del comitato, per assicurare il pareggio di
bilancio, per fare fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, per inadempienza del
comitato in relazione a quanto previsto al precedente comma 5.
Articolo 11
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Dalla data di decorrenza del Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell’ambito
di applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del fondo di integrazione
salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi
eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione
salariale restano acquisiti al medesimo fondo. Il comitato amministratore del fondo di
integrazione salariale, sulla base delle stime effettuate dall’INPS, può proporre al Ministero
12
103594
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, il
mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell’obbligo di corrispondere
la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate,
determinata ai sensi dell’articolo 35, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 9 agosto 2019
f.to
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Luigi Di Maio
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Giovanni Tria
13
ALLEGATO 2
Aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo Servizi Ambientali D.I. n. 103594/2019
ATECO Descrizione ATECO CSC CA
con 4A e se 3X solo tra +5 e ≤15
38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
38.12.00 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi con 1D escluso se 1M o 3T e se 3X solo tra +5 e ≤15
11601
38.21.01 Produzione di compost con 1E o 1F e se 3X solo tra +5 e ≤15
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti
38.32.30 solidi urbani, industriali e biomasse
Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non
38.21.09 pericolosi 70708 se 5J e 5K solo se +5 e ≤15
38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
ALLEGATO 3
Allegato n. 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto SAR30115
Denominazione completa Assegni straordinari per il sostegno del reddito di c ui
all’articolo 6, comma 1, lettera c), del Decreto
Interministeriale n. 103594/2019.
Denominazione abbreviata ASS.STRAORD.ART.6,CO.1,LETT.C. .I.N.103594/19
Validità e movimentabilità 0 5 / 21- M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR10115
Denominazione completa Debiti per assegni straordinari per il sostegno del
reddito di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del
Decreto Interministeriale n. 103594/2019.
Denominazione abbreviata DEB.AS.STRAOR.ART.6,CO.1,LETT.C.D.I.N.103594/19
Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR24153
Denominazione completa Entrate varie – Proventi derivanti dal divieto di
cumulo tra assegni straordinari e redditi da lavoro
(dipendente e autonomo) mediante trattenuta sugli
assegni straordinari - art.6, comma 14, del Decreto
Interministeriale n. 103594/2019.
Denominazione abbreviata E.V.PROV.DIVIETO CUMULO ASS.STRAOR.E REDDITI
Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR21112
Denominazione completa Contributo straordinario per la copertura figurativa
dei periodi di erogazione dell’assegno straordinario a
sostegno del reddito, dovuto dalle aziende tenute alla
denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M.
5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti
- art.9, comma 7, del Decreto Interministeriale n.
103594/2019
Denominazione abbreviata DEB.AS.STRAOR.ART.6,CO.1,LETT.C.D.I.N.103594/19AP
Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR21172
Denominazione completa Contributo straordinario per la copertura figurativa
dei periodi di erogazione dell’assegno straordinario a
sostegno del reddito, dovuto dalle aziende tenute alla
denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M.
5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso -
art.9, comma 7, del Decreto Interministeriale n.
103594/2019
Denominazione abbreviata CTR.STR.CORREL.ASS.STR.ART.9,C.7.DI103594/19AC
Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR24131
Denominazione completa Entrate varie - Recuperi e reintroiti di assegni
straordinari per il sostegno del reddito
Denominazione abbreviata E.V.RECUPERI REINTROITI DI ASS.STRAORDINARI
05/21- M/S
Validità e movimentabilità
Tipo variazione I
Codice conto SAR10132
Denominazione completa Debiti per assegni straordinari non riscossi dai
beneficiari
Denominazione abbreviata DEB./ASSEGNI STRAOR.NON RISCOSSI DAI
BENEFICIARI
Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR00131
Denominazione completa Crediti per assegni straordinari per il sostegno del
reddito da recuperare
Denominazione abbreviata CRED.ASSEGNI STRAORDINARI DA RECUPERARE
Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR55150
Denominazione completa Contropartita per il riporto a nuovo dei saldi “Dare”
Denominazione abbreviata CONTROPARTITA PER RIPORTO A NUOVO SALDI
DARE
Validità e movimentabilità
05/21-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR55151
Denominazione completa Contropartita per il riporto a nuovo dei saldi “Avere”
Denominazione abbreviata CONTROPARTITA PER RIPORTO A NUOVO SALDI
AVERE
Validità e movimentabilità
05/21-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR21115
Denominazione completa Contributo straordinario a copertura degli assegni
straordinari per il sostegno del reddito - art.9. comma
7, del Decreto Interministeriale n. 103594/2019.
Denominazione abbreviata CTR.STR.COP.ASS.STR.ART.9,CO.7D.I.103594/2019
Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR32140
Denominazione completa Onere per la contribuzione figurativa correlata ai
periodi di erogazione degli assegni straordinari per il
sostegno del reddito
Denominazione abbreviata ONERE CTR.FIGUR.PERIODI ASSEGNI
STRAORDINARI
Validità e movimentabilità
05/21-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR21110
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle
prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e
b) del decreto D.I. n. 103594/2019, dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia e al versamento con il
sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza
degli anni precedenti - art. 9, comma 1 del Decreto
Interministeriale n. 103594/2019
Denominazione abbreviata CTR.ORD.COP.ASS.ORD.ART.9,CO.1,D.I.103594/19-
A.P.
Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR21170
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle
prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e
b) del D.I. n. 103594/2019, dovuto dalle aziende
tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di
cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno
in corso - art. 9, comma 1, del Decreto
Interministeriale n. 103594/2019
Denominazione abbreviata CTR.ORD.COP.ASS.ORD.ART.9,C.1, D.I.103594/19-
A.C.
Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR21120
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle
prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e
b) del D.I. n. 103594/2019, accertato mediante
modelli DM10 insoluti e DM10/V non riscosso, di
competenza degli anni precedenti - art. 9, comma 1,
del Decreto Interministeriale n. 103594/2019
Denominazione abbreviata CTR.ORD.COP.ASS.ORD.MOD.DM10INS-DM10V-A.P.
Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR21180
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle
prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e
b) del D.I. n. 103594/2019, accertato mediante
modelli DM10 insoluti e DM10/V non riscosso di
competenza dell’anno in corso - art. 9, comma 1, del
Decreto Interministeriale n. 103594/2019
Denominazione abbreviata CTR.ORD.COP.ASS.ORD.MOD.DM10INS-DM10V-A.C.
Validità e movimentabilità 0 5 /21- M/P10
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 86/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.