Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 86/2021

Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019. Assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 16/06/2021 In vigore dal: 16/06/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019. Assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 17/06/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 86 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.3 OGGETTO: Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019. Assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali di cui al D.I. n. 103594/2019, con particolare riferimento alle prestazioni straordinarie garantite dal medesimo. Si forniscono altresì le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo. INDICE 1. Quadro normativo 2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà 2.1 Finalità e ambito di applicazione 2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo 3. Prestazioni 4. Trattamenti in via straordinaria 4.1 Tipologia 4.2 Requisiti del datore di lavoro e presentazione dell’accordo aziendale 4.3 Requisiti del lavoratore 4.4 Adempimenti della Struttura territoriale INPS che ha in carico la matricola principale aziendale 4.5 Presentazione della domanda e servizi presenti sul portale prestazioni atipiche 4.6 Misura e modalità di calcolo 4.7 Procedure di liquidazione 4.8 Regime tributario 4.9 Contribuzione correlata 4.10 Cumulabilità con i redditi da lavoro 5.Ricorsi amministrativi 6. Finanziamento 6.1 Modalità di finanziamento delle prestazioni 6.2 Codifica datori di lavoro 6.3 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 6.4 Modalità di finanziamento delle prestazioni erogate in via straordinaria 6.4.1 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario 6.4.2 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) 6.4.3 Modalità di composizione del flusso Uniemens-ListaPosPA per i lavoratori iscritti a una della casse pensionistiche della Gestione pubblica 7. Istruzioni contabili 1. Quadro normativo Allo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, per le causali previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale, l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazioni salariali di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo. I fondi di solidarietà, oltre al suddetto scopo, possono perseguire le finalità di erogare prestazioni integrative di prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato e finanziare attività formative. Nei casi in cui gli accordi di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 vengano stipulati in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di quest’ultimo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate (cfr. l’art. 28, comma 2, del D.lgs n. 148/2015). Ciò premesso sul piano generale, con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 18 luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL, FIADEL, è stato convenuto di costituire il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle imprese dei servizi ambientali, ai sensi del citato articolo 26 del D.lgs n. 148/2015. Il predetto accordo è stato recepito con il decreto 9 agosto 2019, n. 103594, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha istituito presso l’INPS il “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali” (d’ora in avanti Fondo). Al riguardo, si rappresenta che l’accordo costitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a un settore già rientrante nell’ambito di applicazione del FIS. Pertanto, come sopra anticipato, i datori di lavoro del relativo settore, in coerenza con le disposizioni del richiamato articolo 28, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo - ai fini dell’obbligo contributivo - rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più destinatari della disciplina del suddetto FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate (cfr. l’art. 11, comma 2, del D.I. n. 103594/2019). Diversamente, per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni ordinarie e integrative garantite dal Fondo, si comunica che il Fondo è pienamente operativo dalla data di nomina del Comitato amministratore, intervenuta il 7 agosto 2020. Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni operative per l’accesso alle prestazioni ordinarie e integrative. Come precisato nella circolare n. 72 del 29 aprile 2021, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica e della necessità di garantire prontamente ai lavoratori interessati la continuità nell’erogazione delle misure di sostegno al reddito, con esclusivo riferimento ai trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19”, i datori di lavoro dovranno continuare ad accedere all’assegno ordinario garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige (cfr. il successivo par. 2.1) oppure alla cassa integrazione in deroga, con la causale “COVID 19 - DL 41/21”, in relazione allo specifico requisito dimensionale. Si evidenzia altresì che la contribuzione versata dai datori di lavoro nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Fondo e la data di operatività del medesimo contribuisce alla “previa costituzione di specifiche riserve finanziarie”, di cui all’articolo 35, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, propedeutiche alla concessione degli interventi a carico del Fondo medesimo. Si segnala, per completezza, che la data di decorrenza del Fondo è la data di entrata in vigore del decreto interministeriale in epigrafe, coincidente con il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, con la presente circolare, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 240 del 12 ottobre 2019 del D.I. n. 103594/2019 (Allegato n. 1), si illustra la disciplina del Fondo così come delineata dalle disposizioni su richiamate. 2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà 2.1 Finalità e ambito di applicazione Il Fondo di solidarietà in commento ha lo scopo di fornire al personale dei datori di lavoro del settore dei servizi ambientali – che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale di cui al citato Titolo I del D.lgs n. 148/2015 e che occupano mediamente più di cinque dipendenti – interventi a tutela del reddito, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie, nonché in presenza di processi di agevolazione all’esodo. Il Fondo può altresì erogare prestazioni integrative ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali e finanziare programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Nello specifico, sono beneficiari degli interventi a tutela del reddito, assicurati dal Fondo, i dipendenti dei datori di lavoro del suddetto settore dei servizi ambientali, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, ad esclusione dei dirigenti. Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo i datori di lavoro esercenti servizi ambientali – individuati in base alle caratteristiche riportate nella tabella di cui all’Allegato n. 2 della presente circolare – che impiegano mediamente più di cinque dipendenti. Il superamento della soglia dimensionale, espressamente fissata dal decreto per la partecipazione al Fondo di solidarietà, viene verificata mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente (cfr. l’art. 26, comma 4, del D.lgs n. 148/2015). Con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, si rappresenta quanto segue. In considerazione della circostanza che il Fondo di solidarietà per ilsettore dei servizi ambientalisia stato “costituito a livello nazionale” successivamente all’entrata in vigore dei decreti interministeriali istitutivi dei citati Fondi territoriali, si configura la fattispecie prevista nel disposto di cui all’articolo 2, comma 5, dei medesimi decreti istitutivi (cfr. i decreti interministeriali n. 96077/2016, e successive modificazioni, e n. 98187/2016). Pertanto, in applicazione del richiamato impianto normativo vigente, i datori di lavoro aventi i requisiti per l’iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige potranno uscire da detti Fondi territoriali e aderire al Fondo bilaterale di solidarietà del settore dei servizi ambientali di cui al D.I. n. 103594/2019. I predetti datori di lavoro non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo di Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo Fondo del settore dei servizi ambientali, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige restano acquisiti ai medesimi Fondi (cfr. le circolari n. 197/2016 e n. 125/2017). 2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale (cfr. l’art. 26, comma 5, del D.lgs n. 148/2015). Il Fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. Il Fondo ha altresì l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio. Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 26, comma 3, del D.lgs n. 148/2015. Per la composizione, durata delle cariche e compiti del Comitato amministratore del Fondo si rinvia agli articoli 3 e 4 del D.I. n. 103594/2019. Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del D.lgs n. 148/2015. Relativamente agli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono invece a carico delle singole aziende esodanti, che provvedono a versarli all’Istituto distintamente (cfr. l’art. 1, comma 3, del D.I. n. 103594/2019). 3. Prestazioni Il Fondo provvede all’erogazione delle seguenti prestazioni ai sensi dell’articolo 6 del D.I. n. 103594/2019: 1) assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dal Titolo I del D.lgs n. 148/2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie (cfr. l’art. 6, comma 1, lettera a); 2) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. l’art. 6, comma 1, lettera b); 3) assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo (cfr. l’art. 6, comma 1, lettera c). Il Fondo provvede inoltre alla stipula di apposite convenzioni anche con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale, altresì con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi regionali e/o nazionali o dell'Unione europea. (cfr. l’art. 6, comma 1, lettera d). È previsto altresì l’accredito della contribuzione correlata, nelle ipotesi in cui vengano erogate le prestazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3). In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 34, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, la suddetta contribuzione correlata, che il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Di seguito si fornisce, nel dettaglio, la disciplina dei trattamenti in via straordinaria garantiti dal Fondo, nonché le relative istruzioni operative. Le istruzioni relative alle prestazioni ordinarie (assegno ordinario e formazione) e integrative, come anticipato, verranno fornite con successiva circolare. 4. Trattamenti in via straordinaria 4.1 Tipologia In via straordinaria il Fondo prevede l’erogazione di assegni straordinari, in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, come indicato nell’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale in argomento, sono beneficiari degli interventi del Fondo i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro del settore dei servizi ambientali, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti. Come specificato nell’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale in argomento, per il periodo di erogazione dell’assegno straordinario compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico è versata alla gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura. 4.2 Requisiti del datore di lavoro e presentazione dell’accordo aziendale Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.I. n. 103594/2019, l’accesso all’assegno straordinario è subordinato all’espletamento delle procedure legislative e delle procedure contrattuali di confronto sindacale, nell’ambito della contrattazione collettiva, per l’individuazione dei lavoratori destinatari della prestazione. Le suddette procedure di confronto sindacale devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle Parti sociali. Il datore di lavoro presenta alla Struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola principale) l’accordo sindacale che individua, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del proprio personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento del Fondo, indicando altresì la Struttura territoriale presso la quale deve essere versata la provvista a copertura degli assegni straordinari, che di norma è individuata nella Struttura territoriale compente in base alla matricola. Unitamente all’accordo de quo, il datore di lavoro deve trasmettere alla predetta Struttura territoriale - tramite la Comunicazione bidirezionale del “Nuovo cassetto previdenziale del contribuente” utilizzando l’oggetto “Prest. straordinarie Fondi solidarietà Dlgs 148/15” reperibile sotto la voce “Posizione Aziendale” - e alla casella di posta elettronica prestazioniatipiche.DG@inps.it la dichiarazione di cui al modello di accreditamento e variazioni (cod. AP144), pubblicato nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it. Per l’assegno straordinario finalizzato alla pensione anticipata “quota 100”, le Parti sociali sottoscrivono uno specifico accordo sindacale al fine di definire le modalità, i criteri e le procedure per l’attuazione del ricambio generazionale, da depositare - entro 30 giorni dalla sottoscrizione - secondo le disposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (cfr. il successivo paragrafo 4.3). 4.3 Requisiti del lavoratore L’accesso all’assegno straordinario presuppone la cessazione del rapporto di lavoro ed è subordinato al perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione pari a 60 mesi, dei requisiti contributivi e/o anagrafici per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia (prima decorrenza utile), inclusa, ove prevista, la c.d. finestra di accesso. Per il triennio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 22, rubricato “Fondi di solidarietà bilaterali”, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 marzo 2019, n. 26, l’assegno straordinario può essere finalizzato anche alla pensione anticipata “quota 100” (cfr. l’art. 14 del decreto-legge n. 4/2019), in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti pensionistici. In tale ultimo caso, le ulteriori condizioni per la concessione sono le seguenti: - invio alla Struttura territorialmente competente degli accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che devono, ai fini del ricambio generazionale, prevedere il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione in argomento; - tali accordi sindacali, per la loro efficacia, devono essere depositati ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs n. 151/2015 entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Poiché la decorrenza della pensione anticipata “quota 100” si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei previsti requisiti, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla predetta prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario in argomento non può pertanto essere erogato oltre il 31 marzo 2022; - invio alla Struttura territorialmente competente, tramite la Comunicazione bidirezionale del “Nuovo cassetto previdenziale del contribuente” con l’oggetto “Prest. straordinarie Fondi solidarietà Dlgs 148/15”, della ricevuta attestante l’avvenuta comunicazione telematica, di cui al punto precedente, dell’azienda al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; - invio del modello di accreditamento e variazioni (cod. AP144) specifico per i lavoratori interessati. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo sono utili i periodi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e, per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nei Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato apposite convenzioni in materia di sicurezza sociale. A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e in applicazione dell’Accodo di recesso (WA), dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) in esso contenuto, è altresì utile la contribuzione versata nel Regno Unito sia ante che post 31 dicembre 2020 (cfr. le circolari n. 16/2020 e n. 53/2021). I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali sono computati una sola volta. Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare, o abbia già presentato la relativa domanda, di assegno ordinario di invalidità. L’accertamento dei requisiti per l’accesso viene effettuato dal datore di lavoro sulla base della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita documentazione prodotta dal lavoratore. Su richiesta del lavoratore, o su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Strutture territoriali competenti provvedono a rilasciare tempestivamente i relativi estratti contributivi. 4.4 Adempimenti della Struttura territoriale INPS che ha in carico la matricola principale aziendale La Struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la posizione aziendale, ricevuti - tramite la Comunicazione bidirezionale del “Nuovo cassetto previdenziale del contribuente” – il modello di accreditamento e variazioni (cod. AP144) e la documentazione relativa all’accordo sindacale, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che all’azienda richiedente sia stato attribuito il codice di autorizzazione “1Z”, che contraddistingue i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà in commento. La Struttura territoriale trasmette alla Direzione centrale Pensioni l’accordo sindacale congiuntamente alla dichiarazione di cui al modello di accreditamento e variazioni (cod. AP144). La Direzione centrale Pensioni procede alla registrazione in procedura degli accordi presentati, all’attribuzione di un codice identificativo e alla relativa comunicazione al datore di lavoro interessato. 4.5 Presentazione della domanda e servizi presenti sul Portale prestazioni atipiche La domanda di assegno straordinario deve essere presentata dal datore di lavoro in modalità telematica, attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Servizi” > “Disoccupazione, sospensione dal lavoro e salvaguardia lavoratori” > “Esodati” > “Prestazione di accompagnamento alla pensione” > “Accedi” > “Prestazioni Esodo dei Fondi di Solidarietà e accompagnamento alla pensione”. A tal fine l’azienda individua i soggetti abilitati ad agire in nome e per conto dell’azienda, ai quali saranno fornite le credenziali di accesso. Il Portale mette a disposizione le seguenti funzionalità: “Domanda di assegno straordinario”, che consente la compilazione e l’invio telematico della domanda di assegno; “Gestione archivio enti accreditati”, che consente l’aggiornamento dei dati del datore di lavoro accreditato; “Pagamenti”, che permette al datore di lavoro di monitorare lo stato dei pagamenti della provvista anticipata mensile ai lavoratori interessati dalla procedura di esodo; “Documenti e FAQ”; “Manuale utente”, accessibile mediante l’icona “Help”, per le istruzioni sull'utilizzo del servizio. 4.6 Misura e modalità di calcolo Ai sensi dell’articolo 6, comma 13, del D.I. n. 103594/2019, la misura e la durata degli assegni straordinari sono determinate dagli accordi sindacali aziendali con riferimento al periodo compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato. L’assegno può essere determinato con due modalità, in base a quanto stabilito dall’accordo aziendale: - può essere pari all’importo mensile lordo del trattamento pensionistico che il lavoratore teoricamente percepirebbe alla data di cessazione del rapporto di lavoro, maggiorato della quota relativa alla contribuzione correlata che sarà versata durante la fruizione della prestazione. Tale maggiorazione verrà computata nella quota contributiva. Nel sistema di calcolo misto, per il calcolo della quota contributiva viene utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno straordinario; nel sistema di calcolo interamente contributivo viene utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla scadenza dell’assegno; - l’importo mensile lordo viene stabilito dall’accordo aziendale, in misura fissa e per tutta la durata della prestazione. In tale caso, l’importo deve essere indicato nella domanda di prestazione. L’assegno straordinario è una prestazione di accompagnamento alla pensione e di conseguenza: non viene trattenuto il contributo ONPI; non viene attribuita la perequazione annua; non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia; non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito. Inoltre, non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio, per cessione del quinto, per riscatti e ricongiunzioni che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione, ecc.). Il decreto interministeriale in argomento non prevede trattenute a favore di organizzazioni sindacali. L’assegno non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto della contribuzione correlata versata dal Fondo in favore del lavoratore durante il periodo di accompagnamento alla pensione. 4.7 Procedure di liquidazione Le Strutture territoriali competenti per la liquidazione della prestazione sono le Strutture Polo di cui al messaggio n. 4621 del 7 luglio 2015 e successive integrazioni e modifiche. Tali Strutture, prima di procedere alla liquidazione della prestazione, devono verificare l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro e l’effettiva contribuzione accreditata in favore del lavoratore all’atto della cessazione medesima, segnalando al datore di lavoro e al lavoratore interessato eventuali discordanze tra i dati indicati nella domanda e quanto verificato. L’assegno straordinario decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, ed è erogato per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della prestazione non deve sussistere soluzione di continuità. Il pagamento è disposto in rate mensili anticipate. Ai lavoratori interessati verrà inviata apposita comunicazione di liquidazione contenente le informazioni relative all’importo lordo mensile della prestazione, al pagamento e alla data di scadenza dell’assegno straordinario. Si rammenta che non è ammessa la trasformazione automatica dell’assegno straordinario in pensione. Il lavoratore ha pertanto l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione di vecchiaia o anticipata alla Struttura territoriale competente. Con successiva comunicazione sarà resa nota alle Strutture territoriali la disponibilità delle procedure di cui al presente paragrafo. 4.8 Regime tributario L’assegno straordinario è assoggettato al regime di tassazione ordinaria ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR). 4.9 Contribuzione correlata Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, il datore di lavoro versa al Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati, il contributo di finanziamento utile al conseguimento del diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura. Tale contribuzione, come sopra anticipato, è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge n. 183/2010 ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo della contribuzione correlata è pari all’importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. A tale proposito, per l’algoritmo di calcolo della c.d. retribuzione persa (che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile) si rinvia alla circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla disciplina introdotta dal D.lgs n. 148/2015. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo. In particolare, per il 2021, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) è pari al 33%. La medesima aliquota si applica agli iscritti alla gestione Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS). Per i lavoratori iscritti alle gestioni Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate (CPI) e Cassa Pensioni Sanitari (CPS) l’aliquota contributiva di riferimento è pari a 32,65%. Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2021 è pari a 103.055,00 euro. 4.10 Cumulabilità con i redditi da lavoro L’articolo 6, comma 14, del D.I. n. 103594/2019 stabilisce che l’assegno straordinario non è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell’assegno fino a concorrenza dei predetti redditi. Ai sensi del successivo comma 16, nel caso di cumulo con i redditi di lavoro subordinato, la base retributiva imponibile considerata al fine della contribuzione correlata è ridotta in misura pari all’importo di tali redditi, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti. Il medesimo articolo 6 al comma 15 specifica altresì che il lavoratore ha l’obbligo - all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante la fruizione dell’assegno straordinario – di comunicare tempestivamente al datore di lavoro e al Fondo (a quest’ultimo per il tramite della Struttura territoriale competente) l’instaurazione di successivi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ai fini della revoca della prestazione da parte del Comitato amministratore o della sua rideterminazione da parte della Struttura territoriale. 5. Ricorsi amministrativi I ricorsi in materia di contributi e prestazioni devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell’INPS, al quale - ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale in commento - spetta decidere in unica istanza. 6. Finanziamento 6.1 Modalità di finanziamento delle prestazioni Le prestazioni del Fondo sono finanziate dai contributi di seguito elencati. A detti contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Sono applicabili altresì le disposizioni in materia di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995. a) Contributo ordinario Per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del D.I. n. 103594/2019 – erogazione di assegni ordinari, di prestazioni integrative, nonché della relativa contribuzione correlata – è dovuto mensilmente al Fondo un contributo ordinario dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti. Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti l’aliquota è pari allo 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori). In relazione agli apprendisti si sottolinea che il contributo è dovuto solo per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto solo tale tipologia di apprendistato è ammessa ad accedere alle prestazioni del Fondo. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione. Detto contributo ordinario è dovuto a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo di solidarietà del settore dei servizi ambientali (ottobre 2019) dai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dello stesso che, come anticipato, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, del D.I. n. 103594/2019, non saranno più assoggettati all’obbligo contributivo verso il Fondo di provenienza (FIS). Inoltre, ai sensi del citato articolo, i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del suddetto Fondo di integrazione salariale, restano acquisiti al medesimo. b) Contributo addizionale In caso di ricorso all’assegno ordinario del Fondo per sospensioni o riduzioni di lavoro, è dovuto altresì un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,50%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. c) Contributo integrativo per il finanziamento della prestazione integrativa NASpI In caso di ricorso alle prestazioni integrative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.I. n. 103594/2019 è dovuto dal datore di lavoro, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, un contributo straordinario mensile nella misura del 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dare luogo ad accredito figurativo ovvero eventi non tutelati. d) Contributo straordinario per il finanziamento di prestazioni di assegno straordinario Per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.I. n. 103594/2019 è dovuta, da parte di ciascuna azienda interessata, una contribuzione straordinaria relativa ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della relativa contribuzione correlata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183/2010. e) Contributo aggiuntivo Il comma 4 dell’articolo 9 del D.I. n. 103594/2019 introduce un ulteriore contributo in cifra fissa, a carico del datore di lavoro, di euro 10 mensili per 12 mensilità, per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova, stabilendo inoltre che i datori di lavoro versano altresì il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata a far data dall’avvio operativo del Fondo. Dette somme ulteriori, versate dal datore di lavoro, sono destinate a finanziare le prestazioni integrative della NASpI di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto in commento. Di seguito si forniscono le indicazioni in ordine alla denuncia e al versamento del contributo ordinario di finanziamento e della contribuzione straordinaria; le istruzioni operative concernenti le altre modalità di contribuzione verranno rese note con separata circolare. 6.2 Codifica datori di lavoro Il “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali” è riservato ai datori di lavoro, esercenti servizi ambientali, che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria e che occupano mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente. Pertanto, sono tenuti all’iscrizione al Fondo tutti i datori di lavoro del settore dei servizi ambientali; le posizioni contributive assegnate ai suddetti datori di lavoro, individuate in base alle caratteristiche riportate nella tabella di cui all’Allegato n. 2 alla presente circolare, dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione (di seguito c.a.) “1Z”, che assume il significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”. L’attribuzione del c.a. “1Z” alle matricole così individuate avverrà, a prescindere dal requisito dimensionale, in automatico a cura della Direzione generale, con contestuale eliminazione del codice di autorizzazione del Fondo di provenienza (“0J” connotante gli iscritti al FIS). I datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo potranno visualizzare l’avvenuta attribuzione del c.a. “1Z” sul “Nuovo cassetto previdenziale del contribuente”. Per quanto riguarda i datori di lavoro che presenteranno domanda di iscrizione all’Istituto successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, si sottolinea che l’attribuzione del c.a. “1Z” sulla nuova matricola verrà effettuata ad opera delle Strutture dell’Istituto territorialmente competenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le Strutture territoriali provvederanno a eseguire le operazioni sopra descritte anche laddove la matricola, che risultava sospesa alla data di pubblicazione della presente circolare, venisse successivamente riattivata; in questo caso, avranno cura di eliminare il c.a. “0J” relativo al Fondo di provenienza (FIS). Poiché dalla data di decorrenza del Fondo il relativo contributo di finanziamento è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente, in presenza del codice di autorizzazione “1Z”, il controllo del requisito occupazionale di più di cinque dipendenti nel semestre sarà effettuato a livello procedurale secondo le consuete modalità illustrate nella circolare n. 176/2016, ai paragrafi 2.2 e 7.1. I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di cinque e fino a quindici dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del seguente codice di autorizzazione: “6G”, che assume il nuovo significato di“Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà”. Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di quindici dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del seguente codice di autorizzazione: “2C”, che ha il significato di“Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà, nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni”. Si sottolinea che l’utilizzo dei codici di autorizzazione “6G” e “2C”, per i datori di lavoro che realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, si rende necessario in quanto le aliquote contributive relative al contributo ordinario sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali (cfr. il precedente paragrafo 6.1, lett. a). In entrambi i casi viene escluso, da parte della procedura, il controllo del limite occupazionale. Ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, dovrà essere comunicata alla Struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro. Si ricorda che, qualora un medesimo datore di lavoro eserciti attività plurime connotate da autonomia funzionale, gestionale e organizzativa e, quindi, classificate in settori diversi, il requisito occupazionale deve essere determinato in relazione al numero di dipendenti distintamente occupati in ognuna delle attività. Per completezza si chiarisce che, con specifico riferimento ai datori di lavoro aventi i requisiti per l’iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige, di cui al paragrafo 2.1 della presente circolare, l’attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “1Z” alle relative matricole (e la contestuale eliminazione ex nunc del c.a. “7V” per gli iscritti al Fondo del Trentino e “6P” per gli iscritti al Fondo Bolzano-Alto Adige) avverrà, esclusivamente, ad opera delle Strutture territoriali competenti, su richiesta dei datori di lavoro da presentare tramite “Cassetto previdenziale aziende”. 6.3 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens A decorrere dal mese di luglio 2021 ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che siano stati codificati con il c.a. “1Z”, con esclusione dei dirigenti e apprendisti non professionalizzanti. I datori di lavoro dovranno versare la contribuzione dovuta da ottobre 2019 (decorrenza del Fondo di solidarietà in oggetto) al mese digiugno 2021 entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (cfr. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, e la circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1). Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da ottobre 2019 a giugno 2021 (mese precedente alla messa a regime del flusso Uniemens), i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito>, il codice “M072” o “M073”; in <Retribuzione>, l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e gli apprendisti non professionalizzanti; in <SommaADebito>, l’importo del contributo, pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo per i datori di lavoro che occupano da più di cinque fino a quindici dipendenti e pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo per i datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti. I datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi ambientali che abbiano versato il contributo ordinario al FIS, nel mese di entrata in vigore del Fondo (ottobre 2019) e nei mesi seguenti, dopo l’attribuzione del c.a. “1Z” e l’eliminazione del c.a. “0J”, potranno recuperare il suddetto contributo, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (ai sensi della deliberazione sopra citata), indicando l’importo indebitamente versato all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> con il codice conguaglio “L220”, avente il significato di “Recupero Contributo mensile ordinario al Fondo di solidarietà residuale - Fondo di Integrazione Salariale”. 6.4 Modalità di finanziamento delle prestazioni erogate in via straordinaria 6.4.1 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario Gli assegni straordinari di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.I. n. 103594/2019 vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento di tali prestazioni. A partire dal giorno 10 di ciascun mese, nel Portale prestazioni atipiche viene messo a disposizione dell’azienda l’importo del pagamento dovuto per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria. L’importo è visibile anche per la Struttura territoriale competente per il versamento della provvista anticipata. Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Struttura territoriale del finanziamento il primo giorno bancabile successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancabile, il termine si intende anticipato al giorno bancabile immediatamente precedente. Per le modalità operative deve farsi riferimento alle istruzioni fornite con il messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020. 6.4.2 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) L’ammontare del contributo straordinario è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Il versamento della contribuzione correlata deve essere effettuato a decorrere dal mese in cui è cessato il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità rispetto al periodo in cui è dovuta la contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria per IVS. I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario di finanziamento della contribuzione correlata, dovranno essere esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore> di <DatiRetributivi>, il seguente codice: Codice Significato SA Lavoratori iscritti al FPLD D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019. Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <DatiRetributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolato il contributo, e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare, pari al 33%. Per consentire l’esatta assegnazione dei dati in estratto conto sarà, inoltre, necessario valorizzare con il tipo copertura “X” l’elemento <Settimana>. La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice: Codice Significato M130 Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario erogato (a carico) dal Fondo solidarietà per il personale del settore dei servizi ambientali iscritti al FPLD di cui al D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019 (ovvero a carico dei datori di lavoro). In corrispondenza di tale codice, saranno indicati il numero dei lavoratori, l’imponibile e il contributo. 6.4.3 Modalità di composizione del flusso Uniemens-ListaPosPA per i lavoratori iscritti a una della casse pensionistiche della Gestione pubblica L’azienda autorizzata al versamento della contribuzione correlata – da effettuare con i modelli F24, utilizzando le ordinarie causali di versamento previste per la Gestione pubblica – dovrà elaborare per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che accedono alla prestazione un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 9 “Contribuzione correlata lavoratori in esodo”. L’elemento <E0_PeriodoNelMese> o V1 <V1_PeriodoPrecedente> relativo all’ultimo periodo utile che precede la data di cessazione dal servizio, deve indicare nell’elemento <CodiceCessazione> il valore 53 “Cessazione D.I. n. 103594/2019”. Per ciascun lavoratore ammesso alla procedura di esodo, all’interno dell’elemento <InquadramentoLavPA>, deve essere valorizzato l’elemento <TipoImpiego> con il codice 46 “Lavoratore D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019” e gli elementi <contratto> e <qualifica> con i valori dichiarati nell’ultimo periodo utile. L’elemento <TipoServizio> da utilizzare durante il periodo di erogazione della prestazione deve essere valorizzato con il codice 39 “Lavoratore D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019 - Fondo bilaterale di solidarietà personale del settore dei servizi ambientali”. All’interno dell’elemento <GestPensionistica> non devono essere valorizzati gli elementi <StipendioTabellare> e <RetribIndivAnzianita>. L’elemento <Imponibile> deve essere valorizzato indicando il valore di riferimento sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> con l’importo della contribuzione da versare. Si segnala, infine, che eventuali arretrati relativi al rapporto di lavoro devono essere denunciati utilizzando le consuete modalità previste per il personale cessato, elaborando gli specifici Elementi V1, causale 1. 7. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà trattato nella presente circolare e regolamentato con D.I. n. 103594/2019, si istituisce la seguente nuova gestione contabile: - SA - Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019. Nell’ambito di tale Gestione viene istituita la contabilità separata: - SAR – Gestione assicurativa a ripartizione. Nell’ambito della nuova gestione SAR, si istituiscono i seguenti conti, al fine di rilevare l’onere per gli assegni straordinari di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.I. n. 103594/2019, erogati con la procedura di liquidazione delle pensioni, opportunamente aggiornata, nonché il debito nei confronti dei lavoratori beneficiari, interessati da processi di agevolazione all’esodo: SAR30115 – Assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.I. n. 103594/2019; SAR10115 – Debiti per assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 6, co. 1, lettera c), del D.I. n. 103594/2019. Le rate di assegni straordinari eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai beneficiari, andranno imputate al nuovo conto SAR24131, ovvero al conto GPA10031, sulla base delle specifiche causali di riaccredito. Eventuali assegni riaccreditati andranno evidenziati, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con il codice bilancio di nuova istituzione: “3193 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni straordinari a sostegno del reddito, art. 6, co. 1, lettera c), del D.I. n. 103594/2019– SAR”. Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da definire, verranno registrati al nuovo conto SAR10132, a cura della Direzione generale. Al conto di recupero di prestazioni indebite SAR24131, viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione: “1162 – Recupero di assegni straordinari a sostegno del reddito, art. 6, comma 1, lettera c), del D.I. n. 103594/2019 – SAR”. Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno registrate al nuovo conto SAR00131, sulla base della ripartizione del saldo del conto in uso GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente adeguata. Il citato codice bilancio “1162” dovrà essere utilizzato per evidenziare altresì i crediti per prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069. Gli assegni straordinari del Fondo di solidarietà in questione verranno erogati previo versamento della provvista mensile anticipata dai datori di lavoro avvalendosi della procedura automatizzata conferente (“PRAT”), secondo le modalità operative riportate nel paragrafo 6.4.1. La rilevazione contabile delle provviste avverrà sul conto GPA54110, sulla base del processo di gestione amministrativa a seguito del quale, la procedura conferente effettuerà la ripartizione delle stesse, con chiusura dell’SC724, dal conto sopra citato a quello di definitiva imputazione del contributo straordinario a copertura degli assegni in oggetto, istituito in questa sede, SAR21115. Per le ulteriori specifiche contabili si fa rinvio al messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020. La rilevazione della trattenuta sugli assegni straordinari, per incumulabilità con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, in applicazione dell’articolo 6, comma 14, del citato D.I. n. 103594/2019, andrà effettuata al conto di nuova istituzione SAR24153. Per rilevare la contribuzione correlata agli assegni straordinari, dovuta dalle aziende esodanti e valorizzata nel flusso UNIEMENS con il codice “M130”, secondo le modalità di cui al paragrafo 6.4.2, si istituiscono i seguenti conti: - SAR21112 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario di competenza degli anni precedenti; - SAR21172 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario di competenza dell’anno in corso. Con riferimento alla gestione pensionistica di iscrizione dei lavoratori (FPLD), in attesa dell’implementazione delle procedure informatiche che consentiranno la rilevazione automatizzata dell’accreditamento della contribuzione correlata, a copertura dei periodi corrispondenti all’esodo, mediante trasferimento economico dal Fondo di solidarietà in oggetto alla gestione pensionistica di iscrizione dei lavoratori, le relative imputazioni avverranno al nuovo conto SAR32140, da movimentare in sezione “DARE”, in contropartita del conto FPR22041 (per il FPLD). Infine, con riferimento alla contabilizzazione della contribuzione ordinaria a titolo di finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto n. 103594/2019 – erogazione di assegni ordinari, di prestazioni integrative nonché della relativa contribuzione correlata, si istituiscono i seguenti conti: - SAR21110 per il contributo ordinario di competenza anni precedenti; - SAR21170 per il contributo ordinario di competenza anno in corso. Ai conti andranno registrate le somme esposte nel flusso UNIEMENS con i nuovi codici “M072” o “M073”, in relazione al numero dei dipendenti delle aziende, a cui corrisponde un diverso importo del contributo. Si istituiscono, inoltre, gli ulteriori conti per l’imputazione della contribuzione ordinaria derivante da modelli DM10 insoluti e DM10/V, a cura della citata procedura automatizzata: - SAR21120 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V non riscosso, di competenza degli anni precedenti; - SAR21180 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V non riscosso, di competenza dell’anno in corso. Le istruzioni contabili riferite e collegate alle modalità di finanziamento delle contribuzioni diverse da quelle ordinarie e straordinarie, nonché quelle relative alla contribuzione addizionale sulle prestazioni ordinarie, verranno fornite con separata circolare unitamente alle istruzioni amministrative e operative. Avuto riguardo ai casi di recupero del contributo ordinario già versato al FIS dai datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà in esame, recupero valorizzato nelle denunce mensili con il codice UNIEMENS “L220”, dovrà essere imputato, a cura della procedura informatica di ripartizione contabile dei DM, il conto esistente FRR34100, istituito con il messaggio n. 3112 del 18 luglio 2016. I saldi dei conti di debito e di credito del Fondo, risultanti a fine dell’esercizio, saranno ripresi in carico nel nuovo esercizio, in via automatizzata, in contropartita, rispettivamente, dei nuovi conti: SAR55150 e SAR55151. Si riportano, nell’Allegato n. 3, le variazioni intervenute al piano dei conti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 103594 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze VISTI gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, volti ad assicurare ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro in casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; VISTO, in particolare, l’articolo 26 del decreto legislativo n.148 del 2015, che prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale; VISTO l’articolo 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che disciplina il fondo di solidarietà residuale, volto ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale di settore o un fondo di solidarietà alternativo; VISTO l’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in base al quale qualora gli accordi di cui all’articolo 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro, del relativo settore, rientrano nell’ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate; VISTO l’articolo 29 del decreto legislativo n.148 del 2015 che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale assume la denominazione di fondo di integrazione salariale ed è soggetto alle disposizioni del medesimo articolo 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale; VISTO l’articolo 22, comma 4, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 che stabilisce che per le prestazioni dell’assegno straordinario di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b) del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l’obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima 1 103594 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti; VISTO l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 94343 del 3 febbraio 2016 che disciplina il fondo di integrazione salariale; VISTO l’accordo sindacale stipulato in data 18 luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI UIL, FIADEL, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di costituire il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle imprese dei servizi ambientali, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevedendo, tra le altre prestazioni, quella dell’assegno straordinario e contribuzione correlata alla prestazione; CONSIDERATA l’esigenza delle parti sociali espressa nell’accordo sindacale del 18 luglio 2018 di costituire un fondo di solidarietà bilaterale per il settore dei servizi ambientali, già coperto dal fondo di integrazione salariale, secondo le disposizioni previste dalla normativa innanzi indicata; RITENUTO, pertanto, istituire il Fondo ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 DECRETA Articolo 1 (Istituzione del Fondo) 1. E’ istituito presso l’INPS il “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali” riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali, che fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 e che occupano mediamente più di 5 dipendenti. 2 103594 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell’INPS. 3. Ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell’INPS e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente. Articolo 2 (Finalità e beneficiari) 1. Il Fondo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro nonché, con riferimento agli articoli 26, comma 9, e 32 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, le tutele di cui al successivo articolo 6. 2. Beneficiari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti del settore dei servizi ambientali, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti. Articolo 3 (Amministrazione del Fondo) 1. La gestione del Fondo è assicurata da un comitato amministratore, (in seguito “comitato”), composto da cinque componenti complessivi designati dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie dell’accordo costitutivo del Fondo del 18 luglio 2018, da cinque componenti complessivi designati dalle OO.SS. nazionali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 3 103594 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 3. Il comitato rimane in carica quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato. 4. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese. 5. Il comitato elegge il presidente tra i componenti designati dalle parti stipulanti l’accordo di costituzione del Fondo del 18 luglio 2018, rispettivamente e a turno tra i componenti designati dalle Organizzazioni imprenditoriali e unitariamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. 6. Alle riunioni del comitato partecipano, con voto consultivo, il collegio sindacale dell’Inps e il Direttore Generale dell’Inps o un suo delegato. 7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente. 8. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall’incarico, per qualunque causale, un componente del comitato, si provvederà alla sua sostituzione per il periodo residuo con altro componente designato secondo le modalità di cui al presente articolo. 9. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare fino all’insediamento dei nuovi componenti. 10. L’esecuzione delle deliberazioni del comitato può essere sospesa da parte del direttore generale dell’INPS, qualora se ne evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione è adottato nel termine di cinque giorni. Detto provvedimento è sottoposto, con indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell’INPS, nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni. Entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. 4 103594 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Articolo 4 (Comitato amministratore: requisiti dei componenti) 1. I componenti del comitato sono esperti in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione. Devono aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di insegnamento universitario in materia lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria. 2. Detti esperti sono altresì in possesso dei requisiti di professionalità, di assenza di conflitto di interesse e requisiti di onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 3. A pena di ineleggibilità o decadenza, i predetti esperti non possono detenere cariche in altri Fondi bilaterali di solidarietà. 4. La sussistenza di requisiti e l’assenza di situazioni impeditive è accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Articolo 5 (Compiti del comitato amministratore del Fondo) 1. Il comitato amministratore ha il compito di: a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione del Fondo; ove necessario, deliberare, sentite le parti firmatarie dell’accordo costitutivo del Fondo, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro; 5 103594 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze c) fare proposte, anche alle parti firmatarie dell’accordo del 18 luglio 2018, in materia di contributi, interventi e trattamenti e anche ai fini di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio; d) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti nonché sull’andamento della gestione, studiando e proponendo alle parti firmatarie dell’accordo costitutivo del Fondo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità; e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; f) elaborare, sentite le parti firmatarie dell’ accordo del 18 luglio 2018, proposte di modifica all’importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione da adottare con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze; g) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti e, in particolare, dall’articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Articolo 6 (Prestazioni) 1. In coerenza con le finalità di cui all’articolo 2, il Fondo provvede alla: a) erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’ attività lavorativa per la causali previste dal Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie; b) erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro; c) erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivi all’esodo; 6 103594 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze d) alla stipula di apposite convenzioni anche con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi regionali e/o nazionali o dell’Unione Europea. 2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), ricorrono nei casi di dipendenti sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni a orario ridotto per una delle seguenti causali: a) Integrazione salariale ordinaria: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato; b) Integrazione salariale straordinaria: - riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività dell’impresa o di un ramo di essa; contratti di solidarietà. 3. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato l’assegno ordinario, alle condizioni previste, trova applicazione per il periodo massimo di durata residua del contratto. 4. L’importo dell’assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale, così come definita dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche in relazione ai massimali. 5. L’assegno ordinario è corrisposto per un periodo non superiore a 13 settimane in un biennio mobile. 6. Il pagamento dell’assegno ordinario, alla fine di ogni periodo di paga, è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto e, comunque, a seguito della concessione dell’assegno deliberata dal Comitato amministratore. L’importo dell’assegno è rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questi conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Relativamente agli assegni ordinari erogati sulla base delle causali previste per le integrazioni salariali ordinarie, su espressa richiesta del datore di lavoro in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie può autorizzare il pagamento diretto degli assegni. 7. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di fruizione dell’assegno ordinario fa perdere il diritto all’assegno per le giornate di lavoro effettuate. Il lavoratore perde il diritto all’assegno nel caso in cui non provveda ad una preventiva comunicazione all’INPS dell’attività svolta, fermo restando che le comunicazioni obbligatorie 7 103594 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze a carico dei datori di lavoro e delle agenzie di somministrazione sono sufficienti a far considerare adempiuto il predetto obbligo di comunicazione. 8. All’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria. 9. L’integrazione dell’indennità NASpI di cui al precedente comma 1, lettera b), è dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei casi previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e provvede ad assicurare: a) per tutta la durata di percezione della NASPI, ad un’integrazione della stessa che assicuri il mantenimento di un trattamento complessivo pari all’ammontare inizialmente liquidato dall’INPS; b) per il periodo successivo alla cessazione della prestazione di cui alla lettera a) a causa dell’esaurimento della sua durata massima, un’integrazione pari all’importo del trattamento complessivo quale risulta dalle riduzioni di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel limite di ulteriori diciotto mesi. 10. Per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, trova applicazione esclusivamente la lettera a) del precedente comma. 11. Le integrazioni di cui al precedente comma 9 sono soggette alle regole sulla sospensione, riduzione e decadenza previste per la prestazione pubblica e richiedono la persistenza dello stato di disoccupazione anche nel periodo successivo all’esaurimento della prestazione NASpI stessa. 12. Su richiesta del lavoratore, le integrazioni di cui al precedente comma 9, lettera a), possono essere erogate in un’unica soluzione laddove analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall’INPS con riferimento alla NASPI, ovvero alla prestazione pubblica prevista in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in attuazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. 13. La misura e la durata degli assegni straordinari, di cui al precedente comma 1, lettera c), sono determinate dagli accordi sindacali aziendali ivi menzionati, con riferimento al periodo compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza del trattamento 8 103594 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze pensionistico di vecchiaia o anticipato. La contribuzione correlata è versata fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata. 14. La fruizione dell’assegno straordinario non è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell’assegno fino a concorrenza dei predetti redditi. 15. E’ fatto obbligo al lavoratore, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante l’erogazione dell’assegno straordinario, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro e al Fondo dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro autonomo e subordinato ai fini della revoca totale o parziale dell’assegno stesso. 16. Nel caso di cumulo con redditi di lavoro subordinato, la base retributiva imponibile considerata al fine della contribuzione correlata è ridotta in misura pari all’importo di tali redditi con corrispondente riduzione dei relativi versamenti. 17. Per la realizzazione degli interventi di al comma 1 della lettera d) il Fondo può stipulare apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale al quale aderiscono i datori di lavoro che al Fondo fanno riferimento: Le risorse derivanti dalle predette convenzioni sono in ogni caso vincolate alla finalità formativa. Articolo 7 (Contribuzione correlata) 1. Per gli assegni ordinari il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione previdenziale correlata di cui all’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata degli stessi. Per gli assegni straordinari, la contribuzione correlata è versata fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata. 2. Nel caso delle prestazioni integrative di cui al precedente articolo 6, comma 9, lettera b), la contribuzione correlata è dovuta ove tale contribuzione, versata per il periodo di erogazione delle stesse, consenta di maturare il diritto al trattamento pensionistico durante o a conclusione del periodo di percezione della prestazione integrativa. 9 103594 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Articolo 8 (Procedure e accesso alle prestazioni) 1. L’accesso alle prestazioni del Fondo è preceduto dall’espletamento delle procedure previste dai contratti collettivi e dalla legge per i processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali. 2. La domanda di accesso agli assegni ordinari è presentata non prima di trenta giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di quindici giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività. 3. Il comitato amministratore del Fondo definisce criteri generali e regole che consentano un’equilibrata distribuzione degli interventi del Fondo tra i datori di lavoro aderenti nonché le tempistiche di presentazione ed esame delle richieste di intervento. 4. La facoltà di autorizzare le prestazioni è esercitabile dal comitato decorsi sei mesi dalla nomina dello stesso. Articolo 9 (Finanziamento) 1. Per gli assegni ordinari e per le prestazioni di integrazione della NASPI ovvero delle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro nonché per la relativa contribuzione correlata è dovuto mensilmente, a carico dei datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante ed escluso il personale dirigente. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti e sino a quindici dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,45%. 2. Un contributo addizionale, nella misura del 1,50%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, è dovuto dal datore di lavoro per il periodo di fruizione degli assegni ordinari da parte dei suoi dipendenti. 3. Un contributo straordinario mensile addizionale è dovuto dal datore di lavoro in caso di ricorso alla integrazione della NASpI per l’intera durata di fruizione di tale prestazione, nella 10 103594 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze misura del 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dare luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati. 4. I datori di lavoro versano un ulteriore contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova. I datori di lavoro versano altresì il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia breve di durata a far data dall’avvio operativo del Fondo. Le somme così raccolte sono utilizzate da ciascun datore di lavoro, per la parte dallo stesso versata, per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b). 5. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 3, comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335. 6. I datori di lavoro possono richiedere il finanziamento delle prestazioni che interessano i propri dipendenti nel limite massimo della contribuzione da ognuno di essi dovuta, ricomprendendo in tale calcolo la contribuzione da versare a titolo di contribuzione anche addizionale e straordinaria di cui ai precedenti commi 2 e 3. 7. Per gli assegni straordinari, è dovuta, da parte di ciascun datore di lavoro interessato, una contribuzione straordinaria relativa ai propri lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata. Tale importo è versato dall’azienda al Fondo in rate mensili, fermo restando il versamento della relativa contribuzione correlata da parte dell’azienda direttamente all’INPS. Articolo 10 (Equilibrio finanziario del Fondo) 1. Ai sensi dell’articolo 35 comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. 11 103594 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve ed entro i limiti delle risorse già acquisite ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 3. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio di previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di Economia e Finanza e relativa Nota di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 4. Ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i contributi già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo. 5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota contributiva possono essere oggetto di modifica, anche in corso d’anno, su proposta del comitato tramite decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze. 6. La modifica dell’aliquota contributiva può essere disposta con decreto direttoriale dei predetti Ministeri anche in mancanza di proposta del comitato, per assicurare il pareggio di bilancio, per fare fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, per inadempienza del comitato in relazione a quanto previsto al precedente comma 5. Articolo 11 (Disposizioni finali) 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Dalla data di decorrenza del Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell’ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo. Il comitato amministratore del fondo di integrazione salariale, sulla base delle stime effettuate dall’INPS, può proporre al Ministero 12 103594 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dell’articolo 35, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 9 agosto 2019 f.to Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio Il Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria 13 ALLEGATO 2 Aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo Servizi Ambientali D.I. n. 103594/2019 ATECO Descrizione ATECO CSC CA con 4A e se 3X solo tra +5 e ≤15 38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 38.12.00 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi con 1D escluso se 1M o 3T e se 3X solo tra +5 e ≤15 11601 38.21.01 Produzione di compost con 1E o 1F e se 3X solo tra +5 e ≤15 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti 38.32.30 solidi urbani, industriali e biomasse Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non 38.21.09 pericolosi 70708 se 5J e 5K solo se +5 e ≤15 38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi ALLEGATO 3 Allegato n. 3 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione I Codice conto SAR30115 Denominazione completa Assegni straordinari per il sostegno del reddito di c ui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del Decreto Interministeriale n. 103594/2019. Denominazione abbreviata ASS.STRAORD.ART.6,CO.1,LETT.C. .I.N.103594/19 Validità e movimentabilità 0 5 / 21- M/P10 Tipo variazione I Codice conto SAR10115 Denominazione completa Debiti per assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del Decreto Interministeriale n. 103594/2019. Denominazione abbreviata DEB.AS.STRAOR.ART.6,CO.1,LETT.C.D.I.N.103594/19 Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10 Tipo variazione I Codice conto SAR24153 Denominazione completa Entrate varie – Proventi derivanti dal divieto di cumulo tra assegni straordinari e redditi da lavoro (dipendente e autonomo) mediante trattenuta sugli assegni straordinari - art.6, comma 14, del Decreto Interministeriale n. 103594/2019. Denominazione abbreviata E.V.PROV.DIVIETO CUMULO ASS.STRAOR.E REDDITI Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10 Tipo variazione I Codice conto SAR21112 Denominazione completa Contributo straordinario per la copertura figurativa dei periodi di erogazione dell’assegno straordinario a sostegno del reddito, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - art.9, comma 7, del Decreto Interministeriale n. 103594/2019 Denominazione abbreviata DEB.AS.STRAOR.ART.6,CO.1,LETT.C.D.I.N.103594/19AP Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10 Tipo variazione I Codice conto SAR21172 Denominazione completa Contributo straordinario per la copertura figurativa dei periodi di erogazione dell’assegno straordinario a sostegno del reddito, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso - art.9, comma 7, del Decreto Interministeriale n. 103594/2019 Denominazione abbreviata CTR.STR.CORREL.ASS.STR.ART.9,C.7.DI103594/19AC Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10 Tipo variazione I Codice conto SAR24131 Denominazione completa Entrate varie - Recuperi e reintroiti di assegni straordinari per il sostegno del reddito Denominazione abbreviata E.V.RECUPERI REINTROITI DI ASS.STRAORDINARI 05/21- M/S Validità e movimentabilità Tipo variazione I Codice conto SAR10132 Denominazione completa Debiti per assegni straordinari non riscossi dai beneficiari Denominazione abbreviata DEB./ASSEGNI STRAOR.NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10 Tipo variazione I Codice conto SAR00131 Denominazione completa Crediti per assegni straordinari per il sostegno del reddito da recuperare Denominazione abbreviata CRED.ASSEGNI STRAORDINARI DA RECUPERARE Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10 Tipo variazione I Codice conto SAR55150 Denominazione completa Contropartita per il riporto a nuovo dei saldi “Dare” Denominazione abbreviata CONTROPARTITA PER RIPORTO A NUOVO SALDI DARE Validità e movimentabilità 05/21-M/P10 Tipo variazione I Codice conto SAR55151 Denominazione completa Contropartita per il riporto a nuovo dei saldi “Avere” Denominazione abbreviata CONTROPARTITA PER RIPORTO A NUOVO SALDI AVERE Validità e movimentabilità 05/21-M/P10 Tipo variazione I Codice conto SAR21115 Denominazione completa Contributo straordinario a copertura degli assegni straordinari per il sostegno del reddito - art.9. comma 7, del Decreto Interministeriale n. 103594/2019. Denominazione abbreviata CTR.STR.COP.ASS.STR.ART.9,CO.7D.I.103594/2019 Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10 Tipo variazione I Codice conto SAR32140 Denominazione completa Onere per la contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione degli assegni straordinari per il sostegno del reddito Denominazione abbreviata ONERE CTR.FIGUR.PERIODI ASSEGNI STRAORDINARI Validità e movimentabilità 05/21-M/P10 Tipo variazione I Codice conto SAR21110 Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto D.I. n. 103594/2019, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - art. 9, comma 1 del Decreto Interministeriale n. 103594/2019 Denominazione abbreviata CTR.ORD.COP.ASS.ORD.ART.9,CO.1,D.I.103594/19- A.P. Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10 Tipo variazione I Codice conto SAR21170 Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del D.I. n. 103594/2019, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso - art. 9, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 103594/2019 Denominazione abbreviata CTR.ORD.COP.ASS.ORD.ART.9,C.1, D.I.103594/19- A.C. Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10 Tipo variazione I Codice conto SAR21120 Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del D.I. n. 103594/2019, accertato mediante modelli DM10 insoluti e DM10/V non riscosso, di competenza degli anni precedenti - art. 9, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 103594/2019 Denominazione abbreviata CTR.ORD.COP.ASS.ORD.MOD.DM10INS-DM10V-A.P. Validità e movimentabilità 0 5 / 21-M/P10 Tipo variazione I Codice conto SAR21180 Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del D.I. n. 103594/2019, accertato mediante modelli DM10 insoluti e DM10/V non riscosso di competenza dell’anno in corso - art. 9, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 103594/2019 Denominazione abbreviata CTR.ORD.COP.ASS.ORD.MOD.DM10INS-DM10V-A.C. Validità e movimentabilità 0 5 /21- M/P10

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