Decreto interministeriale 4 agosto 2023, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni. Assegno di integrazione salariale e prestazioni facoltative: modalità di accesso e disciplina. Adempimenti procedurali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Decreto interministeriale 4 agosto 2023, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni. Assegno di integrazione salariale e prestazioni facoltative: modalità di accesso e disciplina. Adempimenti procedurali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
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Roma, 01/08/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 86
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto interministeriale 4 agosto 2023, istitutivo del Fondo di
solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni. Assegno
di integrazione salariale e prestazioni facoltative: modalità di accesso
e disciplina. Adempimenti procedurali. Istruzioni contabili. Variazioni
al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo di solidarietà
bilaterale della Filiera delle Telecomunicazioni, istituito dal decreto
interministeriale 4 agosto 2023. Il Fondo è volto ad assicurare ai lavoratori
del settore, a prescindere dalla consistenza numerica dell'organico, una
tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Il Fondo assicura, inoltre,
prestazioni facoltative ai sensi dell’articolo 26, comma 9, del D.lgs n.
148/2015.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità e ambito di applicazione
2.1 Datori di lavoro
2.2 Finalità
2.3 Comitato amministratore del Fondo
2.4 Ricorsi amministrativi
3. Assegno di integrazione salariale
3.1 Beneficiari
3.2 Finanziamento
3.2.1 Contributo addizionale
3.3 Causali
3.4 Durata della prestazione
3.5 Misura della prestazione
3.6 Informativa sindacale
3.7 Termini di presentazione delle domande
3.8 Istruttoria delle domande e delibera di concessione
3.9 Modalità di pagamento
3.10 Nomina del Comitato amministratore e regime transitorio
4. Prestazioni facoltative e integrative
4.1 Finanziamento
4.2 Tetto aziendale
4.3 Criteri di precedenza e turnazione
4.4 Programmi formativi
4.4.1 Criteri di accesso
4.4.2 Modalità di presentazione delle domande
4.4.3 Modalità di pagamento
4.4.4 Delibera di concessione
4.5 Prestazioni integrative della CIGO, CIGS e dell’assegno di integrazione salariale
4.5.1 Accesso alla prestazione
4.5.2 Finanziamento e contributo addizionale
4.5.3 Misura della prestazione
4.5.4 Delibera di concessione
4.5.5 Modalità di pagamento
4.5.6 Compatibilità e cumulo
4.6 Prestazioni integrative della NASpI in termine di importi
4.6.1 Criteri di accesso
4.6.2 Finanziamento e contributo addizionale
4.6.3 Misura della prestazione
4.6.4 Delibera di concessione
4.6.5 Pagamento della prestazione
4.6.6 Sospensione, decadenza, cumulo
4.7 Prestazioni integrative della NASpI in ordine alla durata
4.7.1 Criteri di accesso
4.7.2 Misura della prestazione
4.7.3 Finanziamento
4.7.4 Delibera di concessione
4.7.5 Pagamento della prestazione
4.7.6 Sospensione, decadenza, cumulo
4.8 Presentazione della domanda delle prestazioni integrative
5. Equilibrio finanziario del Fondo
6. Monitoraggio della spesa
7. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento, del contributo
addizionale e del conguaglio
8. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Come illustrato con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, la legge 30 dicembre 2021, n. 234
(di seguito, anche legge di Bilancio 2022), ha riformato la normativa degli ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro prevista dal D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, anche
per quanto riguarda i Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali
intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, di cui agli
articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo. In particolare, all’articolo 26 è stato
aggiunto il comma 1-bis, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la
costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito
di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, ossia dell’integrazione salariale ordinaria
(CIGO), con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro
nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste dalle
disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. A seguito della
richiamata riforma, è stato, tra gli altri, introdotto l’articolo 30, comma 1-bis, del D.lgs n.
148/2015, che disciplina la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo
di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà. In particolare, ai sensi del citato
comma 1-bis dell’articolo 30, per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di cui agli
articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 assicurano, in luogo dell’assegno ordinario, la
prestazione di assegno di integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale
ordinaria e straordinaria (CIGS), riconoscendo ai beneficiari, pertanto, l’integrabilità della
prestazione per tutte le fattispecie elencate agli articoli 11 e 21 del medesimo decreto
legislativo. Inoltre, l’assegno di integrazione salariale è garantito per un importo almeno pari ai
trattamenti di integrazione salariale, e per una durata, a seconda della soglia dimensionale
dell’impresa e della causale invocata, almeno pari ai medesimi trattamenti e, comunque, nel
rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1, del D.lgs n.
148/2015.
L’articolo 26, comma 9, lettera a), b), c) e c-bis), del D.lgs n. 148/2015, prevede, inoltre, la
possibilità per i Fondi di solidarietà bilaterali di:
“a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle
prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni
integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla
normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei
processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea;
c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro
dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni,
consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età
non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni”.
Il successivo comma 10 del medesimo articolo 26 ha previsto altresì che per le finalità
suddette i Fondi di solidarietà possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e
classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell'ambito di applicazione
dell’integrazione salariale ordinaria e/o di quella straordinaria.
Tanto premesso, come illustrato con la circolare n. 107 del 21 dicembre 2023, a seguito
dell’accordo stipulato in data 20 aprile 2022, tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL,
FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, come integrato dall’accordo del 13
settembre 2022, in attuazione delle disposizioni di legge di cui all’articolo 26 del D.lgs n.
148/2015, è stato istituito, con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 4 agosto 2023 (di seguito, decreto
istitutivo), il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni (di seguito,
Fondo), al fine di erogare prestazioni a sostegno del reddito in caso sia di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa sia di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi degli articoli
26, commi 1-bis e 9, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Il Fondo in argomento, per
espressa previsione dell’articolo 10, comma 2, del decreto istitutivo, decorre dal quarto mese
di paga successivo alla data della pubblicazione del decreto stesso, avvenuta nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2023; conseguentemente la relativa disciplina è applicabile a
partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, con il decreto del Ministro del Lavoro e politiche sociali 14
febbraio 2024, n. 17, è stato nominato il Comitato amministratore e, pertanto, il Fondo è
pienamente operativo dal giorno successivo (cfr. il messaggio n. 895 del 1° marzo 2024).
Con la presente circolare si illustra la disciplina di dettaglio del Fondo in esame, con particolare
riferimento alle prestazioni a sostegno del reddito in caso di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa, rinviando a successivi messaggi le istruzioni operative per l’accesso alle
prestazioni facoltative e integrative.
2. Finalità e ambito di applicazione
2.1 Datori di lavoro
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto istitutivo, rientrano nel campo di applicazione del
Fondo “tutte le imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di
telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di
trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e
servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, etc); imprese che svolgono
attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di
telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche
applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti
digitali e multimediali”.
Con riferimento alle attività svolte dalle imprese rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo
in oggetto, si evidenzia che questo ricomprende sia imprese che rientrano nei settori di attività
coperti dalla CIGO e dalla CIGS, sia imprese operanti in settori di attività precedentemente
coperti dal FIS. A tale proposito, è opportuno ricordare che, per i datori di lavoro che
impiegano più di 15 dipendenti, il FIS garantisce la prestazione di assegno di integrazione
salariale solo per causali ordinarie e che gli stessi, pertanto, rientrano anche nel campo di
applicazione della CIGS. Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 20, comma 3-bis, del
D.lgs n. 148/2015, introdotto dalla legge n. 234/2021, la CIGS trova applicazione ai datori di
lavoro che impiegano più di 15 dipendenti nel semestre precedente, solo se operanti nei
settori non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015. La citata
normativa è richiamata dall’articolo 10, commi 3 e 5, del decreto istitutivo; pertanto, dal mese
di decorrenza del nuovo Fondo (gennaio 2024), i datori di lavoro precedentemente afferenti al
FIS, non sono più soggetti alla disciplina di quest’ultimo e, qualora impieghino più di 15
dipendenti nel semestre precedente, a quella della CIGS (cfr. l’art. 10, commi 2 e 4, del
decreto istitutivo). Per l’identificazione dei settori di attività interessati, si rinvia all’elenco di cui
all’Allegato n. 2 della circolare n. 107/2023.
Per quanto riguarda i Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia autonoma di
Trento e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, si rinvia a quanto illustrato al
paragrafo 2.1 della richiamata circolare, ricordando che i datori di lavoro aderenti al nuovo
Fondo non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo di Bolzano-
Alto Adige Sudtirol dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione, ferma restando
la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti al Fondo
del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige Sudtirol restano acquisiti ai medesimi fondi (cfr.
le circolari n. 197 dell’11 novembre 2016 e n. 125 del 9 agosto 2017).
2.2 Finalità
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto istitutivo, il Fondo ha lo scopo di attuare, eventualmente
anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente,
interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, del
medesimo decreto, e prevede l’erogazione di prestazioni ordinarie e integrative. In particolare,
per la totalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo vengono previste
prestazioni integrative a sostegno del reddito sia in caso di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa sia di cessazione del rapporto di lavoro, nonché il finanziamento di programmi
formativi, (cfr. l’art. 5, comma 1, del decreto istitutivo); inoltre, per i datori di lavoro
precedentemente afferenti al FIS, e, pertanto, non rientranti nel campo di applicazione
dell’integrazione salariale ordinaria, il Fondo in esame garantisce la prestazione dell’assegno di
integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015, con le
modalità descritte al comma 2 dell’articolo 5 del decreto istitutivo.
2.3 Comitato amministratore del Fondo
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto istitutivo, il Fondo è gestito da un Comitato amministratore
composto da quattro componenti designati da Assotelecomunicazioni –Asstel e da quattro
componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni che
devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38 del
D.lgs n. 148/2015, nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle finanze,
che devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 38 del medesimo decreto
legislativo.
Come anticipato in premessa, il Comitato amministratore è stato nominato con il D.M. n.
17/2024, e rimarrà in carica per quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del
nuovo Comitato. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.
L’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili
di illegittimità, da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione deve
essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma
che si ritiene violata, al presidente dell’INPS nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 3,
comma 5, del D.lgs 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi il
presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale
termine la decisione diviene esecutiva.
2.4 Ricorsi amministrativi
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto istitutivo, il Comitato amministratore
decide in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza. A tale proposito si
rammenta che, nelle materie di competenza dei Comitati amministratori dei Fondi di
solidarietà, a norma dell’articolo 22 del Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di
competenza dei Comitati dell’INPS - adottato con la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 18 gennaio 2023, n. 8 - è inammissibile il ricorso avverso il
provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato. Pertanto, il Comitato non può
pronunciarsi in seconda istanza in merito alle deliberazioni dallo stesso adottate in materia di
prestazioni a sostegno del reddito (cfr. il paragrafo 6.1 della circolare n. 48 del 17 maggio
2023). Inoltre, l’articolo 23 del medesimo Regolamento dell’Istituto riserva il potere di
autotutela ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà, i quali, ove ne ricorrano i
presupposti, possono riesaminare le deliberazioni da loro adottate nell’esercizio del potere
concessorio loro riconosciuto (cfr. il paragrafo 7 della circolare n. 48/2023).
3. Assegno di integrazione salariale
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo, il Fondo eroga alle imprese non
rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, la prestazione di
assegno di integrazione salariale. Come specificato al medesimo comma, le prestazioni erogate
dal Fondo rappresentano un regime sostitutivo del regime della cassa integrazione guadagni
straordinaria, nonché del Fondo di integrazione salariale e dei rispettivi regimi di contribuzione.
Con l’istituzione del Fondo, pertanto, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro
sopra indicati, sarà garantita l’erogazione della prestazione di assegno di integrazione salariale
per tutte le causali previste dalla normativa di cui agli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015,
nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Inoltre, il Fondo versa alla gestione
previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato dalla sospensione o dalla riduzione
dell’attività lavorativa la contribuzione previdenziale correlata di cui all'articolo 40 della legge 4
novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata dell'assegno di integrazione salariale
(cfr. l’art. 6, comma 6, del decreto istitutivo).
Con riferimento all’assegno di integrazione salariale, per espressa previsione di cui all’articolo
6, comma 7, del decreto istitutivo, “trovano applicazione le garanzie relative agli importi, alle
durate e alle causali previste dall’articolo 30, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 148 del
2015”. Ne deriva che la prestazione non può essere soggetta a eventuali limiti di erogazione e,
pertanto, non si applica il meccanismo del tetto aziendale previsto dal primo periodo del
medesimo comma 7 per le altre prestazioni finanziate da contribuzione ordinaria.
3.1 Beneficiari
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto istitutivo, il Fondo ha lo scopo di attuare,
eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla
legislazione vigente, interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese di cui all’articolo 1,
comma 1, del medesimo decreto. Pertanto, sono destinatari dell’assegno di integrazione
salariale tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato dipendenti delle imprese
afferenti al Fondo non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 10 del D.lgs n.
148/2015. Nello specifico, ai sensi degli articoli 1 e 2 comma 1, del D.lgs n. 148/2015, stante
il rinvio disposto dall’articolo 39, comma 1, del medesimo decreto legislativo, dal 1° gennaio
2022 sono ricompresi nella platea dei beneficiari della prestazione di assegno di integrazione
salariale tutti i lavoratori dipendenti - compresi, pertanto, anche i lavoratori con contratto a
tempo determinato - e i lavoratori a domicilio, nonché gli apprendisti qualunque sia la tipologia
del relativo contratto di apprendistato (cfr. la circolare n. 18/2022). Dalla platea dei beneficiari
restano, invece, esclusi i dirigenti, in quanto non espressamente previsti dal decreto istitutivo
(cfr. l’art. 26, comma 7, del D.lgs n. 148/2015). Ai fini dell’accesso alla prestazione non è
richiesta, in capo al lavoratore, alcuna anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per
la quale è richiesto il trattamento. In ordine alla compatibilità della prestazione di assegno di
integrazione salariale con l’attività di lavoro, nonché con altre prestazioni, si richiamano, in
quanto compatibili, le indicazioni fornite dall’Istituto con le circolari n. 130 del 4 ottobre 2010 e
n. 201 del 16 dicembre 2015.
3.2 Finanziamento
Con riferimento alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 10 del D.lgs
n. 148/2015, il finanziamento per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
istitutivo, avviene con il versamento di un contributo ordinario mensile dello 0,80% (di cui due
terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato, ivi incluso il personale assunto con qualsiasi tipo di contratto di apprendistato e
i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti (cfr. la circolare n. 107/2023).
A tale contributo di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi,
secondo quanto previsto dagli articoli 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015, e 3, comma 9,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3.2.1 Contributo addizionale
Il decreto istitutivo prevede all’articolo 7, comma 1, lettera b), che le prestazioni di cui
all’articolo 5, comma 2, siano finanziate anche con il versamento di un contributo addizionale a
carico del datore di lavoro che usufruisce della prestazione, nella misura dell’1,5%, calcolato
assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori
beneficiari dell’assegno di integrazione salariale.
3.3 Causali
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo, la prestazione di assegno di
integrazione salariale è garantita dal Fondo nei casi di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale
ordinaria e straordinaria. L’assegno di integrazione salariale del Fondo può essere, pertanto,
richiesto per le seguenti causali di cui agli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015:
1. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti,
incluse le intemperie stagionali;
2. situazioni temporanee di mercato;
3. riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
4. crisi aziendale;
5. contratto di solidarietà.
Riguardo ai criteri di valutazione delle domande di assegno di integrazione salariale, con
particolare riferimento alle causali straordinarie, si evidenzia che l’articolo 21, comma 1,
lettera a), del D.lgs n. 148/2015, così come modificato dall’articolo 1, comma 199, della legge
di Bilancio 2022, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’applicabilità della causale di
riorganizzazione aziendale anche per realizzare i processi di transizione individuati e regolati da
apposito decreto interministeriale.
A tale riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto
ministeriale 25 febbraio 2022, n. 33 che apporta delle modifiche al decreto ministeriale 13
gennaio 2016, n. 94033, fornendo indicazioni sui criteri per l’approvazione di un programma di
riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione, nonché specifici criteri
per l’accesso all’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie del Fondo di
integrazione salariale, inclusa quella del contratto di solidarietà. Sul punto, si rinvia a quanto
illustrato con la circolare n. 109 del 5 ottobre 2022, in particolare al paragrafo 4, ribadendo
che i criteri di valutazione delle istanze con causale straordinaria applicabili ai datori di lavoro
afferenti al FIS trovano applicazione, ai fini dell’ammissione all’assegno di integrazione
salariale per causali straordinarie erogato dai Fondi di solidarietà, per le istanze relative ai
datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente. Per
le domande relative ai datori di lavoro con forza occupazionale media superiore a 15
dipendenti nel semestre di riferimento, operano, invece, i criteri previsti dagli articoli 1, 2, 3 e
4 del citato D.M. n. 94033/2016, come novellato dal D.M. n. 33/2022.
Pertanto, le imprese che rientrano nel campo di applicazione del Fondo in esame possono
presentare istanze al Fondo stesso per tutte le causali straordinarie previste dalla normativa
vigente, con l’avvertenza di rispettare i criteri previsti dal D.M. n. 94033/2016, e successive
modificazioni, a seconda del requisito dimensionale posseduto nel semestre precedente alla
data della domanda. Si ricorda, inoltre, che le istanze per le causali in materia di integrazione
salariale ordinaria sono valutate sulla base dei criteri di cui al D.M. 15 aprile 2016, n. 95442
(cfr. la circolare n. 139 del 1° agosto 2016).
3.4 Durata della prestazione
In ordine alla durata della prestazione per periodi di sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa, l’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo, nel richiamare la norma generale,
assicura, alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n.
148/2015 e in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali
ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di durata pari ai
trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della
causale invocata e, comunque, nel rispetto delle durate massime complessive previste
dall’articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015. Si garantiscono, pertanto, i periodi di durata
della prestazione di assegno di integrazione salariale in base a quanto previsto dall’impianto
normativo relativo alle integrazioni salariali e nei termini già illustrati nella citata circolare n.
18/2022, nonché nel messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022.
Il Fondo riconosce, per le singole causali invocate, relativamente a ciascuna unità produttiva
interessata dalla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, le durate massime nel biennio
mobile di seguito riportate, precisando che il requisito dimensionale del datore di lavoro
richiedente la prestazione è verificato nel semestre precedente la data di inizio delle
sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro (cfr. la circolare n. 176 del 9 settembre 2016).
Resta fermo, in ogni caso, che, in applicazione dell’articolo 12, comma 5, del D.lgs n.
148/2015, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il
limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori
dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione
dell’integrazione salariale. In particolare, il limite un terzo delle ore lavorabili nel biennio
mobile è applicabile per tutte le causali sia ordinarie che straordinarie per le domande di
assegno di integrazione salariale presentate da datori di lavoro fino a 15 dipendenti. Per i
datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, si
applica il limite di un terzo delle ore lavorabili sul biennio mobile solo per le istanze relative a
causali ordinarie, mentre per le causali straordinarie si applicano i limiti previsti dall’articolo 22
del D.lgs 148/2015. Inoltre, per i medesimi datori di lavoro, i periodi richiesti e autorizzati per
le causali ordinarie e per le causali straordinarie sono computati rispettivamente nell’arco
temporale del biennio mobile e del quinquennio mobile, per le durate garantite dal Fondo
stesso.
Datori di Durata garantita dal Fondo
lavoro
Datori di 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che
lavoro che straordinarie (art. 29 D.lgs n. 148/2015) nel biennio mobile
occupano
mediamente
fino a 5
dipendenti nel
semestre
precedente
Datori di 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che
lavoro che straordinarie (art. 29 D.lgs n. 148/2015) nel biennio mobile
occupano
mediamente
oltre 5 e fino a
15 dipendenti
nel semestre
precedente
Datori di 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie (art. 29
lavoro che D.lgs n. 148/2015) nel biennio mobile
occupano
12 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per la causale della
mediamente
crisi aziendale. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che
oltre 15
sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente
dipendenti nel
autorizzazione (art. 22 D.lgs n. 148/2015)
semestre
precedente 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per la causale di
riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione (art.
22 D.lgs n. 148/2015)
24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per la causale
contratto di solidarietà (art. 22 D.lgs n. 148/2015). Alle condizioni previste
dal comma 5, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche
continuativi, nel quinquennio mobile
Art. 4 D.lgs n. Durata massima complessiva
148/2015
Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario
di integrazione salariale non possono superare la durata massima
complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della
durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del D.lgs n.
148/2015, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà
viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24
mesi e per intero per la parte eccedente.
Per quanto concerne il computo della durata della prestazione nell’arco temporale del biennio e
del quinquennio mobile, devono considerarsi anche i periodi già autorizzati dal FIS ai datori di
lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo Fondo. Si ricorda, a tale proposito,
che, in riferimento alla durata massima della prestazione di assegno di integrazione salariale
nell’arco temporale del quinquennio mobile, vengono considerate le complessive prestazioni
autorizzate nel periodo di riferimento, compresi gli interventi determinati da eventi
oggettivamente non evitabili, i periodi autorizzati di CIGS e assegno di solidarietà erogato dal
FIS, a eccezione delle prestazioni di assegno ordinario autorizzato con causali COVID-19,
nonché di assegno di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’articolo 44, comma 11–
sexies, del D.lgs n. 148/2015, introdotto dal decreto-legge n. 21/2022.
3.5 Misura della prestazione
Per quanto concerne la misura della prestazione di integrazione salariale, come illustrato nella
circolare n. 18/2022, l’articolo 1, comma 194, della legge di Bilancio 2022 ha introdotto il
comma 5-bis all’articolo 3 del D.lgs n. 148/2015, il quale dispone che, ai fini del calcolo delle
prestazioni di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, trova applicazione il solo
massimale mensile di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo, pertanto, la misura della prestazione di
assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari a quanto garantito per la CIGO,
ossia pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non
prestate, con applicazione del suddetto massimale, indipendentemente dalla retribuzione
mensile di riferimento per il calcolo del trattamento. L’importo del massimale, con effetto dal
1° gennaio di ogni anno, è aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla
variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Si ricorda che per l’anno 2024 tale importo è pari a 1.392,89 euro (cfr. la circolare n. 25 del
29 gennaio 2024). All’importo così determinato non si applica la riduzione di cui all’articolo 26
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a oggi pari al 5,84%, in quanto non previsto dal decreto
istitutivo del Fondo.
Si rammenta, inoltre, come richiamato nella circolare n. 18/2022, che la legge n. 234/2021 ha
esteso ai Fondi di solidarietà la norma di cui all’articolo 3, comma 9, del D.lgs n. 148/2015,
modificando in questo senso il dettato dell’articolo 39, comma 1, del medesimo decreto
legislativo. Conseguentemente, anche ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione
salariale erogato dal Fondo spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime
condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico delle
gestioni dei Fondi stessi. Come illustrato nella circolare n. 34 del 28 febbraio 2022, a fare
tempo dal 1° marzo 2022, la predetta tutela dell’ANF è riconosciuta in relazione ai nuclei
familiari senza figli a carico, in ragione del D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230, che ha introdotto
l’assegno unico e universale per i figli a carico.
Come già anticipato, l’articolo 6, comma 6, del decreto istitutivo, prevede, in ossequio alla
norma generale dell’articolo 6, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, che per i periodi di
erogazione dell’assegno di integrazione salariale sia versata a carico del Fondo, alla gestione di
iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata, utile per il conseguimento del
diritto a pensione, compresa la pensione anticipata, e per la determinazione della sua misura.
3.6 Informativa sindacale
Il decreto istitutivo, all’articolo 8, prevede che le prestazioni di cui all’articolo 5 del medesimo
decreto possono essere erogate solo ove sia presentata specifica istanza da parte del datore di
lavoro interessato e previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione
sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
A tale proposito, si ricorda che ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del D.lgs n. 148/2015,
all'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia
di integrazioni salariali ordinarie e che, pertanto, in materia di informativa e consultazione
sindacale trova applicazione l’articolo 14 del medesimo decreto legislativo, che disciplina le
modalità di informativa sindacale nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva. In
questi casi, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali
aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni
territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale
- che per il settore interessato dal Fondo in esame coincidono con le sigle firmatarie
dell’accordo costitutivo - le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la
durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. Ai fini dell’accesso alla prestazione di
assegno di integrazione salariale non è necessario che la procedura di consultazione sindacale
si concluda con un accordo tra le Parti.
Sul punto, si evidenzia che con i messaggi n. 980 del 9 marzo 2023 e n. 2372 del 26 giugno
2023, sono state fornite indicazioni operative riguardo gli adempimenti prescritti dall’articolo
14 del D.lgs n. 148/2015, in materia di informativa sindacale. Richiamandosi a quanto ivi
previsto per la prestazione di CIGO, pertanto, anche per la prestazione di assegno di
integrazione salariale erogata dal Fondo in argomento, non è obbligatorio produrre
documentazione probatoria dell’avvenuto espletamento della procedura di informativa
sindacale di cui al citato articolo 14, ma è possibile fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l’obbligo di conservazione
della relativa documentazione per eventuali controlli in ordine alla veridicità della dichiarazione
resa. Resta ferma la facoltà anche per il Comitato amministratore del Fondo, al fine di avere a
disposizione ulteriori elementi di valutazione per la conseguente delibera di concessione della
prestazione di assegno di integrazione salariale, di richiedere la suddetta documentazione ai
datori di lavoro e di verificare la veridicità della dichiarazione di responsabilità resa al momento
dell’inoltro dell’istanza.
Per le istanze di assegno di integrazione salariale riportanti la causale “contratto di solidarietà”
di cui all’articolo 21 del D.lgs n. 148/2015, deve essere necessariamente allegato il verbale di
accordo, che, ai fini della sua validità, deve essere corredato dall’elenco dei lavoratori
interessati alla riduzione di orario sottoscritto dalle parti firmatarie.
3.7 Termini di presentazione delle domande
Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di assegno di integrazione
salariale, si ricorda che ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, così come
richiamato dall’articolo 8, comma 4, del decreto istitutivo, i datori di lavoro interessati, per
accedere alla prestazione, devono presentare apposita istanza non prima di 30 giorni dall’inizio
della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio
della stessa.
In caso di presentazione tardiva della domanda, in virtù del generale richiamo all’applicazione
della normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, prevista dall’articolo 30, comma 1,
del D.lgs n. 148/2015, si applica il disposto di cui all’articolo 15, comma 3, del medesimo
decreto legislativo, in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà
avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Resta
ferma la disciplina di cui all’articolo 15, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, relativa alle domande
per eventi oggettivamente non evitabili.
3.8 Istruttoria delle domande e delibera di concessione
L’istruttoria delle domande, all’atto della ricezione delle istanze di accesso alla prestazione di
assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo, è gestita dalla Direzione centrale
Ammortizzatori sociali che verificherà nello specifico:
l’appartenenza del datore di lavoro al campo di applicazione del Fondo;
il rispetto dei termini di presentazione della domanda;
la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo;
l’integrabilità della causale;
la compatibilità dei lavoratori.
Le domande di intervento presentate dal singolo datore di lavoro possono essere accolte
esclusivamente entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo, tenuto conto dei finanziamenti
complessivamente già autorizzati e degli oneri di gestione. Terminati gli adempimenti istruttori
e sulla base degli stessi, viene trasmessa la proposta di deliberazione all’attenzione del
Comitato amministratore del Fondo che delibererà gli interventi secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande e tenuto conto delle predette disponibilità del Fondo.
3.9 Modalità di pagamento
Ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, del D.lgs n. 148/2015, il pagamento dell’assegno di
integrazione salariale è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di
ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro, o conguagliato da quest’ultimo,
secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, entro i
termini previsti dal comma 3 del medesimo articolo (cfr. la circolare n. 201/2015). I datori di
lavoro, per il recupero o il conguaglio delle somme anticipate nel pagamento della prestazione
possono avvalersi del flusso Uniemens, seguendo le modalità illustrate al successivo paragrafo
7 della presente circolare.
Il pagamento diretto della prestazione ai beneficiari da parte dell’INPS può essere deliberato
dal Comitato amministratore, previa espressa richiesta del datore di lavoro, in presenza di
serie e documentate difficoltà finanziarie dell’azienda.
3.10 Nomina del Comitato amministratore e regime transitorio
Nelle more della nomina del Comitato amministratore del Fondo, ai sensi dell’articolo 10,
comma 6, del decreto istitutivo, le istanze di assegno di integrazione salariale avrebbero
dovuto essere richieste al FIS per le causali ordinarie, in relazione alla sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa, da tutti i datori di lavoro, a prescindere dal requisito dimensionale
posseduto. Per quanto riguarda le domande di assegno di integrazione salariale per le causali
straordinarie, queste potevano, invece, essere autorizzate dal FIS solo se presentate dai datori
di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda avevano
occupato mediamente fino a 15 dipendenti.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per la generalità dei Fondi di
solidarietà, il Fondo è pienamente operativo solo con la nomina del Comitato amministratore.
Come illustrato nel messaggio n. 895/2024 citato in premessa, al quale si rinvia, tale nomina è
avvenuta con il D.M. n. 17/2024, pertanto, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del decreto
istitutivo, sono autorizzate dal Comitato stesso le domande di assegno di integrazione salariale
presentate dal giorno successivo alla sua nomina, ossia dal 15 febbraio 2024. Diversamente,
come precisato dal medesimo comma, le istanze per prestazioni relative a periodi precedenti
continuano a essere autorizzate dal FIS.
4. Prestazioni facoltative e integrative
Come già anticipato in premessa, l’articolo 26, comma 9, del D.lgs n. 148/2015, ha previsto la
possibilità per i Fondi di solidarietà bilaterali di prevedere prestazioni ulteriori rispetto alla
prestazione obbligatoria di assegno di integrazione salariale, assicurando ai lavoratori
prestazioni integrative, in termini di misura o durata, rispetto alle prestazioni previste dalla
legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o prestazioni integrative, in termini di
misura, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente.
Inoltre, i Fondi di solidarietà bilaterali possono contribuire al finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi
fondi nazionali o dell’Unione europea, nonché assicurare un assegno straordinario riconosciuto
nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato. Infine, gli stessi possono assicurare, in via opzionale,
il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta
generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il
medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo
non inferiore a tre anni. Il successivo comma 10 del medesimo articolo 26 ha previsto altresì
che, per le finalità suesposte, i Fondi di solidarietà possono essere istituiti anche in relazione a
settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell’ambito di
applicazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla richiamata norma generale e ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo, il Fondo in esame assicura le seguenti
prestazioni alla totalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del medesimo:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale,
anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
b) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in
caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale
previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compreso l’assegno di
integrazione salariale;
d) prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in
caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle
stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del
lavoratore interessato;
e) assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei
requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori in
possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni.
Inoltre, il Fondo assicura, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, il versamento
mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a
favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato, sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge
n. 201/2011, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei
successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di
apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35
anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.
Su quest’ultima previsione normativa, introdotta dal legislatore con il decreto-legge n.
21/2022, è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 1 del
17 gennaio 2023, che ha illustrato i criteri di applicabilità delle previsioni di cui al novellato
articolo 26, comma 9, lettera c-bis), del D.lgs n. 148/2015 alla disciplina dei Fondi di
solidarietà bilaterali, specificando i requisiti della prestazione che debbono essere oggetto di
accordo tra le parti istitutive del Fondo ed esplicitati nella normativa di riferimento. Come
puntualizzato nella circolare ministeriale richiamata, la prestazione è a esclusivo carico del
datore di lavoro e non è previsto alcun intervento a carico del Fondo, in ossequio anche ai
principi generali in materia di equilibrio finanziario dei Fondi di solidarietà, espressamente
richiamati dall’articolo 35 del D.lgs n. 148/2015. Il datore di lavoro è, dunque, tenuto a
versare un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari e le
minori entrate relativi alla nuova prestazione.
Premesso quanto sopra, di seguito si forniscono le prime indicazioni riguardo alla disciplina
delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto istitutivo,
rinviando a successive circolari e/o messaggi la trattazione delle modalità operative di
presentazione delle istanze e di pagamento delle suddette prestazioni, nonché delle prestazioni
previste alle successive lettere e) ed f) del medesimo comma.
4.1 Finanziamento
Per il finanziamento delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), a norma
dell’articolo 7, comma 2, del decreto istitutivo, è dovuto mensilmente al Fondo un contributo
ordinario pari allo 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei
lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i
lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti in quanto non espressamente previsti dal
decreto istitutivo (cfr. la circolare n. 107/2023). Ai suddetti contributi di finanziamento del
Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria,
a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Risultano applicabili altresì le disposizioni
in materia di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
4.2 Tetto aziendale
Per le richiamate prestazioni facoltative, relative al finanziamento di programmi formativi e
prestazioni integrative in termini di importi in caso di sospensione o cessazione del rapporto di
lavoro, finanziate da contribuzione ordinaria, opera, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del
decreto istitutivo, il c.d. meccanismo del tetto aziendale, il quale è determinato in misura non
superiore al 120% della contribuzione ordinaria dovuta al Fondo dal singolo datore di lavoro,
fino al trimestre precedente l’inizio della prestazione tenuto conto delle prestazioni già
deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro. Al fine del calcolo del c.d.
tetto aziendale, rientrano nel computo degli importi già deliberati, le prestazioni concesse di
cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto istitutivo, nonché, per i datori di
lavoro che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, le
prestazioni di assegno di integrazione salariale concesse ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del
decreto istitutivo. In via transitoria, il decreto istitutivo prevede la neutralizzazione del limite
del tetto aziendale, per le domande di prestazioni integrative di cui all’articolo 5, comma 1,
lettere a), b) e c), durante i primi tre anni di vita del Fondo, non applicando quindi il suddetto
limite.
4.3 Criteri di precedenza e turnazione
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto istitutivo, l’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5,
comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto, relative al finanziamento di programmi
formativi, nonché prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste
dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro o in costanza di rapporto di lavoro,
compreso l’assegno di integrazione salariale, avviene secondo criteri di precedenza e
turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi
versati. Il Comitato delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Inoltre, nuove richieste di accesso alle
prestazioni di cui al citato articolo 5, comma 1, lettere b), c) ed e)[1], da parte del medesimo
datore di lavoro possono essere esaminate subordinatamente all’accoglimento delle eventuali
richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza. In merito ai criteri di precedenza,
nonché ai limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro, delibera, ove
necessario, il Comitato amministratore del Fondo, sentite le Parti firmatarie dell’accordo
costitutivo.
4.4 Programmi formativi
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto istitutivo, il Fondo provvede al
finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche
in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell’Unione europea.
La prestazione è riconosciuta alla generalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione
del Fondo ed è disciplinata all’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, individuando la
misura dell’intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi.
In particolare, la misura dell’intervento relativo a ciascun lavoratore è pari:
a) all’imponibile contributivo per il numero di ore/giornate destinate alla formazione, per i
lavoratori sospesi da lavoro, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali,
territoriali, regionali o comunitari;
b) alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, per i lavoratori in attività.
4.4.1 Criteri di accesso
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto istitutivo, la prestazione in esame può essere
erogata solo ove sia presentata specifica istanza da parte dell’impresa e previo espletamento
delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dalla
contrattazione collettiva.
L’accesso al finanziamento dei programmi formativi è subordinato alla sottoscrizione di un
accordo sindacale aziendale o di gruppo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o
con la rappresentanza sindacale unitaria espressione delle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Qualora non si raggiunga detto
accordo, l’impresa non può accedere al finanziamento richiesto.
4.4.2 Modalità di presentazione delle domande
Stante la previsione del decreto istitutivo relativa al calcolo della misura dell’intervento per le
due tipologie di fruitori dei programmi di formazione, i datori di lavoro devono presentare le
domande distintamente per i lavoratori in attività e per quelli sospesi, con indicazione delle ore
di formazione programmate per singolo lavoratore. In ogni caso, le ore di formazione richieste
per i lavoratori sospesi non possono superare le ore di sospensione nella singola giornata
lavorativa. Le istruzioni operative per la presentazione delle domande, nonché per la gestione
delle medesime, saranno fornite con successivo messaggio.
4.4.3 Modalità di pagamento
Alle imprese ammesse ai programmi formativi è consentita l’erogazione della prestazione con il
sistema del rimborso o del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime per i propri
dipendenti. Gli importi relativi al concorso di fondi nazionali, territoriali, regionali o dell’Unione
europea che riducono la prestazione erogabile, sono oggetto di specifica dichiarazione di
responsabilità da parte del datore di lavoro al momento della presentazione della domanda. Il
conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni devono essere effettuati, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla fine del programma formativo di riconversione o
riqualificazione professionale. Possono essere oggetto di rimborso o conguaglio solo le ore di
formazione effettivamente utilizzate.
4.4.4 Delibera di concessione
Ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto istitutivo, l’accesso ai programmi formativi o
di riconversione o riqualificazione professionale avviene secondo criteri di precedenza e
turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni, con applicazione
del meccanismo del tetto aziendale. Il Comitato delibera gli interventi secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.
4.5 Prestazioni integrative della CIGO, CIGS e dell’assegno di integrazione salariale
Il Fondo, in relazione alla totalità delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto
istitutivo, assicura, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), del medesimo decreto,
prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale
previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compresa la prestazione di
assegno di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo 5.
Pertanto, il Fondo prevede una prestazione integrativa della CIGO di cui all’articolo 10 del D.lgs
n. 148/2015, della CIGS di cui all’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, nonché
dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1-bis, dello stesso decreto.
Inoltre, in particolare, ai sensi della normativa vigente è altresì da considerare fattispecie
integrabile la prestazione di accordo di transizione occupazionale, di cui all’articolo 22-ter del
D.lgs n. 148/2015, concessa in deroga agli articoli 4 e 22, relativa a un ulteriore intervento di
integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio
esubero, per un periodo pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente
prorogabili. Sono, inoltre, integrabili, limitatamente all’anno 2024, le prestazioni di cui
all’articolo 22-bis del D.lgs n. 148/2015, a seguito della proroga della citata norma disposta
dall’articolo 1, comma 129, della legge n. 234/2021.
La prestazione integrativa è erogata per l’intero periodo autorizzato dal provvedimento
pubblico di concessione del trattamento e per la totalità dei beneficiari inseriti nella
autorizzazione della prestazione principale.
4.5.1 Accesso alla prestazione
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto istitutivo, le prestazioni integrative possono
essere erogate solo ove sia presentata specifica istanza da parte dell’impresa e previo
espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e
dalla contrattazione collettiva. Ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo, il
provvedimento pubblico di concessione del trattamento di integrazione salariale costituisce
elemento sufficiente per richiedere l’accesso alla prestazione, la cui durata ed entità, nel
rispetto dei limiti massimi previsti dal decreto istitutivo, può, ove necessario, essere modulata
dal Comitato amministratore del Fondo sulla base di esigenze di copertura del fabbisogno.
L’integrazione può essere riconosciuta solo in relazione alle autorizzazioni intervenute
successivamente alla piena operatività del Fondo, coincidente con la nomina del Comitato
amministratore in data 14 febbraio 2024.
4.5.2 Finanziamento e contributo addizionale
Per il finanziamento delle suddette prestazioni integrative è previsto, oltre al versamento della
contribuzione ordinaria mensile, il versamento di un contributo addizionale a carico del datore
di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle
retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione, così come previsto
dall’articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto istitutivo.
4.5.3 Misura della prestazione
L’importo della prestazione integrativa erogata deve essere tale da garantire che il trattamento
complessivo sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utile per
il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del
trattamento (cfr. l’art. 6, comma 3, del decreto istitutivo). Il calcolo della prestazione è
effettuato sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore e con le
stesse modalità della prestazione principale.
4.5.4 Delibera di concessione
Ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto istitutivo, l’accesso alle prestazioni integrative
in caso di sospensione del rapporto di lavoro, avviene secondo criteri di precedenza e
turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni, con applicazione
del meccanismo del tetto aziendale.
Il Comitato delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande
e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.
4.5.5 Modalità di pagamento
Con successivo messaggio saranno fornite nel dettaglio le istruzioni operative per l’esposizione
dei flussi di pagamento.
4.5.6 Compatibilità e cumulo
Per quanto concerne la compatibilità delle prestazioni integrative con lo svolgimento da parte
dei lavoratori beneficiari di attività di lavoro autonomo e/o subordinato, si rinvia a quanto
illustrato nella circolare n. 89 del 17 giugno 2019. Si precisa, a tale proposito, che per la
compatibilità e cumulabilità della prestazione integrativa erogata dal Fondo, sono da ritenersi
pienamente applicabili le indicazioni ivi contenute relativamente alla prestazione integrativa
alla CIGS.
4.6 Prestazioni integrative della NASpI in termine di importi
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto istitutivo, il Fondo eroga prestazioni in
caso di cessazione del rapporto di lavoro, che integrano, in ordine agli importi, la prestazione
di sostegno al reddito già prevista al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i
lavoratori cessati dall’impiego con l’impresa richiedente, per il periodo coperto dalla
prestazione principale ossia la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI).
4.6.1 Criteri di accesso
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto istitutivo, la prestazione integrativa in esame può
essere erogata solo ove sia presentata specifica istanza da parte dell’impresa e previo
espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e
dalla contrattazione collettiva. Possono essere richieste dall’impresa prestazioni integrative
solo relativamente a lavoratori licenziati che abbiano già fatto domanda di NASpI.
Ai sensi del successivo comma 2, “il provvedimento pubblico di concessione del trattamento
costituisce elemento sufficiente per richiedere l’accesso” alla prestazione integrativa, la cui
durata ed entità, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal decreto istitutivo, può, ove
necessario, essere modulata dal Comitato amministratore del Fondo sulla base di esigenze di
copertura del fabbisogno.
Inoltre, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del medesimo decreto
istitutivo, le prestazioni possono essere sospese dal Comitato amministratore in caso di
mancata erogazione del contributo e, comunque, possono essere modulate in riduzione del
periodo con cadenza semestrale sulla base delle disponibilità del Fondo.
4.6.2 Finanziamento e contributo addizionale
Come anticipato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto istitutivo, con riferimento alla
totalità delle imprese, la prestazione viene finanziata con il versamento di un contributo
ordinario mensile dello 0,45%. A questo si aggiunge un contributo addizionale a carico del
datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile il
differenziale tra la retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non
fossero intervenuti eventi tutelati, che possono dare luogo ad accredito figurativo, o non
tutelati, e il valore della NASpI relativa ai lavoratori interessati dalla prestazione.
4.6.3 Misura della prestazione
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto istitutivo, l’importo della prestazione di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera b), deve essere tale da garantire che il trattamento
complessivo sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utile per
il calcolo del TFR, calcolata sulla media degli ultimi dodici mesi.
Si evidenzia, inoltre, che non trova applicazione alle prestazioni integrative della misura della
NASpI l’istituto dell’anticipazione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità, in quanto non
espressamente previsto dal decreto istitutivo; pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia
diritto alla corresponsione anticipata dell’indennità NASpI, non può richiedere la liquidazione
anticipata in un’unica soluzione dell’importo della prestazione integrativa del Fondo, spettante
e non ancora erogato. In tali casi, infatti, la prestazione integrativa continua a essere erogata
mensilmente, compatibilmente al mantenimento dello status di disoccupazione, per il
corrispondente periodo di durata del diritto alla NASpI.
4.6.4 Delibera di concessione
Ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto istitutivo, l’accesso alle prestazioni integrative
della NASpI in ordine agli importi, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel
rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni, con applicazione del meccanismo
del tetto aziendale.
Il Comitato delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande
e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.
4.6.5 Pagamento della prestazione
Con successivo messaggio saranno fornite nel dettaglio le istruzioni operative per il pagamento
della prestazione.
4.6.6 Sospensione, decadenza, cumulo
Le prestazioni integrative della NASpI, stante la natura accessoria rispetto a quest’ultima, ne
seguono le sorti.
Pertanto, in caso di sospensione della prestazione di NASpI viene sospesa, per il medesimo
periodo, anche quella integrativa erogata dal Fondo. Al termine del periodo di sospensione,
entrambe le prestazioni saranno nuovamente corrisposte per il periodo residuo spettante al
momento in cui sono state sospese. Parimenti, la decadenza dalla prestazione di NASpI
determina la decadenza dalla prestazione integrativa del Fondo. Si conferma, inoltre, che in
tutti i casi di rioccupazione con un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, che dia luogo a
una cumulabilità parziale del relativo reddito col trattamento NASpI, la prestazione integrativa
del Fondo continua a essere erogata (cfr. le circolari n. 94/2015, n. 142/2015 e n. 97/2017 per
quanto compatibili).
4.7 Prestazioni integrative della NASpI in ordine alla durata
Il Fondo, in relazione alla totalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del
medesimo, assicura prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni
previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nonché - per il periodo di
erogazione delle stesse - il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale
di iscrizione del lavoratore interessato, così come previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera d),
del decreto istitutivo. La prestazione integrativa in commento è erogata per un periodo
massimo di dodici mesi.
4.7.1 Criteri di accesso
L’accesso alle prestazioni aggiuntive in termini di durata ai periodi di NASpI è subordinato alla
sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale o di gruppo stipulato con le rappresentanze
sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria, espressione delle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’accesso alla prestazione
integrative in esame avviene, inoltre, previa sottoscrizione di appositi accordi individuali. Per i
beneficiari è richiesto il requisito della persistenza dello stato di disoccupazione anche nel
periodo successivo al godimento della prestazione NASpI.
4.7.2 Misura della prestazione
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo, l’importo della prestazione aggiuntiva
in termini di durata della NASpI deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo
sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utili per il calcolo del
TFR, calcolata sulla media degli ultimi dodici mesi. Il calcolo della prestazione è effettuato con
le medesime modalità previste per la prestazione finalizzata all’integrazione di importo della
NASpI.
4.7.3 Finanziamento
Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto istitutivo, la prestazione in esame viene
finanziata con un contributo mensile straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di
copertura a carico del datore di lavoro. Pertanto, il contributo straordinario copre
integralmente la prestazione, la contribuzione correlata e le spese di amministrazione. Le
prestazioni possono essere erogate dal Fondo nel limite del valore del contributo straordinario
dovuto.
4.7.4 Delibera di concessione
Il Comitato amministratore delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione
delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Le prestazioni aggiuntive della
NASpI possono essere sospese dal Comitato in caso di mancata erogazione del contributo
straordinario e, comunque, possono essere modulate in riduzione del periodo con cadenza
semestrale sulla base delle disponibilità del Fondo.
4.7.5 Pagamento della prestazione
Per la modalità di pagamento della prestazione aggiuntiva in termini di durata con successivo
messaggio saranno fornite nel dettaglio le istruzioni operative.
4.7.6 Sospensione, decadenza, cumulo
Si premette che la prestazione aggiuntiva in termini di durata del Fondo segue le medesime
regole dell’indennità di disoccupazione NASpI, pertanto, sono integralmente applicabili le
norme relative alla sospensione, al cumulo e alla decadenza previste per quest’ultima. In
particolare, i periodi di eventuale sospensione comportano uno slittamento in avanti anche
della durata della prestazione aggiuntiva per il periodo corrispondente alla sospensione. Al
termine del periodo di sospensione, la stessa è nuovamente corrisposta per il periodo residuo
spettante al momento in cui era stata sospesa. Relativamente alla compatibilità e cumulabilità
della prestazione con lo svolgimento di attività lavorativa, nonché per gli ulteriori aspetti qui
non espressamente trattati, si rinvia a quanto illustrato con la circolare n. 89/2019.
4.8 Presentazione della domanda delle prestazioni integrative
La procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà che
prevedono l’erogazione di prestazioni integrative in termini di importo e di durata in caso di
cessazione o sospensione del rapporto di lavoro. Per l’accesso alle prestazioni integrative in
argomento, i datori di lavoro devono presentare domanda esclusivamente in via telematica,
indirizzandola al Comitato amministratore del Fondo, tramite la Struttura territorialmente
competente dell’Istituto. Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda, si
rinvia a un successivo e apposito messaggio.
5. Equilibrio finanziario del Fondo
Come prevede l’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto istitutivo, in attuazione dell’articolo 35 del
D.lgs n. 148/2015, il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità; pertanto,
al fine di procedere con l’erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo, è necessario che
vengano previamente costituite specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle quali le
prestazioni sono concedibili.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, che deve basarsi
sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e
la relativa Nota di aggiornamento, nonché di aggiornare il medesimo in corrispondenza della
presentazione del bilancio preventivo annuale al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio
di cui all’articolo 35, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.
Gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal
regolamento di contabilità dell’INPS e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione
dovuta.
6. Monitoraggio della spesa
L’Istituto provvede al monitoraggio della spesa per le prestazioni erogate dal Fondo sia
ordinarie che facoltative. Il monitoraggio della spesa è comunicato dall’Istituto al Comitato
amministratore del Fondo per il tramite di schede ad hoc nelle quali sono esposti i dati relativi
alle risorse disponibili del Fondo, nonché il dato degli importi autorizzati. In particolare, con
riferimento all’assegno di integrazione salariale, gli importi necessari a coprire i periodi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sono stimati sulla base delle ore richieste e del
numero dei lavoratori coinvolti e sono sottratti alla disponibilità del Fondo una volta emessa la
relativa delibera da parte del Comitato. Al fine del calcolo della disponibilità, i pagamenti
effettivi delle prestazioni sono considerati consolidati a seguito dell’intervenuta decadenza delle
autorizzazioni con conseguente rimessa alla disponibilità del Fondo delle somme residue
originariamente autorizzate. L’andamento del monitoraggio tiene conto, pertanto, degli importi
effettivamente fruiti.
7. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento, del
contributo addizionale e del conguaglio
Per le istanze presentate successivamente alla data di costituzione del Comitato i datori di
lavoro o i loro intermediari devono associare all’istanza medesima un codice identificativo
(ticket).
I datori di lavoro devono indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa tutelati dal Fondo, gestiti con il sistema del ticket. A tale fine procedono
a compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo
<CodiceEvento> devono essere utilizzati i codici che identificano l’evento di
riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi devono essere valorizzati nell’elemento
<EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn>
(contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento>
deve contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta
compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico
Uniemens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> deve essere indicato il codice identificativo (ticket), ottenuto
dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro
della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo
avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella
domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione
rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di
<DifferenzeACredito> deve essere valorizzato il codice evento già in uso “AOR”, avente il
significato di “Assegno di integrazione salariale”.
Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di
autorizzazione “2T”, del Fondo in trattazione.
Per i periodi di erogazione dell’assegno sarà accreditata, sul conto assicurativo del lavoratore,
la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183/2010.
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai
lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale che è stata
autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG>
<CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.
I datori di lavoro o i loro intermediari devono operare nel seguente modo: nell’elemento
<NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> deve essere esposto il numero di autorizzazione
rilasciata dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS; negli elementi
<CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di
<FondoSol> devono essere indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo
addizionale e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale di nuova
istituzione “A108”, avente il significato di “ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale
Fondo TLC”.
Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di
<CongFSolACredito> di <FondoSol> devono essere indicati rispettivamente la causale
dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il
codice causale di nuova istituzione “L016”,avente il significato di “Conguaglio assegno di
integrazione salariale Fondo TLC”.
In caso di cessazione di attività il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso
Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività aziendale e, comunque, entro i
termini di decadenza delle autorizzazioni.
8. Istruzioni contabili
Con la circolare n. 107/2023 è stata istituita la gestione contabile relativa al Fondo in esame.
Di seguito si forniscono le istruzioni relative alla contabilizzazione degli oneri derivanti della
prestazione di assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto
istitutivo, secondo le consuete modalità del pagamento diretto da parte dell’Istituto e di quello
a conguaglio tramite i flussi Uniemens che prevede l’anticipazione della prestazione da parte
del datore di lavoro.
Per il pagamento diretto dell’assegno di integrazione salariale si istituisce il conto:
- STR30100 - Assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da
riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, compresa la causale di solidarietà
e ANF ove spettanti, corrisposti direttamente – articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto
2023.
Il debito verso i beneficiari è rilevato dalla procedura dei pagamenti accentrati sul conto di
nuova istituzione STR10130.
Eventuali recuperi delle prestazioni indebitamente erogate, delle partite a credito delle
prestazioni che al termine dell’esercizio risultino ancora da riscuotere e delle somme non
riscosse dai beneficiari, sono rispettivamente registrati sui seguenti nuovi conti:
- STR24130 - Entrate Varie – Recuperi e reintroiti di assegni di integrazione salariale,
compresa la causale di solidarietà di cui all’ articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023;
- STR00130 - Crediti per assegni di integrazione salariale per il sostegno del reddito da
recuperare;
- STR10131 - Debiti per assegni di integrazione salariale non riscossi dai beneficiari.
Eventuali riaccrediti delle prestazioni contabilizzate con le regole in uso sono valorizzati,
nell’ambito del partitario del conto GPA10031, al codice bilancio di nuova istituzione “3306 –
Somme non riscosse dai beneficiari – Assegno d’integrazione salariale di cui all’ articolo 5,
comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023– TLC”.
Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da
definire, sono contabilizzati al conto STR10131, movimentabile esclusivamente dalla Direzione
generale.
Anche la registrazione contabile di eventuali recuperi di assegni di integrazione salariale rilevati
sul conto STR24130, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per
prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione “1363” – Recupero di assegni d’integrazione
salariale di cui all’ articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023– STR”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, sono imputate
al conto STR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla
suddetta procedura, opportunamente aggiornata. Il codice bilancio “1363” deve essere
utilizzato altresì per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per
queste tipologie di prestazioni divenuti inesigibili.
In considerazione di quanto stabilito all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto istitutivo,
che prevede che le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 2, siano finanziate anche con il
versamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che usufruisce della
prestazione, si provvede alla nomina dei relativi conti:
- STR00104 - per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico
del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno di integrazione salariale e di
solidarietà del Fondo “Telecomunicazioni”;
- STR21104 - per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per
l’erogazione diretta dell’assegno di integrazione salariale e di solidarietà del Fondo
“Telecomunicazioni”.
Si rammenta che la contabilizzazione della contribuzione addizionale dovuta dal datore di
lavoro in ragione dei pagamenti effettuati dall’Istituto direttamente ai lavoratori, avviene per il
tramite della procedura “RACE”, conferente con il sistema contabile.
Per quanto concerne il pagamento a conguaglio, si istituiscono i conti di seguito riportati in cui
confluiscono le somme dichiarate con il codice causale “L016” avente il significato di
“Conguaglio assegno di integrazione salariale Fondo TLC”:
- STR30130 - Assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da
riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, compresa la causale di solidarietà
e ANF ove spettanti conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - articolo
5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023-anno precedente;
- STR30190 - Assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da
riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, compresa la causale di solidarietà
e ANF ove spettanti conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - articolo
5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023-anno corrente.
Come previsto dall’articolo 6, comma 6, del decreto istitutivo, in ordine alla contribuzione
previdenziale correlata di cui all'articolo 40 della legge n. 183/2010, che viene versata dal
Fondo alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato, si procede a istituire il
relativo conto STR32141.
La contabilizzazione della contribuzione correlata da accreditare sul conto assicurativo dei
lavoratori nei periodi di erogazione degli assegni di integrazione salariale avviene in sezione
“Dare” del conto STR32141 in contropartita “Avere” dei conti della serie XXX22NNN delle
gestioni di iscrizione dei lavoratori.
Infine, la contabilizzazione della contribuzione addizionale dovuta a titolo di finanziamento
della prestazione di integrazione salariale, esposta in dichiarazione Uniemens, con il codice
“A108” viene ai seguenti conti di nuova istituzione:
- STR21106 - Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione
salariale di cui all’ articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023, comprensivo della causale
di solidarietà, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio
1969, di competenza degli anni precedenti - articolo 7, comma 1, lettera b), del D.I. del 04
agosto 2023;
- STR21176 - Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione
salariale di cui all’ articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023, comprensivo della causale
di solidarietà, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio
1969, di competenza dell’anno in corso - art. 7, comma 1, lettera b), del D.I. del 04 agosto
2023;
- STR21126 - Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione
salariale di cui all’articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023, comprensivo della causale
di solidarietà, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio
1969 e insoluto - competenza degli anni precedenti - art. 7, comma 1, lettera b), del D.I. del
04 agosto 2023;
- STR21186 - Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione
salariale di cui all’articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023, comprensivo della causale
di solidarietà, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio
1969 e insoluto - competenza anno in corso - all’art. 7, comma 1, lettera b), del D.I. del 04
agosto 2023.
Con riferimento alle prestazioni dei programmi formativi, prestazioni integrative e facoltative
previste dall’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e f), si forniranno le istruzioni contabili
unitamente alle istruzioni operative, così come riportato nei rispettivi paragrafi della presente
circolare (cfr. i paragrafi 4.4.2, 4.5.5, 4.6.5, 4.7.5 e 4.8).
I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti dalla Direzione generale.
Si riportano le variazioni intervenute al piano dei conti nell’Allegato n. 1.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
[1] Per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto istitutivo, si rinvia
ad apposita circolare di prossima pubblicazione.
ALLEGATO 1
Allegato 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto STR30100
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzion e
o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, compresa la causale di
solidarietà e ANF ove spettanti corrisposti direttamente - articolo 5, comma 2,
del D.I. del 4 agosto 2023.
Denominazione abbreviata ASS.INTEG.SAL.SOLID.E ANF-A5 C2, D.I.04/08/23-DIR.
Validità e movimentabilità 08/2024– P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio 3U1205096
Tipo variazione I
Codice conto STR10130
Denominazione completa Debiti per assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati
da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, compresa la
causale di solidarietà e ANF ove spettanti corrisposti direttamente - articolo
5, comma 2, del D.I.del 4 agosto 2023.
Denominazione abbreviata DEB.V/BEN.ASS.INT.SAL.SOLID.ANF-A5,C2,D.I.04/08/23
Validità e movimentabilità 08/2024 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio 3U1205096
Tipo variazione I
Codice conto STR24130
Denominazione completa Entrate Varie – Recuperi e reintroiti di assegni di integrazione salariale
compresa la causale di solidarietà di cui all’articolo 5, comma 2, del D.I.del 4
agosto 2023.
Denominazione abbreviata E.V.–REC.ASS.INTEGR.SAL ART.5.C2 D.I.04/08/23
Validità e movimentabilità 08/2024 – M/S
Capitolo/Voci bilancio 3E1309001
Tipo variazione I
Codice conto STR00130
Denominazione completa Crediti per assegni di integrazione salariale da recuperare.
Denominazione abbreviata CREDITI PER ASS.INTEGR.SALAR. DA RECUPERARE
Validità e movimentabilità 08/2024 – M/S
Capitolo/Voci bilancio 3E1309001
Tipo variazione I
Codice conto STR10131
Denominazione completa Debiti per assegni di integrazione salariale non riscossi dai beneficiari.
Denominazione abbreviata DEB.PER.ASS.INTEGR.SALAR. NON RISCOSSI DAI BENEF.
Validità e movimentabilità 08/2024 – N
Capitolo/Voci bilancio 3U1205096
Tipo variazione I
Codice conto STR32141
Denominazione completa Onere per la contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione degli
assegni di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 2, del D.I. del 4
agosto 2023.
Denominazione abbreviata ONERE CONTR.FIG.PERIODI ASSEGNI INTEG.
Validità e movimentabilità 08/2024 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio UTB14001604
Tipo variazione I
Codice conto STR00104
Denominazione completa Credito per il contributo addizionale a carico del datore di lavoro per
l’erogazione diretta dell’assegno di integrazione salariale e di solidarietà
del Fondo “Telecomunicazioni”- procedura RACE.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS. INT.SAL.EROGATI DIRETTAMENTE
Validità e movimentabilità 08/2024 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio 3E1101074
Tipo variazione I
Codice conto STR21104
Denominazione completa Contributo addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta
dell’assegno di integrazione salariale e di solidarietà del Fondo
“Telecomunicazioni”-procedura RACE.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS. INT.SAL.EROGATI DIRETTAMENTE
Validità e movimentabilità 08/2024 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio 3E1101074
Tipo variazione I
Codice conto STR30130
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da
riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, compresa la
causale di solidarietà e ANF ove spettanti conguagliati dalle aziende che
utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - articolo 5, comma 2, del D.I. del 04
agosto 2023-anno precedente
Denominazione abbreviata ASS.INT.SAL.SOLD.ANF-A5 C2, D.I. 04/08/23-DM-AP
Validità e movimentabilità 08/2024 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio 3U1205002
Tipo variazione I
Codice conto STR30190
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da
riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa,
compresa la causale di solidarietà e ANF ove spettanti conguagliati
dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - articolo 5,
comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023-anno corrente.
Denominazione abbreviata ASS.INT.SAL.SOLD.ANF-A5 C2, D.I. 04/08/23-DM-AC
Validità e movimentabilità 08/2024 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio 3U1205002
Tipo variazione I
Codice conto STR21106
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione
salariale di cui all’ articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023,
comprensivo della causale di solidarietà, dovuto dalle aziende tenute alla
denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli
anni precedenti - articolo 7, comma 1, lettera b), del D.I. del 04 agosto 2023.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS. INTEGR.SAL.CONGUAGLIATO-AP
Validità e movimentabilità 08/2024 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione I
Codice conto STR21176
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione
salariale di cui all’ articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023,
comprensivo della causale di solidarietà, dovuto dalle aziende tenute alla
denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza
dell’anno in corso - articolo 7, comma 1, lettera b), del D.I. del 04 agosto
2023.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS. INTEGR.SAL.CONGUAGLIATO-AC
Validità e movimentabilità 08/2024 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione I
Codice conto STR21126
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione
salariale di cui all’articolo 5, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023,
comprensivo della causale di solidarietà, dovuto dalle aziende tenute alla
denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 e insoluto -
competenza degli anni precedenti - art. 7, comma 1, lettera b), del D.I. del
04 agosto 2023.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS. INTEGR.SAL.INS.DM-AP
Validità e movimentabilità 08/2024 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
Tipo variazione I
Codice conto STR21186
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione
salariale di cui all’articolo 35, comma 2, del D.I. del 04 agosto 2023,
comprensivo della causale di solidarietà, dovuto dalle aziende tenute alla
denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 e insoluto -
competenza anno in corso - art. 7, comma 1, lettera b), del D.I. del 04
agosto 2023.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS. INTEGR.SAL.INS.DM-AC
Validità e movimentabilità 08/2024 – P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
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