Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 89/2020
Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2020
Riferimento normativo
Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2020
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 27/07/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 89
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2020
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modalità di calcolo, per l’anno 2020,
dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli,
diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei
prosecutori volontari.
INDICE
1. Lavoratori agricoli dipendenti
2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
3. Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971
a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari
4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
1. Lavoratori agricoli dipendenti
Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari
dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno 2020, autorizzati alla prosecuzione volontaria
dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno
raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende
agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto,
quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2020, pari al 29,30%, così come
ripartita nella seguente tabella.
Aliquote e Coefficienti di riparto - Decorrenza 1° gennaio 2020
Autorizzati entro il Aliquota Base Quota Pensione Totale IVS
30 dicembre 1995 0,11% 29,19% 29,30%
Coefficienti di riparto 0,003754 0,996246 1,000000
Autorizzati dal 0,11% 29,19% 29,30%
31 dicembre 1995
Coefficienti di riparto 0,003754 0,996246 1,000000
2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Per effetto dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, coloni,
mezzadri e imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro
classi di reddito medio giornaliero.
Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della
prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2020.
Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria - Decorrenza 1°
gennaio 2020
Classi di reddito Reddito Quota Addizionale Addizionale Contributo
Classi settimanale settimanale Pensione legge n. legge n. Totale
medio 233/90 160/75
imponibile 22,00% 2,00% RM (€ 0,68 x 3)
RM
1 Fino a
€ 230,73 € 230,73 € 50,77 € 4,62 € 2,04 € 57,43
(a)
2 Oltre
€ 230,73
Fino a
€ 307,64 € 269,19 € 59,23 € 5,39 € 2,04 € 66,66
(a)
3 Oltre
€ 307,64
Fino a
€ 384,55 € 346,10 € 76,15 € 6,93 € 2,04 € 85,12
4 Oltre
€ 384,55 € 423,01 € 93,07 € 8,47 € 2,04 € 103,58
(a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233, l’importo del
contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:
- € 57,48 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima
del 31 dicembre 1995;
- € 68,06 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo
il 31 dicembre 1995.
3. Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n.
1432/1971
a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
In conformità all’articolo 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni,
l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di
270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si
riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in
base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel
settore che, per l’anno 2020, per il FPLD è pari a 29,30%, di cui il 29,19% come quota
pensione e lo 0,11% come aliquota base (cfr. la circolare n. 39 del 17 marzo 2020).
Si fa presente che, per effetto dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione
l’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in
rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’articolo 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario
contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto con la circolare n. 57 del 14 aprile
2006.
b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari
L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente
interpretato il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 2/2006, nel senso che, per i
soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare
applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale determina le retribuzioni
medie giornaliere valevoli annualmente.
Tali retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti
familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali,
determinati anno per anno e per ciascuna provincia.
Per l’anno 2020 le predette retribuzioni sono state determinate con decreto del 7 luglio 2020
del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali.
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle riferite agli operai a tempo
determinato per l’anno 2020, indicate al precedente punto a).
La retribuzione da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativi ai piccoli coloni ed
ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna “retribuzione” della tabella dell’Allegato n.
1.
4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per effetto dell’articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i coloni e
i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi
volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata
in vigore del citato decreto legislativo.
a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
Gli importi dei contributi volontari per l’anno 2020, dovuti dai contribuenti autorizzati alla
prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 184/1997), sono riportati nella tabella dell’Allegato n. 2.
L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di
contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo
della vita.
b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del
contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno
precedente la data della domanda.
Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2020, il
contributo integrativoè costituito dalla somma dei seguenti importi:
importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,63;
importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni
percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti
volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista
per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio
1982, n. 297).
Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS,
calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della
domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe
Base IVS 0,005626
Quota Pensione 0,994374
Totale 1,000000
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
Allegato 1
Tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa
ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2020
VERSAMENTI VOLONTARI 2020
Contributo Contributo
Retribuzione
Provincia giornaliero base in
in euro
in euro euro
AGRIGENTO 67,66 19,75 0,07
ALESSANDRIA 78,31 22,86 0,09
ANCONA 77,41 22,59 0,09
AOSTA 63,68 18,59 0,07
AREZZO 73,27 21,39 0,08
ASCOLI PICENO 71,52 20,88 0,08
ASTI 76,34 22,28 0,08
AVELLINO 69,92 20,41 0,08
BARI 72,31 21,11 0,08
BELLUNO 75,35 21,99 0,08
BENEVENTO 71,01 20,73 0,08
BERGAMO 75,68 22,09 0,08
BIELLA 76,75 22,40 0,08
BOLOGNA 75,98 22,18 0,08
BOLZANO 77,24 22,55 0,08
BRESCIA 75,32 21,99 0,08
BRINDISI 72,64 21,20 0,08
CAGLIARI 72,15 21,06 0,08
CALTANISSETTA 70,68 20,63 0,08
CAMPOBASSO 66,66 19,46 0,07
CASERTA 66,68 19,46 0,07
CATANIA 70,83 20,68 0,08
CATANZARO 68,51 20,00 0,08
CHIETI 70,76 20,66 0,08
COMO 78,66 22,96 0,09
COSENZA 69,27 20,22 0,08
CREMONA 77,92 22,74 0,09
CROTONE 62,94 18,37 0,07
CUNEO 75,77 22,12 0,08
ENNA 70,12 20,47 0,08
FERRARA 75,84 22,14 0,08
FIRENZE 76,62 22,36 0,08
FOGGIA 78,58 22,94 0,09
FORLÌ CESENA 75,83 22,13 0,08
FROSINONE 62,96 18,38 0,07
GENOVA 74,44 21,73 0,08
GORIZIA 73,93 21,58 0,08
GROSSETO 75,21 21,95 0,08
IMPERIA 70,55 20,59 0,08
ISERNIA 66,20 19,32 0,07
LA SPEZIA 73,06 21,33 0,08
L'AQUILA 74,17 21,65 0,08
LATINA 72,62 21,20 0,08
LECCE 67,25 19,63 0,07
LECCO 78,66 22,96 0,09
LIVORNO 73,79 21,54 0,08
LODI 75,88 22,15 0,08
LUCCA 73,75 21,53 0,08
MACERATA 73,10 21,34 0,08
MANTOVA 78,04 22,78 0,09
MASSA CARRARA 64,24 18,75 0,07
MATERA 70,69 20,64 0,08
MESSINA 72,74 21,23 0,08
MILANO 74,28 21,68 0,08
MODENA 77,53 22,63 0,09
MONZA BRIANZA 74,28 21,68 0,08
NAPOLI 71,36 20,83 0,08
NOVARA 77,94 22,75 0,09
NUORO 73,42 21,43 0,08
ORISTANO 73,94 21,58 0,08
PADOVA 77,34 22,58 0,09
PALERMO 69,95 20,42 0,08
PARMA 76,07 22,21 0,08
PAVIA 78,54 22,93 0,09
PERUGIA 75,00 21,89 0,08
PESARO URBINO 71,55 20,89 0,08
PESCARA 69,90 20,40 0,08
PIACENZA 78,07 22,79 0,09
PISA 75,26 21,97 0,08
PISTOIA 78,62 22,95 0,09
PORDENONE 74,06 21,62 0,08
POTENZA 65,80 19,21 0,07
PRATO 76,76 22,41 0,08
RAGUSA 64,71 18,89 0,07
RAVENNA 75,14 21,93 0,08
REGGIO CALABRIA 88,99 25,98 0,10
REGGIO EMILIA 80,66 23,54 0,09
RIETI 69,40 20,26 0,08
RIMINI 76,10 22,21 0,08
ROMA 74,42 21,72 0,08
ROVIGO 73,82 21,55 0,08
SALERNO 68,06 19,87 0,07
SASSARI 73,21 21,37 0,08
SAVONA 71,21 20,79 0,08
SIENA 78,14 22,81 0,09
SIRACUSA 72,98 21,30 0,08
SONDRIO 73,96 21,59 0,08
TARANTO 70,96 20,71 0,08
TERAMO 71,98 21,01 0,08
TERNI 72,94 21,29 0,08
TORINO 78,03 22,78 0,09
TRAPANI 70,27 20,51 0,08
TRENTO 82,98 24,22 0,09
TREVISO 79,44 23,19 0,09
TRIESTE 73,48 21,45 0,08
UDINE 73,72 21,52 0,08
VARESE 76,14 22,22 0,08
VENEZIA 77,46 22,61 0,09
VERB. C. OSSOLA 79,10 23,09 0,09
VERCELLI 77,50 22,62 0,09
VERONA 76,90 22,45 0,08
VIBO VALENTIA 68,16 19,90 0,07
VICENZA 76,87 22,44 0,08
VITERBO 72,39 21,13 0,08
ALLEGATO 2
Allegato 2
Importi dei contributi volontari per l’anno 2020, dovuti dai
contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data
di entrata in vigore del Decreto Legislativo n.184/1997.
Retribuzione
settimanale
Retr.Settimanale Base IVS Contributi Totale
media
imponibile
Da.. ..a in €.. in €.. in €.. in €..
206,29 206,22 0,22 38,89 39,10
206,29 219,96 213,25 0,23 39,56 39,79
219,96 234,71 227,45 0,24 40,87 41,11
234,71 251,00 242,96 0,26 42,32 42,58
251,00 269,54 260,13 0,27 43,92 44,19
269,54 289,54 279,37 0,29 45,72 46,01
289,54 309,48 299,54 0,32 47,61 47,93
309,48 332,48 320,97 0,34 49,61 49,95
332,48 359,14 346,01 0,37 51,95 52,32
359,14 385,94 372,73 0,39 54,44 54,83
385,94 412,31 399,32 0,42 56,93 57,35
412,31 439,26 426,02 0,46 59,42 59,88
439,26 465,30 452,49 0,48 61,89 62,37
465,30 495,17 480,59 0,51 64,52 65,03
495,17 524,85 510,22 0,54 67,28 67,83
524,85 554,45 539,63 0,58 70,03 70,61
554,45 584,22 569,31 0,61 72,80 73,41
584,22 613,74 598,82 0,64 75,56 76,20
613,74 643,20 628,55 0,66 78,34 79,01
643,20 672,66 657,99 0,70 81,08 81,78
672,66 702,50 687,68 0,73 83,86 84,59
702,50 732,37 717,23 0,76 86,62 87,38
732,37 761,55 746,95 0,81 89,40 90,21
761,55 791,30 776,46 0,84 92,14 92,98
791,30 821,22 806,34 0,87 94,94 95,81
821,22 851,04 835,99 0,89 97,71 98,61
851,04 880,90 865,87 0,94 100,50 101,43
880,90 910,65 895,69 0,96 103,28 104,24
910,65 911,14 0,98 104,72 105,71
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