Determinazione per l'anno 2020 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti
Determinazione per l'anno 2020 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 29/01/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 9
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Determinazione per l'anno 2020 del limite minimo di retribuzione
giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte
le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti
SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2020, i
valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi
obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni
dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei
lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
INDICE
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)
3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)
3.3. Lavoratori a domicilio
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità
obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota
aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
10.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31/12/1995
10.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995
10.3. Precisazioni
10.4. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello
spettacolo con contratto a tempo determinato
11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota
aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
11.1. Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31/12/1995
11.2. Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995
11.3. Precisazioni
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
12.1. Precisazioni
12.2. Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
12.3. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’articolo 42,
comma 5, del D.lgs n. 151/2001
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2020
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori
dipendenti
Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere
calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la
retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e
di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto
dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989, “la retribuzione
da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non
può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti
collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione
d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla
disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli
effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei
trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si
devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della
retribuzione.
Inoltre, si ribadisce che con norma di interpretazione autentica il legislatore ha precisato che
“in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione
da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella
stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria" (art. 2, comma 25, L. n.
549/1995).
Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve
tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”.
Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui
al citato articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al
limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma
1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983 (come modificato
dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989) non può essere
inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
In applicazione delle previsioni di cui al predetto articolo 7 del D.L. n. 463/1983, anche i valori
minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati
annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (cfr. D.L. n.
402/1981, convertito dalla L. n. 537/1981), devono essere adeguati al limite minimo di cui al
predetto articolo 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983, se inferiori al medesimo.
Considerato che, nell'anno 2019, la variazione percentuale ai fini della perequazione
automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari allo 0,5%[1], si riportano nelle
tabelle A e B (cfr. Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal
periodo di paga in corso al 1° gennaio 2020. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato,
devono essere ragguagliati a € 48,98 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1/1/2020, pari a €
515,58 mensili) se di importo inferiore.
Anno 2020 Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD 515,58
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 48,98
Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai
fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di
prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo[2].
Quanto innanzi precisato in generale in ordine alla retribuzione minima imponibile ai fini del
versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale vale anche con riferimento ai
lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970[3] e ai lavoratori
soci delle cooperative sociali (art. 1, comma 1, lett. a), della L. n. 381/1991)e di altre
cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’articolo 35 del
D.P.R. n. 797/1955 (T.U. sugli assegni familiari) [4].
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo
In virtù di quanto disposto dall’articolo 1, commi 1 e 10, del D.lgs n. 164/1997 e ss.mm.ii., per
il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo), la retribuzione
imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell’articolo 12 della L. n.
153/1969 e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui all’articolo 1,
comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989.
Il predetto decreto legislativo prevede, inoltre, che in assenza di contratti collettivi nazionali di
lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti
per ciascuna categoria professionale interessata con decreto del Ministro del Lavoro e che a tali
limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori
agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto al
Fondo, sono stati stabiliti con D.M. 21/07/2000[5].
In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo,
determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione
giornaliera che, per l’anno 2020, è pari a € 48,98.
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in
argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n.
402/1981, convertito dalla L. n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi
convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 22, comma 1, della L. n. 160/1975 in relazione all’aumento dell’indice medio del
costo della vita. Tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati calcolato dall’Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le
retribuzioni convenzionali in genere[6] è pari, per l’anno 2020, a € 27,21.
Anno 2020: retribuzioni convenzionali in genere Euro
Retribuzione giornaliera minima 27,21
3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n.
413/1984)
Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla L. n. 413/1984, si
rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi
dell’articolo 13, comma 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento
ai fini contributivi è quello di cui all’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 402/1981, convertito
dalla L. n. 537/1981, pari per l’anno 2020 a € 27,21, alla stessa stregua di quanto previsto
per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.
L’operatività di detto minimale non esclude, comunque, l’applicazione dei minimali di
retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi
risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. circolari n.
66/2007 e n. 179/2013, par. 5.1, lett. a).
3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca
marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)
Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. n. 250/1958, il cui imponibile
contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese,
rivalutato annualmente a norma dell’articolo 22, comma 1, della L. n. 160/1975, si fa presente
che, per l'anno 2020, detta retribuzione convenzionale è fissata in € 680,00 mensili (27,21 x
25 gg.).
Anno 2020: soci delle cooperative della piccola pesca Euro
Retribuzione convenzionale mensile 680,00
3.3. Lavoratori a domicilio
Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell'articolo 22 della legge n. 160/1975, il
limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del
costo della vita calcolato dall’Istat. Per l’anno 2020, tenuto conto della variazione del predetto
indice Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a €
27,21[7]. Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a € 48,98[8].
Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in
materia di minimo contrattuale.
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo
parziale
Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini
contributivi, l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989. La
retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella
individuata dall’articolo 11 del D.lgs n. 81/2015 che, riproponendo le previsioni contenute
nell’abrogato articolo 9 del D.lgs n. 61/2000, fissa il criterio per determinare un apposito
minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo
parziale[9].
In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i
lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la
retribuzione minima oraria è il seguente:
€ 48,98 x 6 /40 = € 7,35.
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i
lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo
è il seguente:
€ 48,98 x 5 /36 = € 6,80.
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%
L’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992, ha introdotto (a
decorrere dall’1/1/1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori
dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un
punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile[10]. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di
iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2020 in €
47.379,00, l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione
eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.948,25, da
arrotondare a € 3.948,00. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo
aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione[11].
Anno 2020 Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua € 47.379,00
Importo mensilizzato € 3.948,00
Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione
aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione
PosContributiva del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia
Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>,
<ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è una
parte del valore indicato nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA il valore del contributo relativo alla
contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento>. Il valore
indicato in tale elemento non è compreso nell’elemento <Contributo>.
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18,
secondo periodo, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31/12/1995
a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema
contributivo[12], in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
calcolato dall’Istat, è pari, per l'anno 2020, a € 103.055,49, che arrotondato all’unità di euro è
pari a € 103.055,00.
Anno 2020 Euro
Massimale annuo della base contributiva 103.055,00
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori
devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso
Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr.
par. 10.3 e par. 11.3 della presente circolare per le modalità di esposizione degli elementi
retributivi relativi all’eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti).
L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati
Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA nel mese in cui si verifica il
superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della
gestione credito dell’elemento E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso,
mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della
gestione pensionistica e della gestione credito.
Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in
riferimento al valore indicato nell’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della
gestione credito.
Il massimale opera anche ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L.
n. 384/1992.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre
continuerà ad essere valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass>.
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella
misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di
riferimento (cfr. art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n.
638/1983, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n.
389/1989).
Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 515,58 per l'anno 2020,
risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 206,23.
Anno 2020 Euro
Trattamento minimo di pensione 515,58
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) 206,23
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro 10.724,00
(*)
(*) Il limite annuo è pari a € 206,23 x 52
Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 69, comma 7, della L. n.
388/2000 e dell’articolo 43, comma 3, della L. n. 448/2001, le disposizioni di cui all’articolo 7
del D.L. n. 463/1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito
dalla L. n. 389/1989, non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola
pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958[13].
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Si riportano, di seguito, per l’anno 2020 gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di
quanto previsto dal D.lgs n. 314/1997 e dall’articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)[14],
non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Anno 2020 Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto
rese in formato cartaceo 4,00
rese in forma elettronica 8,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili,
5,29
a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione
Fringe benefit (tetto) 258,23
Indennità di trasferta intera Italia 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49
Indennità di trasferta intera estero 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83
Con specifico riferimento ai benefit di cui al comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, il cui tetto è
fissato in € 258,23, si precisa che la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha previsto, al
fine di rendere più agevole la fruizione dei medesimi, che l’erogazione di beni e servizi da parte
del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo
o elettronico, riportanti un valore nominale (cfr. art. 51, comma 3-bis, del D.P.R. n.
917/1986).
Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla
circolare n. 263/1997 e, con particolare riferimento al regime dell’azionariato dei dipendenti,
alla circolare n. 123/2009, nonché per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica alla circolare n.
6/2014.
Si ricorda, inoltre, che negli ultimi anni le leggi di finanza pubblica, attraverso un intervento
sistematico nell’articolo 51 del TUIR, hanno ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che
configurano il cosiddetto “welfare aziendale”, ampliando le tipologie di prestazioni, le somme e
i valori che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile. Gli interventi
citati hanno interessato anche le ipotesi in cui le medesime prestazioni, le somme e i valori
siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione delle retribuzioni
premiali (e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili) se riconducibili al
particolare regime fiscale agevolato introdotto dall’articolo 1, comma 182 e seguenti, della
legge n. 208/2015.
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per
prestazioni di maternità obbligatoria
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui
all’articolo 78 del D.lgs n. 151/2001 (cfr. la circolare n. 181/2002), sulla base della variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat, è pari,
per l’anno 2020, a € 2.143,05.
L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere
riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, a
livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>,
<MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento
<IndMat2Fascia>.
Anno 2020 Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità 2.143,05
obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di
solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
10.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il
31/12/1995
Il contributo di solidarietà, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del D.lgs n. 182/1997 (nella
misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si
applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale annuo della base
contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, L. n. 335/1995, che sulla base
dell’indice Istat è pari, per l’anno 2020, ad € 103.055,00 (cfr. precedente par. 6).
L’aliquota aggiuntiva, ai sensi dell’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n.
438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente,
per l’anno 2020, l’importo di € 47.379,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.948,00
(e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 103.055,00). Si fa presente,
infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio
della mensilizzazione (cfr. la circolare n. 7/2010, par. 3). Si precisa che l’applicazione di detto
contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base
annua, pari, per l’anno 2020, a € 47.379,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo
versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[15].
10.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al
31/12/1995
Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € 751,00. Conseguentemente, le
fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile
risultano i seguenti:
Anno 2020
Fasce di retribuzione Massimale di retribuzione Giorni di contribuzione
giornaliera giornaliera imponibile accreditati
da Euro ad Euro Euro
751,01 1.502,00 751,00 1
1.502,01 3.755,00 1.502,00 2
3.755,01 6.008,00 2.253,00 3
6.008,01 8.261,00 3.004,00 4
8.261,01 10.514,00 3.755,00 5
10.514,01 13.518,00 4.506,00 6
13.518,01 16.522,00 5.257,00 7
16.522,01 in poi 6.008,00 8
Il contributo di solidarietà, di cui all’articolo 1, comma 8, del D.lgs n. 182/1997 (nella misura
del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica
sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera
imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione
giornaliera eccedente, per l’anno 2020, l’importo di € 152,00 e sino al massimale di
retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce. Si precisa che
l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del
tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2020, a € 47.379,00, posto che a fine anno, in
relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[16].
10.3. Precisazioni
Nel rammentare che l’Istituto ha realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione
contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell’ambito della
sezione PosContributiva del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. la
circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi
relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere
valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet (recante a sua volta gli elementi
<ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>).
10.4. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei
lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
Il massimale giornaliero, previsto dall’articolo 6, comma 15, del D.L. n. 536/1987, convertito
dalla L. n. 48/1988, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di
finanziamento dell’indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello
spettacolo con contratto a tempo determinato, è confermato, per l’anno 2020, in € 67,14.
Anno 2020 Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori 67,14
dello spettacolo a tempo determinato
Come già precisato nella circolare n. 154/2014, alla quale si rinvia, nell’ambito del flusso
Uniemens, l’eccedenza dell’importo dei contributi di cui si tratta, da conguagliare in quanto
l’aliquota di finanziamento è stata applicata su un imponibile maggiore rispetto a quello di
legge, dovrà essere valorizzata, per i contributi di malattia, nell’elemento <MalACredAltre> con
il codice R808 e, per i contributi di maternità, nell’elemento <MatACredAltre> con il codice
R809.
11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà,
dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
11.1. Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie
dopo il 31/12/1995
Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma
18, della L. n. 335/1995, è pari, per l’anno 2020, a € 103.055,00 (cfr. precedete par. 6), il
contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997, a decorrere
dall’1/1/2020 è dovuto nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1%
a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di € 103.055,00
e fino all’importo annuo di € 751.278,00.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’articolo 1, comma 374, lett. b), ha infatti previsto un
aumento graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dall’1/1/2020 è
stabilito nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del
lavoratore).
L’aliquota aggiuntiva, di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n.
438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente,
per l’anno 2020, l’importo di € 47.379,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.948,00
(e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 103.055,00). Si fa presente,
infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio
della mensilizzazione (cfr. la circolare n. 7/2010, par. 3). Si precisa che l’applicazione di detto
contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base
annua, pari, per l’anno 2020, a € 47.379,00, posto che a fine anno in relazione al contributo
versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[17].
11.2. Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie
al 31/12/1995
Posto che il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l’anno 2020, è pari a €
330,00 (massimale annuo/312), il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 4, del
D.lgs n. 166/1997, a decorrere dall’1/1/2020 è dovuto nella misura del 3,1% (di cui 1% a
carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione
giornaliera eccedente l’importo di € 330,00 e fino all’importo giornaliero di € 2.408,00.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’articolo 1, comma 374, lett. b), ha infatti previsto un
aumento graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dall’1/1/2020 è
stabilito nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del
lavoratore).
L’aliquota aggiuntiva di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n.
438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera
eccedente, per l’anno 2020, l’importo di € 152,00 e sino al massimale di retribuzione
giornaliera imponibile pari a € 330,00. Si precisa che l’applicazione di detto contributo
aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari,
per l’anno 2020, a € € 47.379,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in
eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[18].
11.3. Precisazioni
Nel rammentare che l’Istituto ha realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione
contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti nell’ambito della
sezione PosContributiva del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. la
circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi
relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere
valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSport> (recante a sua volta gli
elementi <ImpEccMass1Sport>, e <ContrEccMass2Sport>, <ContrSolidarietàSport>,
<ImpEccMass2Sport> e <ContrEccMass2Sport>).
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
12.1. Precisazioni
Le disposizioni di carattere generale in materia di determinazione degli imponibili sono
applicabili, fatte salve le peculiarità previste da specifiche norme legislative[19], anche ai
lavoratori iscritti alla Gestione pubblica per le casse pensionistiche e/o alla gestione credito. In
particolare, si rinvia a quanto indicato in precedenza ai seguenti paragrafi:
paragrafo 1, per quanto concerne il minimale di retribuzione giornaliera;
paragrafo 4, per la determinazione di detto minimale con riguardo ai rapporti di lavoro a
tempo parziale;
paragrafo 5, per la determinazione della quota di retribuzione soggetta all’aliquota
contributiva aggiuntiva dell’1% (di cui all’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla
L. n. 438/1992);
paragrafo 6, per la definizione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile
di cui all’articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie a partire dall’1/1/1996 e per coloro che optano per la pensione
con il sistema contributivo;
paragrafo 7, per la definizione del minimale contributivo annuale (di cui all’art. 1 del D.L.
n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989, e dell’art. 6, comma 8, del D.lgs n.
314/1997);
paragrafo 8, per gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
12.2. Massimale contributivo previsto per i direttori generali,
amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere
Si rammenta che secondo il disposto di cui all’articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992,
come integrato dal D.lgs n. 229/1999, la nomina a direttore generale, amministrativo e
sanitario determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e
il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla
richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Si ricorda che nell’ipotesi in esame si realizza un’obbligazione solidale tra l’Ente di
appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della
contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l’incarico.
La struttura sanitaria è tenuta ad inviare la denuncia, tenendo conto dei massimali di cui
all'articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 181/1997, non solo ai fini pensionistici, ma anche ai fini
della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito gestione credito) e, ove
sussistano i presupposti di iscrizione, ai fini della gestione previdenziale[20], valorizzando la
sezione <AltroEnteVersante> dell’elemento E0 nel caso in cui sia l’Ente di appartenenza ad
effettuare il versamento. Si evidenzia che ai fini pensionistici e, conseguentemente, anche ai
fini della gestione credito, il massimale non trova applicazione per i dipendenti privi di
contribuzione per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 per i quali deve essere applicato il
massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, di cui al precedente
paragrafo 6.
Il citato articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992, considerata la sua connotazione di
norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel
decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari) delle unità
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali
contengono la medesima tutela previdenziale e non è suscettibile di interpretazione estensiva
ad altri lavoratori.
L’importo del massimale contributivo in oggetto, previsto dal citato articolo 3, comma 7, del
D.lgs n. 181/1997, rivalutato secondo l’indice relativo al costo medio della vita calcolato
dall’Istat, è pari, per l’anno 2020, a € 187.853,72 che, arrotondato all’unità di euro, è pari a €
187.854,00.
Anno 2020 Euro
Massimale ex art. 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii € 187.854,00
Detto massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, ivi compresa
l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, della contribuzione
per la gestione credito e della contribuzione previdenziale per le prestazioni di fine servizio
(TFS/TFR).
Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della
gestione pensionistica della gestione credito e della gestione previdenziale dell’elemento E0
deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve
essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica, della gestione
credito e di quella previdenziale.
Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in
riferimento al valore indicato nell’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica, della
gestione credito e della gestione previdenziale.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre
continuerà ad essere valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass> delle diverse gestioni.
12.3. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di
cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001
L’articolo 42, comma 5 e seguenti, del D.lgs n. 151/2001 riconosce il diritto a soggetti
specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui
all'articolo 4, comma 2, della L. n. 53/2000, per assistenza di persone con handicap in
situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992.
In particolare il comma 5-ter prevede che “durante il periodo di congedo, il richiedente ha
diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci
fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo
massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati […]”.
A tale riguardo si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall’Istat, il tetto
massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi
obbligatori a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in
sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può
eccedere, per l'anno 2020, l’importo pari a € 48.737,86 che, arrotondato all’unità di euro, è
pari a € 48.738,00.
Anno 2020 Euro
Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione a carico del €
datore di lavoro annua congedo straordinario art. 42, co. 5, n. 48.738,00.
151/2001
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2020
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2020 non
abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto
periodo ai sensi della deliberazione n. 5/1993 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del
terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del
flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1/1/2020 e
quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle
retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento
<Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti
sui totali ottenuti.
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota
aggiuntiva dell’1% (cfr. precedente par. 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella
denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>,
<Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando
all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che
si determina rapportando il valore medio dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento
all’analogo valore medio relativo all’anno precedente (art. 11 del D.lgs n. 503/1992). L’indice
dello 0,5% viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione
imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori
acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell’emanazione (novembre
2020) del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali che fissa l’aumento definitivo di perequazione automatica da
attribuire alle pensioni per l’anno 2020. Il predetto valore verrà comunicato dall’Istituto in
occasione della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.
[2] Cfr. le circolari n. 9674/1978, n. 806/1986, n. 205/1995 e n. 33/2002, par. 1.1.
[3] Cfr. quanto già precisato dall’Istituto con la circolare n. 34/2007, al par. 3, in applicazione
del disposto di cui all’art. 3 del D.lgs n. 423/2001.
[4] Cfr. le circolari n. 56/2007 e n. 34/2007, par. 3.
[5] Cfr. la circolaren. 156/2000.
[6] Cfr. la circolare n. 100/2000.
[7] Cfr. art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito dalla L. n. 537/1981 e la circolare n. 100/2000,
par. 5.
[8] Cfr. art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n.
638/1983 (come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989).
[9] Art. 11, comma 1, D.lgs. n. 81/2015: “La retribuzione minima oraria, da assumere quale
base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si
determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale
giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il
numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di
categoria per i lavoratori a tempo pieno”. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla
circolare n. 68/1989.
[10] Il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi di quanto previsto dall’art.
3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992, è quellodeterminato ai fini
dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L. n. 67/1988. Si veda, per alcune precisazioni di
dettaglio, la circolare n. 298/1992 e, per il settore marittimo, anche la circolare n. 151/1993.
Si evidenzia, inoltre, che in caso di rapporti di lavoro dipendente successivi o simultanei, tutte
le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento
della prima fascia di retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento della fascia di
retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a gestioni pensionistiche
differenti.
[11] Cfr., da ultimo, la circolare n. 7/2010, par. 3.
[12] Circolari n. 177/1996, n. 42/2009, n. 7/2010 par. 2, n. 58/2016 e messaggio n.
3020/2016.
[13] Cfr. la circolare n. 41/2002.
[14] L’art. 51, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede che l’ammontare degli importi
che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore
medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al periodo
di 12 mesi terminante al 31 agosto, superi il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
[15] In ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli relativi alla contribuzione versata in
eccesso per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua di cui all’art. 3-ter
del D.L. n. 384/1992, rilevato a fine anno, si rinvia alle precisazioni contenute nel messaggio
n. 5327/2015.
[16] Cfr. quanto precisato nella nota 15.
[17] Cfr. quanto precisato nella nota 15.
[18] Cfr. quanto precisato nella nota 15.
[19] Cfr. la circolare n. 6/2014.
[20] Cfr. la circolare n. 8/2013.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
All. 1
Tabella A - Anno 2020
Qualifiche
Settore
Dirigente Impiegato Operaio
Industria Euro 135,48 Euro 40,93 Euro 38,21
(1) (1)
Amministrazioni dello Stato Euro 103,01 Euro 49,04 Euro 43,60
ed altre Pubbliche Amm.ni (1)
Artigianato Euro 43,60 Euro 38,21
(1) (1)
Agricoltura Euro 108,40 Euro 57,16 Euro 43,57
(2)
Credito assicurazioni e servizi Euro 135,48 Euro 46,35 Euro 43,60
(1) (1)
Commercio Euro 135,48 Euro 38,21 Euro 38,21
(1) (1)
(1) Da adeguare a euro 48,98 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n.
638 e della legge 7/12/1989, n. 389.
(2) Non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 delle legge n.
638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.
Tabella B - Anno 2020
Qualifiche
Settore Impiegati Operai
Istruzione pre-scolare svolta dalle Docenti e non Docenti e non
Scuole materne autonome o da docenti con docenti
altre istituzioni ivi comprese funzioni direttive
le I.P.A.B. Euro 51,79 Euro 23,95 Euro 19,18
(1) (1)
Istruzione ed educazione Euro 53,10 Euro 23,95 Euro 23,95
scolare non statale (1) (1)
Assist.za sociale svolta da istituzioni
sociali e assistenziali ivi comprese Euro 51,79 Euro 21,50 Euro 16,76
le I.P.A.B. (1) (1)
Attività di culto, formazione Euro 51,79 Euro 21,50 Euro 16,76
religiosa ed attività similari (1) (1)
Dirigente Impiegato Operaio
Spettacolo Euro 111,16 Euro 33,42 Euro 26,28
(1) (1)
Attività circensi e dello Euro 93,57 Euro 28,68 Euro 21,50
spettacolo viaggiante (1) (1)
Capo Ufficio Impiegati
Agenti di assicurazione in Imp. I cat. 2 e 3 cat.
gestione libera Euro 33,42 Euro 23,95
(1) (1)
Impiegati
Agricoltura (per il solo personale concetto d’ordine
impiegatizio a prestazione ridotta Euro 38,21 Euro 31,08
a servizio di più aziende) (1) (1)
Personale docente
e non docente
Amministrazione statale Euro 23,95
(1)
Ispettori
Assicurazioni (per il solo personale di org.ne produttiva produzione Cat. A produzione Cat. B/C
addetto alla organizzazione Euro 86,78 Euro 43,60 Euro 28,68
produttiva e alla produzione) (1) (1)
Assistenza domiciliare svolta Euro 14,39
in forma cooperativa (1)
Personale fatica,
Credito (per solo personale custodia, pulizia
Ausiliario) Euro 19,18
(1)
Operai
Servizio di pulizia disinfezione e 3 livello 4 livello 5 livello
Disinfestazione Euro 23,95 Euro 21,50 Euro 19,18
(1) (1) (1)
(1) Da adeguare a euro 48,98 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge
7/12/1989, n. 389.
Tabella B - Anno 2020
Proprietari di fabbricati (per il solo Pulitori
personale addetto alla pulizia negli
stabili adibiti ad uso di abitazione od Euro 19,18
altro uso) (1)
Capo barca
Capo pesca Marinaio
Motorista
Pesca costiera e mediterranea Euro 31,08 Euro 28,68 Euro 23,95
(2)
Comandante, 1° ufficiale coperta, 2° ufficiale coperta,
Direttore macchina macchinista macchinista
Euro 59,98 Euro 43,87 Euro 36,94
Pesca oltre gli stretti Nostromo, capo Marinaio,
Mozzo
mac.na, capo pes. cuoco, ecc.
Euro 32,36 Euro 25,42 Euro 23,95
(2) (2)
Redattore Praticante Collab./Corrisp.
Giornalisti Euro 80,58 Euro 57,16 Euro 14,39
(1)
(1) Da adeguare a euro 48,98 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge
7/12/1989, n. 389.
(2) Da adeguare a euro 27,21 ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975.
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