Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 91/2021
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2021
Riferimento normativo
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2021
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 30/06/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 91
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli
professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2021
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi obbligatori
dovuti, per l’anno 2021, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli
imprenditori agricoli professionali.
INDICE
1. Contribuzione IVS
2. Contribuzione di maternità
3. Contribuzione INAIL
4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
5. Tabelle contributi anno 2021
6. Modalità di pagamento
7. Esonero contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
1. Contribuzione IVS
La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli
professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale
individuato in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella
“Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997
dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e convertite in euro, come da circolare n. 83 del
23 aprile 2002.
Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato, ai sensi dell’articolo 7 della legge n.
233/1990, moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero - stabilito annualmente con
decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni
medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella
D”, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.
Per l’anno 2021 il predetto reddito giornaliero, stabilito con decreto del Direttore Generale per
le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10
giugno 2021[1], è fissato nella misura pari a € 59,66.
Le aliquote di finanziamento da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate
dall’articolo 24, comma 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto:“Con effetto dal 1°
gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei
lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS
sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto”.
Tali aliquote sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013 a tutti i lavoratori iscritti alla
Gestione autonoma coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai sensi dell’articolo 2, comma 68,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Si riportano di seguito le tabelle B e C dell’allegato 1 del decreto-legge n. 201/2011.
Tabella B – Aliquota di finanziamento
Zona normale Zona svantaggiata
Anno Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni
2012 21,6% 19,4% 18,7% 15,0%
2013 22,0% 20,2% 19,6% 16,5%
2014 22,4% 21,0% 20,5% 18,0%
2015 22,8% 21,8% 21,4% 19,5%
2016 23,2% 22,6% 22,3% 21,0%
2017 23,6% 23,4% 23,2% 22,5%
Dal 2018 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
Tabella C – Aliquota di computo
Anni Aliquota di computo
2012 21,6%
2013 22,0%
2014 22,4%
2015 22,8%
2016 23,2%
2017 23,6%
Dal 2018 24,0%
Le aliquote da applicare, pertanto, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli
professionali per l’anno 2021 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza
distinzione né di ubicazione né di giovane età, pari alla misura del 24,00%.
Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto
dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.
Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di
iscrizione di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, rideterminato
annualmente nella misura prevista dall’articolo 22 della medesima legge. Per l’anno 2021 il
contributo è pari a € 0,68, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna
unità attiva.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2021, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma
15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consentono ai lavoratori autonomi con più di
sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, di richiedere la
riduzione del 50% dei contributi dovuti.
Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 69 del 26
marzo 1998 e n. 138 del 25 giugno 1998. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti
aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n.
175 del 29 luglio 1998.
2. Contribuzione di maternità
Per l’anno 2021 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni
di maternità resta fissato nella misura di € 7,49 ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla
Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri come disposto dell’articolo 82 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
3. Contribuzione INAIL
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi, previsto dall’articolo 28 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando quanto
stabilito dagli articoli 257 e 262 del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il contributo di cui all’articolo 4 della
legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per l’anno 2021, resta fissato
nella misura capitaria annua di:
€ 768,50 (per le zone normali);
€ 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Il decreto 23 marzo 2021 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle finanze[2], ha fissato nella misura pari al 16,36% la riduzione
dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali disposti dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147. Tale
riduzione dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.
4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori
diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’articolo
9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.
5. Tabelle contributi anno 2021
Nell’Allegato n. 1 alla presente circolare sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore per
l’anno 2021 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.
6. Modalità di pagamento
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello
F24.
Le indicazioni per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto
previdenziale Autonomi in agricoltura.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2021, il 16 settembre 2021, il 16
novembre 2021 e il 17 gennaio 2022.
7. Esonero contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre
2019, n. 160
L’Istituto con la circolare n. 47 del 23 marzo 2021 ha fornito le indicazioni normative e le
istruzioni operative per l’accesso all’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 503, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), destinato ai coltivatori diretti e agli
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, con età inferiore a quaranta anni, esteso dall’articolo 1, comma 33, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola
per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella
sezione “pubblicità legale” in data 11 giugno 2021, numero repertorio 56/2021.
[2] Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione
“pubblicità legale” in data 15 aprile 2021, numero repertorio 44/2021.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Territori
Contributo Zone normali montani
e
zone
svantaggiate
1) Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge
233/90 24% 24%
2) Addizionale IVS Legge 160/75 € 0,68 € 0,68
3) Indennità gravidanza e puerperio € 7,49 € 7,49
4) Assicurazione INAIL € 768,50 € 532,18
LEGENDA
Per la determinazione dei contributi di cui al punto 1 le relative percentuali sono
calcolate in riferimento al “reddito medio convenzionale” che per l’anno 2021 è pari a
€ 59,66.
L’addizionale fissa giornaliera di € 0,68 del punto 2 è calcolata nel limite massimo di
n.156 giornate annue.
I punti 3 e 4 rappresentano, rispettivamente, il contributo in cifra fissa pro-capite per
l’assicurazione obbligatoria gravidanza/puerperio e il contributo per l’INAIL.
Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) sono tenuti al pagamento dei contributi per
l’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui ai punti 1 e 2 e al
pagamento dei contributi per gravidanza e puerperio, di cui al punto 3, con esclusione
della quota capitaria annua per l’assicurazione INAIL di cui al punto 4.
CD/CM
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI,
COLONI, MEZZADRI – zone normali
ANNO 2021
CD/CM
FASCIA 1 € 3.115,74
FASCIA 2 € 3.860,30
FASCIA 3 € 4.604,85
FASCIA 4 € 5.349,41
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI,
COLONI, MEZZADRI – zone montane e svantaggiate
ANNO 2021
CD/CM
FASCIA 1 € 2.879,42
FASCIA 2 € 3.623,98
FASCIA 3 € 4.368,53
FASCIA 4 € 5.113,09
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI,
COLONI, MEZZADRI
ANNO 2021
Ultrasessantacinquenni pensionati – Zone normali
CD/CM
FASCIA 1 € 1.945,87
FASCIA 2 € 2.318,14
FASCIA 3 € 2.690,42
FASCIA 4 € 3.062,70
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI,
COLONI, MEZZADRI
ANNO 2021
Ultrasessantacinquenni pensionati - Zone montane e svantaggiate
CD/CM
FASCIA 1 € 1.709,55
FASCIA 2 € 2.081,82
FASCIA 3 € 2.454,10
FASCIA 4 € 2.826,38
IAP
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI
AGRICOLI PROFESSIONALI
ANNO 2021
IAP
FASCIA 1 € 2.347,24
FASCIA 2 € 3.091,80
FASCIA 3 € 3.836,35
FASCIA 4 € 4.580,91
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI
AGRICOLI PROFESSIONALI
ANNO 2021
Ultrasessantacinquenni pensionati
IAP
FASCIA 1 € 1.177,37
FASCIA 2 € 1.549,64
FASCIA 3 € 1.921,92
FASCIA 4 € 2.294,20
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