Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 91/2024
Contribuzione in agricoltura. Sospensione d’ufficio dell’attività con dipendenti per le posizioni contributive caratterizzate esclusivamente da operai a tempo determinato
Riferimento normativo
Contribuzione in agricoltura. Sospensione d’ufficio dell’attività con dipendenti per le posizioni contributive caratterizzate esclusivamente da operai a tempo determinato
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 09/10/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 91
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Contribuzione in agricoltura. Sospensione d’ufficio dell’attività con
dipendenti per le posizioni contributive caratterizzate
esclusivamente da operai a tempo determinato
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alla sospensione
d’ufficio dell’attività con dipendenti per le posizioni contributive caratterizzate
esclusivamente da operai a tempo determinato.
INDICE
1. Premessa
2. La sospensione dell’attività con dipendenti
3. La ripresa dell’attività con dipendenti
1. Premessa
Ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’INPS classifica e iscrive alla Gestione
contributiva agricola (di seguito, anche GCA) i datori di lavoro che svolgono le attività di cui
all’articolo 2135 del codice civile[1].
Devono, inoltre, essere iscritti alla GCA i datori di lavoro che, pur non essendo imprenditori
agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, lo diventano per assimilazione ai sensi di
una espressa previsione di legge che li equipara, sotto il profilo civilistico (ma con immediate
ripercussioni sul piano previdenziale), a quelli di cui al medesimo articolo 2135.
Il caso più rilevante è rappresentato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, ai sensi del quale: "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di
imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui
all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".
Vi sono, inoltre, imprese datrici di lavoro che, sebbene non agricole ai sensi dell’articolo 2135
del codice civile o di norme civilistiche speciali, e quindi classificabili in altri settori ai fini
previdenziali, sono tenute a iscrivere i lavoratori con la qualifica di operaio alla GCA in forza di
particolari norme (cfr., in particolare, l’art. 1 della legge 15 giugno 1984, n. 240[2], e l’art. 6
della legge 31 marzo 1979, n. 92).
La tabella sinottica sottostante riepiloga i casi di iscrivibilità alla GCA (per un approfondimento
delle indicazioni fornite sull’inquadramento in agricoltura si rinvia alle circolari n. 126 del 16
dicembre 2009, n. 94 del 20 giugno 2019 e n. 56 del 23 aprile 2020).
Datori di lavoro iscrivibili alla GCA
Tipologia di impresa Normativa di riferimento
Imprese agricole - art. 2135 del c.c.
Imprese assimilate dalla legge a quelle agricole di - art. 1, comma 2, del D.lgs n. 228/2001
cui all’art. 2135 del c.c. - art. 1, comma 1094, della legge 27
dicembre 2006, n. 296
Imprese non agricole (settore commercio, servizi, - art. 1 della legge n. 240/1984
ecc.) - art. 6 della legge n. 92/1979
Tanto premesso, al fine di consentire un puntuale aggiornamento delle posizioni contributive
della Gestione contributiva agricola si forniscono di seguito indicazioni relativamente al caso di
sospensione d’ufficio dell’attività con dipendenti, che integra e completa le disposizioni
impartite al riguardo in materia.
2. La sospensione dell’attività con dipendenti
Per sospensione dell’attività con dipendenti si intende il periodo di tempo durante il quale il
datore di lavoro cessa di avere in forza operai agricoli. Durante tale periodo il soggetto che
svolge l’attività economica continua a esistere sotto il profilo fattuale e giuridico e può o meno
svolgere attività di produzione (avvalendosi, per esempio, del contoterzismo), ma non ha
contratti di lavoro in corso con operai agricoli.
Poiché l’assenza di operai in forza determina il venire meno dell’obbligo assicurativo e
contributivo, il datore di lavoro iscritto alla Gestione contributiva agricola è tenuto a
comunicare lo stato di “sospensione” entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, ai sensi
dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (cfr. l’Allegato n. 1 alla
circolare n. 88 dell’11 luglio 2006)[3].
Tuttavia, in considerazione delle particolari modalità produttive che caratterizzano molte
imprese agricole che si avvalgono esclusivamente di operai a tempo determinato (su tutte le
posizioni contributive associate al relativo codice fiscale oppure con riferimento a un solo
CIDA[4]), consistente nell’utilizzo discontinuo della forza lavoro nel corso dell’anno in relazione
alla tipologia di orientamento colturale concretamente praticato, nel citato Allegato n. 1 alla
circolare n. 88/2006 è stato precisato che: “Non integra la fattispecie della sospensione
dell’attività, la condizione dell’azienda che assume manodopera a tempo determinato in uno o
più trimestri nel corso dell’anno in relazione alle proprie esigenze aziendali”.
Al fine di garantire un adeguato aggiornamento degli archivi della Gestione contributiva
agricola, le posizioni CIDA esclusivamente utilizzate per la gestione degli adempimenti
contributivi relativi ai soli operai a tempo determinato e connotate dalla mancanza, durante un
intero anno civile (quindi dal mese di gennaio al mese di dicembre), di invio di flussi
Uniemens-PosAgri e dall’assenza di contratti di lavoro attivi, devono essere poste d’ufficio nello
stato di “Sospensione”.
In tale caso, la data di sospensione deve coincidere con il primo giorno successivo rispetto alla
data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro oppure, se posteriore, in via convenzionale,
con la data dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di competenza della dichiarazione Uniemens-
PosAgri trasmessa.
3. La ripresa dell’attività con dipendenti
L’assunzione di un nuovo operaio agricolo su una posizione contributiva (CIDA) sospesa ne
determina il cambio di stato da “Sospesa” a “Riattivata”.
L’acquisizione dell’informazione negli archivi della Gestione contributiva agricola è innescata da
una denuncia di variazione del datore di lavoro, presentata attraverso il servizio “Iscrizione
Azienda Agricola” presente nell’area riservata del portale istituzionale dell’INPS, che deve
pervenire all’Istituto entro 30 giorni dall’assunzione ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo n. 375/1993.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] L’iscrizione alla Gestione contributiva agricola rileva solo con riferimento agli operai agricoli
a tempo determinato e indeterminato (OTD e OTI). Le imprese agricole che assumono anche
dirigenti e impiegati devono provvedere all’apertura di una matricola DM con il C.S.C. 5.01.02.
[2] Si ricorda che per questa tipologia di datori di lavoro l’Istituto ha previsto dal 1° gennaio
2022 l’apertura di un’apposita matricola DM contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per
l’assolvimento dei relativi obblighi contributivi (CUAF, CIGO, CIGS e ASpI) relativi agli operai a
tempo indeterminato (OTI) e degli apprendisti (cfr. la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022 e il
messaggio n. 2225 del 27 maggio 2022).
[3] Di seguito le esemplificazioni di casi in cui ricorre la sospensione riportate nell’Allegato n. 1
alla circolare n. 88/2006:
• azienda coltivatrice-diretta assuntrice di manodopera agricola che, per un periodo di tempo,
decide di continuare l’attività avvalendosi solo dell’opera propria del titolare e suoi familiari;
• azienda sotto forma di assetto societario che temporaneamente sospende qualsiasi attività e
non procede allo scioglimento della società poiché ritiene di riprendere l’attività
successivamente;
• azienda normalmente dedita alla coltivazione del fondo che per un periodo di tempo non
esercita tale attività per eventi naturali e non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore.
[4] Codice Identificativo Azienda.
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