Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva. Articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva. Articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 28/07/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 92
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO:
Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta
dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni
Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme
di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva.
Articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n.
234 (legge di Bilancio 2022). Istruzioni contabili. Variazioni al piano
dei conti
SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in materia di prestazioni
pensionistiche e riscatti e ricongiunzioni per gli iscritti all’INPGI - Gestione
sostitutiva dell’AGO che, a decorrere dal 1° luglio 2022, transitano all’INPS in
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 103 e seguenti,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
INDICE
1. Premessa
2. Ambito soggettivo di applicazione
3. Regime pensionistico dei soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti
dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
3.1 Requisiti pensionistici vigenti presso l’INPGI al 30 giugno 2022
3.1.1 Pensione di vecchiaia
3.1.2 Pensione di anzianità
3.1.3 Pensione anticipata
3.1.4 Pensione di invalidità
3.1.5 Pensione ai superstiti
4. Regime pensionistico per i soggetti che non hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i
requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
4.1 Pensione di vecchiaia e anticipata di cui all’articolo 24 commi 6, 7, 10 e 11 del decreto-
legge n. 201 del 2011
4.2 Trattamenti previdenziali di invalidità
4.3 Pensione ai superstiti
4.4 Pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione
5. Valorizzazione della contribuzione del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e
del Fondo pensione lavoratori sportivi (FPSP) della Gestione ex ENPALS
5.1 Soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente
a tale data presso l’INPGI
5.2 Soggetti che non hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla
normativa vigente a tale data presso l’INPGI
6. Pensioni con il cumulo dei periodi assicurativi
7. Pensioni in regime internazionale
8. Prepensionamento di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416
9. APE sociale
10. Modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici
11. Cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro
12. Modalità di presentazione delle domande
13. Pensioni già liquidate
14. Domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione di periodi contributivi. Accrediti
figurativi
14.1 Domande di ricongiunzione
14.2 Domande di riscatto ai fini pensionistici di periodi contributivi
14.3 Accrediti figurativi
15. Istruzioni contabili
1. Premessa
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), stabilisce all’articolo 1, commi da
103 a 118, che, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei
giornalisti, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n.
1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, viene
trasferita - con effetto dal 1° luglio 2022 e limitatamente alla gestione sostitutiva - all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. A
decorrere dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i
pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica,
nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di
trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
forniscono le istruzioni in merito alle prestazioni pensionistiche e alle relative modalità di
calcolo, secondo il principio del pro-rata, in applicazione del citato articolo 1, commi 103 e
seguenti, della legge n. 234 del 2021.
Alla presente circolare è allegato il Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva
dell’AGO dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017 (Allegato n. 1).
2. Ambito soggettivo di applicazione
Come anticipato, l’articolo 1, comma 103, della legge n. 234 del 2021 ha disposto che la
funzione previdenziale svolta dall’INPGI ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1564 del 1951, in
regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita dal 1°
luglio 2022, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’INPS.
Con effetto dalla medesima data sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) i
giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e
registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con
evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti
pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione
sostitutiva dell’INPGI.
Ai soggetti così individuati (di seguito, giornalisti iscritti al FPLD) si applica il regime
pensionistico di cui ai commi 104 e seguenti dell’articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021,
come descritto nei paragrafi che seguono.
3. Regime pensionistico dei soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti
previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
L’articolo 1, comma 106, della legge n. 234 del 2021 prevede che: “Fermo restando quanto
previsto al comma 104, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti già assicurati
presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i
requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla predetta data conseguono il diritto
alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa”.
Pertanto, i lavoratori già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI (di seguito, per
brevità INPGI), che alla data del 30 giugno 2022 hanno maturato i requisiti pensionistici
previsti dalle disposizioni vigenti nell’INPGI, conseguono in qualsiasi momento successivo alla
predetta data le prestazioni pensionistiche previste in tale gestione sulla base delle disposizioni
ivi vigenti alla data del 30 giugno 2022 e non le prestazioni pensionistiche eventualmente
maturate a carico del FPLD successivamente alla predetta data.
Per il perfezionamento dei requisiti previsti dall’INPGI entro il 30 giugno 2022 trova
applicazione l’articolo 3 della legge 9 novembre 1955, n. 1122.
L’eventuale contribuzione versata o accreditata nell’AGO anteriormente o successivamente al
30 giugno 2022, e comunque prima della decorrenza del trattamento pensionistico, deve
essere valorizzata, ai fini della misura del pro-quota di pensione, secondo le disposizioni
applicabili nell’AGO.
L’eventuale contribuzione versata o accreditata dopo la decorrenza del trattamento
pensionistico è valorizzata, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti spettanti, secondo le
disposizioni applicabili ai titolari di pensione a carico dell’INPGI nella gestione in cui è versata
la contribuzione (dando luogo, ad esempio, a un supplemento di pensione o a una pensione
supplementare).
3.1 Requisiti pensionistici vigenti presso l’INPGI al 30 giugno 2022
3.1.1 Pensione di vecchiaia
L’articolo 4, comma 1, del Regolamento INPGI stabilisce che i soggetti in possesso di 20 anni
di anzianità contributiva possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al
perfezionamento dei seguenti requisiti anagrafici:
REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA
ANNO ETA’
Uomini Donne
2015 65 anni 62 anni
2016 65 anni 62 anni
2017 66 anni 64 anni
2018 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022 67 anni 67 anni
In deroga ai requisiti di cui sopra, possono conseguire la pensione di vecchiaia le lavoratrici
che al 31 dicembre 2016 possono fare valere 60 anni di età e 20 anni di anzianità
contributiva.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di
perfezionamento del requisito anagrafico; se a tale data non risultano conseguiti i requisiti di
anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di perfezionamento dei suddetti requisiti oppure, su richiesta dell’interessato, decorre
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3.1.2 Pensione di anzianità
L’articolo 4, comma 3, lettera a), del Regolamento INPGI stabilisce che il diritto alla pensione
di anzianità si consegue in presenza dei requisiti riportati nella tabella che segue:
REQUISITI PENSIONE DI ANZIANITA’
ANNO Contribuzione Età anagrafica
2015 35 62 anni
2016 35 62 anni
2017 38 62 anni
2018 39 62 anni
Dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022 40 anni e 5 mesi 62 anni e 5 mesi
È prevista inoltre una deroga per i lavoratori e le lavoratrici che al 31 dicembre 2016 possono
fare valere 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva ovvero 40 anni di contribuzione a
prescindere dall’età anagrafica.
La pensione di anzianità è liquidata, su domanda dell’iscritto avente diritto, con decorrenza dal
mese successivo alla presentazione della relativa domanda.
A decorrere dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione l’articolo 15, commi 2 e seguenti, del
Regolamento INPGI e, pertanto, la prestazione è interamente cumulabile con i redditi da
lavoro.
3.1.3 Pensione anticipata
L’articolo 4, comma 3, lettera b), del Regolamento INPGI stabilisce che i lavoratori possono
accedere alla pensione anticipata al perfezionamento dei requisiti contributivi previsti nell’AGO
dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il trattamento pensionistico decorre
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti.
3.1.4 Pensione di invalidità
L’articolo 8 del Regolamento INPGI stabilisce che il diritto alla pensione di invalidità si
perfeziona nel caso in cui:
- a seguito di accertamento sanitario sia verificata la totale e permanente inabilità a esercitare
l’attività professionale giornalistica;
- siano versati/accreditati almeno 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali
almeno 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
- il lavoratore cessi l’attività professionale giornalistica regolata dal contratto nazionale di
lavoro o comunque subordinata.
I requisiti contributivo e sanitario non possono essere maturati successivamente al 30 giugno
2022; è tuttavia possibile presentare la domanda anche successivamente alla predetta data. La
prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
Dal 1° luglio 2022 l’accertamento del requisito sanitario sarà effettuato dal UO medico-legale
dell’INPS competente per territorio.
Alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a decorrere
dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione l’articolo 15, comma 5, del Regolamento INPGI. A
decorrere dalla medesima data le pensioni di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento
INPGI sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario, nei limiti di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 e dall’articolo 10 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, e dall’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La pensione di invalidità è incompatibile con l’attività giornalistica svolta successivamente alla
concessione della pensione. Nel caso in cui si verifichi tale causa di incompatibilità, il
pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all’INPS che revoca la pensione con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’incompatibilità medesima.
3.1.5 Pensione ai superstiti
L’articolo 9 del Regolamento INPGI prevede che, in caso di morte del pensionato o
dell’assicurato in possesso di 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno
12 nel quinquennio precedente alla domanda di pensione, ovvero quando il decesso sia
avvenuto per infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per causa di guerra o di servizio,
la pensione ai superstiti è riconosciuta in favore del coniuge superstite e dei figli minorenni o
totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, dei genitori in età superiore ai 65 anni o
inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In
mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti,
sempreché al momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente
inabili al lavoro e a suo carico. La condizione della vivenza a carico del de cuius è verificata ai
sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.
Nel caso in cui i figli del dante causa frequentino corsi di studio universitari, la pensione spetta
loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata legale del corso
seguito e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.
L’articolo 10 del citato Regolamento dispone che la pensione in favore dei superstiti è stabilita
nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:
• 75% per un superstite;
• 90% per due superstiti;
• 100% per tre o più superstiti.
Se alla pensione concorrono più superstiti, l'aliquota spettante al nucleo familiare è suddivisa
fra gli stessi in parti uguali. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti
aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.
I commi 3 e 4 del citato articolo 10 prevedono inoltre che: “3) Nel caso in cui il nucleo
superstite sia composto dal solo coniuge la percentuale del trattamento è attribuita tenendo
conto dell’importo della pensione origine secondo i parametri riportati nella sottostante tabella:
Scaglioni di importo della pensione origine %
fino a 30.988 euro 75%
da importi superiori a 30.988 euro fino a 36.152 euro 70 %
da importi superiori a 36.152 euro fino a 41.317 euro 65 %
oltre 41.317 euro 60 %
4) Il limite dei 30.988 euro e quello dei successivi scaglioni - introdotto con delibera n. 144 del
17 giugno 1998, approvata con nota ministeriale n. 70498 del 21 luglio 1998 - è rivalutato al
1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato
dall’ISTAT”.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli importi dei
trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di
cui alla tabella F allegata alla predetta legge.
Il comma 8 del citato articolo 10 prevede inoltre che: “In caso di decesso dell'iscritto non
titolare di pensione, la misura del trattamento da attribuire ai superstiti non può essere
inferiore a quella derivante da 15 anni di contribuzione e, comunque, al trattamento minimo
previsto dal precedente articolo 7, sempreché l'iscritto non risulti già titolare di altro
trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora raggiunto il diritto alla pensione presso
altro Ente previdenziale”.
La disciplina previgente presso l’INPGI trova applicazione, in presenza di tutti i requisiti e
condizioni, per i decessi che si verificano antecedentemente al 1° luglio 2022. In tali casi le
aliquote vigenti in INPGI continueranno a trovare applicazione anche nel caso di successiva
variazione del nucleo familiare.
4. Regime pensionistico per i soggetti che non hanno maturato entro il 30 giugno
2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
L’articolo 1, comma 104, della citata legge n. 234 del 2021 dispone che, con riferimento ai
soggetti di cui al comma 103, “il regime pensionistico è uniformato, nel rispetto del principio
del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1°
luglio 2022”.
Alla luce di tale norma, a partire dal 1° luglio 2022 il regime pensionistico dei giornalisti iscritti
al FPLD è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; pertanto,
tali soggetti possono conseguire le prestazioni pensionistiche riconosciute agli iscritti al FPLD,
sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento
pensionistico.
A riguardo si chiarisce che tali soggetti possono conseguire le prestazioni con riferimento alle
quali alla data del 30 giugno 2022 non risulta interamente trascorso l’arco temporale entro il
quale la legge richiede la maturazione dei prescritti requisiti.
I giornalisti iscritti al FPLD, pertanto, non possono conseguire le pensioni anticipate cd.dd.
Quota 100 e Opzione donna, i cui requisiti andavano perfezionati entro la data del 31 dicembre
2021.
Salvo quanto previsto dal paragrafo 3 della presente circolare, a decorrere dal 1° luglio 2022 i
giornalisti iscritti al FPLD non possono accedere alle prestazioni previste dalla previgente
disciplina dell’INPGI.
Fermo restando il principio del pro-rata previsto dal citato comma 104 per il calcolo della
pensione, ai fini dell’individuazione del regime pensionistico in cui il lavoratore si colloca
(sistema misto/retributivo ovvero contributivo), in applicazione dei criteri stabiliti dalla legge n.
335 del 1995, occorre fare riferimento all’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre
1995 nella gestione a carico della quale è liquidata la pensione e nelle gestioni con essa
dialoganti.
Di conseguenza, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono
accedere alla pensione sulla base dei requisiti e degli istituti previsti per coloro che si collocano
nel sistema retributivo/misto; d’altra parte, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono accedere alla pensione sulla base dei
requisiti e degli istituti previsti per coloro che si collocano nel sistema contributivo (quali, ad
esempio, i benefici previdenziali per le lavoratrici madri di cui all’articolo 1, comma 40, della
legge n. 335 del 1995, le disposizioni dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995).
Tuttavia, ai fini dell’applicazione del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18,
secondo periodo, della legge n. 335 del 1995, trova applicazione il comma 105 dell’articolo 1
della legge n. 234 del 2021. In base a tale disposizione, ai soggetti che alla data del 30 giugno
2022 risultino da ultimo assicurati presso l’INPGI - ancorché contestualmente ad altra gestione
- per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il
31 dicembre 2016, limitatamente al FPLD, non si applica il massimale contributivo di cui
all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995, ancorché il primo
accredito in qualsiasi gestione sia successivo al 31 dicembre 1995. Il massimale contributivo si
applica invece ai soggetti già assicurati presso l'INPGI, con primo accredito contributivo
decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016 e che risultino privi di anzianità
contributiva in qualsiasi altra gestione nei periodi antecedenti alla predetta data.
Si precisa che, per i soggetti che al 30 giugno 2022 risultino da ultimo assicurati a una
qualsiasi altra gestione (compreso il FPLD), nonché per i soggetti con accredito contributivo in
qualsiasi gestione pensionistica prima del 1° gennaio 1996, continuerà a trovare applicazione
la generale disciplina del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della
legge n. 335 del 1995.
Si forniscono di seguito chiarimenti relativi ad alcune prestazioni cui possono accedere, a
decorrere dal 1° luglio 2022, i giornalisti iscritti al FPLD. Per quanto non precisato, si rinvia
alle norme, alle circolari e ai messaggi relativi alle prestazioni conseguibili dagli iscritti al FPLD.
4.1 Pensione di vecchiaia e anticipata di cui all’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del
decreto-legge n. 201 del 2011
A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD possono accedere alle pensioni di
vecchiaia e anticipata di cui all’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, secondo la disciplina ivi
prevista.
Si rammenta che, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai
fini dell’accesso alla pensione anticipata deve essere verificata altresì la presenza di almeno 35
anni di contribuzione al netto di disoccupazione e malattia, ai sensi dell’articolo 22 della legge
30 aprile 1969, n. 153.
Si rammenta altresì che, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il
requisito contributivo di 5 anni, previsto dall’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201
del 2011 e di 20 anni, previsto dall’articolo 24, comma 11, del medesimo decreto-legge,
possono essere perfezionati valorizzando la sola contribuzione effettiva.
4.2 Trattamenti previdenziali di invalidità
A decorrere dal 1° luglio 2022, i giornalisti iscritti al FPLD possono presentare domanda per
conseguire i trattamenti previdenziali di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, con
decorrenza non anteriore al 1° agosto 2022.
Per quanto riguarda in particolare la pensione di inabilità trova applicazione il cumulo dei
periodi assicurativi di cui all’articolo 1, commi 239 e 240, della legge 24 dicembre 2012, n.
228.
4.3 Pensione ai superstiti
Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione ai superstiti per i decessi
successivi al 1° luglio 2022, si applica la disciplina in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria, le cui istruzioni applicative sono state riepilogate nella circolare n. 185 del 2015,
a cui si rinvia.
La pensione di reversibilità è calcolata applicando le aliquote di reversibilità, previste dalla
disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria alla pensione diretta in pagamento al
momento del decesso.
La pensione indiretta è calcolata applicando le aliquote di reversibilità previste dalla disciplina
dell'assicurazione generale obbligatoria alla pensione che sarebbe spettata al dante causa ai
sensi dell’articolo 1, comma 104, della legge n. 234 del 2021.
4.4 Pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione
A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD che perfezionano 64 anni di età e 38
anni di contribuzione nel 2022 possono accedere alla pensione anticipata prevista dall’articolo
14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, così come modificato dall’articolo 1, comma 87, lettera a), della
legge n. 234 del 2021 (cfr. la circolare n. 38 del 2022).
Si rammenta che, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai
fini dell’accesso alla pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione deve
essere verificata altresì la presenza di almeno 35 anni di contribuzione al netto di
disoccupazione e malattia, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 153 del 1969.
5. Valorizzazione della contribuzione del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
(FPLS) e del Fondo pensione lavoratori sportivi (FPSP) della Gestione ex ENPALS
5.1 Soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa
vigente a tale data presso l’INPGI
Con riferimento ai titolari di pensione INPGI liquidata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 1122
del 1955 nonché ai soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla
normativa vigente a tale data presso l’INPGI (cfr. il paragrafo 3 della presente circolare), ai fini
della valorizzazione della contribuzione presso la Gestione ex ENPALS potrà essere
riconosciuta, a domanda, una pensione autonoma o supplementare per la sola contribuzione
versata/accreditata in detta gestione. In tali casi, infatti, non operano le disposizioni previste
dall’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, e della Convenzione INPS/ENPALS del 3
dicembre 1973 (cfr. il punto 5 del messaggio n. 1561 del 2021).
Al di fuori dai predetti casi, la contribuzione FPLD che non abbia dato luogo a pro-quota di
pensione e la contribuzione ex ENPALS possono essere valorizzate, a domanda, al fine del
riconoscimento di una pensione autonoma o supplementare in applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971 che sarà posta a carico della gestione – FPLD o
ex ENPALS – nella quale risulti versata/accreditata una prevalente contribuzione.
Le disposizioni citate non sono peraltro applicabili in presenza di istanze di pensione presentate
in regime di cumulo ai sensi della legge n. 228 del 2012 e del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184, di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di
computo di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 282.
5.2 Soggetti che non hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla
normativa vigente a tale data presso l’INPGI
Nelle ipotesi in cui i soggetti in possesso di contribuzione presso la gestione ex ENPALS e il
FPLD, anche in evidenza contabile separata, non abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i
requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI, trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971 e della citata Convenzione
INPS/ENPALS del 1973.
In particolare, poiché per espressa previsione legislativa del citato articolo 16 del D.P.R. n.
1420 del 1971, al fine del riconoscimento di un unico trattamento previdenziale, non è
contemplato l’utilizzo di “altra contribuzione” oltre a quella versata/accreditata presso l’ex
ENPALS e presso il FPLD, la contribuzione INPGI versata entro il 30 giugno 2022 non può
essere valorizzata ai fini dell’accertamento del rapporto di prevalenza stabilito dalla norma utile
a determinare il diritto alla concessione della prestazione ai sensi della Convenzione
INPS/ENPALS.
Diversamente, la contribuzione versata a decorrere dal 1° luglio 2022 in favore dei giornalisti
iscritti al FPLD, potrà essere valutata secondo i criteri disciplinati dal citato articolo 16 al fine
del riconoscimento della prestazione.
In questi casi, pertanto, qualora la competenza alla definizione del trattamento pensionistico
sia attribuita al FPLD, la contribuzione ex ENPALS sarà trasferita a tale Fondo secondo le
previste modalità e la prestazione potrà essere liquidata sulla scorta delle indicazioni fornite al
precedente paragrafo 4. Nell’ipotesi inversa, la prestazione sarà liquidata dalla Gestione ex
ENPALS. Sia nel primo che nel secondo caso, l’eventuale contribuzione, FPLD ed ex ENPALS,
versata successivamente al pensionamento potrà essere utilizzata per la concessione di un
supplemento di pensione da parte della gestione che ha liquidato la prestazione (articolo 13
della menzionata Convenzione INPS/ENPALS). Nelle ipotesi di prestazioni riconosciute dall’ex
ENPALS in applicazione delle disposizioni in parola, la pregressa contribuzione INPGI potrà
determinare, a domanda, una pensione supplementare a carico dell’evidenza contabile
separata del FPLD.
Per quanto riguarda la valorizzazione della contribuzione presso le Gestioni speciali dei
lavoratori autonomi in presenza di contribuzione FPLD – anche in evidenza contabile separata –
ed ex ENPALS, si rinvia a quanto precisato al paragrafo 2, lettera c), del messaggio n. 14371
del 2007.
Per le modalità di definizione delle domande di pensione, si fa rinvio alle istruzioni fornite con i
messaggi n. 14371 del 2007 e n. 3324 del 2014, per quanto compatibili.
Resta fermo che le disposizioni di cui al citato articolo 16 non sono applicabili in presenza di
istanze di pensione presentate in regime di cumulo ai sensi della legge n. 228 del 2012 e del
decreto legislativo n. 184 del 1997, di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del
2006 e di computo di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale n. 282 del 1996.
6. Pensioni con il cumulo dei periodi assicurativi
Nei confronti dei giornalisti iscritti al FPLD trovano applicazione le disposizioni in materia di
cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613 (FPLD e Gestioni
speciali dei lavoratori autonomi), della legge n. 1420 del 1971 (FPLD ed ex ENPALS), della
legge n. 228 del 2012 (cumulo), del decreto legislativo n. 184 del 1997 (cumulo per assicurati
dal 1996), del decreto legislativo n. 42 del 2006 (totalizzazione) e del decreto interministeriale
n. 282 del 1996 (computo in Gestione separata).
Si precisa che, in deroga al principio del pro-quota di cui al comma 104 dell’articolo 1 della
legge n. 234 del 2021, in caso di computo in Gestione separata e di totalizzazione (in assenza
di diritto autonomo), le anzianità contributive acquisite in INPGI fino al 30 giugno 2022 sono
valorizzate secondo le regole di calcolo di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 del
1997.
Si chiarisce inoltre che, in presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, l’evidenza contabile ex INPGI senza diritto al 30 giugno 2022 e presso le Gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi
esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 613 del 1966,
salvo quanto previsto dal paragrafo 1.4 della circolare n. 60 del 2017 in tema di pensione di
inabilità.
Salvo quanto previsto dal paragrafo 3 della presente circolare, a decorrere dal 1° luglio 2022
non trova applicazione il cumulo ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 1122 del 1955.
7. Pensioni in regime internazionale
Ai giornalisti iscritti al FPLD si continuano ad applicare i principi generali e le disposizioni
specifiche in materia di prestazioni pensionistiche contenute nelle Convenzioni/Accordi di
sicurezza sociale stipulati dall’Italia con Paesi extracomunitari e nei Regolamenti (CE) n.
883/2004 e n. 987/2009, e successive modificazioni (cfr., in particolare, le circolari n. 82 del
2010, n. 88 del 2010, n. 51 del 2011 e n. 53 del 2021).
Pertanto, anche a tali soggetti si applicano le disposizioni relative alla totalizzazione
internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri non sovrapposti – fermo restando il
minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria
(52 settimane) o dalle singole Convenzioni bilaterali – sia ai fini del perfezionamento dei
requisiti contributivi per l’accesso al pensionamento che del calcolo della pensione secondo le
regole del pro-rata.
8. Prepensionamento di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a far data dal 1° luglio 2022, ai
giornalisti pubblicisti si applicherà l’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981,
n. 416.
Il predetto Ministero ha altresì precisato che, nei confronti dei giornalisti professionisti, la
disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge
n. 416 del 1981, debba continuare a trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022.
Le istruzioni applicative relative ai predetti prepensionamenti saranno fornite con una
successiva circolare.
9. APE sociale
A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD possono accedere alla c.d. indennità
APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
10. Modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici
L’articolo 1, comma 104, della legge n. 234 del 2021 ha stabilito che “per gli assicurati presso
la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione è determinato dalla somma:
a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno
2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI;
b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal
1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
Pertanto, nel rispetto del principio del pro-rata di cui al citato comma 104, l'importo della
pensione è determinato dalla somma di più quote:
1) la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l’INPGI alla data del 30
giugno 2022, comprese quelle oggetto di trasferimento presso l’INPGI a seguito di domanda
presentata entro il 30 giugno 2022;
2) la quota corrispondente all'anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti in evidenza contabile separata dal 1° luglio 2022, nonché l’eventuale
contribuzione a qualunque titolo versata o accreditata presso il predetto Fondo.
Le predette quote costituiranno il pro-quota FPLD anche nel caso di applicazione degli istituti di
cumulo dei periodi assicurativi, secondo le indicazioni fornite nel precedente paragrafo 6.
Per quanto concerne le modalità di calcolo della quota di pensione di cui al punto 1), trovano
applicazione gli articoli 6 e 7 del Regolamento INPGI. In particolare, con riferimento alle quote
calcolate con il sistema retributivo si precisa che, nell’ambito del periodo di riferimento,
rilevano esclusivamente le retribuzioni relative alle anzianità contributive accreditate presso
l’evidenza contabile separata, comprese quelle precedenti al 1° luglio 2022.
Per quanto concerne le modalità di calcolo della quota di pensione di cui al punto 2), si rinvia
alle norme, alle circolari e ai messaggi relativi al FPLD. In particolare, con riferimento alle
quote calcolate con il sistema retributivo si precisa che, nell’ambito del periodo di riferimento,
rilevano anche le retribuzioni relative alle anzianità contributive versate o accreditate
nell’evidenza contabile separata, anche precedenti al 1° luglio 2022.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che alle pensioni di
anzianità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), del Regolamento INPGI si applica una
percentuale d’abbattimento del 3% su base annua, rapportata agli anni e ai mesi mancanti al
raggiungimento del requisito contributivo previsto per la pensione anticipata di cui all’articolo
24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
214 del 2011, in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI n. 27
del 23 giugno 2021. Le istruzioni applicative sul punto saranno fornite successivamente.
11. Cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro
A decorrere dal 1° luglio 2022 per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento
all’INPS o che saranno liquidate, anche pro-quota, in favore dei giornalisti iscritti al FPLD trova
applicazione la disciplina prevista nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, non trova applicazione l’articolo 15 del
Regolamento INPGI.
Alla luce delle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dalla
medesima data le pensioni di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento INPGI sono
cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 42, della legge n. 335 del 1995 e dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 503 del
1992 e dall’articolo 72 della legge n. 388 del 2000.
12. Modalità di presentazione delle domande
Le domande relative alle prestazioni pensionistiche in regime nazionale e internazionale
riconosciute in favore dei giornalisti iscritti al FPLD, come indicato nel messaggio n. 1886 del
2022, devono essere presentate esclusivamente mediante i seguenti canali:
• sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) ai
servizi telematici disponibili;
• Contact Center chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06
164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore
telefonico;
• Patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Ai giornalisti iscritti al FPLD residenti all’estero si applicano le disposizioni di cui alla circolare n.
164 del 2011, in particolare:
- il giornalista che risiede in uno Stato estero UE/SEE/Svizzera e Regno Unito che abbia periodi
assicurativi anche in Italia, deve presentare la domanda di prima liquidazione della pensione in
regime internazionale all'Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a
trasmetterla all’Istituto con i consueti formulari comunitari/SED;
- il giornalista che risiede all'estero in uno Stato extracomunitario convenzionato e abbia
periodi assicurativi anche in Italia, al fine di evitare ritardi nella lavorazione delle pratiche,
deve presentare la domanda di prima liquidazione della pensione in regime internazionale
all'Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all’Istituto con i
consueti formulari previsti dalle Convenzioni bilaterali.
13. Pensioni già liquidate
A decorrere dal 1° luglio 2022, i trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già erogati
dall’INPGI sono a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con evidenza contabile
separata. Dalla medesima data, l’INPS provvede al pagamento dei trattamenti pensionistici in
argomento con le modalità adottate per la generalità dei propri pensionati.
14. Domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione di periodi
contributivi. Accrediti figurativi
14.1 Domande di ricongiunzione
Le richieste di ricongiunzione, presentate nel regime sostitutivo INPGI ai sensi dell’articolo 2
della legge 7 febbraio 1979, n. 29, entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate,
continueranno ad essere definite secondo la normativa vigente presso l'INPGI e i relativi
periodi affluiranno nell’evidenza contabile separata del FPLD; per quelle già definite alla
predetta data, i cui piani di versamento dell’onere siano ancora attivi, l’onere a carico degli
assicurati continuerà ad essere versato secondo l’originario piano di ammortamento. A partire
dal 1° luglio 2022 l’onere, o la parte residua di esso, è comunque versato all’INPS (e non più
all’INPGI) secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. Analogamente,
continueranno ad essere definite le domande di ricongiunzione presentate all’INPS entro il 30
giugno 2022 ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29 del 1979 al fine di trasferire nel FPLD -
Gestione ordinaria, i periodi contributivi di pertinenza della gestione sostitutiva INPGI. Resta
inteso che a partire dal 1° luglio 2022, i trasferimenti di contribuzioni da effettuare per
completare le suddette domande di ricongiunzione presentate entro il 30 giugno 2022 non
danno luogo a movimentazioni di natura finanziaria.
A partire dal 1° luglio 2022, i titolari di posizioni assicurative già iscritti alla data del 30 giugno
2022 presso la Gestione sostitutiva dell’INPGI sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, sebbene in evidenza contabile separata. Essendo le posizioni già unificate per il
conseguimento di un’unica pensione, nel rispetto del principio del pro-rata, non sarà più
possibile presentare domande di ricongiunzione al fine di trasferire i periodi contributivi
dall’evidenza contabile separata alla gestione ordinaria del FPLD o viceversa. In caso di
successive domande di ricongiunzione, presentate ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29 del
1979 o dell’articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, i periodi contributivi di cui il soggetto
sia titolare nelle altre gestioni sostitutive o esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria o
presso le casse professionali, affluiranno, al ricorrere dei prescritti requisiti, nella gestione
ordinaria del FPLD. Nel caso di successive domande di ricongiunzione in uscita dal Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, il trasferimento riguarderà tutta la contribuzione di cui il
soggetto sia titolare nel suddetto Fondo, compresa quella accreditata in evidenza contabile
separata.
14.2 Domande di riscatto ai fini pensionistici di periodi contributivi
Le domande di riscatto di periodi contributivi presentate presso la gestione sostitutiva
dell'INPGI entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate continueranno a essere
definite secondo la normativa vigente presso l'INPGI; per quelle già definite alla predetta data
i cui piani di versamento dell’onere siano ancora attivi, l’onere continuerà ad essere versato
secondo l’originario piano di ammortamento. Resta inteso che a partire dal 1° luglio 2022
l’onere, o la parte residua di esso, è comunque versato all’INPS secondo le modalità che
saranno successivamente comunicate. Per le suddette domande di riscatto, i periodi
contributivi e i relativi oneri sono imputati all’evidenza contabile separata del FPLD.
A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD, ancorché in evidenza contabile
separata, potranno esercitare le medesime facoltà di riscatto previste per gli iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, secondo le stesse modalità, requisiti e limitazioni.
I periodi contributivi e i corrispondenti oneri saranno imputati alla gestione ordinaria del FPLD,
indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto (sia anteriore
che successiva al 1° luglio 2022). Fanno eccezione le domande di costituzione di rendita
vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per contribuzione omessa
e prescritta, in considerazione della funzione ricostruttiva della posizione assicurativa lesa da
omissioni contributive; in queste fattispecie, i periodi e i relativi oneri, se afferenti al rapporto
di lavoro con iscrizione nell’evidenza contabile separata del FPLD, affluiranno anch’essi
nell’evidenza contabile.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito alla trattazione delle domande di riscatto
presentate in data successiva al 30 giugno 2022.
14.3 Accrediti figurativi
A decorrere dal 1° luglio 2022 ai giornalisti iscritti al FPLD, ancorché in evidenza contabile
separata, si applicheranno le medesime regole in materia di accrediti figurativi previste per gli
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito
alla trattazione delle istanze presentate in data successiva al 30 giugno 2022.
15. Istruzioni contabili
La legge n. 234 del 2021 stabilisce, all’articolo 1, comma 104, che dal 1° luglio 2022 sono
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti (Fondo pensioni lavoratori dipendenti), i giornalisti professionisti, i
pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica,
nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di
trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti, alla data del 30 giugno 2022, presso
la gestione sostitutiva dell’INPGI.
Si è reso, pertanto, necessario istituire la prevista evidenza contabile nell’ambito del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, – “FPG” per assicurare la peculiare rilevazione contabile dei
fenomeni finanziari/economico/patrimoniali che riguardano i titolari di posizioni assicurative e
titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma
previdenziale sostitutiva.
La rilevazione contabile dei fenomeni economico-finanziari derivanti dall’erogazione delle
prestazioni agli assicurati già iscritti presso la Gestione sostitutiva dell’Ago - INPGI alla data
del 30 giugno 2022, sarà effettuata sui nuovi conti:
FPG30100 – per rilevare le rate di pensione;
FPG10140 – per rilevare il debito verso i pensionati;
FPG34120 – per rilevare eventuali interessi passivi su prestazioni arretrate;
FPG34128 – per rilevare eventuali rivalutazioni monetarie di prestazioni arretrate.
Il conto di debito FPG10140 sarà assistito dalla causale dei flussi di cassa “20147-Pensioni ex
gestione sostitutiva dell’AGO - INPGI”, di nuova istituzione.
Le rate eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai beneficiari, saranno imputate
al conto GPA10031, al nuovo codice bilancio:
“03281 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni ex INPGI – FPG”.
Gli importi relativi alle partite in argomento, che al termine dell’esercizio risultino ancora da
definire, verranno attribuite provvisoriamente al nuovo conto FPG10131.
La rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebite nonché dei relativi crediti
dovranno avvenire ai nuovi conti:
FPG24130 – per rilevare il recupero di prestazioni;
FPG00130 – per rilevare il credito.
L’imputazione al conto FPG00130 per l’importo dei crediti deve essere effettuata a cura della
procedura gestionale “Recupero crediti per prestazioni-RI”, al termine dell’esercizio sulla base
della ripartizione del saldo del conto in uso GPA00032.
A tal fine, le partite in questione sono contraddistinte dal codice bilancio “01214” di nuova
istituzione. Tale codice di bilancio, con la denominazione di seguito riportata, deve essere
utilizzato anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per
prestazioni divenuti inesigibili:
“01214 – Recupero per prestazioni indebite ex INPGI – FPG”.
I saldi dei conti di credito e di debito, FPG00130 e FPG10130, risultanti alla fine dell’esercizio
saranno ripresi in carico, dalla procedura contabile automatizzata, nel nuovo esercizio in
contropartita, rispettivamente dei conti in uso FPR55050 e FPR55051.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute operate per divieto di cumulo, si istituiscono i
conti:
FPG24153 – per l’attribuzione delle trattenute effettuate sulle pensioni per divieto di cumulo
con i redditi da lavoro autonomo e dipendente;
FPG24151 – per l’attribuzione delle trattenute effettuate dai datori di lavoro per divieto di
cumulo con i redditi da lavoro dipendente. Quest’ultimo evento verrà regolato successivamente
con le istruzioni operative a cura della procedura “Uniemens”;
FPG22150 – per la rilevazione della riduzione del trattamento pensionistico 3% in applicazione
della Delibera Inpgi n. 27/2021.
Per rilevare le trattenute che saranno oggetto di accertamento del credito a cura della
procedura “RI”, la somma sarà attribuita al conto di servizio in uso GPA52032 con generazione
dell’SC724.
Inoltre, per rilevare ulteriori trattenute, potranno essere utilizzati i partitari contabili:
FPG52150 – per la rilevazione di somme trattenute a titolo di rate di mutui concessi agli
iscritti;
FPG52155 – per la rilevazione di somme trattenute a titolo di rate di prestiti concessi agli
iscritti;
FPG52125 – per la rilevazione di somme trattenute per valori di riscatto e ricongiunzione;
FPG52140 – per la rilevazione di somme riscosse a favore di altre gestioni dell’Istituto, in
attesa delle informazioni che ne consentano la definitiva attribuzione;
GPA10290 – per la rilevazione di somme trattenute sulle cedole a titolo di locazioni da
riversare a terzi;
GPA10291 – per la rilevazione di ulteriori somme trattenute sulle cedole di pensioni da
riversare a terzi.
Si riporta in allegato la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO
in vigore dal 21 febbraio 2017.
CAPO PRIMO
DEGLI ISCRITTI
ARTICOLO 1
Requisiti per l'iscrizione
1. Ai fini dell'attuazione delle forme di previdenza e assistenza di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951,
n. 1564, e dell'articolo 3 dello Statuto dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani "Giovanni
Amendola" - nel seguito denominato Istituto - sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto medesimo i giornalisti
professionisti ed i pubblicisti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito
Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che
comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della Legge 3 febbraio 1963, n.
69.
ARTICOLO 2
Perfezionamento dell'iscrizione
1) Ai fini del perfezionamento dell'iscrizione, il giornalista è tenuto a presentare all'Istituto i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante l’iscrizione all’Albo professionale;
b) dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'esistenza e la decorrenza del rapporto di lavoro di cui al
precedente articolo 1;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la data e luogo di nascita;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante i dati di residenza;
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante lo stato di famiglia.
2) La cancellazione dall'Ordine e la liquidazione dell'indennità di cui al successivo art. 5 costituiscono motivo di
cancellazione dagli elenchi degli iscritti, fermi restando i diritti eventualmente acquisiti nei riguardi delle
prestazioni previste dal presente Regolamento.
CAPO SECONDO
DELLE PRESTAZIONI
ARTICOLO 3
Prestazioni obbligatorie e facoltative
1) L'Istituto provvede alle seguenti prestazioni:
a) trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia, anzianità e superstiti;
b) trattamento economico in caso di tubercolosi;
c) trattamento in caso di disoccupazione;
d) assegni per il nucleo familiare;
e) ogni altro trattamento previsto da provvedimenti di legge;
f) trattamento in caso di infortunio;
2) L'Istituto, inoltre, può provvedere alle seguenti prestazioni:
g) ricovero in case di riposo e assistenza degli anziani e degli invalidi attraverso strutture gestite
direttamente o convenzionate;
h) prestiti, sussidi, contributi per cure termali ed integrazioni delle prestazioni obbligatorie;
i) borse di studio a figli e orfani di iscritti anche per corsi di formazione giornalistica;
l) interventi volti a favorire l'accesso alla casa di abitazione, ivi compresa la concessione di mutui ipotecari;
m) forme ulteriori di previdenza e assistenza individuate in apposito Regolamento;
n) facilitazioni e contributi per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili destinati a sede delle
Associazioni regionali di stampa federate nella F.N.S.I. e della stessa Federazione Nazionale della
Stampa Italiana ove esistano convenzioni stipulate dall'Istituto per il funzionamento dei propri Uffici di
Corrispondenza.
CAPO TERZO
DELLE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE
SEZIONE PRIMA
PENSIONE DI INVALIDITA’, DI VECCHIAIA, DI ANZIANITA’ E
PENSIONE AI SUPERSTITI
ARTICOLO 4
Pensione di vecchiaia e di anzianità
1) Il diritto alla pensione di vecchiaia matura quando siano stati versati almeno 20 anni di contribuzione e risulti
compiuta l’età riportata nella sottostante tabella:
ETA’
ANNO
Uomini Donne
2017 66 anni 64 anni
2018 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi
2019 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi
2) La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell’iscritto avente diritto, con decorrenza dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dal momento della maturazione del diritto.
3) L’iscritto, a domanda, è ammesso alla pensione di anzianità:
a) al compimento del 62° anno di età in presenza dei requisiti contributivi risultanti dalla tabella che segue:
REQUISITI PENSIONI DI ANZIANITA’
ANNO Anni di contribuzione
Dal 1° gennaio 2017 38
Dal 1° gennaio 2018 39
Dal 1° gennaio 2019 40
b) al perfezionamento dei requisiti contributivi previsti nell’AGO dall’art. 24, comma 10, del Decreto Legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214.
La pensione di anzianità è liquidata, su domanda dell’iscritto avente diritto, con decorrenza dal mese successivo
alla presentazione della relativa domanda.
4) I requisiti di età per la pensione di vecchiaia ed i requisiti di età e contributivi per la pensione di anzianità, a
decorrere dal 1 gennaio 2019, sono adeguati in base alle disposizioni di cui all'art. 24, comma 13, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5) Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità è subordinato alla cessazione del rapporto
di lavoro.
6) Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto utile il periodo di contribuzione nell’assicurazione
obbligatoria IVS o in forme sostitutive, esclusive o esonerative della stessa e nella Gestione Previdenziale
Separata, costituita in favore dei giornalisti che svolgono attività autonoma di libera professione anche sotto
forma di collaborazione coordinata e continuativa.
7) Ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il giornalista che abbia maturato entro
il 31 dicembre 2016 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore del presente Regolamento, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo
tale normativa.
8) in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, i giornalisti possono accedere alla pensione di vecchiaia
o di anzianità con i requisiti in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento
esclusivamente nei casi ed alle condizioni indicate nell’allegata tabella A).
ARTICOLO 5
Indennità “una tantum”
1) L’iscritto che non sia titolare di un rapporto di lavoro con obbligo di contribuzione all’Istituto, il quale, al
compimento dell’età prevista dal primo comma del precedente art. 4 per la pensione di vecchiaia, non abbia
raggiunto il diritto alla pensione e non si avvalga della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei
contributi, consegue, a domanda, sempreché non ricorra la possibilità di conseguire una pensione
supplementare di cui al successivo art. 18, una indennità una tantum pari all’importo dei contributi effettivamente
versati nell’assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti.
2) Qualora, posteriormente a tale liquidazione, abbia nuovamente luogo l'instaurazione di un rapporto di lavoro
per il quale ricorra l'obbligo della contribuzione all'Istituto, all'interessato è riconosciuta la facoltà di restituire,
entro sei mesi dal ripristino del rapporto, l'indennità conseguita maggiorata dell'interesse legale, al fine di
ricostituire la posizione assicurativa già eliminata.
3) Se l'iscritto nonostante l'ulteriore versamento dei contributi, non consegue il diritto alla pensione, l'importo
complessivo versato gli sarà corrisposto con l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.
ARTICOLO 6
Retribuzione pensionabile
1) La retribuzione pensionabile è costituita:
a) per le anzianità contributive acquisite alla data del 31 dicembre 1992, dalla media annua delle retribuzioni
degli ultimi 60 mesi, ovvero se più favorevoli, dei 10 anni di calendario migliori. Le retribuzioni sono
preventivamente rivalutate secondo il rapporto fra il numero indice dei prezzi al consumo delle famiglie di
operai e impiegati, calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica per l'anno precedente quello di decorrenza
della pensione ed il numero indice dell'anno in cui la retribuzione stessa si riferisce;
b) per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, dalla media annua delle
retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione. Le retribuzioni sono preventivamente rivalutate
con il sistema di cui al precedente primo comma, con l'aumento di un punto percentuale per ogni anno
solare. Non sono prese in considerazione le retribuzioni rivalutate inferiori del 10 per cento rispetto alla
media. L'esclusione non può comunque risultare superiore al 35 per cento degli anni coperti da
contribuzione;
c) per i giornalisti iscritti all’Inpgi successivamente alla data del 24/7/1998, la retribuzione pensionabile è
costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione, come rivalutate
ai sensi della lettera B);
d) per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2006 la retribuzione pensionabile è
costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione, come rivalutate
ai sensi della lettera B); per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione
pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione,
come rivalutate ai sensi della lettera A).
e) per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2016 la retribuzione pensionabile è
costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione, rivalutate
secondo il rapporto fra il numero indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolato
dall'Istituto Centrale di Statistica per l'anno precedente quello di decorrenza della pensione ed il numero
indice dell'anno in cui la retribuzione stessa si riferisce.
2) Relativamente a quanto previsto dai precedenti comma, si applicano, in via transitoria, le disposizioni emanate
per il riordino del sistema previdenziale con riferimento agli Enti sostitutivi dell'assicurazione generale
obbligatoria, contenute nei Decreti Legislativi 30 dicembre 1992 n° 503 e 11 agosto 1993 n. 373.
ARTICOLO 7
Computo della pensione annua
1) La pensione annua è computata applicando separatamente alle retribuzioni pensionabili di cui al precedente
articolo 6, per ogni anno intero di contribuzione, la percentuale del 2,66 per cento fino all’importo ricompreso
entro la media retributiva della categoria dell’anno immediatamente precedente la decorrenza della pensione.
Per le contribuzioni acquisite a decorrere dalla data di approvazione del Regolamento (intervenuta con nota
ministeriale n. 70498 del 21 luglio 1998), si applica alla retribuzione di cui al precedente art. 6, per ogni anno
intero di contribuzione, la percentuale del 2,66 per cento fino all’importo relativo al minimo contrattuale annuo
del redattore ordinario vigente nell’anno precedente la decorrenza del trattamento maggiorato del 20 per cento.
Le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in settimane.
2) Per le quote di retribuzione eccedenti il limite delle suddette medie di riferimento, si applicano le seguenti
percentuali:
• 2,00 per cento, fino al 33 per cento;
• 1,66 per cento, dal 33 per cento al 66 per cento;
• 1,33 per cento, dal 66 per cento al 90 per cento;
• 0,90 per cento, oltre il 90 per cento.
Per le contribuzioni acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applica alla retribuzione di cui al precedente
art. 6, per ogni anno intero di contribuzione, la percentuale del 2,30 per cento fino all’importo relativo al minimo
contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell’anno precedente la decorrenza del trattamento
maggiorato del 20 per cento. Le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi interi. Le quote di
retribuzione eccedenti il limite della suddetta media di riferimento, si applicano le seguenti percentuali:
1,73 per cento, fino al 33 per cento;
1,44 per cento, dal 33 al 66 per cento;
1,15 per cento, dal 66 al 90 per cento;
0,78 per cento, oltre il 90 per cento.
3) Per le contribuzioni acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2017 si applica il sistema di calcolo contributivo di
cui all’art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’aliquota di computo è fissata al 33 per cento della retribuzione
imponibile. In ogni caso, la quota di pensione determinata con il sistema contributivo non può risultare maggiore
di quella ottenuta applicando alla retribuzione di cui al precedente art. 6, per ogni anno intero di contribuzione,
la percentuale del 2,00 per cento fino all’importo relativo al minimo contrattuale annuo del redattore ordinario
vigente nell’anno precedente la decorrenza del trattamento maggiorato del 20 per cento. Le frazioni di anno
sono proporzionalmente conteggiate in settimane. Le quote di retribuzione eccedenti il limite della suddetta
media di riferimento, si applicano le seguenti percentuali:
1,60 per cento, fino al 33 per cento;
1,35 per cento, dal 33 al 66 per cento;
1,10 per cento, dal 66 al 90 per cento;
0,90 per cento, oltre il 90 per cento.
E’ posta in pagamento, se di importo minore, la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, utilizzata
per il confronto con la corrispondente quota di pensione contributiva.
4) Per le anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993 si applicano le norme di calcolo vigenti nella
precedente normativa come stabilito dall’art. 13 del D.lgs n° 503/92.
5) La pensione annua derivante dalla somma delle quote di pensione di cui ai precedenti primo e secondo
comma, non può comunque superare l’importo della retribuzione pensionabile più elevata dell’iscritto né essere
inferiore al trattamento minimo previsto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS.
6) Alle pensioni di vecchiaia anticipata ex art. 37 legge 416/81 e successive modificazioni ed integrazioni, si
applicano le seguenti percentuali di abbattimento in rapporto agli anni mancanti al raggiungimento dell’età
pensionabile di cui al precedente articolo 4:
Anni mancanti al raggiungimento dell’età
Percentuale di abbattimento del calcolo pensionistico
utile per la pensione di vecchiaia
7 29,17%
6 26,09%
5 22,73%
4 19,05%
3 15,00%
2 10,53%
1 5,56%
Nei casi di pensionamenti di vecchiaia anticipata di cui all’art. 37 della legge 416/81 e successive integrazioni e
modificazioni, autorizzati per ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, con oneri a carico
dello Stato o delle aziende editoriali, il differenziale tra il trattamento di pensione pieno erogato dall’Istituto e
quello risultante dall’applicazione dei predetti abbattimenti grava sul Fondo alimentato dal contributo del 30%
del costo complessivo di ogni prepensionamento posto a carico delle aziende.
7) Per le frazioni di anno la percentuale di abbattimento di cui alla precedente tabella è determinata aumentando
la misura dell’anno immediatamente inferiore della differenza tra questa e la percentuale riferita all’anno
superiore rapportata ai mesi.
8) Gli importi di pensione, derivanti dagli abbattimenti indicati nella tabella di cui al comma 6, sono rideterminati
al compimento degli anni del pensionato, in base agli anni ancora mancanti al compimento dell’età pensionabile
di cui al precedente art. 4. Al compimento della predetta età, la pensione è corrisposta nella misura prevista
senza abbattimenti.
9) Alle pensioni di vecchiaia anticipata ex art. 37 legge 416/81 e successive modificazioni ed integrazioni,
conseguenti a stati di crisi richiesti dalle aziende editoriali e riconosciuti da parte del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale successivamente alla data del 1° gennaio 2006, si applica un abbattimento dello 0,5% per
ogni anno di integrazione contributiva concessa. Il predetto abbattimento non trova applicazione allorché il
beneficiario della prestazione abbia raggiunto i requisiti d’età e di contribuzione per la liquidazione della pensione
d’anzianità. Nei casi di pensionamenti di vecchiaia anticipata di cui all’art. 37 della legge 416/81 e successive
integrazioni e modificazioni, autorizzati per ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, con
oneri a carico dello Stato o delle aziende editoriali, il differenziale tra il trattamento di pensione pieno erogato
dall’Istituto e quello risultante dall’applicazione del predetto abbattimento grava - sino al compimento dell’età
utile prevista per la pensione di vecchiaia - sul Fondo alimentato dal contributo del 30% del costo complessivo
di ogni prepensionamento posto a carico delle aziende.
10) La media retributiva della categoria è determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione in base ai
dati risultanti dal bilancio consuntivo, dividendo l’ammontare delle retribuzioni annue accertate ai fini contributivi
per il numero dei giornalisti contribuenti.
11) Le pensioni sono adeguate secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
12) Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di pagamento dell’importo annuo della pensione.
13) Per i giornalisti assunti successivamente al 31 dicembre 2016 e privi di qualsiasi contribuzione versata o
accreditata antecedentemente a tale data trova applicazione il massimale contributivo di cui all'articolo 2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14) I giornalisti assunti successivamente al 31 dicembre 2016 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro
domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1º gennaio 2017 non sono soggetti all'applicazione del
massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui al precedente comma, a decorrere dal mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
ARTICOLO 8
Pensione di invalidità
1) L'iscritto ha diritto alla pensione di invalidità a qualsiasi età, quando:
• a) sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale
giornalistica;
• b) risultino versati in suo favore almeno 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno
12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
• c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale giornalistica, regolata da contratto
nazionale di lavoro o comunque a carattere subordinato.
2) La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone
conseguito il diritto, ne fa domanda.
3) La pensione di invalidità è revocata quando cessi una delle condizioni indicate alle lettere a) e c) del presente
articolo.
4) Il pensionato per invalidità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche
predisposte dall'Istituto allo scopo di accertare la permanenza della condizione di invalidità. L'onere di tale
accertamento è a carico dell'Istituto.
5) La pensione di invalidità è calcolata con i criteri stabiliti dai precedenti articoli 6 e 7. Qualora l'assicurato non
risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora conseguito diritto a pensione presso
altri Enti previdenziali, la misura di tale pensione non può essere inferiore a quella derivante da 20 anni di
contribuzione e, comunque, al trattamento minimo previsto dal precedente articolo 7.
6) Nei casi in cui l'invalidità derivi da causa di servizio si prescinde dal requisito contributivo di cui alla precedente
lettera b). L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio stesso ne abbia costituito
la causa unica, diretta ed immediata.
7) Al compimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità si trasforma in
pensione di vecchiaia in presenza del requisito contributivo previsto per quest'ultima.
8) L'assicurato che abbia conseguito la pensione di invalidità con il beneficio dell'integrazione contributiva di cui
al comma 5 e che successivamente maturi il diritto ad altro trattamento previdenziale obbligatorio, perde il diritto
all'integrazione, con conseguente riliquidazione della pensione sulla base dei soli contributi effettivamente
versati. La pensione così rideterminata, sommata all'altra, non potrà essere comunque inferiore a quella goduta
in precedenza.
ARTICOLO 9
Pensione ai superstiti
1) Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni
di contribuzione di cui alla lettera b) del precedente articolo 8, ovvero quando il decesso sia avvenuto per
infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per causa di guerra o di servizio, spetta una pensione al coniuge
superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai
sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In
mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché al
momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.
Il carico è determinato ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.
2) Nel caso in cui i figli seguano corsi di studi universitari, la pensione spetta loro anche dopo il superamento
della maggiore età, limitatamente alla durata legale del corso seguito e comunque non oltre il compimento del
ventiseiesimo anno di età.
ARTICOLO 10
Liquidazione della pensione ai superstiti e pensione indiretta
1) La pensione in favore dei superstiti, di cui al primo comma del precedente articolo 9, è stabilita nelle seguenti
aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:
• 75 per cento per un superstite;
• 90 per cento per due superstiti;
• 100 per cento per tre o più superstiti.
2) Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della
stessa è corrispondentemente ricalcolata.
3) Nel caso in cui il nucleo superstite sia composto dal solo coniuge la percentuale del trattamento è attribuita
tenendo conto dell’importo della pensione origine secondo i parametri riportati nella sottostante tabella:
Scaglioni di importo della pensione origine %
fino a 30.988 euro 75%
da importi superiori a 30.988 euro fino a 36.152 euro 70 %
da importi superiori a 36.152 euro fino a 41.317 euro 65 %
oltre 41.317 euro 60 %
4) Il limite dei 30.988 euro e quello dei successivi scaglioni - introdotto con delibera n. 144 del 17 giugno 1998,
approvata con nota ministeriale n. 70498 del 21 luglio 1998 - è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base
dell’indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
5) Nel caso in cui il nucleo superstite sia composto dal solo coniuge la pensione attribuita è ridotta in ragione dei
redditi personali assoggettabili ad IRPEF del beneficiario secondo i parametri di cui all’art. 1, comma 41, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. I suddetti redditi personali dovranno essere dichiarati entro i termini previsti per la
dichiarazione ai fini IRPEF e la relativa riduzione del trattamento decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Nella valutazione dei redditi personali non si tiene conto dei redditi derivanti dalla casa di abitazione, dal
trattamento di fine rapporto e assimilati o anticipazioni dello stesso, da altri trattamenti di natura risarcitoria e da
arretrati soggetti a tassazione separata. La mancata presentazione della dichiarazione reddituale entro i termini
di cui sopra, comporta l’applicazione dell’aliquota massima della riduzione del trattamento. Il trattamento
derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere
comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite
massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca.
6) Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di approvazione del presente
regolamento (intervenuta il 21 luglio 1998 con nota ministeriale n. 70498), con riassorbimento dei maggiori
importi attribuiti, sui futuri miglioramenti, nel caso in cui il coniuge superstite goda di altri redditi, oltre a quelli
derivanti dalla pensione di reversibilità.
7) Se alla pensione concorrono più superstiti, l'aliquota spettante al nucleo familiare è suddivisa fra gli stessi in
parti uguali.
8) In caso di decesso dell'iscritto non titolare di pensione, la misura del trattamento da attribuire ai superstiti non
può essere inferiore a quella derivante da 15 anni di contribuzione e, comunque, al trattamento minimo previsto
dal precedente articolo 7, sempreché l'iscritto non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero,
non abbia ancora raggiunto il diritto alla pensione presso altro Ente previdenziale.
ARTICOLO 11
Cessazione dal diritto alla pensione indiretta o di reversibilità
1) Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:
• a) per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;
• b) per i figli, al compimento del 18° anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;
• c) per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità;
• d) per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.
2) Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità dopo il compimento del 18° anno di età, il figlio
riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell'iscritto ed il compimento della
predetta età.
3) Il limite di 18 anni di età è elevato a 21 qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta
la durata del corso legale, ma non oltre il 26°anno di età, qualora frequentino l'Università, purchè i figli stessi
risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito.
ARTICOLO 12
Indennità una tantum in favore dei superstiti
1) Nel caso di morte dell’iscritto prima che abbia raggiunto le condizioni di contribuzione previste per il diritto alla
pensione di invalidità, spetta ai superstiti di cui al precedente articolo 9, l’indennità una tantum prevista al
precedente articolo 5.
2) Se i superstiti aventi diritto sono il coniuge ed i figli, l’indennità è versata al coniuge. Nel caso di soli figli,
l’indennità è versata direttamente agli aventi diritto o a chi esercita la patria potestà.
3) In mancanza del coniuge e dei figli, l’indennità è versata ai genitori o, in mancanza di essi, ai fratelli ed alle
sorelle.
ARTICOLO 13
Riliquidazione della pensione
Qualora dopo la liquidazione della pensione sia chiesto il riconoscimento di periodi contributivi di cui al
successivo articolo 16 o siano versati, a favore dell'iscritto, contributi concernenti periodi anteriori alla data di
decorrenza della pensione, la pensione stessa – a domanda dell’interessato - è riliquidata con effetto dalla data
di decorrenza originaria.
ARTICOLO 14
Supplemento di pensione - Liquidazione, misura e decorrenza
1) I contributi versati o accreditati dopo la decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, ad un
supplemento di pensione, purché sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro soggetto ad obbligo
assicurativo.
2) La liquidazione del supplemento di pensione non può essere chiesta prima che siano trascorsi almeno due
anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. In deroga, il primo supplemento
può essere liquidato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La misura dei supplementi è
determinata con i criteri di cui ai precedenti articoli 6 e 7.
3) I supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
4) Se la pensione in atto risulta maggiorata di una integrazione per portarla al trattamento minimo di cui
al quinto comma del precedente articolo 7, l'integrazione stessa è diminuita di un importo pari a quello spettante
a titolo di supplemento e cessa di essere corrisposta qualora la pensione, aumentata dei supplementi, superi il
minimo predetto.
ARTICOLO 15
Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo
1) Le pensioni di vecchiaia sono cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente nella loro interezza.
2) Le pensioni di anzianità sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo fino al limite massimo
di euro 20.000. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto
trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.
3) Il limite di euro 20.000, di cui ai commi 2 e 5, riferito al 1° gennaio 2009, è rivalutato ogni anno secondo i
coefficienti Istat.
4) Le pensioni di anzianità sono equiparate, agli effetti del cumulo, alle pensioni di vecchiaia quando i titolari
compiono l’età prevista per le pensioni di vecchiaia.
5) La pensione di invalidità di cui all’art.8 è cumulabile con i redditi di lavoro autonomo e dipendente non
giornalistico fino al limite massimo di 20.000 euro. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino
a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.
6) I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di
programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni
pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali né danno luogo al diritto
alle relative prestazioni.
7) Ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dell’art. 37 della legge 416/81 e successive integrazioni e
modificazioni, agli effetti del cumulo si applicano le disposizioni contenute nel precedente comma 2 .
8) Nei casi di cumulo con redditi di lavoro autonomo, i pensionati sono tenuti a produrre all'Istituto una
dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione
ai fini Irpef. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, i pensionati devono produrre all’Istituto la
certificazione del datore di lavoro attestante la retribuzione corrisposta.
9) Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente o autonomo la trattenuta è effettuata dall'Istituto.
10) Ai titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione di cui al comma 8 si applicano le sanzioni
previste dalla legge 23 dicembre 1996, n.662.
ARTICOLO 16
Contributi figurativi e posizioni assicurative
1) Sono considerati coperti da contributi a favore dell'iscritto i periodi di disoccupazione, di cassa integrazione,
di tubercolosi indennizzati dall'Istituto; i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e per malattia;
i periodi di servizio militare obbligatorio o equiparati, nonché tutti gli altri periodi previsti da norme di legge.
2) I relativi contributi sono accreditati secondo le modalità e i criteri in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria. In ogni caso, non sono accreditabili contributi figurativi oltre le cinque annualità, ad eccezione di
quelli relativi al servizio militare obbligatorio od equiparati e alla maternità.
3) La media retributiva da prendere a base per l’accredito della predetta contribuzione figurativa non può essere
superiore alla retribuzione prevista dal Contratto Nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore
capo, con l’aggiunta delle maggiorazioni per scatti biennali.
4) Ai fini dell’accredito della contribuzione obbligatoria e figurativa, a decorrere dal 1/01/2017, trovano
applicazione le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 convertito in Legge n.
638/1983, e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 17
Prosecuzione volontaria del versamento dei contributi
1) In caso di cessazione del rapporto di lavoro giornalistico, il giornalista iscritto all'Istituto ha facoltà di proseguire
volontariamente il versamento dei contributi di legge e contrattuali previsti dal presente regolamento e dal
contratto nazionale giornalistico finché conservi l'iscrizione all'Albo dei giornalisti tenuto dall'Ordine.
2) Tale facoltà è concessa, su domanda dell'interessato, purché questi possa far valere almeno 52 contributi
settimanali obbligatori nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno 260 contributi
settimanali obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento.
3) L'iscritto che si avvale di tale facoltà deve corrispondere i contributi di legge e contrattuali ridotti del 15 per
cento, anche per la quota a carico del datore di lavoro.
4) Il contributo viene determinato a scelta dell'interessato sulla base:
a) della retribuzione media annua più favorevole determinata ai sensi del precedente art. 6;
b) della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno precedente la presentazione della
domanda. Qualora la retribuzione media di cui al punto a) sia inferiore alla retribuzione minima
contrattuale del redattore ordinario dell’anno precedente la presentazione della domanda, il contributo
viene determinato sulla base della predetta retribuzione minima;
c) di una retribuzione, a scelta dell’iscritto, compresa tra il valore medio di cui alla lettera a) ed il valore
minimo di cui alla lettera b).
5) I contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono annualmente rivalutati in base alla variazione del
numero indice risultante dal rapporto fra i minimi contrattuali del redattore ordinario nei due anni immediatamente
precedenti. La contribuzione volontaria potrà essere rideterminata dall’iscritto all’inizio di ogni anno solare.
6) L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria della assicurazione, ove interrompa il versamento mensile dei
contributi, può riprenderlo entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di versamento dell'ultimo contributo. Il
contributo versato dopo il predetto termine andrà a copertura del mese in cui è stato effettuato il versamento.
7) Per i contributi volontari versati dopo il trentesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento è dovuto
un interesse di mora pari alla misura della somma aggiuntiva prevista a carico dei datori di lavoro in caso di
ritardato versamento dei contributi assicurativi.
8) Non possono avvalersi della prosecuzione volontaria gli iscritti che sono contemporaneamente soggetti, in
conseguenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, all'iscrizione ad altre forme di previdenza
obbligatoria.
9) Non sono ammessi versamenti di contributi volontari per periodi successivi alla data di conseguimento del
diritto alla pensione.
10) L’iscritto - in alternativa alla facoltà di riscatto - è ammesso, a domanda, al versamento volontario della
contribuzione nei casi previsti dagli articoli 5, 7 ed 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e nei casi
di integrazione della contribuzione figurativa previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
11) Il versamento della contribuzione volontaria ha cadenza mensile.
ARTICOLO 18
Pensione supplementare
1) L'iscritto cui sia stato liquidato un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o
di forme sostitutive, esonerative o esclusive, o in favore del quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di
liquidazione detto trattamento, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare qualora i
contributi accreditati all'Istituto non siano sufficienti per il conseguimento del diritto a pensione autonoma.
2) Il conseguimento del diritto a pensione supplementare è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro e
alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita dal primo comma del precedente art. 4 o sia
riconosciuto invalido ai sensi del precedente art. 8.
3) La pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda ed è calcolata con i criteri di cui ai precedenti articoli 6 e 7.
4) I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto a successivi
supplementi, secondo quanto disposto dal precedente articolo 14.
5) La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono reversibili in caso di morte del
pensionato secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
6) Nel caso in cui la pensione supplementare non sia stata già liquidata all'iscritto, i contributi accreditati all'Istituto
danno diritto, a favore dei superstiti, a domanda, ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi secondo
le norme del presente Regolamento.
ARTICOLO 19
Costituzione della rendita vitalizia
1) Il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e
superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all'Istituto di costituire
una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al giornalista in
relazione ai contributi omessi.
2) Nelle more della definizione di apposite tariffe determinate per gli assicurati presso l’INPGI e fino
all’approvazione delle stesse da parte dei Ministeri vigilanti, la riserva matematica relativa alla rendita
predetta è calcolata in base alle tariffe tempo per tempo vigenti nell'assicurazione generale
obbligatoria, approvate in applicazione dell'art. 13 della Legge 12 agosto 1962 n. 1338, e dà luogo
all'accreditamento in favore dell'interessato dei contributi omessi. Per i periodi contributivi successivi
al 1/01/2017, disciplinati dal sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335,
l’onere della costituzione della rendita vitalizia è determinato in base alle disposizioni di cui all’art. 4
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
3) La rendita integra, con effetto immediato, la pensione eventualmente in essere.
4) Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà di cui al presente articolo su esibizione di
documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di
lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al giornalista interessato.
5) Il giornalista, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita, può
sostituirsi al datore di lavoro, a condizione che fornisca la prova del rapporto di lavoro, della sua durata
e della retribuzione percepita, come indicato nel comma precedente.
ARTICOLO 20
Riscatto del corso legale di laurea, dei periodi di lavoro all’estero e del praticantato
giornalistico.
1) I periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano
stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono riscattabili,
sempre che non risultino già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi previdenziali obbligatori.
2) Analogamente sono riscattabili i periodi di lavoro professionale prestato all’estero non coperti da
forme di assicurazione sociale riconosciute dalla legislazione italiana ed i periodi di praticantato
riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti, non coperti da alcuna forma di assicurazione sociale. L’onere è
calcolato in base alle disposizioni di cui al comma 2 del precedente articolo 19.
ARTICOLO 21
Riconoscimento dei periodi di praticantato giornalistico coperti da contribuzione presso altre
Gestioni previdenziali.
1) A decorrere dal 1/01/2017, gli iscritti che possono far valere almeno dieci anni di contributi
effettivamente versati all'Istituto su retribuzioni non inferiori a quella contrattualmente prevista per la
qualifica di redattore, possono chiedere ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della misura
della pensione stessa, il riconoscimento dei periodi di praticantato giornalistico riconosciuto dall’Ordine
dei giornalisti, coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria, nella assicurazione
generale obbligatoria o in forme sostitutive, esclusive o esonerative di essa, che non abbiano dato
luogo a pensione anche se supplementare. Ai fini del requisito contributivo decennale sono utili anche
i contributi accreditati per disoccupazione, cassa integrazione e in forza della Legge n. 300/70, se
riferiti a retribuzioni non inferiori a quella contrattualmente prevista per la qualifica di redattore.
2) A tal fine gli interessati devono presentare domanda entro cinque anni dalla data di conseguimento
del requisito contributivo previsto dal precedente comma.
3) Il riconoscimento è subordinato al versamento, da parte dell'iscritto, di un importo pari al 50 per
cento della riserva matematica della quota di pensione riconosciuta dall'Istituto in relazione al periodo
considerato, calcolato in base alle tariffe di cui al 2 comma del precedente articolo 19.
4) La quota di pensione liquidata in base ai suddetti riconoscimenti è decurtata di un importo pari alla
pensione o alla quota di pensione cui l'iscritto abbia diritto da parte di altri enti previdenziali per effetto
della contribuzione relativa allo stesso periodo riconosciuto utile presso l'Istituto.
SEZIONE SECONDA
DEL TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE
ARTICOLO 22
Maturazione del diritto e durata del trattamento di disoccupazione ordinario
1) L’indennità di disoccupazione si consegue allorché, alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro, il
giornalista risulti iscritto all’Istituto da un biennio e risultino accreditati in suo favore almeno tre contributi
obbligatori mensili per l’assicurazione contro la disoccupazione.
Sono esclusi dalla fruizione dell’indennità di disoccupazione i giornalisti che siano cessati dal rapporto di lavoro
per dimissioni o per risoluzione consensuale fatti salvi i seguenti casi:
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
- risoluzione consensuale intervenuta in sede di conciliazione presso la DTL con esito positivo nell’ambito della
procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7 della L. 604/1966 così come modificato dal
comma 40 dell’art. 1 della L. 92/2012);
2) Con almeno tre contributi mensili ma non più di undici al momento della cessazione del rapporto di lavoro,
l’iscritto ha diritto a percepire un’indennità di disoccupazione pari ai giorni di effettiva durata del rapporto stesso.
3) Allorché l’iscritto risulti titolare – nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro – di dodici
contributi obbligatori mensili per l’assicurazione contro la disoccupazione, avrà diritto a percepire un’indennità di
disoccupazione pari ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro, con un massimo di giorni indennizzabili
pari a 360.
4) La contribuzione figurativa è rapportata ai giorni di effettivo godimento dell’indennità di disoccupazione
ordinaria.
ARTICOLO 23
Maturazione del diritto e durata del sussidio straordinario di disoccupazione
L’iscritto che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 22, comma 3, avrà inoltre diritto, permanendo
lo stato di disoccupazione e con effetto dal primo giorno successivo alla cessazione della corresponsione
dell’indennità ordinaria, ad un sussidio straordinario per una durata massima di 360 giorni. La concessione del
sussidio straordinario non dà diritto all’accredito di contributi figurativi.
ARTICOLO 24
Misura giornaliera dell’indennità - Adeguamenti – Sospensione
1) La misura giornaliera dell'indennità di disoccupazione, per i primi 180 giorni, è pari ad un trentesimo del 60
per cento della retribuzione media contributiva relativa alle ultime dodici mensilità di contribuzione. Nel caso in
cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore ai dodici mesi, la retribuzione media da prendere a base di
computo è quella relativa al minor numero di mensilità coperte da contribuzione. A decorrere dal 181° giorno,
l’indennità giornaliera è progressivamente ridotta del 5 per cento ogni 30 giorni, fino ad una riduzione massima
del 50 per cento, come riportato nella tabella sottostante:
Percentuale di riduzione
Periodo
dell’indennità giornaliera
DAL AL
1° giorno 180° giorno ----
181° giorno 210° giorno 5 %
211° giorno 240° giorno 10 %
241° giorno 270° giorno 15 %
271° giorno 300° giorno 20 %
301° giorno 330° giorno 25 %
331° giorno 360° giorno 30 %
361° giorno 390° giorno 35 %
391° giorno 420° giorno 40 %
421° giorno 450° giorno 45 %
451° giorno 720° giorno 50 %
2) La retribuzione media presa a riferimento per determinare la misura dell'indennità non può comunque
superare lo stipendio mensile minimo, maggiorato dell'indennità di contingenza, previsto dal contratto nazionale
di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore ordinario.
3) Con effetto dal 1° gennaio di ogni anno l'indennità di disoccupazione è adeguata in misura pari alla variazione
percentuale della retribuzione minima del redattore ordinario verificatasi nell'anno precedente.
4) In caso di rioccupazione per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di disoccupazione viene
sospeso per riprendere successivamente e fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile. Ove il periodo
di rioccupazione sia superiore a 6 mesi il trattamento viene a cessare e l'interessato potrà avanzare nuova
domanda a condizione che sussistano i requisiti di cui al precedente art. 22.
5) Il 50% del reddito da lavoro autonomo è cumulabile e compatibile con l'indennità di disoccupazione fino al
limite di un terzo dell'indennità stessa.
6) Se il reddito da lavoro autonomo dovesse superare tale tetto l'Istituto provvederà a trattenere dall'indennità di
disoccupazione l'intero ammontare della somma eccedente.
ARTICOLO 25
Domanda - Allegati - Decorrenza indennità
1) Per fruire del trattamento di disoccupazione, l'iscritto deve presentare domanda all'Istituto tramite il Fiduciario
del locale Ufficio di corrispondenza, che attesterà lo stato di disoccupazione del richiedente per mancanza di
lavoro.
2) Alla domanda deve essere allegata certificazione del datore di lavoro circa l'ammontare della retribuzione
spettante negli ultimi dodici mesi, oppure le ultime dodici buste paga, nonché la documentazione attestante la
risoluzione del rapporto di lavoro oppure, se ne fosse comprovata l'oggettiva impossibilità, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi della risoluzione del rapporto di lavoro.
3) La corresponsione dell'indennità decorre dal primo giorno di disoccupazione, se la domanda è presentata
entro il sessantesimo giorno dalla data predetta. In ogni altro caso l'indennità decorre dal giorno successivo a
quello di presentazione della domanda e viene corrisposta per il rimanente periodo di disoccupazione secondo
le modalità previste dall'art. 22.
4) L'iscritto deve confermare, mensilmente, con dichiarazione scritta la continuità dello stato di disoccupazione
al fine di poter valutare il diritto e la misura dell’indennità.
5) La mancata presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma, entro il 3° mese successivo alla
mensilità indennizzabile, comporta la perdita del diritto all’indennizzo rispetto a tale mensilità.
SEZIONE TERZA
ARTICOLO 26
Trattamento in caso di Tubercolosi
Prestazioni economiche
All'iscritto affetto da turbercolosi ed ai familiari a carico sono corrisposte le prestazioni economiche
dell'assicurazione contro la tubercolosi, con i criteri e nelle misure previste dalle disposizioni vigenti in materia
nell'assicurazione generale obbligatoria.
ARTICOLO 27
Assegni per il nucleo familiare
Agli iscritti che fruiscono di prestazioni economiche periodiche sono corrisposti assegni per il nucleo familiare
nella misura e con le modalità previste nell'assicurazione generale obbligatoria.
ARTICOLO 28
Pensione non contributiva - Requisiti per l’ammissione al beneficio - Decorrenza
1) I giornalisti dipendenti iscritti possono conseguire, a domanda, una pensione non contributiva, non reversibile,
purché conservino l’iscrizione all’Ordine professionale e risultino avere accreditato almeno un anno di
contribuzione effettiva e non abbiano diritto a pensione.
2) Il giornalista deve aver compiuto l’età prevista dal primo comma del precedente art. 4 per la pensione di
vecchiaia ovvero risultare totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l’attività professionale
giornalistica; non deve disporre, unitamente all’eventuale coniuge convivente, di redditi imponibili ai fini IRPEF
complessivamente superiori all’importo dell’assegno sociale di cui all’art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n.335.
3) L’accertamento dei redditi è effettuato secondo le norme ed i criteri vigenti in materia di assegno per il nucleo
familiare.
4) Possono conseguire altresì una pensione non contributiva il coniuge superstite e, in mancanza del coniuge,
gli orfani del giornalista che non abbiano diritto a pensione e che alla data della domanda non dispongano di
redditi di qualsiasi natura complessivamente superiori all’importo dell’assegno sociale. I figli devono essere
minorenni o inabili totalmente e permanentemente al lavoro o devono seguire regolare corsi di studi ai sensi del
precedente art. 9.
5) Non ha diritto alla pensione non contributiva il coniuge superstite passato a nuove nozze.
6) La pensione non contributiva decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è
revocata nel caso di cessazione dei presupposti e delle condizioni previsti nei commi precedenti.
7) L’accertamento delle condizioni per la concessione e la revoca delle pensioni non contributive è demandata
al Consiglio di Amministrazione.
8) La misura della pensione non contributiva, nel caso di completa insussistenza di redditi secondo i criteri
previsti in materia di assegno per il nucleo familiare, è pari all’assegno sociale.
9) Gli aventi diritto che risultino in possesso di redditi, hanno titolo alla pensione non contributiva ridotta di un
importo corrispondente all’ammontare delle rendite percepite. Le pensioni non contributive e il limite di reddito
previste dai commi precedenti sono rivalutati ogni anno nella stessa misura e con criteri previsti per le pensioni
di vecchiaia erogate dall’Istituto.
CAPO QUARTO
DELLE PRESTAZIONI FACOLTATIVE
ARTICOLO 29
Assegno di superinvalidità e Ricovero di anziani e invalidi in case di riposo
L'Istituto, in relazione ai mezzi finanziari disponibili, può provvedere alla concessione delle seguenti prestazioni:
a) un assegno di superinvalidità, rivedibile di anno in anno, a favore dei giornalisti titolari di pensione diretta ai
quali sia riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, purché abbiano una posizione
assicurativa presso l’Istituto di almeno 20 anni e non risultino in possesso di redditi personali assoggettabili ad
Irpef superiori al minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell’anno precedente la decorrenza
del trattamento. L'assegno annuo è pari al 20 per cento della retribuzione annua minima contrattuale del
redattore ordinario dell'anno immediatamente precedente ed è corrisposto in 12 mensilità. Ai pensionati ai quali
sia stata riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, affetti da infermità irreversibile, l'assegno
è prorogato automaticamente;
b) il ricovero di anziani ed invalidi in case di riposo gestite dall’Istituto o convenzionate.
• Può essere ammesso al soggiorno in case di riposo il giornalista che sia titolare di pensione diretta,
purché abbia una posizione assicurativa presso l’Istituto di almeno 20 anni e non risulti in possesso di
redditi personali assoggettabili ad Irpef superiori al minimo contrattuale annuo del redattore ordinario
vigente nell’anno precedente la decorrenza del trattamento;
• Le disposizioni che regolano l'ammissione nelle case di riposo, la permanenza, le dimissioni, la misura
del contributo a carico dell'assistito, sono approvate dal Consiglio di amministrazione.
• Il beneficio del soggiorno in case di riposo non è compatibile con l’assegno di superinvalidità di cui alla
precedente lettera A.
ARTICOLO 30
Sussidi
Possono essere concessi sussidi agli iscritti, attivi e pensionati, e ai loro familiari, nel caso di comprovata ed
eccezionale esigenza, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.
ARTICOLO 31
Prestiti
1) Possono essere concessi prestiti agli iscritti, attivi e pensionati, e ai superstiti titolari di pensione indiretta o
di reversibilità.
2) Le condizioni, le modalità e i criteri per le relative concessioni sono disciplinate da apposito regolamento.
ARTICOLO 32
Mutui ipotecari
1) Possono essere concessi mutui agli iscritti, attivi e pensionati, per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione
di case di abitazione, purché l'operazione sia garantita da ipoteca di primo grado a favore dell'Istituto.
2) Le condizioni, le modalità e i criteri per le relative concessioni sono disciplinate da apposito regolamento.
ARTICOLO 33
Borse di studio
1) Possono essere concesse borse di studio a figli ed orfani degli iscritti, attivi e pensionati, per corsi di studio di
scuola media o universitaria, di specializzazione post universitaria, e di formazione giornalistica, per ogni anno
scolastico.
2) Il Consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni, le modalità e i criteri per le relative concessioni.
ARTICOLO 34
Rinvio
1) Per quanto attiene al regime contributivo obbligatorio per i giornalisti iscritti all’Istituto si rinvia a quanto previsto
dal D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
2) Possono inoltre essere stabiliti, mediante contratto nazionale di lavoro giornalistico, contributi integrativi a
carico dei datori di lavoro e degli iscritti.
CAPO QUINTO
DEI RICORSI
ARTICOLO 35
Competenza a decidere i ricorsi amministrativi
o di carattere sanitario
1) Le controversie di carattere amministrativo riguardanti i contributi e le prestazioni obbligatorie previste dal
presente Regolamento sono decise, in via amministrativa, dal Consiglio di amministrazione, su ricorso
dell'interessato da presentarsi entro i trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
2) La conseguente decisione è pronunciata entro sessanta giorni successivi alla data del ricorso.
3) Le controversie di carattere sanitario sono decise da un Collegio arbitrale composto di tre medici, uno dei
quali nominato dall'Istituto, uno dall'interessato ed il terzo di comune accordo o, nel caso di disaccordo, dal
Presidente del Tribunale di Roma.
4) Le spese per il terzo perito sono per metà a carico del ricorrente e per metà a carico dell'Istituto.
TABELLA A)
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
In deroga ai nuovi requisiti di età e contributivi previsti dall’art. 4 del Regolamento, potranno accedere alla
pensione di vecchiaia e di anzianità con i requisiti – anche con abbattimenti – previsti dalla previgente normativa,
i giornalisti appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante, nei termini e alle condizioni ivi indicate:
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA
CATEGORIE (condizioni concorrenti e non alternative)
Giornaliste e giornalisti che a seguito della - Autorizzazione alla prosecuzione volontaria antecedente
cessazione del rapporto di lavoro siano stati alla data del 30/06/2016;
ammessi alla prosecuzione volontaria della - Non rioccupati con rapporti di lavoro subordinato dopo
contribuzione. l’autorizzazione al versamento volontario;
- Decorrenza della pensione entro 12 mesi dalla data di
approvazione del Regolamento.
Giornaliste e giornalisti collocati in mobilità - Accordi sindacali stipulati anteriormente alla data del
ai sensi della legge n. 223/1991, ovvero 30/06/2016;
dipendenti da aziende in crisi sensi della - Perfezionamento requisiti di età e contributi entro il periodo
legge n. 416/81 e successive modificazioni e di fruizione dell’indennità di mobilità o di cigs/solidarietà e/o
integrazioni, collocati in CIGS o in Contratto disoccupazione e decorrenza della pensione entro 12 mesi
di solidarietà, ovvero disoccupati per dalla data di approvazione del Regolamento.
cessazione rapporto di lavoro da aziende in
crisi.
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto FPG30100
Denominazione completa Rate di pensione
Denominazione abbreviata RATE DI PENSIONE
Validità Mese 07 Anno 2022
Movimentabilità “P10” - automatizzata
Tipo variazione I
Codice conto FPG10140
Denominazione completa Debiti per rate di pensione
Denominazione abbreviata DEBITI PER RATE DI PENSIONE
Validità Mese 07 Anno 2022
Movimentabilità “P10” - automatizzata
Tipo variazione I
Codice conto FPG34120
Denominazione completa Uscite varie – Interessi passivi su prestazioni arretrate
Denominazione abbreviata U.V. – INTERESSI PASS.SU PREST. ARRETR.
Validità Mese 07 Anno 2022
Movimentabilità “S” – manuale sedi
Tipo variazione I
Codice conto FPG34128
Denominazione completa Uscite varie – Rivalutazione monetaria di prestazioni
arretrate
Denominazione abbreviata U.V. – RIVALUTAZIONE MONET.PREST.ARRETRATE
Validità Mese 07 Anno 2022
Movimentabilità “S” – manuale sedi
Tipo variazione I
Codice conto FPG24130
Denominazione completa Entrate varie – Recuperi e reintroiti di prestazioni
Denominazione abbreviata E.V. – RECUPERI E REINTROITI DI PRESTAZIONI
Validità Mese 07 Anno 2022
Movimentabilità “S” – manuale sedi
Tipo variazione I
Codice conto FPG00130
Denominazione completa Credito per prestazioni da recuperare
Denominazione abbreviata CREDITO PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE
Validità Mese 07 Anno 2022
Movimentabilità “P10” – automatizzata
Tipo variazione I
Codice conto FPG24153
Denominazione completa Entrate varie – Proventi derivanti dal divieto di cumulo
tra pensioni e redditi di lavoro (dipendente ed
autonomo) mediante trattenuta sulle pensioni
Denominazione abbreviata E.V.-PROV.DIVIETO CUMULO PENS.E REDD.LAV.SU
PENS.
Validità Mese 07 Anno 2022
Movimentabilità “S” - manuale sedi
Tipo variazione I
Codice conto FPG24151
Denominazione completa Entrate varie – Trattenute sulle retribuzioni dei
pensionati occupati effettuate dai datori di lavoro
Denominazione abbreviata E.V.- TRATTENUTE SU RETRIB.PENSIONATI OCCUPATI
Validità Mese 07 Anno 2022
Movimentabilità “P10” - automatizzata
Tipo variazione I
Codice conto FPG22150
Denominazione completa Riduzione dei trattamenti pensionistici di anzianità
(abbattimento del 3%) - Delibera CDA INPGI del
23 giugno 2021, n. 27
Denominazione abbreviata RIDUZ.PENS.3% DEL. CDA INPGI N.27/2021
Validità Mese 07 Anno 2022
Movimentabilità “P10” - automatizzata
Tipo variazione I
Codice conto FPG52125
Denominazione completa Riscossioni e accreditamenti per valori di riscatto e
ricongiunzione INPGI - in attesa di attribuzione
definitiva
Denominazione abbreviata RISC/ACCR.PROVV.RISC.RICONG.-AGO INPGI – DA
RIP.
Validità Mese 07 Anno 2022
Movimentabilità “S” – manuale sedi
Tipo variazione I
Codice conto FPG52150
Denominazione completa Riscossioni e accreditamenti per rate di mutui
concessi agli iscritti - in attesa di attribuzione
definitiva
Denominazione abbreviata RISC/ACCR.PROVV.MUTUI-INPGI – DA RIP.
Validità Mese 07 Anno 2022
Movimentabilità “S” – manuale sedi
Tipo variazione I
Codice conto FPG52155
Denominazione completa Riscossioni e accreditamenti per rate di prestiti
concessi agli iscritti - in attesa di attribuzione
definitiva
Denominazione abbreviata RISC/ACCR.PROVV.PRESTITI-AGO INPGI – DA RIP.
Validità Mese 07 Anno 2022
Movimentabilità “S” – manuale sedi
Tipo variazione I
Codice conto FPG52140
Denominazione completa Accreditamenti provvisori per trattenute diverse
operate sulle prestazioni pensionistiche - in attesa
di attribuzione definitiva
Denominazione abbreviata ACCR.PROVV.TRATT.SU PENSIONI INPGI – DA RIP.
Validità Mese 07 Anno 2022
Movimentabilità “S” – manuale sedi
Tipo variazione I
Codice conto GPA10290
Denominazione completa Riscossioni e accreditamenti provvisori per
locazioni da riversare a terzi di pertinenza della
gestione sostitutiva dell’ AGO – INPGI
Denominazione abbreviata ACCR. PROVV. LOCAZ. DA RIVERS. - AGO INPGI
Validità Mese 07 Anno 2022
Movimentabilità “S” – manuale sedi
Tipo variazione I
Codice conto GPA10291
Denominazione completa Riscossioni e accreditamenti provvisori diversi da
riversare a terzi di pertinenza della gestione
sostitutiva dell’AGO – INPGI
Denominazione abbreviata ACCR. PROVV. DIV. DA RIVERS. A TERZI - AGO INPGI
Validità Mese 07 Anno 2022
Movimentabilità “S” – manuale sedi
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 92/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.