Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 06/08/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 93
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di
giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge
di bilancio 2020)
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione della
disposizione di cui all’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 (legge di bilancio 2020).
INDICE
Premessa
1. Destinatari della norma
2. Requisito per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici
3. Attività di monitoraggio
4. Presentazione e gestione delle domande di prepensionamento
5. Decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 è stata pubblicata la legge 27 dicembre
2019, n. 160, che all’articolo 1, comma 500, reca disposizioni in materia di prepensionamento
dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese
editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale (Allegato
n. 1).
In particolare, il citato comma 500 prevede che: “Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e
2023, in deroga al requisito contributivo di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge
5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità
contributiva di almeno 35 anni nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di
periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a
diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o
ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a),
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 […]. L’INPS provvede al monitoraggio delle
domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l’ordine
di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente. Qualora
dall’esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei
limiti di spesa previsti per l’attuazione del presente comma, l’INPS non prende in esame
ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di
lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni
dell’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento
alla speranza di vita […]”
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
forniscono le istruzioni per l’applicazione del suesposto articolo 1, comma 500, della legge n.
160 del 2019.
1. Destinatari della norma
L’articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019 trova applicazione nei confronti dei
lavoratori poligrafici dipendenti di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di
imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale,
le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in data compresa
tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione
aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Possono accedere al prepensionamento di cui al citato comma 500 dell’articolo 1
esclusivamente i lavoratori poligrafici dipendenti di aziende che sono state ammesse al
trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di cui all’articolo 25-bis,
comma 3, lettera a), del D.lgs n. 148 del 2015 (“riorganizzazione aziendale in presenza di crisi,
di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”). Restano pertanto escluse le ipotesi di
trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle causali di cui alle lettere b) e
c) dello stesso articolo.
Come previsto dall’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, i
lavoratori dipendenti delle imprese in argomento devono essere ammessi con decreto
ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al
prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali.
2. Requisito per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici
I lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al paragrafo 1 della presente circolare, in
deroga al requisito contributivo di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416
del 1981, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, hanno facoltà di accedere al pensionamento
anticipato con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni nel Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti.
Il requisito contributivo di 35 anni deve essere maturato entro il periodo di godimento del
trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
Ai fini del perfezionamento del predetto requisito vanno considerati tutti i contributi accreditati
e quindi anche quelli figurativi, volontari e da riscatto. Qualora per il raggiungimento del
requisito contributivo concorrano i periodi riconosciuti a seguito di costituzione di rendita
vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, le Direzioni regionali e di
coordinamento metropolitano avranno cura, prima della liquidazione del trattamento
pensionistico, di sottoporre a controllo di secondo livello le relative pratiche di costituzione
della citata rendita.
Con riferimento al requisito contributivo non trovano applicazione le disposizioni in materia di
adeguamento alla speranza di vita di cui all’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
3. Attività di monitoraggio
L’articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019 prevede che “i trattamenti pensionistici di
cui al presente comma sono erogati nell’ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per
l’anno 2020, 44,6 milioni di euro per l’anno 2021, 51,2 milioni di euro per l’anno 2022, 54,7
milioni di euro per l’anno 2023, 50,8 milioni di euro per l’anno 2024, 33,3 milioni di euro per
l’anno 2025, 19,3 milioni di euro per l’anno 2026 e 1,3 milioni di euro per l’anno 2027, che
costituisce tetto di spesa”.
Il citato comma 500 prevede che: “L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento […] secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso
l’ente competente”.
Al fine di consentire le operazioni di monitoraggio e la tempestiva verifica del rispetto del limite
di spesa annuo previsto dalla norma, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali trasmette
all’INPS i singoli accordi di procedura, non appena sottoscritti e nel rispetto dell’ordine
cronologico di sottoscrizione, mediante invio all’indirizzo PEC
dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, allegando a ciascun accordo l’elenco, fornito dal datore di
lavoro, dei soggetti ammessi al prepensionamento con i relativi dati anagrafici.
L’INPS effettua il monitoraggio con riferimento ai soli soggetti il cui nominativo è indicato nei
predetti elenchi forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
La Direzione centrale Pensioni, per ciascun accordo, quantifica gli oneri con riferimento ai
singoli soggetti coinvolti.
Per la valutazione del raggiungimento del limite di spesa previsto dalla norma si procede a
calcolare il maggior onere pensionistico derivante dall’anticipo di pensione rispetto al requisito
di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981, come modificato
dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, tenuto conto della
spesa pensionistica complessiva prevista in termini prospettici per il periodo entro il quale,
proiettando la contribuzione, gli interessati perfezionano il requisito contributivo di cui al citato
articolo 37, adeguato alla speranza di vita.
Il calcolo dell’onere è effettuato in via prudenziale, ipotizzando l’accesso al prepensionamento
a decorrere:
- dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio del periodo di CIGS indicata
nell’accordo, per i soggetti che hanno già perfezionato il requisito contributivo a tale data;
- dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito contributivo, per i
soggetti che non hanno ancora perfezionato il requisito contributivo alla data di inizio del
periodo di CIGS indicata nell’accordo.
La priorità è assegnata secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione dell’accordo di procedura
presso l'ente competente. A parità di sottoscrizione è data precedenza ai soggetti in possesso
di maggiore anzianità contributiva alla data di sottoscrizione dell’accordo.
Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga il verificarsi di
scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annuali stanziate, la decorrenza dei trattamenti
pensionistici è differita, nei limiti della copertura di spesa prevista dalla norma, con criteri di
priorità in ragione della data di sottoscrizione degli accordi e, a parità degli stessi, in ragione
della maggiore anzianità contributiva maturata alla predetta data, al fine di garantire un
numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore
al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
All’esito delle operazioni di monitoraggio la Direzione centrale Pensioni rende noto alle
Strutture territoriali l’elenco dei soggetti ammessi al prepensionamento per ogni singolo
accordo, con la specificazione della prima decorrenza utile. Le Strutture territoriali, nell’ambito
dell’istruttoria di cui al successivo paragrafo 4, verificano che il soggetto istante sia ricompreso
in tali elenchi.
4. Presentazione e gestione delle domande di prepensionamento
La domanda per l’accesso al pensionamento anticipato deve essere presentata a pena di
decadenza nei termini previsti dall’articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981.
Pertanto, i lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del D.lgs n. 148 del 2015, che hanno già maturato il
requisito contributivo richiesto, devono presentare la domanda di pensione entro sessanta
giorni dall’ammissione al trattamento.
I lavoratori che perfezionano il requisito previsto nel periodo di godimento del trattamento di
cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del D.lgs n. 148 del 2015, devono presentare la
domanda di pensione entro sessanta giorni dalla maturazione dell’anzianità contributiva
richiesta.
La domanda di prepensionamento deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio
dedicato. In alternativa si può fare domanda tramite il Contact center al numero 803 164
(gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164, da rete mobile, ovvero tramite gli enti
di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda, contenente l’indicazione della data dell’accordo di procedura, deve essere
corredata dalla dichiarazione, a firma del datore di lavoro, la quale attesti che il lavoratore
beneficiario del trattamento straordinario di integrazione salariale rientra tra le unità ammesse
dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al prepensionamento, la data di presentazione
del piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi
dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del D.lgs n. 148 del 2015, la data di sottoscrizione
dell’accordo di procedura, nonché gli estremi del decreto di autorizzazione del trattamento di
integrazione salariale.
Nel caso in cui alla data della presentazione della domanda non sia stato ancora pubblicato il
decreto che autorizza l’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale,
l’interessato, ai fini del riconoscimento della pensione a decorrere dal mese successivo a quello
della domanda, deve integrare la stessa con l’indicazione degli estremi di tale decreto; le
Strutture territoriali devono tenere in evidenza le domande in questione, procedendo alla
liquidazione della prestazione solo quando la domanda risulti completa.
Il modello di dichiarazione del datore di lavoro da allegare alla domanda è pubblicato nella
sezione “Modulistica” del sito www.inps.it con il codice AP131 – “Dichiarazione del datore di
lavoro ai fini del pensionamento anticipato dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali”.
Le Strutture territoriali, ai fini dell’istruttoria delle domande di prepensionamento, devono
verificare che:
- l’impresa abbia presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in data
compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, un piano di riorganizzazione o
ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a),
del D.lgs n. 148 del 2015, nonché la data dell’accordo in forza del quale è stato emanato il
decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale;
- il lavoratore sia beneficiario del trattamento straordinario di integrazione salariale e che
rientri tra le unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al
prepensionamento;
- sia stato emanato il decreto che autorizza l’ammissione al trattamento straordinario di
integrazione salariale;
- il lavoratore sia in possesso di una anzianità contributiva di almeno 35 anni nel Fondo
pensione dei lavoratori dipendenti;
- il lavoratore abbia esercitato la facoltà per il prepensionamento nei termini prescritti;
- il lavoratore rientri negli elenchi resi noti all’esito della procedura di monitoraggio di cui al
precedente paragrafo 3.
Le Strutture territoriali dovranno trasmettere alla casella di posta elettronica
prepensionamento.editoria@inps.it l’avvenuta liquidazione della pensione.
5. Decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati
L’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che il trattamento
pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
L. 27-12-2019 n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per
il triennio 2020-2022.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.
Art. 1 - Comma 500
“Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo
di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono
accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni
nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i
lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di
imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione
nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o
ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici
di cui al presente comma sono erogati nell’ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di
euro per l’anno 2020, 44,6 milioni di euro per l’anno 2021, 51,2 milioni di euro per
l’anno 2022, 54,7 milioni di euro per l’anno 2023, 50,8 milioni di euro per l’anno 2024,
33,3 milioni di euro per l’anno 2025, 19,3 milioni di euro per l’anno 2026 e 1,3 milioni
di euro per l’anno 2027, che costituisce tetto di spesa. L’INPS provvede al monitoraggio
delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma
secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente
competente. Qualora dall’esame delle domande presentate risulti il raggiungimento,
anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l’attuazione del presente
comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento
pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui
al presente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 12, commi da 12-bis a
12-quinquies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede per 6,1 milioni di
euro per l’anno 2020, 10,2 milioni di euro per l’anno 2021, 11,7 milioni di euro per
l’anno 2022, 12,5 milioni di euro per l’anno 2023, 11,6 milioni di euro per l’anno 2024,
7,6 milioni di euro per l’anno 2025, 4,4 milioni di euro per l’anno 2026 e 0,3 milioni di
euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e
l’innovazione dell’informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.”
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