Assegno per il nucleo familiare. Nuove disposizioni per il riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo. Applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022
Assegno per il nucleo familiare. Nuove disposizioni per il riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo. Applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 02/08/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 95
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare. Nuove disposizioni per il
riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori
cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di
soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per
i familiari residenti in Paese terzo. Applicazione della Sentenza della
Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative in materia
di assegno per il nucleo familiare ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022,
per i familiari – residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo – di
lavoratore extracomunitario, cittadino di Paese terzo, titolare di permesso
unico lavoro o soggiornante di lungo periodo.
INDICE
1. Il quadro di riferimento
2. Requisiti del nucleo e reddituali per l’Assegno per il nucleo familiare
3. Documentazione e autocertificazioni
4. Diritto e misura dell’Assegno per il nucleo familiare per familiari residenti in un Paese terzo
5. Indicazioni ulteriori
1. Il quadro di riferimento
L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1988, n. 153, disciplinando la tutela dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF),
prevede che il riconoscimento e la misura della prestazione ANF avvengano sulla base del
numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo.
La normativa in esame individua la nozione di nucleo familiare, con valenza generale, al
comma 6 dell’articolo 2 del citato decreto-legge prevedendo che il nucleo familiare sia
composto “dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e
dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino,
a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di
dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni
previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni
compiuti ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o
mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in
cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti”.
Il successivo comma 6-bis del citato articolo 2 prevede che: “Non fanno parte del nucleo
familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non
abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è
cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia
stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento
degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri”.
Nel contesto normativo delineato, connotato dalla perdurante vigenza dell’articolo 2, comma 6-
bis, del decreto-legge n. 69 del 1988, a seguito di alcuni giudizi proposti dall’Istituto in sede di
legittimità concernenti l’applicazione di tale norma, la Corte di Cassazione si è rivolta alla Corte
di Giustizia dell’Unione europea, con lo strumento del rinvio pregiudiziale interpretativo, ai
sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come
modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2
agosto 2008, n. 130, ponendo un quesito riguardo alla compatibilità del citato articolo 2,
comma 6-bis, con la direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 e la direttiva
2011/98/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011.
Entrambe le direttive impongono, infatti, la parità di trattamento tra le categorie in esse
indicate e i cittadini italiani, avuto riguardo alle prestazioni sociali.
In particolare, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE prevede che “il
soggiornante di lungo periodo” gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto
riguarda le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della
legislazione nazionale.
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE prevede che “i lavoratori dei
paesi terzi di cui all’art. 3, paragrafo 1, lettere b) e c)” della medesima direttiva beneficiano
dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per
quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale.
Sulla questione la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con le sentenze C–302/2019 e C–
303/2019, depositate in data 25 novembre 2020, ha affermato che l’articolo 11, paragrafo 1,
lettera d), della direttiva 2003/109/CE e l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva
2011/98/UE, ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della
determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in
considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo e i familiari del titolare di un
permesso unico di soggiorno che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in
un Paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato
membro residenti in un Paese terzo.
In entrambe le sentenze, rese a seguito del duplice rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia
dell’Unione europea ha concluso nel senso della incompatibilità dell’articolo 2, comma 6-bis,
del decreto-legge n. 69 del 1988 con le disposizioni contenute nell’articolo 11, paragrafo 1,
lettera d), della direttiva 2003/109/CE, e nell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva
2011/98/UE.
Concluso l’iter del rinvio pregiudiziale con le citate due decisioni della Corte di Giustizia
dell’Unione europea, la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario investire la Corte
Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 6-bis, del
decreto-legge n. 69 del 1988.
La Corte rimettente ha ritenuto, infatti, di non potere dare direttamente attuazione al diritto
dell’Unione europea, come interpretato nelle sentenze rese dalla Corte di Giustizia dell’Unione
europea, non potendo procedere alla disapplicazione della disposizione, considerato che, con
riferimento alla prestazione sociale in oggetto, il diritto europeo non detta una disciplina in sé
compiuta da applicare in luogo di quella dichiarata incompatibile.
La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 67 dell’11 marzo 2022, ha dichiarato inammissibili,
per carenza di rilevanza, le sollevate questioni di legittimità dell’articolo 2, comma 6-bis, del
decreto-legge n. 69 del 1988 precisando, inoltre, che occorre procedere alla disapplicazione di
tale disposizione.
La Corte Costituzionale ha ritenuto, infatti, inammissibili per carenza di rilevanza le questioni di
legittimità sollevate, rammentando “la competenza esclusiva della Corte di giustizia
nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati” che “comporta, in virtù del principio di
effettività delle tutele, che le decisioni adottate sono vincolanti, innanzi tutto nei confronti del
giudice che ha disposto il rinvio”.
Evidenzia, poi, la Corte Costituzionale, come la Corte di giustizia abbia “affermato che il
giudice nazionale ha l’obbligo di garantire la piena efficacia delle norme europee dotate di
effetto diretto, «disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione
contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere
la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale»”.
La Corte Costituzionale ha quindi ribadito la necessità, anche nel caso di specie, della
disapplicazione della normativa nazionale.
Pertanto, posto quanto sopra, considerata la pronuncia della Corte Costituzionale, nonché il
tenore della stessa, la prestazione di Assegno per il nucleo familiare erogata dall’Inps ai
lavoratori del settore privato e ai titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro
dipendente spetta anche ai cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo
periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui
non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia, alle condizioni previste
nell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni amministrative in merito alla
documentazione da acquisire e alle verifiche da effettuare per la definizione del diritto e della
misura dell’Assegno per il nucleo familiare ai fini del recepimento della sentenza sopra
richiamata.
2. Requisiti del nucleo e reddituali per l’Assegno per il nucleo familiare
Al fine di potere erogare la prestazione familiare anche ai cittadini extracomunitari occupati in
Italia, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno,
per i familiari residenti in un Paese estero, occorre verificare, al pari dei cittadini italiani con
familiari residenti all’estero, che siano rispettate le disposizioni previste nell'articolo 2 del
decreto-legge n. 69 del 1988.
Si ricorda, a tale fine, che il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'Assegno
avvengono tenendo conto di:
tipologia di nucleo familiare;
numero dei componenti il nucleo familiare;
reddito complessivo del nucleo familiare.
La prestazione è, infatti, erogata per importi decrescenti in base a scaglioni crescenti di reddito
e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Sono previsti aumenti degli scaglioni di reddito per i nuclei che comprendono soggetti inabili e
per i nuclei monoparentali.
Circa la composizione del nucleo, la legge vi comprende i coniugi e i figli ed equiparati ai sensi
dell'articolo 38 del D.P.R 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore ai 18 anni ovvero senza limiti
di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro; ne esclude,
invece, il coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Possono inoltre fare parte del nucleo, alle stesse condizioni dei figli ed equiparati, i fratelli, le
sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili assolutamente e
permanentemente a proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e
non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Riguardo al reddito familiare, assume rilievo quello assoggettabile all'IRPEF (nonché i redditi di
qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o a imposta sostitutiva, se superiori a euro 1032,91) che sia stato conseguito
dai predetti componenti nell'anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun
anno; esso ha valore per la corresponsione delle prestazioni fino al 30 giugno dell'anno
successivo, salvo le variazioni del nucleo familiare.
L'Assegno in esame non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o
da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70 per
cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
3. Documentazione e autocertificazioni
Al fine di potere procedere con la verifica e l’accertamento del diritto, nonché della misura
della prestazione familiare descritta al precedente paragrafo 2, l’acquisizione della
documentazione necessaria, in gran parte dei casi, avviene mediante le autocertificazioni del
richiedente la prestazione, in ottemperanza di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.
Infatti, il legislatore, con il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa di cui al citato D.P.R. n. 445 del 2000, ha disciplinato anche
le autocertificazioni che possono essere rilasciate dai cittadini italiani, comunitari ed
extracomunitari.
In particolare, all’articolo 3 è stato definito l'ambito soggettivo di applicazione del D.P.R. n. 445
del 2000 prevedendo, ai commi 2 e 3, che il cittadino straniero non appartenente all’Unione
europea possa utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo
decreto, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei suddetti casi, pertanto, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne
attesta la conformità all'originale, “dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali
della produzione di atti o documenti non veritieri” (cfr. il comma 4 del citato articolo 3).
A tale riguardo, si ricorda che l’articolo 33 del D.P.R. n. 445 del 2000 prevede, al comma 2,
che: “Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello
Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme
apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione”.
Al successivo comma 3 è precisato che: “Agli atti e documenti indicati nel comma precedente,
redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale”.
Infine, al comma 4, è previsto che: “Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da
valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente
nello Stato sono legalizzate a cura delle prefetture”.
Si ricorda, inoltre, che nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre
1961, ratificata con la legge 20 dicembre 1966, n. 1253, relativa all’abolizione della
legalizzazione di atti pubblici stranieri, la legalizzazione di atti e documenti rilasciati da Autorità
straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “apostilla”, che rappresenta una
certificazione rilasciata in base ai termini della Convenzione che specifica le modalità
attraverso le quali un documento emesso in uno dei Paesi sottoscrittori può essere certificato
per scopi legali in tutti gli altri Stati sottoscrittori.
Alla luce di quanto esposto, laddove non risulti possibile il rilascio di autocertificazioni
attestanti gli stati, le qualità personali e i fatti dei familiari residenti all’estero del lavoratore
soggiornante di lungo periodo o titolare di un permesso unico di soggiorno, richiedente
l’Assegno per il nucleo familiare, questi dovranno essere documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in
lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità
all’originale o mediante apposizione di “apostilla”.
Analogamente, i redditi prodotti all'estero dai soggetti interessati e loro familiari, dovranno
essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità
estera.
4. Diritto e misura dell’Assegno per il nucleo familiare per familiari residenti in un
Paese terzo
Alla luce di quanto sopra evidenziato, ai fini della verifica del diritto e della misura della
prestazione per i familiari residenti all’estero, il richiedente dovrà corredare la domanda della
documentazione necessaria che attesti la composizione e il reddito del nucleo familiare,
secondo le seguenti indicazioni.
Nel caso di richieste di Assegno per il nucleo familiare presentate all’Istituto da cittadino di
Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di
soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all’estero in Paese extracomunitario
non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati, al pari delle
situazioni o fatti autocertificabili, i documenti, redatti nella forma descritta al paragrafo 3 della
presente circolare, che attestino:
lo stato civile del richiedente;
lo stato di famiglia con l’indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo
familiare dichiarato ai fini dell’ANF;
il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti
il nucleo per i quali si richiede l’ANF);
i redditi dei familiari prodotti all’estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia
sarebbero assoggettati al regime italiano dell’imposta sui redditi (Allegato n. 1), per il
periodo di riferimento della domanda di ANF;
eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo.
Si ricorda che, in aggiunta alla documentazione già indicata dalla normativa, deve essere
inoltrata all’Istituto ulteriore documentazione nei seguenti casi:
a) l’inclusione di familiari nel nucleo del richiedente;
b) l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali;
c) il riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi.
Di seguito si riepilogano, per i lavoratori cittadini di Stato estero, titolari del permesso di
soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, che richiedono la prestazione
di ANF per componenti del nucleo residenti in Paese extracomunitario non convenzionato, i
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata, redatti nella forma descritta al paragrafo 3 della
presente circolare, che attestino:
a) PER L’INCLUSIONE DI FAMILIARI NEL NUCLEO DEL RICHIEDENTE RIFERITO A:
figli ed equiparati di coniugi/parti dell'unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti
dall'unione civile: lo stato civile del richiedente e le relative sentenze/ provvedimenti di
affidamento dei minori;
figli del coniuge/della parte dell'unione civile nati da precedente matrimonio/unione civile
e per i figli naturali (propri o del proprio coniuge/della parte dell'unione civile) riconosciuti
dall’altro genitore: i dati anagrafici del richiedente e dell’altro genitore e per i figli nati da
precedente matrimonio/unione civile le sentenze/provvedimenti di affidamento dei
minori;
fratelli, sorelle, nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori, non aventi diritto a
trattamento pensionistico: la condizione di orfani di tali familiari e l’assenza di un diritto
alla pensione ai superstiti, specificando le generalità dei genitori;
nipoti minori a carico (ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999)
dell’ascendente richiedente:
- la discendenza del nipote in linea retta e il mantenimento abituale del/i minore/i;
- l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio in quanto non
svolgono attività lavorativa e non possiedono redditi di alcuna natura;
- mancata percezione di analogo trattamento di famiglia;
- minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia;
figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in
nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni:
- la qualità di studente o la qualifica di apprendista o la relativa documentazione quali il
certificato di frequenza scolastica/universitaria o copia del contratto di apprendistato (o
contratto similare);
In tale casistica va allegato anche il modulo per il riconoscimento di nucleo familiare
numeroso (ANF/NN cod. SR61 compilato dal richiedente).
b) PER L’APPLICAZIONE DELL’AUMENTO DEI LIVELLI REDDITUALI RIFERITI A:
familiari minorenni: certificazione medica relativa alla difficoltà persistente a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro età;
familiari maggiorenni: certificazione medica relativa all’inabilità per soggetti che si
trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente
impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
c) PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO NEI CASI DI ABBANDONO DEL NUCLEO DI UNO
DEI DUE CONIUGI: lo stato di abbandono rilasciato dall’Autorità giudiziaria o altra pubblica
Autorità nel Paese estero.
Per tutti i casi descritti nel presente paragrafo è necessario presentare la domanda di
Autorizzazione ANF allegando la documentazione specificamente prevista dalla normativa per
ogni tipologia (cfr. la circolare n. 34/2022).
5. Indicazioni ulteriori
Si ricorda che, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito
dal 1° marzo 2022 l’Assegno unico e universale per i figli a carico, a partire dalla medesima
data si producono i seguenti effetti sulla disciplina dell’ANF sopra richiamata:
a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni
familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili;
b) continueranno, invece, a essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare
e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione
del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età
inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di
infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un
proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito
il diritto a pensione ai superstiti.
Pertanto, le domande per le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare per componenti del
nucleo residenti in Paese extracomunitario non convenzionato, riguardanti periodi decorrenti a
partire dal 1° marzo 2022 (compreso) potranno essere presentate dai lavoratori cittadini di
Stato terzo - titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di
soggiorno - esclusivamente in relazione a nuclei familiari senza figli.
Diversamente, le domande presentate – nel limite della prescrizione quinquennale - per periodi
che terminano entro il 28 febbraio 2022, potranno fare riferimento al nucleo familiare
composto anche dai figli (cfr. la circolare n. 34/2022).
Al riguardo, peraltro, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 67/2022 ricordando che il
legislatore, con il decreto legislativo n. 230 del 2021 ha istituito l’Assegno unico e universale
per i figli a carico, ha evidenziato che “le nuove norme in tema di assegno unico universale –
prestazione […] erogata a decorrere dal 1° marzo 2022 – non incidono sui giudizi a quibus,
concernenti fattispecie che si sono perfezionate nel vigore della disciplina anteriore”.
Pertanto, si evidenzia la necessità di riesaminare, alla luce del decisum della Consulta, le
domande amministrative di ANF non ancora definite, già proposte da cittadini di Paesi terzi non
comunitari, in possesso di permesso unico e lavoro o di permesso di soggiorno di lungo
periodo, in relazione ai familiari residenti all’estero.
Alla luce di quanto esposto, ne consegue che:
- le domande di Assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari del permesso di
soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, attualmente in fase di
istruttoria, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere
gestite in relazione alle indicazioni riportate nella presente circolare;
- le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte di Assegno per il
nucleo familiare presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un
permesso unico di soggiorno, e per le quali il relativo rapporto giuridico non possa considerarsi
esaurito (ad esempio, per decadenza, giudicato, ecc.), potranno essere accolte, in autotutela,
dalle competenti Strutture territoriali, previa apposita richiesta di integrazione istruttoria agli
interessati e verifica della sussistenza degli altri requisiti prescritti dalla normativa vigente,
nell’ambito della prescrizione quinquennale;
- con riferimento ai giudizi in corso, le Strutture territoriali, in raccordo, per quanto di
competenza, con gli Uffici legali, porranno in essere, in autotutela, le attività necessarie per
consentire la richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere e per la definizione
degli eventuali giudizi di impugnazione.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Redditi che concorrono alla formazione del reddito familiare ai fini ANF
Concorrono a formare il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF e
i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a euro 1.032,91, quelli esenti da
imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva
Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di
ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo (cfr. circ. n.12/1990
par. 3).
Redditi da dichiarare:
1. Redditi imponibili IRPEF
Tra i redditi assoggettabili all'IRPEF devono essere compresi anche quelli a tassazione
separata con esclusione dei trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti
stessi, nonché, degli arretrati di integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti a quello
di erogazione.
Devono essere computati anche i redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia,
sarebbero di per sé assoggettati al regime italiano dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche ed i redditi da lavoro conseguiti presso Enti internazionali residenti nel territorio
della Repubblica non soggetti alla normativa tributaria italiana, oltre alle pensioni
accordate da organismi esteri o enti internazionali.
I redditi da lavoro dipendente devono essere considerati al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.
2. Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva se superiori complessivamente ad € 1.032,91
Il limite annuo di euro 1.032,91, quale importo massimo oltre il quale devono essere
calcolati ai fini ANF anche i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (al lordo delle relative ritenute erariali),
va riferito alla somma dei redditi dei singoli componenti costituenti il nucleo familiare.
A titolo esemplificativo, tra i redditi da considerare se complessivamente superiori a
euro 1.032,91 si citano:
- tra quelli esenti da imposta, le pensioni sociali, le pensioni e gli assegni agli
invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti;
- tra quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,
gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, gli interessi da CCT e
da BOT, le vincite del lotto e dei concorsi a pronostici, ecc.
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