Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente ai sensi decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. Salvaguardia del credito agli “incapienti” ai sensi dell’articolo 128 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “decreto Rilancio”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente ai sensi decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. Salvaguardia del credito agli “incapienti” ai sensi dell’articolo 128 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “decreto Rilancio”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Risorse Umane
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 21/08/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 96
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente ai sensi
decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla legge 2 aprile
2020, n. 21. Salvaguardia del credito agli “incapienti” ai sensi
dell’articolo 128 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d.
“decreto Rilancio”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito all’attuazione
delle nuove misure di riduzione della pressione fiscale, a decorrere dal 1°
luglio 2020, a beneficio dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di taluni
redditi ad essi assimilati, tra i quali sono incluse numerose prestazioni
erogate direttamente dall’INPS in qualità di sostituto di imposta. Gli
interventi sono costituiti da un trattamento integrativo e da un’ulteriore
detrazione fiscale, aggiuntiva a quella prevista dall’articolo 13 del TUIR,
correlati a determinati limiti reddituali.
INDICE
1. Premessa
2. Quadro normativo di riferimento
3. Condizioni necessarie per l’accesso ai benefici fiscali
3.1 Requisiti soggettivi: soggetti beneficiari e soggetti esclusi
3.2 Verifica del limite reddituale
3.3 Regola per la concessione del solo trattamento integrativo
3.4 Riconoscimento del c.d. “bonus Renzi” e del trattamento integrativo in conseguenza
all’emergenza da COVID-19 ai soggetti incapienti
4. Adempimenti sostituto d’imposta
5. Prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale
5.1 Tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale
5.2 Prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale escluse
6. Procedura di determinazione mensile del trattamento integrativo
7. Conguaglio fiscale di fine anno e CU/2021
8. Comunicazioni per la rinuncia al nuovo trattamento integrativo
9. Comunicazioni per la rinuncia all’ulteriore detrazione
10.Istruzioni contabili
1. Premessa
Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020,
n. 21 (Allegato n. 1), prevede, a partire dal 1° luglio 2020, due distinte agevolazioni fiscali in
favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, in luogo del
bonus di 80 euro previsto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che è, pertanto, abrogato dalla medesima
decorrenza.
Si tratta, in particolare, delle seguenti misure:
- trattamento integrativo del reddito pari a 100 euro mensili, per un importo rispettivamente
di 600 euro con riferimento al secondo semestre del 2020, e di 1.200 euro annui dal 2021 per
redditi di importo complessivamente non superiore a 28.000 euro annui;
- un’ulteriore detrazione dall'imposta lorda di carattere temporaneo, dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2020, pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo annuo superiore a
28.000 euro che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di
reddito complessivo pari a 40.000 euro annui.
Si illustrano di seguito le nuove misure e gli adempimenti dell’INPS in qualità di sostituto
d’imposta.
2. Quadro normativo di riferimento
Trattamento Integrativo
L’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 prevede il riconoscimento di una somma a titolo di
trattamento integrativo pari a 600 euro per il secondo semestre dell’anno 2020 e a 1.200 euro
annui a decorrere dall’anno 2021 ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi
assimilati a quelli da lavoro dipendente, il cui importo complessivo non è superiore a 28.000
euro annui e aventi un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti previste
dall’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 (TUIR), determinate sui medesimi redditi.
Il trattamento integrativo, che come il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR,
non concorre alla formazione del reddito, deve essere riconosciuto, in via automatica, da parte
dei sostituti di imposta, a partire dalle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 ed è rapportato al
periodo di lavoro.
Ulteriore detrazione
L’articolo 2 del decreto-legge n. 3/2020 prevede per i titolari di reddito di lavoro dipendente e
di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, per le prestazioni rese dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2020, il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’imposta lorda,
rapportata al periodo di lavoro, nella seguente misura:
a. 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra
35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito
complessivo annuo e` superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b. 480 euro per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro se il reddito complessivo annuo e`
superiore a 35.000 euro, ma non a 40.000 euro.
Al momento, l’ulteriore detrazione è prevista solo per il secondo semestre dell’anno 2020, in
quanto riconducibile ad una più ampia revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.
Salvaguardia dei soggetti incapienti
Tra le altre misure fiscali previste dal decreto-legge n. 34/2020, l’articolo 128 (Allegato n. 2)
ha previsto che il credito di 80 euro di cui all’articolo 13, comma 1-bis), del TUIR spettante
fino al 30 giugno 2020 e il trattamento integrativo di 100 euro di cui al decreto-legge n.
3/2020, spettante a decorrere dal 1° luglio 2020, siano riconosciuti in favore dei medesimi
soggetti indicati, in possesso dei requisiti specificati nei successivi paragrafi, anche nel caso in
cui i medesimi lavoratori risultino incapienti per effetto del minor reddito di lavoro dipendente
prodotto nel 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
3. Condizioni necessarie per l’accesso ai benefici fiscali
3.1 Requisiti soggettivi: soggetti beneficiari e soggetti esclusi
Come stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 ed analogamente a quanto già
previsto dal decreto-legge n. 66/2014, i beneficiari del trattamento integrativo e dell’ulteriore
detrazione sono i soggetti che percepiscono le seguenti tipologie di reddito:
- redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del TUIR;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’articolo 50, del TUIR
appartenenti alle seguenti categorie:
compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi
svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio
per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (lett.
h-bis);
compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative
(lett. l).
Per espressa previsione normativa sono esclusi dai benefici fiscali in questione i titolari dei
redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, e i titolari di redditi
assimilati a lavoro dipendente diversi da quelli richiamati dal decreto-legge in commento. Sono
altresì esclusi i titolari di redditi professionali e, in ogni caso, i redditi prodotti da titolari di
partita IVA in forma autonoma o di impresa.
3.2 Verifica del limite reddituale
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 3/2020, ai fini della determinazione del reddito
complessivo per il calcolo dei benefici fiscali in questione, non rileva il reddito dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, mentre si
tiene conto anche della quota esente degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori
che rientrano in Italia (articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010) e della quota
esente prevista dal regime di favore per i lavoratori rimpatriati (articolo 16 del D.lgs n.
147/2015).
3.3 Regola per la concessione del solo trattamento integrativo
Per aver diritto al trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 i
titolari dei redditi di lavoro dipendente devono avere una imposta lorda, determinata su tali
redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1
dell’articolo 13 del TUIR.
Non rileva la circostanza che l’imposta lorda generata dai redditi da lavoro dipendente o
assimilato sia ridotta o azzerata per effetto di detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente
previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR, come per esempio le detrazioni per carichi di
famiglia (articolo 12 del TUIR).
3.4 Riconoscimento del c.d. “bonus Renzi” e del trattamento integrativo in
conseguenza all’emergenza da COVID-19 ai soggetti incapienti
Come già anticipato, l’articolo 128 del decreto-legge n. 34/2020 ha previsto che il sostituto
d’imposta, per l’anno 2020, a decorrere dalla prima rata utile di prestazione in pagamento e
comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno,
riconosce il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis), del TUIR, spettante fino al 30 giugno
2020, e il trattamento integrativo di 100 euro di cui al decreto-legge n. 3/2020, spettante a
decorrere dal 1° luglio 2020, in favore dei lavoratori dipendenti che fruiscono delle misure di
sostegno al lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, anche se l’imposta lorda calcolata sui suddetti redditi spettanti è di importo
inferiore alle detrazioni da lavoro di cui al comma 1 dell’articolo 13 del TUIR.
4. Adempimenti del sostituto d’imposta
Il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta che è tenuto ad
erogarlo, in rapporto all’effettivo periodo di lavoro prestato nell’anno, in via automatica e senza
necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore, il quale
è tuttavia tenuto ad informare tempestivamente il sostituto d’imposta qualora non possieda o
perda i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio.
L’erogazione del trattamento integrativo effettuata dal sostituto d’imposta viene recuperata, ai
sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 3/2020, attraverso l’istituto della
compensazione tramite il modello F24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
Con riferimento all’ulteriore detrazione per i redditi complessivamente superiori a 28.000 euro
e fino a 40.000 euro, che segue le regole generali di calcolo e di scomputo dall’imposta lorda,
si rappresenta che per il personale dipendente dell’Istituto sarà determinata, in via teorica,
dalla Piattaforma Fiscale sulla base del reddito presunto annuo complessivo di ciascun
potenziale beneficiario e sarà comunicata alla Direzione centrale Risorse umane dell’Istituto,
che provvederà a riconoscerne l’importo spettante fino a capienza, esponendola nel relativo
cedolino mensile di retribuzione. Analogo processo viene previsto per le prestazioni a sostegno
del reddito a cui Piattaforma Fiscale conferisce le ulteriori detrazioni fiscali. Analogamente, per
le prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 50, comma 1, lett. h-bis), le altre prestazioni di
accompagnamento alla pensione e l’APE sociale, sia l’ulteriore detrazione che il trattamento
integrativo, se spettanti, sono riconosciuti, a partire dal cedolino del mese di luglio 2020 in
conformità alla normativa vigente, sotto forma di credito mensile erogato in via provvisoria. In
particolare, nel cedolino mensile la presenza dell’ulteriore detrazione viene segnalata con la
dicitura “Acconto rimborso IRPEF”, mentre per il trattamento integrativo compare la seguente
indicazione: “Trattamento integrativo L. 21/2020”.
5. Prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale
Le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale rientrano nell’ambito di
applicazione della normativa in argomento in quanto considerate redditi della stessa categoria
di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 6 e 49 del TUIR[1].
Si ricorda altresì che il trattamento integrativo verrà riconosciuto in via automatica dall’INPS
solo per le prestazioni pagate direttamente all’assicurato, per le quali l’Istituto svolge,
appunto, le funzioni di sostituto d’imposta.
Nei casi in cui il trattamento sia stato anticipato dal datore di lavoro, infatti, come spesso
avviene per le prestazioni in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione, malattia,
maternità, ecc.), sarà il datore di lavoro a dover riconoscere detto trattamento.
5.1 Tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale
Come già si è avuto modo di precisare con la circolare n. 67 del 29 maggio 2014,
relativamente alla disciplina del credito fiscale (c.d. “bonus Renzi”), le prestazioni a sostegno
del reddito sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che
possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso. Tale
peculiarità ha effetti sul calcolo del reddito previsionale e sul conseguente riconoscimento
periodico dell’agevolazione.
Anche ai fini della determinazione del trattamento integrativo, le prestazioni a sostegno del
reddito possono essere distinte in:
a) prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del “reddito
previsionale”;
b) prestazioni per le quali il credito viene determinato in base ai dati disponibili.
In particolare, rientrano nella prima categoria le seguenti prestazioni:
l’indennità di disoccupazione NASpI;
l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
i trattamenti disoccupazione agricola (DS AGRI);
gli assegni integrativi di misura della NASpI previsti da alcuni Fondi di Solidarietà;
l’assegno integrativo della durata della NASpI e della mobilità ordinaria previsto dal Fondo
del Trasporto Aereo;
l’assegno emergenziale previsto dal Fondo del Credito e dal Fondo del Credito
Cooperativo;
crediti da lavoro di cui agli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 80/1992 (c.d. ultime tre mensilità)
pagati a carico del Fondo di Garanzia;
indennità di maternità per congedo obbligatorio;
congedo obbligatorio del padre;
assegno per le attività socialmente utili;
indennità di tirocinio.
Vi rientrano, anche, i pagamenti a stralcio delle indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI,
di mobilità ordinaria e dei trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia.
Rientrano, invece, nella seconda categoria tutti quei trattamenti per i quali, non essendo nota
la durata, non è possibile determinare un reddito previsionale, e più in particolare:
tutte le tipologie di integrazione salariale: CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in
deroga, CISOA, assegno ordinario e assegno di solidarietà (dei Fondi di solidarietà
bilaterale/Fondo di integrazione salariale);
l’assegno di ricollocazione per i titolari di CIGS (c.d. "bonus Rioccupazione”);
la malattia;
le indennità per inabilità temporanea assoluta dei lavoratori assicurati ex IPSEMA;
il congedo parentale;
il congedo facoltativo del padre;
le indennità antitubercolari TBC;
i permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992;
le prestazioni di congedo straordinario.
5.2 Prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale escluse
Si conferma, inoltre, che rimangono escluse tutte le prestazioni a sostegno del reddito e di
inclusione sociale assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del TUIR, come
di seguito elencate:
il TFR Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982;
il TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;
i pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo 5.1 se rientrano nel regime
fiscale di cui all’articolo 17 del TUIR.
Così come resta escluso il pagamento anticipato dell’indennità di NASpI erogata in unica
soluzione al fine di incentivare l’avvio di un’attività di lavoro autonomo dell’assicurato, in
quanto perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale per assumere la natura
di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità[2].
Sono ancora da escludere dall’ambito di applicazione della normativa del credito in argomento,
in quanto costituiscono redditi da lavoro autonomo e non sono redditi da lavoro dipendente o
assimilati di cui agli articoli 49, comma 1 e comma 2, lett. b), e 50, comma 1, del TUIR:
le indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici
agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
le indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla Gestione
separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA.
Sono, infine, escluse tutte le prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali, quali:
il Reddito di cittadinanza;
gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare;
l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (il c.d. assegno di maternità dello
Stato);
le indennità COVID-19 di cui al D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, c.d.
decreto “Cura Italia”, e di cui al D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, c.d.
“decreto Rilancio”;
l’anticipazione del 40% dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 22-
quater del D.L. n. 18/2020;
l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni;
il Premio alla Nascita;
l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè);
il bonus baby-sitting.
6. Procedura di determinazione mensile del trattamento integrativo
Fino al mese di giugno 2020, l’INPS determina attraverso l’applicativo denominato “BDL
66/2014”, con i criteri e le modalità attualmente in vigore, il credito previsto dall’articolo 13,
comma 1-bis), del TUIR. Si ritiene utile precisare che per le prestazioni a sostegno del reddito
l’ultima elaborazione verrà effettuata a luglio 2020, ciò in quanto il credito in argomento viene
calcolato il mese successivo rispetto a quello in cui avviene il pagamento della prestazione cui
afferisce.
Dal mese di luglio 2020, per tutte le prestazioni interessate, l’Istituto determinerà l’importo del
trattamento integrativo pari a 100 euro tenendo conto del reddito complessivo previsionale per
l’intero periodo d’imposta, del relativo periodo di lavoro, nonché della nuova disposizione di cui
all’articolo 128 del decreto-legge n. 34/2020.
Gli operatori delle Strutture territoriali potranno visualizzare, a partire dal 31 luglio 2020, i
criteri di calcolo del trattamento integrativo, accedendo alla procedura: “TIN (Trattamento
Integrativo)”. La procedura sarà disponibile attraverso il seguente percorso in ambiente
intranet: “Servizi” > “Piattaforma Fiscale” > “TIN”. La stessa procedura consentirà, con
specifica funzione, la registrazione di eventuali restituzioni all’Istituto di somme percepite dagli
utenti a titolo di trattamento integrativo.
7. Conguaglio fiscale di fine anno e CU/2021
In sede di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta è tenuto alla verifica della spettanza
del diritto ai singoli benefici fiscali e, qualora non spettanti in tutto o in parte, provvede a
recuperare le somme corrisposte per l’ulteriore detrazione (articolo 2, comma 3, del decreto-
legge n. 3/2020) e per il trattamento integrativo, tenendo conto dell’eventuale diritto
all’ulteriore detrazione (articolo 1, comma 3, del citato decreto).
In entrambi i casi, ove la somma indebita ecceda 60 euro, il recupero sarà effettuato in 8 rate
di pari ammontare, a partire dalla prima rata di pagamento della prestazione che sconta gli
effetti del conguaglio.
Le agevolazioni fiscali in argomento corrisposte ai contribuenti nel corso del 2020 saranno
oggetto di puntuale esposizione nella CU/2021.
Si rammenta, ad ogni buon fine, che qualora il contribuente abbia comunque percepito dal
sostituto di imposta un credito di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020, in tutto o in
parte non spettante, è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.
8. Comunicazioni per la rinuncia al nuovo trattamento integrativo
Fermo restando che l’Istituto, al pari del credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis), del TUIR,
deve riconoscere in via automaticaa decorrere dal 1° luglio 2020il nuovo trattamento
integrativo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020, sulla base dei dati reddituali a
propria disposizione, potranno essere presentate da parte degli assicurati, attraverso i canali di
presentazione sottoelencati, dichiarazioni/richieste volte alla rinuncia del beneficio e
precisamente:
gli assicurati che, in base alla personale situazione reddituale complessiva, non hanno i
presupposti per il riconoscimento del trattamento integrativo sulla prestazione erogata
dall’INPS sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all’Istituto, che provvederà a
recuperare il beneficio eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque,
entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano
titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (ad esempio, i titolari
di Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati
eccedano la soglia massima prevista di 28.000 euro annuo prevista dall’articolo 1 del
decreto-legge n. 3/2020 per la concessione del beneficio, sono tenuti a chiedere ad uno
dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da
un solo sostituto.
I canali attraverso i quali gli utenti potranno comunicare la rinuncia al trattamento integrativo
sono il portale dell’Istituto e le Strutture territoriali. Nello specifico, sarà resa disponibile, entro
il 31 luglio 2020, sul sito dell’Istituto l’applicazione di revoca. In questo caso, gli interessati
potranno accedere con proprie credenziali (CIE, SPID, PIN o CNS) alla seguente procedura:
“Prestazione e servizi” > “Rinuncia trattamento integrativo DL 3/2020”. Allo stesso modo, gli
operatori delle Strutture territoriali potranno dare seguito a richieste degli utenti accedendo
alla seguente applicazione in ambiente intranet:“Servizi” > “Piattaforma Fiscale” > “Rinuncia
TIN (Rinuncia trattamento integrativo)”.
9. Comunicazioni per la rinuncia all’ulteriore detrazione
Con riguardo all’ulteriore detrazione si rappresenta che l’interessato potrà esprimere la
rinuncia al riconoscimento del diritto tramite la presentazione di una nuova dichiarazione di
diritto alle detrazioni d’imposta, accedendo con le proprie credenziali al servizio: “Prestazione e
servizi” > “Detrazioni fiscali”.
Al riguardo si precisa che:
la rinuncia alla detrazione di cui all’articolo 13 del TUIR comporta la rinuncia anche
all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 3/2020;
il diritto alle detrazioni fiscali previste dal predetto articolo 13 comporta il riconoscimento
automatico dell’ulteriore detrazione nel rispetto dei limiti reddituali previsti dalla norma.
10. Istruzioni contabili
Analogamente a quanto già previsto per il benefico di cui al decreto-legge n. 66/2014, la
rilevazione in bilancio degli effetti derivanti dalla riduzione della pressione fiscale, di cui
all’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 è strutturata nell’ambito delle partite di giro.
L’erogazione del trattamento integrativo del reddito, per conto dello Stato, ai beneficiari di
prestazioni economiche temporanee, di trattamenti pensionistici e di assegni straordinari,
come descritto nei paragrafi precedenti, sarà imputata in compensazione con le imposte da
riversare, periodicamente, all’Erario. Le attività derivanti dalla compensazione saranno gestite
dalla Direzione generale dell’Istituto.
Prestazioni economiche temporanee
Con riguardo ai percettori di prestazioni economiche temporanee, l’erogazione del trattamento
integrativo è disposta con procedura accentrata e sarà rilevata contabilmente a livello
territoriale con la registrazione di biglietti contabili automatizzati, tipo operazione “PD”,
nell’ambito della gestione GPA, nella quale verranno istituiti specifici nuovi conti:
GPA11745 – per rilevare il debito per il trattamento integrativo del reddito, erogato per conto
dello Stato, nei confronti dei beneficiari di prestazioni temporanee;
GPA35745 – per rilevare l’onere per il trattamento integrativo del reddito, erogato per conto
dello Stato, ai beneficiari di prestazioni temporanee.
Eventuali riaccrediti per somme non riscosse dai beneficiari, quale trattamento di integrazione
di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020, pervenuti con il flusso telematico di
rendicontazione fornito da Banca d’Italia, saranno trattati dalle normali procedure di
contabilizzazione.
A tal fine, viene istituito il nuovo codice bilancio, nell’ambito del partitario GPA10031:
“03232” – Somme non riscosse dai beneficiari - Trattamento integrativo del reddito ai
beneficiari di prestazioni temporanee - articolo 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito
dalla legge 2 aprile 2020, n.21 - Gestione GPA.
Nel caso in cui il trattamento integrativo risultasse non dovuto, il reintroito dovrà essere
imputato al conto di nuova istituzione di seguito riportato:
GPA25751 – Recupero del trattamento integrativo del reddito, erogato per conto dello Stato, ai
beneficiari di prestazioni economiche temporanee - articolo 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3,
convertito dalla legge 2 aprile 2020, n.21.
Prestazioni pensionistiche ed assegni straordinari
La rilevazione contabile del trattamento integrativo in argomento, a favore dei beneficiari di
prestazioni pensionistiche, verrà effettuata con imputazione al conto di nuova istituzione
GPA35746, dalla procedura di ripartizione contabile dei pagamenti delle
pensioni, opportunatamente aggiornata.
Per gli assegni straordinari di sostegno al reddito, erogati dai Fondi di solidarietà, l’onere per il
trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 deve essere imputato
al conto di nuova istituzione GPA35747.
Inoltre, la norma in argomento trova applicazione anche per i beneficiari delle prestazioni di
esodo, di cui all’articolo 4, commi 1 – 7-ter, della legge n. 92/2012, pertanto il trattamento
integrativo spettante verrà rilevato al conto di nuova istituzione GPA35748.
Eventuali riaccrediti per i pagamenti non andati a buon fine, erogati tramite la procedura
pensioni, verranno imputati al conto GPA10031 con l’indicazione dei rispettivi codici bilancio
appositamente istituiti:
“03233” - somme non riscosse dai beneficiari –Trattamento integrativo del reddito ai
beneficiari di prestazioni pensionistiche, -articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3, convertito
dalla Legge 2 aprile 2020, n.21- Gestione GPA;
“03234” - somme non riscosse dai beneficiari –Trattamento integrativo del reddito ai
beneficiari di assegni straordinari di sostegno al reddito, -articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n.
3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21- Gestione GPA:
“03235” - somme non riscosse dai beneficiari –Trattamento integrativo del reddito ai
beneficiari di prestazioni di esodo, -articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla
Legge 2 aprile 2020, n.21- Gestione GPA.
Nel caso in cui il trattamento integrativo risultasse non dovuto, il reintroito dovrà essere
imputato ai conti di nuova istituzione di seguito riportati:
-GPA25752 – Recupero del trattamento integrativo del reddito, erogato per conto dello Stato,
ai beneficiari di prestazioni pensionistiche - all’articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3,
convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21;
-GPA25753 – Recupero del trattamento integrativo del reddito, erogato per conto dello Stato,
ai beneficiari di assegni straordinari di sostegno al reddito - all’articolo 1 del DL 5 febbraio
2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21;
-GPA25754 – Recupero del trattamento integrativo del reddito, erogato per conto dello Stato,
ai beneficiari di prestazioni di esodo - all’articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3, convertito
dalla Legge 2 aprile 2020, n.21.
Stipendi al personale dipendente
Per la rilevazione dell’onere conseguente alla riduzione della pressione fiscale con
riconoscimento del trattamento integrativo del reddito a favore del personale dipendente
dell’Istituto si istituisce il conto GPA35749, da imputare mediante la procedura per il
pagamento degli stipendi.
Nell’ipotesi di recupero delle somme non dovute al personale dipendente dell’Istituto si rileva
la necessità di istituire un apposito conto da movimentarsi in AVERE esclusivamente nell’ambito
della procedura “stipendi”, che dovrà essere appositamente adeguata, come di seguito
indicato:
GPA25755 – Recupero del trattamento integrativo del reddito, erogato per conto dello Stato, al
personale dipendente, - all’articolo 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla legge 2
aprile 2020, n.21.
I nuovi conti della serie GPA35XXX saranno movimentabili esclusivamente dalle procedure che
metteranno a disposizione i dati alla Piattaforma Fiscale per tenerne conto ai fini della
compensazione.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 3).
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi
[1] Cfr. in tal senso le circolari n. 326/1997 e n. 9/E del 2014 dell’Agenzia delle Entrate.
[2] Ex pluribus cfr. la sentenza della Corte di Cassazione n. 9007 del 2002.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 1
D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 .
(1) (2)
Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro
dipendente.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2020, n. 29.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 2 aprile 2020,
n. 21.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il
«Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti»;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione a interventi
finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23
gennaio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
(4)
1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora
l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di
quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis),
d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore
a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato
testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che
non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno
2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è
superiore a 28.000 euro.
2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro
e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica il
trattamento integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate
a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza
dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si
riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del
relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di
cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero
dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla
retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
(3)
4. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto
dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto
della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
(3)
(3) Comma cosi modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2020, n. 21.
(4) Sulla spettanza del trattamento integrativo di cui al presente articolo vedi l’
art. 128, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Art. 2. Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai
titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma
2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione
dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente
al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000
euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a
40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000
euro.
2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali,
l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2020.
3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione di cui
al comma 1 ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020
e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede
l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi
sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui
il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non
spettante è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione
che sconta gli effetti del conguaglio.
(5)
(5) Comma cosi modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2020, n. 21.
Art. 3. Disposizioni di coordinamento e finanziarie
1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato
dal 1° luglio 2020.
2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto-legge, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai
sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo
16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo reddito
complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10,
comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. È istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi
effetti sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro
per l'anno 2020.
(6)
(6) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l’ art. 126,
commi 4 e 6-bis, lett. c), D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l’ art. 202,
comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Art. 4. Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3, valutati in 7.458,03
milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni di euro per l'anno 2021 e 13.256
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a
8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 3.850 milioni di euro per
l'anno 2021 e 3.574 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 4.191,66 milioni di euro per l'anno 2020 e 9.682 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021 e, in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, di 4.976 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo
delle risorse, iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1;
c) quanto a 267 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come
modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO 2
D.L. 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Art. 128 Salvaguardia del credito di cui all’ articolo 13, comma 1-bis, del Tuir,
ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020,
n. 21
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione
e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19, per
l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto
legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui
all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato
testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo
13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del
lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato testo unico, non
attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro
di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge n. 18 del 2020è riconosciuto dal
sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro
i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
ALLEGATO 3
Allegato n. 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA35745
Denominazione Onere per il trattamento integrativo del reddito, conseguente
completa alla riduzione della pressione fiscale, ai beneficiari di
prestazioni economiche temporanee, erogato per conto dello
Stato -art. 1 del Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3,
convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21
Denominazione ON.RID.PRES.FISC.PREST.TEMP. ART.1DL3/20 L21/20
abbreviata
Tipo variazione I
Codice conto GPA35746
Denominazione Onere per il trattamento integrativo del reddito, conseguente
completa alla riduzione della pressione fiscale, ai beneficiari di
prestazioni pensionistiche, erogato per conto dello Stato –
art. 1 del Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito
dalla Legge 2 aprile 2020, n.21
Denominazione ON.RID.PRES.FISC.PENS.ART.1 - DL3/20 -L21/20
abbreviata
Tipo variazione I
Codice conto GPA35747
Denominazione Onere per il trattamento integrativo del reddito, conseguente
completa alla riduzione della pressione fiscale, ai beneficiari di assegni
straordinari a sostegno del reddito, erogato per conto dello
Stato – art. 1 del Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3,
convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21
Denominazione ON.RID.PRES.FISC.ASSEG.STR.ART.1 DL3/20 -L21/20
abbreviata
Tipo variazione I
Codice conto GPA35748
Denominazione Onere per il trattamento integrativo del reddito, conseguente
completa alla riduzione della pressione fiscale, ai beneficiari delle
prestazioni di esodo, erogato per conto dello Stato – art. 1
del Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla
Legge 2 aprile 2020, n.21
Denominazione ON.RID.PRES.FISC.PREST.ESODOART.1DL3/20 -L21/20
abbreviata
Tipo variazione I
Codice conto GPA35749
Denominazione Onere per il trattamento integrativo del reddito, conseguente
completa alla riduzione della pressione fiscale, al personale
dipendente, erogato per conto dello Stato – art. 1 del
Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge
2 aprile 2020, n.21
Denominazione ON.RID.PRES.FISC.PERS.DIPEND ART.1 DL3/20-L21/20
abbreviata
Tipo variazione I
Codice conto GPA11745
Denominazione Debito verso i beneficiari delle prestazioni economiche
completa temporanee per il trattamento integrativo del reddito,
conseguente alla riduzione della pressione fiscale, erogato
per conto dello Stato - articolo 1 del Decreto legge 5 febbraio
2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21
Denominazione DEB.PREST.TEMP.TRATT.INTEGR. ART.1DL 3/20 – L21/20
abbreviata
Tipo variazione I
Codice conto GPA25751
Denominazione Entrate varie - Recupero e reintroito del trattamento
completa integrativo del reddito, conseguente alla riduzione della
pressione fiscale, erogato per conto dello Stato, ai beneficiari
di prestazioni economiche temporanee – art. 1 del Decreto
legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile
2020, n.21
Denominazione E.V.REC.ON.TR.INT.PREST.TEMP. ART.1 DL3/20 – L.21/20
abbreviata
Tipo variazione I
Codice conto GPA25752
Denominazione Entrate varie – Recupero e reintroito del trattamento
completa integrativo del reddito, conseguente alla riduzione della
pressione fiscale, erogato per conto dello Stato, ai beneficiari
di prestazioni pensionistiche – art. 1 del Decreto legge 5
febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020,
n.21
Denominazione E.V.REC.ON.TR.INT.PREST.PENS.ART.1DL3/20- L21/20
abbreviata
Tipo variazione I
Codice conto GPA25753
Denominazione Entrate varie – Recupero e reintroito del trattamento
completa integrativo del reddito, conseguente alla riduzione della
pressione fiscale, erogato per conto dello Stato, ai beneficiari
di assegni straordinari – art. 1 del Decreto legge 5 febbraio
2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21
Denominazione E.V.REC.ON.TR.INT.ASSEG.STRAOD.ART.1DL3/20- L.21/20
abbreviata
Tipo variazione I
Codice conto GPA25754
Denominazione Entrate varie – Recupero e reintroito del trattamento
completa integrativo del reddito, conseguente alla riduzione della
pressione fiscale, erogato per conto dello Stato, ai beneficiari
di prestazioni di esodo – art. 1 del Decreto legge 5 febbraio
2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21
Denominazione E.V.REC.ON.TR.INT.PREST.ESODO.ART.1DL3/20- L21/20
abbreviata
Tipo variazione I
Codice conto GPA25755
Denominazione Entrate varie – Recupero e reintroito del trattamento
completa integrativo del reddito, conseguente alla riduzione della
pressione fiscale, erogato per conto dello Stato, al personale
dipendente – art. 1 del Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3,
convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21
Denominazione E.V.REC.ON.TR.INT.PERS.DIPEN.ART.1DL3/20- L21/20
abbreviata
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