Fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Istruzioni contabili
Fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 05/07/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 96
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”,
lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS
CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza
sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Istruzioni contabili
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di
diritto alla fruizione del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria,
introdotto dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, in sede di conversione in legge
del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.
INDICE
1. Premessa
2. Fruizione del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria
3. Compatibilità/incompatibilità del congedo in modalità oraria
4. Modalità di presentazione delle domande di “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria
5. Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive
5.1 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata
5.2 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
5.3 Datori di lavoro con lavoratori iscritti alla sezione agricola del FPLD che versano la
contribuzione agricola unificata
5.4 Amministrazioni pubbliche con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
6. Istruzioni contabili
1. Premessa
L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un congedo indennizzato
(cosiddetto Congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da
contatto o con attività didattica in presenza sospesa) per la cura dei figli conviventi minori di
anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS
CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla
durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Tale congedo può essere fruito senza limiti di età per la cura dei figli con disabilità in situazione
di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a
prescindere dalla convivenza con gli stessi, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte,
alla durata dell'infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio,
ovunque avvenuto, alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché alla
durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato
nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in
alternativa all’altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con
disabilità grave.
La legge 6 maggio 2021, n. 61, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 30/2021
ha modificato, tra gli altri, l’articolo 2 del citato decreto-legge, prevedendo al comma 2 che “il
lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente
all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla
durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio”. Pertanto, il
legislatore inserendo il termine “educativa”, ha inteso precisare che il “Congedo 2021 per
genitori” è fruibile anche nei casi di sospensione dell’attività educativa in presenza, oltre che
didattica, per figli conviventi o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave.
Tale precisazione normativa conferma la possibilità di fruire del congedo di cui trattasi anche
per i figli conviventi, o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave, iscritti ad asili
nido e a scuole dell’infanzia dove prevale lo svolgimento di attività educative.
La predetta legge di conversione introduce altresì la possibilità di fruire del “Congedo 2021 per
genitori” anche in modalità oraria. Tale possibilità è fruibile dai genitori dal 13 maggio 2021,
data di entrata in vigore della citata legge, e fino al 30 giugno 2021.
Ferme restando tutte le indicazioni contenute nella circolare n. 63/2021, con la presente
circolare si forniscono le istruzioni in relazione alle modifiche apportate dalla legge n. 61/2021,
di conversione in legge del decreto-legge n. 30/2021.
2. Fruizione del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria
A seguito della novella normativa, introdotta dalla legge n. 61/2021, il congedo di cui trattasi
in modalità oraria, come anticipato, è fruibile solo a decorrere dal 13 maggio 2021, data di
entrata in vigore della citata legge di conversione.
Le domande possono avere a oggetto periodi di fruizione in modalità oraria del congedo in
argomento antecedenti alla data di presentazione delle stesse, purché le domande siano
relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato.
Si precisa che l’introduzione della modalità oraria di fruizione del “Congedo 2021 per genitori”
non ha modificato le regole e la misura dell’indennizzo del congedo stesso previste dal citato
articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021. Pertanto, il congedo rimane comunque indennizzato
su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria, secondo
quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del
comma 2 del medesimo articolo.
3. Compatibilità/incompatibilità del congedo in modalità oraria
Il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori
purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che la fruizione oraria del
congedo di cui trattasi è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del “Congedo 2021
per genitori” con modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore. La
contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è
invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui
uno con disabilità grave.
Sono invece compatibili due richieste di “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria nello
stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa
giornata non si sovrappongano. La contemporanea fruizione da parte dei due genitori è inoltre
possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il
congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
Ferme restando tutte le indicazioni fornite con la circolare n. 63/2021 in merito alla
compatibilità del “Congedo 2021 per genitori” con altri congedi, permessi o prestazioni, si
precisa che il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria:
è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro
genitore convivente per lo stesso minore;
è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore
convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si
sovrappongano;
è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del
congedo parentale a ore;
è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del
D.lgs n. 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore
convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si
sovrappongano;
è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle
stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992,
del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del
congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo;
ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non
contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.
Da ultimo si precisa che la fruizione del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria non
cambia le disposizioni di compatibilità con il “Bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri
estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia” di cui al paragrafo 7 della circolare n. 63/2021.
4. Modalità di presentazione delle domande di “Congedo 2021 per
genitori” in modalità oraria
In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, è possibile fruire del “Congedo 2021 per
genitori” in modalità oraria presentando la relativa richiesta al proprio datore di lavoro e
regolarizzando successivamente la medesima, inoltrando l’apposita domanda telematica
all’INPS, non appena questa sarà resa disponibile sul sito dell’Istituto.
In tale occasione saranno fornite, con apposito messaggio, le indicazioni di dettaglio per la
presentazione della domanda di “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria.
A tal proposito, si ribadisce che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione
precedenti la data di presentazione della stessa, purché questa sia relativa a periodi non
antecedenti al 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della citata legge n. 61/2021.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei
seguenti canali:
tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto oppure di
SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page
del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia
più nuovi PIN;
tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete
fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata
dai diversi gestori);
tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Si ricorda, inoltre, che la procedura consente l’allegazione di tutta la documentazione che il
genitore dovesse ritenere utile al reperimento delle informazioni identificative dei documenti di
cui al paragrafo 2 della circolare n. 63/2021.
5. Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive
5.1 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione
privata
Per la corretta gestione dell’evento introdotto dalla legge n. 61/2021, di conversione in legge
del decreto-legge n. 30/2021, nel flusso Uniemens è stato previsto il seguente nuovo codice
evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato:
• MZ3: Congedo 2021 per genitori- DL n. 30/2021 art. 2.
Il codice identifica la fruizione oraria del congedo.
Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento
<CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle
settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione
“persa” a motivo dell’assenza.
È prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, nel quale va indicato il codice
fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.
Trattandosi di evento orario, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario
giornaliero.
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di
seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento, nonché a ricostruire
correttamente l’estratto conto:
• Elemento <Lavorato> = S;
• Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2;
• Elemento <CodiceEventoGiorn> = MZ3;
• Elemento <NumOreEvento> Numero ore MZ3 fruite nel giorno;
• Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= il codice fiscale del figlio minore per cui si
fruisce il congedo.
Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo
orario (MZ3) permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione
lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N.
L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà =
1 se il permesso di altro tipo non è retribuito.
Per il nuovo evento in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà
essere compilato l’elemento <Settimana>.
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo
Speciale:
i giorni in cui esiste il congedo con fruizione oraria (MZ3) dovranno essere conteggiati
come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia
in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N se il permesso di altro
tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione. Ne
deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto
vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in
giorni, le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in estratto conto
secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di congedo a ore sarà
tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e varrà solo a integrare la retribuzione di
quest’ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione;
dovranno essere precisati nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote
analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
nei campi L n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere
precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>;
diversamente i giorni in cui esiste un congedo (MZ3) con fruizione oraria abbinato ad
altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> sarà = 1 abbinato a
<Lavorato> = N.
Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata relativa all’evento sopra citato, a partire dal
periodo di competenza maggio 2021, dovrà essere valorizzato l’elemento
<InfoAggcausaliContrib>, che assume valenza contributiva secondo le seguenti modalità:
Elemento <CodiceCausale>: indicare il nuovo codice causale “S124” (evento MZ3),
avente il significato di “Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2 fruizione
oraria”;
Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice fiscale del figlio minore per cui
si fruisce il congedo;
Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata
al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento
esposto in Uniemens;
Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata,
relativo alla specifica competenza.
Restano valide le istruzioni operative fornite con la circolare n. 63/2021 per la fruizione in
modalità giornaliera dell’evento: “Congedo 2021 per genitori- DL n. 30/2021”, per il quale è
stato previsto l’apposito codice MZ2.
5.2 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione
pubblica
È stato introdotto un nuovo codice evento riferito espressamente alla fruizione oraria del
“Congedo 2021 per genitori”, da utilizzare attraverso il seguente Tipo Servizio:
26: Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 - art. 2. per dipendenti delle aziende di cui
all'art. 20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112. Modalità di fruizione oraria.
Detto codice peraltro ha corrispondenza univoca con quello Tipo Evento MZ3, di cui al
precedente paragrafo 5.1, indicato in <PosContributiva>.
Nella compilazione della ListaPosPA relativa all’IVS, il Tipo Servizio suddetto dovrà essere
indicato nell’elemento V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare con le note modalità
previste nei casi di permessi usufruiti in modalità oraria.
5.3 Datori di lavoro con lavoratori iscritti alla sezione agricola del FPLD
che versano la contribuzione agricola unificata
I datori di lavoro dei lavoratori a tempo indeterminato che fruiscono del “Congedo 2021 per
genitori” in modalità oraria, come illustrato nella presente circolare, devono valorizzare nel
flusso Posagri l’elemento <CodiceRetribuzione> con il codice 3 “Congedo COVID-19
Genitori”, l’elemento <CodAgio> con il codice Q3 “DL n. 30/2021 – art. 2 – Congedo 2021”,
(cfr. il paragrafo 10.2 della circolare n. 63/2021), e l’elemento <NumOreEv> con il numero di
ore utilizzate nel periodo di riferimento.
5.4 Amministrazioni pubbliche con lavoratori dipendenti iscritti alla
Gestione pubblica
Si ricorda che le modalità di fruizione del congedo in commento per i lavoratori dipendenti del
settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la
quale intercorre il rapporto di lavoro.
Si ribadisce che i trattamenti economici relativi a tale congedo, corrisposti dalle
Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165,
costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono, pertanto, imponibili ai fini del trattamento
pensionistico, nonché ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di
seguito anche Gestione credito) e della Gestione ENPDEP (Assicurazione sociale Vita), mentre il
riconoscimento della contribuzione figurativa riguarderà la quota parte della retribuzione non
erogata al lavoratore nel mese di riferimento.
Si evidenzia altresì che la contribuzione per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali e, ove presente, per la Gestione ENPDEP, è dovuta anche con riferimento alle
retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici. Pertanto, l’imponibile della Gestione
credito e della Gestione ENPDEP deve tenere conto anche della retribuzione figurativa
accreditata nel conto individuale dell’assicurato e corrispondente alla parte di retribuzione
persa.
Con riferimento agli obblighi di contribuzione ai fini delle prestazioni previdenziali di fine
servizio (TFS-TFR), si rinvia al messaggio n. 2968/2020.
Per la compilazione delle denunce contributive (Lista PosPa) per le Amministrazioni pubbliche
con dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP si precisa quanto segue.
In ordine alla possibilità di fruire del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria è stato
introdotto un nuovo codice evento, da dichiarare utilizzando l’elemento V1 Causale 7 CMU 8
tramite il seguente Tipo Servizio:
24: Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 - art. 2 Modalità di fruizione oraria.
Nella compilazione della ListaPosPA relativa all’IVS, il Tipo Servizio suddetto dovrà essere
indicato nell’elemento V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare con le note modalità
previste nei casi di permessi usufruiti in modalità oraria.
6. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili degli oneri posti a carico dello Stato, per il riconoscimento delle
indennità “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria, di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto-legge n. 30/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/2021, ferma
restando la proporzionalità alle ore fruite, si fa integrale rinvio alle istruzioni già fornite con la
circolare n. 63/2021, sia per le indennità a pagamento diretto che a conguaglio.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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