Indicazioni in ordine agli interventi e ai relativi profili contributivi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Decreto ministeriale n. 67/2022. Individuazione dei criteri di esame per le domande di concessione dell’integrazione salaria
Indicazioni in ordine agli interventi e ai relativi profili contributivi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Decreto ministeriale n. 67/2022. Individuazione dei criteri di esame per le domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 10/08/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 97
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Indicazioni in ordine agli interventi e ai relativi profili contributivi in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
previsti dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché dalla legge
28 marzo 2022, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 27 gennaio 2022, n. 4. Decreto ministeriale n. 67/2022.
Individuazione dei criteri di esame per le domande di concessione
dell’integrazione salariale ordinaria. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte in materia di tutele
previste in costanza di rapporto di lavoro dal decreto-legge n. 21/2022 e dalla
legge n. 25/2022, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n.
4/2022 e si riepilogano le relative istruzioni operative. Vengono altresì illustrate
le modifiche apportate dal decreto ministeriale n. 67/2022 in materia di
individuazione dei criteri di esame delle domande di concessione
dell’integrazione salariale.
INDICE
Premessa
1. Trattamento ordinario di integrazione salariale previsto dall’articolo 44, comma 11-quinquies,
del D.lgs n. 148/2015
1.1 Datori di lavoro destinatari
1.2 Condizioni di accesso, durata e caratteristiche dell’intervento ordinario di integrazione
salariale
2. Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi
di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015
2.1 Datori di lavoro destinatari. Condizioni di accesso, durata e caratteristiche dell’Assegno di
integrazione salariale
3. Disciplina dei trattamenti introdotti dall’articolo 44, commi 11-quinquies e 11-sexies, del D.lgs
n. 148/2015
3.1 Aspetti contributivi concernenti le integrazioni salariali introdotte dall’articolo 44, commi 11-
quinquies e 11-sexies, del D.lgs n. 148/2015
4. Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
5. Trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 11, comma 2, del decreto–legge 21
marzo 2022, n. 21
5.1 Datori di lavoro destinatari
5.2 Disciplina dei trattamenti introdotti dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n.
21/2022
5.3 Risorse finanziarie
6. Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione
salariale. Integrazioni e modifiche apportate dalla legge 28 marzo 2022, n. 25
6.1 Datori di lavoro destinatari
6.2 Tipologia di interventi e relative caratteristiche
6.3 Risorse finanziarie
6.4 Modalità operative
7. Esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 7, comma 1, del
decreto-legge n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022, e dall’articolo 11,
comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022
8. Decreto ministeriale n. 67/2022. Individuazione dei criteri di esame per le domande di
concessione dell’integrazione salariale ordinaria
8.1 Causale “Crisi di mercato”
8.2 Causale “Mancanza di materie prime o componenti”
9. Modalità operative. Compilazione del flusso Uniemens per esposizione del conguaglio e del
contributo addizionale
10. Istruzioni contabili
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto–legge 21 marzo
2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina”. Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione, attraverso integrazioni all’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, contiene, in particolare, interventi che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro. Il citato decreto è stato successivamente convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
La legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4 (di seguito, anche decreto Sostegni ter), tra le altre disposizioni, ha significativamente
ampliato il novero dei codici ATECO che individuano i settori di attività in cui i datori di lavoro,
che fanno ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31
marzo 2022, possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del contributo addizionale
previsto dal D.lgs n. 148/2015.
Infine, il decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 67, ha integrato il precedente decreto
ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442, che individua i criteri di esame per le domande di
concessione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO).
Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
illustrano nel dettaglio le novità introdotte dal decreto-legge n. 21/2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51/2022, le novità apportate dalla citata legge di conversione n.
25/2022 in materia di trattamenti di integrazione salariale e si riepilogano le relative istruzioni
operative, nonché le modifiche recate dal decreto ministeriale n. 67/2022 in materia di
individuazione dei criteri di esame delle domande di trattamenti di integrazione salariale.
1. Trattamento ordinario di integrazione salariale previsto dall’articolo 44,
comma 11-quinquies, del D.lgs n. 148/2015
L’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 21/2022, modificando l’articolo 44 del D.lgs n.
148/2015, introduce, dopo il comma 11-quater, il comma 11-quinquies, che, al fine di
fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, consente ai datori di
lavoro di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, di richiedere, nel rispetto delle
condizioni di seguito descritte, un ulteriore periodo di cassa integrazione ordinaria per un
massimo di 26 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2022.
1.1 Datori di lavoro destinatari
La previsione si rivolge ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.lgs n.
148/2015. Conseguentemente, la disposizione si applica a:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti,
produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli
operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione,
manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto
di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola
cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all'armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà
pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con
esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e
organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
1.2 Condizioni di accesso, durata e caratteristiche dell’intervento ordinario
di integrazione salariale
Possono accedere alla particolare misura introdotta dall’articolo 44, comma 11- quinquies, del
D.lgs n. 148/2015, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione
ordinaria (CIGO), così come precedentemente descritti, che - avendo raggiunto il limite massimo
di durata del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 12 del D.lgs n.
148/2015 (52 settimane nel biennio mobile) ovvero quello complessivo dei trattamenti di cassa
integrazione nel quinquennio mobile di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo (24/36
mesi ovvero 30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per quelle
di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo) – non possono accedere a ulteriori
trattamenti di CIGO.
Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini della
determinazione dei limiti massimi di durata dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, i
periodi autorizzati connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.
Stante la specificità della previsione di cui trattasi, il nuovo periodo di cassa integrazione
ordinaria previsto dal comma 11–quinquies dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015 è concesso in
deroga ai menzionati articoli 4 e 12 del D.lgs n. 148/2015.
Il nuovo periodo di trattamenti può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane
fruibili, anche in modo frazionato, nell’arco temporale ricompreso tra la data di entrata in vigore
del decreto–legge n. 21/2022 (22 marzo 2022) e il 31 dicembre 2022.
2. Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione
salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40
del D.lgs n. 148/2015
Il medesimo comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 21/2022 inserisce all’articolo 44 del
D.lgs n. 148/2015, dopo il comma 11-quinquies, il comma 11–sexies, che, al fine di
fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, consente ai datori di
lavoro con forza occupazionale fino a 15 dipendenti, rientranti nelle tutele di cui agli articoli 26,
29 e 40 del D.lgs n. 148/2015 e che operano in determinati settori, di richiedere, nel rispetto
delle condizioni di seguito descritte, un ulteriore periodo di assegno di integrazione salariale,
comprensivo di contribuzione figurativa/correlata, per un massimo di 8 settimane, da fruire entro
il 31 dicembre 2022.
2.1 Datori di lavoro destinatari. Condizioni di accesso, durata e
caratteristiche dell’assegno di integrazione salariale
Possono accedere alla particolare misura introdotta dall’articolo 44, comma 11- sexies, del D.lgs
n. 148/2015, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione
salariale (FIS) nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n.
148/2015, che operano nei settori individuati dai codici ATECO 2007 contenuti nell’allegato I del
decreto-legge n. 21/2022 e che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei
trattamenti previsti dall’articolo 29, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo nonché dai
decreti istitutivi dei citati Fondi di solidarietà bilaterali, non possono accedere a ulteriori periodi di
assegno di integrazione salariale.
Nello specifico, si evidenzia che i predetti settori - di cui all’allegato I del decreto-legge n.
21/2022 - sono quelli di seguito riportati:
Settori Codici ATECO 2007
Turismo
55.10 e 55.20
Alloggio
79.1, 79.11, 79.12 e
Agenzie e tour operator 79.90
96.04.20
Stabilimenti termali
Ristorazione
56.10.5
Ristorazione su treni e navi
Attività ricreative
93.29.3
Sale giochi e biliardi
93.29.9
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo)
91.02 e 91.03
Musei
Altre attività
52.22.09
Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie
d'acqua
59.13.00
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi
59.14.00
Attività di proiezione cinematografica
93.21
Parchi divertimenti e parchi tematici
Si precisa, a tale proposito, che la deroga di cui all’articolo 44, comma 11-sexies, del D.lgs n.
148/2015 opera, esclusivamente, con riguardo ai limiti massimi di durata dei trattamenti.
Conseguentemente, permangono gli ulteriori requisiti richiesti per accedere alla prestazione di
assegno di integrazione salariale. In particolare, per i Fondi di solidarietà bilaterali, ai fini della
determinazione dell’importo autorizzabile, continua ad operare il limite del tetto aziendale, ove
previsto dal decreto istitutivo del Fondo.
In ordine alla durata della prestazione garantita dal Fondo di integrazione salariale (FIS), si
ricorda che, in relazione a quanto disposto dal comma 3-bis dell’articolo 29 del D.lgs n.
148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 207, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n.
234, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio
2022, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime:
13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente,
abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente,
abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
Inoltre, anche per il FIS trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 4, comma 1, del
D.lgs n. 148/2015 in materia di durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione
salariale nel quinquennio mobile.
Per quanto concerne i Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n.
148/2015, si rinvia ai limiti di durata stabiliti dai rispettivi decreti istitutivi: a titolo meramente
esemplificativo, si ricorda che, nelle more dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 30, comma
1-bis, del D.lgs n. 148/2015, alla nuova disciplina recata dalla legge n. 234/2021, per il Fondo
SOLIMARE, il decreto interministeriale 8 giugno 2015, n. 90401, e successive modificazioni,
prevede che la prestazione possa essere riconosciuta per una durata massima non superiore a
12 mesi in un biennio mobile; per i Fondi territoriali intersettoriali della Provincia Autonoma di
Trento e di Bolzano-Alto Adige, invece, i relativi decreti istitutivi prevedono che la prestazione
possa essere garantita per una durata massima non superiore a 13 settimane per singola
richiesta e, in ogni caso, nel limite di 26 settimane in un biennio mobile. Si precisa inoltre che,
per il Fondo intersettoriale della Provincia Autonoma di Trento, quando l’intervento è richiesto in
relazione alla causale prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 148/2015
(contratto di solidarietà), il limite di fruizione è innalzato a 52 settimane complessive nel biennio
mobile.
Si ricorda altresì che, in relazione a quanto previsto dall’articolo 30, comma 1-bis, del D.lgs n.
148/2015, anche ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, del medesimo
decreto legislativo, si applica la disposizione prevista dal citato articolo 4, comma 1, in materia di
durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale nel quinquennio mobile.
Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n.
18/2020, ai fini della determinazione dei limiti massimi di durata delle prestazioni, i periodi di
trattamento di assegno ordinario (dal 1° gennaio 2022: assegno di integrazione salariale)
connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.
Stante la specificità della previsione di cui trattasi, il nuovo periodo di assegno di integrazione
salariale di cui all’articolo 44, comma 11–sexies, del D.lgs n. 148/2015 è concesso in deroga ai
menzionati articoli 4 e 29, comma 3–bis, del medesimo decreto legislativo, nonché ai limiti di
durata individuati dai singoli decreti istituti dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26
e 40.
In ordine ai criteri di computo del requisito occupazionale previsto dalla norma (datori di lavoro
che occupano fino a 15 dipendenti), si richiama la prassi in uso; conseguentemente, ai fini della
determinazione dell’organico aziendale, rileva la media dei dipendenti occupati dai datori di
lavoro richiedenti la prestazione nel semestre precedente.
Il trattamento introdotto dal comma 11–sexies dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015 può essere
richiesto per una durata massima di 8 settimane fruibili, anche in modo frazionato, nel periodo
ricompreso tra la data di entrata in vigore del decreto–legge n. 21/2022 (22 marzo 2022) e il 31
dicembre 2022.
Atteso che la misura prevista dal menzionato articolo 44, comma 11–sexies, del D.lgs n.
148/2015 postula il raggiungimento dei limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti, si
precisa che, relativamente al Fondo di integrazione salariale, ai fini dell’accesso al nuovo periodo
(per un massimo di 8 settimane), qualora non risultino interamente autorizzate le 13 settimane
(per datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque
dipendenti) ovvero le 26 settimane (per datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano
occupato mediamente più di cinque dipendenti), le Strutture territoriali dell’Istituto
provvederanno ad autorizzare la domanda per il periodo integrabile ancora disponibile fino a
concorrenza dei predetti limiti temporali e inviteranno i datori di lavoro a presentare, entro 30
giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento parziale, una nuova domanda per
richiedere l’accesso alle ulteriori settimane sino al termine del periodo originariamente richiesto.
3. Disciplina dei trattamenti introdotti dall’articolo 44, commi 11-quinquies
e 11-sexies, del D.lgs n. 148/2015
Si evidenzia che, in relazione alla formulazione della norma, i trattamenti indicati dai commi
11-quinquies e 11-sexies dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015 rientrano nell’ambito della
normativa di tipo generale e non emergenziale.
L’unica deroga alla disciplina generale di cui al D.lgs n. 148/2015, che regola l’accesso agli
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è rappresentata dalla mancata incidenza
dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti. Conseguentemente,
permangono tutte le altre regole che governano l’accesso ai trattamenti quali, a titolo
esemplificativo: il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso, l’anzianità
minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale
è richiesto il trattamento, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le
Organizzazioni sindacali, l’obbligo, a carico dei datori di lavoro richiedenti, di produrre una
relazione tecnica dettagliata che, in coerenza alla causale ogpagamento diretto getto della
richiesta, fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione, nonché l’obbligo del
pagamento del contributo addizionale.
Si ribadisce, altresì, l’applicazione, in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, dei termini
decadenziali di cui al comma 5-bis dell’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015, introdotto dalla legge n.
234/2021 (cfr. il paragrafo 1.4 della circolare n. 18/2022).
Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai
dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui al citato articolo 7 del D.lgs n.
148/2015 (sul punto, si rinvia alle circolari n. 9/2017 e n. 170/2017).
3.1 Aspetti contributivi concernenti le integrazioni salariali introdotte
dall’articolo 44, commi 11-quinquies e 11-sexies, del D.lgs n. 148/2015
I datori di lavoro interessati sono tenuti al pagamento della contribuzione addizionale secondo i
criteri e le misure declinati, rispettivamente, dagli articoli 5 (trattamenti di cassa integrazione) e
29, comma 8 (assegno di integrazione salariale a carico del FIS), del D.lgs n. 148/2015, nonché
quello previsto, per l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale, dai singoli decreti istitutivi
dei Fondi di solidarietà bilaterali.
In particolare, per quanto attiene alla misura del contributo addizionale dovuto ai sensi
dell’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, si evidenzia che, tenuto conto che la misura dell’aliquota
contributiva varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del
quinquennio mobile, al contributo addizionale – al cui versamento sono tenuti i datori di lavoro
che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 44, comma 11-quinques –
si applica l’aliquota del 12% o del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate (cfr. la circolare n. 9/2017), secondo quanto previsto
alle lettere b) e c) del comma 1 del ciato articolo 5.
Per quanto attiene agli obblighi contributivi concernenti il Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1,
commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si rammenta, infine, che per i
datori di lavoro tenuti al relativo versamento, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il
periodo di integrazione salariale relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione
persa a seguito della riduzione o della sospensione dell’attività lavorativa.
4. Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
I trattamenti introdotti dall’articolo 44, commi 11-quinquies e 11–sexies, del D.lgs n. 148/2015
sono concessi nei seguenti limiti di spesa:
150 milioni di euro per l’anno 2022, per i trattamenti di CIGO di cui all’articolo 44, comma
11-quinquies;
77,5 milioni di euro per l’anno 2022, per i trattamenti di assegno di integrazione salariale di
cui all’articolo 44, comma 11-sexies.
Ai fini del rispetto del citato tetto, la norma affida all’Istituto le attività di monitoraggio e prevede
altresì che, “qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento anche in via prospettica del
predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande”.
5. Trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 11, comma 2,
del decreto–legge 21 marzo 2022, n. 21
Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto–legge n. 21/2022 prevede che i datori di lavoro, operanti
in determinati settori di attività, accedano ai trattamenti di integrazione salariale, beneficiando di
una specifica misura di esonero dal versamento del contributo addizionale.
In particolare, detta previsione normativa consente ai suddetti datori di lavoro, che sospendono
o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 21/2022) al 31 maggio 2022, di richiedere l’accesso ai trattamenti di
integrazione salariale ai sensi della disciplina prevista dal D.lgs n. 148/2015, come modificata
dalla legge n. 234/2021, senza obbligo di versamento del contributo addizionale previsto dal
medesimo decreto legislativo.
Rientrano nella previsione declinata dal richiamato comma 2 dell’articolo 11 i datori di lavoro che
svolgono un’attività contraddistinta da uno dei codici Ateco elencati nell’allegato A del decreto-
legge n. 21/2022, che si riportano al successivo paragrafo 5.1.
Attesa la natura dei settori di attività di cui trattasi, l’esclusione dal pagamento del contributo
addizionale è circoscritta alla sola disposizione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
(trattamenti di cassa integrazione di cui al Titolo I del D.lgs n. 148/2015).
Inoltre, in considerazione del generico richiamo operato dalla norma all’articolo 5 del D.lgs n.
148/2015, l’esonero dal versamento del contributo addizionale trova applicazione ai trattamenti
di integrazione salariale sia ordinaria (CIGO) sia straordinaria (CIGS) ricadenti nel periodo
stabilito dalla legge (dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022).
Considerato altresì che, come illustrato al successivo paragrafo 5.2, l’unica deroga alla disciplina
generale di cui al D.lgs n. 148/2015 attiene all’esonero, per i datori di lavoro interessati, dal
versamento del contributo addizionale, si precisa che i periodi di integrazione salariale fruiti ai
sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, rilevano ai fini della
determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del decreto
legislativo n. 148/2015, qualora detto contributo sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di
integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile.
Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dal datore di lavoro ai
dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui all’articolo 7 del D.lgs n.
148/2015 (sul punto, si rinvia alla circolare n. 9/2017).
Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e
seguenti, della legge n. 296/2006, si rinvia a quanto precisato al precedente paragrafo n. 3.1.
5.1 Datori di lavoro destinatari
Rientrano nella previsione declinata dal menzionato comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge n.
21/2022, i datori di lavoro appartenenti ai settori della Siderurgia, del Legno, della Ceramica,
dell’Automotive e dell’Agroindustria, identificati secondo la classificazione delle attività
economiche ATECO 2007, in base ai codici di seguito indicati:
Settori Codici
ATECO 2007
Siderurgia
24.10.00
Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
Legno
16.10
Legno grezzo
16.10
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)
16.20
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Ceramica
23.31.00
Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.41.00
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.00
Articoli sanitari in ceramica
23.43.00
Isolatori e pezzi isolanti in ceramica
23.44.00
Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.49.00
Altri prodotti in ceramica n.c.a.
Automotive
29.10
Fabbricazione di autoveicoli
29.20
Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.30
Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)
10.61.2
Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di
segale, avena, mais, granturco e altri cereali)
10.62
Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais)
20.15
Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di
composti)
01.11.10
Coltivazione di cereali (escluso il riso)
Con riferimento all’esonero di cui trattasi, si rinvia a quanto precisato al successivo paragrafo 7.
5.2 Disciplina dei trattamenti introdotti dall’articolo 11, comma 2, del
decreto-legge n. 21/2022
Si evidenzia che, in relazione alla formulazione della norma, i trattamenti introdotti dal comma 2
dell’articolo 11 del decreto–legge n. 21/2022 rientrano nell’ambito della normativa di tipo
generale e non emergenziale.
Ne consegue che permangono tutte le regole che governano l’accesso ai trattamenti quali, a
titolo esemplificativo, l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei
trattamenti, il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso, l’anzianità minima di
effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è
richiesto il trattamento, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le
Organizzazioni sindacali, nonché l’obbligo, a carico dei datori di lavoro richiedenti, di produrre
una relazione tecnica dettagliata che, in coerenza alla causale oggetto della richiesta, fornisca gli
elementi probatori indispensabili per la concessione.
In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, si ribadisce, inoltre, l’applicazione dei termini
decadenziali di cui al comma 5-bis dell’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015, introdotto dalla legge n.
234/2021 (cfr. il paragrafo 1.4 della circolare n. 18/2022).
5.3 Risorse finanziarie
Per la copertura degli oneri connessi al mancato gettito del contributo addizionale relativo ai
trattamenti di integrazione salariale introdotti dal comma 2 dell’articolo 11 del decreto–legge n.
21/2022, il comma 3 del medesimo articolo 11 prevede uno stanziamento di 34,4 milioni di euro
per l'anno 2022, che costituisce altresì il limite massimo di spesa.
6. Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Disposizioni in materia di
trattamenti di integrazione salariale. Integrazioni e modifiche apportate
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25
Il decreto-legge n. 4/2022, intervenendo, tra l’altro, in materia di ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro, ha previsto nuove disposizioni concernenti i trattamenti di
integrazione salariale.
In particolare, l’articolo 7, comma 1, del citato decreto ha consentito ai datori di lavoro operanti
in determinati settori (cfr. la circolare n. 18/2022, paragrafo 9.1), che abbiano ridotto o sospeso
l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina
prevista dal D.lgs n. 148/2015, come modificata dalla legge n. 234/2021, di accedere ai
trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale
previsto dagli articoli 5 (trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria) e 29, comma
8, del medesimo decreto legislativo (assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di
integrazione salariale), nonché di quello previsto per l’erogazione dell’assegno di integrazione
salariale dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del
medesimo decreto legislativo (cfr. il successivo paragrafo 7).
In sede di conversione del predetto decreto–legge n. 4/2022, la legge n. 25/2022, pubblicata nel
Supplemento Ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022 ed entrata in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, modificando la disposizione di cui al
menzionato articolo 7, ha esteso la platea dei datori di lavoro, beneficiari dell’esonero dal
versamento del contributo addizionale, ricomprendendo anche i datori di lavoro che svolgano una
delle attività identificate secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (cfr. il
successivo paragrafo n. 6.1).
Si ricorda che, come già precisato con la citata circolare n. 18/2022, in relazione alla
formulazione della norma, i trattamenti indicati al comma 1 dell’articolo 7 del decreto Sostegni
ter rientrano nell’ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale. L’unica deroga alla
disciplina generale di cui al D.lgs n. 148/2015 è rappresentata dal mancato obbligo, per i datori
di lavoro, del versamento del contributo addizionale con specifico riferimento ai soli periodi di
sospensione/riduzione dell’attività lavorativa collocati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, per
i quali le relative istanze di accesso ai trattamenti rispettino le disposizioni contenute negli
articoli 15 e 30 del D.lgs n. 148/2015.
Pertanto,i periodi di integrazione salariale, fruiti ai sensi del predetto articolo 7 del decreto-legge
n. 4/2022, rilevanoai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi
dell’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, qualora lo stesso sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di
integrazione salariale fruiti nel quinquennio mobile.
Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai
dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui all’articolo 7 del D.lgs n.
148/2015 (sul punto, si rinvia alla circolare n. 9/2017 e n. 170/2017).
Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e
seguenti, della legge n. 296/2006, si rinvia a quanto precisato al precedente paragrafo 3.1.
Con la citata circolare n. 18/2022 sono state illustrate le tipologie e le caratteristiche degli
interventi introdotti dal decreto-legge in argomento e fornite le relative istruzioni operative, che
sono state altresì integrate con le indicazioni contenute nel successivo messaggio n. 802/2022.
6.1 Datori di lavoro destinatari
Come già precisato, in sede di conversione del decreto Sostegni ter, la legge n. 25/2022 ha
notevolmente ampliato il novero dei codici ATECO che individuano i settori in cui i datori di
lavoro, in caso di ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, beneficiano dell’esenzione dal
pagamento del contributo addizionale previsto dal D.lgs n. 148/2015.
Rientrano, pertanto, nella previsione declinata dal menzionato articolo 7 esclusivamente i datori
di lavoro appartenenti ai settori identificati secondo la classificazione delle attività economiche
ATECO 2007 individuati dai codici contenuti nell’allegato I del citato decreto-legge (Allegato n.
1).
6.2 Tipologia di interventi e relative caratteristiche
I datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto Sostegni ter, come
individuati al precedente paragrafo, in relazione alle sospensioni/riduzioni di attività lavorativa
nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, possono richiedere i trattamenti di
integrazione salariale di riferimento in base alla disciplina di cui al D.lgs n. 148/2015, come
modificato dalla legge n. 234/2021, secondo l’impianto normativo illustrato nella circolare n.
18/2022.
Si ricorda che, in relazione alla formulazione della norma, i trattamenti indicati al comma 1
dell’articolo 7 del decreto Sostegni ter rientrano nell’ambito della normativa di tipo generale e
non emergenziale. L’unica deroga alla disciplina generale di cui al D.lgs n. 148/2015, che regola
l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è rappresentata dal
mancato obbligo, per i datori di lavoro richiedenti, del versamento del contributo addizionale,
come precisato al precedente paragrafo 6.
Ne consegue che permangono tutte le altre regole che governano l’accesso ai trattamenti già
richiamate al precedente paragrafo 5.2.
A tale riguardo, si ribadisce che, con esclusivo riferimento alle domande di assegno di
integrazione salariale a carico del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e
40 del D.lgs n. 148/2015, presentate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31
marzo 2022 da datori di lavoro operanti nei settori ricompresi nei codici Ateco individuati
nell’allegato I del decreto-legge n. 4/2022, così come integrato in sede di conversione dalla legge
n. 25/2022, trovano applicazione le semplificazioni procedurali illustrate nel messaggio n.
802/2022, in materia di informazione e consultazione sindacale, richieste di pagamento diretto e
valutazione dei requisiti di accesso all’assegno di integrazione salariale.
6.3 Risorse finanziarie
Per la copertura degli oneri connessi al mancato gettito del contributo addizionale relativo ai
trattamenti di integrazione salariale introdotti dal decreto Sostegni ter, il comma 2 dell’articolo 7
del medesimo decreto prevede uno stanziamento complessivo di 104,7 milioni di euro per l’anno
2022, che costituisce, peraltro, il limite massimo di spesa.
6.4 Modalità operative
Per le richieste inerenti ai periodi rientranti nella previsione di cui all’articolo 7 del decreto-legge
n. 4/2022, i datori di lavoro dovranno attenersi alla prassi ordinaria, salvo quanto previsto dal
citato messaggio n. 802/2022 per le domande di assegno di integrazione salariale.
7. Esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo
7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 25/2022, e dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n.
21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022
L’esonero dal versamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del D.lgs
n. 148/2015, introdotto dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 25/2022, in quanto riconosciuto esclusivamente in favore dei datori
di lavoro svolgenti una delle attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato n. 1 alla
presente circolare, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita
dell’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea. Al riguardo, si fa presente che il Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 24 maggio 2022, il regime
di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con la decisione C(2022) 4611 final del
7 luglio 2022.
Il beneficio in argomento è stato autorizzato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, c.d.
Temporary Framework, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
L’esonero dal versamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, e 33,
comma 2, del D.lgs n. 148/2015, introdotto dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n.
21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022, poiché riconosciuto
esclusivamente in favore dei datori di lavoro svolgenti una delle attività identificate dai codici
ATECO riportati al precedente paragrafo 5.1, si configurerebbe quale aiuto di Stato con carattere
di selettività e, come tale, soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
Premesso quanto sopra, si fa riserva di fornire indicazioni in ordine all’applicabilità della misura
all’esito delle interlocuzioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la Commissione
europea.
8. Decreto ministeriale n. 67/2022. Individuazione dei criteri di esame per
le domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria
Il decreto ministeriale n. 67/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022,
ha integrato il decreto ministeriale n. 95442/2016, che individua i criteri di esame per le
domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria.
8.1 Causale “Crisi di mercato”
L’articolo 1 del menzionato decreto ministeriale n. 67/2022 ha inserito all’articolo 3 del decreto
ministeriale n. 95442/2016, dopo il comma 3, il comma 3-bis, con cui, limitatamente all’anno
2022 e in relazione della crisi internazionale in atto in Ucraina, si prevede che la
fattispecie di “crisi di mercato” si concretizza anche quando la sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa derivi dall’impossibilità di concludere accordi o scambi in ragione delle
limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina.
Si rammenta che la causale “crisi di mercato” si caratterizza per una mancanza di lavoro o di
ordini dipendente dall'andamento del mercato o del settore merceologico dell'azienda.
Ai fini dell’individuazione degli elementi valutativi che afferiscono alla causale di cui trattasi,
occorre analizzare il contesto economico produttivo del settore ponendo l’accento sulla
congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.
Nella relazione tecnica dettagliata prevista dall’articolo 2 del citato decreto ministeriale n.
95442/2016, il datore di lavoro dovrà dare prova di un andamento involutivo degli ordini e delle
commesse, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa, derivante dalla
difficoltà/impossibilità di definire accordi e/o scambi a causa della crisi in Ucraina.
Le problematicità potranno riferirsi sia all’attività direttamente esercitata dall’impresa nell’unità
produttiva per cui si richiede il trattamento ordinario di integrazione salariale, sia a quella svolta
dalla/e azienda/e fornitrici.
A tale fine, la relazione tecnica potrà essere supportata anche da documenti istituzionali (ad
esempio, documenti parlamentari o governativi, documentazione proveniente dall’Istat e/o dalle
Associazioni di categoria) utili alla valutazione delle ricadute sul mercato nazionale delle criticità
collegate alla contingente situazione internazionale.
In relazione a quanto disposto dall’articolo 7, comma 6, del decreto interministeriale 30 marzo
2016, n. 94343, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo di integrazione salariale, nonché
dall’articolo 26, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015, i criteri individuati nel decreto ministeriale
n. 95442/2016, come integrati dall’articolo 1 del decreto ministeriale n. 67/2022, valgono anche
ai fini della valutazione delle istanze di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto
dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del medesimo decreto
legislativo, relativamente alle causali ordinarie.
8.2 Causale “Mancanza di materie prime o componenti”
L’articolo 2 del decreto ministeriale n. 67/2022 ha inserito altresì all’articolo 5 del decreto
ministeriale n. 95442/2016, dopo il comma 1, il comma 1-bis, con cui si prevede che, ai fini del
ricorso alla cassa integrazione ordinaria, la fattispecie di “mancanza di materie prime o
componenti” sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili,
temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla
trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.
Il medesimo articolo 2, inoltre, ha aggiunto al secondo comma dell’articolo 5 del decreto
ministeriale n. 95442/2016, il seguente periodo: “Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione
tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, documenta le oggettive difficoltà economiche e la relativa
imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse”.
La novella di cui trattasi - che, peraltro, è introdotta nel decreto ministeriale n. 95442/2016 in
modo strutturale e non transitorio - postula la necessità di individuare la platea dei datori di
lavoro che possono ricorrere alla causale di cui trattasi, anche ai fini dell’esercizio della
discrezionalità amministrativa in materia di concessione del trattamento ordinario di integrazione
salariale, che l’articolo 16 del D.lgs n. 148/2015 pone in capo all’Istituto.
Al riguardo, si precisa che, su espresso indirizzo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
il ricorso alla citata causale è circoscritto alle “aziende energivore”, cioè le imprese a
forte consumo di energia elettrica e imprese a forte consumo di gas naturale, come individuate
rispettivamente dal decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) e
dal decreto 21 dicembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica (MITE).
Si evidenzia che, in relazione a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto 21 dicembre 2017 del
MISE, sono ritenute a forte consumo di energia elettrica le imprese che, nel triennio 2018-2020,
hanno registrato un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno e che
presentano i seguenti requisiti:
a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE di cui alla Comunicazione della
Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 200/01 dell'Unione europea del 28 giugno
2014;
b) operano nei settori dell’Allegato 5 alle predette Linee guida CE e sono caratterizzate da un
indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, non inferiore al 20%;
c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese
a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici
e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Inoltre, avuto riguardo a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto 21 dicembre 2021 del MITE,
sono ritenute a forte consumo di gas naturale le imprese che, nel triennio 2018-2020, hanno
registrato un consumo medio di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno ovvero 94.582
Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275
kWh/Sm3 e che operano nei settori dell’allegato 1 del medesimo decreto ministeriale.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2017 e
dall’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2021, rispettivamente le imprese
a forte consumo di energia elettrica e quelle a forte consumo di gas naturale, che presentano i
requisiti sopra indicati, sono riconosciute annualmente in elenchi predisposti dalla Cassa dei
servizi energetici e ambientali (CSEA), secondo le indicazioni impartite dall’Autorità di
regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
Si evidenzia che l’appartenenza agli elenchi sopra indicati dovrà essere espressamente specificata
dal datore di lavoro nella relazione tecnica, prevista dall’articolo 2 del decreto ministeriale n.
95442/2016, allegata alla domanda di integrazione salariale.
Per consentire una corretta valutazione da parte dell’Istituto delle effettive criticità affrontate
dalle imprese nel reperimento delle fonti energetiche, nella citata relazione tecnica dovranno
essere altresì inseriti i seguenti elementi:
a) in termini interpretativi, deve sussistere in capo al datore di lavoro non una interruzione delle
fonti di approvvigionamento energetico, ma una difficoltà finanziaria temporanea e contingente
dovuta a un aumento dei costi dell’energia di consistente entità e, quindi, di carattere
imprevedibile e non imputabile al datore di lavoro, come tale non rientrante nell’ordinario rischio
di impresa;
b) la predetta difficoltà deve essere apprezzabile in termini di indicatori economico-finanziari; a
tale fine, nella relazione tecnica, dovranno essere indicati gli aumenti imprevisti del costo dei
fattori energetici cui è andato incontro il datore di lavoro e contestualmente indicati gli effetti che
tali aumenti stanno determinando sulla spesa affrontata per le forniture energetiche; a tale
riguardo, i requisiti dell’imprevedibilità ed eccezionalità dell’evento e, quindi, della non
imputabilità dello stesso al datore di lavoro, si considerano sussistenti quando - raffrontando gli
oneri sostenuti per la fornitura dell’energia nel trimestre precedente a quello in cui è collocato il
periodo oggetto della domanda di integrazione salariale ordinaria con i costi sopportati per la
stessa finalità nei medesimi trimestri del biennio precedente - emerga uno scostamento medio
superiore al 30%; l’incremento dei costi sostenuti per la fornitura dell’energia potrà altresì
essere evidenziato attraverso la valorizzazione della voce “debito verso fornitori” presente tra gli
indicatori economico finanziari riportati nella relazione tecnica;
c) in ordine al rispetto del requisito connesso alla temporaneità dell’evento, l’impresa dovrà
evidenziare come l’oggettiva difficoltà da affrontare sia strettamente legata all’aumento
improvviso e sproporzionato dei costi energetici, corredando la relazione tecnica con
l’illustrazione delle azioni e delle iniziative che intende attuare per superare le difficoltà
economiche temporanee e non imputabili legate ai rincari dell’energia e riprendere, quindi, la
normale attività lavorativa. L’incremento degli ordinativi o l’ingresso di nuove commesse, la
partecipazione a gare di appalto, le richieste di preventivi, le partecipazioni a fiere o eventi
commerciali/promozionali, le campagne pubblicitarie e qualsiasi altra iniziativa volta a
incrementare la platea dei clienti o ad ampliare il mercato di riferimento, sono elementi dai quali
si può desumere la capacità di ripresa della normale attività lavorativa da parte del datore di
lavoro.
Si ricorda, inoltre, che la relazione tecnica è resa dai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, quindi, costituisce di per sé
idonea autocertificazione, integrabile nel caso in cui si verifichino carenze di elementi utili
all’istruttoria, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge.
In relazione a quanto illustrato in precedenza in merito all’individuazione della platea dei datori di
lavoro cui si rivolge l’integrazione apportata all’articolo 2 del citato decreto ministeriale n.
67/2022, si ribadisce che la novella introdotta resta circoscritta esclusivamente alle domande di
trattamenti di integrazione salariale delle aziende “energivore”.
9. Modalità operative. Compilazione del flusso Uniemens per esposizione del
conguaglio e del contributo addizionale
· Trattamento ordinario di integrazione salariale previsto dall’articolo 44,
comma 11-quinquies, del D.lgs n. 148/2015
Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, i datori di
lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di
<EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere
ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il
relativo ticket in <IdentEventoCig>.
Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di
lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in
DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre,
valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L092”, avente il significato di “Conguaglio CIGO
articolo 44, comma 11 – quinquies, D.lgs. n. 148/2015”, e nell’elemento <CongCIGOAltImp>
l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione soggetta al
contributo addizionale.
Per quanto riguarda l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di
lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E610”, avente il significato di “Contributo
Addizionale CIG ordinaria articolo 44, comma 11 – quinquies, D.lgs. n. 148/2015”, presente
nell’elemento <CongCIGOCausAdd>.
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione
erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e,
comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
· Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione
salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40
del D.lgs n. 148/2015
In caso di accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale, i datori di lavoro o i loro
consulenti/intermediari dovranno associare all’istanza medesima un codice identificativo
(ticket). I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> “AOR” già in uso per gli eventi di
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal FIS, gestiti
con il sistema del ticket.
A tale fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti
modalità. Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo
<CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione
tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento
<Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia
dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento
espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rinvia
alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens. Nell’elemento <IdentEventoCIG> va
indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”,
prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno
richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione. Tale ticket identifica
l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla
prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito
dell’istruttoria. Anche l’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere
valorizzato con il codice evento “AOR”.
Per l’esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna
domanda di assegno di integrazione salariale che è stata autorizzata, deve essere utilizzato
l’elemento <FondoSol> al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata.
I datori di lavoro dovranno operare nel seguente modo. Nell’elemento <NumAutorizzazione> di
<CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura
INPS territorialmente competente; negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e
<CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati,
rispettivamente, la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine, i
datori di lavoro autorizzati all’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione
salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n.
148/2015, valorizzeranno il nuovo codice causale “L015”, avente il significato di “Conguaglio
Assegno Integrazione salariale articolo 44, comma 11 – sexies, D.lgs. n. 148/2015”.
Per quanto riguarda l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di
lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “A107”, avente il significato di “Contributo
Addizionale Assegno integrazione salariale articolo 44, comma 11 – sexies, D.lgs. n. 148/2015”,
presente nell’elemento CongCIGOCausAdd.
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione
erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e,
comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
10. Istruzioni contabili
Come già illustrato, l’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 21/2022 – modifica e integra
l’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015 – introducendo, con i commi 11-quinquies e 11-sexies, la
possibilità per i datori di lavoro di cui all'articolo 10, del medesimo decreto legislativo, di
richiedere un ulteriore periodo di cassa integrazione ordinaria da fruire entro il 31 dicembre
2022, al fine di fronteggiare, situazioni di particolare difficoltà economica. Rientrano tra i
destinatari anche i datori di lavoro iscritti al FIS e ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27
e 40 del D.lgs n. 148/2015.
Ai fini delle rilevazioni contabili si istituiscono i conti di seguito indicati relativi ai trattamenti di
integrazione salariale pagati direttamente e/o conguagliati dai datori di lavoro tramite Uniemens
con i codici conguaglio “L092” e “L015” secondo le modalità operative riportate nel paragrafo 8.
Per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria, in considerazione che l’onere di tali
prestazioni rimane a carico delle Stato, nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali, (GIAS), evidenza contabile - Gestione degli oneri per il
mantenimento del salario (GAU), si istituisce il conto di seguito indicato relativo alle prestazioni
poste a conguaglio dal datore di lavoro:
- GAU30479 Trattamenti di integrazione salariale ordinaria corrisposti ai lavoratori dalle
aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5 febbraio 1969, per
l’anno 2022 - articolo 44, comma 11 - quinquies del D.lgs. n. 148/2015,
da abbinare al codice elemento ““L092””, avente il significato di “Conguaglio CIGO articolo 44,
comma 11 – quinquies, D.lgs. n. 148/2015”.
Beneficiari dei trattamenti in esame sono altresì i datori di lavoro con forza occupazionale media
fino a 15 dipendenti, rientranti nelle tutele di cui agli articoli 26, 29 e 40 del D.lgs n. 148/2015.
Ai fini della contabilizzazione degli oneri in virtù della nuova normativa si istituiscono, nell’ambito
della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS),
evidenza contabile - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU), i seguenti conti:
- GAU30481 Assegni di integrazione salariale corrisposti ai dipendenti, iscritti al Fondo di
integrazione salariale (FIS), per riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa,
conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al DM 5 febbraio 1969, competenza anno 2022 -
articolo 44, comma 11 - sexies, del D.lgs. n. 148/2015;
- GAU30482 Assegni di integrazione salariale corrisposti ai dipendenti iscritti ai Fondi di
solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015, per riduzione o sospensione
temporanea dell’attività lavorativa conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al DM 5
febbraio 1969, competenza anno 2022 - articolo 44, comma 11 - sexies, del D.lgs. n. 148/2015.
I suddetti conti saranno associati al codice elemento “L015”, avente il significato di “Conguaglio
Assegno di integrazione salariale - articolo 44, comma 11 – sexies, D.lgs. n. 148/2015”.
Per i trattamenti di integrazione salariale e gli assegni di integrazione salariale dei Fondi di
solidarietà, con onere a carico Stato, previsti dall’articolo 44, comma 11-quinquies e 11-sexies,
del medesimo decreto legislativo, erogati direttamente dall’Istituto, si istituiscono i seguenti
conti:
- GAU30483 Trattamenti di integrazione salariale ordinaria corrisposti direttamente ai
lavoratori per l’anno 2022 - articolo 44, comma 11- quinquies del D.lgs. n. 148/2015;
- GAU30495 Assegni di integrazione salariale corrisposti direttamente ai lavoratori iscritti al
Fondo di integrazione salariale (FIS), competenza anno 2022 - articolo 44, comma 11- sexies,
del D.lgs. n. 148/2015;
- GAU30496 Assegni di integrazione salariale corrisposti direttamente ai lavoratori iscritti ai
Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40, del D.lgs. n. 148/2015, competenza anno 2022 -
articolo 44, comma 11- sexies, del D.lgs. n. 148/2015.
I debiti per l’erogazione delle prestazioni saranno imputati al conto di nuova istituzione
GAU10280.
Eventuali riaccrediti di somme, per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla
contabilità della Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura
automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Struttura interessata, avverrà in contropartita del
conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio
esistente “3074” per la gestione GAU.
Per la rilevazione contabile degli importi relativi alle partite che, al termine dell’esercizio,
dovessero risultare ancora da definire, si fa riferimento al conto in uso GAU10030 movimentabile
esclusivamente dalla Direzione generale.
Per la registrazione di eventuali recuperi di trattamenti e degli assegni di integrazione salariale
ordinaria, vengono istituiti i seguenti conti:
- GAU24480 recupero e/o reintroito dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.
- GAU24495 recupero e/o reintroito degli assegni di integrazione salariale corrisposti ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale;
- GAU24496 recupero e/o reintroito degli assegni di integrazione salariale ordinaria,
corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti ai fondi di solidarietà,
ai quali verranno abbinati, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice
bilancio in uso “1197 –indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito - GAU”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno
imputate al nuovo conto GAU00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032,
eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente aggiornata.
Il citato codice bilancio “1197” dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare, nell’ambito del
partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
Per il restante periodo (giugno 2022–dicembre 2022), in cui sussiste l’obbligo di versamento
della contribuzione addizionale, da accreditare nell’ambito della gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, (GIAS), evidenza contabile - Gestione degli
oneri per il mantenimento del salario (GAU) si istituiscono i seguenti conti da abbinare ai codici
conguaglio “E610” per la CIG ordinaria e “A107” per gli assegni di integrazione salariale
ordinaria:
- GAU21479 Contributo addizionale per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria
dovuto dalle aziende per l’anno 2022 – DM
- GAU21489 Contributo addizionale per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria
dovuto dalle aziende per l’anno 2022 insoluto – DM
- GAU21481 Contributo addizionale dovuto per gli assegni di integrazione salariale dalle
aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale (FIS) ex articolo 29 del D.lgs. n. 148/2015, per
l’anno 2022– DM
- GAU21491 Contributo addizionale dovuto per gli assegni di integrazione salariale dalle
aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale (FIS) ex articolo 29 del D.lgs. n. 148/2015, per
l’anno 2022 – insoluto DM.
- GAU21482 Contributo addizionale dovuto per gli assegni di integrazione salariale dalle
aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015, per
l’anno 2022– DM
- GAU21492 Contributo addizionale dovuto per gli assegni di integrazione salariale dalle
aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015, per
l’anno 2022 insoluto – DM.
La contabilizzazione dei versamenti della contribuzione addizionale dovuta, ai sensi dell’articolo 5
del D.lgs n. 148/2015, dal datore di lavoro in relazione ai pagamenti effettuati direttamente ai
beneficiari degli assegni di integrazione salariale, per il tramite della procedura “RACE”,
conferente con il sistema contabile, che comporterà la rilevazione automatica del credito vantato
nei confronti del datore di lavoro, avverrà ai seguenti conti di nuova istituzione:
- GAU00480 Credito per il contributo addizionale dovuto a fronte dei pagamenti erogati
direttamente ai dipendenti per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria per l’anno 2022 –
RACE;
- GAU21480 Contributo addizionale dovuto a fronte dei pagamenti erogati direttamente ai
dipendenti per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria per l’anno 2022 – procedura RACE;
- GAU00495 Credito per il contributo addizionale sugli assegni di integrazione ordinaria
erogati direttamente agli iscritti del Fondo di integrazione salariale (FIS) ex articolo 29, del D.lgs.
n. 148/2015 per l’anno 2022 - procedura RACE;
- GAU21495 Contributo addizionale per il finanziamento degli assegni di integrazione
ordinaria erogati direttamente agli iscritti del Fondo di integrazione salariale (FIS) ex articolo 29,
del D.lgs. n. 148/2015 per l’anno 2022 - procedura RACE;
- GAU00496 Credito per il contributo addizionale sugli assegni di integrazione ordinaria
erogati direttamente agli iscritti dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40, del D.lgs. n.
148/2015 per l’anno 2022 – procedura RACE;
- GAU21496 Contributo addizionale per il finanziamento degli assegni di integrazione
ordinaria erogati direttamente agli iscritti dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40, del
D.lgs. n. 148/2015 per l’anno 2022 – procedura RACE;
Infine, si istituiscono i conti per la rilevazione dell’onere per la contribuzione figurativa:
- GAU32479 – onere per i contributivi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti
di integrazione salariale ordinaria competenza anno 2022 - articolo 44, comma 11- quinquies del
D.lgs. n. 148/2015;
- GAU32481 – Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione degli assegni di
integrazione salariale corrisposti ai lavoratori iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS),
competenza anno 2022 - articolo 44, comma 11- sexies, del D.lgs. n. 148/2015;
- GAU32482 – Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione degli assegni di
integrazione salariale corrisposti ai dipendenti iscritti ai Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26
e 40 del D.lgs. n. 148/2015, competenza anno 2022 - articolo 44, comma 11 - sexies, del D.lgs.
n. 148/2015.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Nell’Allegato n. 2 si riportano le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
28-3-2022 Supplemento ordinario n. 13/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73
Allegato(cid:3)I(cid:3)all’articolo(cid:3)7(cid:3)(cid:882)(cid:3)Disposizioni(cid:3)in(cid:3)materia(cid:3)di(cid:3)trattamenti(cid:3)di(cid:3)integrazione(cid:3)salariale(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
Turismo(cid:3)
(cid:3)(cid:882)(cid:3)Alloggio(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)55.10(cid:3)e(cid:3)55.20)(cid:3)
(cid:3)(cid:882)(cid:3)Agenzie(cid:3)e(cid:3)tour(cid:3)operator(cid:3)
(codici(cid:3)ateco(cid:3)79.1,(cid:3)79.11,(cid:3)79.12(cid:3)e(cid:3)79.90)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Aree(cid:3)di(cid:3)campeggio(cid:3)e(cid:3)aree(cid:3)attrezzate(cid:3)per(cid:3)camper(cid:3)e(cid:3)roulotte(cid:3)(codice(cid:3)ateco55.30)(cid:3)
Ristorazione(cid:3)
(cid:3)(cid:882)(cid:3)Ristorazione(cid:3)su(cid:3)treni(cid:3)e(cid:3)navi(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)56.10.5)(cid:3)
(cid:3)(cid:882)(cid:3)Catering(cid:3)per(cid:3)eventi,(cid:3)banqueting(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)56.21.0)(cid:3)
(cid:3)(cid:882)(cid:3)Mense(cid:3)e(cid:3)catering(cid:3)continuativo(cid:3)su(cid:3)base(cid:3)contrattuale(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)56.29)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Bar(cid:3)e(cid:3)altri(cid:3)esercizi(cid:3)simili(cid:3)senza(cid:3)cucina(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)56.30)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)(cid:3)Ristorazione(cid:3)con(cid:3)somministrazione(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)56.10.1)(cid:3)
Filiera(cid:3)HO.RE.CA.(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Commercio(cid:3)all'ingrosso(cid:3)di(cid:3)frutta(cid:3)e(cid:3)ortaggi(cid:3)freschi(cid:3)o(cid:3)conservati(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)46.31)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Commercio(cid:3)all'ingrosso(cid:3)di(cid:3)carne(cid:3)e(cid:3)di(cid:3)prodotti(cid:3)a(cid:3)base(cid:3)di(cid:3)carne(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)46.32)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Commercio(cid:3)all'ingrosso(cid:3)di(cid:3)prodotti(cid:3)lattiero(cid:882)caseari,(cid:3)uova,(cid:3)oli(cid:3)e(cid:3)grassi(cid:3)commestibili(cid:3)
(codice(cid:3)ateco(cid:3)46.33)(cid:3)
(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Commercio(cid:3)all'ingrosso(cid:3)di(cid:3)bevande(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)46.34)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Commercio(cid:3)all'ingrosso(cid:3)di(cid:3)zucchero,(cid:3)cioccolato,(cid:3)dolciumi(cid:3)e(cid:3)prodotti(cid:3)da(cid:3)forno(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)
46.36)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Commercio(cid:3)all'ingrosso(cid:3)di(cid:3)caffè,(cid:3)tè,(cid:3)cacao(cid:3)e(cid:3)spezie(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)46.37)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Commercio(cid:3)all'ingrosso(cid:3)di(cid:3)altri(cid:3)prodotti(cid:3)alimentari,(cid:3)inclusi(cid:3)pesci,(cid:3)crostacei(cid:3)e(cid:3)molluschi(cid:3)(codice(cid:3)
ateco(cid:3)46.38)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Commercio(cid:3)all'ingrosso(cid:3)non(cid:3)specializzato(cid:3)di(cid:3)prodotti(cid:3)alimentari,(cid:3)bevande(cid:3)e(cid:3)tabacco(cid:3)(codice(cid:3)
ateco(cid:3)46.39)(cid:3)
Parchi(cid:3)divertimenti(cid:3)e(cid:3)parchi(cid:3)tematici(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)93.21)(cid:3)
Stabilimenti(cid:3)termali(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)96.04.20)(cid:3)
Attività(cid:3)ricreative(cid:3)
(cid:3)(cid:882)(cid:3)Discoteche,(cid:3)sale(cid:3)da(cid:3)ballo(cid:3)night(cid:882)club(cid:3)e(cid:3)simili(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)93.29.1)(cid:3)
(cid:3)(cid:882)(cid:3)Sale(cid:3)giochi(cid:3)e(cid:3)biliardi(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)93.29.3)(cid:3)
(cid:3)(cid:882)(cid:3)Altre(cid:3)attività(cid:3)di(cid:3)intrattenimento(cid:3)e(cid:3)divertimento(cid:3)(sale(cid:3)bingo)(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)93.29.9)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Gestione(cid:3)di(cid:3)teatri,(cid:3)sale(cid:3)da(cid:3)concerto(cid:3)e(cid:3)altre(cid:3)strutture(cid:3)artistiche(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)90.04.00)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Attività(cid:3)nel(cid:3)campo(cid:3)della(cid:3)recitazione(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)90.01.01)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Altre(cid:3)rappresentazioni(cid:3)artistiche(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)90.01.09)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Noleggio(cid:3)di(cid:3)strutture(cid:3)ed(cid:3)attrezzature(cid:3)per(cid:3)manifestazioni(cid:3)e(cid:3)spettacoli:(cid:3)
impianti(cid:3)luce(cid:3)ed(cid:3)audio(cid:3)senza(cid:3)operatore,(cid:3)palchi,(cid:3)stand(cid:3)ed(cid:3)addobbi(cid:3)luminosi(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)
77.39.94);(cid:3)
(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Noleggio(cid:3)con(cid:3)operatore(cid:3)di(cid:3)strutture(cid:3)ed(cid:3)attrezzature(cid:3)per(cid:3)manifestazioni(cid:3)e(cid:3)spettacoli(cid:3)(codice(cid:3)
ateco(cid:3)90.02.01)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Altre(cid:3)attività(cid:3)di(cid:3)supporto(cid:3)alle(cid:3)rappresentazioni(cid:3)artistiche(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)90.02.09)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Altre(cid:3)creazioni(cid:3)artistiche(cid:3)e(cid:3)letterarie(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)90.03.09)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Attività(cid:3)di(cid:3)organizzazioni(cid:3)che(cid:3)perseguono(cid:3)fini(cid:3)culturali,(cid:3)ricreativi(cid:3)e(cid:3)la(cid:3)coltivazione(cid:3)di(cid:3)hobby(cid:3)
(codice(cid:3)ateco(cid:3)94.99.20)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Attività(cid:3)di(cid:3)altre(cid:3)organizzazioni(cid:3)associative(cid:3)nca(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)94.99.90)(cid:3)
Altre(cid:3)attività(cid:3)
(cid:3)(cid:882)(cid:3)Trasporto(cid:3)terrestre(cid:3)di(cid:3)passeggeri(cid:3)in(cid:3)aree(cid:3)urbane(cid:3)e(cid:3)suburbane(cid:3)e(cid:3)altre(cid:3)attività(cid:3)di(cid:3)trasporti(cid:3)
terrestri(cid:3)di(cid:3)passeggeri(cid:3)nca(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)49.31(cid:3)e(cid:3)49.39.09)(cid:3)
— 213 —
28-3-2022 Supplemento ordinario n. 13/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73
(cid:882)(cid:3)Trasporto(cid:3)mediante(cid:3)noleggio(cid:3)di(cid:3)autovetture(cid:3)da(cid:3)rimessa(cid:3)con(cid:3)conducente(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)
49.32.2)(cid:3)
(cid:3)(cid:882)(cid:3)(cid:3)Gestione(cid:3)di(cid:3)stazioni(cid:3)per(cid:3)autobus(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)52.21.30)(cid:3)
(cid:3)(cid:882)(cid:3)Gestioni(cid:3)di(cid:3)funicolari,(cid:3)ski(cid:882)lift(cid:3)e(cid:3)seggiovie(cid:3)se(cid:3)non(cid:3)facenti(cid:3)parte(cid:3)dei(cid:3)sistemi(cid:3)di(cid:3)transito(cid:3)urbano(cid:3)o(cid:3)
suburbano(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)49.39.01)(cid:3)
(cid:3)(cid:882)(cid:3)Attività(cid:3)dei(cid:3)servizi(cid:3)radio(cid:3)per(cid:3)radio(cid:3)taxi(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)52.21.90)(cid:3)
(cid:3)(cid:882)(cid:3)Musei(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)91.02(cid:3)e(cid:3)91.03)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Altre(cid:3)attività(cid:3)di(cid:3)servizi(cid:3)connessi(cid:3)al(cid:3)trasporto(cid:3)marittimo(cid:3)e(cid:3)per(cid:3)vie(cid:3)d'acqua(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)
52.22.09)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Attività(cid:3)dei(cid:3)servizi(cid:3)connessi(cid:3)al(cid:3)trasporto(cid:3)aereo(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)52.23.00)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Movimento(cid:3)merci(cid:3)relativo(cid:3)ai(cid:3)trasporti(cid:3)aerei(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)52.24.1)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Attività(cid:3)di(cid:3)distribuzione(cid:3)cinematografica,(cid:3)di(cid:3)video(cid:3)e(cid:3)di(cid:3)programmi(cid:3)televisivi(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)
59.13.00)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Attività(cid:3)di(cid:3)proiezione(cid:3)cinematografica.(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)59.14.00)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Organizzazione(cid:3)di(cid:3)feste(cid:3)e(cid:3)cerimonie(cid:3)(codici(cid:3)ateco(cid:3)96.09.05)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Produzione(cid:3)di(cid:3)gelati(cid:3)senza(cid:3)vendita(cid:3)diretta(cid:3)al(cid:3)pubblico(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)10.52.00)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Produzione(cid:3)di(cid:3)prodotti(cid:3)di(cid:3)panetteria(cid:3)freschi(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)10.71.10)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Produzione(cid:3)di(cid:3)pasticceria(cid:3)fresca(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)10.71.20)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Produzione(cid:3)di(cid:3)fette(cid:3)biscottate,(cid:3)biscotti;(cid:3)prodotti(cid:3)di(cid:3)pasticceria(cid:3)conservati(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)
10.72.00)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Produzione(cid:3)di(cid:3)paste(cid:3)alimentari,(cid:3)di(cid:3)cuscus(cid:3)e(cid:3)di(cid:3)prodotti(cid:3)farinacei(cid:3)simili(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)10.73.00)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Produzione(cid:3)di(cid:3)cacao(cid:3)in(cid:3)polvere,(cid:3)cioccolato,(cid:3)caramelle(cid:3)e(cid:3)confetterie(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)10.82.00)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Produzione(cid:3)di(cid:3)pasti(cid:3)e(cid:3)piatti(cid:3)pronti(cid:3)(preparati,(cid:3)conditi,(cid:3)cucinati(cid:3)e(cid:3)confezionati)(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)
10.85.0)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Distillazione,(cid:3)rettifica(cid:3)e(cid:3)miscelatura(cid:3)degli(cid:3)alcolici(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)11.01.00)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Tessitura(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)13.2)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Confezionamento(cid:3)di(cid:3)biancheria(cid:3)da(cid:3)letto,(cid:3)da(cid:3)tavola(cid:3)e(cid:3)per(cid:3)l'arredamento(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)
13.92.10)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Fabbricazione(cid:3)di(cid:3)articoli(cid:3)in(cid:3)materie(cid:3)tessili(cid:3)n.c.a.(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)13.92.20)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Fabbricazione(cid:3)di(cid:3)altri(cid:3)prodotti(cid:3)tessili(cid:3)n.c.a(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)13.99)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Confezioni(cid:3)in(cid:3)serie(cid:3)di(cid:3)abbigliamento(cid:3)esterno(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)14.13.1)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Sartoria(cid:3)e(cid:3)confezione(cid:3)su(cid:3)misura(cid:3)di(cid:3)abbigliamento(cid:3)esterno(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)14.13.2)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Confezione(cid:3)di(cid:3)camicie,(cid:3)t(cid:882)shirt,(cid:3)corsetteria(cid:3)e(cid:3)altra(cid:3)biancheria(cid:3)intima(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)14.14.0)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Confezioni(cid:3)varie(cid:3)e(cid:3)accessori(cid:3)per(cid:3)l'abbigliamento(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)14.19.10)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Fabbricazione(cid:3)di(cid:3)articoli(cid:3)in(cid:3)maglieria(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)14.3)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Preparazione(cid:3)e(cid:3)concia(cid:3)del(cid:3)cuoio;(cid:3)fabbricazione(cid:3)di(cid:3)articoli(cid:3)da(cid:3)viaggio,(cid:3)borse,(cid:3)pelletteria(cid:3)e(cid:3)
selleria;(cid:3)preparazione(cid:3)e(cid:3)tintura(cid:3)di(cid:3)pellicce(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)15.1)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Fabbricazione(cid:3)di(cid:3)calzature(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)15.20)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Fabbricazione(cid:3)di(cid:3)fogli(cid:3)da(cid:3)impiallacciatura(cid:3)e(cid:3)di(cid:3)pannelli(cid:3)a(cid:3)base(cid:3)di(cid:3)legno(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)16.21)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Fabbricazione(cid:3)di(cid:3)pavimenti(cid:3)in(cid:3)parquet(cid:3)assemblato(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)16.22)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Fabbricazione(cid:3)di(cid:3)altri(cid:3)prodotti(cid:3)di(cid:3)carpenteria(cid:3)in(cid:3)legno(cid:3)e(cid:3)falegnameria(cid:3)per(cid:3)l'edilizia(cid:3)(codice(cid:3)
ateco(cid:3)16.23)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Fabbricazione(cid:3)di(cid:3)altri(cid:3)prodotti(cid:3)vari(cid:3)in(cid:3)legno(cid:3)(esclusi(cid:3)mobili)(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)16.29.19)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Fabbricazione(cid:3)dei(cid:3)prodotti(cid:3)della(cid:3)lavorazione(cid:3)del(cid:3)sughero(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)16.29.2)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Fabbricazione(cid:3)di(cid:3)articoli(cid:3)in(cid:3)paglia(cid:3)e(cid:3)materiali(cid:3)da(cid:3)intreccio(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)16.29.3)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Laboratori(cid:3)di(cid:3)corniciai(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)16.29.4)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Fabbricazione(cid:3)di(cid:3)pasta(cid:882)carta,(cid:3)carta(cid:3)e(cid:3)cartone(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)17.1)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Fabbricazione(cid:3)di(cid:3)articoli(cid:3)di(cid:3)carta(cid:3)e(cid:3)cartone(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)17.2)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Lavorazioni(cid:3)preliminari(cid:3)alla(cid:3)stampa(cid:3)e(cid:3)ai(cid:3)media(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)18.13.0)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Legatoria(cid:3)e(cid:3)servizi(cid:3)connessi(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)18.14.0)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Fabbricazione(cid:3)di(cid:3)altri(cid:3)prodotti(cid:3)della(cid:3)lavorazione(cid:3)di(cid:3)minerali(cid:3)non(cid:3)metalliferi(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)23)(cid:3)
— 214 —
28-3-2022 Supplemento ordinario n. 13/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73
(cid:882)(cid:3)Fabbricazione(cid:3)di(cid:3)prodotti(cid:3)in(cid:3)metallo(cid:3)(esclusi(cid:3)macchinari(cid:3)e(cid:3)attrezzature)(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)25)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Fabbricazione(cid:3)di(cid:3)altre(cid:3)macchine(cid:3)e(cid:3)apparecchi(cid:3)di(cid:3)sollevamento(cid:3)e(cid:3)movimentazione(cid:3)(codice(cid:3)
ateco(cid:3)28.22.09)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Fabbricazione(cid:3)di(cid:3)veicoli(cid:3)a(cid:3)trazione(cid:3)manuale(cid:3)o(cid:3)animale(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)30.99.0)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Fabbricazione(cid:3)di(cid:3)materassi(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)31.03)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Fabbricazione(cid:3)di(cid:3)mobili(cid:3)per(cid:3)arredo(cid:3)domestico(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)31.09.1)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Fabbricazione(cid:3)di(cid:3)sedie(cid:3)e(cid:3)sedili(cid:3)(esclusi(cid:3)quelli(cid:3)per(cid:3)aeromobili,(cid:3)autoveicoli,(cid:3)navi,(cid:3)treni,(cid:3)ufficio(cid:3)e(cid:3)
negozi)(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)31.09.2)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Finitura(cid:3)di(cid:3)mobili(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)31.09.5)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Altre(cid:3)industrie(cid:3)manifatturiere(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)32)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Riparazione(cid:3)trattori(cid:3)agricoli(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)33.12.60)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Riparazione(cid:3)macchine(cid:3)agricoltura,(cid:3)silvicoltura,(cid:3)zootecnia(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)33.12.70)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Riparazione(cid:3)imbarcazioni(cid:3)commerciali,(cid:3)da(cid:3)diporto(cid:3)e(cid:3)sportive(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)33.15.00)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Riparazione(cid:3)di(cid:3)altre(cid:3)apparecchiature(cid:3)nca(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)33.19.09)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Costruzione(cid:3)di(cid:3)edifici(cid:3)residenziali(cid:3)e(cid:3)non(cid:3)residenziali(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)41.20.00)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Riparazione(cid:3)di(cid:3)carrozzerie(cid:3)di(cid:3)autoveicoli(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)45.20.20)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Riparazione(cid:3)di(cid:3)impianti(cid:3)elettrici(cid:3)e(cid:3)di(cid:3)alimentazione(cid:3)per(cid:3)autoveicoli(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)45.20.30)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Manutenzione(cid:3)e(cid:3)riparazione(cid:3)di(cid:3)motocicli(cid:3)e(cid:3)ciclomotori(cid:3)(inclusi(cid:3)i(cid:3)pneumatici)(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)
45.40.30)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Attività(cid:3)di(cid:3)design(cid:3)di(cid:3)moda(cid:3)e(cid:3)design(cid:3)industriale(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)74.10.10)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Attività(cid:3)fotografiche(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)74.20)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Organizzazione(cid:3)di(cid:3)convegni(cid:3)e(cid:3)fiere(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)82.30)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Creazioni(cid:3)artistiche(cid:3)e(cid:3)letterarie(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)90.03)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Riparazione(cid:3)di(cid:3)elettrodomestici(cid:3)e(cid:3)di(cid:3)articoli(cid:3)per(cid:3)la(cid:3)casa(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)95.22.01)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Riparazione(cid:3)di(cid:3)calzature(cid:3)e(cid:3)articoli(cid:3)da(cid:3)viaggio(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)95.23)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Riparazione(cid:3)di(cid:3)mobili(cid:3)e(cid:3)di(cid:3)oggetti(cid:3)di(cid:3)arredamento;(cid:3)laboratori(cid:3)di(cid:3)tappezzeria(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)
95.24)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Riparazione(cid:3)di(cid:3)orologi(cid:3)e(cid:3)gioielli(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)95.25.00)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Riparazione(cid:3)di(cid:3)strumenti(cid:3)musicali(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)95.29.01)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Riparazione(cid:3)di(cid:3)articoli(cid:3)sportivi(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)95.29.02)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Modifica(cid:3)e(cid:3)riparazione(cid:3)di(cid:3)articoli(cid:3)di(cid:3)vestiario(cid:3)non(cid:3)effettuate(cid:3)dalle(cid:3)sartorie(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)
95.29.03)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Servizi(cid:3)di(cid:3)riparazioni(cid:3)rapide,(cid:3)duplicazione(cid:3)chiavi,(cid:3)affilatura(cid:3)coltelli,(cid:3)stampa(cid:3)immediata(cid:3)su(cid:3)
articoli(cid:3)tessili,(cid:3)incisioni(cid:3)rapide(cid:3)su(cid:3)metallo(cid:3)non(cid:3)prezioso(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)95.29.04)(cid:3)
(cid:882)(cid:3)Riparazione(cid:3)di(cid:3)altri(cid:3)beni(cid:3)di(cid:3)consumo(cid:3)per(cid:3)uso(cid:3)personale(cid:3)e(cid:3)per(cid:3)la(cid:3)casa(cid:3)nca(cid:3)(codice(cid:3)ateco(cid:3)
95.29.09)(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
— 215 —
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU30479
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale ordinaria corrisposti alle
aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di
cui al DM 5 febbraio 1969, per l’anno 2022 - articolo 44,
comma 11 - quinquies del D.lgs. n. 148/2015.
Denominazione abbreviata CIGO-ART44 COMMA 11- QUINQUIES DLGS148/15
Validità e Movimentabilità 08/2022 -P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU30481
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale corrisposti ai dipendenti,
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), per riduzione o
sospensione temporanea dell’attività lavorativa conguagliati
dalle aziende con il sistema di cui al DM 5 febbraio 1969,
competenza anno 2022 - articolo 44, comma 11 - sexies, del
D.lgs. n. 148/2015.
Denominazione abbreviata ASS.INT.SAL.ORD.FIS-ART44 C11–SEXSIES DLG148/15-DM
Validità e Movimentabilità 08/022 - P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU30482
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale corrisposti ai dipendenti,
iscritti ai Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del
D.lgs. n. 148/2015, per riduzione o sospensione temporanea
dell’attività lavorativa conguagliati dalle aziende con il sistema
di cui al DM 5 febbraio 1969, competenza anno 2022 - articolo
44, comma 11 - sexies, del D.lgs. n. 148/2015.
Denominazione abbreviata ASS.INT.SAL.ORD.F.SOLID-A44 C11–SEXIES DLG148/15-DM
Validità e Movimentabilità 08/2022 – P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU30483
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale ordinaria corrisposti
direttamente ai lavoratori per l’anno 2022 - articolo 44,
comma 11- quinquies del D.lgs. n. 148/2015.
Denominazione abbreviata CIGO-ART44 COMMA 11- QUINQUIES DLGS148/15 –DIR.
Validità e Movimentabilità 08/2022 - P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU30495
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale corrisposti direttamente ai
lavoratori iscritti al Fondo di integrazione salariale, (FIS),
competenza anno 2022 - articolo 44, comma 11- sexies, del
D.lgs. n. 148/2015
Denominazione abbreviata ASS.INT.SAL.ORD.FIS- A44 C11–SEXIES DLG148/15-DIR
Validità e Movimentabilità 08/2022 - P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU30496
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale ordinari corrisposti
direttamente ai lavoratori iscritti ai Fondi di solidarietà
bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015,
competenza anno 2022 - articolo 44, comma 11- sexies, del
D.lgs. n. 148/2015
Denominazione abbreviata ASS.INT.SAL.ORD.F.SOLID-A44 C11-SEXIES DLG148/15-DIR
Validità e Movimentabilità 08/2022 - P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU10280
Denominazione completa Debiti per prestazioni di integrazione salariale corrisposte
direttamente, competenza anno 2022 - articolo 44, comma
11- quinquies e sexies, del D.lgs. n. 148/2015.
Denominazione abbreviata DEB.INT.SAL.ORD.–A44.C11QUINQ-SEX DLG148/15-DIR
Validità e Movimentabilità 08/2022 - P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU24480
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o rentroito dei trattamenti di
integrazione salariale ordinaria per l’anno 2022 - articolo 44,
comma 11- quinquies del D.lgs. n. 148/2015
Denominazione abbreviata E.V.-REC.REINTR.CIGO-A44.C11-QUINQUIES DLGS148/145
Validità e Movimentabilità 08/2022 - S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24495
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o rentroito degli assegni di
integrazione salariale corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)-
articolo 44, comma 11- sexies del D.lgs. n. 148/2015
Denominazione abbreviata E.V.-REC.REINT.ASS.INT.ORD.FIS-A44.C11–SEXDL148/15
Validità e Movimentabilità 08/2022 - S
Tipo variazione I
Codice conto GAU24496
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o rentroito degli assegni di
integrazione salariale ordinaria corrisposti ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro iscritti ai Fondi di solidarietà -
articolo 44, comma 11- sexies del D.lgs. n. 148/2015
Denominazione abbreviata E.V.-REC.REINT.ASS.INT.ORD.F.SOL.A44.C11–SEXSDL148/15
Validità e Movimentabilità 08/2022 – S
Tipo variazione I
Codice conto GAU21479
Denominazione completa Contributo addizionale per i trattamenti di integrazione
salariale ordinaria dovuto dalle aziende, per l’anno 2022 – DM
- articolo 44, comma 11 - quinquies del D.lgs. n. 148/2015
Denominazione abbreviata CTR.ADD. INT.SAL.ORD.AZIENDE- A5 DLGS148/15-UNIEM
Validità e Movimentabilità 08/2022 – P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU21489
Denominazione completa Contributo addizionale per i trattamenti di integrazione
salariale ordinaria dovuto dalle aziende per l’anno 2022, DM
insoluto– articolo 44, comma 11 - quinquies del D.lgs. n.
148/2015.
Denominazione abbreviata CTR.ADD. INT.SAL.ORD.INSOLUTO-A5 DLGS148/15-UNIEM
Validità e Movimentabilità 08/2022 – P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU21481
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per gli assegni di
integrazione salariale dalle aziende iscritte ai FIS ex art.
29 del D.Lgs n. 148/2015 per l’anno 2022, DM - articolo
44, comma 11 - sexies del D.lgs. n. 148/2015.
Denominazione abbreviata CTR.ADD. ASS.INT.ORD.FIS. -ART.5,DLGS148/15-DM
Validità e Movimentabilità 08/2022 – P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU21491
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per gli assegni di
integrazione salariale dalle aziende iscritte ai FIS ex art.
29 del D.Lgs n. 148/2015 per l’anno 2022, DM Insoluto -
articolo 44, comma 11 - sexies del D.lgs. n. 148/2015.
Denominazione abbreviata CTR.ADD. ASS.INT.ORD.FIS.INSOL. -A5 DLGS148/15-DM
Validità e Movimentabilità 08/2022 – P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU21482
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto dalle aziende iscritte ai Fondi di
solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015,
per degli assegni di integrazione salariale, per l’anno 2022.
DM- articolo 44, comma 11 - sexies del D.lgs. n. 148/2015.
Denominazione abbreviata CTR.ADD. ASS.INT.ORD.F.SOL. -ART.5, DLGS148/15-DM
Validità e Movimentabilità 08/2022 – P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU21492
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto dalle aziende iscritte ai Fondi di
solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015,
per degli assegni di integrazione salariale, per l’anno 2022. DM
Insoluto- articolo 44, comma 11- sexies del D.lgs. n. 148/2015
Denominazione abbreviata CTR.ADD. ASS.INT.ORD F.SOL INSOL.A 5, DLGS148/15-DM
Validità e Movimentabilità 08/2022 – P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU00480
Denominazione completa Credito per la contribuzione addizionale dovuta per i
pagamenti erogati direttamente ai dipendenti delle aziende per
i trattamenti di integrazione salariale ordinaria, per l’anno
2022 – articolo 44, comma 11- quinquies del D.lgs. n.
148/2015- RACE
Denominazione abbreviata CRED.CTR.ADD.TRATT.INT.ORD.-A5 DLG148/15- RACE
Validità e Movimentabilità 08/2022 – P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU21480
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per i pagamenti erogati
direttamente ai dipendenti delle aziende per i trattamenti di
integrazione salariale ordinaria, per l’anno 2022 – articolo 44,
comma 11- sexies del D.lgs. n. 148/2015- RACE
Denominazione abbreviata CTR.ADD. TRATT.INT.ORD.- ART.5 DLGS148/15- RACE
Validità e Movimentabilità 08/2022 – P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU00495
Denominazione completa Credito per la contribuzione addizionale dovuta sugli assegni di
integrazione ordinaria, erogati direttamente a favore degli
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) ex articolo 29,
del D.lgs. n. 148/2015- articolo 44, comma 11- sexies del
D.lgs. n. 148/2015 RACE
Denominazione abbreviata CRED.CTR.ADD.ASS.INT.ORD.FIS.- ART.5 DLGS148/15 -RACE.
Validità e Movimentabilità 08/2022 – P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU21495
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per gli assegni di integrazione
ordinaria erogati direttamente a favore degli iscritti al Fondo di
integrazione salariale (FIS) ex articolo 29 per l’anno 2022 –
articolo 44, comma 11- sexies del D.lgs. n. 148/2015 RACE
Denominazione abbreviata CTR.ADD.ASS.INT.ORD.DIR.FIS- ART.5 DLGS148/15 - RACE
Validità e Movimentabilità 08/2022 – P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU00496
Denominazione completa Credito per la contribuzione addizionale sugli assegni di
integrazione ordinaria erogati direttamente agli iscritti dei
Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40, del D.lgs. n.
148/2015 per l’anno 2022 – articolo 44, comma 11- sexies del
D.lgs. n. 148/2015- RACE
Denominazione abbreviata CRED.CTR.ADD.ASS.INT.ORD.F.SOL.-A5DLGS148/15-RACE.
Validità e Movimentabilità 08/2022 – P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU21495
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento degli
assegni di integrazione ordinaria erogati direttamente agli
iscritti dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40, del
D.lgs. n. 148/2015 per l’anno 2022 – articolo 44, comma 11-
sexies del D.lgs. n. 148/2015- RACE.
Denominazione abbreviata CTR.ADD. ASS.INT.ORD. F.SOL.-ART. 5,DLGS148/15- RACE.
Validità e Movimentabilità 08/2022 – P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU32479
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di
integrazione salariale ordinaria corrisposti alle aziende, per
l’anno 2022 - articolo 44, comma 11 - quinquies del D.lgs. n.
148/2015.
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.CIGO-ART44 COMMA 11- QUINQUIES DL148/15
Validità e Movimentabilità 08/2022 -P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU32481
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di erogazione
degli assegni di integrazione salariale corrisposti ai dipendenti,
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), per riduzione o
sospensione temporanea dell’attività lavorativa, anno 2022 -
articolo 44, comma 11 - sexies, del D.lgs. n. 148/2015.
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.AIS FIS-ART44 COMMA 11- SEXIES DL148/15
Validità e Movimentabilità 08/2022 -P10
Tipo variazione I
Codice conto GAU32482
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di erogazione
degli assegni di integrazione salariale corrisposti ai dipendenti,
iscritti ai Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del
D.lgs. n. 148/2015, per riduzione o sospensione temporanea,
anno 2022 - articolo 44, comma 11 - sexies, del D.lgs. n.
148/2015
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.AIS FONDI BIL.-ART44 COMMA 11- SEXIES
DL148/15
Validità e Movimentabilità 08/2022 -P10
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