Contratto di espansione ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs n. 148/2015. Integrazione salariale straordinaria relativa alla riduzione oraria. Caratteristiche, disciplina e modalità di conguaglio. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Contratto di espansione ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs n. 148/2015. Integrazione salariale straordinaria relativa alla riduzione oraria. Caratteristiche, disciplina e modalità di conguaglio. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 03/09/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 98
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Contratto di espansione ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs n.
148/2015. Integrazione salariale straordinaria relativa alla riduzione
oraria. Caratteristiche, disciplina e modalità di conguaglio. Istruzioni
contabili. Variazione al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare vengono illustrati i profili normativi e operativi
inerenti all’intervento straordinario di integrazione salariale che supporta il
contratto di espansione previsto, in via sperimentale per il biennio 2019-
2020, dall’articolo 41 del D.lgs n. 148/2015.
INDICE
Premessa
1. Ambito di applicazione dell’intervento di Cigs
2. Natura e caratteristiche dell’intervento di Cigs
3. Durata del trattamento
4. Contributo addizionale
5. Termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni
6. Istruzioni operative
6.1 Codice evento su Sistema UNICO
6.2 Uso del CodiceEvento
6.3 “CIGS con Ticket”. Modalità di esposizione del conguaglio e di versamento del contributo
addizionale
7. Oneri di spesa e monitoraggio
8. Istruzioni contabili
Premessa
L’articolo 26-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha novellato l’articolo 41 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, introducendo nel nostro ordinamento, in via sperimentale per gli anni
2019-2020, il contratto di espansione.
Il nuovo istituto si rivolge alle imprese, con organico superiore alle 1.000 unità (già rientranti
nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), che si trovino
nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con
conseguenti modifiche dei processi aziendali necessari, per recepire e sviluppare attività
lavorative a contenuto più tecnico.
Per utilizzare il nuovo strumento contrattuale, le aziende devono avviare una procedura di
consultazione sindacale, secondo l’impianto previsto dall’articolo 24 del citato D.lgs n.
148/2015, finalizzato alla stipula del contratto di espansione; quest’ultimo dovrà, quindi,
essere sottoscritto in sede governativa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure con le
loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.
A sostegno del processo di sviluppo aziendale, il nuovo istituto contrattuale consente alle
imprese di immettere forze nuove nel proprio organico e, parallelamente, avviare un percorso
di riqualificazione del personale, finalizzato all’aggiornamento delle competenze individuali e
collettive.
In particolare, con riguardo al personale in forza - difficilmente utilizzabile in modo produttivo
in conseguenza dello sviluppo tecnologico avviato – le imprese hanno due opzioni:
- con i soggetti che si trovino a non più di 5 anni dalla pensione di vecchiaia o da quella
anticipata e che hanno maturato il requisito minimo contributivo, è possibile concordare
un’uscita anticipata dall’azienda, attraverso la risoluzione dei rapporti di lavoro. Si ricorda che
per tali fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto al
versamento del c.d. ticket di licenziamento, di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28
giugno 2012, n. 92 (cfr. la circolare n. 40/2020);
- per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico di cui sopra, al fine di
garantire loro un’adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento
delle loro competenze professionali, l’impresa può procedere a riduzioni orarie tutelabili
attraverso il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.
Con le circolari n. 16/2019 e n. 18/2019, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha
fornito le prime indicazioni operative in merito all’istituto in argomento.
Avuto riguardo al quadro normativo sopra descritto e in relazione alle attività connesse
all’erogazione del trattamento di integrazione salariale conseguente alle riduzioni orarie, l’INPS
ha sottoposto all’attenzione del citato Ministero alcuni aspetti del nuovo istituto, al fine di
pervenire a una più approfondita valutazione che, con particolare riguardo alla natura e alle
caratteristiche dell’intervento di Cigs, fosse utile a consentire una corretta gestione della
misura.
Con la presente circolare, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
si illustrano i profili normativi e operativi inerenti all’intervento straordinario di integrazione
salariali che supporta il contratto di espansione.
Con separata circolare verrà, invece, trattata la disciplina dell’indennità mensile di cui al
comma 5 del citato articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
1. Ambito di applicazione dell’intervento di Cigs
Come anticipato, il nuovo istituto contrattuale si rivolge alle imprese, con organico superiore
alle 1.000 unità, rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 del
D.lgs n. 148/2015, che - nell’ambito delle attività di reindustrializzazione e riorganizzazione
con modifica strutturale dei processi aziendali finalizzati allo sviluppo tecnologico, nonché a un
più razionale impiego delle competenze professionali in organico e, in ogni caso, prevedendo
l’assunzione di nuove professionalità - avviano una procedura di consultazione per la stipula in
sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e con le associazioni sindacali (o RSU/RSA).
Ai fini della determinazione del requisito occupazionale, si richiamano le indicazioni di cui
all’articolo 20, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, riferendosi ai lavoratori occupati mediamente
nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di intervento di integrazione
salariale. Il numero dei lavoratori in organico riguarda la singola impresa, anche se articolata
in più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale, e non i gruppi di imprese o i
raggruppamenti temporanei di imprese (RTI).
Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori
di qualunque qualifica con esclusione dei lavoratori somministrati, dei tirocinanti e degli
stagisti.
Per il computo dei lavoratori assunti con contratto a termine si applicano le disposizioni
contenute al punto n. 2 della circolare n. 24/2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali.
Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. gravidanza) è escluso dal computo dei
dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore;
ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.
Nel determinare la media occupazionale devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi
di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito,
analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività,
se inferiori al semestre.
2. Natura e caratteristiche dell’intervento di Cigs
In merito alla natura dell’intervento di Cigs, si precisa che lo stesso è riconducibile alla causale
della riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 148/2015.
In tale direzione va, infatti, la disposizione contenuta al comma 8 dell’articolo 41 che, ai fini
dei criteri da seguire per il recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti nelle riduzioni orarie
e nella formazione, richiama espressamente le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1,
lettera f), del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033.
Riguardo alla regolamentazione della Cigs connessa al contratto di espansione, va rilevato che
motivazioni di ordine logico e sistematico portano ad affermare che il trattamento di cui
trattasi deve essere, in linea generale, ricondotto nell’alveo delle disposizioni sulle integrazioni
salariali straordinarie declinate dal menzionato D.lgs n. 148/2015, sempre che le stesse non
siano espressamente derogate da specifiche previsioni contenute nell’articolo 41 o non si
pongano in contrasto logico con le finalità del nuovo istituto contrattuale.
In conseguenza dell’attrazione delle disposizioni del citato articolo 41 nel Capo III del Titolo I
del D.lgs n. 148/2015, va rilevato che devono ritenersi applicabili le regole che governano la
Cigs, con particolare riferimento ai lavoratori beneficiari nonché all’applicazione del contributo
addizionale e della operatività del termine decadenziale per il pagamento dei trattamenti di cui
rispettivamente agli articoli 1, 5 e 7 del D.lgs n. 148/2015.
Con riferimento ai lavoratori destinatari, restano quindi esclusi dall’intervento di Cigs:
i dirigenti;
i lavoratori a domicilio;
gli apprendisti con contratto differente da quello di tipo professionalizzante.
Inoltre, ai fini dell’accesso alla misura, si precisa che i lavoratori devono possedere, presso
l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di
almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi
dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa
subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è
stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
3. Durata del trattamento
Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 41 del D.lgs n. 148/2015, l'intervento
straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18
mesi, anche non continuativi, che - in deroga a limiti di durata complessivi e specifici stabiliti
dagli articoli 4 e 22 del medesimo decreto legislativo – non è conteggiabile nel quinquennio di
riferimento.
4. Contributo addizionale
L’integrazione straordinaria connessa al contratto di espansione soggiace all’obbligo di
versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.
A tal fine, si ricorda che detta contribuzione è articolata in misura progressiva pari a:
9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti
all’interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane
in un quinquennio mobile;
12% oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.
Pertanto, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione
dell’integrazione salariale, l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato
sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.
Inoltre, si precisa che il periodo di integrazione salariale di cui al comma 7 dell’articolo 41 –
seppure in deroga ai limiti di durata della cassa di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015
– potendosi collocare a pieno titolo nel sistema delineato dal citato decreto legislativo, rileva ai
fini della determinazione dell’aliquota contributiva del contributo addizionale nel caso in cui
l’azienda sia autorizzata a fruire di altri periodi di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria nel quinquennio mobile.
Come già evidenziato nell’ambito delle circolari n. 199/2016 e n. 9/2017, qualora il
superamento dei limiti di durata in corrispondenza dei quali scatta l’incremento delle aliquote
contributive si verifichi nel corso del mese, le aziende saranno tenute a versare la
contribuzione addizionale secondo la maggior aliquota a partire dal mese successivo a quello
in cui si è verificato il superamento di detti limiti. Ciò vale anche nel caso in cui il superamento
dei citati limitati avvenga per effetto di più autorizzazioni nell’ambito dello stesso mese.
Per la determinazione della retribuzione persa, da utilizzare a base di calcolo del contributo
addizionale, si rimanda a quanto precisato con la circolare n. 9/2017.
5. Termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni
Come già accennato, alle integrazioni salariali di cui al comma 7 dell’articolo 41 del D.lgs n.
148/2015 si applica il termine di decadenza previsto dall’articolo 7, commi 2 e 3, del medesimo
decreto legislativo.
Pertanto, le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto
ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo all’atto dell’assolvimento degli obblighi di
contribuzione obbligatoria, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in
corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di
concessione, se successivo. Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la
denuncia Uniemens generi un saldo a credito per l’azienda.
6. Istruzioni operative
6.1 Codice evento su Sistema UNICO
Ai fini del pagamento delle prestazioni e del monitoraggio delle stesse, in “Sistema UNICO”,
nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente apposito codice evento:
190 – CONT. SOLID. ESPANSIVI ART. 41 C3 (SOST. DA CONT. DI ESPANSIONE EX L. 58/19)
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la
liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “190”, con emissione
dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
6.2 Uso del CodiceEvento
Per tutti gli eventi di Cigs – di cui all’articolo 41 del D.lgs n. 148/2015 (contratto di
espansione) - gestiti con il sistema del “Ticket”, le aziende dovranno indicare il codice evento
“CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”), sia in caso di Cassa
Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione, e dovrà
essere altresì indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>.
6.3 “CIGS con Ticket”. Modalità di esposizione del conguaglio e di versamento del
contributo addizionale
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova
istituzione “L046”, avente il significato di “Conguaglio CIGS per aziende art. 41 D.lgs. n.
148/2015 (contratto espansione)”, nell’elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/
<CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/
<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento
<CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.
Per quanto riguarda l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori
di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E602”, avente il significato di “Ctr. Addizionale
CIG Straordinaria D.lgs 148/2015 art. 41 (contratto espansione)”, presente nell’elemento
<CongCIGSCausAdd> di
<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSADebito>.
7. Oneri di spesa e monitoraggio
Il trattamento di integrazione salariale erogato in riferimento alle riduzioni orarie previste (art.
41, comma 7) è riconosciuto entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020.
Nell’attività di monitoraggio sul rispetto dei limiti di spesa complessivi, che è affidata
all’Istituto, si deve computare anche l’onere della contribuzione figurativa.
8. Istruzioni contabili
Gli oneri relativi alle prestazioni a carico dello Stato, disciplinate dall'articolo 41, commi 3, 6 e
7, del decreto legislativo n. 148/2015, come modificato dall'articolo 26-quater del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del
salario (GAU).
Ai fini della rilevazione contabile della prestazione in oggetto, con riferimento al nuovo codice
evento “190”, secondo le modalità indicate al paragrafo 6.1, si istituisce il seguente conto:
- GAU30237 per rilevare i trattamenti di integrazione salariale straordinaria derivanti da
contratti di espansione, corrisposti direttamente ai beneficiari - art. 41, commi 3, 6 e 7 del
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
La contabilizzazione delle prestazioni in oggetto, disposte con la procedura automatizzata dei
pagamenti accentrati, avverrà secondo le consuete modalità mediante il conto di interferenza
GPA55170.
La rilevazione del debito, legato ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, sarà
rilevato al conto già esistente GAU10029.
Le prestazioni non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate, sempre
tramite la procedura automatizzata, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, al codice di
bilancio esistente “03074” – Somme non riscosse dai beneficiari-prestazioni diverse a sostegno
del reddito – GA (Gestione Assistenziale).
Per il recupero di eventuali prestazioni erogate indebitamente si istituisce il seguente conto:
- GAU24237 per il recupero e il reintroito dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria
derivanti da contratti di espansione - art. 41, commi 3, 6 e 7 del Decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
A tale conto verrà abbinato il codice di bilancio già in uso “1094” - Indebiti relativi a
prestazioni diverse a sostegno del reddito - GAU, mediante la procedura di “Recupero crediti
per prestazioni”.
Le partite che a fine esercizio risultino ancora da definire saranno imputate al conto già
istituito GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla
procedura “Recupero indebiti” (RI).
I crediti per le prestazioni divenute inesigibili e contabilizzate al conto GPA00069 saranno
abbinate allo stesso codice di bilancio “1094”.
Gli oneri per le prestazioni anticipate dai datori di lavoro ai loro dipendenti e recuperate
tramite il sistema del conguaglio dei contributi saranno rilevati al seguente conto di nuova
istituzione:
- GAU30217 per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria derivanti da contratti di
espansione, corrisposti ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di
denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 41, commi 3, 6 e 7 del Decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, da abbinare al codice elemento “L046”, avente il significato di “Conguaglio CIGS
per aziende art. 41 D.lgs n. 148/2015 (contratto espansione)”.
Per quanto dovuto dalle aziende a titolo di contribuzione addizionale l’evidenza degli importi
esposti con il codice causale di nuova istituzione “E602” avente il significato di “Ctr.
Addizionale CIG Straordinaria D.lgs n. 148/2015 art. 41 (contratto espansione)”, consentirà
alla procedura di ripartizione di provvedere ad attribuire gli importi al conto di nuova
istituzione:
- GAU21187 per rilevare il contributo addizionale sull’integrazione salariale straordinaria
derivanti da contratti di espansione, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento
con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - art. 41, c. 3,6,7 del Decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
Gli oneri per la contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione della cassa
integrazione guadagni in parola, con onere a carico dello Stato, sono da attribuire al seguente
conto (sezione Dare):
- GAU32217 onere per la contribuzione figurativa relativa ai periodi di fruizione della CIG
straordinaria derivante da contratti di espansione - art. 41, commi 3,6,7 del Decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148.
Tale conto avrà come contropartita (sezione Avere) i conti già in uso della serie *22XXX delle
casse pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU30237
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale straordinaria
derivanti da contratti di espansione, corrisposti
direttamente ai beneficiari - art. 41, commi 3, 6 e 7
del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Denominazione abbreviata CIGS CONTR.ESP.-ART.41 DLGS 148/2015-PAG.DIR.
Tipo variazione I
Codice conto GAU24237
Denominazione completa Entrate varie – Recupero e/o rentroito dei
trattamenti di integrazione salariale straordinaria
derivanti da contratti di espansione - art. 41, commi
3, 6 e 7 del Decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148
Denominazione abbreviata REC/REN.CIGS CONTR.ESP.-ART.41 DLGS 148/2015
Tipo variazione I
Codice conto GAU30217
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale straordinaria
derivanti da contratti di espansione, corrisposti ai
dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con
il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 41,
commi 3, 6 e 7 del Decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148
Denominazione abbreviata CIGS CONTR.ESPANS.-ART.41 DLGS 148/2015-DM
Tipo variazione I
Codice conto GAU21187
Denominazione completa Contributo addizionale sulle integrazioni salariali
straordinarie derivanti da contratti di espansione,
dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al
versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio
1969 - art.41, c. 3,6,7 del D.Lgs 148/2015
Denominazione abbreviata CTR ADD SU CIGS-ART.41 DLGS 148/2015-DM
Tipo variazione I
Codice conto GAU32217
Denominazione completa Onere per la contribuzione figurativa relativa ai
periodi di fruizione della CIG straordinaria derivante
da contratti di espansione - art. 41, commi 3,6,7 del
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Denominazione abbreviata ON.COP.FIG.CIGS CON.ESP.-ART.41 DLGS 148/2015
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