Circolare
In vigore
Circolare 160/2019
Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all’articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160 del 2019 – Articolo 67-bis del decreto-legge n. 73 del 2021
Riferimento normativo
Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all’articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160 del 2019 – Articolo 67-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 1 /E
Direzione Centrale Coordinamento Normativo
Roma, 7 gennaio 2022
OGGETTO: Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui
all’articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160 del 2019 – Articolo
67-bis del decreto-legge n. 73 del 2021
INDICE
PREMESSA ........................................................................................................................................ 3
1. Il canone unico patrimoniale .................................................................................................. 3
2. Credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari per il pagamento del
canone ....................................................................................................................................... 5
2.1. Ambito soggettivo ..................................................................................................................... 5
2.2. Requisiti per ottenere il beneficio ............................................................................................ 6
2.3. Ammontare del credito d’imposta ............................................................................................ 7
2.4. Rilevanza del credito d’imposta ............................................................................................... 8
2.5. Utilizzo ...................................................................................................................................... 9
2.6. Rispetto del limite “de minimis” ............................................................................................ 11
2
3
PREMESSA
L’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto Sostegni-bis, a seguire
“Decreto”)1 – in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19
e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o
aperte al pubblico – ha introdotto un credito d’imposta per il pagamento del canone
patrimoniale di cui all’articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(a seguire “legge di bilancio 2020”), dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot.
n. 295258 – adottato ai sensi del comma 2 del citato articolo 67-bis del Decreto – sono state
stabilite le modalità attuative per fruire del credito d’imposta e per assicurare il rispetto del
limite di spesa di 20 milioni di euro previsto dal precedente comma 1. È stato, inoltre,
approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia
delle entrate per beneficiare del credito d’imposta.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti sulle modalità di fruizione del
citato credito d’imposta.
1. Il canone unico patrimoniale
Ai sensi dell’articolo 1, commi 816 e seguenti della legge di bilancio 2020, il
“canone unico patrimoniale” (a seguire “canone”), vale a dire il canone di concessione,
1 Il citato articolo 67-bis del Decreto prevede che:
«1. Per l’anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di
assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque da
tali luoghi percepibile, è concesso un credito d’imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di
impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni
pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse
dalle insegne di esercizio, come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d’imposta di cui al primo periodo è attribuito in misura
proporzionale all’importo dovuto dai soggetti ivi indicati, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni del comma
1 per la fruizione del credito d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4. Il presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»».
4
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è stato introdotto a decorrere dal 1° gennaio
2021 in favore degli enti locali (comuni, province e città metropolitane)2.
Tale canone sostituisce:
la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
(ICPDPA);
il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei
comuni e delle province.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio
previsto da disposizioni normative primarie, dai regolamenti comunali e provinciali, fatti
salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, ed è disciplinato dai regolamenti degli enti
locali, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi
sostituiti, ferma restando la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Il presupposto del canone è:
l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati
su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni
privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio
comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in
mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari
in maniera abusiva.
La tariffa standard può essere annua o, nel caso in cui l’occupazione o la diffusione
di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare, giornaliera. I
mezzi pubblicitari, infatti, possono essere autorizzati o concessi da parte degli enti locali di
2 Sul canone unico patrimoniale cfr. la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento delle
finanze del 18 dicembre 2020, n. 9/DF, e la risoluzione del 28 luglio 2021, n. 6/DF.
5
norma per periodi pluriennali quando si tratta di impianti definiti permanenti oppure per un
singolo anno o soltanto per alcuni mesi o giorni se si tratta di impianti legati ad una
specifica attività (ad esempio il rifacimento di una facciata di un edificio) oppure se si tratta
di singoli eventi.
In particolare, per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in
base alla superficie complessiva del mezzo, calcolata in metri quadrati, indipendentemente
dal tipo e dal numero dei messaggi.
Si precisa che, in virtù del fatto che l’articolo 67-bis del Decreto individua come
soggetti beneficiari del credito di imposta i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi
a soggetti privati, detto beneficio non spetta ai soggetti che effettuano la pubblicità
all’esterno di veicoli, in quanto i veicoli non sono configurabili come impianti pubblicitari.
Il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti locali contestualmente al
rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei
messaggi pubblicitari. Laddove il regolamento comunale o provinciale lo consenta, nelle
ipotesi particolari in cui l’importo del canone superi determinati ammontari, il versamento
può essere frazionato, il più delle volte in rate trimestrali, da corrispondersi entro il termine
di scadenza della concessione o dell’autorizzazione.
In assenza di un’apposita disciplina regolamentare, l’ente locale, su richiesta del
debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di
settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e
obiettiva difficoltà e secondo lo schema previsto dall’articolo 1, comma 796, della legge di
bilancio 2020.
2. Credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari per il
pagamento del canone
2.1. Ambito soggettivo
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 67-bis del Decreto, il credito d’imposta per il
pagamento del canone è previsto in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o
concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni
pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di
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immagini.
Il credito d’imposta non si applica, tuttavia, alle “insegne di esercizio”, come definite
dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, secondo il quale «Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in
caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e
supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si
riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria
che per luce indiretta».
2.2. Requisiti per ottenere il beneficio
Ai sensi dell’articolo 67-bis, comma 1, ultimo periodo, del Decreto, il «credito
d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto dai soggetti ivi indicati,
nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non
superiore a sei mesi».
Al riguardo si evidenzia che per importo «dovuto» a titolo di canone deve essere
preso in considerazione non il canone astrattamente dovuto dal contribuente, ma quello in
concreto dallo stesso versato (nel rispetto delle modalità previste dal regolamento dell’ente
locale creditore) e relativo all’anno 2021. Si tiene conto anche del versamento, relativo
all’anno 2021, eventualmente assolto mediante compensazione, qualora il regolamento
dell’ente locale creditore lo consenta, nel rispetto delle modalità ivi previste.
Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta – considerato che l’obiettivo del
Decreto è quello di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree
pubbliche o aperte al pubblico – si ritiene ammissibile anche il versamento del canone per il
2021 effettuato tardivamente – purché comprensivo di interessi e sanzioni – ma comunque
entro la data di presentazione della comunicazione descritta al paragrafo 2.3. In tal caso, ai
fini del riconoscimento del credito, rileva solo l’importo versato a titolo di canone e non
anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.
Inoltre, con riferimento alla condizione relativa all’attribuzione del credito d’imposta
in esame «in misura proporzionale all’importo dovuto… a titolo di canone patrimoniale di
7
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria… per la diffusione di messaggi
pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi», si evidenzia che tale credito
d’imposta è riconosciuto, in proporzione al canone versato relativamente all’anno 2021, per
un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi3.
Più precisamente, nel caso in cui il canone, riferito ad ogni singola concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sia stato versato per un periodo superiore a 6
mesi, l’importo va parametrato ai 6 mesi e, quindi, va calcolato dividendo l’importo versato
per il numero dei mesi del 2021 cui si riferisce il canone e moltiplicando il risultato ottenuto
per 6.
Ad esempio, nel caso in cui i soggetti passivi abbiano versato il canone:
per 4 mesi dell’anno 2021, rileva l’intero importo;
per 8 mesi dell’anno 2021, rileva l’importo pari al canone versato diviso per 8 e
moltiplicato per 6;
per l’intero anno 2021, rileva l’importo pari al canone versato diviso per 12 e
moltiplicato per 6.
Va da sé che, nel caso in cui il periodo superiore a 6 mesi di versamento del canone
non comprenda mesi interi, tale calcolo deve essere effettuato con riferimento al numero dei
giorni a cui si riferisce il canone.
Resta comunque fermo quanto precisato nel successivo paragrafo 2.6 in tema di
rispetto del limite de minimis.
2.3. Ammontare del credito d’imposta
Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 67-bis del Decreto, il credito
d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto (rectius versato), con
riferimento all’anno 2021, a titolo di canone.
A tal fine, con il citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
295258 del 2021 è stato previsto che i soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al
credito d’imposta comunicano dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, direttamente o
3 Nelle istruzioni relative al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in esame, allegato al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 295258 del 2021, viene precisato che “deve essere
indicato l’importo dovuto, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di
messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi”. Ne deriva che nel campo “Canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” va inserito l’importo parametrato ai 6 mesi.
8
tramite un incaricato abilitato, l’importo versato a titolo di canone per l’anno 2021,
esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle
entrate, nel rispetto delle specifiche tecniche allegate allo stesso provvedimento4.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, pari a 20 milioni di euro, previsto dal comma 1
dell’articolo 67-bis del Decreto, il citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate prot. n. 295258 del 20215 stabilisce che l’ammontare massimo del credito d’imposta
fruibile è pari all’importo dovuto (rectius versato) relativamente all’anno 2021, a titolo di
canone, indicato nella comunicazione, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con
successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 21
marzo 2022.
Detta percentuale è ottenuta rapportando il predetto limite complessivo di spesa
all’ammontare complessivo degli importi dovuti (rectius versati) per l’anno 2021, a titolo di
canone patrimoniale indicati nelle comunicazioni presentate.
Nel caso in cui il predetto ammontare complessivo risulti inferiore al limite di spesa,
la percentuale è pari al 100 per cento.
2.4. Rilevanza del credito d’imposta
L’articolo 67-bis del Decreto non fornisce indicazioni in merito al regime fiscale
applicabile al credito d’imposta in argomento.
Al riguardo, occorre considerare che l’articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (c.d.
Decreto Ristori), prevede che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via
eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli
esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle
modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o
4 Le quali prevedono, inter alia, che il soggetto beneficiario del credito d’imposta non deve risultare deceduto (se
persona fisica) ovvero cessato (se persona non fisica) alla data di presentazione della comunicazione.
Gli stessi termini e le stesse modalità sono previsti:
• per l’invio di un nuovo modello che sostituisce integralmente il precedente o
• per presentare la rinuncia al credito già richiesto.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa
in carico oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del
soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Al Centro operativo servizi fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione
della comunicazione.
5 Cfr. punto 4.2 del citato provvedimento.
9
professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Per quanto sopra considerato, avuto riguardo alla ratio sottesa all’articolo 67-bis del
Decreto (i.e., sostegno alla ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree
pubbliche o aperte al pubblico nel periodo di emergenza epidemiologica) e alle
caratteristiche dell’agevolazione in esame, il credito d’imposta risulta riconducibile agli
aiuti «erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»
con la conseguenza che lo stesso per i soggetti di cui al citato articolo 10-bis:
non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui
redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali nonché alla
formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di
impresa ai sensi dell’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti
negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi
dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.
2.5. Utilizzo
Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di
spesa, fissato dal comma 1 dell’articolo 67-bis del Decreto in 20 milioni di euro per l’anno
2021, al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del predetto
limite, il citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 295258 del
2021 dispone che “il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a
partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al
punto 4.2” con il quale è resa nota la misura percentuale del credito d’imposta in parola6.
6 Cfr. punto 5.1 del citato provvedimento.
10
Con riferimento alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta
fruibile sia superiore a 150.000 euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste
dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione). In tali ipotesi, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione
all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non può essere
chiesto a rimborso.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione:
il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi
disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento;
nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore
all’ammontare massimo consentito, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il
relativo modello F24 è scartato; lo scarto è comunicato al soggetto che ha
trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, con successiva risoluzione dell’Agenzia
delle entrate sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la
compilazione del modello F24.
Relativamente ai limiti di utilizzo è il caso di precisare che, in assenza di una
contraria previsione da parte della norma istitutiva, il credito soggiace al limite di fruizione
annuale, pari a 250.000 euro, applicabile ai crediti di imposta agevolativi in base all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Quanto al coordinamento di tale limite con quello generale alle compensazioni
previsto dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 3887, si confermano i chiarimenti
resi con la risoluzione del 3 aprile 2008, n. 9/DF, secondo cui “... qualora in un determinato
anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il limite
generale …, sarà possibile utilizzare i crediti d’imposta in questione anche oltre lo specifico
limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale ...”.
7 L’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dispone che «A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite
previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro».
11
Peraltro si ricorda che il limite di cui al citato articolo 34 della legge n. 388 del 2000
non riguarda i crediti di imposta derivanti dall’applicazione di discipline agevolative
sovvenzionali, consistenti – come nel caso de quo – nell’erogazione di contributi pubblici
sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi (cfr. ex multis circolare
del 18 settembre 1998, n. 219, e risoluzione del 24 maggio 1999, n. 86/E).
Tenuto conto, infine, che l’articolo 67-bis del Decreto non fissa un termine ultimo
per l’utilizzo del credito d’imposta in parola, si ritiene che nelle ipotesi in cui lo stesso non
sia fruito, in tutto o in parte, l’ammontare residuo possa essere fruito secondo le ordinarie
modalità di utilizzo del credito.
2.6. Rispetto del limite “de minimis”
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 67-bis del Decreto, l’agevolazione trova
applicazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento della
Commissione europea del 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) agli aiuti «de
minimis»8.
Al riguardo, si ricorda che per “aiuti de minimis” (o “aiuti di importanza minore”) si
intendono i sussidi e gli interventi pubblici, sotto qualsiasi forma, diretti ad alleviare gli
oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa9 i quali, non superando l’importo
prestabilito in un determinato periodo di tempo, non hanno alcun potenziale effetto sulla
concorrenza e sugli scambi tra Stati membri di talché la loro concessione non è soggetta
all’obbligo di notifica alla Commissione europea previsto dall’articolo 108, par. 3, del
TFUE.
Sulla base di quanto previsto, in particolare, dall’articolo 3, par. 2, del citato
regolamento, l’importo degli aiuti concessi a titolo de minimis ad una impresa unica10 non
8 La cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2023 dall’articolo 1 del regolamento (UE) della Commissione del 2
luglio 2020, n. 2020/972.
9 La nozione di impresa, ai fini della normativa europea in materia di concorrenza, è molto ampia e comprende qualsiasi
entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dalla sua natura giuridica, dalle sue modalità di finanziamento
(pubblico o privato), dalla presenza di un fine di lucro.
10 Ai sensi dell’articolo 2, par. 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, più imprese sono considerate “impresa unica”
quando:
a) un’impresa detenga la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa abbia il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
12
può superare i 200.000 euro11 nell’arco di tre esercizi finanziari, da intendersi come “periodi
d’imposta” rilevanti in conformità alle disposizioni vigenti in materia fiscale in ciascuno
degli Stati membri.
Con riferimento al rispetto del limite de minimis, nel citato provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 295258 del 2021, al punto 4.3, viene specificato
che “se l’importo teoricamente spettante del credito d’imposta, calcolato secondo quanto
disposto al punto 4.1, unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi del
regolamento … “de minimis”, determina il superamento dei limiti massimi ivi previsti, nella
Comunicazione va riportato l’importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto
dei predetti limiti. In tal caso, ai fini del calcolo della percentuale di cui al punto 4.2,
secondo periodo, si tiene conto di tale minor importo e l’ammontare massimo del credito
d’imposta fruibile è pari al credito rideterminato moltiplicato per la suddetta percentuale”,
che sarà resa nota entro il 21 marzo 2022.
Nell’ipotesi in cui l’impresa interessata al credito d’imposta de quo benefici di altri
aiuti de minimis, prima di inviare la Comunicazione, occorre, quindi, verificare se l’importo
di tali aiuti sommato all’agevolazione in esame non ecceda la soglia de minimis.
In caso di superamento, l’importo del canone parametrato ai sei mesi (che coincide
con il credito d’imposta teoricamente spettante) va corrispondentemente ridotto in modo da
garantire che il complesso delle misure riconosciute in de minimis non ecceda i 200.000
euro.
L’importo così rideterminato va indicato nel campo “Canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” del modello di Comunicazione e
rappresenta la base di commisurazione a cui applicare la percentuale che verrà resa nota
entro il 21 marzo 2022.
c) un’impresa abbia il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso
con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlli da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o
soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese
sono anch’esse considerate un’impresa unica.
11 Tale soglia è ridotta a 100.000 euro per i soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, i
quali non possono utilizzare aiuti de minimis per l’acquisto di veicoli destinati a tale trasporto.
13
***
Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati
con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli
uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
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