Circolare
In vigore
Circolare 388/2000
Credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Omesso o tardivo invio del modello CVS
Riferimento normativo
Credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Omesso o tardivo invio del modello CVS - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 55 /E
Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso
Roma, 23 dicembre 2009
OGGETTO: Credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di
cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Omesso o
tardivo invio del modello CVS
2
INDICE
1. Premessa.........................................................................................................3
2. La disciplina normativa................................................................................4
3. Le pronunce della Corte costituzionale.......................................................5
4. La giurisprudenza di legittimità..................................................................7
3
1. Premessa
Nell’ambito dell’attività di rilevazione ed esame dei motivi per i quali più
frequentemente vengono presentati ricorsi alle Commissioni tributarie, di cui agli
articoli 37 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ed all’articolo 6
del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, è emersa la questione relativa
agli effetti derivanti dall’omesso o tardivo invio del modello (c.d. CVS) ai fini
della spettanza del credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate,
previsto dall’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Nella specie, il contenzioso scaturisce dall’impugnazione degli atti di
recupero dei predetti crediti di imposta, emessi sul presupposto che l’omesso o il
ritardato invio del modello CVS, contenente i dati occorrenti per la ricognizione
degli investimenti effettuati, comporti la decadenza dalla citata agevolazione, ai
sensi dell’articolo 62, comma 1, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(finanziaria 2003).
In proposito si osserva che l’articolo 62, comma 1, lett. a), della legge n.
289 del 2002, nella parte in cui stabilisce il termine ultimo entro cui effettuare, a
pena di decadenza dall’agevolazione, la comunicazione dei dati relativi alla
fruizione del credito di imposta previsto dalla legge n. 388 del 2000, ha superato
più volte il vaglio di legittimità costituzionale (cfr. ordinanze della Corte
costituzionale n. 124 del 24 marzo 2006, n. 180 del 7 giugno 2007 e n. 185 del 26
giugno 2009).
Inoltre, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato un indirizzo
favorevole all’Amministrazione finanziaria, che conferma la decadenza dal
diritto al credito di imposta di cui all’art. 8 della legge n. 388 del 2000 in caso di
omessa o ritardata presentazione del modello CVS (cfr. sentenze della Corte di
cassazione n. 3578 del 13 febbraio 2009 e n. 19627 dell’11 settembre 2009).
4
La presente circolare opera una ricognizione dei principi affermati dalla
recente giurisprudenza, ai fini della prosecuzione dei giudizi in materia.
2. La disciplina normativa
L’articolo 8 della legge n. 388 del 2000 ha previsto l’agevolazione per gli
investimenti nelle aree svantaggiate, consistente in un credito di imposta che, in
base al comma 5 del medesimo articolo 8, è “utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere
dalla data di sostenimento dei costi”.
Successivamente il legislatore, allo scopo “di assicurare una corretta
applicazione delle disposizioni in materia di agevolazione per gli investimenti
nelle aree svantaggiate …, nonché di favorire la prevenzione dei comportamenti
elusivi, di acquisire all’amministrazione i dati necessari per adeguati
monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni
utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta”, ha stabilito a
carico dei beneficiari dell’agevolazione una serie di adempimenti, individuati
dall’articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253.
In particolare, il comma 1, lett. a), dell’articolo 1 del DL n. 253 del 2002
ha stabilito che “i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo
anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 comunicano all’Agenzia delle entrate,
a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati
occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati … Tali dati sono
stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il
quale è altresì approvato il modello di comunicazione e stabilito il termine per la
sua effettuazione, comunque non successivo al 31 gennaio 2003”.
5
A seguito della mancata conversione del citato DL n. 253 del 2002, il
comma 7 dell’articolo 62 della legge n. 289 del 2002 ha espressamente abrogato
lo stesso articolo 1 del DL n. 253 del 2002, facendone, tuttavia, salvi gli effetti.
Peraltro, la disposizione contenuta nel comma 1, lett. a), dell’articolo 1 del
DL n. 253 del 2002 è stata integralmente trasfusa nel comma 1, lett. a),
dell’articolo 62 della legge n. 289 del 2002, fatta eccezione per il termine ultimo
entro cui effettuare la comunicazione, rifissato al 28 febbraio 2003.
Pertanto, la scadenza del termine per la comunicazione dei dati
all’Agenzia delle entrate, inizialmente fissata al 31 gennaio 2003, è stata
sostanzialmente differita al 28 febbraio 2003, in forza dell’articolo 62, commi 1 e
7 della legge n. 289 del 2002.
Infine, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
24 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2003, è stato approvato il ‘modello CVS’, “relativo
alla comunicazione di cui all’art. 62, comma 1, lett. a) della legge 27 dicembre
2002, n. 289, concernente i dati relativi agli investimenti agevolati effettuati
nelle aree svantaggiate da parte dei soggetti che hanno conseguito
anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 il diritto al contributo previsto
dall’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”; inoltre, con il predetto
provvedimento è stato stabilito che “Le comunicazioni sono presentate, a pena
del disconoscimento del beneficio, in via telematica all’Agenzia delle Entrate dal
31 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003”.
3. Le pronunce della Corte costituzionale
Come anticipato in premessa, la Corte costituzionale ha più volte fugato i
dubbi di costituzionalità dell’articolo 62, comma 1, lett. a), della legge n. 289 del
2002, nella parte in cui prevede il termine entro cui effettuare, a pena di
6
decadenza dall’agevolazione, la comunicazione dei dati relativi alla fruizione dei
crediti di imposta di cui alla legge n. 388 del 2000.
Più specificamente, con l’ordinanza n. 124 del 2006, la Consulta ha
dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
della sopra citata disposizione, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, sul
motivo che “la norma censurata non dispone per il passato, ma fissa per il
futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di ‘decadenza dal contributo’,
a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un contributo già
conseguito”. In tale occasione, la Corte costituzionale ha avuto modo di
affermare, tra l’altro, che “non è irragionevole che il mancato rispetto del
termine fissato per la comunicazione dei dati stessi sia sanzionato,
indipendentemente dall’effettiva sussistenza dei requisiti per fruire
dell’agevolazione, con la ‘decadenza dal contributo’ automaticamente
conseguito”, in quanto “tale sanzione è diretta a garantire il rilevante interesse
pubblico all’immediata disponibilità dei dati non ricavabili dalla dichiarazione
dei redditi all’epoca presentata, ma necessari allo svolgimento sia di uniformi ed
organiche politiche di incentivazione, sia di più agevoli e solleciti controlli sulla
spettanza del contributo”.
Successivamente, con l’ordinanza n. 180 del 2007, la Consulta ha
confermato la legittimità della norma in parola sia in riferimento all’articolo 24
della Costituzione - sul presupposto che il termine fissato dall’articolo 62 della
legge n. 289 del 2002, non avendo natura processuale, è estraneo all’ambito di
tutela del diritto di difesa - sia in riferimento all’articolo 97 della Costituzione, in
ragione della già accertata natura irretroattiva della norma censurata.
Infine, con l’ordinanza n. 185 del 2009, la Corte costituzionale si è
nuovamente espressa in favore della legittimità costituzionale dell’articolo 62
della legge n. 289 del 2002, osservando, tra l’altro, che “la sollecita acquisizione
di dati esaurienti assume una speciale importanza in relazione alle imprese che
hanno già conseguito in via automatica il contributo … che … avevano fornito
7
all’amministrazione finanziaria, con la dichiarazione dei redditi, soltanto quei
pochi dati richiesti all’epoca per far valere il credito di imposta; con la
conseguenza che esse potevano essere assoggettate solo agli eventuali controlli
della dichiarazione previsti in via ordinaria”.
4. La giurisprudenza di legittimità
La Corte di cassazione ha più volte affermato che, in caso di omessa o
tardiva presentazione del modello CVS contenente i dati relativi all’investimento
effettuato, si verifica la decadenza dal beneficio di cui all’articolo 8 della legge n.
388 del 2000.
In particolare, con la sentenza n. 3578 del 13 febbraio 2009, la Suprema
Corte ha ritenuto che “una volta scaduto con il 28 febbraio 2003 il termine per la
presentazione del modello, dal quale risulti l’adempimento degli obblighi
richiesti per la conferma delle agevolazioni fruite, non poteva non scattare la
decadenza della contribuente dal beneficio del credito d’imposta, altrimenti
nessun senso avrebbe potuto avere la previsione della decadenza, se esso avesse
potuto essere eluso”.
Secondo i giudici, infatti, la presentazione del modello CVS “costituisce
non già una facoltà del contribuente, ma un vero e proprio onere a suo carico,
finalizzato all’accertamento delle condizioni necessarie all’attribuzione, in via
definitiva, del beneficio in questione”.
L’indicato orientamento è stato ribadito dalla Corte di cassazione con la
successiva sentenza n. 19627 dell’11 settembre 2009, nella quale si sottolinea che
“il termine del 28 febbraio 2003 è sempre, sia prima sia dopo l’emanazione del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, un termine decadenziale
e, poiché la Società non lo ha rispettato, …, essa è decaduta dal beneficio”.
Inoltre, nella predetta sentenza n. 19627 del 2009 si precisa che, ai fini
della decadenza dall’agevolazione, “è del tutto irrilevante il fatto che essa abbia
8
adempiuto al vincolo previsto dall’art. 8.5.1 L. 23 dicembre 2000, n. 388,
secondo cui <<Il credito d’imposta va indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi>>. Si tratta, infatti, di un onere ulteriore e diverso, rispetto a quello” –
previsto, prima, dall’articolo 1, comma 1, comma 1, lett. a) del DL n. 253 del
2002 e, poi, dall’articolo 62, comma 1, lett. a) della legge n. 289 del 2002 - di
comunicare i dati per la ricognizione degli investimenti realizzati entro il termine
del 28 febbraio 2003.
Ad avviso della Suprema Corte, l’adempimento relativo alla
comunicazione dei dati entro il 28 febbraio 2003 “è condizione necessaria per
acquisire il diritto al credito d’imposta”, mentre l’adempimento relativo
all’indicazione in dichiarazione del credito d’imposta “è condizione necessaria
per farlo valere nel computo dell’imposta sui redditi”.
Infine, la pronuncia in questione ha posto in evidenza come la previsione
normativa concernente l’onere di comunicazione dei dati entro il 28 febbraio
2003 rispetti il termine stabilito dall’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
secondo il quale “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti
a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al
sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”. Infatti, ad avviso
della Suprema Corte, “la successione delle disposizioni contenute nell’art.
1.1.a).2 DL 12 novembre 2002, n. 253, nell’art. 62.1.a).2 L. 27 dicembre 2002, n.
289, e nell’art. 62.7 L. 27 dicembre 2002, n. 289, hanno prodotto l’effetto di
mettere a disposizione del contribuente interessato all’agevolazione tributaria …
un termine decadenziale di ben 107 giorni”.
Ciò premesso, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza sopra
richiamata, le strutture territoriali continueranno a coltivare il contenzioso avente
ad oggetto la decadenza dal credito di imposta previsto dall’articolo 8 della legge
n. 388 del 2000 in conseguenza del mancato o ritardato invio del modello CVS.
9
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare 388/2000 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare 112/2008
Addizionale IRES per il settore energetico (c.d. Robin Hood Tax) - Articolo 81,…
Circolare 59/2008
Articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 - Introduzione dell'articolo …
Circolare 299482/2011
Studi di settore - periodo di imposta 2011
Circolare 194/2009
Articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera a), decreto legge 30 dicembre 2009, …
Circolare 300920/2014
Legittimazione processuale – motivi di ricorso concernenti l'attività dell’agen…
Circolare 2338359/2014
Chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all…
Altre normative del 2000
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale c…
Risoluzione AdE 267
Agevolazioni ‘prima casa’ nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni, ai sens…
Risoluzione AdE 342
Commercio al minuto ambulante di libri vecchi e/o usati e di francobolli da collezione e …
Risoluzione AdE 696
“Progetto X Card” - natura della prestazione resa dal comune di X - obblighi ai fini dell…
Risoluzione AdE 633
Riorganizzazione mediante operazioni di conferimento in regime di realizzo controllato ai…
Interpello AdE 917