Decisione di esecuzione (UE) 2019/372 del Consiglio, del 5 marzo 2019, che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica
Decisione di esecuzione (UE) 2019/372 del Consiglio, del 5 marzo 2019, che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica
EN: Council Implementing Decision (EU) 2019/372 of 5 March 2019 authorising France to apply a reduced rate of taxation to unleaded petrol used as motor fuel and consumed in Corsican departments in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC
Testo normativo
8.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 68/5
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/372 DEL CONSIGLIO
del 5 marzo 2019
che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità
(
1
)
, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Ai sensi della decisione 2007/880/CE del Consiglio
(
2
)
e della decisione di esecuzione 2013/192/UE
(
3
)
, la Francia è stata autorizzata, in conformità con l'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica.
(2)
Con lettera del 26 settembre 2018 la Francia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare un'aliquota ridotta della tassa sull'energia alla benzina senza piombo utilizzata come carburante, proseguendo una prassi seguita ai sensi della decisione 2007/880/CE e della decisione di esecuzione 2013/192/UE. La riduzione è pari ad 1 EUR per ettolitro. L'autorizzazione è chiesta dal 1
o
gennaio 2019 al 31 dicembre 2024. In Corsica la fornitura di benzina senza piombo ai distributori comporta un notevole sovraccosto rispetto alla fornitura nella Francia continentale e i prezzi finali sono superiori di oltre 0,10 EUR al litro a quelli praticati sul continente.
(3)
Riducendo la tassa sulla benzina senza piombo in Corsica, i consumatori ai quali essa si applica saranno in posizione di maggior parità con quelli del continente. La misura consegue pertanto obiettivi di politica regionale e di coesione.
(4)
La riduzione fiscale non supera quanto è necessario per tener conto dei costi supplementari di trasporto e di distribuzione sostenuti dai consumatori in Corsica.
(5)
Il livello di tassazione finale rispetta i livelli minimi di cui alla direttiva 2003/96/CE, attualmente 359 EUR/1 000 litri (o 35,90 EUR/ettolitro).
(6)
Tenuto conto della lontananza e del carattere insulare dei dipartimenti ai quali si applica la misura, e data anche la modesta entità della riduzione dell'aliquota, che peraltro è molto elevata rispetto al livello minimo di cui alla direttiva 2003/96/CE, la misura richiesta non susciterà spostamenti legati specificamente alla fornitura di carburanti.
(7)
Di conseguenza, la misura è accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale e non è incompatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.
(8)
È pertanto opportuno autorizzare la Francia, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ad applicare fino al 31 dicembre 2024 un'aliquota d'imposta ridotta alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo in Corsica.
(9)
A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, qualsiasi autorizzazione concessa in base a detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo.
(10)
Per garantire ai dipartimenti interessati un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l'autorizzazione per un periodo di sei anni. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente decisione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore del sistema generale modificato.
(11)
È opportuno garantire alla Francia la possibilità di applicare senza soluzione di continuità la riduzione specifica cui si riferiscela presente decisione a decorrere dal 1
o
gennaio 2019 sulla base delle disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2013/192/UE. È opportuno pertanto concedere l'autorizzazione richiesta con effetto a decorrere dal 1
o
gennaio 2019.
(12)
La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Francia è autorizzata ad applicare una riduzione dell'aliquota d'imposta non superiore a 1 EUR per ettolitro alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica.
Per evitare una compensazione eccessiva, la riduzione non deve essere superiore ai costi supplementari di trasporto, immagazzinamento e distribuzione sostenuti nei dipartimenti della Corsica rispetto alla Francia continentale.
L'aliquota ridotta rispetta gli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all'articolo 7 della stessa.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2019
Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024.
Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del TFUE, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l'autorizzazione concessa dall'articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data di applicazione delle norme modificate.
Articolo 3
La Francia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2019
Per il Consiglio
La presidente
G.L. GAVRILESCU
(
1
)
GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51
.
(
2
)
Decisione 2007/880/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare una riduzione dell'imposta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante, immessa in consumo nei dipartimenti della Corsica (
GU L 346 del 29.12.2007, pag. 15
).
(
3
)
Decisione di esecuzione 2013/192/UE del Consiglio, del 22 aprile 2013, che autorizza la Repubblica francese, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota d'accisa ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica (
GU L 113 del 25.4.2013, pag. 13
).
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