Decisione (UE) 2019/664 del Consiglio, del 15 aprile 2019, recante modifica della decisione n. 940/2014/UE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai «dazi di mare»
Quali prodotti fabbricati nelle regioni ultraperiferiche francesi possono beneficiare di esenzioni dai dazi di mare e come è stata modificata la lista nel 2019?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/664 modifica il regime dei "dazi di mare" (imposte doganali differenziate) applicabili nelle regioni ultraperiferiche francesi: Guyana francese, Martinica, Guadalupa, Riunione e Mayotte. Questo regime consente alle autorità francesi di prevedere esenzioni totali o parziali dai dazi per i prodotti fabbricati localmente, con differenze di tassazione massime di 10, 20 o 30 punti percentuali a seconda del prodotto e della regione. La modifica del 2019 aggiorna gli elenchi dei prodotti ammissibili sulla base di una relazione presentata dalla Francia nel febbraio 2018, inserendo nuovi prodotti per i quali era iniziata la produzione locale o esistevano piani concreti di avvio dell'attività. Gli adeguamenti riguardano principalmente settori come l'agroalimentare (ortaggi, frutta, yogurt, bevande), l'industria manifatturiera (mobili, cemento, articoli stampati), i cosmetici, i fertilizzanti e i ricambi per mezzi di trasporto. La decisione è destinata esclusivamente alla Repubblica francese e si applica alle cinque regioni ultraperiferiche, classificando i prodotti in tre elenchi (A, B, C) con diversi livelli di protezione tariffaria.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/664 del Consiglio, del 15 aprile 2019, recante modifica della decisione n. 940/2014/UE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai «dazi di mare»
EN: Council Decision (EU) 2019/664 of 15 April 2019 amending Decision No 940/2014/EU as regards products eligible for exemption from or a reduction in dock dues
Testo normativo
26.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 112/21
DECISIONE (UE) 2019/664 DEL CONSIGLIO
del 15 aprile 2019
recante modifica della decisione n. 940/2014/UE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai «dazi di mare»
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo
(
1
)
,
deliberando conformemente ad una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione n. 940/2014/UE del Consiglio
(
2
)
autorizza le autorità francesi a prevedere esenzioni totali o parziali dai «dazi di mare» per i prodotti fabbricati nei dipartimenti e nelle regioni francesi d'oltremare figuranti nel relativo allegato. È autorizzata una differenza massima di tassazione di 10, 20 o 30 punti percentuali, a seconda dei prodotti e del dipartimento d'oltremare interessati.
(2)
Ai sensi della decisione 940/2014/UE, il 12 febbraio 2018 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione una relazione relativa all'applicazione del regime di imposizione previsto dalla suddetta decisione. Alcune relazioni di valutazione specifiche per ciascuna delle regioni ultraperiferiche francesi, corredate di richieste volte ad adeguare l'elenco dei prodotti che possono essere oggetto di un'imposizione differenziata, sono state trasmesse, rispettivamente, il 15 marzo 2018 per la Guyana francese, la Martinica e la Guadalupa, il 4 giugno 2018 per la Riunione e, senza richiesta di adattamento dell'elenco, il 28 agosto 2018 per Mayotte. Un'ulteriore richiesta per l'inserimento di un nuovo prodotto è stata presentata per la Guyana francese il 26 ottobre 2018.
(3)
Sulla base della relazione delle autorità francesi, presentata il 12 febbraio 2018, la Commissione ha presentato al Consiglio la relazione di cui alla decisione n. 940/2014/UE, nonché una proposta intesa ad adeguare tale decisione. Tali proposti adeguamenti riguardano la Martinica, la Guadalupa, la Guyana francese e la Riunione e consistono nell'inserimento di nuovi prodotti nell'elenco e dell'aumento della differenza di tassazione autorizzata per altri prodotti.
(4)
Nel caso della Guyana francese è opportuno aggiornare i codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato della decisione n. 940/2014/UE.
(5)
Per ciascun caso, l'adattamento degli elenchi è giustificato in considerazione del costo supplementare dei prodotti fabbricati localmente rispetto ai prodotti equivalenti importati, che sono fabbricati nel territorio dell'Unione.
(6)
Gli adeguamenti che è opportuno apportare a tale riguardo consistono principalmente nell'inserimento negli elenchi figuranti nell'allegato della decisione n. 940/2014/UE dei prodotti per i quali esisteva già una produzione locale nel 2014 e per i quali in tale anno non era stata presentata alcuna domanda di inserimento negli elenchi.
(7)
Per la Guyana francese i prodotti interessati sono il cemento (prodotto 2523 29 00) e i mobili di legno (prodotti 9403 30, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30).
(8)
Nella Martinica i prodotti interessati sono taluni granuli (pellet) di plastica (prodotto 3907 61 00) e le celle frigorifere (prodotto 8418 69 00).
(9)
Nella Guadalupa i prodotti interessati sono alcune carni (prodotto 0210 12 19), alcune salse (prodotto 2103 90 90), l'alcole etilico denaturato (prodotto 2207 20 00), alcuni fertilizzanti (prodotti 2833, 2834 e 2836), alcuni prodotti cosmetici (prodotti 3303 00 90 e 3304 99 00), alcuni liquidi di raffreddamento (prodotto 3820 00 00) e le scatole e i sacchi di carta e cartone (prodotto 4819 10 00).
(10)
Nella Riunione i prodotti in questione sono alcuni stampati (prodotto 4911 99), alcuni prodotti per l'igiene (prodotti 4818 20 10 e 4818 20 91), taluni pezzi di ricambio dei mezzi di trasporto (prodotti 8511 40 00, 8511 50 00 e 8511 90 00), alcune condotte di ventilazione e relativi accessori (prodotti 7306 30 80, 7306 61 92 e 7307 99 80), le cisterne degli scaldacqua solari (prodotto 8419 90 85), alcuni fertilizzanti (prodotto 3102 10 90) e alcune puree di pomodori (prodotto 2002 90 11).
(11)
Nel settore agricolo, le richieste di inserimento o di riclassificazione negli elenchi sono giustificate dalla necessità dei produttori locali di diversificare la loro produzione e di gestire meglio i rischi legati ai fattori climatici. I prodotti che è opportuno includere negli elenchi di cui all'allegato della decisione n. 940/2014/UE sono alcuni ortaggi (prodotti 0709 30 00, 0709 40 00, 0709 93 90, 0714) e gli avocadi (prodotto 0804 40 00) per la Martinica, gli ananassi (prodotto 0804 30) e i pimenti (prodotto 0904 22 00) per la Guadalupa e le cipolle (prodotto 0703 10 19) e gli agli (prodotto 0703 20 00) per la Riunione. Inoltre, per la Martinica, è opportuno riclassificare nell'elenco B alcuni ortaggi (prodotto 0706), alcuni pimenti (prodotto 0709 60) e gli ananassi (prodotto 0804 30) e agrumi (prodotto 0805).
(12)
Per alcuni prodotti già inseriti negli elenchi figuranti nell'allegato della decisione n. 940/2014/UE è opportuno applicare la differenza massima di tassazione interessata a sottovoci della nomenclatura combinata alle quali non si applica attualmente oppure aumentare detta differenza massima di tassazione.
(13)
Nella Martinica è opportuno riclassificare gli yogurt (prodotto 0403 10) e alcuni prodotti per costruzioni di materie plastiche (prodotto 3925) dall'elenco B all'elenco C, gli ortaggi e legumi surgelati (prodotto 0710), le costruzioni prefabbricate (prodotto 9406), alcuni articoli di gioielleria (prodotti 7113 e 7117) e gli scaldacqua solari (prodotto 8419 19) dall'elenco A all'elenco B.
(14)
Nella Guadalupa è opportuno inserire nell'elenco B tutte le preparazioni e conserve di carni (prodotto 1602) e non soltanto i prodotti sotto la voce 1602 41 10, tutte le preparazioni e conserve di pesci (prodotto 1604 20) e non solo quelle di salmoni (prodotto 1604 20 10) e, per quanto riguarda i fertilizzanti, tutte le voci 3102, 3103, 3104 e 3105 e non soltanto le sottovoci 3102 90, 3103 90, 3104 20 e 3105 20. Inoltre dovrebbero essere riclassificati gli yogurt (prodotto 0403 10), alcune bevande non alcoliche (prodotti 2202 10 00 e 2202 99 19) e alcuni prodotti per costruzioni (prodotti 3925 10 00 e 3925 90 80) dall'elenco B all'elenco C.
(15)
Nella Riunione è opportuno riclassificare nell'industria agroalimentare lo zucchero (prodotto 1701), i pomodori conservati (prodotto 2002 10), alcuni rivestimenti (prodotto 3214 10 90) dall'elenco A all'elenco C, alcuni ortaggi e legumi conservati (prodotti 2005 51 00 e 2005 99 80), alcune pitture (prodotti 3208 e 3209), le pellicole e i sacchetti di polietilene (prodotti 3920 10 e 3923 21) e alcune scatole e cartonaggi (prodotto 4819 20 00) dall'elenco B all'elenco C, e alcune puree di frutta (2007 99 50) dall'elenco A all'elenco B.
(16)
Nella Martinica occorre rettificare un errore nella voce tariffaria introdotta nell'elenco di cui all'allegato della decisione n. 940/2014/UE e sostituire la voce 2204 29 con la voce 2204 21.
(17)
È opportuno iscrivere negli elenchi i prodotti che possono essere oggetto di una tassazione differenziata dei prodotti per i quali non esisteva produzione locale nel 2014, ma la cui produzione è iniziata o per i quali esistono piani concreti di avvio di un'attività a breve termine. I prodotti di cui trattasi sono attività di stampa come magliette stampate (prodotto 6110 30 91), accessori per bambini piccoli stampati (prodotto 6111 20 90), giacche a vento stampate (prodotto 6201 19 00), abiti stampati (prodotto 6204 42 00), biancheria da letto stampata (prodotto 6302 91 00), berretti stampati (prodotto 6505 00 30), tazze stampate (6912 00) e la legna da ardere (prodotto 4401 12 00) nella Guyana francese. Nella Guadalupa i prodotti in questione sono alcune birre (prodotto 2203), alcune acque senza aggiunta di zuccheri (prodotto 2201 10 90) e alcuni apparecchi per filtrare o depurare liquidi (prodotto 8421 21 00). Nella Riunione si tratta di alcuni prodotti per l'igiene (prodotto 4818 90 10).
(18)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 940/2014/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione n. 940/2014/UE è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(
1
)
Parere del 27 marzo 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).
(
2
)
Decisione n. 940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi (
GU L 367 del 23.12.2014, pag. 1
).
ALLEGATO
L'allegato della decisione n. 940/2014/UE è così modificato:
1.
la parte A è così modificata:
a)
al punto 1 sono inseriti i prodotti seguenti: «0904 22 00, 2103 90 90, 2207 20 00, 3820 00 00, 4819 10 00»;
b)
al punto 2 è inserito il prodotto «2523 29 00»;
c)
il punto 3 è così modificato:
i)
sono inseriti i prodotti seguenti: «0709 30 00, 0709 40 00, 0709 93 90, 0804 40 00, 0714, 8418 69 00»;
ii)
sono soppressi i prodotti seguenti: «0706, 0709 60, 0804 30, 0805, 0710, 7113, 7117, 8419 19, 9406»;
d)
il punto 5 è così modificato:
i)
sono inseriti i prodotti seguenti: «3102 10 90, 8511 40 00, 8511 50 00, 8511 90 00»;
ii)
sono soppressi i prodotti seguenti: «1701, 2002 10, 2007 99 50, 3214 10 90»;
2)
la parte B è così modificata:
a)
il punto 1 è così modificato:
i)
sono inseriti i prodotti seguenti: «0210 12 19, 0804 30, 16 02, 1604 20, 2201 10 90, 2833, 2834, 2836, 3102, 3103, 3104, 3105, 3303 00 90, 3304 99 00»;
ii)
sono soppressi i prodotti seguenti: «0403 10, 1602 41 10, 1604 20 10, 2202 10 00, 3102 90, 3103 90, 3104 20, 3105 20, 3925 10 00, 3925 90 80»;
b)
il punto 2 è così modificato:
i)
sono inseriti i prodotti seguenti: «0303 59, 0305 31 00, 0305 44 90, 0305 52 00, 0305 53 90, 0305 54 90, 0305 59 85, 0305 64 00, 4418 91 00, 4418 99, 6110 30 91, 6111 20 90, 6201 19 00, 6204 42 00, 6302 91 00, 6505 00 30, 6912 00, 9403 30, 9403 50 00, 9403 60, 9403 90 30»;
ii)
il prodotto seguente è soppresso: «0305 59 80»;
c)
il punto 3 è così modificato:
i)
sono inseriti i prodotti seguenti: «3907 61 00, 0706, 0709 60, 0710, 0804 30, 0805, 7113, 7117, 8419 19, 9406»;
ii)
sono soppressi i prodotti seguenti: «0403 10, 3925»;
d)
il punto 5 è così modificato:
i)
sono inseriti i prodotti seguenti: «0703 10 19, 0703 20 00, 2002 90 11, 2007 99 50, 4911 99, 4818 20 10, 4818 20 91, 4818 90 10, 7306 30 80, 7306 61 92, 7307 99 80, 8419 90 85»;
ii)
sono soppressi i prodotti seguenti: «2005 51 00, 2005 99 80, 3208, 3209, 3920 10, 3923 21, 4819 20 00»;
3.
la parte C è così modificata:
a)
al punto 1 sono inseriti i prodotti seguenti: «2203, 8421 21 00, 0403 10, 2202 10 00, 2202 99 19, 3925 10 00, 3925 90 80».
b)
il punto 2 è così modificato:
i)
sono inseriti i prodotti seguenti: «4401 12 00, 9406 90 10, 9406 10 00, 9406 90 38»;
ii)
sono soppressi i prodotti seguenti: «9406 00 11, 9406 00 20, 9406 00 38»;
c)
il punto 3 è così modificato:
i)
sono inseriti i prodotti seguenti: «0403 10, 3925, 2204 21»;
ii)
il prodotto seguente è soppresso: «2204 29».
d)
al punto 5 sono inseriti i prodotti seguenti: «1701, 2002 10, 2005 51 00, 2005 99 80, 3208, 3209, 3214 10 90, 3920 10, 3923 21, 4819 20 00».
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Il regime dei dazi di mare rappresenta un'eccezione al diritto doganale dell'Unione europea per le regioni ultraperiferiche, disciplinato dall'articolo 349 del TFUE. Commercialisti e consulenti doganali devono conoscere la nomenclatura combinata (codici NC) dei prodotti ammissibili, le differenze di tassazione autorizzate e le classificazioni per elenco (A, B, C) al fine di determinare correttamente l'imposizione differenziata. Le imprese che operano nelle regioni interessate devono verificare se i loro prodotti rientrano negli elenchi allegati per beneficiare delle esenzioni o riduzioni tariffarie.
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