Decisione (UE) 2019/720 della Commissione, del 30 aprile 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Abolizione dell'esenzione dall'imposta sul carburante per trasporti aerei in Europa» notificata con il numero C(2019) 3250
Cosa stabilisce la Decisione UE 2019/720 sulla proposta di iniziativa dei cittadini riguardante l'esenzione fiscale sul carburante aereo?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/720 del 30 aprile 2019 registra ufficialmente una proposta di iniziativa dei cittadini europei che chiede l'abolizione dell'esenzione dall'imposta sul carburante per trasporti aerei (cherosene) in Europa. La proposta si basa sul fatto che il settore aereo beneficia di agevolazioni fiscali significative nonostante sia una delle fonti di emissioni di gas serra in più rapida crescita, mentre le alternative di trasporto più ecologiche sono soggette a tassazione ordinaria. La Commissione europea, con questa decisione, ha ritenuto che la proposta non esula manifestamente dalla sua competenza di presentare atti legislativi in materia di armonizzazione delle imposte indirette secondo l'articolo 113 del TFUE. La registrazione della proposta consente ai cittadini di raccogliere firme e sottoporre formalmente l'iniziativa alle istituzioni europee, rappresentando un esercizio di democrazia partecipativa previsto dal Regolamento UE 211/2011.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/720 della Commissione, del 30 aprile 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Abolizione dell'esenzione dall'imposta sul carburante per trasporti aerei in Europa» [notificata con il numero C(2019) 3250]
EN: Commission Decision (EU) 2019/720 of 30 April 2019 on the proposed citizens' initiative entitled ‘Ending the aviation fuel tax exemption in Europe’ (notified under document C(2019) 3250)
Testo normativo
10.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 122/53
DECISIONE (UE) 2019/720 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2019
sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Abolizione dell'esenzione dall'imposta sul carburante per trasporti aerei in Europa»
[notificata con il numero C(2019) 3250]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini
(
1
)
, in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)
L'oggetto della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Abolizione dell'esenzione dall'imposta sul carburante per trasporti aerei in Europa» è il seguente: «Invitiamo la Commissione europea a proporre agli Stati membri l'introduzione di un' imposta sul carburante per trasporti aerei (cherosene). Il settore del trasporto aereo beneficia di agevolazioni fiscali pur essendo una delle fonti di emissioni di gas a effetto serra in più rapida crescita».
(2)
Gli obiettivi della proposta di iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «Il settore del trasporto aereo beneficia di numerose e inique esenzioni da imposte, mentre le alternative più ecologiche a tale tipo di trasporto sono invece soggette a imposte elevate. In Europa il carburante per trasporti aerei continua a non essere tassato. Gli Stati membri non impongono l'IVA sui biglietti aerei: questo rende il trasporto aereo una modalità sempre più interessante, pur essendo quella a maggiore intensità di carbonio. Tassando il cherosene l'UE potrebbe aumentare drasticamente i propri fondi per una mobilità più rispettosa dell'ambiente, poiché il settore dei trasporti è una delle fonti di emissioni di gas a effetto serra in più rapida crescita.»
(3)
Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
(4)
A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.
(5)
Ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione per le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare la distorsione della concorrenza, sulla base dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(6)
Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
(7)
Inoltre la costituzione del comitato di cittadini e la designazione delle persone di contatto sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta di iniziativa dei cittadini non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 TUE.
(8)
È pertanto opportuno registrare la proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Abolizione dell'esenzione dall'imposta sul carburante per trasporti aerei in Europa»,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Abolizione dell'esenzione dall'imposta sul carburante per trasporti aerei in Europa» è registrata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 10 maggio 2019.
Articolo 3
Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Abolizione dell'esenzione dall'imposta sul carburante per trasporti aerei in Europa», rappresentati da Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE e Anastasios PAPACHRISTOU in veste di persone di contatto.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2019
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente
(
1
)
GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1
.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 0720/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione UE 2019/720 riguarda l'armonizzazione delle imposte indirette e l'esenzione fiscale sul carburante aereo secondo l'articolo 113 TFUE. Commercialisti e consulenti fiscali internazionali la consultano per comprendere l'evoluzione della tassazione nel settore trasporti, l'IVA sui servizi aerei e le possibili future modifiche alle agevolazioni fiscali per il cherosene, con implicazioni sulla competitività delle compagnie aeree europee.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.