Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0820/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/820 della Commissione, del 31 maggio 2018, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole notificata con il numero C(2018) 3222

Pubblicato: 31/05/2018 In vigore dal: 31/05/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/820 della Commissione, del 31 maggio 2018, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2018) 3222] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/820 of 31 May 2018 granting a derogation requested by the Netherlands pursuant to Council Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources (notified under document C(2018) 3222)

Testo normativo

4.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 137/27 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/820 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2018 relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2018) 3222] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ( 1 ) , in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma, considerando quanto segue: (1) la direttiva 91/676/CEE mira a proteggere le acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, limitando, tra le altre misure, l'applicazione di effluente di allevamento al terreno. Se uno Stato membro intende autorizzare un quantitativo di effluente per ettaro che non corrisponde a quello indicato nell'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi della direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento di azoto. La giustificazione deve essere esaminata dalla Commissione. (2) L'8 dicembre 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/880/CE ( 2 ) relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE per consentire l'applicazione di effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro l'anno nelle aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura. (3) Il 5 febbraio 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2010/65/UE ( 3 ) , che modifica la decisione 2005/880/CE ed estende la deroga fino al 31 dicembre 2013. (4) Il 16 maggio 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/291/UE ( 4 ) . Tale decisione ha accordato ai Paesi Bassi una deroga ai sensi della direttiva 91/676/CEE per consentire l'applicazione di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % fino a un limite di 230 kg di azoto per ettaro l'anno per le aziende sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e fino a un limite massimo di 250 kg di azoto per ettaro l'anno per le aziende su altri terreni. La deroga riguardava 19 564 aziende nel 2016, pari al 47 % della superficie agricola totale netta nei Paesi Bassi. (5) Il 31 gennaio 2018 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una richiesta di proroga della deroga per il periodo dal 2018 al 2021, ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE. (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, i Paesi Bassi attuano un programma d'azione in tutto il territorio. (7) La normativa dei Paesi Bassi recante attuazione della direttiva 91/676/CEE comprende norme di applicazione sia per l'azoto che per il fosfato. (8) Secondo i dati forniti dalle autorità neerlandesi, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2015, il numero di bovini e suini nei Paesi Bassi è aumentato rispettivamente del 2,3 % e dello 0,8 % rispetto al periodo 2008-2011. Il numero di capi di pollame nei Paesi Bassi è cresciuto del 2,4 % per lo stesso periodo. Dal 2006 la legislazione neerlandese ( 5 ) fissa limiti per il numero di suini e di capi di pollame. Inoltre, da gennaio 2015 la legislazione neerlandese ( 6 ) prevede il trattamento di una quota adeguata di effluenti eccedentari del settore lattiero-caseario. Nei Paesi Bassi è inoltre stato appena introdotto ( 7 ) un sistema di diritti di produzione dei fosfati per il bestiame da latte. Tutte queste misure mirano a prevenire l'inquinamento dei corpi idrici. (9) Nel periodo 2012-2015, l'uso di azoto proveniente da effluente di allevamento nei Paesi Bassi è stato di 416 000 tonnellate, pari a un calo del 4,4 % rispetto al periodo 2008-2011 ( 8 ) . L'uso di concimi chimici azotati nei Paesi Bassi è aumentato di circa il 4,3 % nel periodo 2012-2015 rispetto al periodo 2008-2011 ( 9 ) . (10) In base ai dati scientifici forniti dalle autorità neerlandesi, il clima dei Paesi Bassi, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell'arco dell'anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una lunga stagione vegetativa nelle specie erbose, corrispondente a 250 giorni l'anno. (11) Inoltre, le informazioni fornite dalle autorità dei Paesi Bassi nel contesto della precedente deroga concessa dalla decisione di attuazione 2014/291/UE indicano che la deroga non ha comportato un deterioramento dei corpi idrici neerlandesi. Ad esempio, la concentrazione di nitrati nelle acque che lasciano la zona radicale del suolo nelle aziende monitorate interessate dall'autorizzazione è diminuita dal 2006 ed è stata in media inferiore a 50 mg/l nel 2015 e nel 2016. (12) Dai dati trasmessi dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 91/676/CEE, emerge che per il periodo 2012-2015 circa l'88 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee nei Paesi Bassi registrava concentrazioni medie di nitrati inferiori a 50 mg/l e che le concentrazioni medie di nitrati erano inferiori a 25 mg/l nel 79 % di tali stazioni di monitoraggio. I dati hanno altresì evidenziato che, per il periodo 2012-2015, il 99 % delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali nei Paesi Bassi presentavano una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e che la concentrazione media di nitrati era inferiore a 25 mg/l nel 96 % di dette stazioni di monitoraggio. I dati rilevano una tendenza alla stabilizzazione o alla diminuzione della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali rispetto al periodo 2008-2011. Tuttavia, nel periodo di riferimento 2012-2015, il 60 % delle acque dolci era eutrofico, il 13 % potenzialmente eutrofico e il 27 % non lo era. (13) Dopo aver esaminato la domanda presentata dai Paesi Bassi ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE, e alla luce del sesto programma d'azione neerlandese e dell'esperienza acquisita dalla deroga introdotta nella decisione di esecuzione 2014/291/UE, la Commissione ritiene che il quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo proposto dai Paesi Bassi corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro l'anno nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e 250 kg di azoto per ettaro l'anno nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % su altri terreni, non comprometterà il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE, purché i Paesi Bassi soddisfino determinate condizioni rigorose e tale quantitativo sia giustificato in base a criteri oggettivi. (14) I Paesi Bassi dovrebbero garantire che non aumenti la pressione sui corpi idrici in conseguenza dell'aumento del numero di capi di bestiame e della relativa produzione di effluente. A tale scopo, i Paesi Bassi dovrebbero provvedere affinché la produzione di effluente in termini di azoto e di fosforo non superi il livello del 2002. La nuova legislazione che attua il sesto programma d'azione neerlandese dovrebbe pertanto prevedere un massimale vincolante della produzione di effluente che non deve essere superato e che può essere fatto valere nei confronti dei singoli agricoltori in caso di necessità. (15) Le autorizzazioni per i singoli agricoltori sono soggette a determinate condizioni volte a garantire una fertilizzazione a livello aziendale basata sul fabbisogno delle colture e la limitazione e la prevenzione di infiltrazioni di azoto e fosforo nelle acque. Tali condizioni dovrebbero pertanto contenere requisiti quali l'elaborazione di un piano di fertilizzazione a livello di azienda, la tenuta di registri sulle applicazioni di fertilizzanti, l'analisi periodica del terreno, la copertura vegetale invernale delle superfici precedentemente coltivate a granturco, disposizioni specifiche sull'aratura dei prati, il divieto di applicare effluente prima dell'aratura dei prati, l'adattamento della fertilizzazione in maniera da tenere conto del contributo delle colture di leguminose e il divieto di applicare fosfato proveniente da concimi chimici. (16) Nel corso degli ultimi anni, l'attuazione della politica di gestione dell'effluente da parte dei Paesi Bassi, compresa la conformità alla decisione di esecuzione 2014/291/UE, ha subito alcune battute d'arresto, conducendo a una situazione in cui sussistono preoccupazioni su possibili frodi. Questa situazione straordinaria impone ai Paesi Bassi di intensificare gli sforzi per prevenire le frodi nell'attuazione della normativa in materia di effluenti. Sebbene il sesto programma d'azione preveda già misure volte a rafforzare i controlli e le ispezioni per migliorare il livello generale di conformità alla normativa neerlandese in materia di effluenti, è necessario un ulteriore impegno per promuovere l'efficace attuazione e la piena conformità. Tali sforzi dovrebbero includere la creazione di una strategia rafforzata di applicazione delle norme, che tenga anche conto delle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) . La strategia dovrebbe basarsi su una valutazione indipendente della conformità alla normativa neerlandese in materia di effluenti e contenere misure specifiche volte a rafforzare ulteriormente le ispezioni e i controlli e ad adottare una metodologia chiara per stabilire penali e sanzioni sufficientemente dissuasive. È pertanto opportuno limitare la durata della deroga in modo che si estingua il 31 dicembre 2019, al fine di consentire ai Paesi Bassi di applicare integralmente la strategia rafforzata di applicazione. I Paesi Bassi possono presentare, in conformità dell'allegato III, punto 2, secondo comma, della direttiva 91/676/CEE, una richiesta di nuova deroga per un periodo successivo. (17) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) prevede un approccio transfrontaliero globale alla protezione delle risorse idriche, strutturato intorno ai bacini idrografici, con l'obiettivo di raggiungere un buono stato dei corpi idrici europei. La riduzione dei nutrienti è parte integrante di tale obiettivo. La concessione di una deroga in base alla presente decisione non pregiudica quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE e non esclude l'eventuale necessità di ulteriori misure volte a far fronte agli obblighi che ne derivano. (18) La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) stabilisce norme generali volte all'istituzione dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività dell'Unione che possono ripercuotersi sull'ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni stabilite da tale direttiva. Al fine di ridurre l'onere amministrativo e migliorare la coerenza dei dati, nel raccogliere i dati necessari nell'ambito della presente decisione i Paesi Bassi dovrebbero, se del caso, avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo, istituito ai sensi del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) . (19) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Deroga Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dai Paesi Bassi con lettera del 31 gennaio 2018, per consentire l'applicazione nel terreno di un quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE. La concessione della deroga in base alla presente decisione non pregiudica le disposizioni della direttiva 2000/60/CE. Articolo 2 Ambito di applicazione La presente deroga si applica alle aziende agricole a superficie prativa alle quali è stata concessa un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6. Articolo 3 Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: 1. «azienda agricola a superficie prativa» : un'azienda in cui almeno l'80 % della superficie disponibile per l'applicazione di effluente è prativo; 2. «animali allevati a pascolo» : bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, caprini, equini, asini, cervidi e bufali; 3. «superficie aziendale» : la superficie posseduta, affittata o gestita dall'agricoltore nell'ambito di un contratto scritto e della cui gestione l'agricoltore è direttamente responsabile; 4. «prato» : superficie prativa permanente o superficie prativa temporanea mantenuta per un periodo inferiore a cinque anni; 5. «piano di fertilizzazione» : calcolo in merito al previsto uso e disponibilità di nutrienti; 6. «registro di fertilizzazione» : bilancio dei nutrienti sulla base del loro uso e del loro assorbimento effettivi; 7. «terreni sabbiosi meridionali e centrali» : suoli indicati come terreni sabbiosi meridionali e centrali ai sensi della legislazione neerlandese che ha attuato la direttiva sui nitrati; 8. terreni di tipo «loess» : suoli indicati come terreni di tipo «loess» ai sensi della legislazione neerlandese che ha attuato la direttiva sui nitrati. Articolo 4 Condizioni generali per la deroga La deroga è concessa alle condizioni indicate di seguito. 1. I Paesi Bassi monitorano la quantità di effluenti prodotti e assicurano che la produzione di effluente a livello nazionale, sia in termini di azoto che di fosforo, non superi il livello registrato nel 2002, corrispondente a 504,4 milioni di kg di azoto e 172,9 milioni di kg di fosfato. 2. I Paesi Bassi istituiscono una strategia rafforzata di applicazione delle norme volta a consolidare la conformità alla normativa neerlandese in materia di effluenti e ad assicurare che siano monitorate in maniera efficace eventuali informazioni che indicano situazioni di non conformità. La strategia rafforzata di applicazione delle norme include almeno i seguenti elementi: a) una valutazione indipendente delle dimensioni e della portata dei casi di non conformità intenzionale alle norme nazionali in materia di effluenti. Tale valutazione è effettuata dalle autorità nazionali competenti preposte al controllo delle norme nazionali in materia di effluenti, insieme alle autorità nazionali competenti incaricate di indagare e perseguire i reati di natura penale; b) un'individuazione delle aree di trattamento e gestione degli effluenti che presentano un rischio più elevato di non conformità alle norme nazionali in materia di effluenti; c) un rafforzamento delle capacità di ispezione e di controllo, che sia almeno pari al 40 % della capacità necessaria per eseguire ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, compresi i controlli casuali, e una maggiore focalizzazione di tali capacità sulle aree a rischio in termini di trattamento e gestione degli effluenti; d) una metodologia chiara per stabilire penali e sanzioni che siano sufficientemente effettive, proporzionate e dissuasive. La strategia rafforzata di applicazione delle norme è applicata e notificata alla Commissione entro il 30 settembre 2018 e rivista, se necessario, in base alle conclusioni raggiunte nel contesto delle misure di cui alle lettere da a) a d). Articolo 5 Domande di autorizzazione 1.   Gli agricoltori le cui aziende sono a superficie prativa possono presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione annuale per applicare effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l'anno sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» o fino a 250 kg su altri terreni. 2.   Unitamente alla domanda di cui al paragrafo 1, il richiedente si impegna per iscritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 7 e 8 e accetta che l'applicazione di fertilizzanti, nonché il piano e il registro di fertilizzazione di cui all'articolo 7, siano soggetti a controlli. Articolo 6 Concessione delle autorizzazioni Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso l'effluente escreto dagli animali stessi, contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l'anno sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» o fino a 250 kg sugli altri terreni, sono concesse alle condizioni stabilite agli articoli 7 e 8. Articolo 7 Condizioni di applicazione di effluente e di altri fertilizzanti 1.   Il quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello escreto dagli animali stessi, non supera un quantitativo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e a 250 kg di azoto per ettaro su altri terreni, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8. L'apporto complessivo di azoto e di fosfato corrisponde al fabbisogno di nutrienti della coltura e tiene conto della quantità rilasciata dal terreno. L'apporto complessivo di azoto e di fosfato non supera i limiti massimi di applicazione fissati nel sesto programma d'azione neerlandese. 2.   L'uso di fosfato da concimi chimici non è consentito. 3.   Per ogni azienda agricola a superficie prativa, è elaborato e conservato un piano di fertilizzazione, in cui sono specificati l'avvicendamento colturale sulla superficie e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti azotati e fosfatici. Per il primo anno civile, il piano di fertilizzazione è disponibile presso l'azienda agricola a superficie prativa entro il 30 giugno. Per gli anni civili successivi, entro il 28 febbraio. 4.   Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti elementi: e) numero dei capi di bestiame presso l'azienda agricola a superficie prativa e una descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio di effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente; f) calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell'azienda agricola a superficie prativa; g) piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie dei singoli appezzamenti adibita a praticoltura e ad altre colture, inclusa una mappa schematica dell'ubicazione dei singoli appezzamenti; h) fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture; i) il quantitativo e il tipo di effluente consegnato ai contraenti e quindi non impiegato nell'azienda agricola a superficie prativa; j) quantitativo dell'effluente importato usato nell'azienda agricola a superficie prativa; k) calcolo del contributo della mineralizzazione della sostanza organica, delle colture di leguminose e delle deposizioni atmosferiche e il quantitativo di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura inizia ad assorbirlo in misura significativa; l) calcolo dell'applicazione di azoto e di fosforo da effluenti per ogni appezzamento (parcelle dell'azienda agricola a superficie prativa uniformi per coltura e tipo di terreno); m) calcolo dell'applicazione di azoto da concimi chimici e di altro tipo per ciascun appezzamento; n) calcoli per determinare l'osservanza alle norme relative all'applicazione massima di azoto e di fosforo stabilite dal sesto programma d'azione neerlandese. Il piano di fertilizzazione è aggiornato entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l'azienda agricola a superficie prativa. 5.   Per ogni azienda agricola a superficie prativa viene redatto e conservato un registro di fertilizzazione per ogni anno civile. I registri sono trasmessi alle autorità competenti entro il 31 marzo dell'anno civile successivo. 6.   Il registro di fertilizzazione contiene i seguenti elementi: a) le superfici coltivate; b) il numero di capi e il tipo di bestiame; c) la produzione di effluente per capo di bestiame; d) il quantitativo di fertilizzanti importato dall'azienda agricola a superficie prativa; e) il quantitativo di effluente consegnato ai contraenti e quindi non impiegato nell'azienda agricola a superficie prativa e il nome di tali contraenti. 7.   Almeno una volta ogni quattro anni è effettuata un'analisi periodica del tenore di azoto e di fosforo del suolo, per ciascuna area uniforme dell'azienda in termini di rotazione delle colture e caratteristiche del terreno. È necessaria come minimo un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo. In caso di aratura per il rinnovo delle superfici prative, la norma di legge relativa all'applicazione di azoto stabilita nel sesto programma d'azione neerlandese è ridotta di 50 kg N/ha sui terreni sabbiosi e di tipo «loess» dopo il 31 maggio di ogni anno civile. In caso di aratura delle superfici prative per la coltivazione di mais su terreni sabbiosi o di tipo «loess», la norma di legge relativa all'applicazione di azoto nel granturco stabilita nel sesto programma d'azione neerlandese è ridotta di 65 kg N/ha. 8.   È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della lavorazione dei prati. Articolo 8 Condizioni relative alla gestione dei terreni 1.   Su terreni sabbiosi o di tipo «loess», la coltura del granturco è avvicendata da colture prative e di altro tipo, che garantiscano la copertura del terreno durante la stagione invernale. 2.   Le colture intercalari non sono arate prima del 1 o febbraio. 3.   I prati sui terreni sabbiosi e di tipo «loess» sono arati solo in primavera, fatta eccezione per il rinnovo delle superfici prative, che può essere effettuato al più tardi entro il 31 agosto. 4.   In tutti i tipi di terreno, immediatamente dopo l'aratura della superficie prativa segue una coltura con un'elevata necessità di azoto e la fertilizzazione è basata sull'analisi del terreno relativa all'azoto minerale e ad altri parametri che forniscono indicazioni per la stima dell'azoto emesso a seguito della mineralizzazione di materie organiche. 5.   Se la rotazione delle colture comprende leguminose o altri vegetali che fissano l'azoto atmosferico, l'applicazione di fertilizzanti è ridotta in conseguenza. 6.   In deroga al paragrafo 3, l'aratura delle superfici prative è consentita nella stagione autunnale per la messa a dimora di bulbi da fiore. Articolo 9 Monitoraggio 1.   Le autorità competenti garantiscono la redazione di mappe che indicano quanto segue: a) la percentuale di aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, per ciascun comune; b) la percentuale di capi interessati da autorizzazioni per ciascun comune; c) la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni per ciascun comune. Le mappe sono aggiornate ogni anno. 2.   Le autorità competenti istituiscono e mantengono una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque nel suolo, dei corsi d'acqua, delle acque sotterranee a bassa profondità e delle acque di drenaggio nei siti di monitoraggio presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazione. La rete di monitoraggio fornisce dati relativi alla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali. 3.   In detta rete, che comprende almeno 300 aziende interessate da autorizzazioni, sono rappresentati tutti i tipi di terreno (argilloso, torboso, sabbioso e sabbioso-loess), di pratiche di fertilizzazione e di rotazioni delle colture. La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione. 4.   Le autorità competenti effettuano un'indagine e analisi continue dei nutrienti che forniscono dati relativi all'uso locale del terreno, alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni. I dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della lisciviazione dei nitrati e del fosforo dagli appezzamenti su cui è applicato ogni anno effluente di animali allevati a pascolo contenente fino a 230 kg o fino a 250 kg di azoto per ettaro. 5.   Nei bacini di drenaggio agricoli in suoli sabbiosi le autorità competenti effettuano un più rigoroso monitoraggio delle acque. Articolo 10 Controlli e ispezioni 1.   Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le domande di autorizzazione per valutare la conformità alle condizioni stabilite agli articoli 7 e 8. Qualora risulti l'inosservanza delle condizioni, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi della risposta negativa. Almeno il 5 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni amministrative da parte delle autorità competenti in relazione all'uso del terreno, al numero dei capi di bestiame e alla produzione di effluente. 2.   Le autorità competenti istituiscono un programma di ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, basato sull'analisi dei rischi e con frequenza appropriata, che tiene conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e dell'esito dei controlli casuali a carattere generale nel quadro della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE, nonché di qualsiasi altra informazione che possa indicare la non conformità alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8. Almeno il 5 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni in loco per verificare la conformità alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8. Tali ispezioni sono integrate dalle ispezioni e dai controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c). 3.   Qualora si accerti che un'azienda agricola a superficie prativa interessata da un'autorizzazione non abbia soddisfatto in un qualsiasi anno le condizioni di cui agli articoli 7 e 8, il titolare dell'autorizzazione è sanzionato conformemente alla normativa nazionale e non ha diritto a beneficiare dell'autorizzazione l'anno successivo. 4.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare la conformità alle condizioni per la concessione di un'autorizzazione a norma della presente decisione. Articolo 11 Relazione 1.   Ogni anno, al più tardi entro il 30 giugno, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni: a) dati relativi alla fertilizzazione in tutte le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, comprese le informazioni relative a rendimenti e tipi di terreno; b) evoluzione del numero dei capi per ciascuna categoria di bestiame nei Paesi Bassi e nelle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni; c) evoluzione della produzione nazionale di effluente in termini di tenore di azoto e di fosfato; d) sintesi dei risultati dei controlli relativi ai coefficienti di escrezione per gli effluenti di suini e pollame a livello nazionale; e) mappe di cui all'articolo 9, paragrafo 1; f) risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché all'impatto sulla qualità delle acque della deroga concessa dalla presente decisione; g) informazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo di cui all'articolo 9, paragrafo 2; h) risultati del più rigoroso monitoraggio delle acque di cui all'articolo 9, paragrafo 5; i) risultati delle indagini sull'uso locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole, di cui all'articolo 9, paragrafo 4; j) risultati dei calcoli basati su modelli di cui all'articolo 9, paragrafo 4; k) valutazione dell'attuazione delle condizioni per le autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8, sulla base dei controlli a livello di azienda e delle informazioni sulle aziende non conformi, nonché dell'esito dei controlli amministrativi e delle ispezioni di cui all'articolo 10; l) risultati della strategia rafforzata di applicazione delle norme di cui all'articolo 4, in particolare per quanto riguarda la riduzione dei casi di non conformità. 2.   I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, i Paesi Bassi si avvalgono, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Articolo 12 Periodo di applicazione La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019. Articolo 13 Destinatario Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018 Per la Commissione Karmenu VELLA Membro della Commissione ( 1 ) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1 . ( 2 ) Decisione 2005/880/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2005, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ( GU L 324 del 10.12.2005, pag. 89 ). ( 3 ) Decisione 2010/65/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, che modifica la decisione 2005/880/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ( GU L 35 del 6.2.2010, pag. 18 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione 2014/291/UE della Commissione, del 16 maggio 2014, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ( GU L 148 del 20.5.2014, pag. 88 ). ( 5 ) Legge neerlandese sui fertilizzanti (Meststoffenwet), articoli 19 e 20 ( 6 ) Legge neerlandese sui fertilizzanti (Meststoffenwet), articoli da 33a a 33d. ( 7 ) Legge neerlandese sui fertilizzanti (Meststoffenwet), articolo 21b. ( 8 ) Eurostat, giugno 2017. ( 9 ) Eurostat, giugno 2017. ( 10 ) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente ( GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28 ). ( 11 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ( GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1 ). ( 12 ) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) ( GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1 ). ( 13 ) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 ).

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