Decisione (UE) 2024/829 del Consiglio, del 4 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sull’agevolazione degli investimenti sostenibili tra l’Unione europea e la Repubblica d’Angola
Decisione (UE) 2024/829 del Consiglio, del 4 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sull’agevolazione degli investimenti sostenibili tra l’Unione europea e la Repubblica d’Angola
EN: Council Decision (EU) 2024/829 of 4 March 2024 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Sustainable Investment Facilitation Agreement between the European Union and the Republic of Angola
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/829
8.3.2024
DECISIONE (UE) 2024/829 DEL CONSIGLIO
del 4 marzo 2024
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sull’agevolazione degli investimenti sostenibili tra l’Unione europea e la Repubblica d’Angola
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla decisione (UE) 2023/ 2209 del Consiglio
(
2
)
, l’accordo sull’agevolazione degli investimenti sostenibili tra l’Unione europea e la Repubblica d’Angola («accordo») è stato firmato in data 17 novembre 2023, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(2)
Conformemente all’articolo 55 dell’accordo, all’interno dell’Unione questo non conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti a norma del diritto internazionale pubblico.
(3)
È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo sull’agevolazione degli investimenti sostenibili tra l’Unione europea e la Repubblica d’Angola («accordo»)
(
3
)
è approvato a nome dell’Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 57, paragrafo 2, dell’accordo
(
4
)
.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024
Per il Consiglio
Il presidente
A. VERLINDEN
(
1
)
Approvazione del 7 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione (UE) 2023/2209 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo sull’agevolazione degli investimenti sostenibili tra l’Unione europea e la Repubblica d’Angola (
GU L, 2023/2209, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2209/oj
).
(
3
)
Il testo dell’accordo è pubblicato nella
GU L, 2024/830, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2024/830/oj
.
(
4
)
La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/829/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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