Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0993/2018

Decisione (UE) 2018/993 della Commissione, dell'11 luglio 2018, recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 relativamente alla durata del periodo transitorio notificata con il numero C(2018) 4312 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 11/07/2018 In vigore dal: 11/07/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2018/993 della Commissione, dell'11 luglio 2018, recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 relativamente alla durata del periodo transitorio [notificata con il numero C(2018) 4312] (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Decision (EU) 2018/993 of 11 July 2018 amending Decisions (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 and (EU) 2017/1219 as regards the duration of the transitional period (notified under document C(2018) 4312) (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

13.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 177/14 DECISIONE (UE) 2018/993 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2018 recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 relativamente alla durata del periodo transitorio [notificata con il numero C(2018) 4312] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ( 1 ) , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, considerando quanto segue: (1) La decisione 2011/382/UE della Commissione ( 2 ) è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1214 della Commissione ( 3 ) che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per piatti sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/382/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1214, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018. (2) La decisione 2012/720/UE della Commissione ( 4 ) è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1215 della Commissione ( 5 ) che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie industriali o professionali sulla base dei criteri fissati nella decisione 2012/720/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1215, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018. (3) La decisione 2011/263/UE della Commissione ( 6 ) è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1216 della Commissione ( 7 ) che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/263/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1216, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018. (4) La decisione 2011/264/UE della Commissione ( 8 ) è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1218 della Commissione ( 9 ) che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per bucato sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/264/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1218, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018. (5) La decisione 2012/721/UE della Commissione ( 10 ) è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1219 della Commissione ( 11 ) che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per bucato per uso industriale o professionale sulla base dei criteri fissati nella decisione 2012/721/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1219, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018. (6) Diversi organismi nazionali che assegnano i marchi Ecolabel UE hanno informato la Commissione della necessità di prorogare tali periodi transitori di sei mesi a causa dell'ingente numero di domande affluite per il rinnovo dei contratti di assegnazione dei marchi. La Commissione ha effettuato una valutazione che conferma la necessità di prorogare di sei mesi i periodi transitori. (7) Le decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 ed (UE) 2017/1219 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1214, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/382/UE possono essere utilizzate fino al 22 dicembre 2018.». Articolo 2 All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1215, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/720/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.». Articolo 3 All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1216, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/263/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.». Articolo 4 All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1218, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/264/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.». Articolo 5 All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1219, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/721/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.». Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2018 Per la Commissione Karmenu VELLA Membro della Commissione ( 1 ) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1 . ( 2 ) Decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti ( GU L 169 del 29.6.2011, pag. 40 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2017/1214 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti ( GU L 180 del 12.7.2017, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione 2012/720/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali ( GU L 326 del 24.11.2012, pag. 25 ). ( 5 ) Decisione (UE) 2017/1215 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali ( GU L 180 del 12.7.2017, pag. 16 ). ( 6 ) Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie ( GU L 111 del 30.4.2011, pag. 22 ). ( 7 ) Decisione (UE) 2017/1216 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie ( GU L 180 del 12.7.2017, pag. 31 ). ( 8 ) Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato ( GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34 ). ( 9 ) Decisione (UE) 2017/1218 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato ( GU L 180 del 12.7.2017, pag. 63 ). ( 10 ) Decisione 2012/721/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso professionale ( GU L 326 del 24.11.2012, pag. 38 ). ( 11 ) Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale ( GU L 180 del 12.7.2017, pag. 79 ).

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