Decisione di esecuzione (UE) 2022/1178 della Commissione del 7 luglio 2022 che stabilisce di non prorogare la sospensione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese
Quali sono i motivi per cui la Commissione europea ha deciso di non prorogare la sospensione dei dazi antidumping sui prodotti laminati piatti di alluminio cinesi?
Spiegato da FiscoAI
La Commissione europea ha revocato la sospensione dei dazi antidumping sui prodotti laminati piatti di alluminio (AFRP) originari della Cina a partire dal 12 luglio 2022. La sospensione era stata introdotta nel 2021 per nove mesi in considerazione di uno squilibrio temporaneo tra domanda e offerta nel periodo post-COVID, quando il mercato europeo era caratterizzato da carenze di approvvigionamento. Durante il periodo di analisi (luglio 2021 - febbraio 2022), la Commissione ha verificato se le condizioni che avevano giustificato la sospensione permanessero valide. Ha rilevato che lo squilibrio tra domanda e offerta si era significativamente ridotto: il consumo era calato del 13,5%, i tempi di consegna erano tornati alla normalità (5-7 settimane invece di 6-10 mesi), e gli ordini acquisiti erano diminuiti del 12%. Contemporaneamente, le importazioni dalla Cina hanno mostrato una crescita costante e sostenuta, raggiungendo quote di mercato superiori al 6% nei mesi di febbraio-marzo 2022 (rispetto al 2,2% nel primo semestre 2021), a prezzi inferiori rispetto ai produttori europei. La Commissione ha concluso che il riemergere del pregiudizio all'industria dell'Unione era probabile in caso di proroga della sospensione, soprattutto considerando le incertezze sulla domanda futura nei settori automobilistico e delle costruzioni, nonché l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1178 della Commissione del 7 luglio 2022 che stabilisce di non prorogare la sospensione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/1178 of 7 July 2022 not to prolong the suspension of the definitive anti-dumping duties imposed by Implementing Regulation (EU) 2021/1784 on imports of aluminium flat-rolled products originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
8.7.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 183/71
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1178 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2022
che stabilisce di non prorogare la sospensione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
(1)
Il 14 agosto 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping («l’inchiesta») relativa alle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio [«AFRP» (
aluminium flat rolled products
) o «prodotto in esame»] originari della Repubblica popolare cinese («la RPC», «Cina» o «il paese interessato»)
(
2
)
sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base.
(2)
Il 12 aprile 2021 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 della Commissione
(
3
)
(«il regolamento provvisorio»).
(3)
L’11 ottobre 2021, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione
(
4
)
(«il regolamento definitivo»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame. Le aliquote del dazio antidumping variano dal 14,3 % al 24,6 %.
(4)
Nella stessa data, con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1788
(
5
)
(«la decisione di sospensione»), la Commissione ha sospeso il dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame per un periodo di nove mesi, ossia fino all’11 luglio 2022.
(5)
Il 9 marzo 2022 la Commissione, di sua iniziativa, ha inviato questionari all’associazione European Aluminium («EA»), ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e a tutte le altre parti interessate. Il questionario era finalizzato alla trasmissione di informazioni che potessero consentire alla Commissione di valutare se prorogare o no la sospensione. Sono pervenute osservazioni dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, dalla loro associazione EA, da 14 utilizzatori, tra cui l’associazione europea dei fornitori di componenti per autoveicoli (CLEPA), nonché da sei importatori e dalla loro associazione (EURANIMI). I produttori dell’Unione inclusi nel campione e EA sono stati inoltre invitati a fornire informazioni su taluni indicatori di pregiudizio in relazione al periodo più recente successivo al periodo esaminato nella decisione di sospensione (il cosiddetto «periodo di analisi» di otto mesi, che va dal 1
o
luglio 2021 al 28 febbraio 2022). Essi hanno fornito le informazioni richieste in merito a taluni indicatori. Le risposte sono state trasmesse alla fine di marzo 2022.
(6)
Nelle loro risposte vari utilizzatori hanno chiesto la proroga della sospensione. Inoltre il 25 aprile 2022 EA ha presentato una richiesta formale di revoca immediata della sospensione.
(7)
In data 24 maggio 2022 la Commissione ha comunicato la propria intenzione di non prorogare la sospensione delle misure e ha invitato le parti a trasmettere osservazioni entro il 2 giugno 2022. Sette parti interessate hanno presentato osservazioni entro il termine stabilito: TDK Hungary Components Kft. («TDK Hungary»), EURANIMI, Valeo Group («Valeo»), TitanX Holding («TitanX»), Airoldi Metalli S.p.a. («Airoldi»), SATMA e Lodec Metall-Handel («Lodec»). Le osservazioni di TDK Foil Italy SpA («TDK Italy») non sono state prese in considerazione in quanto presentate dopo la scadenza del termine.
(8)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Airoldi ha sostenuto che i suoi diritti di difesa erano stati violati poiché la Commissione ha utilizzato dati di EA, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi del mercato e la capacità, che non erano a disposizione di altre parti. La Commissione ha tuttavia osservato che i dati di EA si basavano su informazioni fornite da tutti i suoi membri e che EA aveva fornito una versione non riservata di tali dati. Di conseguenza tutte le parti hanno potuto esercitare i propri diritti di difesa e presentare osservazioni sui dati forniti. La Commissione ha quindi respinto tale argomentazione.
(9)
Alcune parti interessate hanno proposto modifiche delle misure, ad esempio l’esclusione di alcuni prodotti dall’ambito di applicazione della misura o l’introduzione di un contingente di importazioni esenti da dazi. La Commissione ha ricordato che, l’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, le consente soltanto di decidere di prorogare la sospensione per un periodo non superiore a un anno o di non prorogare la sospensione. Di conseguenza la Commissione non ha potuto riesaminare le misure istituite dal regolamento definitivo. L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base prevede una procedura specifica per i riesami intermedi. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
2.
ESAME DELLE CONDIZIONI DI MERCATO E DEGLI INTERVENTI SUL MERCATO DELL’UNIONE DURANTE IL PERIODO DI ANALISI
(10)
A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base le misure antidumping possono essere sospese nell’interesse dell’Unione qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione.
(11)
Il 12 ottobre 2021 le misure sono state sospese perché la Commissione ha accertato l’esistenza di uno squilibrio temporaneo tra domanda e offerta nel periodo di ripresa post-COVID-19 e ha constatato che la situazione economica dell’industria dell’Unione aveva registrato un miglioramento nel primo semestre del 2021 rispetto al periodo dell’inchiesta («PI», compreso tra il 1
o
luglio 2019 e il 30 giugno 2020) e al 2017 (l’anno migliore del periodo in esame durante l’inchiesta iniziale). Si prevedeva che l’andamento positivo della situazione economica dell’industria dell’Unione sarebbe continuato durante il periodo di sospensione di nove mesi, di conseguenza era improbabile che il pregiudizio riemergesse a seguito della sospensione. Tuttavia la modifica delle condizioni di mercato era considerata di natura temporanea.
(12)
A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, la sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore a un anno. Al fine di decidere se prorogare o no la sospensione, la Commissione ha esaminato le condizioni di mercato prevalenti nel periodo di analisi, nonché la situazione economica dell’industria dell’Unione e le opinioni degli importatori e degli utilizzatori.
2.1.
Condizioni di mercato
(13)
Nel corso del periodo di analisi il consumo dell’Unione ha registrato un calo notevole (pari al 13,5 %), rispetto al primo semestre del 2021
(
6
)
. La domanda ha raggiunto il suo apice nel primo semestre del 2021, quando è aumentata del 27 % rispetto al PI per poi diminuire significativamente durante il periodo di analisi.
(14)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Valeo ha sostenuto che il documento di divulgazione non forniva la fonte dei dati relativi al consumo né spiegazioni al riguardo e che gli stessi dati contraddicevano quelli trasmessi da EA per il periodo di analisi. La Commissione ha osservato che il documento generale di divulgazione indicava già che i dati erano stati forniti da EA. La Commissione ha calcolato il consumo per il periodo di analisi sommando le importazioni totali al volume delle vendite dell’industria dell’Unione. Per un confronto adeguato con il primo semestre 2021, i dati relativi al consumo indicati al considerando 12 sono stati ricalcolati a partire dai dati trasmessi da EA su base semestrale
(
7
)
. La Commissione si era quindi basata sui dati presentati da EA per il periodo di analisi e di conseguenza ha respinto tale argomentazione.
(15)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, EURANIMI, Airoldi e Lodec hanno ritenuto che la risultanza di un calo della domanda fosse in contraddizione con una relazione di CRU International, che prevedeva un aumento della domanda mondiale di alluminio del 40 % entro il 2030. La Commissione ha tuttavia osservato che lo studio in questione non si limitava ai soli prodotti laminati piatti di alluminio, ma riguardava tutti i tipi di prodotti in alluminio. Tra l’altro l’Europa (non solo l’UE, ma anche altri paesi europei) rappresenta solo una piccola parte dell’intera crescita (14 %) prevista. Infine tale proiezione non era in contraddizione con le risultanze della Commissione, che riguardavano il periodo di analisi e le prospettive di crescita a breve termine, mentre lo studio riguardava le prospettive di crescita nei prossimi otto anni. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(16)
Nei primi mesi del 2022 si sono osservate le tendenze seguenti: secondo una relazione della CRU
(
8
)
la domanda di prodotti laminati di alluminio in Europa si è mantenuta a livelli soddisfacenti in quanto stimolata dall’accumulo di scorte conseguente alla guerra in Ucraina e dal settore delle costruzioni, che ha proseguito le attività. La domanda del settore automobilistico si è invece mostrata debole a causa della costante carenza di semiconduttori e di una scarsa disponibilità di cablaggi originari dell’Ucraina. Si prevede che tale situazione sia destinata a perdurare per alcuni mesi. Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, la medesima relazione menziona anche il rischio di un minor numero di progetti per via di un’inflazione elevata.
(17)
Sul versante dell’offerta l’industria dell’Unione ha aumentato la propria capacità dopo il PI (+ 20 %) ma l’utilizzo degli impianti non ha registrato un incremento e si è mantenuto attorno all’80 %. Vi sono dunque margini per un aumento della produzione dell’industria dell’Unione.
(18)
I prezzi delle principali materie prime (alluminio, magnesio) e dell’energia sono aumentati in misura significativa per tutto il periodo a partire dal PI, principalmente come conseguenza della ripresa post-COVID. L’incremento dei prezzi è stato acuito dall’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina. Tale andamento è probabilmente destinato a continuare nei prossimi mesi. Ciò si ripercuoterà sul prezzo degli AFRP e di conseguenza determinerà un calo della domanda complessiva di questi prodotti.
(19)
Per quanto riguarda le importazioni di metalli dalla Russia, compreso l’alluminio primario, l’industria dell’Unione ha ridotto le proprie importazioni dal 22 % nel 2015 a circa l’11 % nel 2021. Inoltre la tassa all’esportazione del 15 % sull’alluminio primario istituita dalla Russia è scaduta il 31 dicembre 2021
(
9
)
come previsto inizialmente. Secondo l’industria dell’Unione non si registra alcuna carenza di alluminio primario o semilavorato, nonostante le sanzioni nei confronti della Russia che, sebbene non riguardino direttamente i prodotti di alluminio, hanno forti ripercussioni negative sugli scambi con la Russia in generale.
(20)
Alla luce di quanto precede, sembra che il picco della domanda si sia registrato nel primo semestre 2021. Lo dimostrano gli ordini acquisiti che, come illustrato di seguito al considerando 33, sono diminuiti del 12 % nel corso del periodo di analisi rispetto al primo semestre del 2021. Inoltre i tempi di consegna sono tornati alla normalità nel periodo di analisi, vale a dire a 5-7 settimane secondo una relazione della CRU dell’aprile 2022 e a 6-8 settimane secondo EA
(
10
)
. Ciò dimostra che i tempi di consegna si sono notevolmente ridotti rispetto al primo semestre del 2021, quando variavano talvolta da sei a dieci mesi. La riduzione dei tempi di consegna è stata confermata anche da molti utilizzatori.
(21)
La Commissione ha pertanto concluso che durante il periodo di analisi lo squilibrio tra domanda e offerta che ha caratterizzato il primo semestre del 2021 si è notevolmente ridotto. Sebbene il futuro rimanga incerto, sembra che il picco della domanda registrato nel periodo di ripresa post-COVID si sia arrestato, come si evince dal calo significativo degli ordini acquisiti e dalla netta riduzione dei tempi di consegna. Permane un certo grado di incertezza riguardo alla domanda futura proveniente dai due principali settori a valle, ossia il settore automobilistico e il settore delle costruzioni.
2.2.
Situazione dell’industria dell’Unione
(22)
I volumi delle vendite nell’UE sono diminuiti del 12,8 % nel periodo di analisi rispetto al primo semestre del 2021, da 1 056 668 tonnellate a 921 701 tonnellate, mentre sono aumentati del 36 % rispetto al PI e del 17 % rispetto al 2017.
(23)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Valeo ha sostenuto che i dati presentati da EA nel periodo di analisi contraddicevano l’andamento della produzione e delle vendite indicato nel documento di divulgazione. Come già spiegato al considerando 14, per consentire un confronto adeguato con il primo semestre 2021, la Commissione ha ricalcolato i dati trasmessi da EA su base semestrale e ha applicato una metodologia simile per gli altri periodi di confronto (2017 e PI). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(24)
I prezzi degli AFRP nell’Unione sono costantemente aumentati, passando da una media di 2 703 EUR/tonnellata durante il PI a 2 879 EUR/tonnellata nel primo semestre del 2021, per poi crescere più rapidamente fino a 3 555 EUR/tonnellata nel periodo di analisi. Si tratta di un incremento del 23 % tra il primo semestre del 2021 e il periodo di analisi che è stato dovuto a una crescita della domanda in un contesto post-COVID e all’aumento dei prezzi delle materie prime (alluminio primario, magnesio) e dell’energia.
(25)
Gli utilizzatori, tra cui EURANIMI, Lodec e Airoldi Metalli, hanno evidenziato il netto aumento del tasso di conversione, sia nelle loro comunicazioni iniziali sia dopo la divulgazione delle informazioni (+ 100 % e fino a + 160 %, secondo tali utilizzatori). Le stime della Commissione indicavano un aumento del tasso di conversione
(
11
)
pari all’8 % tra il periodo successivo all’inchiesta (secondo semestre del 2020 e primo semestre del 2021) e il periodo di analisi. A seconda della vendita specifica (quale società o gruppo di società, se la vendita fa parte di un contratto a lungo termine o no, del tipo di prodotto ecc.) e dei periodi considerati, il tasso di conversione può variare notevolmente, ma nel complesso sembra che tutte le parti interessate concordino sul fatto che tale tasso di conversione sia effettivamente aumentato. L’aumento dei costi di produzione diversi dal costo dell’alluminio primario (aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime come gli elementi di lega), da un lato, e l’aumento dei profitti dei produttori dell’Unione, dall’altro, potrebbero in parte spiegare tale aumento.
(26)
Per quanto riguarda la quota di mercato, nell’anno successivo al PI l’incremento delle vendite da parte dell’industria dell’Unione ha determinato un aumento della quota di mercato dell’Unione (dal 64,8 % nel PI al 79,4 % nel primo semestre del 2021). Tale quota di mercato è stata mantenuta durante il periodo di analisi (80,1 %), in quanto il calo dei volumi delle vendite è stato accompagnato da una contrazione del consumo, come indicato al considerando 13.
(27)
Nel corso del periodo di analisi il volume di produzione è leggermente diminuito del 2 % rispetto al primo semestre del 2021. La produzione è cresciuta del 22 % rispetto al PI e del 9 % rispetto al 2017.
(28)
Nel periodo di analisi la capacità ha registrato un lieve calo dell’1,3 % rispetto al primo semestre del 2021 e un aumento significativo del 20,8 % rispetto al PI e del 23 % rispetto al 2017. Inoltre la capacità disponibile non era più influenzata:
i)
dagli effetti del precedente ridimensionamento della capacità attiva durante la pandemia di COVID-19, a cui è fatto riferimento nei considerando 29 e 36 della decisione di sospensione, effetti che non sono più stati osservati nel periodo di analisi; e
ii)
dalla temporanea carenza di alluminio semilavorato e primario nel periodo successivo al periodo dell’inchiesta (cfr. i considerando 29 e 31 della decisione di sospensione). Come indicato al considerando 18, l’alluminio primario, il magnesio e l’energia rimangono disponibili nonostante il notevole aumento dei loro prezzi e non inciderebbero sulla capacità effettiva.
(29)
L’utilizzo degli impianti è rimasto piuttosto stabile, attestandosi all’80,8 % nel periodo di analisi, rispetto all’81,5 % registrato durante il primo semestre del 2021 e al 91,3 % del 2017. Gli ordini acquisiti dalle società incluse nel campione per il prodotto in esame sono diminuiti del 12 % nel periodo di analisi rispetto al primo semestre del 2021 e sono stati leggermente inferiori (del 2 %) rispetto al PI. Il livello degli ordini è stato inferiore rispetto al PI e persino più basso rispetto a quello registrato nel 2017
(
12
)
. Ciò indica che l’industria dell’Unione non sarà satura nei prossimi mesi.
(30)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Valeo ha sostenuto che il calo della capacità è coerente con la carenza di approvvigionamento e che l’industria dell’Unione non ha mai raggiunto il 100 % di utilizzo degli impianti. Con un tasso di utilizzo dell’80,8 % nel periodo di analisi, non vi sono quindi capacità inutilizzate. Secondo Valeo, infine, le risultanze della Commissione contraddicevano quanto affermato dagli utilizzatori, cioè che l’industria dell’Unione non dispone di capacità. In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto da Valeo, la Commissione ha stabilito che la capacità è aumentata del 20,8 % nel periodo di analisi rispetto al PI e del 23 % rispetto al 2017. In secondo luogo, l’argomentazione secondo cui un tasso di utilizzo degli impianti dell’80,8 % non lascia spazio a capacità inutilizzate è in contraddizione con quanto concluso dalla Commissione nel regolamento definitivo
(
13
)
, vale a dire che il tasso di utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione era del 91,3 % nel 2017. Valeo non ha inoltre contestato le risultanze della Commissione secondo cui la capacità effettiva/attiva non differiva più dalla capacità dichiarata. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(31)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, EURANIMI, Airoldi e Lodec hanno sostenuto che negli ultimi decenni l’industria dell’Unione non ha investito sufficientemente in nuove capacità. Nessuna delle parti ha tuttavia fornito elementi di prova a sostegno di tale affermazione e del fatto che ciò riguardasse specificamente gli AFRP. Per contro, nel regolamento definitivo
(
14
)
la Commissione ha stabilito che la capacità è aumentata del 2 % durante il periodo in esame e del 20 % nel periodo di analisi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(32)
EURANIMI e Airoldi hanno inoltre sostenuto che molti produttori dell’Unione sono stati costretti a mantenere inattive le capacità di laminazione a causa della mancanza di alluminio primario. Tale carenza sarebbe in parte dovuta al calo di oltre il 30 % della produzione di alluminio primario nell’UE dal 2000 e limiterebbe ulteriormente la capacità dell’industria dell’Unione di fornire AFRP. EA ha tuttavia spiegato che non vi è carenza di alluminio primario e che l’industria dell’Unione è in grado di rifornirsi da paesi terzi. Tale affermazione è stata confermata dal fatto che le importazioni di alluminio primario nell’UE sono aumentate tra gennaio e aprile 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Inoltre la Commissione ha osservato che nel secondo trimestre del 2022 le scorte globali di alluminio primario ammontavano a [9,2-10,7] miliardi di tonnellate
(
15
)
, un livello inferiore a quelli del 2020-2021 ([10,1-11,4] miliardi di tonnellate in media), ma comparabile ai livelli del 2019, precedenti alla pandemia di COVID-19 ([9,1-10,5] miliardi di tonnellate in media). Anche le scorte dei produttori europei ([310 000-330 000] tonnellate) nel primo trimestre del 2022 erano in linea con la media degli ultimi tre anni ([320 000-340 000] tonnellate per il periodo 2019-2021). La Commissione ha concluso che, sebbene vi siano ancora tensioni su diversi mercati delle materie prime, tra cui quello dell’alluminio primario, si tratta di un fenomeno globale non specificamente collegato al mercato dell’Unione e che le forniture di alluminio primario erano disponibili per l’industria dell’Unione, anche se in generale a prezzi in crescita. L’argomentazione secondo cui tale situazione di mercato limiterebbe la capacità dell’industria dell’Unione di produrre, in particolar modo rispetto ai suoi concorrenti cinesi, è stata pertanto respinta.
(33)
La redditività è migliorata e ha raggiunto il 2,8 % nel periodo di analisi. La redditività pari a -1,8 % nel PI e all’1,9 % nel primo semestre del 2021, ma nel periodo di analisi è rimasta inferiore al livello di profitto del 3,1 % raggiunto nell’anno di riferimento 2017 e notevolmente al di sotto del margine di profitto minimo del 6 % di cui all’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base che è stato utilizzato ai fini dei calcoli dell’underselling nel regolamento definitivo.
(34)
In sintesi, alcuni indicatori hanno mostrato un calo nel periodo di analisi rispetto al primo semestre del 2021 (volumi delle vendite, produzione), mentre altri sono migliorati (prezzi, redditività). In generale la Commissione conclude che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo di analisi.
2.3.
Situazione degli utilizzatori
(35)
Gli utilizzatori si sono espressi a favore della proroga della sospensione ritenendo che le condizioni per la sospensione siano tuttora valide.
(36)
La Commissione ha tuttavia rilevato che la situazione temporanea esistente al momento della sospensione è mutata, come indicato ai considerando da 13 a 23.
(37)
Vari utilizzatori hanno inoltre sostenuto che le condizioni per la sospensione erano soddisfatte per quanto riguarda gli specifici prodotti laminati piatti di alluminio da loro utilizzati, adducendo una persistente carenza di approvvigionamento di tali prodotti. Essi hanno ribadito tale argomentazione dopo la divulgazione delle informazioni e hanno sostenuto che la sospensione dovrebbe essere prorogata per i prodotti in questione. Tuttavia tali prodotti riguardavano solo una parte limitata del totale delle importazioni e l’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base prevede la sospensione delle misure istituite sulle importazioni del prodotto in esame nel loro complesso e non su una parte di esse.
(38)
Gli utilizzatori hanno inoltre sostenuto che esiste tuttora una carenza di approvvigionamento nell’UE in generale e, in particolare, per quanto riguarda lo specifico prodotto laminato piatto di alluminio da loro utilizzato e che la fine della sospensione aggraverà ulteriormente tale carenza riducendo le forniture originarie della Cina.
(39)
La Commissione ha tuttavia rilevato che l’industria dell’Unione dispone ancora di una notevole capacità inutilizzata che, come illustrato al considerando 28, corrisponde già alla capacità effettiva/attiva. Dal PI iniziale la capacità dell’industria dell’Unione era notevolmente aumentata. L’industria dell’Unione è di gran lunga il principale fornitore del prodotto in esame per gli utilizzatori. La Commissione ha inoltre rilevato che esistono fonti alternative di approvvigionamento, ad esempio la Turchia e altri paesi terzi. Inoltre molti utilizzatori hanno confermato che i tempi di consegna si sono notevolmente ridotti rispetto al primo semestre del 2021, come illustrato al considerando 20. Infine, come indicato al considerando 37, l’articolo 14, paragrafo 4, non contempla la possibilità di una sospensione solo parziale. La Commissione ha inoltre rilevato che le richieste di esclusione sono già state trattate nel regolamento definitivo
(
16
)
.
(40)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Valeo ha sostenuto che gli ordini acquisiti non erano indicati nella versione aperta delle comunicazioni dell’industria dell’Unione e avrebbe dovuto essere verificata dalla Commissione. Inoltre, la diminuzione degli ordini ricevuti è in contraddizione con il fatto che la domanda fosse superiore nel periodo di analisi rispetto al primo semestre del 2021 e al PI. La Commissione ha osservato che gli ordini acquisiti riguardavano dati riservati, specifici della società e non soggetti a sintesi. Nella divulgazione delle informazioni la Commissione ha tuttavia fornito dati sufficienti per consentire alle parti di esercitare i propri diritti di difesa e di presentare osservazioni sull’andamento descritto. Inoltre, nella misura del possibile, la Commissione ha verificato l’esattezza delle informazioni trasmesse. Infine, contrariamente a quanto sostenuto da Valeo, il consumo è diminuito del 13,5 % durante il periodo di analisi rispetto al primo semestre del 2021, come spiegato anche al considerando 13. Di conseguenza la diminuzione del 12 % degli ordini acquisiti è in linea con il calo della domanda. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(41)
Per quanto riguarda la riduzione dei tempi di consegna, Valeo ha sostenuto, in seguito alla divulgazione delle informazioni, che il dato deve essere valutato tenendo conto del fatto che molti utilizzatori non sono in grado di acquistare AFRP e che l’industria dell’Unione ha respinto molti ordini in modo da poter fornire i quantitativi limitati per i quali dispone di capacità entro i tempi di consegna prescritti. La Commissione ha osservato prima di tutto che tale affermazione non era suffragata da alcun elemento di prova. In secondo luogo contraddice le affermazioni precedentemente formulate da quasi tutti gli utilizzatori, e sostenute da fonti indipendenti
(
17
)
, secondo cui l’aumento dei tempi di consegna era indice di uno squilibrio tra l’offerta e la domanda sul mercato dell’Unione. Di conseguenza, la riduzione dei tempi di consegna fino a livelli normali nel periodo di analisi era indice di un migliore equilibrio tra domanda e offerta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(42)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, gli utilizzatori hanno contestato le risultanze della Commissione in merito alla disponibilità di specifici tipi di prodotto sul mercato dell’Unione e alla possibilità di acquistarli da altri paesi terzi.
(43)
Per quanto riguarda la questione della fornitura di scambiatori di calore di alluminio («AHEX»), la Commissione ha osservato che entrambi gli utilizzatori che hanno presentato osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, ossia TitanX e Valeo, avevano già acquisito quantità significative dall’industria dell’Unione. Inoltre parte della corrispondenza tra Valeo e i produttori dell’Unione, così come trasmessa da Valeo, riguardava negoziati sulle future forniture dei produttori dell’Unione per il periodo successivo al 2023. La maggior parte di questa corrispondenza sembrava vertere su questioni relative alla negoziazione di nuovi prezzi e non necessariamente su problemi legati alla capacità, o alla mancanza della stessa.
(44)
Valeo ha inoltre dichiarato che uno dei suoi maggiori fornitori aveva rifiutato di fornire quantitativi già concordati e ha recentemente subito un incendio che ha distrutto il suo nuovo stabilimento. Il fornitore in questione ha dimostrato invece che è stata Valeo a non rispettare i suoi obblighi contrattuali annullando i volumi già concordati. Dato che si tratta di una controversia contrattuale specifica tra le due società, la Commissione non ha potuto trarre alcuna conclusione in merito alla questione generale della fornitura di AHEX sul mercato dell’Unione. Per quanto riguarda l’incendio, l’articolo di stampa citato non faceva riferimento alla distruzione completa dello stabilimento. Al contrario, vi si leggeva che lo stabilimento avrebbe iniziato a funzionare con qualche mese di ritardo (cioè nel 2023, invece del secondo semestre del 2022), incidendo del resto solo sui volumi nuovi ma non sui volumi esistenti già impegnati, come indicato nello stesso articolo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(45)
TitanX ha riferito l’aumento dei prezzi del suo principale fornitore e ha sostenuto di non essere stato in grado di trovare altri fornitori nell’Unione. Non ha però comunicato problemi di approvvigionamento da parte del suo principale fornitore e non ha fornito elementi di prova che altri fornitori nell’Unione abbiano rifiutato di vendere. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(46)
Per quanto riguarda le importazioni di AHEX da paesi terzi, la Commissione ha osservato che le importazioni di AHEX dalla Turchia costituivano una quota importante del consumo totale di quel tipo di prodotto, mentre le importazioni di tutti i tipi di AFRP dalla Turchia rappresentavano solo il 2,2 % della quota di mercato nel periodo di analisi, in calo rispetto al [5,9-6,3] % durante il PI. Nel fascicolo non vi sono prove del fatto che la Turchia non possa aumentare le sue esportazioni fino ai livelli precedenti. A tale riguardo, gli scambi di email trasmessi da Valeo e da un fornitore turco non hanno evidenziato alcun problema di fornitura da parte di quest’ultimo.
(47)
Gli AHEX sono utilizzati nel settore automobilistico. Come indicato al considerando 71, le strozzature e il temporaneo calo della domanda registrati in questo settore hanno necessariamente determinato anche un calo della domanda di AHEX. Ciò è stato confermato dagli elementi di prova forniti da EA secondo cui, durante il periodo di analisi, gli utilizzatori Valeo, Mahle e Marelli hanno registrato un calo degli ordini di AHEX, al di sotto dei quantitativi già stabiliti, per effetto di tale contrazione della domanda
(
18
)
.
(48)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha respinto le argomentazioni relative all’attuale mancanza di fornitura di AHEX.
(49)
Per quanto riguarda gli AFRP da utilizzare nella produzione di condensatori elettrolitici all’alluminio, in seguito alla divulgazione delle informazioni, SATMA e TDK Hungary hanno sostenuto che nell’Unione non vi sono produttori di questo tipo di prodotto, la Turchia non può essere una fonte di approvvigionamento in quanto non vi si fabbrica il tipo di prodotto in questione e i produttori giapponesi ne hanno cessato la produzione nel 2021. Tuttavia SATMA non ha fornito alcuna prova che il Giappone, che è sempre stato un’importante fonte di approvvigionamento di questo tipo di prodotto, abbia cessato la produzione. La Commissione ha inoltre osservato che era in corso un progetto di ripresa della produzione nell’Unione. Infine, questo tipo di prodotto rappresentava una parte molto ridotta del consumo totale dell’Unione di AFRP e, come spiegato al considerando 39, a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, non è possibile sospendere le misure solo per tipi di prodotto specifici. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(50)
Gli utilizzatori hanno inoltre segnalato che una serie di unità produttive o società a valle potrebbero andare incontro a difficoltà finanziarie in caso di ripristino dei dazi. Hanno messo in guardia quanto alla possibile chiusura di siti di produzione nell’UE.
(51)
A tal proposito, la Commissione ha fatto riferimento alle risultanze di cui ai considerando da 532 a 548 del regolamento definitivo, nei quali aveva concluso che l’istituzione delle misure non sarebbe stata contraria agli interessi degli utilizzatori in quanto l’impatto sulla situazione finanziaria degli utilizzatori sarebbe stato limitato. Inoltre, durante il periodo di sospensione, gli utilizzatori hanno avuto il tempo di adattare le proprie unità produttive ad altre fonti di approvvigionamento.
(52)
Inoltre, come indicato al considerando 75 della decisione di sospensione, la Commissione ha ritenuto che il periodo di sospensione di nove mesi abbia concesso agli utilizzatori, soprattutto quelli che hanno chiesto l’esclusione di alcuni prodotti, un periodo supplementare per (ri)validare i produttori dell’Unione. Il fatto che gli utilizzatori si riorientino verso le forniture dell’industria dell’Unione sembra confermato dalla crescita della quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione nel periodo di picco della domanda nel primo semestre del 2021 e dal mantenimento di tale quota di mercato nel periodo di analisi.
2.4.
Situazione degli importatori e degli operatori commerciali
(53)
EURANIMI, l’associazione europea di importatori e distributori indipendenti di alluminio e/o acciaio inossidabile, e sei dei suoi membri hanno presentato osservazioni riguardo agli sviluppi del mercato e alla sospensione e si sono espressi a favore della proroga della sospensione.
(54)
Le suddette parti interessate hanno sottolineato principalmente l’attuale situazione di grave carenza di alluminio, nonché il rischio che i produttori a valle perdano competitività. La Commissione ha già esaminato tale argomentazione al considerando 51.
3.
RISCHIO DI RIEMERSIONE DEL PREGIUDIZIO A SEGUITO DI UNA PROROGA DELLA SOSPENSIONE
(55)
Come indicato al considerando 34, l’industria dell’Unione sembra trovarsi in una situazione di stagnazione o inversione di tendenza positiva. Alcuni indicatori hanno mostrato un calo durante il periodo di analisi rispetto al primo semestre del 2021 (volumi delle vendite, produzione), mentre altri sono migliorati (prezzi, redditività). In generale la Commissione conclude che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo di analisi. La Commissione ha valutato il rischio di riemersione del pregiudizio a seguito della proroga della sospensione. Sono stati esaminati in particolare due fattori: l’andamento delle importazioni cinesi e gli sviluppi del mercato più recenti.
3.1.
Andamento delle importazioni dalla Cina
(56)
La quota di mercato delle importazioni dalla Cina è diminuita dall’8 % nel PI al 2,2 % nel primo semestre del 2021, per poi aumentare del 49 % fino a raggiungere il 3,2 % nel periodo di analisi. L’analisi delle importazioni dalla RPC nei mesi di febbraio e marzo 2022 ha tuttavia mostrato un rapido aumento di tali importazioni, che nei suddetti mesi hanno raggiunto una quota di mercato superiore al 6,0 %, avvicinandosi ai livelli del PI.
Tabella 1
Importazioni dalla Cina durante il periodo di analisi (in tonnellate)
Periodo di analisi
Periodo successivo al periodo di analisi
Volume delle importazioni dal paese interessato
Lug. 2021
Ago. 2021
Sett. 2021
Ott. 2021
Nov. 2021
Dic. 2021
Gen. 2022
Feb. 2022
Mar. 2022
Apr. 2022
2 905
3 224
4 852
5 639
6 134
4 292
9 300
12 818
13 832
14 027
Indice
100
111
167
194
211
148
320
441
476
482
Fonte:
Eurostat (periodo di analisi) e banca dati Surveillance (periodo successivo al periodo di analisi).
(57)
L’andamento dei volumi è descritto di seguito: le importazioni dalla Cina sono notevolmente diminuite nel periodo successivo al PI, passando da 171 240 tonnellate durante il PI a 56 470 tonnellate nell’anno successivo al PI. Successivamente le importazioni sono cresciute nuovamente nel periodo di analisi raggiungendo le 73 752 tonnellate (media degli 8 mesi, su base annua), ma sono rimaste al di sotto dei livelli registrati nel PI e nel 2017 (circa 100 000 tonnellate nel 2017). All’inizio del 2022 la crescita delle importazioni è proseguita (11 000 tonnellate su base mensile a gennaio e febbraio 2022, pari a 132 000 tonnellate su base annua, e 14 027 tonnellate ad aprile 2022, più di 168 000 tonnellate su base annua).
(58)
I prezzi delle importazioni dalla Cina sono notevolmente aumentati, in un contesto caratterizzato dall’aumento dei prezzi dei fattori produttivi e da maggiori costi di trasporto. Contrariamente a quanto sostenuto da alcune parti interessate in seguito alla divulgazione delle informazioni, l’aumento dei prezzi non poteva essere considerato come dato a sé stante ma andava contestualizzato e confrontato con altri prezzi e costi, come i prezzi di vendita nell’Unione.
(59)
Il livello di undercutting osservato durante il PI era pari al 17,3 %. Il divario di prezzo tra i prezzi all’importazione cinesi e i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione è gradualmente aumentato nel corso del periodo di analisi, come illustrato nella tabella 2. I prezzi all’importazione erano pertanto inferiori (del 4-5 %) ai prezzi dell’industria dell’Unione a gennaio-febbraio 2022.
(60)
I dati di cui sopra indicano che le importazioni dalla Cina non sono immediatamente riprese dopo il PI ma sono cresciute progressivamente durante il periodo di analisi e ancora di più nei mesi successivi al periodo di analisi, raggiungendo quasi i volumi medi mensili del PI in un contesto di calo del consumo rispetto al primo semestre del 2021. La Commissione ha osservato che la situazione generale del settore manifatturiero in Cina era caratterizzata da incertezze legate ai focolai di COVID-19, alla politica «zero-COVID» e alle relative conseguenze sull’economia cinese. Marzo e aprile 2022 sono stati pertanto caratterizzati da una generale contrazione dell’attività degli stabilimenti cinesi. La produzione industriale, gli ordini e l’occupazione erano in calo, mentre sono ulteriormente aumentati i ritardi e i tempi di consegna. Nonostante tali problemi, tuttavia, le importazioni del prodotto in esame dalla Cina sono aumentate in maniera costante nel corso del periodo di analisi, soprattutto tra gennaio e aprile 2022. Allo stesso tempo, i prezzi sono diminuiti e il divario rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione si è ampliato, come indicato nella tabella 2. Di conseguenza, nonostante le contrazioni legate alla pandemia di COVID-19 nel settore manifatturiero cinese, le importazioni dalla Cina hanno mostrato una ripresa durante il periodo di analisi e, dopo un periodo di ulteriore adeguamento, le importazioni dalla Cina verso l’UE sono aumentate ulteriormente.
Tabella 2
Confronto dei prezzi durante il periodo di analisi (in EUR/tonnellata)
Periodo di analisi
Periodo successivo al periodo di analisi
Lug. 2021
Ago. 2021
Sett. 2021
Ott. 2021
Nov. 2021
Dic. 2021
Gen. 2022
Feb. 2022
Mar. 2022
Apr. 2022
Prezzi delle importazioni dal paese interessato
3 051
3 135
3 334
3 453
3 398
3 592
3 753
3 871
3 799
3 967
Indice
100
103
109
113
111
118
123
127
125
130
Prezzi di vendita nell’Unione
3 065
3 137
3 335
3 507
3 686
3 705
3 915
4 077
—
—
Indice
100
102
109
114
120
121
128
133
Fonte:
Eurostat (periodo di analisi), banca dati Surveillance (periodo successivo al periodo di analisi), produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(61)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Airoldi ha sostenuto in primo luogo che l’analisi della Commissione sulle importazioni dalla Cina non era corretta in quanto, secondo i dati sulle importazioni forniti nella sua comunicazione, non vi era stato un aumento delle importazioni cinesi, ma erano aumentati i prezzi delle importazioni cinesi. In secondo luogo Airoldi ha sostenuto che l’andamento delle importazioni andava analizzato in proporzione al 2021 e che gli aumenti delle importazioni nel febbraio e nel marzo 2022 non dovevano essere presi in considerazione, in quanto influenzati dalle circostanze straordinarie legate alla crisi ucraina. In terzo luogo, per quanto riguarda i prezzi, Airoldi ha sostenuto che i prezzi cinesi sono in linea con i prezzi di vendita dell’UE e che nell’analisi della Commissione le importazioni dalla Cina dovrebbero essere rettificate in base ai costi di trasporto.
(62)
Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione ha ritenuto l’argomentazione di Airoldi errata in quanto basata sul livello NC molto più ampio (8 cifre), mentre l’analisi della Commissione si basava su statistiche a livello TARIC (10 cifre), che includevano solo il prodotto in esame.
(63)
Per quanto riguarda i periodi confrontati, la Commissione ha ricordato che sia l’anno successivo al PI (1
o
luglio 2020 - 30 giugno 2021) sia il periodo di analisi rientravano, in parte, nell’anno 2021. Pertanto, pur confrontando l’evoluzione tra il primo semestre del 2021 e il periodo di analisi, non è possibile stabilire una media per l’intero 2021, in quanto i due semestri del 2021 appartengono a periodi di riferimento diversi. Di conseguenza, qualsiasi confronto dell’andamento delle importazioni tra il periodo di analisi e il 2021 sarebbe privo di senso e non attendibile. Per quanto riguarda l’esclusione dei mesi di gennaio e febbraio 2022, Airoldi non ha fornito alcuna spiegazione o giustificazione in merito agli effetti della crisi ucraina, ma ha solo sostenuto che si trattasse di una situazione straordinaria.
(64)
Per quanto riguarda i prezzi, contrariamente a quanto sostenuto da Airoldi, come spiegato al considerando 60, il divario tra i prezzi all’importazione dalla Cina e i prezzi dell’Unione si è ampliato durante il periodo di analisi. Infine, per quanto riguarda gli adeguamenti relativi al trasporto, la Commissione ha ricordato che le statistiche relative alle importazioni sono raccolte a livello cif, riflettendo in tal modo una parte sostanziale dei costi di trasporto nel prezzo. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(65)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, EURANIMI ha sostenuto che il recente aumento delle importazioni dalla Cina era legato all’ipotesi della fine della sospensione e ha aggiunto che tali importazioni erano state effettuate a condizioni di prezzo simili a quelle dei produttori europei. La Commissione ha osservato che diversi fattori stavano influenzando il livello delle importazioni dalla Cina e che la sospensione delle misure era probabilmente uno di questi fattori. Per quanto riguarda il livello dei prezzi, la Commissione ha osservato che, da un confronto tra la media dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e la media dei prezzi all’importazione dalla Cina, risultava che per tutta la durata del periodo di analisi questi ultimi erano inferiori ai primi.
(66)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Lodec ha sostenuto che il livello della quota di mercato raggiunto dalle importazioni cinesi, unito ai prezzi più bassi, non rappresentava una minaccia per l’industria dell’Unione in quanto, presumibilmente, ciò sarebbe frutto di un mercato libero in cui i produttori esportatori cinesi sono più competitivi. Analogamente, SATMA ha sostenuto che la Commissione non è riuscita a dimostrare l’esistenza di un pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione dalle importazioni di fogli di alluminio utilizzati per la produzione di condensatori di alluminio, in quanto non vi sarebbe alcuna produzione nell’Unione.
(67)
La Commissione ha osservato che nel regolamento definitivo è stata effettuata un’analisi del nesso di causalità. La Commissione ha potuto concludere che il prodotto in esame aveva arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione durante il PI iniziale. Non vi erano elementi per ritenere che, in assenza delle condizioni che avevano indotto la Commissione a sospendere temporaneamente la riscossione delle misure definitive, tale nesso di causalità tra i prodotti importati e le vendite dell’Unione non sarebbe più esistito o che le risultanze sul nesso di causalità sarebbero state nel frattempo confutate. Tra l’altro Lodec avrebbe dovuto presentare tali argomentazioni nella fase dell’inchiesta iniziale che istituiva le misure definitive. Infine tale analisi del nesso di causalità era stata effettuata per il prodotto nel suo complesso e non sussisteva alcun obbligo di effettuare l’analisi sulla base di uno specifico tipo di prodotto. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
(68)
Lodec e EURANIMI hanno sostenuto che, per alcuni tipi di prodotto, l’interruzione delle importazioni dalla Russia creerebbe ulteriori carenze nel mercato dell’Unione, che la Commissione dovrebbe prevenire tramite misure di attenuazione. La Commissione ha tuttavia osservato che le importazioni del prodotto in esame dalla Russia rappresentavano una parte trascurabile del consumo dell’Unione, con una quota di mercato inferiore allo 0,5 % durante il periodo successivo al PI e al periodo di analisi. Di conseguenza le variazioni del volume delle importazioni dalla Russia non hanno avuto un impatto sostanziale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
3.2.
Recenti sviluppi del mercato
(69)
Il futuro è incerto e diversi fattori si ripercuotono sul mercato. L’accumulo di scorte non durerà in quanto costituiva una risposta temporanea alle incertezze legate all’invasione dell’Ucraina. Inoltre anche gli aumenti dei prezzi delle materie prime e dell’energia, che sono stati fortemente influenzati dalla ripresa post-COVID-19 e, da febbraio 2022, dall’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, sono variabili fondamentali di cui tenere conto.
(70)
La domanda nel settore delle costruzioni rimane sostenuta ma alcuni elementi sembrano indicare che, a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime e di possibili rialzi dei tassi di interesse, la realizzazione di nuovi progetti potrebbe essere frenata e la domanda potrebbe dunque rallentare
(
19
)
.
(71)
La produzione nel settore automobilistico dovrebbe normalizzarsi nel prossimo futuro. Tuttavia nel breve periodo la domanda dell’industria automobilistica ha risentito negativamente della carenza di cablaggi provenienti dall’Ucraina, nonché di una carenza di chip a livello mondiale
(
20
)
che sembra destinata a proseguire almeno per una parte del 2022
(
21
)
.
(72)
EA prevede un rallentamento del mercato in generale nei prossimi mesi. Ha previsto un calo delle vendite del 3,8 % nel primo semestre del 2022 rispetto al periodo di analisi, nonché un calo della produzione del 5,7 %. Tali previsioni sono state elaborate sulla base di una contrazione del consumo dell’industria automobilistica, sommata a un aumento significativo delle importazioni dalla Cina. La Commissione ha rilevato che, secondo le stime di Eurofer, il settore automobilistico sarà in espansione nel 2022 ma ristagnerà nel 2023
(
22
)
. Tuttavia le previsioni di Eurofer per il 2022 sono condizionate da una serie di variabili non note: l’entità futura degli attuali rischi di evoluzione negativa derivanti dalle persistenti carenze di semiconduttori; il potenziale calo della domanda a fronte di crescenti incertezze economiche nel caso di un conflitto prolungato in Ucraina; la stagnazione del reddito disponibile dei consumatori (nell’UE) e un livello elevato di inflazione dell’energia e delle materie prime; nonché la crescita della domanda nei principali mercati di esportazione dell’UE (Regno Unito, Stati Uniti, Cina e Turchia), che è attualmente modesta. Di conseguenza la domanda per il settore automobilistico resta incerta.
(73)
La Commissione ha inoltre esaminato se l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina e le sanzioni nei confronti della Russia abbiano inciso sulla catena di approvvigionamento dell’industria dell’Unione. Per il momento nessuna delle sanzioni e delle altre misure impedisce le esportazioni di prodotti di alluminio dalla Russia verso l’UE. Inoltre l’industria dell’Unione dispone anche di altre fonti di approvvigionamento oltre alla Russia. Pertanto la Commissione non ha rilevato elementi concreti che dimostrino che le sanzioni nei confronti della Russia abbiano avuto ripercussioni sulla catena di approvvigionamento dell’industria dell’Unione tali da risultare pertinenti per l’analisi dell’impatto di un’eventuale revoca della sospensione. Tuttavia le sanzioni che escludono alcuni istituti di credito dal sistema di pagamento SWIFT e il fatto che alcune imprese di trasporto abbiano cessato ogni attività di trasporto in container da e verso la Russia potrebbero creare difficoltà. Inoltre l’applicazione di sanzioni nei confronti di determinati cittadini russi che hanno interessi in tale settore potrebbe avere ripercussioni. Pertanto tale situazione contribuisce ad aggravare l’incertezza riguardo alla possibile evoluzione della situazione del mercato a breve e medio termine.
3.3.
Conclusioni sull’improbabilità del riemergere del pregiudizio
(74)
Dopo il miglioramento dei risultati conseguiti nel primo semestre del 2021 rispetto al PI, la situazione economica dell’industria dell’Unione è rimasta piuttosto stabile nel periodo di analisi, nonostante il deterioramento di alcuni indicatori di pregiudizio. Mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è rimasta stabile, i volumi delle vendite hanno registrato un calo significativo del 12,8 %, e la produzione e la capacità sono leggermente diminuite rispettivamente del 2 % e dell’1,3 %. La redditività è migliorata attestandosi al 2,8 % nel periodo di analisi ma rimane inferiore a quella registrata nell’anno di riferimento 2017 ed è nettamente al di sotto del profitto minimo del 6 % utilizzato ai fini dei calcoli dell’underselling.
(75)
In particolare le prospettive per l’industria dell’Unione dopo il periodo di analisi non sono particolarmente rosee. Gli ordini acquisiti del prodotto in esame sono diminuiti del 12 % nel periodo di analisi rispetto al primo semestre del 2021 e del 2 % rispetto al PI (quando la situazione dell’industria dell’Unione risultava pregiudizievole). Pertanto, contrariamente alle risultanze di cui al considerando 49 della decisione di sospensione, l’industria dell’Unione non è più satura per i prossimi mesi e il suo livello attività futuro non è garantito. Il consumo ha raggiunto l’apice nel primo semestre del 2021, per poi diminuire del 13,5 % durante il periodo di analisi. Ciò è stato confermato da un calo degli ordini acquisiti nonché dalla riduzione significativa dei tempi di consegna. Non si prevede una ripresa della domanda nei prossimi mesi, date le incertezze legate alla domanda nel settore automobilistico e nel settore delle costruzioni, che si sommano al previsto aumento ulteriore dei costi dei principali fattori produttivi. Infine in un contesto di riequilibrio tra domanda e offerta l’industria dell’Unione avrebbe una minore forza negoziale nella fissazione dei prezzi e i suoi risultati economici ne risentirebbero negativamente.
(76)
Allo stesso tempo, le importazioni cinesi sono aumentate in maniera costante e sostenuta durante il periodo di analisi, e ancor più nei due mesi successivi, a prezzi inferiori rispetto alla media dei prezzi dell’industria dell’Unione. Nello specifico, il divario di prezzo tra i prezzi all’importazione cinesi e i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione è gradualmente aumentato nel corso del periodo di analisi, nonostante l’aumento dei costi di trasporto a livello internazionale, le strozzature nelle consegne segnalate dagli utilizzatori e le difficoltà legate alla pandemia di COVID-19 riscontrate in generale dai produttori in Cina. Questa recente e significativa tendenza al rapido aumento delle importazioni cinesi continuerà probabilmente in futuro e si tradurrà nella stessa situazione osservata durante il PI iniziale, qualora le misure dovessero continuare ad essere sospese. Sommata al previsto aumento ulteriore dei costi e alle incertezze della domanda, la crescita ulteriore delle importazioni dalla Cina a prezzi inferiori avrebbe decisamente effetti negativi sui risultati economici dell’industria dell’Unione.
(77)
Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che non sussistevano più condizioni tali da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio per l’industria dell’Unione in caso di proroga dell’attuale sospensione dei dazi antidumping.
4.
CONCLUSIONI
(78)
A seguito di un esame degli sviluppi del mercato durante il periodo di analisi, dei possibili sviluppi nel prossimo futuro, della situazione dell’industria dell’Unione e delle opinioni degli importatori e degli utilizzatori, la Commissione ha concluso che non sussistevano più le condizioni per prorogare la sospensione delle misure. A tale riguardo, la Commissione ha ricordato che la sospensione della riscossione dei dazi antidumping è una misura eccezionale in considerazione della regola generale stabilita nel regolamento di base.
(79)
Pertanto, in assenza degli elementi necessari e tenuto conto delle opinioni di tutte le parti, la Commissione ha deciso di non prorogare la sospensione dei dazi antidumping sulle importazioni di AFRP originari della Cina. Pertanto è opportuno ripristinare i dazi non appena sarà cessata l’applicazione della decisione di sospensione (ossia a decorrere dal 12 luglio 2022),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La sospensione dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, istituita dall’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/1788, non è ulteriormente prorogata.
Articolo 2
Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese è ripristinato a decorrere dal 12 luglio 2022.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
GU C 268 del 14.8.2020, pag. 5
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 della Commissione, del 9 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 124 del 12.4.2021, pag. 40
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione, dell’8 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 359 dell’11.10.2021, pag. 6
).
(
5
)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1788 della Commissione, dell’8 ottobre 2021, che sospende i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 359 dell’11.10.2021, pag. 105
).
(
6
)
Da 1 331 005 tonnellate nel primo semestre del 2021 a 1 150 832 tonnellate nel periodo di analisi.
(
7
)
Ossia dividendo per 8 (numero di mesi nel periodo di analisi) e moltiplicando per 6.
(
8
)
CRU Aluminium products Monitor, relazione aprile 2022.
(
9
)
https://steelnews.biz/russia-lifts-aluminium-alloys-export-tax/.
(
10
)
Nella decisione di sospensione (considerando 30) i tempi di consegna normali corrispondevano a un periodo di 4-12 settimane.
(
11
)
Il tasso di conversione corrisponde, approssimativamente, alla differenza tra i prezzi di vendita e i prezzi LME (a tre mesi) dell’alluminio primario. Per determinare i prezzi di vendita, la Commissione si è avvalsa delle informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Cfr. tabella 2 in appresso. Per determinare i prezzi LME (3 mesi), la Commissione ha utilizzato Fastmarket come fonte. I dati sono stati estratti su base giornaliera e utilizzati per calcolare le medie per i due periodi: da luglio 2020 a giugno 2021 e da luglio 2021 a febbraio 2022 (periodo di analisi). Tali medie sono state convertite da USD in EUR utilizzando i tassi di cambio ufficiali (medie per i periodi corrispondenti). I prezzi medi LME per i due periodi erano rispettivamente 1 710 EUR e 2 431 EUR.
(
12
)
Tuttavia i dati del 2017 forniti da EA comprendevano alcuni prodotti non rientranti nella definizione del prodotto.
(
13
)
Cfr. il considerando 439.
(
14
)
Cfr. il considerando 438.
(
15
)
La fonte dei dati sulle scorte di alluminio primario è la CRU
Aluminium Monitor
del giugno 2022 (inventari).
(
16
)
Tutte le richieste di esclusione di prodotti sono state trattate alla sezione 2.2 del regolamento definitivo. Per tutti gli AFRP, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di rotoli rivestiti e pannelli compositi di alluminio (punto 2.2.2 del medesimo regolamento), la Commissione ha concluso che esiste una capacità produttiva sufficiente sul mercato dell’Unione e pertanto ha respinto le richieste di esclusione dei prodotti.
(
17
)
Cfr. considerando 36 e nota 6 della decisione di sospensione.
(
18
)
t21.006374.
(
19
)
Relazione della CRU, marzo 2022.
(
20
)
Secondo ACEA le nuove immatricolazioni di autovetture sono diminuite del 12,3 % nel primo trimestre del 2022 (https://www.acea.auto/pc-registrations/passenger-car-registrations-12-3-first-quarter-of-2022-20-5-in-march/).
(
21
)
https://www.autocar.co.uk/car-news/business-tech%2C-development-and-manufacturing/latest-updates-semiconductor-chip-crisis; https://www.bbc.com/news/business-60313571
(
22
)
https://www.eurofer.eu/assets/publications/economic-market-outlook/economic-and-steel-market-outlook-2022-2023-first-quarter-2/EUROFER_ECONOMIC_REPORT_Q2_2022-23_final.pdf
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La decisione riguarda i dazi antidumping, strumento di difesa commerciale dell'Unione europea contro le importazioni oggetto di dumping, disciplinato dal regolamento (UE) 2016/1036. La sospensione temporanea dei dazi è una misura eccezionale che richiede la verifica di condizioni di mercato temporanee e l'improbabilità del riemergere del pregiudizio. Commercialisti e consulenti di imprese esportatrici devono considerare l'impatto dei dazi antidumping sulla competitività internazionale, i margini di underselling e l'analisi del nesso di causalità tra importazioni e danno all'industria dell'Unione.
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