Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1306/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1306 della Commissione, del 27 settembre 2018, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India

Pubblicato: 27/09/2018 In vigore dal: 27/09/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1306 della Commissione, del 27 settembre 2018, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1306 of 27 September 2018 terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of certain stainless steel wires originating in India

Testo normativo

28.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 244/111 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1306 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 2018 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 266, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) , considerando quanto segue: 1. MISURE IN VIGORE E SENTENZA DEL TRIBUNALE 1.1. Misure in vigore (1) Nel 2013, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 ( 2 ) («il regolamento controverso»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India («le misure iniziali») a seguito di un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( 3 ) . (2) Con avviso del 1 o aprile 2015 ( 4 ) la Commissione ha pubblicato una modifica della ragione sociale e della sede della società Viraj Profiles Vpl. Ltd, Mumbai, Maharashtra, in Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra e Mumbai, Maharashtra. (3) Nel settembre 2015 le misure iniziali sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1483 della Commissione ( 5 ) a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento. (4) Nel febbraio 2017, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione ( 6 ) , le misure iniziali sono state modificate in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036. (5) Con le rettifiche pubblicate rispettivamente a maggio e a ottobre del 2017 ( 7 ) l'aliquota del dazio per i produttori esportatori che non hanno collaborato è stata ridotta dal 16,2 % al 12,5 % e l'aliquota del dazio per le società che hanno collaborato non incluse nel campione è stata fissata al 5 % anziché all'8,4 %. 1.2. Sentenza del Tribunale dell'Unione europea (6) Il 1 o febbraio 2014 la società Viraj Profiles Limited («Viraj»), un produttore esportatore indiano di vari prodotti di acciaio inossidabile, in particolare fili di acciaio inossidabile, ha presentato al Tribunale dell'Unione europea («il Tribunale») una domanda di annullamento del regolamento controverso nella parte in cui si applicava a detta società. Con la sentenza dell'11 luglio 2017 («la sentenza») nella causa T-67/14, Viraj Profiles Ltd/Consiglio ( 8 ) , il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nei limiti in cui si applica alla società Viraj. (7) Il Tribunale, al punto 144 della sua sentenza, ha stabilito in particolare che le istituzioni hanno violato il loro obbligo di motivazione in quanto non hanno fornito alla società Viraj spiegazioni dettagliate e pertinenti nonostante le reiterate richieste di quest'ultima nel corso del procedimento amministrativo. Le istituzioni hanno pertanto violato l'obbligo di motivare la loro decisione di adeguare verso l'alto i costi comunicati dalla società Viraj. Il Tribunale ha inoltre esaminato se le istituzioni avessero commesso un errore manifesto di valutazione nell'applicare tale adeguamento. Al paragrafo 154 della sua sentenza il Tribunale ha concluso che non disponeva di tutti gli elementi necessari per confermare l'assenza di un errore manifesto di valutazione da parte delle istituzioni all'atto di determinare il tasso di adeguamento. 1.3. Conseguenze della sentenza (8) Conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta. (9) Nei casi in cui i procedimenti consistono in varie fasi amministrative, l'annullamento di una di queste fasi non annulla l'intero procedimento ( 9 ) . L'inchiesta antidumping è un esempio di procedimento comprendente varie fasi. Di conseguenza l'annullamento del regolamento controverso, nei limiti in cui riguarda la società Viraj, non comporta l'annullamento di tutto il procedimento precedente l'adozione di detto regolamento. Nel conformarsi alla sentenza del Tribunale, la Commissione ha quindi la possibilità di correggere gli aspetti del procedimento che hanno determinato l'annullamento, lasciando invariate le parti non interessate dalla sentenza ( 10 ) . (10) Occorre sottolineare che, eccettuando la constatazione secondo la quale le istituzioni non hanno fornito spiegazioni dettagliate e pertinenti a sostegno della decisione di adeguare verso l'alto i costi comunicati dalla società Viraj e la conclusione secondo la quale il Tribunale non ha potuto stabilire se le istituzioni avessero commesso un errore manifesto di valutazione all'atto di determinare il tasso di adeguamento, restano valide tutte le altre conclusioni raggiunte nel regolamento controverso che non sono state impugnate entro i termini stabiliti per un ricorso o che sono state impugnate ma respinte nella sentenza o che non sono state esaminate dal Tribunale e quindi non hanno determinato l'annullamento del regolamento controverso. (11) Il difetto di motivazione dovrebbe quindi essere riesaminato alla luce delle circostanze particolari riguardanti la società Viraj. 2. PROCEDURA (12) A seguito della sentenza, la Commissione ha pubblicato un avviso ( 11 ) concernente la riapertura dell'inchiesta antidumping che ha condotto all'adozione del regolamento controverso. La riapertura era limitata all'esecuzione della sentenza per quanto riguarda la società Viraj. (13) La Commissione ha ufficialmente informato la società Viraj, i rappresentanti dell'India e l'industria dell'Unione riguardo alla riapertura dell'inchiesta. (14) La società Viraj e l'industria dell'Unione hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso. (15) A seguito delle prime osservazioni pervenute, sono state contattate tutte le altre parti notoriamente interessate all'epoca dell'inchiesta iniziale ed è stata data loro la possibilità di trasmettere osservazioni e di chiedere un'audizione. (16) Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite dai servizi della Commissione e/o dal consigliere auditore. (17) La Commissione ha ricevuto osservazioni su vari aspetti della riapertura dell'inchiesta dalla società Viraj e dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer). (18) La società Viraj ha sostenuto che il Tribunale, anziché annullare il regolamento controverso soltanto in parte, lo aveva annullato per intero nella misura in cui la riguardava. Ha sostenuto che l'illecito commesso dalle istituzioni dell'Unione che ha determinato l'annullamento del regolamento controverso non poteva essere sanato e che pertanto la riapertura dell'inchiesta non era giustificata. (19) La società Viraj ha inoltre sostenuto che, qualora le istituzioni dell'Unione avessero comunque mantenuto la decisione di riaprire l'inchiesta, tale riesame non avrebbe dovuto limitarsi all'obbligo di motivazione, dovendo invece comportare una nuova verifica e una valutazione complete degli adeguamenti applicati dalla Commissione ai suoi costi di produzione. (20) Come affermato nel considerando 9, nella causa Industrie des poudres sphériques il Tribunale ha riconosciuto che, nei casi in cui un procedimento si compone di varie fasi amministrative, come accade nei procedimenti antidumping, l'annullamento di una di queste fasi non annulla l'intero procedimento. Poiché le istituzioni dell'Unione sono tenute a dare esecuzione alla sentenza, ciò comporta la possibilità di correggere gli aspetti del regolamento controverso che hanno determinato il suo annullamento, lasciando invariate le parti non contestate. Entrambe le argomentazioni sono state pertanto respinte. (21) Il denunciante nell'inchiesta iniziale, Eurofer, ha sostenuto che, per procedere nel modo più adeguato, la Commissione dovrebbe sviluppare ulteriormente la propria motivazione riguardo ai punti specifici individuati dal Tribunale nella sentenza e istituire nuovamente il dazio antidumping definitivo. 3. VALUTAZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA 3.1. Osservazioni preliminari (22) Nell'ambito del primo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale, la società Viraj ha fatto valere errori manifesti di calcolo dei suoi costi di produzione e una violazione dell'obbligo di motivazione. La sentenza ha respinto sia il secondo sia il terzo motivo, con cui si contestavano rispettivamente errori commessi nella valutazione del nesso di causalità e il fatto che la denuncia non contenesse i necessari elementi di prova. (23) Le argomentazioni relative al primo motivo erano divise in due parti. Nella prima parte, la società Viraj ha sostenuto che le istituzioni dell'Unione avevano commesso un errore nell'applicazione ai costi di produzione di un adeguamento verso l'alto. Nella seconda parte ha sostenuto che talune spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») erano state prese in considerazione in maniera errata o erano state conteggiate due volte. (24) Il Tribunale ha accolto la prima parte del primo motivo, secondo cui le istituzioni hanno violato il loro obbligo di motivazione. La seconda parte del primo motivo è stata respinta. Di conseguenza, allo scopo di ottemperare all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione ha risposto alla prima parte del primo motivo, vale a dire il difetto di motivazione riguardo alla valutazione dei costi di produzione. 3.2. Elementi di prova dell'esistenza del dumping 3.2.1. Metodologia utilizzata per determinare il costo di produzione (25) La Commissione, in linea con la metodologia di contabilità dei costi della società Viraj, ha determinato i costi di fabbricazione secondo un approccio in tre fasi, corrispondenti alle fasi del processo di produzione dei fili di acciaio inossidabile. (26) La prima fase è consistita nel determinare il costo di fabbricazione delle billette di acciaio inossidabile. Nel conto profitti e perdite compreso nei conti annuali pubblicati della società Viraj il costo dei materiali utilizzati, consistenti in rottami di acciaio inossidabile, nickel, ferrocromo, silicio e altri materiali per la produzione di billette a partire da rottami di acciaio, rivelava un costo medio in linea con il costo medio delle materie prime dichiarato nella risposta al questionario, che pertanto è stato considerato attendibile. (27) Al costo delle materie prime utilizzate nella produzione delle billette di acciaio inossidabile sono stati aggiunti i seguenti costi di trasformazione: materie secondarie, manodopera diretta, energia, ammortamenti e altri costi; lo scopo era stabilire il costo totale di fabbricazione delle billette di acciaio inossidabile per tonnellata. (28) Nella seconda fase sono stati aggiunti i costi di trasformazione delle billette di acciaio inossidabile in vergelle di acciaio inossidabile ed è stato determinato il costo medio delle materie prime, costituito principalmente dal costo delle billette di acciaio inossidabile già preso in considerazione. (29) Al costo delle materie prime delle vergelle di acciaio è stato aggiunto lo stesso tipo di costi di trasformazione (materie secondarie, manodopera diretta, energia, ammortamenti e altri costi) per stabilire il costo totale delle vergelle per tonnellata. (30) La terza e ultima fase ha riguardato la trasformazione delle vergelle in filo. Tenendo conto del pertinente costo di trasformazione, il costo medio del filo di acciaio inossidabile è stato fissato a un livello comparabile a quello della valutazione FIFO nei conti annuali. (31) Questo ulteriore controllo incrociato dei costi dichiarati con i dati riportati nei conti annuali pubblicati ha confermato che i dati dichiarati in relazione ai costi di fabbricazione erano attendibili e che le riconciliazioni esplicative supplementari tra la risposta al questionario e i dati di contabilità interna forniti a tale riguardo dalla società Viraj sulla base di allegati esibiti durante l'indagine in loco potevano essere accettate. (32) Nella fase definitiva dell'inchiesta la Commissione ha pertanto ritenuto che i costi di fabbricazione dichiarati potessero essere accettati. Tuttavia le SGAV dichiarate dalla società Viraj nella risposta al questionario sono risultate sottostimate rispetto ai costi corrispondenti riscontrati nei conti annuali. Si è dunque ritenuto opportuno attribuire le SGAV indicate nei conti annuali al prodotto in esame in funzione del volume d'affari, in conformità all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009. (33) Il costo di fabbricazione è stato pertanto adeguato tenendo conto degli elementi delle SGAV menzionati nei conti annuali ma non compresi nel costo di fabbricazione dichiarato dalla società Viraj. A tal fine sono stati applicati adeguamenti, espressi in termini di volume d'affari, pari all'8,27 %, di cui il 6,27 % per gli oneri finanziari e il 2 % per le altre SGAV. L'adeguamento equivalente del costo di fabbricazione è stato pari all'11,17 %, di cui l'8,47 % per gli oneri finanziari e il 2,70 % per le altre SGAV. (34) Il costo di fabbricazione è stato confrontato con il costo di fabbricazione dichiarato dalla società Viraj, previa deduzione del costo del materiale d'imballaggio. Su tale base è stato determinato un fattore di adeguamento, che è stato applicato al costo di fabbricazione dichiarato dalla società Viraj per ciascun tipo di prodotto. 3.2.2. Argomentazioni dinanzi al Tribunale (35) La società Viraj ha sostenuto che le istituzioni dell'Unione avrebbero dovuto utilizzare in maniera coerente il costo medio riportato nella sua risposta al questionario, escludendo i costi dell'imballaggio e della relativa manodopera oppure includendo tutti i costi di imballaggio. (36) Nei punti da 135 a 140 della sua sentenza, il Tribunale ha stabilito che le istituzioni dell'Unione non hanno fornito alcuna spiegazione del motivo per cui hanno calcolato il costo di fabbricazione escludendo i costi di imballaggio anziché tenere conto del costo comunicato dalla società Viraj. Per quanto riguarda le percentuali aggiunte al costo di fabbricazione, il Tribunale ha concluso, al punto 141 della sua sentenza, che il mero riferimento alle cifre senza ulteriori spiegazioni non era sufficiente a consentire di comprendere quali percentuali fossero state effettivamente utilizzate per altri costi e oneri finanziari. 3.2.3. Riesame da parte della Commissione (37) La Commissione ha riesaminato il calcolo dei costi di fabbricazione. (38) La Commissione ha concluso che, ai fini di un corretto raffronto e per rispondere alle preoccupazioni espresse dal Tribunale, devono essere utilizzati i costi di fabbricazione dichiarati dalla società Viraj, includendo in particolare l'imballaggio. (39) Tale scelta della base per ulteriori calcoli, operata in esito al riesame, risponde alla prima obiezione della società Viraj e, per estensione, del Tribunale, riguardo all'incertezza relativa al calcolo dei costi di fabbricazione. (40) Il fattore di adeguamento di cui al considerando 34 è stato dunque rivisto verso il basso e applicato ai costi di fabbricazione dichiarati dalla società Viraj per ciascun tipo di prodotto, secondo la stessa metodologia descritta nei considerando 33 e 34. (41) Poiché la metodologia, che consisteva nell'adeguare i costi di fabbricazione ripartendo le SGAV in funzione del volume d'affari conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è stata accettata in linea di principio dalla società Viraj ( 12 ) , si ritiene che l'adeguamento dei costi di fabbricazione dichiarati dalla stessa società Viraj secondo un fattore basato sui suoi conti annuali pubblicati sia dunque pienamente riconducibile ai dati della società Viraj. La società Viraj ha quindi a sua disposizione tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda la determinazione dei costi di fabbricazione. (42) Una volta effettuato il ricalcolo del valore normale secondo la metodologia descritta nei considerando da (25) a (33), il margine di dumping rivisto per la società Viraj è stato fissato al 5,3 %. La società Viraj ha ricevuto informazioni dettagliate relative ai singoli calcoli utilizzati per determinare il suo margine di dumping rivisto e ha avuto l'opportunità di trasmettere osservazioni. (43) Tale ricalcolo è stato inoltre comunicato a Eurofer, che ha sostenuto che la società Viraj non dovrebbe ricevere un trattamento favorevole e che la riduzione del margine di dumping in un contesto di difetto di motivazione è insolitamente generosa. (44) La Commissione ha riesaminato le motivazioni su cui si basa la misura antidumping e ha rilevato una incoerenza nel suo approccio. È stata pertanto costretta ad adeguare le constatazioni agli elementi oggettivi esposti nel fascicolo. L'argomentazione di Eurofer è stata quindi respinta. 3.2.4. Osservazioni della società Viraj in merito alla divulgazione delle conclusioni (45) Sebbene abbia ribadito di non contestare la metodologia utilizzata dalla Commissione, la società Viraj ha sostenuto che, avendo la Commissione accettato i costi di fabbricazione originariamente dichiarati dalla società Viraj, tali costi dovrebbero anche costituire la base cui aggiungere gli oneri finanziari e le altre SGAV. (46) La Commissione ha accolto l'argomentazione e ha assunto i costi di fabbricazione rivisti come base per il calcolo degli adeguamenti relativi agli oneri finanziari e alle altre SGAV. (47) La società Viraj ha inoltre sostenuto che l'adeguamento verso l'alto dei costi di fabbricazione pari all'11,17 %, di cui l'8,74 % per gli oneri finanziari e il 2,70 % per le altre SGAV, quale descritto nel considerando (33), è stato determinato in maniera erronea. Ha sostenuto in particolare che dovrebbero essere aggiunte al denominatore anche altre spese (pezzi di ricambio e materiali di consumo, energia e combustibile, costi di manodopera) che la Commissione aveva già considerato come parte dei costi di fabbricazione. (48) La Commissione ha accolto l'argomentazione della società Viraj e ha adeguato il denominatore di conseguenza. L'adeguamento verso l'alto del costo di fabbricazione è stato pertanto fissato al 9,54 %, di cui il 7,25 % per gli oneri finanziari e il 2,29 % per le altre SGAV. (49) In seguito alla correzione di tali errori concettuali e materiali, il margine di dumping rivisto per la società Viraj è fissato all'1,6 %. Dato che il margine di dumping della società Viraj è ora un margine di dumping de minimis , si conclude che l'inchiesta dovrebbe essere chiusa senza l'istituzione di misure antidumping relative alle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India prodotti dalla società Viraj. 4. DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI (50) La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva chiudere l'inchiesta senza istituire il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili d'acciaio inossidabile originari dell'India prodotti dalla società Viraj. Alle parti interessate è stata inoltre data la possibilità di presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni definitive. (51) Tutte le osservazioni ricevute sono state esaminate e, ove opportuno, prese in considerazione. (52) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La riapertura dell'inchiesta a seguito della sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2017 nella causa T-67/14, Viraj Profiles Ltd/Consiglio , in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, prodotti dalla società Viraj Profiles Limited, è chiusa. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India ( GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51 ). ( 4 ) Avviso relativo alle misure antidumping e compensative in vigore sulle importazioni nell'Unione di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India: modifica della ragione sociale di una società soggetta a un'aliquota individuale del dazio antidumping e del dazio compensativo ( GU C 111 dell'1.4.2015, pag. 5 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1483 della Commissione, del 1 o settembre 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( GU L 228 del 2.9.2015, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 34 del 9.2.2017, pag. 21 ). ( 7 ) GU L 134 del 23.5.2017, pag. 52 e GU L 255 del 3.10.2017, pag. 32 . ( 8 ) Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell'11 luglio 2017, Viraj Profiles Ltd/Consiglio , causa T-67/14, ECLI:EU:T:2017:481. ( 9 ) Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 1998, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, causa T-2/95, ECLI:EU:T:1998:242. ( 10 ) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio et al. , causa C-458/98 P, EU:C:2000:531. ( 11 ) Avviso concernente la sentenza dell'11 luglio 2017 nella causa T-67/14 in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (C/2017/6670, GU C 334 del 6.10.2017, pag. 3 ). ( 12 ) La società Viraj non ha messo in discussione il metodo utilizzato per adeguare verso l'alto i costi di produzione, bensì ha sostenuto che erano stati commessi errori nell'applicazione del metodo. ( 13 ) Regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 1 ).

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