Decisione UE In vigore Imposte Indirette

Decisione UE 1397/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1397 della Commissione del’11 agosto 2022 che stabilisce di non sospendere i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336

Pubblicato: 11/08/2022 In vigore dal: 11/08/2022 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione (UE) 2022/1397 riguardo ai dazi antidumping sugli alcoli polivinilici cinesi?

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La Decisione di esecuzione (UE) 2022/1397 della Commissione europea del 11 agosto 2022 stabilisce di non sospendere i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcoli polivinilici (PVA) originari della Repubblica popolare cinese. Questi dazi erano stati istituiti dal regolamento (UE) 2020/1336 nel settembre 2020 per proteggere l'industria europea del PVA dal dumping cinese. La decisione respinge le richieste di sospensione temporanea avanzate da dieci parti interessate (importatori, utilizzatori e associazioni) che sostenevano l'esistenza di una modifica temporanea delle condizioni di mercato dovuta a perturbazioni nella catena di approvvigionamento globale di materie prime e ai problemi logistici legati alla pandemia di COVID-19. La Commissione ha riconosciuto che effettivamente si sono verificate perturbazioni temporanee nella disponibilità di acetato di vinile monomero (VAM), principalmente a causa delle tempeste invernali in Texas nel febbraio 2021, ma ha concluso che queste non costituiscono una modifica permanente delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio. L'industria dell'Unione, sebbene abbia mostrato segnali di ripresa grazie ai dazi, rimane in una situazione fragile con redditività ancora inferiore ai livelli di riferimento, e i produttori cinesi mantengono capacità produttiva significativa e prezzi competitivi anche con i dazi in vigore.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1397 della Commissione del’11 agosto 2022 che stabilisce di non sospendere i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/1397 of 11 August 2022 not to suspend the definitive anti-dumping duties on imports of certain Polyvinyl Alcohol originating in the People’s Republic of China imposed by Implementing Regulation (EU) 2020/1336

Testo normativo

12.8.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 211/185 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1397 DELLA COMMISSIONE del’11 agosto 2022 che stabilisce di non sospendere i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 14, paragrafo 4, sentito il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA (1) Il 29 settembre 2020 la Commissione europea («Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione ( 2 ) («regolamento iniziale»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati alcoli polivinilici («PVA») originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»). (2) In seguito all’istituzione delle misure, dieci parti ( 3 ) hanno sostenuto che si era verificata una modifica temporanea delle condizioni di mercato dopo il periodo dell’inchiesta («PI») (dal 1 o luglio 2018 al 30 giugno 2019) e hanno chiesto la sospensione delle misure definitive a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 («regolamento di base»), alla luce di tali cambiamenti. (3) Il 3 settembre 2021 la Commissione ha deciso di effettuare un ulteriore esame delle richieste di sospensione e ha chiesto alle parti interessate dell’Unione di fornire informazioni relative al cosiddetto «PI di sospensione» (ossia il periodo che succede al PI e che va dal luglio 2020 al giugno 2021) al fine di esaminare e valutare l’eventuale impatto della presunta modifica delle circostanze sul mercato dell’Unione. (4) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, quattro parti interessate, ossia Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica e Jeniuschem, hanno contestato la scelta del PI di sospensione operata dalla Commissione. (5) A loro avviso, il PI di sospensione avrebbe dovuto iniziare nell’ottobre 2020 e coprire anche i mesi di luglio e agosto 2021, poiché questi erano i dati richiesti dalla Commissione nel questionario. (6) La Commissione ha ricevuto la prima richiesta di sospensione il 17 giugno 2021 e ha avviato l’inchiesta per la sospensione il 3 settembre 2021, selezionando il periodo di 12 mesi precedente la presentazione della domanda, quando si sarebbero verificati i presunti cambiamenti delle condizioni di mercato. (7) Per quanto riguarda luglio e agosto 2021, la Commissione ha richiesto dati relativi a tali mesi al fine di raccogliere informazioni sull’evoluzione del mercato anche successivamente al PI di sospensione. Tuttavia, non tutte le parti che hanno collaborato disponevano di tali dati. La Commissione ha non di meno preso in considerazione i dati relativi a luglio e agosto 2021 quando questi erano disponibili, come indicato al considerando 53. (8) L’argomentazione è stata pertanto respinta. (9) Sono pervenute informazioni sulla presunta modifica temporanea delle condizioni di mercato da 2 produttori dell’Unione e da 10 parti interessate, tra cui utilizzatori, importatori e associazioni. I produttori dell’Unione hanno fornito anche le informazioni richieste in relazione ad alcuni indicatori di pregiudizio. (10) Il 20 maggio 2022 la Commissione ha comunicato la sua intenzione di non sospendere le misure a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni. 2. ESAME DELLE MUTATE CONDIZIONI DI MERCATO (11) A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, le misure antidumping possono essere sospese nell’interesse dell’Unione qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. Ne consegue che le misure antidumping possono essere sospese solo se le circostanze sono mutate a tal punto che l’industria dell’Unione non subisce più un pregiudizio notevole e che è improbabile che tale pregiudizio si ripeta. 2.1. Risultanze dell’inchiesta antidumping iniziale (12) Dall’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento definitivo è emerso che durante il periodo in esame (2016 - giugno 2019) le importazioni cinesi sono aumentate del 53 %, raggiungendo una quota di mercato del [30 % - 35 %] nel PI (luglio 2018 - giugno 2019), rispetto al 22 % del 2016. Nel contempo la situazione economica dell’industria dell’Unione è peggiorata, registrando una tendenza negativa in tutti i principali indicatori: produzione (-12 %), vendite nell’UE (-27 %), quota di mercato (dal [tra 35 % e 40 %] al [tra 25 % e 30 %]) e redditività (dal [tra -0,5 % e -5 %] al [tra -10 % e -15 %] nel PI). Su tale base la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole causato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina. 2.2. Analisi della modifica delle condizioni di mercato durante il PI di sospensione (13) La presunta modifica temporanea delle condizioni di mercato successiva al PI riguardava perturbazioni nella catena di approvvigionamento della principale materia prima acetato di vinile monomero («VAM»), associate a un aumento significativo dei costi di spedizione, che hanno portato a una scarsità globale del prodotto in esame e a significativi aumenti dei prezzi. (14) In base all’analisi delle osservazioni ricevute dalle varie parti in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni presentata dalla Commissione, confrontata con i dati raccolti durante l’inchiesta, la Commissione ha concluso che vi sono state effettivamente perturbazioni temporanee nella catena di approvvigionamento globale per quanto riguarda il VAM. Tali perturbazioni sono state causate principalmente dalle tempeste invernali verificatesi in Texas nel febbraio 2021. L’evento ha costretto tutti i grandi produttori statunitensi di VAM a cessare temporaneamente la produzione e invocare la forza maggiore per giustificare l’impossibilità di effettuare le consegne, creando una carenza globale di VAM e quindi di PVA, nella prima metà del 2021. Dall’analisi è emerso che il problema principale, per quanto riguarda la fornitura di PVA, è stato in effetti il venir meno di fonti di approvvigionamento alternative (principalmente Stati Uniti e Giappone), come spiegato alla sezione 2.3.2. Nel frattempo, tuttavia, la situazione si è normalizzata e si prevede nel corso del 2022 un ritorno ai normali volumi di produzione. (15) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Ahlstrom-Munksjö, Carbochem, Cepi, Far Polymers, Gamma Chimica e Jeniuschem hanno contestato la conclusione della Commissione per quanto riguarda il ritorno ai normali volumi di produzione di VAM. (16) Le parti hanno sostenuto che la carenza di VAM persiste fino a oggi in quanto, secondo alcune pubblicazioni, i produttori statunitensi continuano a invocare la forza maggiore in merito alle consegne di VAM e non è pertanto possibile concludere che vi sarà un ritorno ai normali volumi di produzione. (17) Si è dovuto respingere questa argomentazione. Innanzitutto, la Commissione ha analizzato l’impatto delle tempeste invernali in Texas quale una delle principali ragioni della modifica delle condizioni di mercato indicate nelle domande di sospensione. L’inchiesta ha dimostrato che l’effetto delle tempeste invernali nel 2021 è ormai quasi completamente cessato. I dati forniti da uno dei maggiori produttori di VAM statunitensi hanno dimostrato che la produzione è tornata a livelli normali nel secondo trimestre del 2021 e ha superato i livelli precedenti alle tempeste nel terzo trimestre del 2021. In secondo luogo, la dichiarazione di forza maggiore menzionata dalle parti si riferisce a eventi verificatisi successivamente al PI di sospensione e che hanno interessato singoli produttori in seguito a eventi specifici e non costituisce quindi una modifica generale delle condizioni di mercato. (18) Gli utilizzatori hanno inoltre sostenuto che, in seguito all’istituzione delle misure, la Cina ha ridotto la sua produzione di PVA. Tale riduzione sarebbe dovuta al fatto che vi erano difficoltà di approvvigionamento di VAM in Cina a causa dei riorientamenti strategici effettuati dal governo cinese, che hanno interessato in particolare le politiche di duplice controllo dell’energia come pure le politiche di riduzione dell’inquinamento e di risparmio energetico in vista dei Giochi olimpici invernali del 2022. Il VAM non è utilizzato solo per la produzione di PVA, ma è un prodotto chimico standard utilizzato in molte applicazioni. Gli utilizzatori hanno sostenuto che, a causa della scarsa disponibilità, i prezzi del VAM sono aumentati fino al punto che risultava più redditizio per i produttori cinesi concentrarsi sulla produzione e sulle vendite di VAM piuttosto che sulla sua trasformazione in PVA. (19) I dati raccolti nel corso dell’inchiesta non hanno tuttavia confermato tale affermazione. I prezzi delle esportazioni cinesi verso l’UE non hanno subito variazioni significative durante il PI di sospensione rispetto al PI dell’inchiesta iniziale, come spiegato alla sezione 2.3.2. Inoltre, nell’analizzare i volumi globali delle esportazioni di PVA dalla Cina, la Commissione ha osservato che i quantitativi esportati sono rimasti invariati durante il PI di sospensione rispetto al PI dell’inchiesta iniziale (cfr. tabella 1). Solo le esportazioni verso l’Unione sono diminuite, ma tale diminuzione è stata compensata da un pari aumento delle esportazioni verso Corea, Malaysia, Singapore e Vietnam. Pertanto, la presunta carenza di VAM non ha inciso sulla capacità produttiva di PVA dei produttori cinesi e la riduzione dei volumi delle esportazioni verso l’Unione è stata principalmente la conseguenza dei dazi antidumping sulle importazioni di PVA dalla Cina. Tabella 1 Esportazioni di PVA dalla Cina (tonnellate) Paese di destinazione PI PI di sospensione UE 27 53 602 31 300 Brasile 6 075 6 097 Canada 2 626 2 903 India 16 421 19 651 Indonesia 8 412 7 472 Corea del Sud 5 957 13 788 Malaysia 5 304 12 950 Pakistan 9 106 11 095 Singapore 3 828 5 120 Thailandia 3 557 3 071 Turchia 8 111 7 984 Stati Uniti 3 973 3 589 Vietnam 4 416 6 293 TOTALE 131 388 131 313 Fonte: Global Trade Atlas (20) Gli utilizzatori hanno menzionato i problemi relativi alla catena di approvvigionamento legati alla pandemia di COVID-19. In effetti la mancanza di container per il trasporto marittimo ha determinato un aumento delle tariffe di spedizione, in particolare dalla Cina e attraverso l’Oceano Atlantico, che ha parzialmente perturbato le catene di trasporto mondiali. (21) Infine, gli importatori e gli utilizzatori hanno sostenuto che l’industria dell’Unione non è ancora in grado di soddisfare appieno la domanda di PVA dell’Unione. La Commissione ha osservato che l’industria dell’Unione, pur avendo iniziato ad aumentare la propria produzione dopo l’istituzione delle misure, non è stata in grado di soddisfare appieno la domanda dell’Unione durante il PI di sospensione, in parte a causa del precedente ridimensionamento della capacità da essa attuato e della carenza globale di VAM. In ogni caso non si tratta di una circostanza nuova, in quanto già durante il PI dell’inchiesta iniziale l’industria dell’Unione non era in grado di soddisfare l’intero consumo di PVA nell’Unione. Tuttavia, la capacità di approvvigionamento dell’Unione non costituisce una condizione di mercato che giustifichi la sospensione delle misure. (22) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Ahlstrom-Munksjö, Carbochem, Cepi, Far Polymers, Gamma Chimica e Jeniuschem hanno sostenuto che la Commissione ha rifiutato di considerare come modifica delle condizioni l’incapacità dell’industria dell’Unione di soddisfare la domanda europea, pur avendo esplicitamente riconosciuto che tale incapacità di approvvigionamento fosse una conseguenza diretta della carenza di VAM. (23) Come spiegato al considerando 21, già prima che si verificasse una carenza di VAM l’industria dell’Unione non era in grado di soddisfare appieno la domanda dell’Unione e durante il PI di sospensione non ha ridotto in modo significativo i suoi livelli di produzione, come spiegato ai considerando 36 e 37. Al contrario, la tabella 2 mostra chiaramente che la riduzione dell’offerta sul mercato dell’Unione è stata in realtà dovuta a un calo sostanziale delle importazioni e non a una mancanza di produzione da parte dell’industria dell’Unione. Non può pertanto essere considerata una modifica delle condizioni di mercato che giustifichi una sospensione delle misure in vigore. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 2.3. Situazione dell’industria dell’Unione durante il PI di sospensione (24) La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione durante il PI di sospensione ha incluso una valutazione dei principali indicatori economici che hanno avuto un impatto sulla situazione dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame. (25) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Ahlstrom-Munksjö ha sostenuto che la Commissione ha confrontato la situazione durante il PI di sospensione con la situazione del 2016, mentre avrebbe dovuto confrontarla con il PI dell’inchiesta iniziale. (26) Si è dovuto respingere questa argomentazione. La Commissione ha chiaramente confrontato la situazione durante il PI di sospensione con la situazione durante il PI dell’inchiesta iniziale. Ha inoltre confrontato alcuni indicatori con la situazione dell’industria dell’Unione nel 2016, prima dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping pregiudizievole dalla Cina. 2.3.1. Consumo dell’Unione (27) Il consumo sul mercato libero è stato inferiore del 52 % durante il PI di sospensione rispetto al PI dell’inchiesta iniziale. Tale riduzione può essere attribuita alla riduzione delle importazioni poiché, come spiegato alla sezione 2.3.4, le vendite dell’industria dell’Unione sono rimaste stabili. Il consumo per uso vincolato non ha risentito di tali sviluppi e si è mantenuto stabile. 2.3.2. Importazioni dal paese interessato e da paesi terzi Tabella 2 Importazioni dalla Cina e da paesi terzi PI 3 o trimestre 2020 4 o trimestre 2020 1 o trimestre 2021 2 o trimestre 2021 2 o semestre 2020 1 o semestre 2021 PI di sospensione Importazioni dalla Cina (tonnellate) 53 930 6 668 650 6 250 6 994 7 318 13 244 20 562 Indice PI dell’inchiesta iniziale = 100 ( 4 ) 100 49 5 46 52 27 49 38 Importazioni da altri paesi terzi (tonnellate) 60 623 2 186 1 217 6 292 3 956 3 403 10 248 13 651 Indice PI = 100 100 14 8 42 26 11 34 23 Fonte: banca dati Comext (28) Le importazioni dai principali paesi esportatori, vale a dire Cina, Taiwan, Giappone e Stati Uniti, sono diminuite notevolmente durante il PI di sospensione rispetto al PI dell’inchiesta iniziale. In termini di volumi, il calo delle importazioni dagli Stati Uniti è stato il più significativo. (29) Dall’analisi della situazione è emerso che questo notevole calo delle importazioni è dovuto a una combinazione di fattori. A livello globale, il calo delle importazioni ha coinciso con i problemi relativi alla catena di approvvigionamento registrati a livello mondiale e legati alla pandemia di COVID-19. Per la Cina, tuttavia, il calo delle importazioni ha coinciso con l’istituzione di misure sulle importazioni di PVA dalla Cina, in quanto il volume totale delle esportazioni cinesi verso tutte le altre destinazioni è rimasto stabile, come spiegato alla sezione 2.2. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il calo delle importazioni è stato aggravato dalla carenza di VAM dovuta alle tempeste invernali. (30) Tutti questi fattori hanno determinato una produzione limitata di PVA disponibile per l’esportazione, con il calo più ingente registrato nella seconda metà del 2020. La ripresa iniziale della prima metà del 2021 è stata poi nuovamente ostacolata dalle tempeste invernali negli Stati Uniti. Tuttavia, poiché i danni subiti durante le tempeste invernali negli Stati Uniti del 2021 hanno avuto una durata molto limitata, la conseguente carenza di VAM si sta già riassorbendo. Secondo le informazioni fornite dai produttori dell’Unione, la produzione statunitense di VAM successiva alle tempeste invernali è in ripresa già dalla prima metà del 2022. (31) Nonostante il calo significativo (pari al 62 %), le quantità importate dalla Cina sono rimaste consistenti dopo il PI. Inoltre, i prezzi medi delle importazioni cinesi erano appena del 2 % superiori rispetto al PI dell’inchiesta iniziale. In media sono ancora inferiori del 4 % rispetto al prezzo non pregiudizievole dell’industria dell’Unione ( 5 ) stabilito nell’inchiesta iniziale. I prezzi medi all’importazione delle importazioni cinesi al netto dei dazi antidumping sono inoltre inferiori del 38 % in media rispetto al prezzo non pregiudizievole. Tabella 3 Prezzi delle importazioni dalla Cina PI 3 o trimestre 2020 4 o trimestre 2020 1 o trimestre 2021 2 o trimestre 2021 2 o semestre 2020 1 o semestre 2021 PI di sospensione Prezzo delle importazioni dalla Cina (EUR/t) 1 498 1 370 1 346 1 393 1 835 1 368 1 627 1 535 Indice PI dell’inchiesta iniziale = 100 100 91 90 93 122 91 109 102 Fonte: banca dati Comext (32) In seguito alla divulgazione delle informazioni Ahlstrom-Munksjö ha sostenuto che le importazioni dalla Cina sono quasi completamente cessate dopo l’istituzione delle misure e che gli utilizzatori di PVA dell’Unione sono stati costretti ad acquistare nuovamente prodotti originari della Repubblica popolare cinese solo nel momento in cui i problemi di approvvigionamento di VAM hanno causato una carenza di PVA. Pertanto, secondo Ahlstrom-Munksjö, l’industria dell’Unione non poteva trovarsi in una situazione precaria a causa delle importazioni di PVA dalla Cina. (33) In primo luogo, la Commissione ha precisato che stabilire se vi sia un nesso di causalità tra la situazione pregiudizievole constatata e le importazioni in questione non costituisce un fattore pertinente in quanto tale nel presente procedimento. Se l’industria dell’Unione non è in grado di far fronte al riemergere di importazioni a basso prezzo, è improbabile che le misure in vigore siano sospese, poiché tale sospensione potrebbe solo aggravare la situazione dell’industria dell’Unione. Di conseguenza, la Commissione non è giunta alla conclusione che l’industria dell’Unione si trovi in una situazione precaria a causa delle attuali importazioni dalla Cina. (34) In secondo luogo, il calo delle importazioni dalla Cina era una conseguenza prevista dei dazi antidumping. Tuttavia, la capacità produttiva cinese è ancora disponibile e nell’Unione vi è ancora domanda di importazioni dalla Cina. Gli utilizzatori di PVA dell’Unione stanno ancora acquistando PVA dalla Cina in quantità significative, come sottolineato al considerando 31, ma a prezzi equi. Nonostante i dazi antidumping, l’attività degli utilizzatori continua inoltre a essere remunerativa, come spiegato al considerando 66. Ciò suggerisce che i dazi antidumping hanno l’effetto desiderato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 2.3.3. Produzione e capacità di produzione (35) Durante il PI di sospensione la produzione totale dell’Unione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti PI 3 o trimestre 2020 4 o trimestre 2020 1 o trimestre 2021 2 o trimestre 2021 2 o semestre 2020 1 o semestre 2021 PI di sospensione Volume di produzione (in tonnellate) [80 000 -90 000 ] [15 000 -20 000 ] [15 000 -20 000 ] [20 000 -25 000 ] [20 000 -25 000 ] [30 000 -40 000 ] [40 000 -50 000 ] [80 000 -90 000 ] Indice PI dell’inchiesta iniziale = 100 100 75 90 102 113 83 108 95 Capacità produttiva (in tonnellate) [100 000 -120 000 ] [20 000 -30 000 ] [20 000 -30 000 ] [20 000 -30 000 ] [20 000 -30 000 ] [50 000 -60 000 ] [50 000 -60 000 ] [100 000 -120 000 ] Indice PI = 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Fonte: risposte al questionario (36) Il volume di produzione dell’industria dell’Unione è complessivamente diminuito del 5 % durante il PI di sospensione rispetto al PI dell’inchiesta iniziale, mentre la capacità non è cambiata. Tuttavia, un’analisi trimestrale rivela un quadro più sfumato. (37) Il volume di produzione dell’industria dell’Unione era ancora in calo nel primo trimestre del PI di sospensione, in quanto questo periodo coincideva con l’ultimo trimestre prima dell’istituzione delle misure e l’industria dell’Unione stava ancora subendo la pressione delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. A partire dall’ottobre 2020, dopo l’istituzione dei dazi antidumping, i volumi di produzione hanno ripreso ad aumentare raggiungendo, nella seconda metà del PI di sospensione, un livello dell’8 % superiore rispetto al volume del PI dell’inchiesta iniziale. 2.3.4. Volume delle vendite (38) Durante il PI di sospensione il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 5 Volume delle vendite e prezzi di vendita PI 3 o trimestre 2020 4 o trimestre 2020 1 o trimestre 2021 2 o trimestre 2021 2 o semestre 2020 1 o semestre 2021 PI di sospensione Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (tonnellate) [40 000 -50 000 ] [5 000 -10 000 ] [5 000 -10 000 ] [10 000 -15 000 ] [10 000 -15 000 ] [15 000 -20 000 ] [25 000 -30 000 ] [40 000 -50 000 ] Indice PI dell’inchiesta iniziale = 100 100 77 80 119 118 79 118 99 Prezzi di vendita dei produttori dell’Unione (EUR/tonnellata) 1,5 -2,5 1,5 -2,5 1,5 -2,5 1,5 -2,5 1,5 -2,5 1,5 -2,5 1,5 -2,5 1,5 -2,5 Indice PI dell’inchiesta iniziale = 100 100 98 100 100 105 99 103 101 Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata) 1,5 -2,5 1,5 -2,5 1,5 -2,5 1,5 -2,5 1,5 -2,5 1,5 -2,5 1,5 -2,5 1,5 -2,5 Indice PI dell’inchiesta iniziale = 100 100 76 74 85 92 75 88 83 Fonte: risposte al questionario (39) Il volume delle vendite nell’UE è rimasto relativamente stabile al livello del PI dell’inchiesta iniziale. Lo stesso vale per i prezzi di vendita. Il prezzo medio del PVA dell’industria dell’Unione durante il PI di sospensione era superiore dell’1 % rispetto a quello del PI dell’inchiesta iniziale. Tuttavia, come osservato per il volume di produzione, sia le quantità che i prezzi hanno iniziato a mostrare una tendenza notevolmente al ribasso rispetto a quella registrata durante il PI dell’inchiesta iniziale nella prima metà del PI di sospensione. Successivamente, con l’entrata in vigore dei dazi antidumping, entrambi hanno iniziato ad aumentare e hanno raggiunto, nell’ultimo trimestre, un livello rispettivamente del 18 % e del 5 % superiore rispetto al PI dell’inchiesta iniziale. (40) Il costo di produzione del PVA è diminuito durante i primi due trimestri del PI di sospensione, seguendo la tendenza al ribasso registrata a livello mondiale dei prezzi del VAM. A partire dal terzo trimestre, che ha coinciso con i problemi di approvvigionamento di VAM negli Stati Uniti menzionati alla sezione 2.3.2, il costo di produzione ha tuttavia ripreso ad aumentare, raggiungendo un incremento del 14 % rispetto al secondo trimestre del PI di sospensione e seguendo la tendenza al rialzo dei prezzi del VAM. (41) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Ahlstrom-Munksjö, Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica e Jeniuschem hanno contestato le conclusioni della Commissione per quanto riguarda i prezzi di vendita praticati dall’industria dell’Unione. (42) Ahlstrom-Munksjö ha sostenuto che i prezzi all’esportazione dalla Cina sono aumentati più di quelli dell’industria dell’Unione, mentre, allo stesso tempo, il costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito in modo significativo. Secondo Ahlstrom-Munksjö questa diminuzione si è tradotta in un aumento della redditività dell’industria dell’Unione pari al 18 %. (43) Tale analisi è manifestamente errata. In primo luogo, i prezzi delle importazioni cinesi durante il PI di sospensione sono aumentati di appena un punto percentuale in più rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione e, nonostante ciò, sono rimasti inferiori al prezzo non pregiudizievole dell’industria dell’Unione anche considerando i dazi antidumping. In secondo luogo, l’analisi trimestrale del costo unitario di produzione ha rivelato che, dopo essere inizialmente diminuito nei primi due trimestri del PI di sospensione, esso ha iniziato ad aumentare nuovamente (seguendo la tendenza al rialzo dei prezzi del VAM). Nell’ultimo trimestre del PI di sospensione il costo di produzione è stato del 21 % superiore rispetto al primo trimestre, mentre nello stesso periodo i prezzi dell’industria dell’Unione sono aumentati di appena il 7 %. Ciò ha permesso all’industria dell’Unione di tornare a livelli di redditività, ma conferma anche che questa tendenza al rialzo è molto recente (riguardava solo l’ultimo trimestre) e non abbastanza forte da consentire di raggiungere il profitto di riferimento, come spiegato al considerando 49. (44) Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (45) Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica e Jeniuschem hanno sostenuto che la Commissione ha da un lato basato la propria valutazione sui dati forniti dai produttori dell’Unione nelle loro risposte al questionario, senza tenere conto dall’altro lato delle informazioni sul prezzo applicato dall’industria dell’Unione fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato. (46) Il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione stabilito dalla Commissione è calcolato sul totale delle vendite dell’industria dell’Unione durante il PI di sospensione. Gli utilizzatori che hanno collaborato hanno fornito informazioni in merito a offerte di prezzo riguardanti solo determinate qualità di PVA e indirizzate a clienti specifici. Tali offerte non possono essere considerate rappresentative dell’intero mercato e non possono pertanto essere utilizzate come parametri di riferimento del prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione o del prezzo medio all’importazione dalla Cina. (47) Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 2.3.5. Redditività (48) Durante il PI di sospensione la redditività dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 6 Redditività PI 3 o trimestre 2020 4 o trimestre 2020 1 o trimestre 2021 2 o trimestre 2021 2 o semestre 2020 1 o semestre 2021 PI di sospensione Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) tra -10  % e -15  % tra -10  % e -15  % tra 0  % e 5  % tra 5  % e 10  % tra 0  % e 5  % tra -5  % e 0  % tra 2  % e 7  % tra -2  % e 3  % Fonte: risposte al questionario (49) Durante il PI di sospensione l’industria dell’Unione ha registrato profitti. Sebbene si tratti di un netto miglioramento rispetto al PI dell’inchiesta iniziale, in cui l’industria dell’Unione ha subito una perdita di fatturato [tra -10 % e -15 %], la redditività dell’Unione è ancora ben al di sotto del profitto di riferimento (6 %). L’aumento dei prezzi di vendita è stato compensato, in una certa misura, dall’aumento dei costi di produzione dovuto all’aumento del prezzo delle materie prime e al ritardo nell’adeguamento dei prezzi, imputabile agli accordi contrattuali già stipulati con i clienti. (50) In seguito alla divulgazione delle informazioni Ahlstrom-Munksjö e Cepi hanno contestato le conclusioni della Commissione per quanto riguarda la redditività dell’industria dell’Unione. (51) Ahlstrom-Munksjö ha sostenuto che, nonostante i presunti volumi significativi delle importazioni dalla Cina, l’industria dell’Unione è stata in grado di migliorare notevolmente la propria redditività. (52) La Commissione non ha contestato il fatto che l’industria dell’Unione abbia aumentato la propria redditività a seguito dell’imposizione dei dazi antidumping, quanto piuttosto al fatto che, come spiegato al considerando 49, il profitto realizzato dall’industria dell’Unione è ancora di gran lunga inferiore al profitto di riferimento stabilito nell’inchiesta iniziale. 2.3.6. Conclusioni in merito alla situazione dell’industria dell’Unione (53) L’analisi trimestrale del PI di sospensione e dei successivi sviluppi non indica un miglioramento duraturo della situazione dell’industria dell’Unione. È vero che durante il secondo semestre del PI di sospensione il volume della produzione è aumentato dell’8 % e il volume delle vendite del 18 % rispetto al PI dell’inchiesta iniziale, ma questa situazione è stata solo di breve durata, in quanto la redditività dell’industria dell’Unione ha iniziato a diminuire nuovamente a partire dal quarto trimestre. Questo perché, in seguito al notevole aumento di prezzo del VAM e al conseguente aumento del costo di produzione del PVA, i prezzi del PVA non sono stati immediatamente adeguati all’aumento dei costi di produzione. Dai dati che vanno oltre il PI di sospensione raccolti durante l’inchiesta, si osserva che nel periodo compreso tra l’aprile 2021 e il settembre 2021 i prezzi del VAM sono aumentati del 57 % e i costi di produzione del PVA sono aumentati del 28 %, mentre i prezzi del PVA sono aumentati solo del 26 %. 3. PROBABILITÀ DEL RIEMERGERE DEL PREGIUDIZIO (54) Durante il PI di sospensione, le vendite dei produttori dell’Unione a parti indipendenti nell’Unione sono leggermente diminuite dell’1 % rispetto al PI, mentre i prezzi di vendita sono aumentati dell’1 %. Tuttavia, tali volumi delle vendite nell’UE erano ancora del 28 % inferiori rispetto al 2016, anno di riferimento del periodo in esame. L’utilizzo degli impianti è diminuito del 5 %, mentre la capacità non è variata. Nel corso del PI di sospensione i volumi di produzione e l’utilizzo degli impianti sono tuttavia diminuiti del 20 % rispetto al 2016. (55) Allo stesso tempo, i quantitativi importati dalla Cina sono rimasti considerevoli durante il PI di sospensione. Inoltre, nonostante quanto sostenuto, né la capacità produttiva dei produttori esportatori cinesi né la loro politica dei prezzi sono cambiate in modo significativo rispetto alle risultanze dell’inchiesta iniziale. (56) Come spiegato alle sezioni 2.2 e 2.3, il volume della produzione cinese è rimasto invariato durante il PI di sospensione rispetto al PI dell’inchiesta iniziale e i prezzi delle importazioni dalla Cina sono ancora inferiori ai prezzi non pregiudizievoli dell’industria dell’Unione. (57) Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha beneficiato dell’istituzione di misure sulle importazioni di PVA dalla Cina le quali, in una certa misura, hanno consentito all’industria dell’Unione di aumentare i suoi prezzi di vendita sul mercato dell’Unione durante il PI di sospensione, come dimostrato dall’andamento positivo di alcuni indicatori quali il volume di vendita, i prezzi di vendita e la redditività. Questi segnali di ripresa non sono però stati abbastanza forti e finora si sono verificati solo durante un breve lasso di tempo. La Commissione ha inoltre tenuto conto della politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi durante il PI di sospensione e della possibilità di un nuovo improvviso aumento delle importazioni di PVA dalla Cina, dal momento che, come spiegato alla sezione 2.3, la presunta carenza di VAM non ha inciso sulla capacità produttiva della Cina né sui suoi livelli di esportazione. (58) Non è quindi possibile concludere che il riemergere del pregiudizio sarebbe improbabile qualora le misure dovessero essere sospese. La Commissione ha pertanto concluso che gli elementi di prova non hanno permesso di riscontrare una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito di una sospensione. (59) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Ahlstrom-Munksjö ha sostenuto che il volume delle vendite dell’industria dell’Unione durante il PI di sospensione è diminuito appena dell’1 % rispetto al PI dell’inchiesta iniziale, mentre è aumentato del 18 % nella prima metà del 2021 rispetto al PI dell’inchiesta iniziale. A suo parere, ciò contraddice la conclusione della Commissione secondo cui è probabile il riemergere del pregiudizio in assenza dei dazi. (60) La Commissione non ha accolto questo parere. La prima metà del PI di sospensione è stata interessata dalla pandemia di COVID-19 e dalla carenza di VAM. Nella seconda metà l’industria dell’Unione, beneficiando delle misure, è stata in grado di aumentare la propria produzione per soddisfare la domanda dell’Unione. Sebbene si tratti di un chiaro segnale di ripresa, l’inchiesta ha dimostrato che: i) i produttori esportatori cinesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata ancora disponibile e stanno già esportando quantità significative nell’UE anche con i dazi in vigore, ii) i loro prezzi sono ancora inferiori a quelli dell’Unione anche tenendo conto dei dazi antidumping, iii) il mercato dell’Unione è attraente per i produttori cinesi a causa dei livelli dei prezzi e della notevole domanda e iv) l’aumento dei prezzi del VAM incide negativamente sui costi di produzione dell’industria dell’Unione e sulla sua redditività. Tenendo conto di tutti questi elementi la Commissione ha concluso che, se anche non vi fosse un pregiudizio, un suo riemergere a seguito della sospensione dei dazi sarebbe molto probabile. (61) Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (62) Cepi ha sostenuto che una sospensione temporanea del dazio non invertirebbe l’andamento chiaramente positivo della redditività dell’industria dell’Unione, anche in vista degli aumenti di prezzo successivi al PI di sospensione. La società ha osservato che anche nel caso dei prodotti laminati piatti di alluminio, sebbene l’industria dell’Unione non avesse ancora raggiunto il profitto di riferimento, la Commissione ha proceduto alla sospensione temporanea del dazio avendo riconosciuto che tale sospensione non avrebbe potuto invertire le tendenze positive dell’industria dell’Unione ( 6 ) . (63) La Commissione ha espresso disaccordo con questa analisi. Nell’inchiesta sui prodotti laminati piatti di alluminio, la situazione dell’industria dell’Unione è notevolmente migliorata dopo il PI, cosicché lo stesso pregiudizio notevole riscontrato durante il periodo dell’inchiesta iniziale non era più presente nel periodo successivo al PI. In quel caso, infatti, nel primo semestre del 2021 le vendite dei produttori dell’Unione a parti indipendenti nell’Unione sono aumentate di oltre il 55 % rispetto al periodo dell’inchiesta e un ulteriore aumento era previsto per il 2022. Per contro, nel presente procedimento l’industria del PVA dell’Unione non sta soffrendo un calo della quantità di vendite, ma una significativa depressione dei prezzi causata dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Qualsiasi ulteriore aumento della redditività potrebbe derivare solo da una riduzione del costo di produzione (che è improbabile data la tendenza al rialzo dei prezzi delle materie prime) o da un ritorno dei prezzi di vendita a livelli non pregiudizievoli. (64) Inoltre, la sospensione dei dazi antidumping consentirebbe al PVA cinese di entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping notevolmente inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, come spiegato al considerando 31. Questa pressione sui prezzi ridurrebbe ulteriormente i prezzi dell’industria dell’Unione e avrebbe quindi un effetto negativo immediato sulla sua redditività. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 4. CONCLUSIONE (65) L’istituzione delle misure sulle importazioni di PVA dalla Cina ha chiaramente favorito l’industria del PVA dell’Unione che vende sul mercato libero. Ha consentito all’industria dell’Unione di riprendersi, almeno in parte, dal dumping pregiudizievole. La situazione dell’industria dell’Unione rimane tuttavia fragile e, come spiegato in precedenza, in assenza delle misure è probabile che il pregiudizio riemerga durante un potenziale periodo di sospensione delle misure in vigore. (66) La Commissione ha inoltre osservato che, nonostante le asserzioni di effetti negativi subiti dagli utilizzatori di PVA, i dati raccolti durante l’analisi della sospensione dimostrano che tutti i nove utilizzatori e importatori che hanno collaborato e hanno risposto al questionario di sospensione, tranne uno, hanno continuato a registrare profitti in seguito all’istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di PVA dalla Cina. (67) Nelle loro osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, Ahlstrom-Munksjö, Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica e Jeniuschem hanno contestato le conclusioni della Commissione in merito all’impatto dei dazi antidumping sugli utilizzatori di PVA. (68) Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica e Jeniuschem hanno sostenuto che i margini realizzati dagli importatori e dagli utilizzatori di PVA derivano dalle vendite delle scorte di PVA acquistate prima dell’entrata in vigore dei dazi antidumping. (69) Tuttavia, le informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta non supportano tale affermazione. Nell’ultimo trimestre precedente l’istituzione delle misure, i quantitativi importati dalla Cina non sono aumentati, ma sono invece diminuiti del 51 % (cfr. tabella 2). Inoltre, nelle loro osservazioni, le parti hanno confermato di essere state in grado di trasferire l’aumento dei prezzi del PVA ai loro acquirenti, come già stabilito nell’inchiesta iniziale e confermato nel presente procedimento. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (70) Ahlstrom-Munksjö ha sostenuto che la Commissione non ha effettuato un’analisi adeguata dell’interesse dell’Unione. (71) Si è dovuto respingere questa argomentazione. Da un lato, la Commissione ha concluso che è probabile che riemerga il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in caso di sospensione delle misure. Dall’altro, l’inchiesta ha concluso che la produzione di VAM (e di PVA) sta tornando a livelli normali, che i produttori esportatori cinesi esportano ancora a prezzi competitivi nonostante i dazi antidumping, e che gli utilizzatori di PVA dell’Unione sono stati in grado di trasferire l’aumento dei prezzi ai loro acquirenti e hanno continuato a registrare profitti. La Commissione ha quindi constatato che non vi erano motivi per concludere che fosse nell’interesse dell’Unione sospendere i dazi antidumping. (72) La Commissione ha pertanto concluso che le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base per la sospensione delle misure antidumping non sono attualmente soddisfatte. La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di adottare una decisione a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, qualora le condizioni di mercato dovessero cambiare in futuro, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Non sono soddisfatte le condizioni necessarie per sospendere il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese in conformità all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1 ). ( 3 ) Carbochem Srl, Cordial Adhesives B.V., EOC Belgium NV, FAR Polymers Srl„ Gamma Chimica SpA, Grünig KG, Jeniuschem SpA, Solutia Europe SPRL, Wacker Chemie AG, Wegochem Europe B.V. ( 4 ) Affinché il confronto sia significativo, l’indice trimestrale è calcolato su ¼ del volume annuo nel PI mentre gli indici semestrali sono calcolati su ½ dello stesso volume. ( 5 ) Dopo gli adeguamenti per i dazi doganali, i dazi antidumping e i costi successivi all’importazione. ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1788 della Commissione, dell’8 ottobre 2021, che sospende i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese a ( GU L 359 dell’11.10.2021, pag. 105 ).

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La Decisione UE 2022/1397 riguarda i dazi antidumping, le misure commerciali protezionistiche e la difesa dell'industria dell'Unione dalle importazioni a prezzi predatori. È rilevante per importatori, distributori e utilizzatori di alcoli polivinilici che operano nel mercato europeo, nonché per gli operatori della supply chain chimico-industriale interessati da misure antidumping, sospensione di dazi e valutazione del pregiudizio all'industria comunitaria.

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