Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 1489/2024

Decisione (UE) 2024/1489 del Consiglio, del 21 maggio 2024, che autorizza l’avvio dei negoziati intesi a modificare gli accordi relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale fra l’Unione europea e, rispettivamente, la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino

Pubblicato: 21/05/2024 In vigore dal: 21/05/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/1489 del Consiglio, del 21 maggio 2024, che autorizza l’avvio dei negoziati intesi a modificare gli accordi relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale fra l’Unione europea e, rispettivamente, la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino EN: Council Decision (EU) 2024/1489 of 21 May 2024 authorising the opening of negotiations for the amendment of the Agreements concerning the automatic exchange of financial account information to improve international tax compliance between the European Union and the Swiss Confederation, the Principality of Liechtenstein, the Principality of Andorra, the Principality of Monaco and the Republic of San Marino, respectively

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1489 27.5.2024 DECISIONE (UE) 2024/1489 DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2024 che autorizza l’avvio dei negoziati intesi a modificare gli accordi relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale fra l’Unione europea e, rispettivamente, la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 115, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4, vista la raccomandazione della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Gli accordi relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie conclusi tra l’Unione e, rispettivamente, la Confederazione svizzera ( 1 ) , il Principato del Liechtenstein ( 2 ) , il Principato di Andorra ( 3 ) , il Principato di Monaco ( 4 ) e la Repubblica di San Marino ( 5 ) («accordi»), costituiscono attualmente la base giuridica per lo scambio automatico reciproco di informazioni finanziarie fra ciascuno Stato membro e ciascuno di tali paesi terzi, conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni concordato a livello internazionale (CRS), sviluppato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Gli accordi mirano a migliorare l’adempimento fiscale internazionale assistendo nel contempo le autorità fiscali nella prevenzione e nella lotta contro l’evasione e la frode fiscali. (2) Il CRS è attuato nell’Unione per gli scambi fra gli Stati membri a norma della direttiva 2011/16/UE del Consiglio ( 6 ) . (3) Il 26 agosto 2022 sono state approvate in seno all’OCSE modifiche importanti del CRS. Tali modifiche devono essere attuate a decorrere dal 1 o gennaio 2026. (4) L’attuazione di tali modifiche nell’Unione è stata prevista mediante una modifica della direttiva 2011/16/UE. (5) Ciascuno degli accordi contiene disposizioni identiche che prevedono lo svolgimento di consultazioni bilaterali formali fra le parti contraenti quando, a livello di OCSE, è adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi del CRS e in seguito alla quale tale accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti. (6) È nell’interesse dell’Unione e degli Stati membri che la cooperazione nel settore dello scambio automatico di informazioni finanziarie fra autorità fiscali disciplinata dagli accordi continui senza interruzioni oltre il 1 o gennaio 2026. (7) A tal fine è opportuno avviare negoziati intesi a modificare gli accordi relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale fra l’Unione e, rispettivamente, la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, al fine di modificare gli accordi relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale fra l’Unione europea e, rispettivamente, la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino. Articolo 2 1.   La Commissione conduce i negoziati sulla base delle direttive di negoziato riportate nell’addendum della presente decisione. Tali direttive sono rivedute e ulteriormente messe a punto, ove opportuno, in base all’andamento dei negoziati. 2.   I negoziati saranno condotti in stretta consultazione con il gruppo «Questioni fiscali» del Consiglio, designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 3.   La Commissione riferisce al comitato speciale e lo consulta periodicamente. La Commissione riferisce al Consiglio, ogni volta che quest’ultimo lo richieda, in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati, anche per iscritto. Articolo 3 La Commissione è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2024 Per il Consiglio Il presidente H. LAHBIB ( 1 ) Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale ( GU L 385 del 29.12.2004, pag. 30 ). ( 2 ) Accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale ( GU L 379 del 24.12.2004, pag. 84 ). ( 3 ) Accordo tra l’Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale ( GU L 359 del 4.12.2004, pag. 33 ). ( 4 ) Accordo tra l’Unione europea e il Principato di Monaco sullo scambio di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale su scala internazionale, conformemente allo standard di scambio automatico di informazioni finanziarie stabilito dall’organizzazione di cooperazione e sviluppo economici (OCSE) ( GU L 19 del 21.1.2005, pag. 55 ). ( 5 ) Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale ( GU L 381 del 28.12.2004, pag. 33 ). ( 6 ) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE ( GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1489/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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