Decisione (UE) 2026/1557 del Consiglio, del 29 giugno 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, per quanto riguarda un elenco riveduto di arbitri in conformità dell’articolo 14.18 dell’accordo e un elenco riveduto di esperti in conformità dell’articolo 13.15 dell’accordo
Decisione (UE) 2026/1557 del Consiglio, del 29 giugno 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, per quanto riguarda un elenco riveduto di arbitri in conformità dell’articolo 14.18 dell’accordo e un elenco riveduto di esperti in conformità dell’articolo 13.15 dell’accordo
EN: Council Decision (EU) 2026/1557 of 29 June 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Trade Committee established by the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, on a revised list of arbitrators in accordance with Article 14.18 thereof and on a revised list of experts in accordance with Article 13.15 thereof
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1557
8.7.2026
DECISIONE (UE) 2026/1557 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2026
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, per quanto riguarda un elenco riveduto di arbitri in conformità dell’articolo 14.18 dell’accordo e un elenco riveduto di esperti in conformità dell’articolo 13.15 dell’accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio
(
1
)
l’Unione ha concluso l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra («accordo»).
(2)
A norma dell’articolo 14.18 dell’accordo, il comitato per il commercio, istituito a norma dell’articolo 15.1 dell’accordo, deve compilare un elenco di 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro («elenco di arbitri»). Con decisione n. 2/2011 del 23 dicembre 2011
(
2
)
il comitato per il commercio ha istituito l’elenco di arbitri.
(3)
Le parti dell’accordo («parti») hanno espresso l’intenzione di sostituire alcuni dei cittadini coreani, alcuni dei cittadini degli Stati membri e alcune delle persone che non sono cittadini né dell’una né dell’altra parte cui affidare la presidenza nell’elenco di arbitri. Affinché tale sostituzione abbia effetto, è necessario che l’elenco riveduto di arbitri sia adottato dal comitato per il commercio.
(4)
A norma dell’articolo 13.15, paragrafo 3, dell’accordo, le parti devono compilare un elenco di almeno 15 persone competenti nelle questioni oggetto del capo sul commercio e lo sviluppo sostenibile dell’accordo che sono disposte e atte a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell’articolo 13.15 dell’accordo («esperti»). Con decisione n. 2/2012 del 27 giugno 2012
(
3
)
il comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile («comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile») ha stabilito un elenco di 18 esperti. Tale elenco è stato riveduto da ultimo nel 2019 con decisione n. 1/2019
(
4
)
del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.
(5)
Le parti hanno espresso l’intenzione di sostituire alcuni degli esperti che non sono cittadini né dell’una né dell’altra parte cui affidare la presidenza nell’elenco degli esperti. Affinché tale sostituzione abbia effetto, è necessario che l’elenco riveduto degli esperi sia adottato dal comitato per il commercio.
(6)
Il comitato per il commercio ha in programma di adottare l’elenco riveduto di arbitri e l’elenco riveduto di esperti nella sua prossima riunione o, se anteriore, mediante procedura scritta.
(7)
La decisione del comitato per il commercio, se adottata, produrrà effetti giuridici per l’Unione.
(8)
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare in sede di comitato per il commercio per quanto riguarda l’elenco riveduto di arbitri e l’elenco riveduto di esperti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra («accordo»), per quanto riguarda l’elenco riveduto di persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro in conformità dell’articolo 14.18 dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo per quanto riguarda l’elenco riveduto di persone disposte e atte a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell’articolo 13.15 dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 29 giugno 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. MOUSHOUTTAS
(
1
)
Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1
o
ottobre 2015, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (
GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2169/oj
).
(
2
)
Decisione n. 2 del comitato UE-Corea per il commercio, del 23 dicembre 2011, relativa alla compilazione di un elenco di arbitri di cui all’articolo 14.18 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (
GU L 58 dell’1.3.2013, pag. 13
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2013/111(1)/oj
).
(
3
)
Decisione n. 2/2012 del comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del 27 giugno 2012, relativa alla costituzione di un gruppo di esperti di cui all’articolo 13.15 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (
GU L 331 dell’1.12.2012, pag. 54
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2012/742/oj
).
(
4
)
Decisione n. 1/2019 del comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del 30 settembre 2019, relativa a un elenco riveduto di esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell’articolo 13.15 dell’accordo (
GU L 264 del 17.10.2019, pag. 42
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1734/oj
).
ALLEGATO 1
DECISIONE N. [X]/2026 DEL COMITATO UE-COREA PER IL COMMERCIO
del [giorno e mese] 2026
relativa a un elenco riveduto delle persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro in conformità dell'articolo 14.18 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra
IL COMITATO PER IL COMMERCIO,
visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 («accordo»), in particolare l'articolo 14.18,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo prevede un meccanismo di risoluzione delle controversie in forza del quale le controversie sono risolte mediante ricorso a un collegio arbitrale.
(2)
In caso di controversia le parti si consultano per concordare la composizione del collegio arbitrale e, in assenza di accordo, il collegio è composto mediante sorteggio tra i nominativi di un elenco.
(3)
Il 23 dicembre 2011 il comitato UE-Corea per il commercio ha adottato la decisione n. 2
(
1
)
relativa alla compilazione di un elenco di 15 persone che possono esercitare la funzione di arbitro nelle procedure del collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.18 dell'accordo.
(4)
Le parti hanno espresso l'intenzione di sostituire alcuni dei cittadini coreani, dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e delle persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare la presidenza nell'elenco degli arbitri. Affinché tale modifica abbia effetto, l'elenco riveduto delle persone dovrebbe essere approvato dal comitato UE-Corea per il commercio. È pertanto opportuno adottare l'elenco riveduto delle persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro in conformità dell'articolo 14.18 dell'accordo, quale specificato nell'allegato della presente decisione,
DECIDE:
Articolo 1
L'elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro ai fini dell'articolo 14.18 dell'accordo figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data dell'adozione.
Per il comitato per il commercio
Il copresidente del comitato per il commercio dell'Unione europea
[Nome]
Il copresidente del comitato per il commercio della Repubblica di Corea
[Nome]
(
1
)
Decisione n. 2 del comitato UE-Corea per il commercio, del 23 dicembre 2011, relativa alla compilazione di un elenco di arbitri di cui all'articolo 14.18 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.
ALLEGATO
ELENCO DEGLI ARBITRI
Arbitri proposti dalla Corea:
Insoo PYO
Seungwha CHANG
Sungjoon CHO
Joongi KIM
Jaemin LEE
Arbitri proposti dall'UE:
Mary FOOTER
Marcus KRAJEWSKI
Crenguta LEAUA
Joost PAUWELYN
Hélène RUIZ FABRI
Presidenti:
William DAVEY
Merit JANOW
Penelope Jane RIDINGS
Valerie HUGHES
Marco Tulio MOLINA TEJEDA
ALLEGATO 2
DECISIONE N. [X]/2026 DEL COMITATO UE-COREA PER IL COMMERCIO
del [giorno e mese] 2026
relativa a un elenco riveduto di esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell'articolo 13.15 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra
IL COMITATO PER IL COMMERCIO,
visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 («accordo»), in particolare gli articoli 13.15 e 15.1,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 13.15, paragrafo 3, dell'accordo, le parti compilano un elenco di almeno 15 persone disposte e atte a fungere da membri del gruppo di esperti nei campi delle questioni oggetto del capo 13 dell'accordo e competenti nelle questioni ivi trattate, in particolare in materia di commercio e sviluppo sostenibile. Almeno cinque di tali persone non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e presiederanno il gruppo di esperti.
(2)
Il 27 giugno 2012 le parti hanno concordato in sede di comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile, con la decisione n. 2/2012
(
1
)
, un elenco di 18 esperti che possono fungere da membri del gruppo di esperti. Tale elenco è stato riveduto da ultimo nel 2019 con la decisione n. 1/2019
(
2
)
dello stesso comitato.
(3)
Le parti hanno espresso l'intenzione di sostituire alcune delle persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare la presidenza del gruppo di esperti.
(4)
È pertanto opportuno adottare l'elenco riveduto degli esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell'articolo 13.15 dell'accordo, quale specificato nell'allegato della presente decisione.
(5)
Affinché tale modifica abbia effetto, l'elenco riveduto degli esperti dovrebbe essere approvato dal comitato UE-Corea per il commercio,
DECIDE:
Articolo 1
L'elenco riveduto degli esperti che possono fungere da membri del gruppo di esperti ai fini dell'articolo 13.15 dell'accordo figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data dell'adozione.
Fatto a [Bruxelles / Seoul], il [giorno e mese] 2026.
Per il comitato per il commercio
Il copresidente del comitato per il commercio dell'Unione europea
[Nome]
Il copresidente del comitato per il commercio della Repubblica di Corea
[Nome]
(
1
)
Decisione n. 2/2012 del comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del 27 giugno 2012, relativa alla costituzione di un gruppo di esperti di cui all'articolo 13.15 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.
(
2
)
Decisione n. 1/2019 del comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del 30 settembre 2019, relativa a un elenco riveduto di esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell'articolo 13.15 dell'accordo.
ALLEGATO
ELENCO DEGLI ESPERTI
Esperti nominati dalla Repubblica di Corea:
Sung Wook LEE
Jaemin LEE
Chang Young KWON
Suh-Yong CHUNG
Taek-Whan HAN
Won-Mog CHOI
Esperti nominati dall'Unione europea:
Eddy LAURIJSSEN
Jorge CARDONA
Karin LUKAS
Hélène RUIZ FABRI
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES
Geert VAN CALSTER
Presidenti:
Brian LANGILLE
Kevin BANKS
Le HA THANH
Jill MURRAY
Ricardo MELÉNDEZ-ORTIZ
Nathalie BERNASCONI-OSTERWALDER
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1557/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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