Decisione (UE) 2018/1663 del Consiglio, del 6 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna
Decisione (UE) 2018/1663 del Consiglio, del 6 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna
EN: Council Decision (EU) 2018/1663 of 6 November 2018 on the position to be taken on behalf of the European Union within the European Committee for drawing up standards in the field of inland navigation and within the Central Commission for the Navigation of the Rhine concerning the adoption of European standards for professional qualifications in inland navigation
Testo normativo
8.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 278/20
DECISIONE (UE) 2018/1663 DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 2018
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno («convenzione») è entrata in vigore il 14 aprile 1967.
(2)
A norma dell'articolo 46 della convenzione, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) può adottare risoluzioni vincolanti per i suoi membri.
(3)
Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della CCNR al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e l'equipaggio.
(4)
Il CESNI adotterà norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna nella sua riunione dell'8 novembre 2018. È probabile che la sessione plenaria della CCNR adotti una risoluzione che iscriverà tali norme nel regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di CESNI e di CCNR, poiché le norme relative alle qualifiche professionali incideranno in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
, e avranno effetti giuridici in forza delle norme che disciplinano la CCNR nell'adozione di suddette norme.
(6)
È importante che i requisiti tecnici relativi ai membri dell'equipaggio siano il più possibile armonizzati nell'ambito di diversi regimi giuridici in Europa per facilitare la mobilità, garantire la sicurezza della navigazione e garantire la protezione della vita umana e dell'ambiente. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero essere autorizzati a sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell'Unione.
(7)
Le norme elaborate dal CESNI relative alle qualifiche professionali prevedono norme minime europee armonizzate e includono norme relative alle competenze, agli esami pratici, all'idoneità medica e all'omologazione dei simulatori.
(8)
Con effetto dal 18 gennaio 2022, l'articolo 32 della direttiva (UE) 2017/2397fa riferimento direttamente alle norme relative alle qualifiche professionali considerandole come le norme previste dal CESNI. Alla Commissione è conferito il potere di inserire il testo integrale di tali norme in atti delegati, fare o aggiornare i pertinenti riferimenti e fissare la data di applicazione.
(9)
È opportuno che la posizione dell'Unione sia espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del CESNI e della CCNR,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) l'8 novembre 2018 di acconsentire all'adozione di norme europee relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna (riferimentida cesni (18)_29 a cesni (18)_42)].
2. La posizione da adottare a nome dell'Unione alla riunione della sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) nella quale si decide in merito alle norme europee relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna (riferimenti da cesni (18)_29 a cesni (18)_42), è di sostenere tutte le proposte che allineano le prescrizioni del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno con le norme europee relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna.
Articolo 2
1. La posizione dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è espressa dagli Stati membri che sono membri del CESNI in modo congiunto.
2. La posizione dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è espressa dagli Stati membri che sono membri del CCNR in modo congiunto.
Articolo 3
Modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
(
1
)
Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (
GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53
).
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