Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1714/2018

Decisione (UE) 2018/1714 del Consiglio, del 6 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei suoi sottocomitati e gruppi di lavoro

Pubblicato: 06/11/2018 In vigore dal: 06/11/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2018/1714 del Consiglio, del 6 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei suoi sottocomitati e gruppi di lavoro EN: Council Decision (EU) 2018/1714 of 6 November 2018 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Framework Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Australia, of the other part, as regards the adoption of the rules of procedure of the Joint Committee and the adoption of the terms of reference of its sub-committees and working groups

Testo normativo

14.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 286/22 DECISIONE (UE) 2018/1714 DEL CONSIGLIO del 6 novembre 2018 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei suoi sottocomitati e gruppi di lavoro IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra ( 1 ) («accordo»), è stato firmato a Manila il 7 agosto 2017 ed è parzialmente applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 4 ottobre 2018. (2) L'articolo 56, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto, le cui funzioni comprendono, fra le altre, la promozione di un'efficace attuazione dell'accordo. (3) L'articolo 56, paragrafo 4, dell'accordo, prevede che il comitato misto debba adottare il proprio regolamento interno e possa istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche. (4) Il regolamento interno del comitato misto e il mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro dovrebbero essere adottati prima possibile per assicurare l'effettiva attuazione dell'accordo. (5) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei suoi sottocomitati e gruppi di lavoro dovrebbe pertanto basarsi sugli acclusi progetti di decisione del comitato misto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso della prima riunione del comitato misto, istituito a norma dell'articolo 56 dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei suoi sottocomitati e gruppi di lavoro si basa sui progetti di decisione del comitato misto acclusi alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018 Per il Consiglio Il presidente H. LÖGER ( 1 ) GU L 237 del 15.9.2017, pag. 7 . PROGETTO DECISIONE N. …/2018 DEL COMITATO MISTO UE-AUSTRALIA del … relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto IL COMITATO MISTO UE-AUSTRALIA, visto l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra ( 1 ) («accordo»), in particolare l'articolo 56, considerando quanto segue: (1) parti dell'accordo sono applicate a titolo provvisorio a decorrere dal 4 ottobre 2018. (2) Conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, dell'accordo, è istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti. (3) Conformemente all'articolo 56, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura dell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione diventerà efficace il giorno dell'adozione. Firmato a … Per il comitato misto UE-Australia I copresidenti ( 1 ) GU L 237 del 15.9.2017, pag. 7 . ALLEGATO REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO Articolo 1 Compiti e composizione 1.   Il comitato misto svolgerà le funzioni di cui all'articolo 56 dell'accordo. 2.   Il comitato misto sarà composto da rappresentanti delle parti al livello appropriato. Articolo 2 Presidenza Il comitato misto sarà copresieduto dalle parti. Articolo 3 Riunioni 1.   Salvo decisione contraria delle parti, il comitato misto si riunirà di norma una volta l'anno. Le riunioni saranno convocate dai copresidenti e si terranno in alternanza a Bruxelles e a Canberra, a una data fissata di comune accordo. D'intesa tra le parti, su richiesta di una di esse, possono svolgersi riunioni straordinarie del comitato misto. 2.   Il comitato misto si riunirà di norma a livello di alti funzionari, sebbene possa riunirsi a livello ministeriale. Articolo 4 Pubblicità Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni del comitato misto non saranno pubbliche. Articolo 5 Partecipanti alle riunioni 1.   Prima di ogni riunione, i copresidenti saranno informati dai segretari della composizione prevista della delegazione della loro parte. 2.   Se del caso, previa approvazione delle parti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato misto esperti o rappresentanti di altri organismi, in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Articolo 6 Segretari Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del dipartimento degli Affari esteri e del commercio dell'Australia svolgeranno congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni destinate ai copresidenti o da essi inviate saranno inoltrate ai segretari. Articolo 7 Ordine del giorno delle riunioni 1.   I copresidenti stabiliranno l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che sarà trasmesso all'altra parte, unitamente ai documenti pertinenti, al più tardi 15 giorni prima della riunione. 2.   L'ordine del giorno provvisorio comprenderà i punti sottoposti ai copresidenti al più tardi 21 giorni prima della riunione. 3.   L'ordine del giorno definitivo sarà adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti. 4.   Previa approvazione delle parti, i copresidenti possono abbreviare, all'occorrenza, i termini di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2. Articolo 8 Verbale 1.   I segretari redigeranno congiuntamente il progetto di verbale di ciascuna riunione entro 30 giorni di calendario dalla fine della stessa. Il progetto di verbale si baserà su un riepilogo, elaborato dai copresidenti, delle conclusioni del comitato misto. 2.   Il progetto di verbale sarà approvato dalle parti entro 45 giorni di calendario dalla fine della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dalle parti. Dopo l'approvazione del progetto di verbale, i copresidenti e i segretari firmeranno due copie originali dello stesso. Ciascuna parte riceverà un originale. Articolo 9 Decisioni e raccomandazioni 1.   Il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni per consenso tra le parti in conformità con l'articolo 56, paragrafo 4, dell'accordo. 2.   Il comitato misto può decidere di adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta. In tal caso, le parti concorderanno un termine per la durata della procedura. Se, allo scadere di tale termine, nessuna parte si è opposta alla proposta di decisione o di raccomandazione, i copresidenti del comitato misto dichiareranno la decisione o la raccomandazione adottata di comune accordo. 3.   Le decisioni e raccomandazioni del comitato misto recheranno il titolo «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione fisserà la data della sua entrata in vigore. 4.   Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto saranno redatte in duplice copia e firmate dai copresidenti. 5.   Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale. Articolo 10 Corrispondenza 1.   La corrispondenza destinata al comitato misto sarà inviata al segretario della parte dell'autore, che a sua volta informerà l'altro segretario. 2.   I segretari provvederanno affinché la corrispondenza indirizzata al comitato misto sia inoltrata ai copresidenti e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 11. 3.   La corrispondenza inviata dai copresidenti sarà trasmessa alle parti dai segretari e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 11. 4.   La corrispondenza destinata ai copresidenti o da essi inviata può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica. Articolo 11 Documenti Qualora le deliberazioni del comitato misto siano basate su documenti, questi ultimi saranno numerati e distribuiti dai segretari ai partecipanti alle riunioni. Articolo 12 Spese 1.   Ciascuna parte si assumerà l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per quanto riguarda le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni. 2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti saranno a carico della parte che ospita la riunione. Articolo 13 Modifica del regolamento interno Le parti possono decidere di comune accordo di modificare il presente regolamento interno, in conformità dell'articolo 9. Articolo 14 Sottocomitati e gruppi di lavoro 1.   Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati e gruppi di lavoro che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni. 2.   Il comitato misto può decidere di modificare le competenze di un sottocomitato o gruppo di lavoro o di sopprimere qualunque sottocomitato o gruppo di lavoro da esso istituito. PROGETTO DECISIONE N. …/2018 DEL COMITATO MISTO UE-AUSTRALIA del … relativa all'adozione del mandato dei suoi sottocomitati e dei gruppi di lavoro IL COMITATO MISTO UE-AUSTRALIA, visto l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra ( 1 ) («l'accordo»), in particolare l'articolo 56, e l'articolo 14 del regolamento interno del comitato misto, considerando che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento interno del comitato misto prevede che il comitato misto possa istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È adottato il mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro del comitato misto, come stabilito nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione diventerà efficace il giorno dell'adozione. Firmato a … Per il comitato misto UE-Australia I copresidenti ( 1 ) GU L 237 del 15.9.2017, pag. 7 . ALLEGATO MANDATO DEI SOTTOCOMITATI E DEI GRUPPI DI LAVORO DEL COMITATO MISTO Articolo 1 I sottocomitati e i gruppi di lavoro possono discutere dell'attuazione dell'accordo nei settori di loro competenza. Essi possono discutere altresì di argomenti o progetti specifici riguardanti il settore pertinente della cooperazione bilaterale. Articolo 2 1.   I sottocomitati e i gruppi di lavoro opereranno sotto l'autorità del comitato misto. Essi riferiranno e trasmetteranno i loro verbali e le loro conclusioni ai copresidenti entro 30 giorni di calendario dalla fine di ciascuna riunione. 2.   I sottocomitati e i gruppi di lavoro non avranno potere decisionale, ma possono presentare raccomandazioni al comitato misto. Articolo 3 1.   I sottocomitati e i gruppi di lavoro saranno composti da rappresentanti delle parti. 2.   I sottocomitati e i gruppi di lavoro possono invitare esperti alle proprie riunioni per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno. Articolo 4 I sottocomitati e i gruppi di lavoro saranno copresieduti dalle parti. Articolo 5 Due rappresentanti, uno per parte, svolgono congiuntamente le funzioni di segretari di ciascun sottocomitato e gruppo di lavoro. Articolo 6 1.   I sottocomitati e i gruppi di lavoro si riuniranno ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su richiesta scritta di una delle parti. Ogni riunione si svolgerà alla data e nel luogo concordati dalle parti. 2.   Quando una parte richiede una riunione di un sottocomitato o gruppo di lavoro, il segretario dell'altra parte risponderà entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Nei casi di particolare urgenza, le riunioni dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro possono essere convocate entro tempi più brevi previo accordo delle parti. 3.   Le riunioni dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro saranno indette congiuntamente dai due segretari. Articolo 7 1.   Ciascuna parte può chiedere ai copresidenti di iscrivere un punto all'ordine del giorno di una riunione. Tali richieste saranno trasmesse ai segretari almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione e gli eventuali documenti giustificativi almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione. 2.   I segretari comunicheranno l'ordine del giorno provvisorio alle parti almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. In circostanze eccezionali, le parti possono decidere di comune accordo di aggiungere punti all'ordine del giorno con un breve preavviso. Articolo 8 I segretari redigeranno congiuntamente un progetto di verbale di ciascuna riunione. Articolo 9 Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni dei sottocomitati e gruppi di lavoro non saranno pubbliche.

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