Decisione della Commissione (UE) 2019/2140 del 21 ottobre 2019 relativa all’aiuto di Stato SA.52194 - 2019/C (ex 2018/FC) — Repubblica slovacca — Imposta slovacca sul fatturato del commercio al dettaglio notificata con il numero C(2019) 7474 (Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Qual è l'esito della procedura di aiuto di Stato avviata dalla Commissione UE nei confronti della Slovacchia per l'imposta sul fatturato del commercio al dettaglio?
Spiegato da FiscoAI
La Commissione europea aveva avviato un'indagine formale nel aprile 2019 sulla legge slovacca che introduceva un'imposta del 2,5% sul fatturato netto dei dettaglianti che vendono prodotti alimentari. La misura prevedeva diverse esenzioni (per PMI, ristorazione collettiva, piccoli negozi specializzati) e riduzioni della base imponibile per zone meno sviluppate, che la Commissione riteneva potessero costituire aiuti di Stato selettivi. Tuttavia, la Repubblica slovacca ha abrogato la legge il 9 aprile 2019, prima della conclusione dell'indagine, comunicando che nessun pagamento era stato effettuato durante il breve periodo di vigenza della norma. La Commissione, accertato che la misura era stata completamente eliminata senza generare debiti tributari, ha deciso di chiudere il procedimento il 21 ottobre 2019, ritenendo che l'indagine non avesse più ragione di essere.
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Riferimento normativo
Decisione della Commissione (UE) 2019/2140 del 21 ottobre 2019 relativa all’aiuto di Stato SA.52194 - 2019/C (ex 2018/FC) — Repubblica slovacca — Imposta slovacca sul fatturato del commercio al dettaglio [notificata con il numero C(2019) 7474] (Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Decision (EU) 2019/2140 of 21 October 2019 on State aid SA.52194 - 2019/C (ex 2018/FC) – Slovak Republic - Slovak Retail Turnover Tax (notified under document C(2019) 7474) (Only the Slovak text is authentic) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
13.12.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 324/11
DECISIONE DELLA COMMISSIONE (UE) 2019/2140
del 21 ottobre 2019
relativa all’aiuto di Stato SA.52194 - 2019/C (ex 2018/FC) — Repubblica slovacca — Imposta slovacca sul fatturato del commercio al dettaglio
[notificata con il numero C(2019) 7474]
(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1)
Il 13 dicembre 2018 il parlamento slovacco ha adottato la legge sul prelievo speciale sulle catene di vendita al dettaglio («legge sull’imposta sul commercio al dettaglio»)
(
1
)
, che ha introdotto un’imposta sul fatturato dei dettaglianti che vendono prodotti alimentari al consumatore finale («imposta sul commercio al dettaglio»). La legge sull’imposta sul commercio al dettaglio è entrata in vigore il 1
o
gennaio 2019. Il primo periodo d’imposta andava da gennaio a marzo 2019 e il relativo versamento era dovuto entro la fine di aprile 2019.
2)
La Commissione è venuta a conoscenza dell’imposta sul commercio al dettaglio da informazioni di mercato ricevute a partire dall’ottobre 2018. Il 21 dicembre 2018 alla Commissione è pervenuta una denuncia secondo la quale le esenzioni previste dalla legge sull’imposta sul commercio al dettaglio costituivano un aiuto di Stato a favore di alcuni dettaglianti.
3)
L’11 gennaio 2019 i servizi della Commissione hanno inviato alla Repubblica slovacca una lettera in cui chiedevano ragguagli sull’imposta sul commercio al dettaglio e il 22 gennaio 2019 hanno inoltrato la denuncia alla Repubblica slovacca affinché potesse formulare eventuali osservazioni.
4)
Il 7 febbraio 2019 la Commissione ha ricevuto la risposta della Repubblica slovacca alla lettera dell’11 gennaio 2019, unitamente alle sue osservazioni sulla denuncia.
5)
Il 13 febbraio 2019 i servizi della Commissione hanno inviato alla Repubblica slovacca una lettera in cui esponevano il loro parere preliminare, informandola che la Commissione stava valutando la possibilità di emettere un’ingiunzione di sospensione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio
(
2
)
e dando alla Repubblica slovacca l’opportunità di presentare le proprie osservazioni.
6)
Il 5 marzo 2019 la Repubblica slovacca ha risposto alla lettera della Commissione del 13 febbraio 2019.
7)
Con lettera del 2 aprile 2019 la Commissione ha comunicato alla Repubblica slovacca la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») in relazione alla misura introdotta dalla legge sull’imposta sul commercio al dettaglio («decisione di avvio»). La Commissione ha inoltre chiesto la sospensione immediata della misura, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589.
8)
La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura di aiuto.
9)
Con lettera del 13 maggio 2019 la Repubblica slovacca ha presentato le sue osservazioni circa la decisione di avvio e ha informato la Commissione che la legge sull’imposta sul commercio al dettaglio era stata abrogata.
10)
Alla luce di quanto comunicato dalla Repubblica slovacca il 13 maggio 2019, con lettera del 29 maggio 2019 i servizi della Commissione hanno chiesto ulteriori informazioni circa lo status giuridico della legge sull’imposta sul commercio al dettaglio; la Repubblica slovacca ha risposto in data 10 giugno 2019.
11)
La Commissione non ha ricevuto osservazioni dagli interessanti in merito alla decisione di avvio.
2.
DESCRIZIONE DELLA MISURA
12)
La legge sull’imposta sul commercio al dettaglio ha introdotto un’imposta che presenta le seguenti caratteristiche principali:
a)
ammonta al 2,5 % del fatturato netto dei dettaglianti che vendono prodotti alimentari (compreso il fatturato derivante dalla vendita di prodotti non alimentari);
b)
si applica se almeno il 25 % del fatturato è generato dalla vendita di prodotti alimentari al consumatore finale;
c)
si applica ai dettaglianti che operano in almeno il 15 % dei distretti amministrativi slovacchi;
d)
ai fini dell’applicazione dell’imposta sul commercio al dettaglio i membri/affiliati di reti in franchising e alleanze commerciali sono considerati contribuenti distinti;
e)
le seguenti categorie sono esentate dall’imposta:
1)
piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014
(
4
)
;
2)
servizi di ristorazione collettiva;
3)
dettaglianti che sono anche produttori alimentari (o affiliati ai produttori) il cui fatturato deriva almeno all’80 % dalla vendita al consumatore finale dei prodotti alimentari da essi prodotti;
4)
dettaglianti il cui fatturato deriva almeno all’80 % dalla vendita di una categoria di prodotti alimentari;
5)
dettaglianti per i quali l’imposta dovuta non supera 5 000 EUR al trimestre;
f)
la base imponibile non comprende il fatturato netto dei punti vendita al dettaglio situati:
1)
nei distretti meno sviluppati della Slovacchia, a condizione che il numero di dipendenti non sia superiore a 10;
2)
nei comuni in cui sono presenti al massimo tre stabilimenti commerciali che vendono prodotti alimentari al consumatore finale.
13)
La legge sull’imposta sul commercio al dettaglio prevede che il ministero dell’Agricoltura usi i proventi netti dell’imposta in questione per sostenere il settore agroalimentare. Per proventi netti s’intende la differenza tra a) il gettito dell’imposta sul commercio al dettaglio e b) l’ammontare della riduzione delle imposte sul reddito delle società derivante dalla deduzione dell’imposta sul commercio al dettaglio.
3.
ABROGAZIONE DELLA MISURA
14)
Con lettera del 13 maggio 2019 la Repubblica slovacca ha informato la Commissione che la legge sull’imposta sul commercio al dettaglio era stata abrogata dalla legge n. 88/2019 del 9 aprile 2019 («legge di abrogazione») (cfr. considerando 9) e che, di conseguenza, non riteneva più giustificata l’indagine formale della Commissione.
15)
Facendo seguito a una richiesta di informazioni più dettagliate, con lettera del 10 giugno 2019 la Repubblica slovacca ha comunicato alla Commissione che la legge sull’imposta sul commercio al dettaglio non era stata abrogata con effetto retroattivo, in quanto la non retroattività della legislazione fiscale è uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto nel paese. La legge di abrogazione è entrata in vigore il 9 aprile 2019 e la legge sull’imposta sul commercio al dettaglio è stata abrogata a decorrere da tale data.
16)
Su richiesta dei servizi della Commissione la Repubblica slovacca ha inoltre precisato che le entità alle quali si applicava, mentre era in vigore, la legge ora abrogata sull’imposta sul commercio al dettaglio non sono state obbligate a corrispondere alcun pagamento e che la Repubblica slovacca non era legalmente autorizzata a procedere all’esecuzione forzata. Infine, essa ha confermato che nessuna entità ha versato l’imposta sul commercio al dettaglio.
17)
Dalle informazioni presentate dalla Repubblica slovacca risulta quindi che la legge sull’imposta sul commercio al dettaglio è stata abrogata e che non ha dato luogo a pagamenti né ha determinato debiti d’imposta relativamente al periodo durante il quale è stata in vigore.
18)
In considerazione dell’abrogazione della legge sull’imposta sul commercio al dettaglio ad opera della Repubblica slovacca, il procedimento d’indagine formale inerente alla misura di aiuto ivi contemplata non ha più ragion d’essere.
4.
CONCLUSIONI
19)
Data l’abrogazione della legge sull’imposta sul commercio al dettaglio ad opera della Repubblica slovacca, la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE non ha più ragion d’essere e dovrebbe essere chiusa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Data l’abrogazione della legge sull’imposta sul commercio al dettaglio ad opera della Repubblica slovacca, il procedimento d’indagine formale a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, avviato il 2 aprile 2019 in relazione alla misura di aiuto contemplata in detta legge, non ha più ragion d’essere ed è chiuso.
Articolo 2
La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2019
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
(
1
)
Legge n. 385/2018 Racc. del 13 dicembre 2018 sul prelievo speciale sulle catene di vendita al dettaglio e sulle modifiche della legge n. 595/2003 Racc. relativa all’imposta sul reddito, e successive modifiche.
(
2
)
Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (
GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9
).
(
3
)
GU C 194 del 7.6.2019, pag. 11
.
(
4
)
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (
GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1
).
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La decisione riguarda il controllo degli aiuti di Stato secondo l'articolo 108 TFUE e il regolamento (UE) 2015/1589, applicabile a misure fiscali discriminatorie o selettive nel settore del commercio al dettaglio. Commercialisti e consulenti aziendali devono conoscere questa fattispecie per valutare il rischio di aiuti di Stato nelle imposte settoriali, specialmente quando prevedono esenzioni per PMI, zone svantaggiate o categorie specifiche di imprese.
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