Decisione (UE) 2024/3008 del Consiglio, del 28 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 4, appendice A, art
Cosa stabilisce la Decisione UE 2024/3008 in materia di prove di origine rilasciate elettronicamente negli scambi commerciali tra UE e Israele?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/3008 del Consiglio del 28 novembre 2024 definisce i requisiti generali per le prove di origine rilasciate elettronicamente negli scambi commerciali tra l'Unione europea e lo Stato di Israele, in applicazione del Protocollo n. 4 dell'Accordo euromediterraneo. La normativa si applica alle merci oggetto di scambi preferenziali tra UE e Israele e riguarda direttamente le imprese esportatrici, gli importatori e gli operatori doganali che gestiscono la documentazione commerciale. In pratica, consente il rilascio e la presentazione elettronica delle prove di origine, semplificando i flussi commerciali e adattando le pratiche doganali alle norme transitorie in vigore dal 1° settembre 2021. Questo allineamento normativo facilita l'acquisizione del carattere originario preferenziale per le merci, rendendo meno rigorose le condizioni rispetto alle norme precedenti e permettendo una gestione più efficiente della documentazione doganale attraverso sistemi digitali.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2024/3008 del Consiglio, del 28 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 4, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo
EN: Council Decision (EU) 2024/3008 of 28 November 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, with regard to a decision establishing the general requirements for proofs of origin issued electronically under Art
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/3008
5.12.2024
DECISIONE (UE) 2024/3008 DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 4, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione
(
1
)
l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1
o
giugno 2000.
(2)
A norma dell’articolo 69 dell’accordo, il consiglio di associazione, istituito dall’articolo 67 dell’accordo («consiglio di associazione»), può prendere decisioni nei casi previsti dall’accordo.
(3)
A norma dell’articolo 39 del protocollo n. 4 dell’accordo, il consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni di detto protocollo.
(4)
Nella prossima riunione il consiglio di associazione sarà chiamato a prendere una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel consiglio di associazione, poiché la decisione del consiglio di associazione avrà effetti giuridici.
(6)
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio
(
2
)
ed è entrata in vigore nei confronti dell’Unione il 1
o
maggio 2012. Con decisione (UE) 2019/2198
(
3
)
, il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine modernizzate e più flessibili («modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entrerà in vigore il 1
o
gennaio 2025.
(7)
Nella riunione tecnica tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare un insieme alternativo di norme di origine basate sulla modifica della convenzione su base bilaterale transitoria («norme transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione.
(8)
L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adattamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione.
(9)
Il 1
o
settembre 2021 fra varie parti contraenti della convenzione
(
4
)
è entrata in vigore una serie di protocolli bilaterali sulle norme di origine, che rendono applicabili le norme transitorie in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. Per quanto riguarda lo Stato di Israele («Israele»), il protocollo 4 dell’accordo è sostituito da un nuovo protocollo n. 4 dalla decisione n. 2/2005 del consiglio di associazione UE-Israele
(
5
)
. Le norme transitorie sono stabilite nell’appendice A del nuovo protocollo 4.
(10)
I due obiettivi principali delle norme transitorie sono, in primo luogo, prevedere norme meno rigorose agevolando l’acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e, in secondo luogo, consentire l’uso di prove dell’origine che sono state rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente.
(11)
L’Unione e Israele hanno convenuto di applicare il protocollo n. 4, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, dell’accordo per quanto riguarda le prove dell’origine rilasciate elettronicamente. Pertanto, è opportuno definire un quadro di requisiti generali per le prove dell’origine rilasciate elettronicamente.
(12)
La posizione dell’Unione in sede di consiglio di associazione si dovrebbe pertanto basare sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra («accordo») nella prossima riunione, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 4, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
NAGY M.
(
1
)
Decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 2000, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (
GU L 147 del 21.6.2000, pag. 1
).
(
2
)
Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (
GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3
).
(
3
)
Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione (
GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1
).
(
4
)
UE, Islanda, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Norvegia, Isole Fær Øer, Israele, Giordania, Palestina (tale designazione non è da intendersi come un riconoscimento dello Stato di Palestina e non pregiudica le singole posizioni degli Stati membri sulla questione), Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.
(
5
)
Decisione n. 2/2005 del Consiglio di associazione UE-Israele, del 22 dicembre 2005, che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (
GU L 20, del 24.1.2006, pag. 1
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3008/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione 2024/3008 è rilevante per chi opera negli scambi commerciali UE-Israele e necessita di comprendere le regole di origine preferenziale, le prove di origine elettroniche e la certificazione doganale. Commercialisti, consulenti doganali e aziende esportatrici la consultano per questioni relative a norme di origine, protocolli bilaterali, digitalizzazione della documentazione doganale e conformità alle disposizioni dell'Accordo euromediterraneo.
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