Decisione (UE) 2024/3009 del Consiglio, del 28 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooper
Cosa prevede la Decisione UE 2024/3009 riguardo alla modifica del Protocollo 4 dell'accordo euromediterraneo con la Tunisia in materia di origine dei prodotti?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/3009 del 28 novembre 2024 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nel Consiglio di associazione con la Tunisia per modificare il Protocollo 4 dell'accordo euromediterraneo, che disciplina la definizione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa doganale. La decisione introduce un riferimento dinamico alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, garantendo che il protocollo rimandi sempre alla versione più aggiornata della convenzione in vigore. L'elemento centrale è l'introduzione delle "norme transitorie", un insieme alternativo e più flessibile di regole di origine che si applicano parallelamente alle norme attuali della convenzione, in attesa dell'entrata in vigore delle modifiche della convenzione previste per il 1° gennaio 2025. Queste norme transitorie, richieste dalla Tunisia con garanzie di "permeabilità" tra i due sistemi e deroghe per i prodotti tessili, facilitano l'acquisizione del carattere originario preferenziale per le merci scambiate tra UE e Tunisia, adattando i flussi commerciali e le pratiche doganali durante il periodo transitorio.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2024/3009 del Consiglio, del 28 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
EN: Council Decision (EU) 2024/3009 of 28 November 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol No 4 concerning the definition of the concept of ‘originating prod
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/3009
5.12.2024
DECISIONE (UE) 2024/3009 DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di
«
prodotti originari
»
e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione
(
1
)
l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro
(
2
)
(«accordo»). L’accordo comprende il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»).
(2)
A norma dell’articolo 39 del protocollo n. 4, il Consiglio di associazione istituito ai sensi dell’articolo 78 dell’accordo («Consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4.
(3)
In occasione della prossima riunione o mediante scambio di lettere, il Consiglio di associazione, è chiamato ad adottare una decisione che modifica l’accordo sostituendo il protocollo n. 4.
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione del Consiglio di associazione avrà effetti giuridici.
(5)
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
(
3
)
(«convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio
(
4
)
ed è entrata in vigore per l’Unione il 1
o
maggio 2012. La Repubblica tunisina («Tunisia») è anche parte contraente della convenzione.
(6)
La convenzione stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti della convenzione. La convenzione si applica fatti salvi i principi stabiliti in tali pertinenti accordi.
(7)
L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine è opportuno che il Consiglio di associazione adotti una decisione che introduca nel protocollo n. 4 un riferimento dinamico alla convenzione, al fine di rinviare sempre alla versione più recente della convenzione in vigore.
(8)
Con decisione (UE) 2019/2198
(
5
)
il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine modernizzate e più flessibili («modifiche della convenzione»). Le modifiche della convenzione entreranno in vigore il 1
o
gennaio 2025. L’Unione e la Tunisia hanno manifestato la loro disponibilità ad applicare quanto prima tale nuovo insieme di norme bilateralmente, in alternativa e in parallelo alle norme vigenti, in attesa dell’entrata in vigore delle modifiche della convenzione.
(9)
Nella riunione tecnica tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare su base bilaterale transitoria un insieme alternativo di norme di origine basate sulla modifica della convenzione («norme transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell’adozione dell’entrata in vigore delle modifiche della convenzione.
(10)
L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adattamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore delle modifiche della convenzione.
(11)
Il 1
o
settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione
(
6
)
è entrata in vigore serie di protocolli bilaterali sulle norme di origine, che rendono applicabili le norme transitorie in attesa dell’entrata in vigore delle modifiche della convenzione.
(12)
Nel 2023 l’Unione ha inviato una proposta concernente le norme transitorie alla Tunisia. La Tunisia ha informato l’Unione del fatto che le norme transitorie potevano essere accettabili a condizione che fosse garantito un sistema di «permeabilità» e che [alle norme transitorie] fosse aggiunta una deroga per i prodotti tessili. Alla luce della proposta della Tunisia, la proposta iniziale dell’Unione non era più pertinente. L’Unione dovrebbe pertanto determinare la posizione da adottare in sede di Consiglio di associazione per quanto riguarda le norme transitorie.
(13)
L’obiettivo delle norme transitorie è introdurre norme meno agevolando l’acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme transitorie sono generalmente meno rigorose di quelle della convenzione, le merci che soddisfano le norme di origine della convenzione potrebbero altresì essere qualificate come originarie nell’ambito delle norme transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nel capitolo 2, nei capitoli da 4 a 15 e nel capitolo 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e nei capitoli da 17 a 24 della nomenclatura ai sensi della versione 2022 del sistema armonizzato disciplinata dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
(
7
)
, modificata.
(14)
Le norme di transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione, creando così due zone distinte di cumulo. È opportuno pertanto introdurre una disposizione sull’applicazione generale della permeabilità tra la convenzione e le norme transitorie nel protocollo n. 4.
(15)
La posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione allegato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
NAGY M.
(
1
)
Decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro (
GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1
).
(
2
)
GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2
.
(
3
)
GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4
.
(
4
)
Decisione del Consiglio 2013/94/UE, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (
GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3
).
(
5
)
Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione (
GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1
).
(
6
)
Unione europea, Islanda, Confederazione Svizzera (compreso il Liechtenstein), Regno di Norvegia, Isole Fær Øer, Stato di Israele, Regno hascemita di Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le posizioni individuali degli Stati membri sulla questione), Repubblica di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Repubblica della Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.
(
7
)
GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3009/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione riguarda le norme di origine preferenziali, il cumulo di origine e la permeabilità tra sistemi normativi nel commercio UE-Tunisia. Operatori commerciali e consulenti doganali devono conoscere le regole sulla qualificazione dei prodotti originari, le eccezioni per i prodotti agricoli e tessili, e l'applicazione parallela delle norme transitorie rispetto alla Convenzione paneuromediterranea. La decisione è rilevante per chi gestisce import-export verso la Tunisia e deve verificare i requisiti di origine per beneficiare delle preferenze tariffarie.
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