Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 3112/2024

Decisione (UE) 2024/3112 del Consiglio, del 5 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 di tale comitato misto al fine di includere disposizioni transitorie nelle modifiche di tale convenzione applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025

Pubblicato: 05/12/2024 In vigore dal: 05/12/2024 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni transitorie introdotte dalla Decisione UE 2024/3112 per l'applicazione delle norme di origine paneuromediterranee a partire dal 1° gennaio 2025?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/3112 del Consiglio del 5 dicembre 2024 introduce disposizioni transitorie per gestire il passaggio alle norme di origine rivedute della Convenzione regionale paneuromediterranea, che entrano in vigore il 1° gennaio 2025. Queste disposizioni si applicano perché alcune parti contraenti non riusciranno ad aggiornare i propri protocolli bilaterali entro tale data a causa dei tempi delle procedure interne, rischiando di perturbare i flussi commerciali e le possibilità di cumulo. Le norme transitorie prevedono che l'appendice I della Convenzione nella versione precedente continui ad applicarsi in parallelo alle norme rivedute fino al 31 dicembre 2025, consentendo il cumulo tra i due insiemi di norme ove possibile. Le prove di origine (certificati EUR.1 e dichiarazioni di origine) rilasciate prima del 1° gennaio 2025 secondo le norme transitorie rimangono valide per il trattamento preferenziale all'importazione, anche se presentate successivamente, purché le merci siano in transito o vincolate a regimi speciali doganali. Inoltre, i certificati rilasciati secondo le norme rivedute devono riportare la dicitura "REVISED RULES" fino al 31 dicembre 2025, e le parti contraenti devono notificarsi reciprocamente ogni quattro mesi lo stato di allineamento dei protocolli bilaterali.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/3112 del Consiglio, del 5 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 di tale comitato misto al fine di includere disposizioni transitorie nelle modifiche di tale convenzione applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025 EN: Council Decision (EU) 2024/3112 of 5 December 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin as regards the amendment of Decision No 1/2023 of that Joint Committee to include transitional provisions in the amendments of that Convention applicable as of 1 January 2025

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3112 13.12.2024 DECISIONE (UE) 2024/3112 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 di tale comitato misto al fine di includere disposizioni transitorie nelle modifiche di tale convenzione applicabili a decorrere dal 1 o gennaio 2025 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE ( 1 ) del Consiglio ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. (2) A norma della convenzione, il comitato misto istituito dalla convenzione («comitato misto») può adottare decisioni per modificare la convenzione. (3) La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto ( 2 ) , che entrerà in vigore il 1 o gennaio 2025. Alcune parti contraenti della convenzione hanno segnalato che non saranno in grado di aggiornare i rispettivi protocolli bilaterali sulle norme di origine per includere un riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo, anteriormente al 1 o gennaio 2025, a causa della durata delle procedure interne. Tale ritardo potrebbe condurre alla perturbazione delle attuali possibilità di cumulo. (4) Le parti contraenti della convenzione convengono che sono necessarie disposizioni transitorie per preservare i flussi commerciali sulla base delle attuali possibilità di cumulo, da applicarsi fino a quando non sarà ultimato il processo di allineamento di tutti i protocolli bilaterali alle norme rivedute della convenzione. (5) Le parti contraenti della convenzione convengono che tali disposizioni transitorie dovrebbero essere applicabili per un periodo di un anno, dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2025. (6) Il comitato misto, durante la sua 16 a riunione, che si terrà il 12 dicembre 2024, o mediante procedura scritta, è chiamato ad adottare una decisione sulle disposizioni transitorie riguardanti l’applicazione della convenzione dal 1 o gennaio 2025. (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto avrà effetti giuridici per l’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, nella sua 16 a riunione, o mediante procedura scritta, con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 di tale comitato misto al fine di includere disposizioni transitorie nelle modifiche di tale convenzione, si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2024 Per il Consiglio Il presidente NAGY B. ( 1 ) Decisione del Consiglio 2013/94/UE, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 2 ) Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj ). DECISIONE No …/2024 DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE del … che modifica la decisione n. 1/2023 del comitato misto al fine di includere disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabili a decorrere dal 1 o gennaio 2025 IL COMITATO MISTO, vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 1 ) , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera a), considerando quanto segue: (1) Le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») hanno concordato una modifica della convenzione al fine di disporre di una serie di norme di origine moderne e più flessibili. La decisione n. 1/2023 ( 2 ) del comitato misto relativa alla modifica della convenzione, che stabilisce norme di origine rivedute adottate il 7 dicembre 2023 ed entrerà in vigore il 1 o gennaio 2025 («norme rivedute della convenzione»). (2) Le parti contraenti convengono che sono necessarie disposizioni transitorie per chiarire il trattamento preferenziale da concedere alle merci esportate da una parte contraente prima dell'entrata in vigore delle norme rivedute della convenzione e importate in un'altra parte contraente successivamente all'entrata in vigore di tali norme. (3) Le prove dell'origine rilasciate o compilate anteriormente al 1 o gennaio 2025 in una parte contraente in conformità alle norme relative all'applicazione facoltativa della convenzione in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore delle norme rivedute della convenzione dovrebbero essere accettate ai fini del trattamento preferenziale all'importazione dopo il 1 o gennaio 2025. (4) Le prove dell'origine rilasciate o compilate in conformità all'appendice I della convenzione o rilasciate in conformità ai protocolli relativi alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa anteriori alla convenzione prima della data di entrata in vigore della modifica dei protocolli bilaterali tra le parti contraenti al fine di includere il riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo dovrebbero essere accettate ai fini del trattamento preferenziale all'importazione dopo tale data. (5) Alcune parti contraenti hanno segnalato che non saranno in grado di aggiornare anteriormente al 1 o gennaio 2025 i rispettivi protocolli sulle norme di origine con un riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo, a causa della durata delle procedure interne. (6) Il ritardo da parte di alcune delle parti contraenti nell'aggiornamento dei protocolli bilaterali include un riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo potrebbe perturbare le attuali possibilità di cumulo. (7) Le parti contraenti convengono che sono necessarie disposizioni transitorie per preservare i flussi commerciali sulla base delle attuali possibilità di cumulo, fino a quando non sarà ultimato il processo di allineamento di tutti i protocolli bilaterali con un riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo. L'appendice I della convenzione, nella versione applicabile prima delle modifiche introdotte dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto, dovrebbe essere applicabile, come misure transitorie, tra le parti contraenti della convenzione in parallelo alle norme rivedute della convenzione e il cumulo dovrebbe essere consentito tra i diversi insiemi di norme, ove possibile. (8) Le parti contraenti convengono che le disposizioni transitorie sono di natura tecnica e dovrebbero essere applicate quanto prima. Ove possibile ai sensi della legislazione interna delle parti contraenti, è opportuno garantirne l'applicazione provvisoria delle disposizioni transitorie. (9) Le parti contraenti convengono di modificare la decisione n. 1/2023 del comitato misto in modo da includere nelle norme rivedute della convenzione tali disposizioni transitorie applicabili per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore delle norme rivedute della convenzione ossia nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025. (10) Ciascuna parte contraente dovrebbe adottare le misure appropriate per garantire che le norme rivedute della convenzione siano effettivamente applicate allineando i protocolli bilaterali con un riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo entro il 31 dicembre 2025, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La decisione n. 1/2023 è modificata come stabilito nell'allegato della presente decisione. 2.   Le modifiche della decisione n. 1/2023 entrano in vigore il 1 o gennaio 2025. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a …, il … Per il comitato misto Il presidente ( 1 ) GU UE L: 54 del 26.2.2013, pag. 4 . ( 2 ) GU UE L 2024/390 del 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj . ALLEGATO Articolo unico Modifica della decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee Nella decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee l'articolo unico dell'allegato è così modificato: 1. al punto 5), è aggiunto all'appendice I l'articolo seguente: « Articolo 42 Disposizioni transitorie 1.   L'appendice I della convenzione quale pubblicata nella GU UE L 54/4 del 26 febbraio 2013 è applicabile tra le parti contraenti della convenzione fino al 31 dicembre 2025 parallelamente alla presente appendice. 2.   Le prove dell'origine rilasciate o compilate anteriormente al 1 o gennaio 2025 in conformità alle norme per l'applicazione facoltativa della convenzione in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione (“norme di origine transitorie”) e presentate dopo tale data, entro il loro periodo di validità, sono accettate ai fini del trattamento preferenziale all'importazione per le merci che, al1 o gennaio 2025, sono in transito o sono vincolate a un regime speciale sotto controllo doganale. Tali merci possono essere utilizzate per il cumulo di cui all'articolo 7. 3.   In caso di presentazione tardiva di prove dell'origine rilasciate o compilate anteriormente al 1 o gennaio 2025 in conformità alle norme di origine transitorie, l'articolo 23, paragrafi 2 e 3, si applica alle merci di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   Le prove dell'origine rilasciate o compilate in conformità all'appendice I della convenzione quale pubblicata nella GU UE L 54/4 del 26 febbraio 2013 o rilasciate in conformità alle norme di origine contenute nei protocolli anteriori alla convenzione prima della data di entrata in vigore della modifica dei protocolli bilaterali tra le parti contraenti per includere il riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo, e presentate dopo tale data, sono accettate entro il loro periodo di validità ai fini del trattamento preferenziale all'importazione per le merci che, a tale data, sono in transito o sono vincolate a un regime speciale sotto controllo doganale. Nei casi di presentazione tardiva di tali prove, si applica l'articolo 23, paragrafi 2 e 3. 5.   Le prove dell'origine rilasciate o compilate anteriormente al 1 o gennaio 2026 in conformità al paragrafo 1 o alle norme di origine contemplate nei protocolli anteriori alla convenzione e presentate dopo tale data, entro il loro periodo di validità, sono accettate ai fini del trattamento preferenziale all'importazione per le merci che, al 1 o gennaio 2026, sono in transito o sono vincolate a un regime speciale sotto controllo doganale. In caso di presentazione tardiva di tali prove, si applica l'articolo 23, paragrafi 2 e 3. 6.   A fini di verifica l'articolo 33, paragrafo 2, l'articolo 34 e, ove applicabile, l'articolo 35 si applicano anche alle prove dell'origine rilasciate o compilate in conformità alle norme di origine transitorie e alle prove dell'origine rilasciate o compilate in conformità ai protocolli anteriori alla convenzione applicabili prima del 1 o gennaio 2025. 7.   A fini di verifica l'articolo 33, paragrafo 2, e l'articolo 34 si applicano anche se la richiesta di verifica è presentata dopo il 1 o gennaio 2026 o dopo la data di entrata in vigore della modifica dei protocolli bilaterali tra le parti contraenti per includere il riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo, per le prove dell'origine rilasciate o compilate in conformità all'appendice I della convenzione quale pubblicata nella GU UE L 54/4 del 26 febbraio 2013 e ai protocolli anteriori alla convenzione. 8.   Le parti contraenti si notificano reciprocamente ogni quattro mesi, tramite la Commissione europea, lo stato di avanzamento dell'aggiornamento dei rispettivi protocolli bilaterali al fine di includere il riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo e le misure adottate per garantire che le norme rivedute della convenzione modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto siano effettivamente applicate il 1 o gennaio 2026. 9.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati in conformità della presente appendice includono nella casella 7 la dicitura in inglese “REVISED RULES”. Tale dicitura è aggiunta anche alla fine del testo della dichiarazione di origine redatta in conformità alla presente appendice. Tale dicitura è inclusa nelle prove dell'origine fino al 31 dicembre 2025.». 2. al punto 5, è inserito nell'articolo 8 dell'appendice I il paragrafo seguente: «1 bis.   Il cumulo di cui all'articolo 7 può essere applicato alle merci classificate nei capitoli 1, 3, 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato che hanno ottenuto il carattere originario mediante l'applicazione delle norme di origine di cui all'articolo 42, paragrafo 1, e delle pertinenti disposizioni dell'appendice II, nonché mediante l'applicazione delle norme di origine incluse nei protocolli relativi alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa anteriori alla convenzione, a condizione che i materiali e i prodotti siano originari delle parti contraenti per le quali è possibile il cumulo, come notificato nella “Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione”, quale da ultimo pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente paragrafo si applica per il periodo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, alle merci coperte dalle prove dell'origine di cui all'articolo 42, paragrafi 4 e 5.». ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3112/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2024/3112 riguarda le norme di origine preferenziali, il cumulo diagonale e i protocolli bilaterali nel contesto della Convenzione paneuromediterranea. Esportatori, importatori e operatori doganali devono conoscere le disposizioni transitorie per certificati EUR.1, dichiarazioni di origine e trattamento preferenziale delle merci. Consulenti commerciali e doganali consultano questa normativa per questioni di origine delle merci, cumulo tra parti contraenti e validità delle prove di origine durante il periodo transitorio 2025.

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