Decreto Legislativo Imposte_Indirette

Decreto Legislativo 123/2025

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. (25G00124)

Pubblicato: 12/08/2025 In vigore dal: 01/08/2025 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del Decreto Legislativo 123/2025 e quale procedura normativa ha seguito?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 123/2025 è un testo unico che raccoglie e riordina organicamente tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti. Si tratta di un provvedimento emanato dal Governo sulla base della delega conferita dalla legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge di delega fiscale), successivamente prorogata dalla legge 8 agosto 2024, n. 122. L'obiettivo è consolidare in un unico corpus normativo le norme sparse relative a questi tributi, migliorandone la coerenza sistematica e la chiarezza.

Il decreto ha seguito l'iter previsto per i decreti legislativi: preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri (26 maggio 2025), acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata (10 luglio 2025), pareri delle Commissioni parlamentari competenti, e deliberazione finale del Consiglio dei ministri (22 luglio 2025). È stato promulgato dal Presidente della Repubblica il 1° agosto 2025 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il riordino rispetta i principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega: individuazione puntuale delle norme vigenti organizzate per settori omogenei, coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni, abrogazione espressa delle norme incompatibili o obsolete. Questo intervento rappresenta una tappa del più ampio progetto di riforma tributaria che prevede, entro dodici mesi dall'ultimo decreto legislativo, la redazione di un Codice tributario articolato in parte generale e parte speciale.

Per commercialisti e professionisti, questo testo unico rappresenta il nuovo riferimento normativo consolidato per tutte le questioni relative all'imposta di registro e ai tributi indiretti, sostituendo la precedente frammentazione normativa e facilitando la consultazione e l'applicazione delle disposizioni.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2025, n. 123

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 123/2025 # DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2025, n. 123 ## Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. (25G00124) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111 , con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario; Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023 , a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1; Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122 , recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»; Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2025; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , espressa nella seduta del 10 luglio 2025; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. È approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. 2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° agosto 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell' articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 , recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023 . «Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario). - 1. Il Governo è delegato a adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali. 2. Il Governo è delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 ; b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione; c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.». - La legge 8 agosto 2024, n. 122 , recante: «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024 . - Si riporta il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997 : «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

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Il Decreto Legislativo 123/2025 è il testo unico di riferimento per imposta di registro, tributi indiretti, imposte di bollo e altre imposte indirette. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative a registrazione di atti, trasferimenti immobiliari, successioni e donazioni, nonché per il coordinamento con la normativa dell'Unione europea e l'applicazione dei principi dello statuto dei diritti del contribuente.

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