Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE
Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE
EN: Council Directive (EU) 2019/475 of 18 February 2019 amending Directives 2006/112/EC and 2008/118/EC as regards the inclusion of the Italian municipality of Campione d'Italia and the Italian waters of Lake Lugano in the customs territory of the Union and in the territorial application of Directive 2008/118/EC
Testo normativo
25.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 83/42
DIRETTIVA (UE) 2019/475 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2019
recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo
(
1
)
,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(
2
)
,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)
Con lettera del 18 luglio 2017, l'Italia ha chiesto che il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano siano inclusi nel territorio doganale dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
nonché nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE del Consiglio
(
4
)
ai fini dell'accisa, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE del Consiglio
(
5
)
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
(2)
Il comune italiano di Campione d'Italia, un'
exclave
italiana nel territorio della Svizzera, e le acque italiane del Lago di Lugano dovrebbero essere inclusi nel territorio doganale dell'Unione in quanto le motivazioni storiche che ne giustificano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti. Per gli stessi motivi, detti territori dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE.
(3)
L'Italia desidera tuttavia mantenere l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE, in quanto ciò è essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera.
(4)
La presente direttiva dovrebbe essere strettamente connessa al regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
. Di conseguenza, le misure nazionali di recepimento necessarie per conformarsi alla presente direttiva dovrebbero applicarsi dalla data di applicazione di tale regolamento.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nella direttiva 2006/112/CE l'articolo 6 è così modificato:
1)
al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
«f)
Campione d'Italia;
g)
le acque italiane del Lago di Lugano.»;
2)
al paragrafo 2, le lettere f) e g) sono soppresse.
Articolo 2
All'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 2008/118/CE le lettere f) e g) sono soppresse.
Articolo 3
1. Entro il 31 dicembre 2019, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 1
o
gennaio 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
N. BĂDĂLĂU
(
1
)
Parere del 2 ottobre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Parere dell'11 luglio 2018 (
GU C 367 del 10.10.2018, pag. 117
).
(
3
)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
).
(
4
)
Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (
GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12
).
(
5
)
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (
GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione. (cfr. pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale)
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