Decreto del Presidente del Consiglio
Decreto del Presidente del Consiglio 227/2000
Regolamento recante la fissazione dei limiti di altezza per il personale femminile del Corpo di Guardia di finanza.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2000, n. 227
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 227/2000
# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2000, n. 227
## Regolamento recante la fissazione dei limiti di altezza per il
personale femminile del Corpo di Guardia di finanza.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874 , recante norme relative ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, ed in particolare l'articolo 2, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite le mansioni qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 , che in attuazione della predetta disposizione stabilisce, tra le altre, le misure di altezza per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale della Guardia di finanza; Visti la legge 20 ottobre 1999, n. 380 , ed il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 , che istituiscono e disciplinano il servizio militare volontario femminile; Sentiti i Ministri delle finanze e per le pari opportunità; Sentita la commissione nazionale per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 29 maggio 2000; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. L' articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 , è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Ministero delle finanze: Corpo della Guardia di finanza). - Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza sono richieste le seguenti misure di altezza: a) per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali e i finanzieri: non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le donne; b) per gli ufficiali: non inferiore a metri 1,68 per gli uomini e metri 1,64 per le donne". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 giugno 2000 Il Presidente: Amato Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2000 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 110 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente dela Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica itialiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizipni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 (Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), è il seguente: "Art. 2 - 1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite. 2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 , reca: "Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici". - La legge 20 ottobre 1999, n. 380 , reca: "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile". - Il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 , reca: "Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell' art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 ". - Il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 (Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), così recitava: "Art. 4 (Ministero delle finanze: Corpo della Guardia di finanza). - Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo finanziere e ad allievo sottufficiale e allievo ufficiale di complemento del Corpo della Guardia di finanza il limite di statura minima è fissato in m 1,65 mentre per i concorsi per la nomina ad ufficiale dello stesso Corpo il limite suddetto è stabilito in m 1,68".
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