Decreto del Presidente del Consiglio Non_Fiscale

Decreto del Presidente del Consiglio 77/2024

Regolamento per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici. (24G00092)

Pubblicato: 11/06/2024 In vigore dal: 28/03/2024 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le modalità di riparto del Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche tra le regioni e le province autonome?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente del Consiglio n. 77/2024 disciplina il funzionamento di un Fondo dotato di 5 milioni di euro annui (per gli anni 2022-2024) destinato al finanziamento della progettazione di interventi per la rimessa in efficienza delle opere idrauliche e il recupero della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il Fondo viene ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo aliquote di riparto specifiche, applicate in analogia ai criteri già definiti dal DPCM del 5 dicembre 2016 in materia di mitigazione del rischio idrogeologico. Il regolamento stabilisce anche i criteri di priorità per l'individuazione delle progettazioni e le modalità di revoca delle risorse in caso di mancato o parziale utilizzo entro i termini previsti. Le amministrazioni regionali devono presentare elenchi degli interventi entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale, coordinandosi anche per progetti di carattere interregionale, e devono garantire il monitoraggio dei dati verso la BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche).

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2024, n. 77

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 77/2024 # DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2024, n. 77 ## Regolamento per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici. (24G00092) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto l'articolo 1, comma 416, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, che ha istituito un Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici (di seguito, denominato il Fondo), con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto l'articolo 1, comma 416, secondo periodo, che ha stabilito che il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 1442 , con il quale l'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) riceve riconoscimento giuridico e ne viene approvato lo statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , recante le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale; Visto l' articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, che ha istituito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , concernente disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, e, in particolare, l'articolo 10 concernente misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , recante il codice dei contratti pubblici ; Visto l' articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 , che dispone l'attribuzione delle competenze in materia di realizzazione del progetto «Casa Italia» nonchè l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al Ministro sen. Nello Musumeci l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale è stata conferita al Ministro sen. Nello Musumeci la delega di funzioni in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonchè per le politiche del mare; Visto l' articolo 29-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , con il quale sono state attribuite le competenze in materia di coordinamento del contrasto al dissesto idrogeologico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012 , recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 12-bis, che dispone l'istituzione del Dipartimento Casa Italia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010 , recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017 , avente ad oggetto approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, e, in particolare, l'allegato 1 contenente le aliquote di riparto corrispettive per ogni regione e provincia autonoma; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021 , recante «Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico»; Visto lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il bilancio 2022 di cui alla tabella 2 allegata alla legge di bilancio 2022, cap. n. 7621, che ha previsto il Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024; Considerato che il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2022 , ha istituito, per l'effetto, il capitolo n. 925, denominato «Somme destinate alla progettazione degli interventi finalizzati alla rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici», dotato di risorse finanziarie per il triennio 2022 - 2024 pari a 5 milioni di euro annui; Visto l' articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , come modificato dall' articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 , recante attuazione dell' articolo 30, comma 9, lettere e) , f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti; Considerato che il suddetto decreto legislativo n. 229 del 2011 dispone, all'articolo 2, l'obbligo di monitoraggio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali verso la BDAP - Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, con il quale sono state disciplinate le modalità di utilizzo delle somme derivanti dal Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese per l'anno 2018, pari a 220.228.324,00 euro, di cui all' articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , per essere destinate a interventi finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle attività produttive, ripartendo le suddette risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli indicatori di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016; Ritenuto di applicare, in analogia al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, le aliquote di riparto di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016; Ritenuto di stabilire criteri di priorità per l'individuazione delle progettazioni relative agli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 6 luglio 2022; Udito il parere n. 1738/22 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022; Ritenuto opportuno pertanto aderire alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato per quanto riguarda i punti 2. in parte, 2.1, 3, 4, 5.1 e 7 del citato parere del 4 ottobre 2022; Ritenuto opportuno di non aderire alle osservazioni del Consiglio di Stato per quanto riguarda i seguenti punti e motivazioni: punto 2, per la parte in cui richiede un ulteriore comma per specificare che la tabella contenuta nell'allegato 1 è modificabile. La modifica dei criteri, infatti, renderebbe incerta la quantificazione delle risorse a disposizione dei soggetti attuatori, in quanto l'approvazione del DPCM determinerebbe l'immediata assegnazione delle risorse, consentendo alle regioni di procedere con le progettazioni. Inoltre, dalla valutazione contenuta nell'AIR, si desume che la modifica degli indicatori di riparto sia da ammettersi solo a conclusione del programma triennale, essendo eccessivamente gravoso, per tutti gli attori, procedere ad una valutazione e modifica annuale dei predetti indicatori; punto 5.1, per la parte in cui «suggerisce» di introdurre un termine entro il quale gli accordi di coordinamento tra le regioni, con riguardo a progetti di carattere interregionale, debbano essere definiti, al fine di evitare qualsiasi ritardo nell'attuazione di interventi. L'introduzione di un ulteriore termine, entro il quale deve essere effettuato il coordinamento, appare appesantire il procedimento di presentazione del progetto in maniera non utile, in quanto è già previsto un termine di 60 giorni entro cui il procedimento deve avere conclusione con la presentazione degli elenchi degli interventi e che presuppone che l'accordo tra amministrazioni deve essersi necessariamente perfezionato; punto 6, nella parte in cui, al comma 4 dell'articolo 6 del decreto, evidenzia un possibile difetto di coordinamento, prevedendo la contestualità dell'approvazione del progetto esecutivo «comprensivo delle autorizzazioni, nulla osta, pareri o altra attestazione necessaria», laddove questi ultimi atti sembrano essere prodromici, precedenti e funzionalmente un prius rispetto all'approvazione del progetto. Ad avviso dell'Amministrazione, tale difetto di coordinamento non sussiste, in ragione del fatto che l'approvazione del progetto esecutivo presuppone che siano già espletate tutte le procedure autorizzatorie e i nulla osta, nonchè siano state acquisite tutte le attestazioni previste dalla legge. In assenza di tali atti prodromici, infatti, il progetto esecutivo non potrebbe neppure essere approvato e presentato. Vista la nuova intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione dell'11 gennaio 2024; Di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , disciplina il funzionamento del Fondo istituito dal medesimo articolo, i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ivi inclusa la revoca delle risorse in caso di loro mancato o parziale utilizzo. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, s.o.: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione». - Si riporta il comma 416 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, s.o.: «416. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, s.o. - Lo statuto dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, con sede in Roma, originariamente approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 1442 , poi sostituito dal nuovo statuto che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 1734 , pubblicato, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1953, n. 12. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1974, n. 223. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante: «Norme in materia ambientale», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, s.o. n. 96. - Si riporta il comma 1 dell'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, s.o. n. 152), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, s.o. n. 196), recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»: «1. È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)». - Si riporta la rubrica dell' art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192, s.o. n. 72), recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»: «Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura)». - Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ( Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, s.o. n. 12. - Si riporta il comma 1 dell'art. 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33), convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84), recante: «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»: «1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto Casa Italia, nonchè le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della presidenza del Consiglio dei ministri», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della presidenza del Consiglio dei ministri», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2010, n. 286. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, recante: «Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2017, n. 21. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, recante: «Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'identità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2021, n. 272. - La legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, s.o. n. 49. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, recante: «Approvazione del bilancio di previsione della presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2022, n. 10, s.o. n. 1. - Si riporta il comma 2-bis dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, s.o. n. 5: «2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso». - Si riporta l' art. 30, comma 8 e comma 9, lettere e) , f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , recante: «Legge di contabilità e finanza pubblica», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, s.o. n. 245: «8. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. 9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (omissis) e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al "fondo progetti" si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al "fondo opere" si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva; f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere; g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti». - Si riporta l' art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 , recante: «Attuazione dell' art. 30, comma 9, lettere e) , f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30: «Art. 2 (Comunicazione dei dati). - 1. I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all'art. 1, a decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all'art. 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo art. 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell' art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e di seguito denominata "banca dati delle amministrazioni pubbliche"». - Si riporta il comma 1072, lettera c) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, s.o. n. 62: «1072. Il fondo da ripartire di cui all' art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , è rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: (omissis) c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2021 reca il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse previste dal capitolo di bilancio n. 907 della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico. Note all'art. 1: - Si riporta il comma 416 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, s.o.: «416. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

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Il DPCM 77/2024 è il riferimento normativo per enti pubblici, regioni e province autonome che gestiscono fondi per la progettazione di opere idrauliche, mitigazione del rischio idrogeologico e infrastrutture idriche. Amministratori pubblici, progettisti e consulenti di enti locali lo consultano per comprendere i criteri di riparto delle risorse, le modalità di presentazione dei progetti, gli obblighi di monitoraggio presso la BDAP e le procedure di revoca dei finanziamenti in caso di mancato utilizzo.

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